Sentenza 17 dicembre 2018
Parere definitivo 13 gennaio 2020
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27/01/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00618/2025REG.PROV.COLL.
N. 01368/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2019, proposto da NI AS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Guido Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Comune di Trinitapoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele De Robertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la IA (Sezione terza) n. 1618 del 17 dicembre 2018
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trinitapoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La NI AS s.p.a., società proprietaria di alcuni lotti ricadenti nella zona artigianale di Trinitapoli, ha agito originariamente dinanzi al T.a.r. per la IA avverso il silenzio serbato dal Comune di Trinitapoli sulla sua richiesta di provvedere con immediatezza “a realizzare le necessarie opere di urbanizzazione all’interno della zona PIP, per lo meno in prossimità dei lotti già funzionanti”, con particolare riguardo ai lavori di allaccio alla fogna bianca e di trattamento delle acque meteoriche e (con motivi aggiunti) avverso il successivo diniego espresso dell’Amministrazione comunale che dopo aver negato che tali opere fossero specificamente previste, aveva escluso, in ogni caso, la possibilità per i privati di allacciarsi alla fognatura esistente lungo la SP per Foggia, dimensionata con lo scopo di raccogliere esclusivamente le acque meteoriche ricadenti sulle strade stesse e non quelle provenienti dagli immobili dei privati.
2. Con la sentenza n. 1618 del 17 dicembre 2018 il T.a.r. per la IA ha dichiarato improcedibile il ricorso contro il silenzio e ha rigettato i motivi aggiunti avverso i due provvedimenti successivamente adottati dal Comune, in risposta alle istanze della società, compensando tra le parti le spese di lite.
3. La NI AS s.p.a. ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, che, secondo la sua ricostruzione del quadro fattuale e giuridico della vicenda, si sarebbe rivelata erronea ed ingiusta nel considerare inesistente l’obbligo dell’ente locale di provvedere all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria del PIP, avendo il Comune stesso già incamerato al momento del rilascio del permesso di costruire i relativi oneri.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Trinitapoli, eccependo l’infondatezza dell’appello e di tutte le domande della originaria ricorrente.
5. Con memoria depositata il 18 ottobre 2024 l’appellante ha articolato ulteriormente le sue argomentazioni, insistendo nelle proprie conclusioni.
6. Con note del 19 novembre 2024 la NI AS s.p.a. ha chiesto che la causa fosse decisa allo stato degli atti, senza previa discussione.
7. All’udienza pubblica del 21 novembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. L’odierna appellante, proprietaria, come detto, di alcuni lotti all’interno del PIP di Trinitapoli, ha lamentato che il T.a.r. nella sua decisione non avesse adeguatamente considerato l’obbligo assunto dal Comune in rapporto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione già in sede di sottoscrizione dell’atto rep. n. 7841 del 24 giugno 2016 che all’art. 6 prevedeva espressamente che “con l’assegnazione dei lotti l’Amministrazione comunale si riserva(va) di realizzare le urbanizzazioni per stralci funzionali in funzione dei comparti attivati”. La condotta dell’Ente locale, secondo l’odierna appellante, avrebbe altresì violato - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure - anche le vigenti disposizioni di legge in materia urbanistico-edilizia, atteso che il Comune “pur dopo aver rilasciato alla società i permessi di costruire per la costruzione dei capannoni ed aver incamerato le somme per le urbanizzazioni …nel successivo trimestre …(era) rimasto inerte in aperta violazione delle prescrizioni del T.U. Edilizia” (in particolare degli artt. 12 e 16).
9. L’originaria ricorrente ha, inoltre, sottolineato che né la nota del 20 settembre 2018 per cui la fognatura bianca non sarebbe stata ricompresa nelle opere di urbanizzazione previste dal PIP né quella del 24 settembre 2018 in cui si precisava che la fogna bianca esistente in corrispondenza della SP per Foggia non era in grado di convogliare acque diverse da quelle provenienti dal reticolo stradale potevano ritenersi satisfattive delle sue necessità che erano rimaste senza alcuna concreta risposta da parte dell’Amministrazione che non si era comportata secondo buona fede e con la correttezza che avrebbe dovuto improntare i suoi rapporti con i privati.
10. Tali censure non sono fondate e devono essere rigettate.
11. Alla luce della disciplina applicabile alla fattispecie e di tutti gli elementi emergenti dagli atti la soluzione della controversa contenuta nella sentenza impugnata - con la quale il T.a.r. per la IA ha ritenuto insussistente l’obbligo per il Comune di realizzare i lavori di allacciamento alla fognatura bianca dei lotti della originaria ricorrente, interni al PIP (piano di insediamento industriale), dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo e respingendo i motivi aggiunti avverso le note comunali - risulta congrua e condivisibile, nonché corrispondente alle obbligazioni assunte in concreto dalle parti in sede convenzionale e provvedimentale.
12. Da un lato l’art. 6 dell’atto di cessione n. 7841/2014, per cui l’Amministrazione “si riserva di realizzare le opere di urbanizzazione dei lotti per stralci funzionali in funzione dei comparti attivati”, anche se letto congiuntamente ai progetti (tav. 8) del PIP depositati non appare decisivo nel dimostrare la sussistenza, nel caso in questione, dell’obbligo dell’Amministrazione di eseguire direttamente tutte le opere di urbanizzazione funzionali al corretto utilizzo dei lotti artigianali, tenuto conto della circostanza relativa al dimensionamento della fognatura bianca esistente in corrispondenza della SP per Foggia, idoneo a sostenere l’afflusso soltanto delle acque provenienti dalle strade e non dagli edifici del complesso industriale, soprattutto in caso di cattivo tempo.
13. Al suddetto dato, in sé, come detto, non determinante ai fini del riconoscimento della fondatezza delle domande della originaria ricorrente deve aggiungersi l’elemento - di segno nettamente contrario alla tesi sostenuta dalla NI AS - relativo al dettato dell’art. 21 del permesso di costruire rilasciato per la edificazione del suo capannone industriale, secondo cui “il fabbricato (avrebbe dovuto)…essere dotato di sistema di accumulo e smaltimento reflui secondo quanto stabilito dal reg. reg. n. 26/2011 qualora fosse (stato) impossibile ottenere l’allacciamento alla rete esistente” (doc n. 19 dell’Amministrazione, permesso di costruire n. 14 del 4 febbraio 2015).
14. Tale previsione avvalora l’interpretazione dei rapporti tra il Comune e la società già accolta dal T.a.r., per cui tra gli obblighi di provvedere alle opere di urbanizzazione del PIP assunti dall’ente locale non fosse contemplata la realizzazione dell’allaccio dei capannoni industriali alla fogna bianca, che avrebbe, appunto, potuto essere eventualmente sostituito da altro sistema di smaltimento dei reflui. La suddetta ricostruzione coerente con il dato letterale e con l’effettiva situazione dei luoghi di causa così come risultante dai documenti depositati non appare, in verità, né inficiata dall’avvenuto versamento da parte della società appellante degli oneri di urbanizzazione, evidentemente finalizzati all’esecuzione degli altri lavori necessari alla utilizzabilità e al corretto funzionamento delle infrastrutture della zona artigianale di Trinitapoli, né contraria a quanto disposto dagli articoli 12 e 16 del T.U. Edilizia, che non escludono che la suddetta parte delle opere di urbanizzazione fosse posta a carico del privato.
15. In conclusione, per effetto delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere, dunque, integralmente rigettato.
16. Per la particolarità delle questioni sussistono, infine, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO