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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 20065/2013 R.G., promossa da:
, P. Iva , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Torino, Corso Peschiera n. 191, presso e nello studio dell'avv. Luigi Mandrone, che la rappresenta e difende per delega 15.1.2014 a margine della comparsa di costituzione e quindi per procura 20.5.2019 a margine dell'istanza di desistenza depositata in data 22.5.2019
- CREDITORE PROCEDENTE ATTORE -
-
contro
-
, c.f. Controparte_1 C.F._1
- DEBITORE ESECUTATO CONVENUTO CONTUMACE -
, c.f. Controparte_2 C.F._2
- COMPROPRIETARIO NON ESECUTATO CONVENUTO CONTUMACE -
- con l'intervento di –
, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente Controparte_3
domiciliato in Torino via Giannone n. 1, presso e nello studio dell'avv. Alessandra
Gulinelli per procura su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CREDITORE INTERVENUTO -
P. IVA , quale cessionaria di Controparte_4 P.IVA_2
e per essa, quale mandataria, P.IVA n. Controparte_5 CP_6
, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Inghilterra n. 41, presso e nello P.IVA_3
pagina 1 di 9 studio dell'avv. Roberto Marchetti in virtù di procura generale per atto rogito Notaio
di Verona del 26/7/10 rep. 67462/18586 Persona_1
- CREDITORE INTERVENUTO -
P.IVA elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_7 P.IVA_4
Ettore de Sonnaz n. 21, presso e nello studio degli avv.ti Giovanni Trenti e Valeria Poso, che la rappresentano e difendono per procura 24.4.2019 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CREDITORE INTERVENUTO -
, P. IVA n. , cessionaria di e per Controparte_8 P.IVA_5 Controparte_5
essa, quale mandataria, il procuratore speciale P. IVA , CP_9 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Saluzzo, Corso Roma n. 23, presso e nello studio dell'avv.
Luigi Giulio Giulini Richard, in forza di procura generale alle liti conferita con atto pubblico in data 26.07.2010 a firma del Notaio Dott. di Verona, rep. Persona_1
67410 - racc. 18560 (depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore 4.7.2022)
- CREDITORE INTERVENUTO -
- Agente della Riscossione per la Controparte_10
Regione Piemonte e Valle d'Aosta, c.f. , rappresentata da in P.IVA_6 Parte_2 forza di procura speciale dott. , Notaio in Roma, 5 luglio 2017 – rep. . Persona_2
42.969 racc. n. 24.467, domiciliata presso la sede in Torino, Via Santa Maria 9
-CREDITORE INTERVENUTO-
Oggetto: giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c.
Conclusioni
Per Controparte_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disporre la divisione degli immobili pignorati meglio descritti in atti e, considerata l'indivisibilità dei medesimi, disporre la vendita dell'intero compendio, con attribuzione alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 387/2012
Tribunale di Torino del corrispettivo della quota di spettanza del debitore esecutato signor Con rifusione delle spese di giudizio, per la cui Controparte_1 liquidazione la conchiudente si rimette alle determinazioni dell'Il.mo Giudice”.
Per il creditore intervenuto CP_3
pagina 2 di 9 “... chiedendo di partecipare alla distribuzione delle somme, ricavate dalla vendita dei cespiti oggetto di divisione, per il soddisfacimento coattivo del proprio credito, …, oltre interessi legali e spese di procedura.”
Per il creditore intervenuto : CP_11
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: procedere alla divisione, dichiarando lo scioglimento della comunione tra i convenuti debitori, ai sensi dell'art. 784 c.p.c. e seguenti, in natura o tramite vendita del medesimo con conseguente assegnazione del/i cespite/i di competenza;
in alternativa, in caso di indivisibilità, procedere alla vendita del/i medesimo/i, e di ottenere l'assegnazione delle somme destinate al comproprietario sino alla concorrenza del credito Controparte_1
vantato, sottolineando che al momento nulla si vanta nei confronti della sopra scritta comproprietaria.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La , creditore procedente Parte_1
nell'esecuzione promossa a carico di , ha evocato in giudizio il Controparte_1
debitore esecutato e la comproprietaria, , al fine di ottenere lo Controparte_12
scioglimento della comunione esistente tra le parti sugli immobili siti nel Comune di
Caselle T.se, Via Marconi n. 56, censiti al NCEU al Foglio 48, particella 1439, subalterno 16, cat. A/2, consistenza 5,5 vani, oggetto dell'espropriazione forzata - per la quota indivisa dell'esecutato - nel proc. n. 387/12 R.G.E., sospeso con ordinanza
1.12.2021 del Giudice dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., sino all'esito del giudizio di divisione.
Con la medesima ordinanza, il G.E. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'esecutato, dei comproprietari e dei creditori iscritti non costituiti nel procedimento esecutivo.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.7.2013 si è quindi costituita (nel presente giudizio di divisione endoesecutiva) creditrice di Controparte_5 CP_1
in forza del decreto ingiuntivo n. 11218/20 R.G., già intervenuta nel
[...]
procedimento esecutivo, instando per lo scioglimento della comunione del compendio pignorato.
pagina 3 di 9 All'esito dell'udienza di prima comparizione, presenti anche i creditori intervenuti
(nell'esecuzione) - ed dichiarata la contumacia Controparte_7 Controparte_13
del debitore e della comproprietaria non esecutata, è stata disposta CTU;
nel corso delle operazioni peritali, da parte dell'attrice è stata depositata dichiarazione di Parte_3
rinuncia agli atti esecutivi, con conseguente sospensione delle operazioni peritali al fine di far integrare la medesima dichiarazione (non essendo il difensore munito della facoltà di rinunciare) ed assumere le determinazioni degli altri creditori.
Riprese le operazioni peritali su istanza di ed Controparte_5 Controparte_7
sostituito il Giudice titolare trasferito ad altra Sezione all'esito di concorso interno, depositata quindi la CTU le operazioni divisionali sono state delegate a professionista, successivamente espressamente incaricato (con ordinanza 21.2.2028) di procedere alla vendita dell'immobile oggetto di divisione (con conferma della delega già conferita).
Con istanza 20.5.2018, la ha dichiarato di aver risolto le proprie Parte_1
spettanze creditorie nei confronti del debitore, dichiarando pertanto di desistere dalla procedura esecutiva.
Intervenuto in data 8.11.2018 l'avv. chiedendo di Controparte_3
partecipare, quale creditore chirografario, alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, per il soddisfacimento del credito vantato nei confronti del debitore esecutato, in data 15.4.2019 si è costituita in giudizio la e per essa Controparte_4
la mandataria (denominazione assunta da CP_6 [...]
), quale cessionaria di (intervenuta in forza Controparte_14 Controparte_5
di decreto ingiuntivo), con contestuale dichiarazione di rinuncia agli atti esecutivi.
In data 24.4.2019 si è quindi costituita nel giudizio di divisione la Controparte_7 quale creditrice intervenuta nella procedura esecutiva, “al fine di ricevere le relative comunicazioni, nonché ad ogni ulteriore effetto di legge”; in data 27.5.2019 Parte_1
ha infine depositata istanza di desistenza dalla procedura esecutiva.
[...]
Sostituito il giudice titolare a seguito di trasferimento ad altro incarico, con comparsa di costituzione ed intervento 3.5.2019 si è costituita in giudizio l
[...]
, quale creditore nei confronti di;
con Controparte_15 Controparte_1
comparsa di costituzione 30.10.2019 si è altresì costituita in giudizio CP_5
creditrice nei confronti di entrambi i comproprietari in forza di mutuo ipotecario
[...]
pagina 4 di 9 14.6.2006 e con successiva comparsa di intervento ex art. 111, terzo comma, c.p.c., depositata il 31.1.2022, si è costituita in giudizio la quale Controparte_8
cessionaria del credito originariamente in capo ad (in forza di mutuo Controparte_5
ipotecario).
Conclusesi quindi le delegate operazioni di vendita ed emesso in data 15.6.2020 il decreto di trasferimento, al termine della procedura di liberazione dell'immobile aggiudicato è stato predisposto, in data 15.3.2024, il progetto di divisione: progetto comunicato alle parti costituite, notificato alle parti contumaci e dichiarato esecutivo, in assenza di contestazioni, in data 26.9.2024 da parte del Giudice nominato in sostituzione del precedente (all'esito di concorso interno ordinario).
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate (solo da , la causa è stata trattenuta a Controparte_8
decisione con assegnazione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
Oggetto della presente decisione è la liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite e la distribuzione del relativo carico, essendosi l'iter divisorio esaurito avanti al G.I. mediante l'approvazione del progetto di divisione predisposto in data 15.3.2024, dichiarato esecutivo in data 26.9.2024.
Deve precisarsi che le quote assoggettate a pignoramento, sottoposte al vincolo del pignoramento nel progetto di divisione (per la parte di spettanza del debitore esecutato), non possono formare oggetto di distribuzione ai creditori nella presente sede processuale, dovendo ciò avvenire nell'ambito del relativo procedimento esecutivo (con riferimento alla quota dell'esecutato): è infatti principio acquisito che “il giudice istruttore, nel dichiarare esecutivo il progetto di divisione, non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore, in ordine alla cui vendita o assegnazione deve statuire il giudice dell'esecuzione, nell'ambito e con le forme della procedura espropriativa” (cfr.
Cass. n. 5718/87 e Cass. n. 10067/20).
Venendo quindi alla regolamentazione delle spese di lite, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa se sono servite a condurre il processo alla sua conclusione pagina 5 di 9 nel comune interesse: dunque, le spese nel giudizio di divisione devono essere poste "a carico della massa", in considerazione dell'interesse comune dei condividenti a pervenire alla divisione, con la conseguenza che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote;
valgono invece i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa” (cfr. Cass. n. 2770/20, Cass. n. 1635/20,
Cass. n. 20250/16, Cass. n. 9813 e Cass. n. 22903/13).
Occorre peraltro precisare che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 24550/24), l'espressione “a carico della massa” deve essere intesa nel senso che
“ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n.
9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n.
3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059)”: tale criterio trova “giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. Civ. ...”.
Nell'ambito dei giudizi di divisione 'endoesecutivi', ossia instaurati sulla base dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att.
c.p.c., ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale citato, sussistendo la necessità di distinguere la posizione del debitore esecutato, quella del comproprietario non esecutato e quella dei creditori (procedente ed intervenuti).
E' certo che il creditore non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti: è infatti evidente che i creditori sono pagina 6 di 9 necessitati a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito in conseguenza dell'inadempimento del debitore, giacchè, come sottolineato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, “la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato”.
Dunque, nel giudizio di divisione promosso non da uno dei condividenti, ma dal creditore procedente - a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa - ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
In particolare, quanto ai creditori deve applicarsi la regola generale della soccombenza, espressione del principio di causalità, dovendo i creditori ottenere dal debitore il rimborso per intero delle spese sostenute: come enunciato dalla Suprema Corte nella pronuncia già prima richiamata, “per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione” (cfr. Cass. n. 24550/24
e Cass. n. 2787/23).
Venendo quindi ad applicare i principi sopra illustrati nel caso di specie, in primo luogo deve darsi atto della rinuncia agli atti esecutivi depositata dal creditore procedente all'udienza del 10.7.2014, quindi della ulteriore dichiarazione di desistenza Parte_3
dalla procedura esecutiva depositata in data 22.5.2019 da parte del medesimo pagina 7 di 9 creditore, quest'ultima sottoscritta dal difensore espressamente munito della facoltà di rinunciare agli atti (procura 20.5.2019 allegata alla 'istanza di desistenza').
A seguito di tali dichiarazioni il creditore procedente non è più comparso nel presente giudizio divisionale, proseguito per impulso dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, in particolare di (poi ): nulla si ritiene pertanto di Controparte_5 CP_8
disporre in punto spese nei confronti del creditore procedente . Pt_3
Si provvede invece alla liquidazione delle spese di lite nei rapporti tra il creditore intervenuto e il debitore esecutato, soccombente nei termini sopra Controparte_8
indicati, precisandosi che , depositate comparsa conclusionale e memoria CP_8
di replica, non ha depositato nota spese, rimettendosi in punto liquidazione alle determinazioni del Giudice.
Alla liquidazione delle spese di lite si provvede, pertanto, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto): si tiene conto valore della massa, giusta la previsione dell'art. 5 DM 55/14, quanto allo scaglione di riferimento, dell'attività svolta (a far data dalla costituzione del 30.10.2019) e delle questioni trattate, così applicandosi i valori medi ridotti dello scaglione relativo, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Quanto all'attività svolta non viene presa in considerazione la fase istruttoria, in quanto cessionaria di si è costituita in giudizio - quale Controparte_8 Controparte_5
creditore munito di titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario - in data 30.10.2019, già delegate le operazioni di vendita, avendo - creditore CP_5
intervenuto munito di titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo R.G. n.
11218/10 - depositato il 15.4.2019 dichiarazione di rinuncia agli atti.
Vengono poi liquidati, ad gli esposti documentati, ovvero quelli Controparte_8
risultanti dal fascicolo telematico (spese di notifica del progetto di divisione).
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di per l'intero, in solido con nei limiti della propria Controparte_1 Controparte_2
quota (pari a 1/2): trattandosi per l'appunto di spese comuni, in applicazione dei principi sopra illustrati.
pagina 8 di 9 Occorre poi dare atto che, come chiaramente indicato nel progetto di divisione
15.3.2024, dal ricavato dalla vendita sono già stati prelevati il compenso liquidato al delegato e al custode per l'attività svolta, nonché le spese di pubblicità.
Infine, quanto ai creditori intervenuti, costituiti nel giudizio di divisione (avv. CP_3
ed , Controparte_7 Controparte_16
essi non risultano comunque avere compiuto atti utili alle operazioni divisionali, donde la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite nei rapporti con il debitore esecutato, con la precisazione che dell'importo corrisposto da a titolo di CP_11
fondo spese si è già tenuto conto nel progetto di divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o disattesa:
- liquida le spese sostenute da in € 51,87 per esborsi ed € Controparte_8
4.216,50 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rimborsare a le spese di lite sopra Controparte_1 Controparte_8
liquidate per intero;
- compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra , Controparte_3
, ; Controparte_7 CP_10 Controparte_15 Controparte_1
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di per l'intero e a Controparte_1
carico di in via solidale nella misura di 1/2. Controparte_2
Così deciso in Torino, in data 17.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 20065/2013 R.G., promossa da:
, P. Iva , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Torino, Corso Peschiera n. 191, presso e nello studio dell'avv. Luigi Mandrone, che la rappresenta e difende per delega 15.1.2014 a margine della comparsa di costituzione e quindi per procura 20.5.2019 a margine dell'istanza di desistenza depositata in data 22.5.2019
- CREDITORE PROCEDENTE ATTORE -
-
contro
-
, c.f. Controparte_1 C.F._1
- DEBITORE ESECUTATO CONVENUTO CONTUMACE -
, c.f. Controparte_2 C.F._2
- COMPROPRIETARIO NON ESECUTATO CONVENUTO CONTUMACE -
- con l'intervento di –
, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente Controparte_3
domiciliato in Torino via Giannone n. 1, presso e nello studio dell'avv. Alessandra
Gulinelli per procura su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CREDITORE INTERVENUTO -
P. IVA , quale cessionaria di Controparte_4 P.IVA_2
e per essa, quale mandataria, P.IVA n. Controparte_5 CP_6
, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Inghilterra n. 41, presso e nello P.IVA_3
pagina 1 di 9 studio dell'avv. Roberto Marchetti in virtù di procura generale per atto rogito Notaio
di Verona del 26/7/10 rep. 67462/18586 Persona_1
- CREDITORE INTERVENUTO -
P.IVA elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_7 P.IVA_4
Ettore de Sonnaz n. 21, presso e nello studio degli avv.ti Giovanni Trenti e Valeria Poso, che la rappresentano e difendono per procura 24.4.2019 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CREDITORE INTERVENUTO -
, P. IVA n. , cessionaria di e per Controparte_8 P.IVA_5 Controparte_5
essa, quale mandataria, il procuratore speciale P. IVA , CP_9 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Saluzzo, Corso Roma n. 23, presso e nello studio dell'avv.
Luigi Giulio Giulini Richard, in forza di procura generale alle liti conferita con atto pubblico in data 26.07.2010 a firma del Notaio Dott. di Verona, rep. Persona_1
67410 - racc. 18560 (depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore 4.7.2022)
- CREDITORE INTERVENUTO -
- Agente della Riscossione per la Controparte_10
Regione Piemonte e Valle d'Aosta, c.f. , rappresentata da in P.IVA_6 Parte_2 forza di procura speciale dott. , Notaio in Roma, 5 luglio 2017 – rep. . Persona_2
42.969 racc. n. 24.467, domiciliata presso la sede in Torino, Via Santa Maria 9
-CREDITORE INTERVENUTO-
Oggetto: giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c.
Conclusioni
Per Controparte_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disporre la divisione degli immobili pignorati meglio descritti in atti e, considerata l'indivisibilità dei medesimi, disporre la vendita dell'intero compendio, con attribuzione alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 387/2012
Tribunale di Torino del corrispettivo della quota di spettanza del debitore esecutato signor Con rifusione delle spese di giudizio, per la cui Controparte_1 liquidazione la conchiudente si rimette alle determinazioni dell'Il.mo Giudice”.
Per il creditore intervenuto CP_3
pagina 2 di 9 “... chiedendo di partecipare alla distribuzione delle somme, ricavate dalla vendita dei cespiti oggetto di divisione, per il soddisfacimento coattivo del proprio credito, …, oltre interessi legali e spese di procedura.”
Per il creditore intervenuto : CP_11
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: procedere alla divisione, dichiarando lo scioglimento della comunione tra i convenuti debitori, ai sensi dell'art. 784 c.p.c. e seguenti, in natura o tramite vendita del medesimo con conseguente assegnazione del/i cespite/i di competenza;
in alternativa, in caso di indivisibilità, procedere alla vendita del/i medesimo/i, e di ottenere l'assegnazione delle somme destinate al comproprietario sino alla concorrenza del credito Controparte_1
vantato, sottolineando che al momento nulla si vanta nei confronti della sopra scritta comproprietaria.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La , creditore procedente Parte_1
nell'esecuzione promossa a carico di , ha evocato in giudizio il Controparte_1
debitore esecutato e la comproprietaria, , al fine di ottenere lo Controparte_12
scioglimento della comunione esistente tra le parti sugli immobili siti nel Comune di
Caselle T.se, Via Marconi n. 56, censiti al NCEU al Foglio 48, particella 1439, subalterno 16, cat. A/2, consistenza 5,5 vani, oggetto dell'espropriazione forzata - per la quota indivisa dell'esecutato - nel proc. n. 387/12 R.G.E., sospeso con ordinanza
1.12.2021 del Giudice dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., sino all'esito del giudizio di divisione.
Con la medesima ordinanza, il G.E. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'esecutato, dei comproprietari e dei creditori iscritti non costituiti nel procedimento esecutivo.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.7.2013 si è quindi costituita (nel presente giudizio di divisione endoesecutiva) creditrice di Controparte_5 CP_1
in forza del decreto ingiuntivo n. 11218/20 R.G., già intervenuta nel
[...]
procedimento esecutivo, instando per lo scioglimento della comunione del compendio pignorato.
pagina 3 di 9 All'esito dell'udienza di prima comparizione, presenti anche i creditori intervenuti
(nell'esecuzione) - ed dichiarata la contumacia Controparte_7 Controparte_13
del debitore e della comproprietaria non esecutata, è stata disposta CTU;
nel corso delle operazioni peritali, da parte dell'attrice è stata depositata dichiarazione di Parte_3
rinuncia agli atti esecutivi, con conseguente sospensione delle operazioni peritali al fine di far integrare la medesima dichiarazione (non essendo il difensore munito della facoltà di rinunciare) ed assumere le determinazioni degli altri creditori.
Riprese le operazioni peritali su istanza di ed Controparte_5 Controparte_7
sostituito il Giudice titolare trasferito ad altra Sezione all'esito di concorso interno, depositata quindi la CTU le operazioni divisionali sono state delegate a professionista, successivamente espressamente incaricato (con ordinanza 21.2.2028) di procedere alla vendita dell'immobile oggetto di divisione (con conferma della delega già conferita).
Con istanza 20.5.2018, la ha dichiarato di aver risolto le proprie Parte_1
spettanze creditorie nei confronti del debitore, dichiarando pertanto di desistere dalla procedura esecutiva.
Intervenuto in data 8.11.2018 l'avv. chiedendo di Controparte_3
partecipare, quale creditore chirografario, alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, per il soddisfacimento del credito vantato nei confronti del debitore esecutato, in data 15.4.2019 si è costituita in giudizio la e per essa Controparte_4
la mandataria (denominazione assunta da CP_6 [...]
), quale cessionaria di (intervenuta in forza Controparte_14 Controparte_5
di decreto ingiuntivo), con contestuale dichiarazione di rinuncia agli atti esecutivi.
In data 24.4.2019 si è quindi costituita nel giudizio di divisione la Controparte_7 quale creditrice intervenuta nella procedura esecutiva, “al fine di ricevere le relative comunicazioni, nonché ad ogni ulteriore effetto di legge”; in data 27.5.2019 Parte_1
ha infine depositata istanza di desistenza dalla procedura esecutiva.
[...]
Sostituito il giudice titolare a seguito di trasferimento ad altro incarico, con comparsa di costituzione ed intervento 3.5.2019 si è costituita in giudizio l
[...]
, quale creditore nei confronti di;
con Controparte_15 Controparte_1
comparsa di costituzione 30.10.2019 si è altresì costituita in giudizio CP_5
creditrice nei confronti di entrambi i comproprietari in forza di mutuo ipotecario
[...]
pagina 4 di 9 14.6.2006 e con successiva comparsa di intervento ex art. 111, terzo comma, c.p.c., depositata il 31.1.2022, si è costituita in giudizio la quale Controparte_8
cessionaria del credito originariamente in capo ad (in forza di mutuo Controparte_5
ipotecario).
Conclusesi quindi le delegate operazioni di vendita ed emesso in data 15.6.2020 il decreto di trasferimento, al termine della procedura di liberazione dell'immobile aggiudicato è stato predisposto, in data 15.3.2024, il progetto di divisione: progetto comunicato alle parti costituite, notificato alle parti contumaci e dichiarato esecutivo, in assenza di contestazioni, in data 26.9.2024 da parte del Giudice nominato in sostituzione del precedente (all'esito di concorso interno ordinario).
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate (solo da , la causa è stata trattenuta a Controparte_8
decisione con assegnazione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Oggetto della presente decisione è la liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite e la distribuzione del relativo carico, essendosi l'iter divisorio esaurito avanti al G.I. mediante l'approvazione del progetto di divisione predisposto in data 15.3.2024, dichiarato esecutivo in data 26.9.2024.
Deve precisarsi che le quote assoggettate a pignoramento, sottoposte al vincolo del pignoramento nel progetto di divisione (per la parte di spettanza del debitore esecutato), non possono formare oggetto di distribuzione ai creditori nella presente sede processuale, dovendo ciò avvenire nell'ambito del relativo procedimento esecutivo (con riferimento alla quota dell'esecutato): è infatti principio acquisito che “il giudice istruttore, nel dichiarare esecutivo il progetto di divisione, non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore, in ordine alla cui vendita o assegnazione deve statuire il giudice dell'esecuzione, nell'ambito e con le forme della procedura espropriativa” (cfr.
Cass. n. 5718/87 e Cass. n. 10067/20).
Venendo quindi alla regolamentazione delle spese di lite, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa se sono servite a condurre il processo alla sua conclusione pagina 5 di 9 nel comune interesse: dunque, le spese nel giudizio di divisione devono essere poste "a carico della massa", in considerazione dell'interesse comune dei condividenti a pervenire alla divisione, con la conseguenza che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote;
valgono invece i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa” (cfr. Cass. n. 2770/20, Cass. n. 1635/20,
Cass. n. 20250/16, Cass. n. 9813 e Cass. n. 22903/13).
Occorre peraltro precisare che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 24550/24), l'espressione “a carico della massa” deve essere intesa nel senso che
“ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n.
9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n.
3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059)”: tale criterio trova “giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. Civ. ...”.
Nell'ambito dei giudizi di divisione 'endoesecutivi', ossia instaurati sulla base dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att.
c.p.c., ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale citato, sussistendo la necessità di distinguere la posizione del debitore esecutato, quella del comproprietario non esecutato e quella dei creditori (procedente ed intervenuti).
E' certo che il creditore non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti: è infatti evidente che i creditori sono pagina 6 di 9 necessitati a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito in conseguenza dell'inadempimento del debitore, giacchè, come sottolineato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, “la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato”.
Dunque, nel giudizio di divisione promosso non da uno dei condividenti, ma dal creditore procedente - a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa - ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
In particolare, quanto ai creditori deve applicarsi la regola generale della soccombenza, espressione del principio di causalità, dovendo i creditori ottenere dal debitore il rimborso per intero delle spese sostenute: come enunciato dalla Suprema Corte nella pronuncia già prima richiamata, “per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione” (cfr. Cass. n. 24550/24
e Cass. n. 2787/23).
Venendo quindi ad applicare i principi sopra illustrati nel caso di specie, in primo luogo deve darsi atto della rinuncia agli atti esecutivi depositata dal creditore procedente all'udienza del 10.7.2014, quindi della ulteriore dichiarazione di desistenza Parte_3
dalla procedura esecutiva depositata in data 22.5.2019 da parte del medesimo pagina 7 di 9 creditore, quest'ultima sottoscritta dal difensore espressamente munito della facoltà di rinunciare agli atti (procura 20.5.2019 allegata alla 'istanza di desistenza').
A seguito di tali dichiarazioni il creditore procedente non è più comparso nel presente giudizio divisionale, proseguito per impulso dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, in particolare di (poi ): nulla si ritiene pertanto di Controparte_5 CP_8
disporre in punto spese nei confronti del creditore procedente . Pt_3
Si provvede invece alla liquidazione delle spese di lite nei rapporti tra il creditore intervenuto e il debitore esecutato, soccombente nei termini sopra Controparte_8
indicati, precisandosi che , depositate comparsa conclusionale e memoria CP_8
di replica, non ha depositato nota spese, rimettendosi in punto liquidazione alle determinazioni del Giudice.
Alla liquidazione delle spese di lite si provvede, pertanto, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto): si tiene conto valore della massa, giusta la previsione dell'art. 5 DM 55/14, quanto allo scaglione di riferimento, dell'attività svolta (a far data dalla costituzione del 30.10.2019) e delle questioni trattate, così applicandosi i valori medi ridotti dello scaglione relativo, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Quanto all'attività svolta non viene presa in considerazione la fase istruttoria, in quanto cessionaria di si è costituita in giudizio - quale Controparte_8 Controparte_5
creditore munito di titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario - in data 30.10.2019, già delegate le operazioni di vendita, avendo - creditore CP_5
intervenuto munito di titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo R.G. n.
11218/10 - depositato il 15.4.2019 dichiarazione di rinuncia agli atti.
Vengono poi liquidati, ad gli esposti documentati, ovvero quelli Controparte_8
risultanti dal fascicolo telematico (spese di notifica del progetto di divisione).
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di per l'intero, in solido con nei limiti della propria Controparte_1 Controparte_2
quota (pari a 1/2): trattandosi per l'appunto di spese comuni, in applicazione dei principi sopra illustrati.
pagina 8 di 9 Occorre poi dare atto che, come chiaramente indicato nel progetto di divisione
15.3.2024, dal ricavato dalla vendita sono già stati prelevati il compenso liquidato al delegato e al custode per l'attività svolta, nonché le spese di pubblicità.
Infine, quanto ai creditori intervenuti, costituiti nel giudizio di divisione (avv. CP_3
ed , Controparte_7 Controparte_16
essi non risultano comunque avere compiuto atti utili alle operazioni divisionali, donde la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite nei rapporti con il debitore esecutato, con la precisazione che dell'importo corrisposto da a titolo di CP_11
fondo spese si è già tenuto conto nel progetto di divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o disattesa:
- liquida le spese sostenute da in € 51,87 per esborsi ed € Controparte_8
4.216,50 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rimborsare a le spese di lite sopra Controparte_1 Controparte_8
liquidate per intero;
- compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra , Controparte_3
, ; Controparte_7 CP_10 Controparte_15 Controparte_1
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di per l'intero e a Controparte_1
carico di in via solidale nella misura di 1/2. Controparte_2
Così deciso in Torino, in data 17.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
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