Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05409/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5409 del 2021, proposto dalla sig.ra Rosetta Sommese, inizialmente rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e successivamente rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza n. 114 del 4.10.2021 avente ad oggetto “ demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, Via Vignariello snc, Sommese Rosetta, fg. 3 p.lla 2695 sub 1, NCEU ”, emessa dal Comune di Somma Vesuviana ed a firma del Responsabile della P.O. n. 3, notificata in data 8.10.2021;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se comunque lesivo degli interessi della ricorrente, compreso ogni atto richiamato nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2024, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, proprietaria di un fondo agricolo di circa 21.195 mq sito nel comune di Somma Vesuviana in Via Vignariello, località “Cuomero”, riportato in Catasto terreni al foglio 3, particelle 380, 612, 619, 621, 691, 695, 696 e 697, ha impugnato l’ordinanza comunale indicata in epigrafe, con cui il Comune di Somma Vesuviana le ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere, realizzate nell’area in questione e ritenute abusive:
“ 1. Cambio di destinazione d’uso non autorizzato dal permesso di costruire n. 70/2004, configurandosi la totale difformità ad esso. Il succitato permesso di costruire prevedeva la raccolta e deposito dei frutti del fondo senza trasformazione di alcun tipo eccetto la calibratura. Era esclusa attività di tipo artigianale e/o industriale. Al momento del sopralluogo si rileva che all’interno del capannone erano presenti scaffalature ospitanti giochi, giocattoli, prodotti dediti ai bambini, scatoloni di varie marche di pannolini ecc.;
2. struttura retrattile costituita da telone in plastica e struttura di supporto in ferro, ancorata con dei ganci nel basamento di cls posto alla base della stessa, allocata lungo il lato sud del capannone ed avente dimensioni di circa 50 mt x circa 8 mt ed altezza di circa 3 mt, ospitante ulteriori scatoloni di prodotti di diversa natura come: giochi, giocattoli, pannolini, ecc;
3. tettoia di copertura, avente dimensioni di circa 4 mt x circa 10 mt, ancorata al capannone e poggiante sul muro in cemento armato di chiusura del lotto ”.
1.1. Le opere abusive in questione (ulteriori rispetto ai “ lavori edili in difformità al progetto approvato con permesso a costruire n. 70/2004, rilasciato dal Comune di Somma Vesuviana in data 07/11/2007 ”, oggetto della precedente ordinanza n. 105 del 4.7.2011, menzionata nel provvedimento impugnato) sono state accertate nel corso del sopralluogo svolto dai tecnici comunali il 24.9.2021, come da relazione tecnica espressamente richiamata.
Nella gravata ordinanza si evidenzia che le opere in questione ricadono in zona E, zona agricola del vigente PRG, e che l’intero territorio comunale:
- ha avuto classificazione sismica 2 (Media sismicità, S=9) con D.G.R. n. 5447 del 7.11.2002;
- è vincolato ex d.lgs. n. 42/2004 e dichiarato di notevole interesse pubblico ex D.M. 26.10.1961, emanato ai sensi dell’art. 2 della l. n. 1497/1939;
- è soggetto ai vincoli della l.r. n. 21/2003, rischio vulcanico - Zona rossa.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 DPR 380/2001 – ECCESSO DI POTERE- DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”;
2) “ ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”;
3) “ ECCESSO DI POTERE – ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE ART. 3. L. 241/1990 – CARENZA DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”;
4) “ VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 E SS. L. 241/1990 E SS.MM.II. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10 BIS L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ”.
In estrema sintesi la ricorrente lamenta che:
- non sarebbe stato realizzato alcun cambio di destinazione d’uso, né modificata la categoria edilizia preesistente, e la presenza di “ giochi, giocattoli, prodotti dediti ai bambini, scatoloni di varie marche di pannolini ” non potrebbe essere ricondotta ad un tipo di attività artigianale e/o industriale, dal momento che queste ultime consistono in attività di produzione di beni o servizi o di trasformazione di materiali e simili, con eventuale presenza di locali destinati alla vendita dei prodotti aziendali; mancherebbero quindi le condizioni che consentono di ravvisare una totale difformità rispetto al permesso di costruire n. 70/2004, e più in generale alcun abuso edilizio sanzionato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;
- la “ struttura retrattile costituita da telone in plastica e struttura di supporto in ferro ” sarebbe una struttura leggera e amovibile;
- la “ tettoia di copertura ” avrebbe esclusivamente funzione di protezione dalle intemperie, sarebbe “ priva di autonoma destinazione ”, strettamente ed esclusivamente “funzionale” all’edificio principale, priva di “impatto urbanistico”, non atta per caratteristiche e dimensioni ad alterare in modo significativo l’assetto del territorio e, pertanto, non necessitante del permesso di costruire; si tratterebbe di una pertinenza;
- sarebbe violato il principio di proporzionalità: le opere edilizie de quibus , per la loro modesta entità, non avrebbero potuto essere considerate nuove ed autonome, ossia tali da incidere sul tessuto urbanistico preesistente;
- l’ordinanza gravata sarebbe priva di adeguata motivazione;
- è mancata la comunicazione di avvio del procedimento.
1.3. Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. Alla camera di consiglio del 12 dicembre 2022 il Collegio ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
1.5. All’udienza del 28 novembre 2024 (ruolo smaltimento), svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Le censure possono essere trattate congiuntamente, in quanto strettamente connesse.
2.1. Anzitutto, occorre rilevare che l’ordinanza impugnata ha ad oggetto opere abusive ulteriori rispetto ad altre opere in precedenza poste in essere dalla stessa ricorrente.
Invero, con la precedente ordinanza n. 105 del 4.7.2011 (rimasta non eseguita, da quanto consta agli atti di causa) il Comune aveva ordinato la demolizione di opere realizzate in contrasto con il titolo abilitativo rilasciato (ossia, come visto sopra, il permesso di costruire n. 70/2004, rilasciato il 7.11.2007), consistenti in “ interventi di cambio di destinazione d’uso da capannone strumentale all’attività agricola a uso deposito commerciale per prodotti per vendita a distanza, realizzazione delle rampe di accesso al piano cantinato in difformità al titolo edilizio, altre opere minori non quantificabili in termini di volume e superficie ”.
2.2. Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il mutamento della destinazione da agricola a commerciale, anche senza opere, comporta la necessità del permesso a costruire (C.d.S., n. 5593/2022), sempre che tale titolo possa in concreto essere rilasciato, ciò dipendendo dalla destinazione urbanistica del lotto di terreno e, quindi, dalle attività con essa compatibili.
Ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare, diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dal compimento di opere edilizie, purché comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle elencate all’art. 23- ter , comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (residenziale, turistico - ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale), costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso, che necessita di permesso di costruire ai sensi del comma 1- quinquies , lett. b), dello stesso art. 23- ter (cfr. C.d.S., n. 5593/2022, cit.).
Il mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali ontologicamente diverse, anche senza opere edilizie, ove realizzate senza permesso di costruire, è dunque sanzionabile con la misura ripristinatoria (C.d.S., n. 5593/2022, cit.).
2.3. Peraltro, anche la struttura retrattile costituita da telone in plastica e struttura di supporto in ferro risulta destinata allo svolgimento di attività commerciale, alla luce di quanto riportato nella relazione del sopralluogo effettuato il 9.9.2021 (doc. 2 del Comune).
2.4. La tettoia, come emerge dalla documentazione di causa (v. relazione di sopralluogo sub doc. 2 del Comune e la foto 9 allegata alla stessa), risulta chiusa dai muri perimetrali su tre lati ed è pertanto computabile in termini volumetrici. Come tale sarebbe realizzabile solo nelle aree in cui sono ammesse nuove costruzioni 8e non già nel lotto per cui è causa) e previo rilascio del necessario titolo abilitativo.
2.5. Per giurisprudenza consolidata l’ordinanza di riduzione in pristino ha carattere vincolato, ponendosi quale conseguenza immediata e diretta discendente dalla verifica dell’abusività degli interventi, e come tale non richiede una puntuale indicazione delle norme violate, allorquando, dalla descrizione delle stesse, emerga la natura e la consistenza dell’abuso.
Una volta accertata la consistenza dell’abuso non vi è alcun margine di discrezionalità per l’interesse pubblico eventualmente collegato, conseguendone che i provvedimenti repressivi che ordinano la demolizione di manufatti abusivi non abbisognano di congrua motivazione in punto di interesse pubblico attuale alla rimozione dell’abuso, che è in re ipsa , consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (cfr., ex multis , T.A.R. Campania – Napoli, 2 settembre 2024, n. 4790; Consiglio di Stato, Sez. III, 27 marzo 2017 n. 1386; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 19 gennaio 2017 n. 416; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 7 ottobre 2016, n. 4624).
2.6. Sotto diverso profilo, occorre infine osservare che per costante giurisprudenza l’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, presupponente un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ( ex multis , T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, n. 5905/2023; id., n. 319/2024; id., 10.10.2013 n. 4534: id., 26.6.2013, n. 3328; id., 22.10.2015, n. 4968; id., 8.1.2016, n. 17).
2.7. In conclusione, le censure sono tutte infondate e il ricorso, pertanto, va respinto.
2.8. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO