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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1203/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1203/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Parte_1
ER, LT CE e AB CI ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dai dott.ri Laura Bergonzi, dirigente, Controparte_1
e AL Pavanello, funzionario resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, docente alle dipendenze del , allega di aver svolto Controparte_1 attività di docenza in forza di contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/25, di aver svolto le medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato e di non aver avuta attribuita, ciò nonostante, la Carta elettronica del docente, del valore spendibile di 500,00 euro annui, prevista, per i docenti di ruolo, dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/15.
Lamenta disparità di trattamento, dunque discriminazione, rispetto ai docenti di ruolo e conclude per l'attribuzione della carta del docente per l'ammontare di 500,00 euro per ogni anno di precariato.
Il si è costituito in giudizio contestando la pretesa in quanto la Controparte_1 normativa applicabile, così come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 572, della legge n. 207 del 2024, se da un lato attribuisce senza dubbio il diritto di ottenere la carta del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, dall'altro lato non prevede più che la carta docente sia del valore di € 500,00 annui, ma di valore massimo sino a €
500,00 in ragione del numero delle richieste, che devono essere avanzate direttamente dagli interessati, in rapporto all'ammontare delle risorse annualmente stanziate.
La domanda non può essere accolta. La nuova formulazione della normativa di cui alla legge n. 107 del 2015, che riconosce anche ai docenti precari con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile la carta docente, sino alla concorrenza di € 500,00 nei limiti delle disponibilità finanziarie, tenuto conto del numero dei richiedenti e dell'ammontare dell'importo stanziato annualmente, comporta la reiezione della domanda, non avendo il ricorrente dimostrato di aver seguito l'apposita procedura prevista dalla legge e dalla normativa regolamentare e di non avere, ciò nonostante, ottenuto la corresponsione del bonus in oggetto.
In ragione della novità della normativa applicabile, si stima equa la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Alessandria, 8 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
ST RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1203/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Parte_1
ER, LT CE e AB CI ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dai dott.ri Laura Bergonzi, dirigente, Controparte_1
e AL Pavanello, funzionario resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, docente alle dipendenze del , allega di aver svolto Controparte_1 attività di docenza in forza di contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/25, di aver svolto le medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato e di non aver avuta attribuita, ciò nonostante, la Carta elettronica del docente, del valore spendibile di 500,00 euro annui, prevista, per i docenti di ruolo, dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/15.
Lamenta disparità di trattamento, dunque discriminazione, rispetto ai docenti di ruolo e conclude per l'attribuzione della carta del docente per l'ammontare di 500,00 euro per ogni anno di precariato.
Il si è costituito in giudizio contestando la pretesa in quanto la Controparte_1 normativa applicabile, così come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 572, della legge n. 207 del 2024, se da un lato attribuisce senza dubbio il diritto di ottenere la carta del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, dall'altro lato non prevede più che la carta docente sia del valore di € 500,00 annui, ma di valore massimo sino a €
500,00 in ragione del numero delle richieste, che devono essere avanzate direttamente dagli interessati, in rapporto all'ammontare delle risorse annualmente stanziate.
La domanda non può essere accolta. La nuova formulazione della normativa di cui alla legge n. 107 del 2015, che riconosce anche ai docenti precari con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile la carta docente, sino alla concorrenza di € 500,00 nei limiti delle disponibilità finanziarie, tenuto conto del numero dei richiedenti e dell'ammontare dell'importo stanziato annualmente, comporta la reiezione della domanda, non avendo il ricorrente dimostrato di aver seguito l'apposita procedura prevista dalla legge e dalla normativa regolamentare e di non avere, ciò nonostante, ottenuto la corresponsione del bonus in oggetto.
In ragione della novità della normativa applicabile, si stima equa la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Alessandria, 8 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
ST RA