CASS
Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2024, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NN RI nato a [...] il [...] LI LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA SE;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Depositata in Cancelleiia Oggi. -6 rEg, 324 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5172 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: SE CA Data Udienza: 21/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 26 settembre 2019 il Tribunale di Paola ha condannato MA AN per i reati ex artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di 2 anni di reclusione;
ha condannato IA LI per il delitto ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di un anno di reclusione. Con la sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MA AN per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 in un anno di reclusione;
ha confermato la condanna inflitta a IA LI. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'errata applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000: la norma, punendo l'occultamento o la distruzione dei documenti contabili, presupporrebbe l'istituzione delle scritture contabili e non punirebbe, invece, l'ipotesi dell'omessa tenuta delle scritture, che costituisce un illecito amministrativo. Risulterebbe dagli atti che il ricorrente MA AN non avrebbe mai istituito le scritture contabili. Si deduce, altresì, la mancanza di motivazione sugli elementi di prova o indiziari che avrebbero permesso l'accertamento della responsabilità di IA LI. 2.2. Con il secondo motivo, relativo alla posizione di MA AN, si deduce il vizio di violazione di legge quanto alla determinazione della pena: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il minimo edittale del reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 sia di un anno di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con cui si deducono í vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza del reato ex art. 10 digs. n. 74 del 2000, è manifestamente infondato. I ricorrenti sostengono che la condotta loro contestata concretizzerebbe solo l'omissione nella tenuta delle scritture contabili, idonea ad integrare l'illecito amministrativo ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997. 1.1. L'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce due condotte alternative tra loro: la distruzione o l'occultamento, totale o parziale, dei documenti contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La distruzione si realizza con l'eliminazione «fisica» della documentazione o mediante cancellature o abrasioni. 2 L'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento. Le due condotte attive, alternative, devono essere tali da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, circostanza che rappresenta un elemento costitutivo del reato e non una condizione di punibilità. 1.2. Orbene, la condotta per la quale è intervenuta la condanna non si riferisce solo ai libri contabili ed ai registri, ma alle fatture emesse per operazioni inesistenti, alla documentazione acquisita aliunde dalla Guardia di Finanza per accertare i redditi non dichiarati e gli elementi attivi non dichiarati;
alla documentazione relativa ai pagamenti ricevuti ed effettuati. Si tratta di documentazione, dunque, gìà esistente ma che gli imputati hanno occultato per impedire la ricostruzione del reddito. 1.3.1 documenti, attestanti le operazioni di incasso ed i pagamenti, le fatture, così come i contratti e le lettere commerciali, quelli in base ai quali è possibile individuare le componenti positive del reddito, rientrano tra la documentazione da conservare ex art. 2220 cod. civ. e 22 d.P.R. n. 600 del 1973. A norma dell'art. 22, d.P.R. n. 600 del 1973, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, «Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse». L'art. 39, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, prevede che «I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 1.4. Va ribadito il principio per cui l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (in motivazione la Corte ha precisato che il reato deve essere escluso, per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore;
cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 02; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Rv. 253365 - 01). 2. Il secondo motivo, relativo alla posizione di MA AN, è fondato. 3 2.1. La Corte di appello ha indicato in sentenza di volere applicare il minimo edittale del reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e lo ha individuato nella pena di un anno e sei mesi di reclusione. Però, il reato risulta essersi consumato con il processo verbale di constatazione del 20 agosto 2013. Nel testo in vigore dal 1 aprile 2000 al 21 ottobre 2015, l'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 prevedeva la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni. 2.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, quanto al trattamento sanzionatorio inflitto a MA AN, che può essere rideterminato ex art. 620 cod. proc. pen. dalla Corte di cassazione, non richiedendo valutazioni di merito. Il minimo della pena di 6 mesi di reclusione deve, infatti, essere ridotto di un terzo, come deciso dalla Corte territoriale;
si giunge alla pena finale di 4 mesi di reclusione. 2.3. Le pene accessorie ex art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 74 del 2000, devono essere determinate, rispettivamente, nel minimo di 6 mesi (l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e di un anno (l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria). Vanno confermate le pene accessorie già disposte dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria e della pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 cod. pen. Va rilevato che già in primo grado il Tribunale ha concesso la sospensione condizionale della pena e delle pene accessorie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN MA, limitatamente al trattamento sanzìonatorio, rideterminando la pena in 4 mesi di reclusione e la durata delle pene accessorie temporanee di cui all'art. 12 d. Igs. 74/2000 nel minimo di legge. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 21/12/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere CA SE;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Depositata in Cancelleiia Oggi. -6 rEg, 324 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5172 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: SE CA Data Udienza: 21/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 26 settembre 2019 il Tribunale di Paola ha condannato MA AN per i reati ex artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di 2 anni di reclusione;
ha condannato IA LI per il delitto ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di un anno di reclusione. Con la sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MA AN per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 in un anno di reclusione;
ha confermato la condanna inflitta a IA LI. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'errata applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000: la norma, punendo l'occultamento o la distruzione dei documenti contabili, presupporrebbe l'istituzione delle scritture contabili e non punirebbe, invece, l'ipotesi dell'omessa tenuta delle scritture, che costituisce un illecito amministrativo. Risulterebbe dagli atti che il ricorrente MA AN non avrebbe mai istituito le scritture contabili. Si deduce, altresì, la mancanza di motivazione sugli elementi di prova o indiziari che avrebbero permesso l'accertamento della responsabilità di IA LI. 2.2. Con il secondo motivo, relativo alla posizione di MA AN, si deduce il vizio di violazione di legge quanto alla determinazione della pena: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il minimo edittale del reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 sia di un anno di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con cui si deducono í vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza del reato ex art. 10 digs. n. 74 del 2000, è manifestamente infondato. I ricorrenti sostengono che la condotta loro contestata concretizzerebbe solo l'omissione nella tenuta delle scritture contabili, idonea ad integrare l'illecito amministrativo ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997. 1.1. L'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce due condotte alternative tra loro: la distruzione o l'occultamento, totale o parziale, dei documenti contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La distruzione si realizza con l'eliminazione «fisica» della documentazione o mediante cancellature o abrasioni. 2 L'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento. Le due condotte attive, alternative, devono essere tali da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, circostanza che rappresenta un elemento costitutivo del reato e non una condizione di punibilità. 1.2. Orbene, la condotta per la quale è intervenuta la condanna non si riferisce solo ai libri contabili ed ai registri, ma alle fatture emesse per operazioni inesistenti, alla documentazione acquisita aliunde dalla Guardia di Finanza per accertare i redditi non dichiarati e gli elementi attivi non dichiarati;
alla documentazione relativa ai pagamenti ricevuti ed effettuati. Si tratta di documentazione, dunque, gìà esistente ma che gli imputati hanno occultato per impedire la ricostruzione del reddito. 1.3.1 documenti, attestanti le operazioni di incasso ed i pagamenti, le fatture, così come i contratti e le lettere commerciali, quelli in base ai quali è possibile individuare le componenti positive del reddito, rientrano tra la documentazione da conservare ex art. 2220 cod. civ. e 22 d.P.R. n. 600 del 1973. A norma dell'art. 22, d.P.R. n. 600 del 1973, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, «Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse». L'art. 39, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, prevede che «I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 1.4. Va ribadito il principio per cui l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (in motivazione la Corte ha precisato che il reato deve essere escluso, per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore;
cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 02; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Rv. 253365 - 01). 2. Il secondo motivo, relativo alla posizione di MA AN, è fondato. 3 2.1. La Corte di appello ha indicato in sentenza di volere applicare il minimo edittale del reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e lo ha individuato nella pena di un anno e sei mesi di reclusione. Però, il reato risulta essersi consumato con il processo verbale di constatazione del 20 agosto 2013. Nel testo in vigore dal 1 aprile 2000 al 21 ottobre 2015, l'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 prevedeva la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni. 2.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, quanto al trattamento sanzionatorio inflitto a MA AN, che può essere rideterminato ex art. 620 cod. proc. pen. dalla Corte di cassazione, non richiedendo valutazioni di merito. Il minimo della pena di 6 mesi di reclusione deve, infatti, essere ridotto di un terzo, come deciso dalla Corte territoriale;
si giunge alla pena finale di 4 mesi di reclusione. 2.3. Le pene accessorie ex art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 74 del 2000, devono essere determinate, rispettivamente, nel minimo di 6 mesi (l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e di un anno (l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria). Vanno confermate le pene accessorie già disposte dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria e della pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 cod. pen. Va rilevato che già in primo grado il Tribunale ha concesso la sospensione condizionale della pena e delle pene accessorie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN MA, limitatamente al trattamento sanzìonatorio, rideterminando la pena in 4 mesi di reclusione e la durata delle pene accessorie temporanee di cui all'art. 12 d. Igs. 74/2000 nel minimo di legge. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 21/12/2023.