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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/10/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa IA Di MA in data 11/10/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n.320/2016 R.g. Tra n.07/03/1961 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Maria Grazia Pianura
RICORRENTE E n.17.01.1951 (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv.to Rosario Rocchetto RESISTENTE OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso iscritto in data 10/02/2016, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che tra il sig. ed il sig. , titolare Parte_1 Controparte_1 della Ditta come sopra meglio specificata con sede a Dasà in Via Duca D'Aosta e intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto dall'1 di Novembre 1987 sino al 04.02.2012; ⁃ Accertare e dichiarare che il sig. ha sempre svolto le mansioni Parte_1 corrispondenti dapprima al livello 7 e successivamente al livello 6 del CCNL Commercio - Settore Terziario e Servizi - e l'orario di lavoro effettivamente svolto si articolava dalle ore 8,00 del mattino sino alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 di pomeriggio sino alle ore 20,00 di sera dal lunedì al sabato;
- Accertare c dichiarare che il sig. ha osservato un orario di Parte_1 lavoro di gran lunga superiore rispetto a quello previsto dal CCNL di categoria come riportato in premessa, senza percepire alcuna maggiorazione per le ore di lavoro straordinario prestate;
Accertare c dichiarare che il ricorrente ha sempre svolto le proprie mansioni sotto le direttive del Sig. titolare della Ditta suindicata;
Voglia per l'effetto, l'Adito Controparte_1
Giudice del lavoro, condannare la Controparte_2 con sede legale a Dasà in Via Duca D'Aosta 48 a corrispondere
[...] in favore del ricorrente a titolo di indennità per le ferie ed i permessi non goduti, di differenze retributive relative a quelle per il lavoro straordinario e
1 normale cost come derivante dall'orario che costantemente osservava, di 13ma e 14ma mensilità, di indennità di preavviso, nonché a titolo di TFR, ai sensi anche di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 2099 c.c. e 36 Cost., la somma complessiva di € 88.568,24 o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione. La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 22.02.2017 al 05.06.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio. Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 17.03.2021, 12.01.2022, 27.04.2022, 10.05.2023, 04.10.2023, 05.06.2024, 02.10.2024, 16.04.2025 e all'udienza del 01.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati. Si rileva in via preliminare che i n merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018 ). Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all' art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass.,
Pag. 2 di 3 sez. lav., n.16150 del 2018). Ciò premesso in linea di principi generali , nel caso di specie, a fronte della deduzione, da parte ricorrente, dello svolgimento di un orario di lavoro routinariamente eccedente le 40 ore settimanali, chiedendo la corretta retribuzione degli straordinari attraverso la generica allegazione (non maggiormente circostanziata) dell'omessa retribuzione corrispondente, non può darsi luogo ad accoglimento del ricorso in ragione della non puntuale allegazione dei fatti costitutivi. Il ricorso va dunque rigettato. Le sp ese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti tenuto con to della natura della controversia.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti Si comunichi. Vibo Valentia, 11 ottobre 2025
Il Giudice
IA Di MA
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