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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 969/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 914/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RT IG Presidente dr. Laura Bertoli Consigliere dr. Maria Di PA Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 158/2025 del Tribunale di Lecco , iscritta al n. r.g. 572/2025 estensore
Giudice Dr.ssa Trovò, discussa all'udienza collegiale del 20 novembre 2025, promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. PESCOLLA GIANLUCA elettivamente domiciliato Campobasso Via
Crispi 1/C presso il difensore avv. PESCOLLA GIANLUCA
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7g (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DI OR , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEGLI AFFARI 12
LECCO presso il difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Parte_1 Per Voglia codesta ill.ma Corte di
Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, accogliere il presente ricorso in appello e, in riforma della sentenza n. 158/2025 resa dal Tribunale di Lecco, sezione lavoro, nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 686/2024, pubblicata in data 24.07.2025, notificata il 31.07.2025, per l'effetto così provvedere: rigettare tutte le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_1 PER In via principale e nel merito rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
158/2025 emessa dal Tribunale di Lecco Sezione Lavoro il 30.06.2025 e pubblicata il 24.07.2025. In via di riproposizione art 346 cpc confermare il debito dell'appellante, e condannarla al relativo pagamento, per indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti dal lavoratore, pari ad € 9.650,02 lordi, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
MOTIVI IN FATTO
pagina 2 di 7g Il Tribunale di Lecco ha accolto le domande proposte da , ex CP_1
dipendente di ,cessato dal servizio in data 1 6 2018, per Parte_1
ottenere il pagamento di spettanze non corrisposte, precisamente l'indennità sostitutiva del preavviso, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi;
con relativo ricalcolo del TFR.
Il lavoratore non aveva nulla rivendicato fino al 26 2 2021. In quella data aveva ricevuto una lettera con cui la Società lo informava di aver depositato presso il Tribunale competente ricorso ex art. 161 Legge Fallimentare, e gli chiedeva di precisare l'ammontare del suo credito, nonché di inviare le buste paga per attestare le retribuzioni non corrisposte al professionista incaricato dal Tribunale, di cui indicava i riferimenti;
l'indirizzo fisico e la pec.
Il provvedeva a quanto richiesto inviando il tutto alla pec CP_1
del professionista, ma servendosi della propria mail ordinaria. In conseguenza, non riceveva la seconda pec attestante l'avvenuta consegna, ma solo la prima dell'accettazione da parte del sistema.
Ciò in data 3 3 2021 .
Il pagamento non era poi intervenuto. Tornata la Società in bonis,il la aveva quindi convenuta davanti al Tribunale con ricorso CP_1
depositato il 7 11 2024.
In primo grado la Società non aveva contestato né il rapporto di lavoro intercorso, né l'inquadramento, né i conteggi, e in ti nemmeno la sussistenza del credito;
si era limitata ad eccepirne l'intervenuta prescrizione.
Il primo Giudice ha ritenuta l'eccezione infondata in virtù della comunicazione del febbraio 2021, ritenuta ricognizione di debito , e non come mera richiesta informativa, come affermava la difesa della
Società, con conseguente inversione onere della prova . Soprattutto
pagina 3 di 7g però ha ritenuto che la prescrizione del credito fosse stata interrotta validamente.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si Parte_1
illustrano.
resiste difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato e va respinto.
L'appellante contesta sia la riconducibilità della comunicazione del
2021 alla fattispecie di cui all'art. 1988 cc, sia la sua efficacia interruttiva della prescrizione del credito, che comunque assume non essersi verificata .
Con riferimento al primo aspetto, sostiene che , quando si intraprende la procedura ex art. 161 L F, il professionista incaricato “ cerca informazioni” su tutti quelli che “ possono essere creditori.” I creditori “ esterni” , come i fornitori , quantificano il loro credito mediante documenti di loro provenienza, mentre i lavoratori trovano fondamento del loro credito nella stessa contabilità aziendale. Con la conseguenza, afferma, che, in questo caso, il credito può anche essere diverso da quello che risulta. Da qui la richiesta,il cui scopo è di comunicare se ci sono crediti ulteriori da far valere.
Osserva poi che la mancanza della ricevuta di avvenuta consegna della mail di risposta determina la inefficacia della stessa sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione del credito. In ogni caso, il lavoratore non avrebbe dovuto limitarsi ad indicare le pagina 4 di 7g retribuzioni non incassate, ma avrebbe dovuto fare riferimenti specifici a ogni singola mensilità . Ciò tanto più nel caso di indennità di valore anche risarcitorio, come, per esempio, quella relativa alla mancata fruizione delle ferie.
Le posizioni dell'appellante non sono condivisibili. In particolare,
l'eccezione di prescrizione, che si esamina in applicazione del principio della ragione più liquida, è infondata, nei termini che seguono.
Gli atti interruttivi della prescrizione appartengono alla categoria degli atti giuridici in senso stretto, unilaterali e recettizi. Per assumere tale efficacia, l'atto deve contenere la chiara espressione della volontà del creditore di conseguire il suo credito e la specificazione del medesimo, sì da porre il debitore in condizioni di adempiere. Ne discende appunto l'indefettibile natura recettizia, con la conseguenza ulteriore che intanto la prescrizione può dirsi interrotta in quanto il relativo atto venga portato non, si noti, alla conoscenza del creditore, ma nella sua sfera di conoscibilità, con qualsivoglia mezzo. Rileva quindi la sua conoscenza legale, ai sensi degli artt. 1334 e 1333 cc .
Già in primo grado la difesa di era stata in grado di CP_1
esibire una risposta del professionista Dr incaricato appunto Per_1
di seguire la Società nel suo ricorso per concordato, ad una sua richiesta ( cfr doc 13 del fascicolo di primo grado). In tale risposta si fa espresso cenno proprio al riscontro fornito da CP_1
alla richiesta della Società del 26 febbraio 2021 .
Riassumendo: ha provato di aver spedito ( pec di CP_1
accettazione) la richiesta di pagamento corredata dai documenti necessari, chiaramente esprimendo la sua volontà di conseguire le somme che indicava e documentava;
risulta dagli atti che tale richiesta è stata ricevuta regolarmente dal destinatario indicato direttamente dalla Società ( marzo 2021).
pagina 5 di 7g Null'altro abbisogna per concludere che la prescrizione del credito, decorrente dal giugno 2018, si è regolarmente interrotta quanto meno a marzo 2021.
Peraltro, parte appellata allega e prova, con altra produzione documentale non smentita, l'esistenza di una ulteriore richiesta inviata via mail al legale rappresentante della ditta Sig De Blasi, in data 15 11 2022 ( doc 14 fascicolo primo grado).
La prescrizione, di natura quinquennale, è stata quindi indubitabilmente interrotta , e per due volte.
Non risulta nemmeno decorsa ( e comunque a maggior ragione sarebbe stata interrotta) alcuna prescrizione per le indennità ferie e permessi non goduti ma maturati. Tali indennità, infatti, hanno pacifica natura risarcitoria, risultando determinate da inadempimento del datore agli obblighi che sullo stesso gravano. Quindi semmai la prescrizione sarebbe decennale .
La questione è dirimente ed assorbe quindi anche qualsiasi contestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1988 cc in relazione alla comunicazione della Società del febbraio 2021
Il Collegio ritiene tuttavia necessario puntualizzare ,per completezza. La comunicazione del febbraio 2021 è indirizzata specificatamente a , è inviata direttamente dalla Società con CP_1
firma dell'allora rappresentante legale Sig De Blasi .L'art. 161 L F prescrive che la domanda di concordato è proposta con ricorso cui si accompagna, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori e dell'ammontare dei crediti, con eventuali cause di prelazione , e l' attestazione della veridicità ed esattezza di tutto quanto trasmesso, contenuta in relazione di professionista terzo. Analoghe formalità sono previste per la presentazione del ricorso in via c.d pagina 6 di 7g prenotativa. Non appare quindi condivisibile la sua identificazione in una sorta di ricerca informativa, anche considerando che tutti i crediti, “ esterni o interni”, per citare le definizioni utilizzate dall'appellante, risultano dai documenti aziendali. La Società, si ripete, non ha mai contestato l'esistenza del credito ed il suo ammontare.
Il ricorso in appello va quindi respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con applicazione delle tariffe di cui al DM 55/14 e successive modificazioni come in dispositivo.
PQM
rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Lecco
n. 158/2025 .
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge .
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche a carico dell'appellante.
Milano 20 novembre 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria DI PA RT IG
pagina 7 di 7g
N. R.G. registro generale appello lavoro 914/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RT IG Presidente dr. Laura Bertoli Consigliere dr. Maria Di PA Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 158/2025 del Tribunale di Lecco , iscritta al n. r.g. 572/2025 estensore
Giudice Dr.ssa Trovò, discussa all'udienza collegiale del 20 novembre 2025, promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. PESCOLLA GIANLUCA elettivamente domiciliato Campobasso Via
Crispi 1/C presso il difensore avv. PESCOLLA GIANLUCA
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7g (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DI OR , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEGLI AFFARI 12
LECCO presso il difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Parte_1 Per Voglia codesta ill.ma Corte di
Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, accogliere il presente ricorso in appello e, in riforma della sentenza n. 158/2025 resa dal Tribunale di Lecco, sezione lavoro, nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 686/2024, pubblicata in data 24.07.2025, notificata il 31.07.2025, per l'effetto così provvedere: rigettare tutte le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_1 PER In via principale e nel merito rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
158/2025 emessa dal Tribunale di Lecco Sezione Lavoro il 30.06.2025 e pubblicata il 24.07.2025. In via di riproposizione art 346 cpc confermare il debito dell'appellante, e condannarla al relativo pagamento, per indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti dal lavoratore, pari ad € 9.650,02 lordi, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
MOTIVI IN FATTO
pagina 2 di 7g Il Tribunale di Lecco ha accolto le domande proposte da , ex CP_1
dipendente di ,cessato dal servizio in data 1 6 2018, per Parte_1
ottenere il pagamento di spettanze non corrisposte, precisamente l'indennità sostitutiva del preavviso, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi;
con relativo ricalcolo del TFR.
Il lavoratore non aveva nulla rivendicato fino al 26 2 2021. In quella data aveva ricevuto una lettera con cui la Società lo informava di aver depositato presso il Tribunale competente ricorso ex art. 161 Legge Fallimentare, e gli chiedeva di precisare l'ammontare del suo credito, nonché di inviare le buste paga per attestare le retribuzioni non corrisposte al professionista incaricato dal Tribunale, di cui indicava i riferimenti;
l'indirizzo fisico e la pec.
Il provvedeva a quanto richiesto inviando il tutto alla pec CP_1
del professionista, ma servendosi della propria mail ordinaria. In conseguenza, non riceveva la seconda pec attestante l'avvenuta consegna, ma solo la prima dell'accettazione da parte del sistema.
Ciò in data 3 3 2021 .
Il pagamento non era poi intervenuto. Tornata la Società in bonis,il la aveva quindi convenuta davanti al Tribunale con ricorso CP_1
depositato il 7 11 2024.
In primo grado la Società non aveva contestato né il rapporto di lavoro intercorso, né l'inquadramento, né i conteggi, e in ti nemmeno la sussistenza del credito;
si era limitata ad eccepirne l'intervenuta prescrizione.
Il primo Giudice ha ritenuta l'eccezione infondata in virtù della comunicazione del febbraio 2021, ritenuta ricognizione di debito , e non come mera richiesta informativa, come affermava la difesa della
Società, con conseguente inversione onere della prova . Soprattutto
pagina 3 di 7g però ha ritenuto che la prescrizione del credito fosse stata interrotta validamente.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si Parte_1
illustrano.
resiste difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato e va respinto.
L'appellante contesta sia la riconducibilità della comunicazione del
2021 alla fattispecie di cui all'art. 1988 cc, sia la sua efficacia interruttiva della prescrizione del credito, che comunque assume non essersi verificata .
Con riferimento al primo aspetto, sostiene che , quando si intraprende la procedura ex art. 161 L F, il professionista incaricato “ cerca informazioni” su tutti quelli che “ possono essere creditori.” I creditori “ esterni” , come i fornitori , quantificano il loro credito mediante documenti di loro provenienza, mentre i lavoratori trovano fondamento del loro credito nella stessa contabilità aziendale. Con la conseguenza, afferma, che, in questo caso, il credito può anche essere diverso da quello che risulta. Da qui la richiesta,il cui scopo è di comunicare se ci sono crediti ulteriori da far valere.
Osserva poi che la mancanza della ricevuta di avvenuta consegna della mail di risposta determina la inefficacia della stessa sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione del credito. In ogni caso, il lavoratore non avrebbe dovuto limitarsi ad indicare le pagina 4 di 7g retribuzioni non incassate, ma avrebbe dovuto fare riferimenti specifici a ogni singola mensilità . Ciò tanto più nel caso di indennità di valore anche risarcitorio, come, per esempio, quella relativa alla mancata fruizione delle ferie.
Le posizioni dell'appellante non sono condivisibili. In particolare,
l'eccezione di prescrizione, che si esamina in applicazione del principio della ragione più liquida, è infondata, nei termini che seguono.
Gli atti interruttivi della prescrizione appartengono alla categoria degli atti giuridici in senso stretto, unilaterali e recettizi. Per assumere tale efficacia, l'atto deve contenere la chiara espressione della volontà del creditore di conseguire il suo credito e la specificazione del medesimo, sì da porre il debitore in condizioni di adempiere. Ne discende appunto l'indefettibile natura recettizia, con la conseguenza ulteriore che intanto la prescrizione può dirsi interrotta in quanto il relativo atto venga portato non, si noti, alla conoscenza del creditore, ma nella sua sfera di conoscibilità, con qualsivoglia mezzo. Rileva quindi la sua conoscenza legale, ai sensi degli artt. 1334 e 1333 cc .
Già in primo grado la difesa di era stata in grado di CP_1
esibire una risposta del professionista Dr incaricato appunto Per_1
di seguire la Società nel suo ricorso per concordato, ad una sua richiesta ( cfr doc 13 del fascicolo di primo grado). In tale risposta si fa espresso cenno proprio al riscontro fornito da CP_1
alla richiesta della Società del 26 febbraio 2021 .
Riassumendo: ha provato di aver spedito ( pec di CP_1
accettazione) la richiesta di pagamento corredata dai documenti necessari, chiaramente esprimendo la sua volontà di conseguire le somme che indicava e documentava;
risulta dagli atti che tale richiesta è stata ricevuta regolarmente dal destinatario indicato direttamente dalla Società ( marzo 2021).
pagina 5 di 7g Null'altro abbisogna per concludere che la prescrizione del credito, decorrente dal giugno 2018, si è regolarmente interrotta quanto meno a marzo 2021.
Peraltro, parte appellata allega e prova, con altra produzione documentale non smentita, l'esistenza di una ulteriore richiesta inviata via mail al legale rappresentante della ditta Sig De Blasi, in data 15 11 2022 ( doc 14 fascicolo primo grado).
La prescrizione, di natura quinquennale, è stata quindi indubitabilmente interrotta , e per due volte.
Non risulta nemmeno decorsa ( e comunque a maggior ragione sarebbe stata interrotta) alcuna prescrizione per le indennità ferie e permessi non goduti ma maturati. Tali indennità, infatti, hanno pacifica natura risarcitoria, risultando determinate da inadempimento del datore agli obblighi che sullo stesso gravano. Quindi semmai la prescrizione sarebbe decennale .
La questione è dirimente ed assorbe quindi anche qualsiasi contestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1988 cc in relazione alla comunicazione della Società del febbraio 2021
Il Collegio ritiene tuttavia necessario puntualizzare ,per completezza. La comunicazione del febbraio 2021 è indirizzata specificatamente a , è inviata direttamente dalla Società con CP_1
firma dell'allora rappresentante legale Sig De Blasi .L'art. 161 L F prescrive che la domanda di concordato è proposta con ricorso cui si accompagna, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori e dell'ammontare dei crediti, con eventuali cause di prelazione , e l' attestazione della veridicità ed esattezza di tutto quanto trasmesso, contenuta in relazione di professionista terzo. Analoghe formalità sono previste per la presentazione del ricorso in via c.d pagina 6 di 7g prenotativa. Non appare quindi condivisibile la sua identificazione in una sorta di ricerca informativa, anche considerando che tutti i crediti, “ esterni o interni”, per citare le definizioni utilizzate dall'appellante, risultano dai documenti aziendali. La Società, si ripete, non ha mai contestato l'esistenza del credito ed il suo ammontare.
Il ricorso in appello va quindi respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con applicazione delle tariffe di cui al DM 55/14 e successive modificazioni come in dispositivo.
PQM
rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Lecco
n. 158/2025 .
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge .
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche a carico dell'appellante.
Milano 20 novembre 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria DI PA RT IG
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