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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 296/2023 R.G.L., promossa
D A
, codice Parte_1
fiscale , nata a [...] il [...], residente in CodiceFiscale_1
Caltanissetta nella Via Toscana n.22, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro
Rabiolo (codice fiscale – Tel e Fax 0934 575388 – CodiceFiscale_2
Indirizzo di posta elettronica certificata: , Email_1
elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel Viale Conte Testasecca n.44 presso lo studio dell'Avv. Pietro Rabiolo e con domicilio digitale presso la PEC:
giusta procura alle liti in allegato al presente atto Email_1
(l'Avv. Pietro Rabiolo, ai sensi degli artt.125, comma 1, del c.p.c. e 16, comma
1 bis, del Dlgs 31/12/1992 n.546, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo PEC: , Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
l' - in Controparte_1
persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce (c.f.
E
), pec e Carmelo C.F._3 Email_2
Russo (c.f. – pec C.F._4
t - in virtù di procura generale alle liti Email_4
1 conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data Persona_1
23.1.2023, Racc. 7131, Rep. 37590
- resistente -
All'esito della sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni entro il termine del 9.4.2025 ha pronunciato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto, dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione degli esercenti attività commerciale presso l'INPS, nonché la conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo di cui al ricorso;
annulla l'avviso di addebito n. n.592 2022 00014557 35 000
Condanna l'INPS alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.3.2023 la ricorrente in epigrafe indicata impugnava l'Avviso di Addebito n.592 2022 00014557 35 000, con riferimento al periodo dal Gennaio
2021 al Dicembre 2021, con il quale l'INPS contestava l'omesso versamento di contributi
I.V.S. gestione commercianti di €.2.887,92, oltre sanzioni per €.304,22, spese di notifica per
€.4,11, per un totale complessivo di €.3.196,25;
Tanto premesso, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS, il quale contestava genericamente le difese avversarie, riservandosi di fornire gli elementi necessari ai fini della prova dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione dei commercianti.
All'esito dell'attività istruttoria, in seguito alla sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta da depositarsi entro il termine del 9.4.2025, la causa è stata decisa.
2 In punto di fatto, la ricorrente ha premesso di non avere mai svolto attività di impresa nel periodo in contestazione, sottolineando di avere ricevuto, in cessione la totalità delle quote societarie della Società Alfa Ricerche & Sviluppo s.r.l., ma di non avere mai rivestito la qualifica di amministratore né di avere svolto alcun tipo di attività lavorativa.
A conforto della propria tesi aggiungeva altresì che di essere stata riconosciuta invalida al
100% con diritto all'indennità di accompagnamento (all. 10).
Ha infine rappresentato che non era stata svolta alcuna attività d'impresa con carattere di abitualità e prevalenze, ribadendo come il relativo onere probatorio andasse posto a carico dell'INPS.
Orbene, tanto premesso, nel merito va rammentato che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Dunque, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria (cfr. in termini Cass. n. 5210/2017).
In tema di obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, si osserva inoltre che la mera qualifica di socio (unico, nel caso di specie) è insufficiente a far sorgere tale obbligo, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall' . Infatti, detta Controparte_2
assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale
3 come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa (in questo senso cfr. anche Cass. Civile sent. n. 23439/2016).
Tale onere non può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui l'istituto in parola non ha operato alcun accertamento sul lavoro aziendale asseritamente svolto dal ricorrente, deducendolo solo dalla qualità di socio e dall'oggetto sociale della società.
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova circa l'effettiva partecipazione dell'opponente all'attività di impresa, circostanza che la ha espressamente Parte_1
contestato e che è stata altresì espressamente smentita dai testi escussi.
Non sussiste dunque la prova dello svolgimento di attività di impresa con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza delle attività sociali.
Conseguenza dell'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti INPS per le annualità di cui al ricorso è l'annullamento dell'avviso di addebito n.592 2022 00014557 35 000 con riferimento alla pretesa impositiva di contributi previdenziali e somme aggiuntive relativamente al periodo dal Gennaio 2021 al Dicembre
2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo parametri prossimi ai minimi edittali, tenendo conto della modesta complessità delle questioni giuridiche trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Caltanissetta il 16/04/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 296/2023 R.G.L., promossa
D A
, codice Parte_1
fiscale , nata a [...] il [...], residente in CodiceFiscale_1
Caltanissetta nella Via Toscana n.22, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro
Rabiolo (codice fiscale – Tel e Fax 0934 575388 – CodiceFiscale_2
Indirizzo di posta elettronica certificata: , Email_1
elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel Viale Conte Testasecca n.44 presso lo studio dell'Avv. Pietro Rabiolo e con domicilio digitale presso la PEC:
giusta procura alle liti in allegato al presente atto Email_1
(l'Avv. Pietro Rabiolo, ai sensi degli artt.125, comma 1, del c.p.c. e 16, comma
1 bis, del Dlgs 31/12/1992 n.546, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo PEC: , Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
l' - in Controparte_1
persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce (c.f.
E
), pec e Carmelo C.F._3 Email_2
Russo (c.f. – pec C.F._4
t - in virtù di procura generale alle liti Email_4
1 conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data Persona_1
23.1.2023, Racc. 7131, Rep. 37590
- resistente -
All'esito della sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni entro il termine del 9.4.2025 ha pronunciato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto, dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione degli esercenti attività commerciale presso l'INPS, nonché la conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo di cui al ricorso;
annulla l'avviso di addebito n. n.592 2022 00014557 35 000
Condanna l'INPS alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.3.2023 la ricorrente in epigrafe indicata impugnava l'Avviso di Addebito n.592 2022 00014557 35 000, con riferimento al periodo dal Gennaio
2021 al Dicembre 2021, con il quale l'INPS contestava l'omesso versamento di contributi
I.V.S. gestione commercianti di €.2.887,92, oltre sanzioni per €.304,22, spese di notifica per
€.4,11, per un totale complessivo di €.3.196,25;
Tanto premesso, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS, il quale contestava genericamente le difese avversarie, riservandosi di fornire gli elementi necessari ai fini della prova dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione dei commercianti.
All'esito dell'attività istruttoria, in seguito alla sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta da depositarsi entro il termine del 9.4.2025, la causa è stata decisa.
2 In punto di fatto, la ricorrente ha premesso di non avere mai svolto attività di impresa nel periodo in contestazione, sottolineando di avere ricevuto, in cessione la totalità delle quote societarie della Società Alfa Ricerche & Sviluppo s.r.l., ma di non avere mai rivestito la qualifica di amministratore né di avere svolto alcun tipo di attività lavorativa.
A conforto della propria tesi aggiungeva altresì che di essere stata riconosciuta invalida al
100% con diritto all'indennità di accompagnamento (all. 10).
Ha infine rappresentato che non era stata svolta alcuna attività d'impresa con carattere di abitualità e prevalenze, ribadendo come il relativo onere probatorio andasse posto a carico dell'INPS.
Orbene, tanto premesso, nel merito va rammentato che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Dunque, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria (cfr. in termini Cass. n. 5210/2017).
In tema di obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, si osserva inoltre che la mera qualifica di socio (unico, nel caso di specie) è insufficiente a far sorgere tale obbligo, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall' . Infatti, detta Controparte_2
assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale
3 come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa (in questo senso cfr. anche Cass. Civile sent. n. 23439/2016).
Tale onere non può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui l'istituto in parola non ha operato alcun accertamento sul lavoro aziendale asseritamente svolto dal ricorrente, deducendolo solo dalla qualità di socio e dall'oggetto sociale della società.
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova circa l'effettiva partecipazione dell'opponente all'attività di impresa, circostanza che la ha espressamente Parte_1
contestato e che è stata altresì espressamente smentita dai testi escussi.
Non sussiste dunque la prova dello svolgimento di attività di impresa con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza delle attività sociali.
Conseguenza dell'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti INPS per le annualità di cui al ricorso è l'annullamento dell'avviso di addebito n.592 2022 00014557 35 000 con riferimento alla pretesa impositiva di contributi previdenziali e somme aggiuntive relativamente al periodo dal Gennaio 2021 al Dicembre
2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo parametri prossimi ai minimi edittali, tenendo conto della modesta complessità delle questioni giuridiche trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Caltanissetta il 16/04/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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