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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24/03/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 15780/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 15780/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 24 marzo 2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 15780 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
” (P.I. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Rosario P.IVA_1
Sapuppo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Fabio Saccone, in Napoli, al Corso
Vittorio Emanuele n. 170, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppa Controparte_1 C.F._1
D'Alessandro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici, alla Via Diaz n. 99, come da mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3433/23, nel procedimento n.
R.G. 8229/22, depositata il 16.05.2023 e notificata il 08.06.2023
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la SI.ra conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Barra, chiedendo il risarcimento dei danni pari ad euro 600,00, in ragione del Controparte_2 grave inadempimento della compagnia aerea, consistito nel ritardo di oltre tre ore del volo n. TK 1865 del 01.09.2022, relativo alla tratta Istanbul-OM e, più precisamente, nel dirottamento del medesimo sull'aeroporto di Bologna, con la conseguenza che l'istante giungeva a OM (da cui poi avrebbe dovuto raggiungere Napoli) solo il giorno seguente, sostenendo le relative spese (euro 50,00 per il taxi ed euro
73,90 per il biglietto del treno).
Si costituiva nel primo grado di giudizio la quale impugnava e Parte_1 contestava l'atto di citazione, deducendo la non imputabilità del ritardo, in ragione della sussistenza di un evento meteorologico imprevedibile ed eccezionale, che aveva imposto, in osservanza delle indicazioni ricevute dalla torre di controllo, di dirottare l'atterraggio su Bologna, risultando impossibile l'atterraggio a OM. Ancora, la convenuta deduceva la non applicabilità al caso di specie del Reg. CE
261/2004 in materia di compensazione pecuniaria per ritardo aereo, in quanto non operante con riferimento a vettori aerei non comunitari.
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 3433/2023, depositata il 16.05.2023, ritenendo non provata la sussistenza dell'eccezionale ed imprevedibile evento esonerativo della responsabilità della compagnia aerea e ritenuta applicabile al caso di specie la normativa comunitaria, in quanto la convenuta compagnia aveva una propria sede legale in Italia, ha accolto la domanda proposta dall'attrice, condannando la convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad euro 500,00, di cui euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo aereo ed euro 250,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, Parte_1 censurando l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva: (i) ritenuto non provata la causa esimente dell'evento meteorologico eccezionale: il Giudice di primo grado aveva infatti erroneamente interpretato la documentazione portata a sostegno della stessa (grave maltempo su OM risultante dal Metar) e non aveva tenuto conto di tutti gli elementi presuntivi che avrebbero potuto darne dimostrazione, essendo le fasi del trasporto aereo scandite da una serie di regole, sicché la decisione di dirottare l'atterraggio non poteva essere una arbitraria scelta del vettore;
(ii) errato nel ritenere applicabile al caso in esame la normativa di cui al Reg. CE 261/2004, che all'art. 3, lett. b, esclude dal proprio campo di applicazione i voli operati da vettori non comunitari ed aventi origine all'infuori dell'Unione Europea (nel caso in esame, partenza da Istanbul, con destinazione OM): invero l'appellante riferiva di non avere sede legale in Italia, bensì solo una sede secondaria, non rilevante ai fini dell'operatività della normativa comunitaria suddetta;
(iii) errato nel liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto non provato.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio la SI.ra la quale impugnava l'atto Controparte_1 di appello, deducendo la correttezza della sentenza impugnata. Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello e, in subordine, in caso di mancato riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/2004, condannare l'appellante, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a rimborsare il costo del biglietto aereo e le ulteriori spese sostenute.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, dunque, per la discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Va disatteso il motivo di appello con cui l'appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il
Giudice di primo grado per non avere quest'ultimo correttamente interpretato la documentazione comprovante la causa meteorologica eccezionale ( ossia il Metar) che avrebbe determinato l'atterraggio dell'aereo all'aeroporto di Bologna, anziché OM.
Più precisamente, sostiene l'appellante che il Giudice di primo grado, pur non avendo messo in discussione la utilizzabilità del Metar come documento, affermava tuttavia erroneamente che dallo stesso non avrebbe potuto ritenersi dimostrata la presenza di condizioni meteo avverse in relazione alla fascia oraria del volo in esame (atteso che, secondo il Giudice di primo grado, nel documento risultavano condizioni meteo avverse tra le 12.50 e le 14.20, mentre tali avversità non si riscontrano nella fascia oraria che avrebbe interessato il volo, ossia quella tra le 14.50 e le 16.20). Orbene, secondo la compagnia, il Giudice non avrebbe considerato il diverso fuso orario, nonostante tale circostanza fosse stata evidenziata dall'appellante, con la conseguenza che, ricalcolando e riadattando le suddette fasce orarie al fuso orario italiano, emergerebbe l'esistenza di condizioni avverse tra le ore 13.50 e le ore
15.50 italiane.
La doglianza in questione richiede, pertanto, la valutazione, da parte del Tribunale, del documento di cui l'appellante richiede espressamente un riesame, richiamato quale allegato alla produzione di primo grado.
Senonché parte appellante ha omesso la produzione del fascicolo di parte di primo grado né tantomeno ha prodotto il documento in questione nella seconda fase del giudizio, impedendone il riesame in appello.
Nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte ( Cass. n. 8528/2006; n. 1462/2013).
Pertanto, stante l'impossibilità di verificare la circostanza, dedotta dall'appellante, relativa al fuso orario da doversi prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della fascia oraria impattata dal mal tempo, deve darsi per assodata l'interpretazione del documento fornita dal Giudice di prime cure, con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui viene evidenziato che “tra le ore
14.50 e le ore 16,20, (intervallo di tempo tra le ore dell'atterraggio originariamente previsto e quello posticipato per via del ritardo alla par- tenza) non appaiono anomalie tali da giustificare il dirottamento del volo per cattive condizioni atmosferiche (presenti invece tra le ore 12:50 e le ore 14,20 come è possibile leggere dal tabulato stesso)” - cfr. p. 3 della sentenza impugnata.
Ad ogni buon conto, anche volendo ritenere comprovate le doglianze dell'appellante le stesse non appaiono dirimenti ai fini della diversa valutazione dell'esimente invocata da tale parte.
Per vero è circostanza non contestata quella per cui il volo di ritorno n. TK1865 tratta Istambul
– OM aveva quale partenza prevista le ore 12,45 ed arrivo a OM previsto per le ore 14,35.
Altrettanto incontestato è che tale partenza veniva ritardata di un'ora ( accertamento riportato peraltro nella sentenza impugnata e non contestata sul punto) e rinviata intorno alle 14.00, senza che l'appellante abbia addotto giustificazione alcuna a tale ritardo e senza che l'appellante abbia in alcuno modo dimostrato che anche all'orario previsto di arrivo ( 14,35) le condizioni metereologiche avevano assunto una intensità tale da impedire l'atterraggio a OM.
Pertanto, anche a voler ritenere corretta l'interpretazione del documentato richiamato dall'appellante (Metar), come da quest'ultima ricostruita, esso non potrebbe essere ritenuto di per sé solo idoneo a provare la sussistenza della circostanza eccezionale, dedotta dalla compagnia aerea, ai fini dell'esenzione della responsabilità della medesima per il ritardo del volo aereo di cui trattasi.
Mette conto ricordare che, in materia di riparto dell'onere probatorio relativo all'inadempimento, “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del
28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del
Regolamento CE n. 261 del 2004” (cfr. Cass. n. 1484/2018).
Sia la Convenzione che il Regolamento CE citati introducono, dunque, una presunzione di responsabilità del vettore aereo, che questi può superare solamente offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, tale che non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento, ovvero dell'oggettiva impossibilità di adottarle.
Sul punto, è provato per tabulas e, in ogni caso, non oggetto di contestazione, che l'odierna appellata acquistava un biglietto aereo per il volo n. TK 1865 del 01.09.2022, relativo alla tratta
Istanbul-OM, e che il suddetto volo, già partito in ritardo dall'aeroporto di partenza, atterrava, a seguito di dirottamento, all'aeroporto di Bologna anziché a quello di OM, impedendo alla CP_1 di raggiungere la propria destinazione, se non il giorno successivo.
Tuttavia, come osservato, non può ritenersi sufficientemente provata dall'appellante la causa eccezionale ed imprevedibile ( nella specie le condizioni meteorologiche avverse), tale da far venir meno l'imputabilità del ritardo al vettore. Peraltro, ad ulteriore evidenza della insufficienza delle giustificazioni addotte, vi è da osservare che in ogni caso il Metar nulla prova in ordine alla circostanza che il volo n. TK 1865 del 01.09.2022 sia stato dirottato su Bologna per l'impossibilità di atterrare a Fiumicino a causa delle condizioni meteo avverse e non per altre cause (quale potrebbe essere, a titolo esemplificativo, il diniego dell'aeroporto di
OM a causa del ritardo con cui era partito l'aereo dall'aeroporto di partenza, circostanza, quest'ultima, non contestata).
Ai fini dell'esonero dalla responsabilità, infatti, l'appellante avrebbe dovuto produrre in giudizio documentazione rilasciata dall'aeroporto o da enti accreditati, attestante il diniego della torre di controllo rispetto all'atterraggio e le ragioni poste a fondamento del medesimo, oppure documentazione da cui emergesse che anche altri vettori si sarebbero trovati impossibilitati ad atterrare a Fiumicino in quella medesima data.
Alla luce di quanto esposto, in mancanza di prova rigorosa in ordine all'evento eccezionale, quale causa di non imputabilità del ritardo alla compagnia aerea odierna appellante, si conferma la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui il dirottamento dell'aereo è stato ritenuto imputabile all'inadempimento del vettore, la cui responsabilità, tuttavia, va affermata applicando le disposizioni della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, in forza del principio giurisprudenziale sopra richiamato (quello sulla presunzione di responsabilità del vettore che può essere superata solo dalla prova di una causa di forza maggiore), e non quelle del Regolamento CE 261 del 2004.
Ed invero, sul punto, deve trovare accoglimento il secondo motivo di appello, inerente alla non applicabilità al caso di specie della disciplina comunitaria di cui al Reg. CE n. 261/2004 in materia di compensazione pecuniaria, atteso che tale normativa trova applicazione nei confronti anche del vettore aereo non comunitario, purché però provveda al trasporto di viaggiatori in partenza da uno Stato
Membro verso uno Stato Terzo (art. 3, par. 1 lett. a) e b) del Reg. cit.). Viceversa, nell'ipotesi di vettore non comunitario in partenza da uno Stato Terzo, a destinazione di uno Stato Membro dell'Unione
Europea, trova applicazione la sola Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 del 10 Gennaio del 2004.
Ed infatti, l'art. 2 del Regolamento, rubricato “Definizioni”, indica come vettore comunitario
“un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del ConIGlio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei”.
Tanto premesso, il volo in questione, decollato da Istanbul (dunque, da un paese extra UE) era diretto a OM con vettore Turkish Airlines battente bandiera turca e, pertanto, la compagnia aerea in questione non può essere qualificata come “vettore comunitario” ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Reg.
261/04, in quanto la sua sede principale è situata in un paese terzo rispetto all'UE, a nulla rilevando la circostanza che la compagnia aerea odierna appellante abbia una sede secondaria in Italia, trattandosi, in ogni caso, di persona giuridica extracomunitaria.
Non vi è alcun dubbio, quindi, sul fatto che la vicenda in questione vada risolta alla luce della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, avendo il Giudice di primo grado errato nel ritenere applicabile la normativa comunitaria e, dunque, nel riconoscere all'attrice, odierna appellata, la relativa compensazione pecuniaria.
Ed infatti, ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo (art. 19 della
Convenzione), è prevista una limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 1, della Convenzione nella misura di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero, la quale opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.
Non vi è, dunque, alcuno spazio per il rimedio indennitario riconosciuto ai passeggeri sulla base del Reg. UE, non applicabile al caso in esame.
La Convenzione di Montreal si fonda sul principio risarcitorio, diversamente dal Regolamento
n. 261/2004, che si basa sul principio indennitario. Mentre quest'ultimo introduce delle presunzioni sia con riferimento all'elemento soggettivo della colpa sia con riguardo alla sussistenza e alla quantificazione del danno, il principio risarcitorio di cui alla Convenzione, anche in ossequio ai principi del nostro ordinamento in tema di riparto dell'onere di allegazione e prova (artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.)
e del principio della vicinanza della prova, comporta l'onere in capo a parte attrice (odierna appellata) di provare e quantificare il danno effettivamente patito, salvo poi limitarne l'importo massimo liquidabile ai sensi del cit. art. 22 della Convenzione.
Incombe, dunque, sul passeggero, alla luce della Convenzione di Montreal in combinato con il sistema giuridico italiano, l'onere di allegare e di provare gli elementi costitutivi del proprio diritto al risarcimento del danno, ossia l'esistenza di uno specifico pregiudizio, patrimoniale e/o non patrimoniale, risarcibile secondo il diritto interno, ed il nesso causale tra ritardo e pregiudizio.
Alla luce di quanto esposto, l'appellata avrà, dunque, diritto al risarcimento delle spese sostenute, dalla stessa allegate e provate, quali la somma di euro 50,00 per il taxi e quella di euro 73,90 per l'acquisto del biglietto del treno OL (cfr. prod. Primo grado parte appellata), spese peraltro mai in alcun modo contestate dall'appellante, la quale nulla ha mai dedotto in ordine alla congruità delle stesse (nei termini della necessarietà, appropriatezza e ragionevolezza al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo nel prestare assistenza al suddetto passeggero) o alla loro derivazione causale dal dirottamento in esame.
Alla SI.ra , tuttavia, non può essere riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto CP_1 aereo relativo al volo in questione, avendo la stessa fruito del viaggio.
La sentenza, inoltre, va riformata anche nella parte in cui il Giudice di primo grado ha liquidato in favore della IG.ra l'importo di euro 250,00 a titolo di danno non patrimoniale, in quanto CP_1 non provato. Ed invero, la categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico e danno morale, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno non patrimoniale (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008).
Orbene, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza). È, dunque, necessario che il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi (Cass. n. 26972/2008; n. 4053/2009), con la conseguenza che sarà risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti cui va riconosciuta la tutela minima risarcitoria (Cass. n. 15022/2005).
L'onere di provare tale lesione ricade, tuttavia, in forza dei principi sopra richiamati, sull'attore.
Dunque, non avendo parte attrice allegato alcunché sul punto, e non potendo considerarsi tale voce di danno in re ipsa nel ritardo aereo, alla IG.ra nulla spetta a tale titolo. Controparte_1
Pertanto, la sentenza di primo grado andrà riformata anche nella parte in cui il Giudice di primo grado ha liquidato in favore dell'attrice, odierna appellata, la somma di euro 250,00 a titolo di risarcimento del danno.
Alla luce di quanto esposto, in riforma parziale della sentenza impugnata, Parte_1 va condannata al risarcimento del danno patrimoniale, in favore dell'appellata, da liquidarsi nella
[...] minor somma di euro 123,90, comprensiva delle spese sostenute per il taxi e per il biglietto del treno
OL.
Per quanto concerne le spese di lite del primo grado di giudizio, stante la riforma parziale della sentenza impugnata, va fatta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui l'accoglimento parziale dell'appello della parte soccombente nel giudizio di primo grado, come tale destinataria della condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa, che non comporti rigetto, anche solo parziale, della domanda di tale ultima parte, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna alle spese;
sì che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte soccombente in primo grado (cfr. Cass. sent. n. 10985/2022). Le spese di lite della presente fase di appello vengono quindi liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 avuto riguardo alla media complessità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata ( Scaglione, cause di valore sino ad euro 1.100,00 ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna a pagare, in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 123,90;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in euro 362,00 per compensi avvocato, cui aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso, con distrazione ex art 93 c.p.c in favore dell'avv.to Giuseppa D'Alessandro.
Così deciso, in Napoli, il 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24/03/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 15780/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 15780/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 24 marzo 2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 15780 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
” (P.I. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Rosario P.IVA_1
Sapuppo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Fabio Saccone, in Napoli, al Corso
Vittorio Emanuele n. 170, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppa Controparte_1 C.F._1
D'Alessandro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici, alla Via Diaz n. 99, come da mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3433/23, nel procedimento n.
R.G. 8229/22, depositata il 16.05.2023 e notificata il 08.06.2023
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la SI.ra conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Barra, chiedendo il risarcimento dei danni pari ad euro 600,00, in ragione del Controparte_2 grave inadempimento della compagnia aerea, consistito nel ritardo di oltre tre ore del volo n. TK 1865 del 01.09.2022, relativo alla tratta Istanbul-OM e, più precisamente, nel dirottamento del medesimo sull'aeroporto di Bologna, con la conseguenza che l'istante giungeva a OM (da cui poi avrebbe dovuto raggiungere Napoli) solo il giorno seguente, sostenendo le relative spese (euro 50,00 per il taxi ed euro
73,90 per il biglietto del treno).
Si costituiva nel primo grado di giudizio la quale impugnava e Parte_1 contestava l'atto di citazione, deducendo la non imputabilità del ritardo, in ragione della sussistenza di un evento meteorologico imprevedibile ed eccezionale, che aveva imposto, in osservanza delle indicazioni ricevute dalla torre di controllo, di dirottare l'atterraggio su Bologna, risultando impossibile l'atterraggio a OM. Ancora, la convenuta deduceva la non applicabilità al caso di specie del Reg. CE
261/2004 in materia di compensazione pecuniaria per ritardo aereo, in quanto non operante con riferimento a vettori aerei non comunitari.
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 3433/2023, depositata il 16.05.2023, ritenendo non provata la sussistenza dell'eccezionale ed imprevedibile evento esonerativo della responsabilità della compagnia aerea e ritenuta applicabile al caso di specie la normativa comunitaria, in quanto la convenuta compagnia aveva una propria sede legale in Italia, ha accolto la domanda proposta dall'attrice, condannando la convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad euro 500,00, di cui euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo aereo ed euro 250,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, Parte_1 censurando l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva: (i) ritenuto non provata la causa esimente dell'evento meteorologico eccezionale: il Giudice di primo grado aveva infatti erroneamente interpretato la documentazione portata a sostegno della stessa (grave maltempo su OM risultante dal Metar) e non aveva tenuto conto di tutti gli elementi presuntivi che avrebbero potuto darne dimostrazione, essendo le fasi del trasporto aereo scandite da una serie di regole, sicché la decisione di dirottare l'atterraggio non poteva essere una arbitraria scelta del vettore;
(ii) errato nel ritenere applicabile al caso in esame la normativa di cui al Reg. CE 261/2004, che all'art. 3, lett. b, esclude dal proprio campo di applicazione i voli operati da vettori non comunitari ed aventi origine all'infuori dell'Unione Europea (nel caso in esame, partenza da Istanbul, con destinazione OM): invero l'appellante riferiva di non avere sede legale in Italia, bensì solo una sede secondaria, non rilevante ai fini dell'operatività della normativa comunitaria suddetta;
(iii) errato nel liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto non provato.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio la SI.ra la quale impugnava l'atto Controparte_1 di appello, deducendo la correttezza della sentenza impugnata. Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello e, in subordine, in caso di mancato riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/2004, condannare l'appellante, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a rimborsare il costo del biglietto aereo e le ulteriori spese sostenute.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, dunque, per la discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Va disatteso il motivo di appello con cui l'appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il
Giudice di primo grado per non avere quest'ultimo correttamente interpretato la documentazione comprovante la causa meteorologica eccezionale ( ossia il Metar) che avrebbe determinato l'atterraggio dell'aereo all'aeroporto di Bologna, anziché OM.
Più precisamente, sostiene l'appellante che il Giudice di primo grado, pur non avendo messo in discussione la utilizzabilità del Metar come documento, affermava tuttavia erroneamente che dallo stesso non avrebbe potuto ritenersi dimostrata la presenza di condizioni meteo avverse in relazione alla fascia oraria del volo in esame (atteso che, secondo il Giudice di primo grado, nel documento risultavano condizioni meteo avverse tra le 12.50 e le 14.20, mentre tali avversità non si riscontrano nella fascia oraria che avrebbe interessato il volo, ossia quella tra le 14.50 e le 16.20). Orbene, secondo la compagnia, il Giudice non avrebbe considerato il diverso fuso orario, nonostante tale circostanza fosse stata evidenziata dall'appellante, con la conseguenza che, ricalcolando e riadattando le suddette fasce orarie al fuso orario italiano, emergerebbe l'esistenza di condizioni avverse tra le ore 13.50 e le ore
15.50 italiane.
La doglianza in questione richiede, pertanto, la valutazione, da parte del Tribunale, del documento di cui l'appellante richiede espressamente un riesame, richiamato quale allegato alla produzione di primo grado.
Senonché parte appellante ha omesso la produzione del fascicolo di parte di primo grado né tantomeno ha prodotto il documento in questione nella seconda fase del giudizio, impedendone il riesame in appello.
Nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte ( Cass. n. 8528/2006; n. 1462/2013).
Pertanto, stante l'impossibilità di verificare la circostanza, dedotta dall'appellante, relativa al fuso orario da doversi prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della fascia oraria impattata dal mal tempo, deve darsi per assodata l'interpretazione del documento fornita dal Giudice di prime cure, con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui viene evidenziato che “tra le ore
14.50 e le ore 16,20, (intervallo di tempo tra le ore dell'atterraggio originariamente previsto e quello posticipato per via del ritardo alla par- tenza) non appaiono anomalie tali da giustificare il dirottamento del volo per cattive condizioni atmosferiche (presenti invece tra le ore 12:50 e le ore 14,20 come è possibile leggere dal tabulato stesso)” - cfr. p. 3 della sentenza impugnata.
Ad ogni buon conto, anche volendo ritenere comprovate le doglianze dell'appellante le stesse non appaiono dirimenti ai fini della diversa valutazione dell'esimente invocata da tale parte.
Per vero è circostanza non contestata quella per cui il volo di ritorno n. TK1865 tratta Istambul
– OM aveva quale partenza prevista le ore 12,45 ed arrivo a OM previsto per le ore 14,35.
Altrettanto incontestato è che tale partenza veniva ritardata di un'ora ( accertamento riportato peraltro nella sentenza impugnata e non contestata sul punto) e rinviata intorno alle 14.00, senza che l'appellante abbia addotto giustificazione alcuna a tale ritardo e senza che l'appellante abbia in alcuno modo dimostrato che anche all'orario previsto di arrivo ( 14,35) le condizioni metereologiche avevano assunto una intensità tale da impedire l'atterraggio a OM.
Pertanto, anche a voler ritenere corretta l'interpretazione del documentato richiamato dall'appellante (Metar), come da quest'ultima ricostruita, esso non potrebbe essere ritenuto di per sé solo idoneo a provare la sussistenza della circostanza eccezionale, dedotta dalla compagnia aerea, ai fini dell'esenzione della responsabilità della medesima per il ritardo del volo aereo di cui trattasi.
Mette conto ricordare che, in materia di riparto dell'onere probatorio relativo all'inadempimento, “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del
28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del
Regolamento CE n. 261 del 2004” (cfr. Cass. n. 1484/2018).
Sia la Convenzione che il Regolamento CE citati introducono, dunque, una presunzione di responsabilità del vettore aereo, che questi può superare solamente offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, tale che non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento, ovvero dell'oggettiva impossibilità di adottarle.
Sul punto, è provato per tabulas e, in ogni caso, non oggetto di contestazione, che l'odierna appellata acquistava un biglietto aereo per il volo n. TK 1865 del 01.09.2022, relativo alla tratta
Istanbul-OM, e che il suddetto volo, già partito in ritardo dall'aeroporto di partenza, atterrava, a seguito di dirottamento, all'aeroporto di Bologna anziché a quello di OM, impedendo alla CP_1 di raggiungere la propria destinazione, se non il giorno successivo.
Tuttavia, come osservato, non può ritenersi sufficientemente provata dall'appellante la causa eccezionale ed imprevedibile ( nella specie le condizioni meteorologiche avverse), tale da far venir meno l'imputabilità del ritardo al vettore. Peraltro, ad ulteriore evidenza della insufficienza delle giustificazioni addotte, vi è da osservare che in ogni caso il Metar nulla prova in ordine alla circostanza che il volo n. TK 1865 del 01.09.2022 sia stato dirottato su Bologna per l'impossibilità di atterrare a Fiumicino a causa delle condizioni meteo avverse e non per altre cause (quale potrebbe essere, a titolo esemplificativo, il diniego dell'aeroporto di
OM a causa del ritardo con cui era partito l'aereo dall'aeroporto di partenza, circostanza, quest'ultima, non contestata).
Ai fini dell'esonero dalla responsabilità, infatti, l'appellante avrebbe dovuto produrre in giudizio documentazione rilasciata dall'aeroporto o da enti accreditati, attestante il diniego della torre di controllo rispetto all'atterraggio e le ragioni poste a fondamento del medesimo, oppure documentazione da cui emergesse che anche altri vettori si sarebbero trovati impossibilitati ad atterrare a Fiumicino in quella medesima data.
Alla luce di quanto esposto, in mancanza di prova rigorosa in ordine all'evento eccezionale, quale causa di non imputabilità del ritardo alla compagnia aerea odierna appellante, si conferma la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui il dirottamento dell'aereo è stato ritenuto imputabile all'inadempimento del vettore, la cui responsabilità, tuttavia, va affermata applicando le disposizioni della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, in forza del principio giurisprudenziale sopra richiamato (quello sulla presunzione di responsabilità del vettore che può essere superata solo dalla prova di una causa di forza maggiore), e non quelle del Regolamento CE 261 del 2004.
Ed invero, sul punto, deve trovare accoglimento il secondo motivo di appello, inerente alla non applicabilità al caso di specie della disciplina comunitaria di cui al Reg. CE n. 261/2004 in materia di compensazione pecuniaria, atteso che tale normativa trova applicazione nei confronti anche del vettore aereo non comunitario, purché però provveda al trasporto di viaggiatori in partenza da uno Stato
Membro verso uno Stato Terzo (art. 3, par. 1 lett. a) e b) del Reg. cit.). Viceversa, nell'ipotesi di vettore non comunitario in partenza da uno Stato Terzo, a destinazione di uno Stato Membro dell'Unione
Europea, trova applicazione la sola Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 del 10 Gennaio del 2004.
Ed infatti, l'art. 2 del Regolamento, rubricato “Definizioni”, indica come vettore comunitario
“un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del ConIGlio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei”.
Tanto premesso, il volo in questione, decollato da Istanbul (dunque, da un paese extra UE) era diretto a OM con vettore Turkish Airlines battente bandiera turca e, pertanto, la compagnia aerea in questione non può essere qualificata come “vettore comunitario” ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Reg.
261/04, in quanto la sua sede principale è situata in un paese terzo rispetto all'UE, a nulla rilevando la circostanza che la compagnia aerea odierna appellante abbia una sede secondaria in Italia, trattandosi, in ogni caso, di persona giuridica extracomunitaria.
Non vi è alcun dubbio, quindi, sul fatto che la vicenda in questione vada risolta alla luce della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, avendo il Giudice di primo grado errato nel ritenere applicabile la normativa comunitaria e, dunque, nel riconoscere all'attrice, odierna appellata, la relativa compensazione pecuniaria.
Ed infatti, ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo (art. 19 della
Convenzione), è prevista una limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 1, della Convenzione nella misura di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero, la quale opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.
Non vi è, dunque, alcuno spazio per il rimedio indennitario riconosciuto ai passeggeri sulla base del Reg. UE, non applicabile al caso in esame.
La Convenzione di Montreal si fonda sul principio risarcitorio, diversamente dal Regolamento
n. 261/2004, che si basa sul principio indennitario. Mentre quest'ultimo introduce delle presunzioni sia con riferimento all'elemento soggettivo della colpa sia con riguardo alla sussistenza e alla quantificazione del danno, il principio risarcitorio di cui alla Convenzione, anche in ossequio ai principi del nostro ordinamento in tema di riparto dell'onere di allegazione e prova (artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.)
e del principio della vicinanza della prova, comporta l'onere in capo a parte attrice (odierna appellata) di provare e quantificare il danno effettivamente patito, salvo poi limitarne l'importo massimo liquidabile ai sensi del cit. art. 22 della Convenzione.
Incombe, dunque, sul passeggero, alla luce della Convenzione di Montreal in combinato con il sistema giuridico italiano, l'onere di allegare e di provare gli elementi costitutivi del proprio diritto al risarcimento del danno, ossia l'esistenza di uno specifico pregiudizio, patrimoniale e/o non patrimoniale, risarcibile secondo il diritto interno, ed il nesso causale tra ritardo e pregiudizio.
Alla luce di quanto esposto, l'appellata avrà, dunque, diritto al risarcimento delle spese sostenute, dalla stessa allegate e provate, quali la somma di euro 50,00 per il taxi e quella di euro 73,90 per l'acquisto del biglietto del treno OL (cfr. prod. Primo grado parte appellata), spese peraltro mai in alcun modo contestate dall'appellante, la quale nulla ha mai dedotto in ordine alla congruità delle stesse (nei termini della necessarietà, appropriatezza e ragionevolezza al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo nel prestare assistenza al suddetto passeggero) o alla loro derivazione causale dal dirottamento in esame.
Alla SI.ra , tuttavia, non può essere riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto CP_1 aereo relativo al volo in questione, avendo la stessa fruito del viaggio.
La sentenza, inoltre, va riformata anche nella parte in cui il Giudice di primo grado ha liquidato in favore della IG.ra l'importo di euro 250,00 a titolo di danno non patrimoniale, in quanto CP_1 non provato. Ed invero, la categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico e danno morale, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno non patrimoniale (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008).
Orbene, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza). È, dunque, necessario che il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi (Cass. n. 26972/2008; n. 4053/2009), con la conseguenza che sarà risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti cui va riconosciuta la tutela minima risarcitoria (Cass. n. 15022/2005).
L'onere di provare tale lesione ricade, tuttavia, in forza dei principi sopra richiamati, sull'attore.
Dunque, non avendo parte attrice allegato alcunché sul punto, e non potendo considerarsi tale voce di danno in re ipsa nel ritardo aereo, alla IG.ra nulla spetta a tale titolo. Controparte_1
Pertanto, la sentenza di primo grado andrà riformata anche nella parte in cui il Giudice di primo grado ha liquidato in favore dell'attrice, odierna appellata, la somma di euro 250,00 a titolo di risarcimento del danno.
Alla luce di quanto esposto, in riforma parziale della sentenza impugnata, Parte_1 va condannata al risarcimento del danno patrimoniale, in favore dell'appellata, da liquidarsi nella
[...] minor somma di euro 123,90, comprensiva delle spese sostenute per il taxi e per il biglietto del treno
OL.
Per quanto concerne le spese di lite del primo grado di giudizio, stante la riforma parziale della sentenza impugnata, va fatta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui l'accoglimento parziale dell'appello della parte soccombente nel giudizio di primo grado, come tale destinataria della condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa, che non comporti rigetto, anche solo parziale, della domanda di tale ultima parte, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna alle spese;
sì che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte soccombente in primo grado (cfr. Cass. sent. n. 10985/2022). Le spese di lite della presente fase di appello vengono quindi liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 avuto riguardo alla media complessità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata ( Scaglione, cause di valore sino ad euro 1.100,00 ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna a pagare, in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 123,90;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in euro 362,00 per compensi avvocato, cui aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso, con distrazione ex art 93 c.p.c in favore dell'avv.to Giuseppa D'Alessandro.
Così deciso, in Napoli, il 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero