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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 753/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente e Relatore DEL BENE ADRIANO, Giudice DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4519/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16286/27/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230122179073000 SPESE PROCESSUALI 2015
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 aveva impugnato la cartella di pagamento n. 7120230122179073, relativa a condanna per spese di lite, in quanto le sentenze richiamate in detta cartella (CTP n. 12995/14/21 e CTR n. 1623/03/22) erano oggetto di giudizio ancora pendente e come tali non potevano essere considerate passate in giudicato e dar luogo alla iscrizione a ruolo delle spese di giudizio previste dalle stesse.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e in subordine il rigetto nel merito del ricorso.
Con la sentenza 16286/27/24 della CGT di primo grado di Napoli del 15 novembre 2024, depositata il 19 novembre 2024, cosi il giudice monocratico aveva così deciso il contenzioso sottoposto al suo giudizio: «Dichiara il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in favore della giurisdizione del giudice ordinario con onere di riproposizione della domanda entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato Ricorrente_1della presente pronunzia e condanna al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, liquidate in € 222,40, oltre rimborso del 15% per spese generali ed eventuali e ulteriori accessori».
Questa di seguito la motivazione posta alla base della del dispositivo che precede: «Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adita Corte tributaria poiché “La cartella di pagamento portante spese di natura processuale e non oneri di carattere tributario non è impugnabile avanti le Commissioni tributarie poiché per tali spese è totalmente competente il giudice ordinario” (Cass. N. 75/2013; cfr. da ultimo Cass. 8.4.2022, ord. N. l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari
(così Sez. U, n. 18979 del 31/07/2017, Rv. 645035 - 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008, Rv. 601586 - 01, secondo cui, ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016, Rv. 641220 - 01, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
Del resto, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che quando l'impugnativa - come nella specie - non attiene ad un credito tributario, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario».
Contro questa decisione la contribuente ha proposto appello, affidato ai due seguenti motivi di gravame:
- “Errata motivazione in relazione al dichiarato difetto di Giurisdizione”
Il primo giudice ha citato precedenti giurisprudenziali non pertinenti in quanto non relativi a spese di lite liquidate dal giudice tributario e quindi concernenti contenziosi non tributari, diversamente dal contenzioso in narrativa;
- “Fondatezza del ricorso di prime cure”
Per l'appellante la sentenza di prime cure non ha correttamente inquadrato il petitum e la causa petendi del ricorso. L'atto di appello, quindi, ha concluso chiedendo la riforma della sentenza dichiarando la competenza del giudice tributario e nel merito l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito all'impugnazione e si è espressa solo sul secondo motivo di impugnazione, sostenendo che la contribuente aveva presentato una sola istanza di definizione agevolata, quella nei confronti del Comune di Napoli e non anche nei riguardi di AdER, ragion per cui nei confronti del concessionario non si potevano estendere gli effetti dell'estinzione del processo e della compensazione delle spese di lite.
Il comune di Napoli non ha resistito all'impugnazione ed è rimasto intimato stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, anche per ragioni di sintesi, ritiene di richiamare le motivazioni esposte da parte appellante nella parte che afferma nella fattispecie in narrativa la giurisdizione del giudice tributario e che in questa sede vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018).
Dunque, va sul punto ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla, ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642). L'appello è pertanto fondato dovendosi in questa sede solo richiamare e riportarsi a quanto statuito dal dictum – anche riferito dall'appellante e ai cui scritti si ricollega – delle SS.UU. della Suprema Corte che, affrontando il tema del riparto di giurisdizione tra AGO e AGT, ha avuto modo di chiarire che rientra nella giurisdizione tributaria la controversia riguardante la debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni tributarie
(odierne Corti) nel corso di giudizi instaurati dinanzi alle stesse e concernenti materie devolute alla relativa giurisdizione;
ciò in quanto le espressioni adoperate dal legislatore all'art. 2, co. 1 d.lgs.546/92 “ogni altro accessorio” o “altri accessori”, coerentemente ricomprendo anche le spese processuali liquidate in detti contenziosi.
Così, difatti, è dato leggere nella richiamata ordinanza delle SS.UU. (Cass. ordinanza n.
14554 del 13 luglio 2015) che questa Corte pienamente condivide: «Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: In base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 comma 1, secondo cui tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e "comunali" ed "ogni altro accessorio", rientra nella giurisdizione tributaria, la controversia concernente la debenza di somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi su materie devolute alla relativa giurisdizione, dovendo ritenersi che le espressioni utilizzate dal Legislatore, quali "ogni altro accessorio" o "altri accessori" per la loro latitudine, ricomprendano, senz'altro, le spese processuali. Conclusivamente, in applicazione delle richiamate disposizioni di legge e del trascritto principio, va riconosciuta ed affermata la giurisdizione del Giudice tributario a conoscere del processo di che trattasi e dichiarati assorbiti gli altri motivi. L'impugnata sentenza che, pronunciando nel merito, ha disatteso il quadro normativo di riferimento e non risulta in linea con l'affermato principio
[…]». Quanto poi al recepimento esplicito di tale principio, questa Corte ritiene di poterne fare uso nel presente contenzioso risultando esso riferito a casistica analoga alla fattispecie in narrativa (cfr. in tal senso la recentissima Cass. n. 33584 del 22 dicembre 2025).
Tuttavia, diversamente da quanto richiesto dalla appellante – che ha instato anche per l'accoglimento nel merito delle ragioni attore – nella fattispecie in esame trova applicazione il disposto del novellato art. 59 d. lgs. 546/92 laddove è statuito che: «1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) omissis
c) “
d) “ e) “ ».
Dunque, in parte qua l'appello va accolto e dichiarata la giurisdizione della A.G.T., con la conseguente rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli che ha emesso la sentenza appellata.
Va, per completezza, posto in evidenza che a norma dell'ultimo comma dell'art. 59 cit. successivamente al passaggio in giudicato della presente statuizione, la segreteria di questa Corte nei successivi trenta giorni trasmetterà d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione , ad istanza di parte posto che si tratta del medesimo contenzioso che continua senza interruzione alcuna.
Anche per tale motivo, oltre perché trattasi di una questione pregiudiziale di rito e non di merito, nulla va disposto per le spese di lite, rimesse al prosieguo del giudizio. Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque assorbite dalla pregiudizialità della stessa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la giurisdizione della A.G.T e ordina la rimessione degli atti alla Corte di Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Nulla per le spese. Napoli, 19 gennaio 2026 Il Presidente relatore
UR de LU
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente e Relatore DEL BENE ADRIANO, Giudice DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4519/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16286/27/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230122179073000 SPESE PROCESSUALI 2015
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 aveva impugnato la cartella di pagamento n. 7120230122179073, relativa a condanna per spese di lite, in quanto le sentenze richiamate in detta cartella (CTP n. 12995/14/21 e CTR n. 1623/03/22) erano oggetto di giudizio ancora pendente e come tali non potevano essere considerate passate in giudicato e dar luogo alla iscrizione a ruolo delle spese di giudizio previste dalle stesse.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e in subordine il rigetto nel merito del ricorso.
Con la sentenza 16286/27/24 della CGT di primo grado di Napoli del 15 novembre 2024, depositata il 19 novembre 2024, cosi il giudice monocratico aveva così deciso il contenzioso sottoposto al suo giudizio: «Dichiara il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in favore della giurisdizione del giudice ordinario con onere di riproposizione della domanda entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato Ricorrente_1della presente pronunzia e condanna al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, liquidate in € 222,40, oltre rimborso del 15% per spese generali ed eventuali e ulteriori accessori».
Questa di seguito la motivazione posta alla base della del dispositivo che precede: «Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adita Corte tributaria poiché “La cartella di pagamento portante spese di natura processuale e non oneri di carattere tributario non è impugnabile avanti le Commissioni tributarie poiché per tali spese è totalmente competente il giudice ordinario” (Cass. N. 75/2013; cfr. da ultimo Cass. 8.4.2022, ord. N. l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari
(così Sez. U, n. 18979 del 31/07/2017, Rv. 645035 - 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008, Rv. 601586 - 01, secondo cui, ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016, Rv. 641220 - 01, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
Del resto, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che quando l'impugnativa - come nella specie - non attiene ad un credito tributario, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario».
Contro questa decisione la contribuente ha proposto appello, affidato ai due seguenti motivi di gravame:
- “Errata motivazione in relazione al dichiarato difetto di Giurisdizione”
Il primo giudice ha citato precedenti giurisprudenziali non pertinenti in quanto non relativi a spese di lite liquidate dal giudice tributario e quindi concernenti contenziosi non tributari, diversamente dal contenzioso in narrativa;
- “Fondatezza del ricorso di prime cure”
Per l'appellante la sentenza di prime cure non ha correttamente inquadrato il petitum e la causa petendi del ricorso. L'atto di appello, quindi, ha concluso chiedendo la riforma della sentenza dichiarando la competenza del giudice tributario e nel merito l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito all'impugnazione e si è espressa solo sul secondo motivo di impugnazione, sostenendo che la contribuente aveva presentato una sola istanza di definizione agevolata, quella nei confronti del Comune di Napoli e non anche nei riguardi di AdER, ragion per cui nei confronti del concessionario non si potevano estendere gli effetti dell'estinzione del processo e della compensazione delle spese di lite.
Il comune di Napoli non ha resistito all'impugnazione ed è rimasto intimato stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, anche per ragioni di sintesi, ritiene di richiamare le motivazioni esposte da parte appellante nella parte che afferma nella fattispecie in narrativa la giurisdizione del giudice tributario e che in questa sede vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018).
Dunque, va sul punto ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla, ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642). L'appello è pertanto fondato dovendosi in questa sede solo richiamare e riportarsi a quanto statuito dal dictum – anche riferito dall'appellante e ai cui scritti si ricollega – delle SS.UU. della Suprema Corte che, affrontando il tema del riparto di giurisdizione tra AGO e AGT, ha avuto modo di chiarire che rientra nella giurisdizione tributaria la controversia riguardante la debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni tributarie
(odierne Corti) nel corso di giudizi instaurati dinanzi alle stesse e concernenti materie devolute alla relativa giurisdizione;
ciò in quanto le espressioni adoperate dal legislatore all'art. 2, co. 1 d.lgs.546/92 “ogni altro accessorio” o “altri accessori”, coerentemente ricomprendo anche le spese processuali liquidate in detti contenziosi.
Così, difatti, è dato leggere nella richiamata ordinanza delle SS.UU. (Cass. ordinanza n.
14554 del 13 luglio 2015) che questa Corte pienamente condivide: «Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: In base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 comma 1, secondo cui tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e "comunali" ed "ogni altro accessorio", rientra nella giurisdizione tributaria, la controversia concernente la debenza di somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi su materie devolute alla relativa giurisdizione, dovendo ritenersi che le espressioni utilizzate dal Legislatore, quali "ogni altro accessorio" o "altri accessori" per la loro latitudine, ricomprendano, senz'altro, le spese processuali. Conclusivamente, in applicazione delle richiamate disposizioni di legge e del trascritto principio, va riconosciuta ed affermata la giurisdizione del Giudice tributario a conoscere del processo di che trattasi e dichiarati assorbiti gli altri motivi. L'impugnata sentenza che, pronunciando nel merito, ha disatteso il quadro normativo di riferimento e non risulta in linea con l'affermato principio
[…]». Quanto poi al recepimento esplicito di tale principio, questa Corte ritiene di poterne fare uso nel presente contenzioso risultando esso riferito a casistica analoga alla fattispecie in narrativa (cfr. in tal senso la recentissima Cass. n. 33584 del 22 dicembre 2025).
Tuttavia, diversamente da quanto richiesto dalla appellante – che ha instato anche per l'accoglimento nel merito delle ragioni attore – nella fattispecie in esame trova applicazione il disposto del novellato art. 59 d. lgs. 546/92 laddove è statuito che: «1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) omissis
c) “
d) “ e) “ ».
Dunque, in parte qua l'appello va accolto e dichiarata la giurisdizione della A.G.T., con la conseguente rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli che ha emesso la sentenza appellata.
Va, per completezza, posto in evidenza che a norma dell'ultimo comma dell'art. 59 cit. successivamente al passaggio in giudicato della presente statuizione, la segreteria di questa Corte nei successivi trenta giorni trasmetterà d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione , ad istanza di parte posto che si tratta del medesimo contenzioso che continua senza interruzione alcuna.
Anche per tale motivo, oltre perché trattasi di una questione pregiudiziale di rito e non di merito, nulla va disposto per le spese di lite, rimesse al prosieguo del giudizio. Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque assorbite dalla pregiudizialità della stessa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la giurisdizione della A.G.T e ordina la rimessione degli atti alla Corte di Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Nulla per le spese. Napoli, 19 gennaio 2026 Il Presidente relatore
UR de LU