Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 753
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Errata motivazione in relazione al dichiarato difetto di Giurisdizione

    La Corte ritiene fondato l'appello, confermando la giurisdizione del giudice tributario per le spese processuali liquidate dalle Commissioni tributarie in controversie di materia tributaria, in base all'art. 2, co. 1 del d.lgs. 546/92. La Corte richiama e fa proprie le argomentazioni dell'appellante e le SS.UU. della Cassazione (ordinanza n. 14554 del 13 luglio 2015).

  • Altro
    Fondatezza del ricorso di prime cure

    La Corte dichiara assorbiti gli altri motivi dell'appello, in quanto la giurisdizione del giudice tributario è stata accolta.

  • Altro
    Richiesta di accoglimento nel merito

    La Corte, pur accogliendo l'appello sulla giurisdizione, rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ai sensi dell'art. 59 d. lgs. 546/92, non pronunciando nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 753
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 753
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo