Ordinanza cautelare 15 aprile 2024
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2024, proposto da AR IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e AN Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocatessa Valeria Apollonia Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. N. 510/RU del 2 febbraio 2024, di esclusione dalla “Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Chimico”;
- del provvedimento Prot. N. 508/RU del 2 febbraio 2024, di convocazione dei candidati ammessi alla selezione per l'espletamento della prova orale del concorso, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
- del bando di concorso, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell''odierna ricorrente;
- della deliberazione N. 45 dell''11 gennaio 2024, di riapertura dei termini della selezione;
- del/i verbale/i con i quali l'amministrazione procedente ha dettato i criteri di scelta e valutazione dei titoli spendibili per la partecipazione al concorso, nonché il verbale attestante la valutazione della domanda e dei titoli trasmessi della ricorrente;
nonché per l’accertamento
- dell'interesse di parte ricorrente a sostenere il colloquio di selezione del concorso, anche eventualmente mediante la predisposizione di un'apposita sessione suppletiva, previa riammissione della stessa alla procedura selettiva;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a.
- al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell''art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che consenta alla ricorrente di svolgere la prova, anche mediante predisposizione di una sessione suppletiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e i relativi allegati dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare n. 176 del 15 aprile 2024;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna NA;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento, il provvedimento di esclusione dalla selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Chimico indetta dall’Azienda Ospedaliera resistente.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha depositato memorie difensive.
Con ordinanza collegiale n. 176 del 15 aprile 2024, la domanda cautelare è stata respinta.
In data 3 dicembre 2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente in data 2 dicembre 2025 con firma autenticata dal difensore, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; l’atto risulta notificato alle parti costituite a mezzo PEC nella medesima data.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
B) Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., la rinuncia al ricorso può determinare l’estinzione del giudizio ove sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e non vi sia opposizione delle parti interessate alla prosecuzione. Nel caso di specie, pur risultando la rinuncia ritualmente sottoscritta dalla parte e notificata alle controparti, non risulta rispettato il termine minimo di dieci giorni previsto dal comma 3 della citata disposizione, con conseguente inidoneità dell’atto a produrre l’effetto estintivo automatico del processo.
Nondimeno, la dichiarazione espressa di non avere più interesse alla decisione del ricorso integra un fatto univoco idoneo a far venir meno la condizione dell’azione.
Ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., anche in assenza delle formalità prescritte il giudice può desumere dalla condotta delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Nel caso di specie, la rinuncia notificata e depositata costituisce manifestazione inequivoca della volontà della ricorrente di non proseguire il giudizio e determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
C) Le spese di giudizio vanno poste a carico di parte ricorrente che, con il proprio atto di rinuncia, ha determinato l’improcedibilità del processo, non ravvisandosi giusti motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN UN, Presidente
Anna NA, Consigliere, Estensore
AN TE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna NA | AN UN |
IL SEGRETARIO