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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 868/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Di Giacomantonio Patrizia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Crimi Salvatore del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante il figlio , nato a [...] in data [...], ancora minore. Per_1
Le parti hanno convissuto dall'agosto al dicembre 2023 quando hanno deciso di interrompere la loro relazione;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e il figlio minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e manterrà Per_1 la residenza anagrafica presso la madre;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità:
- 1 a week-end al mese dal sabato mattina alle ore 9,00, quando prenderà il bambino presso la madre, alla domenica sera alle 20.30, o in periodo di vacanze scolastiche alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- 1 week-end al mese, coincidente con turno di lavoro sabato 7.00-14,30 e domenica di riposo, prenderà il bambino alle ore 15.00 del sabato presso la madre e lo riporterà alla stessa la domenica entro le 20,30, o in periodo di vacanze scolastiche entro le ore 21.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- 1 week-end al mese il sabato e/o la domenica in orario compatibile con il turno di lavoro del padre e, quindi, dalle ore 9.00 alle ore 13,30, o dalle ore 15.00 alle ore 20,30, o in periodo pagina 2 di 3 di vacanze scolastiche alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante ogni settimana
- nei giorni della settimana in cui il padre ha turno lavorativo 7.00-14,30 potrà vedere e tenere con sé il figlio minore dall'uscita da scuola alle ore 20,30, o in periodo di vacanza dalle ore 15.00 alle ore 21.00, se il giorno successivo ha turno lavorativo 7.00-14,30, mentre se il giorno successivo ha turno lavorativo 14.00-22.00, lo terrà fino alla mattina successiva alle ore 8,30 quando lo riaccompagnerà a scuola, o in periodo di vacanze scolastiche, fino alle ore 13,30 quando lo riaccompagnerà presso la madre;
- nei giorni della settimana in cui il padre ha turno lavorativo 14.00-22.00, prenderà il bambino presso l'abitazione materna e lo accompagnerà a scuola, in periodo di vacanze scolastiche prenderà il figlio minore alle ore 9.00 e lo riaccompagnerà presso la madre alle ore 13,30;
- ogni settimana nel proprio giorno di riposo lavorativo, il padre accompagnerà il bambino a scuola, lo riprenderà all'uscita da scuola e lo terrà con sé fino alle 20,30 quando lo riaccompagnerà presso la madre, in periodo di vacanze scolastiche prenderà il figlio minore alle ore 9.00 e lo riporterà presso la madre alle ore 21.00;
- resta inteso che la permanenza infrasettimanale del bambino presso il padre non potrà superare i tre giorni consecutivi;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
- ad anni alterni Pasqua con un genitore e PA con l'altro genitore;
3. in considerazione del periodo di permanenza del bambino presso ciascun genitore, in sostanza paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore per il periodo di permanenza presso di sé. Inoltre, il sig. corrisponderà alla Parte_1 madre, entro il giorno 27 di ogni mese assegno di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo i dati ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio minore. I genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli, oltre al 50% delle spese della mensa scolastica in deroga al predetto Protocollo;
4. assegno unico per intero alla madre;
5. si dà atto che il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra i Parte_1 Controparte_1 propri turni di lavoro di ogni mese entro il giorno 30 del mese precedente;
6. si dà atto che le spese di lite saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 868/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Di Giacomantonio Patrizia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Crimi Salvatore del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante il figlio , nato a [...] in data [...], ancora minore. Per_1
Le parti hanno convissuto dall'agosto al dicembre 2023 quando hanno deciso di interrompere la loro relazione;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e il figlio minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e manterrà Per_1 la residenza anagrafica presso la madre;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità:
- 1 a week-end al mese dal sabato mattina alle ore 9,00, quando prenderà il bambino presso la madre, alla domenica sera alle 20.30, o in periodo di vacanze scolastiche alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- 1 week-end al mese, coincidente con turno di lavoro sabato 7.00-14,30 e domenica di riposo, prenderà il bambino alle ore 15.00 del sabato presso la madre e lo riporterà alla stessa la domenica entro le 20,30, o in periodo di vacanze scolastiche entro le ore 21.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- 1 week-end al mese il sabato e/o la domenica in orario compatibile con il turno di lavoro del padre e, quindi, dalle ore 9.00 alle ore 13,30, o dalle ore 15.00 alle ore 20,30, o in periodo pagina 2 di 3 di vacanze scolastiche alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante ogni settimana
- nei giorni della settimana in cui il padre ha turno lavorativo 7.00-14,30 potrà vedere e tenere con sé il figlio minore dall'uscita da scuola alle ore 20,30, o in periodo di vacanza dalle ore 15.00 alle ore 21.00, se il giorno successivo ha turno lavorativo 7.00-14,30, mentre se il giorno successivo ha turno lavorativo 14.00-22.00, lo terrà fino alla mattina successiva alle ore 8,30 quando lo riaccompagnerà a scuola, o in periodo di vacanze scolastiche, fino alle ore 13,30 quando lo riaccompagnerà presso la madre;
- nei giorni della settimana in cui il padre ha turno lavorativo 14.00-22.00, prenderà il bambino presso l'abitazione materna e lo accompagnerà a scuola, in periodo di vacanze scolastiche prenderà il figlio minore alle ore 9.00 e lo riaccompagnerà presso la madre alle ore 13,30;
- ogni settimana nel proprio giorno di riposo lavorativo, il padre accompagnerà il bambino a scuola, lo riprenderà all'uscita da scuola e lo terrà con sé fino alle 20,30 quando lo riaccompagnerà presso la madre, in periodo di vacanze scolastiche prenderà il figlio minore alle ore 9.00 e lo riporterà presso la madre alle ore 21.00;
- resta inteso che la permanenza infrasettimanale del bambino presso il padre non potrà superare i tre giorni consecutivi;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
- ad anni alterni Pasqua con un genitore e PA con l'altro genitore;
3. in considerazione del periodo di permanenza del bambino presso ciascun genitore, in sostanza paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore per il periodo di permanenza presso di sé. Inoltre, il sig. corrisponderà alla Parte_1 madre, entro il giorno 27 di ogni mese assegno di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo i dati ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio minore. I genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli, oltre al 50% delle spese della mensa scolastica in deroga al predetto Protocollo;
4. assegno unico per intero alla madre;
5. si dà atto che il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra i Parte_1 Controparte_1 propri turni di lavoro di ogni mese entro il giorno 30 del mese precedente;
6. si dà atto che le spese di lite saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3