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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/10/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 2223/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Pompei (NA) alla via Nolana n. 44, presso lo studio dell'avv. Tiziana Coppola
(C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura agli atti C.F._1
- APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gragnano Controparte_1 C.F._2
(NA) alla Via Castellammare n. 26, presso lo studio dell'Avv. Patrizio Mascolo (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto C.F._3
introduttivo del giudizio di prime cure
- APPELLATO nonché
(C.F. P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
del Sindaco p.t., Dr. domiciliato per la carica c/o la Casa Comunale in Controparte_3 [...]
alla via Roma n. 7-8, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Erik Furno (C.F. CP_2
e dall'avv. Carmine Sabbatino (C.F.: ), C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato c/o lo studio del primo in Gragnano (NA), alla via Roma n. 152, giusta pagina 1 di 11 procura a margine della comparsa di costituzione e in virtù di determinazione dirigenziale n. 114 del 10.05.2024
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6481/2023 emessa dal Giudice di Pace di Gragnano, nella persona della Dott.ssa Maria Giugliano, depositata in data 27.12.2023, afferente al giudizio contrassegnato dal N.R.G. 2318/2022 - opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 06.05.2024, l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sentenza n.
[...]
6481/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, con la quale, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, veniva accolta la domanda proposta da CP_1
di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120219019634574000 emessa per
[...]
il mancato pagamento della tassa ambiente, rifiuti e servizi/tares, per intervenuta prescrizione, in difetto della prova della notifica di atti interruttivi.
Quali motivi di impugnazione, l'appellante, previa richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c., eccepiva: - la nullità della appellata sentenza, espressa impugnativa della motivazione tutta della sentenza n. 6481/2023, non articolata in capi. - Ricostruzione errata dei fatti di causa così come contenuti nella sentenza appellata;
la nullità della sentenza n 6481/2023 per assenza di motivazione e per aver il Giudice completamente ignorato la costituzione in giudizio dell'Ente creditore a mezzo di proprio difensore. L'omessa indicazione di una delle parti citate in giudizio comporta la nullità della sentenza;
- la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario. Inammissibilità della domanda per assenza di azione esecutiva e/o di atto esecutivo notificato;
-l'infondatezza della domanda attorea, notifica della cartella e prescrizione;
- la riforma del capo con cui Parte_1
viene condannata al pagamento delle spese di primo grado.
Concludeva chiedendo di: “sospendere l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza ricorrendone i presupposti di legge. Dichiarare la nullità dell'appellata sentenza. In accoglimento dello spiegato appello dichiarare la carenza di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore della Giudice
Tributario. In subordine dichiarare non prescritto il credito portato dall'opposta intimazione di pagina 2 di 11 pagamento. Condannare parte appellata al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in data 12.09.2024 l'appellato contestando nel merito l'appello, Controparte_1
del quale chiedeva il rigetto, insistendo nella giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario e nella fondatezza della domanda proposta in primo grado. Eccepiva: - l'inammissibilità dell'appello per nullità della costituzione in giudizio dell'appellante; l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Concludeva chiedendo: “di dichiarare la nullità dell'appello proposto nell'interesse dell'
[...]
; dichiarare, comunque, inammissibile il gravame;
nel merito, rigettare Parte_1
l'appello proposto da e confermare integralmente la sentenza Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano, dr.ssa Giugliano n. 6481/2023 con cui il Giudice accoglieva la domanda attorea, annullava l'intimazione opposta, ordinava alla Parte_1
la cancellazione del relativo ruolo esattoriale e condannava la stessa al pagamento di
[...]
spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione. Condannare Parte_1
al pagamento delle spese e competenze di lite per il giudizio d'appello, in favore
[...]
dell'appellato, con attribuzione”.
In data 19.09.2024 si costituiva il eccependo: “la legittimità delle Controparte_2
somme iscritte a ruolo, riferibili al Avverso il verbale di Controparte_2
accertamento del non vi è stata opposizione, né risulta alcun Controparte_2
pagamento. Parte opponente non ha contestato il diritto di credito del Controparte_2
né eventuali vizi del verbale di accertamento e/o della sua notifica, bensì esclusivamente
[...]
la prescrizione del credito;
- difetto di legittimazione passiva e responsabilità della
[...]
. Controparte_4
Concludeva chiedendo: “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, Controparte_2
nonché sprovvisto di prove a sostegno, e, contestualmente, confermare l'opposta sentenza;
con vittoria di spese e onorari di causa”.
All'udienza del 08.07.2025, sulle conclusioni rassegnate da e CP_5 Controparte_2
assegnava la causa in decisione.
[...]
Va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, pagina 3 di 11 a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentata da parte appellata, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora preliminarmente, relativamente alla eccezione sollevata dall'appellato quanto al preteso difetto di ius postulandi del difensore di , va osservato quanto segue. Parte_1
Il cd. decreto crescita (d.l. 34/2019) convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, ha introdotto importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' Parte_1
a mezzo di avvocati del libero foro e sul conferimento ai medesimi dello ius
[...]
pagina 4 di 11 postulandi. In particolare, l'articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con
L. 58/2019, contiene una norma di interpretazione autentica, come tale direttamente applicabile anche a vicende verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, dell'articolo 1, comma 8,
D.L. 193/2016, secondo cui: «l'Ente (l' n.d.r.) è autorizzato Controparte_6
ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992».
A sua volta, l'articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 statuisce che: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza». Orbene,
l'articolo 4-novies del Decreto crescita chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi riguardino materie ad essa non attribuite, l' Parte_1
può stare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo della relativa
[...]
capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.
La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di superare l'orientamento giurisprudenziale mediante il quale si era affermato che l' , in Controparte_4
qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell'Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (Cass. civ. 1992/2019, Cass civ. 28684/2018). Con detta modifica, dunque, non solo si opera una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, ma si aderisce integralmente al Protocollo d'Intesa tra Avvocatura di Stato e
[...]
del 22.06.2017 e al verbale di adunanza e di deliberazione del Comitato di Controparte_6
pagina 5 di 11 Gestione dell'Agente della riscossione del 17.12.2018. Giova altresì segnalare quanto da ultimo affermato dalla S.C. a S.U. nella sentenza n. 30008/2019 secondo cui “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura Pt_1
o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo Pt_1
dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Ne deriva di conseguenza che, nel caso che occupa, l' deve Controparte_7
considerarsi ritualmente costituita in giudizio con l'avv. Tiziana Coppola.
Sempre preliminarmente, è da rigettare il rilievo della carenza di legittimazione passiva del convenuto in favore della sola . Controparte_2 Controparte_7
Invero, con sentenza n. 36656 del 25.11.2021, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha trattato la questione relativa alla individuazione dei legittimati passivi nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali, precisando come, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale,
l'interessato possa agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (come già asserito in Cass. Civ., ord. n. 10528/2017).
Se, pertanto, l'opposizione sia proposta contro entrambi gli enti – come avvenuto nel giudizio di primo grado – gli stessi sono da intendersi titolari d'una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, ord. n. 8186/2017).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
Preliminarmente va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'adito
Giudice di Pace, sollevata in primo grado dall' , ed oggi Parte_1
riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza di primo grado.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale pagina 6 di 11 ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n.
14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari
(“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela pagina 7 di 11 giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n.
34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021;
Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe pagina 8 di 11 quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del già menzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti
SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, pagina 9 di 11 rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Nel caso de quo agitur, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire l'intimazione di pagamento n.
07120219019634574000, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del Giudice Tributario.
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Corte di
Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.) ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione sulla quale si fonda la presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 10 di 11 1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi tre;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 10.10.2025
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 2223/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Pompei (NA) alla via Nolana n. 44, presso lo studio dell'avv. Tiziana Coppola
(C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura agli atti C.F._1
- APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gragnano Controparte_1 C.F._2
(NA) alla Via Castellammare n. 26, presso lo studio dell'Avv. Patrizio Mascolo (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto C.F._3
introduttivo del giudizio di prime cure
- APPELLATO nonché
(C.F. P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
del Sindaco p.t., Dr. domiciliato per la carica c/o la Casa Comunale in Controparte_3 [...]
alla via Roma n. 7-8, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Erik Furno (C.F. CP_2
e dall'avv. Carmine Sabbatino (C.F.: ), C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato c/o lo studio del primo in Gragnano (NA), alla via Roma n. 152, giusta pagina 1 di 11 procura a margine della comparsa di costituzione e in virtù di determinazione dirigenziale n. 114 del 10.05.2024
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6481/2023 emessa dal Giudice di Pace di Gragnano, nella persona della Dott.ssa Maria Giugliano, depositata in data 27.12.2023, afferente al giudizio contrassegnato dal N.R.G. 2318/2022 - opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 06.05.2024, l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sentenza n.
[...]
6481/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, con la quale, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, veniva accolta la domanda proposta da CP_1
di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120219019634574000 emessa per
[...]
il mancato pagamento della tassa ambiente, rifiuti e servizi/tares, per intervenuta prescrizione, in difetto della prova della notifica di atti interruttivi.
Quali motivi di impugnazione, l'appellante, previa richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c., eccepiva: - la nullità della appellata sentenza, espressa impugnativa della motivazione tutta della sentenza n. 6481/2023, non articolata in capi. - Ricostruzione errata dei fatti di causa così come contenuti nella sentenza appellata;
la nullità della sentenza n 6481/2023 per assenza di motivazione e per aver il Giudice completamente ignorato la costituzione in giudizio dell'Ente creditore a mezzo di proprio difensore. L'omessa indicazione di una delle parti citate in giudizio comporta la nullità della sentenza;
- la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario. Inammissibilità della domanda per assenza di azione esecutiva e/o di atto esecutivo notificato;
-l'infondatezza della domanda attorea, notifica della cartella e prescrizione;
- la riforma del capo con cui Parte_1
viene condannata al pagamento delle spese di primo grado.
Concludeva chiedendo di: “sospendere l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza ricorrendone i presupposti di legge. Dichiarare la nullità dell'appellata sentenza. In accoglimento dello spiegato appello dichiarare la carenza di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore della Giudice
Tributario. In subordine dichiarare non prescritto il credito portato dall'opposta intimazione di pagina 2 di 11 pagamento. Condannare parte appellata al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in data 12.09.2024 l'appellato contestando nel merito l'appello, Controparte_1
del quale chiedeva il rigetto, insistendo nella giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario e nella fondatezza della domanda proposta in primo grado. Eccepiva: - l'inammissibilità dell'appello per nullità della costituzione in giudizio dell'appellante; l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Concludeva chiedendo: “di dichiarare la nullità dell'appello proposto nell'interesse dell'
[...]
; dichiarare, comunque, inammissibile il gravame;
nel merito, rigettare Parte_1
l'appello proposto da e confermare integralmente la sentenza Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano, dr.ssa Giugliano n. 6481/2023 con cui il Giudice accoglieva la domanda attorea, annullava l'intimazione opposta, ordinava alla Parte_1
la cancellazione del relativo ruolo esattoriale e condannava la stessa al pagamento di
[...]
spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione. Condannare Parte_1
al pagamento delle spese e competenze di lite per il giudizio d'appello, in favore
[...]
dell'appellato, con attribuzione”.
In data 19.09.2024 si costituiva il eccependo: “la legittimità delle Controparte_2
somme iscritte a ruolo, riferibili al Avverso il verbale di Controparte_2
accertamento del non vi è stata opposizione, né risulta alcun Controparte_2
pagamento. Parte opponente non ha contestato il diritto di credito del Controparte_2
né eventuali vizi del verbale di accertamento e/o della sua notifica, bensì esclusivamente
[...]
la prescrizione del credito;
- difetto di legittimazione passiva e responsabilità della
[...]
. Controparte_4
Concludeva chiedendo: “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, Controparte_2
nonché sprovvisto di prove a sostegno, e, contestualmente, confermare l'opposta sentenza;
con vittoria di spese e onorari di causa”.
All'udienza del 08.07.2025, sulle conclusioni rassegnate da e CP_5 Controparte_2
assegnava la causa in decisione.
[...]
Va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, pagina 3 di 11 a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentata da parte appellata, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora preliminarmente, relativamente alla eccezione sollevata dall'appellato quanto al preteso difetto di ius postulandi del difensore di , va osservato quanto segue. Parte_1
Il cd. decreto crescita (d.l. 34/2019) convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, ha introdotto importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' Parte_1
a mezzo di avvocati del libero foro e sul conferimento ai medesimi dello ius
[...]
pagina 4 di 11 postulandi. In particolare, l'articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con
L. 58/2019, contiene una norma di interpretazione autentica, come tale direttamente applicabile anche a vicende verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, dell'articolo 1, comma 8,
D.L. 193/2016, secondo cui: «l'Ente (l' n.d.r.) è autorizzato Controparte_6
ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992».
A sua volta, l'articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 statuisce che: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza». Orbene,
l'articolo 4-novies del Decreto crescita chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi riguardino materie ad essa non attribuite, l' Parte_1
può stare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo della relativa
[...]
capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.
La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di superare l'orientamento giurisprudenziale mediante il quale si era affermato che l' , in Controparte_4
qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell'Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (Cass. civ. 1992/2019, Cass civ. 28684/2018). Con detta modifica, dunque, non solo si opera una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, ma si aderisce integralmente al Protocollo d'Intesa tra Avvocatura di Stato e
[...]
del 22.06.2017 e al verbale di adunanza e di deliberazione del Comitato di Controparte_6
pagina 5 di 11 Gestione dell'Agente della riscossione del 17.12.2018. Giova altresì segnalare quanto da ultimo affermato dalla S.C. a S.U. nella sentenza n. 30008/2019 secondo cui “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura Pt_1
o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo Pt_1
dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Ne deriva di conseguenza che, nel caso che occupa, l' deve Controparte_7
considerarsi ritualmente costituita in giudizio con l'avv. Tiziana Coppola.
Sempre preliminarmente, è da rigettare il rilievo della carenza di legittimazione passiva del convenuto in favore della sola . Controparte_2 Controparte_7
Invero, con sentenza n. 36656 del 25.11.2021, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha trattato la questione relativa alla individuazione dei legittimati passivi nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali, precisando come, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale,
l'interessato possa agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (come già asserito in Cass. Civ., ord. n. 10528/2017).
Se, pertanto, l'opposizione sia proposta contro entrambi gli enti – come avvenuto nel giudizio di primo grado – gli stessi sono da intendersi titolari d'una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, ord. n. 8186/2017).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
Preliminarmente va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'adito
Giudice di Pace, sollevata in primo grado dall' , ed oggi Parte_1
riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza di primo grado.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale pagina 6 di 11 ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n.
14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari
(“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela pagina 7 di 11 giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n.
34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021;
Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe pagina 8 di 11 quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del già menzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti
SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, pagina 9 di 11 rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Nel caso de quo agitur, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire l'intimazione di pagamento n.
07120219019634574000, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del Giudice Tributario.
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Corte di
Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.) ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione sulla quale si fonda la presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 10 di 11 1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi tre;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 10.10.2025
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
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