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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3240/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3240/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIZZANO GIUSEPPE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, 136, BOLOGNA presso il difensore avv.
LIZZANO GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
LIZZANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, 136, BOLOGNA presso il difensore avv. LIZZANO GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._2
LIZZANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, 136 BOLOGNA presso il difensore avv. LIZZANO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE DONNE Controparte_1 P.IVA_2
SANDRA, elettivamente domiciliato in P.ZZA XX SETTEMBRE N.25 MODENA presso il difensore avv. DELLE DONNE SANDRA
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, recesso, penale contrattuale.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate in data 9 e
10.1.2025 da qui intendersi ritrascritte e come di seguito indicato:
1 di 8 Per parte attrice:
“Tanto premesso, alla luce della documentazione e degli scritti difensivi in atti, si confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) REVOCARE il decreto opposto perché infondato in fatto e diritto come da documentazione versata in atti e per le ragioni esposte negli scritti difensivi;
2) DICHIARARE legittimo il diritto di recesso anticipato di parte attrice/opponente perché eseguito nel rispetto dei dettami statuiti all'art. 5 del contratto di somministrazione e per l'effetto
3) DICHIARARE l'inesistenza e l'inesigibilità del residuo credito ex adverso azionato con il monitorio opposto per risarcimento da inadempimento contrattuale;
4) CONDANNARE la convenuta/opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per il documentato contegno profondamente lesivo dei principi di buona fede contrattuale che devono animare le parti nonché per l'evidente abuso in mala fede e con colpa grave dello strumento processuale;
- Spese e compensi di lite rifusi”.
Per parte convenuta:
“Contrariis reiectis In via pregiudiziale: “preso atto che il procedimento di mediazione regolarmente attivato dall'opposta il 28/08/2023 e rubricato al n. 516/2023 avanti l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena, il cui primo incontro svoltosi in data 27/09/2023 ha dato esito negativo, dichiarare assolta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione ed ingiustificata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e nemmeno confortata da gravi motivi ex art. 649 c.p.c.; In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 922 qui opposto in ogni sua parte;
In via subordinata:
considerato che
il pagamento parziale di € 9.942,85 effettuato da
[...] in data 05/05/2023 ed incassato da esclusivamente a Parte_4 Controparte_1 titolo di acconto, è stato offerto “banco judicis” il 05/05/2023, pertanto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto (27/03/23) e la sua notifica (04/04-07/04 e 21/04/2023), conseguentemente condannare gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere in favore di il residuo importo di € 8.571,00 a titolo di penale Controparte_1 oltre agli interessi di mora maturati e maturandi nonché rivalutazione monetaria;
-“confermare che il decreto ingiuntivo n. 922 emesso il 27/03/2023 in favore di si fonda su un Controparte_1 credito certo liquido ed esigibile della somma di € 18.613,02; gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per onorari e in € 145,50 per esborsi, oltre accessori, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed alle successive occorrende”. In via riconvenzionale nel merito: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di somministrazione per inadempimento della per l'effetto dichiarare Parte_4 l'illegittimità della comunicazione datata 22.11.2022 per ingiustificato recesso e la conseguente validità della penale di € 8.571,00 ai sensi dell'art. 6 del contratto di somministrazione;
In via di ulteriore riconvenzionale ed in subordine: accertato ed acclarato che ha subito un Controparte_1 ulteriore danno commesso dalla a seguito Parte_4 dell'abuso nella facoltà di recesso in quanto contrario ai canoni di buona fede e correttezza, condannare la stessa al risarcimento del danno in quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
In ogni caso: con condanna di parte attrice opponente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio nonché di spese e compensi professionali del procedimento monitorio, oltre accessori come per legge;
In via istruttoria: Ci si richiama integralmente alle istanze istruttorie tutte formulate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi integralmente riportate.
- Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre in via istruttoria nelle opportune sedi e termini prefiggendi.
2 di 8 In ogni caso: “Questa difesa insiste affinché ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c., ritenuta la colpa grave di parte attrice opponente, la stessa sia condannata, oltre alle spese ex art. 91 c.p.c., anche al pagamento di una somma equitativamente determinata da liquidarsi anche d'ufficio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 922/23 emesso dal Tribunale di Modena in data 27.03.2023 e notificato in date 04/04-07/04 e 21/04/2023, veniva ingiunto a a Parte_5 Parte_4
e ad nella loro qualità di persone fisiche nonché di soci
[...] Parte_4
accomandatari e legali rappresentanti pro-tempore della società, di pagare in favore di
[...]
a somma capitale di € 18.513,85, oltre interessi come da domanda e spese della Controparte_1 procedura di ingiunzione liquidate in € 800,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge.
Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione notificato il
15.05.2023, contestando in fatto e diritto quanto dedotto nel ricorso monitorio.
In particolare, gli opponenti chiedevano in via preliminare di rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e nel merito di: revocare il decreto opposto;
dichiarare legittimo il diritto di recesso anticipato esercitato;
dichiarare l'inesistenza e l'inesigibilità del residuo credito azionato a titolo di penale risarcitoria;
condannare la convenuta opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva ritualmente hiedendo in via preliminare la concessione Controparte_1
della provvisoria esecuzione del decreto e nel merito il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, preso atto del pagamento parziale di € 9.942,85 effettuato dagli opponenti, chiedeva la condanna degli stessi al pagamento del residuo importo di € 8.571,00
a titolo di penale. In via riconvenzionale, chiedeva di accertare la risoluzione del contratto per inadempimento e dichiarare l'illegittimità del recesso esercitato dagli opponenti.
Nelle more, la convenuta avanzava istanza di differimento della prima udienza per esperire il procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
All'udienza del 13.02.2024 il Giudice, ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta e la causa di natura documentale, non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito di note conclusive.
§§§§§§
3 di 8
1. Sull'onere della prova.
Come noto, nel processo civile vige il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Si ricorda, in proposito, il principio di diritto secondo il quale "nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova" (Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718), con la conseguenza che incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807). Per contro, "il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa" (Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 440).
2. Sulla natura del rapporto e sull'interpretazione del contratto
Il thema decidendum della presente controversia ruota attorno all'interpretazione del contratto di somministrazione in esclusiva stipulato tra le parti in data 28.02.2019, con particolare riferimento alle clausole che disciplinano il recesso anticipato del somministrato e le conseguenze economiche ad esso connesse.
Dal complesso della documentazione in atti emerge che tra (somministrante) Controparte_1
e (somministrato) intercorreva un rapporto di somministrazione in esclusiva, in Parte_1
forza del quale il somministrato si impegnava ad acquistare in via esclusiva il caffè e altri prodotti commercializzati dalla somministrante.
Il contratto, all'art. 5, prevedeva espressamente la "facoltà di recesso anticipato" in favore del somministrato, subordinandola al solo obbligo di "saldare immediatamente quanto dovuto al somministrante in virtù di forniture dei prodotti di cui al precedente punto 2". Il richiamato art. 2
4 di 8 disciplinava le modalità di consegna e pagamento delle forniture, stabilendo che "la vendita avverrà per consegne ripartite" e che "il pagamento dovrà avvenire in contanti alla consegna".
L'interpretazione sistematica del contratto, condotta secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 ss. c.c., porta a ritenere fondata la tesi sostenuta dalla parte opponente.
In primo luogo, risulta decisivo il fatto che l'art. 5, nel disciplinare il recesso anticipato, richiami espressamente solo l'art. 2 (relativo alle modalità di consegna e pagamento) e non anche l'art. 1
(contenente gli impegni quantitativi di acquisto). Tale circostanza non può essere considerata casuale, ma rivela la precisa volontà delle parti di subordinare l'esercizio del recesso al solo obbligo di saldare le forniture già effettuate, senza ulteriori conseguenze economiche.
Questa interpretazione trova conferma nel raffronto con il precedente contratto stipulato tra le stesse parti in data 13.06.2008, nel quale era stata invece espressamente prevista una penale per il caso di "cessazione degli acquisti prima che venga raggiunto il quantitativo pattuito". La diversa formulazione delle clausole nei due contratti dimostra che, quando le parti hanno voluto prevedere conseguenze economiche per il recesso anticipato, lo hanno fatto in modo esplicito.
L'art. 6 del contratto, invocato dalla convenuta opposta, non può trovare applicazione nel caso di specie.
Tale disposizione, infatti, disciplina l'ipotesi di risoluzione per inadempimento, come emerge chiaramente dal suo tenore letterale laddove riconosce al somministrante "la facoltà di scegliere o la manutenzione del contratto o la risoluzione" in caso di "inosservanza anche di una sola delle clausole". Si tratta dunque di una previsione ontologicamente incompatibile con l'esercizio del diritto di recesso, che costituisce invece legittima facoltà contrattuale del somministrato.
La tesi della convenuta opposta, secondo cui l'art. 5 richiamerebbe implicitamente anche l'art. 1 in virtù del collegamento lessicale tra le espressioni "acquistare in esclusiva" e "rifornimento in esclusiva", non può essere condivisa. Tale interpretazione, oltre a forzare il dato testuale, porterebbe all'illogica conseguenza di svuotare di contenuto il diritto di recesso, subordinandolo al rispetto degli impegni quantitativi la cui cessazione anticipata costituisce proprio l'oggetto del recesso stesso.
In conclusione, deve ritenersi che il recesso anticipato esercitato dalla parte opponente con comunicazione del 22.11.2022 sia pienamente legittimo e che l'unico obbligo gravante sulla stessa sia quello di saldare le forniture già effettuate, con esclusione di qualsiasi ulteriore conseguenza economica a titolo di penale o risarcimento.
5 di 8
3. Sulla domanda di risoluzione contrattuale proposta da Controparte_1
La domanda di risoluzione contrattuale avanzata da non può trovare Controparte_1
accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, come già osservato, deve ritenersi che il recesso anticipato esercitato dalla parte opponente con comunicazione del 22.11.2022 sia pienamente legittimo e che l'unico obbligo gravante sulla stessa fosse quello di saldare le forniture già effettuate, con esclusione di qualsiasi ulteriore conseguenza economica a titolo di penale o risarcimento.
Poi dall'esame della documentazione prodotta non emergono inadempimenti di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto: parte opponente ha provveduto, pur se in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo qui opposto, sia al saldo delle forniture effettuate, come documentato in atti sia la restituzione dell'importo per il residuo finanziamento erogato nell'anno
2012.
Va però evidenziato che la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società opposta abbia subito nel corso del tempo molteplici e significative variazioni, sintomatiche di una oggettiva incertezza nell'esatta determinazione del quantum debeatur.
Invero, come emerge dalla documentazione in atti, la somministrante ha più volte modificato l'importo richiesto.
Nello specifico, con missiva del 24 novembre 2022, ha inizialmente quantificato il credito complessivo in € 24.654,63, includendo la penale per il recesso anticipato e ulteriori voci di credito;
a seguito delle contestazioni sollevate dalla somministrata, con comunicazione del 1° dicembre
2022, l'importo è stato ridotto a € 22.974,63; con successiva raccomandata del 21 dicembre 2022, la somma è stata ulteriormente rideterminata in € 21.104,71; infine, con nota inviata a mezzo PEC
l'11 gennaio 2023, l'importo è stato fissato in € 18.516,85.
Le continue variazioni degli importi pretesi, determinate dalle contestazioni della somministrata e dalle successive rettifiche operate dalla somministrante, hanno generato incertezza sull'ammontare effettivamente dovuto, contribuendo all'impossibilità di un immediato adempimento, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.
Va inoltre rilevato come la società opponente, una volta raggiunta la certezza circa l'esatto ammontare del proprio debito, abbia ripetutamente manifestato la propria disponibilità al pagamento delle somme non contestate, richiedendo alla controparte le necessarie coordinate
6 di 8 bancarie o l'emissione di RiBA, come documentato dalle comunicazioni del 15/02/2023 e
16/02/2023.
Tale disponibilità è rimasta tuttavia priva di riscontro da parte della società opposta, la quale si è sottratta dal fornire le modalità operative per il pagamento, preferendo azionare la via giudiziale – che poteva essere evitata - attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo.
La serietà dell'intento solutorio della società opponente trova peraltro definitiva conferma nell'avvenuta spedizione degli assegni circolari n. 3206497968-11 di € 8.054,85 e n. 3503938612-
05 di € 1.888,00, emessi da Banca INTESA SANPAOLO in data 04/05/2023, per l'importo complessivo di € 9.942,85, corrispondente al saldo delle forniture e del residuo finanziamento.
4. Sulla richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
In merito alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente, la stessa non può trovare accoglimento.
Come noto, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede non solo la totale soccombenza della parte ma anche la prova che la stessa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Nel caso di specie, non può ritenersi che la società opposta abbia agito con mala fede o colpa grave.
Infatti, la complessità interpretativa delle clausole contrattuali in discussione, in particolare il rapporto tra il punto 5 e il punto 6 del contratto di somministrazione, nonché l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici sulla questione, rendono non configurabile quella consapevolezza dell'infondatezza della pretesa che è presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
5. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M.
55/2014 e ss modd., applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ritenuto legittimo il recesso di parte opponente, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 922/23;
2) Condanna la convenuta opposta al pagamento in favore degli attori Controparte_1 opponenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre al 15%
7 di 8 per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese vive documentate comprensive del contributo unificato;
3) rigetta ogni domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta opposta;
4) rigetta ogni richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3240/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIZZANO GIUSEPPE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, 136, BOLOGNA presso il difensore avv.
LIZZANO GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
LIZZANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, 136, BOLOGNA presso il difensore avv. LIZZANO GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._2
LIZZANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, 136 BOLOGNA presso il difensore avv. LIZZANO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE DONNE Controparte_1 P.IVA_2
SANDRA, elettivamente domiciliato in P.ZZA XX SETTEMBRE N.25 MODENA presso il difensore avv. DELLE DONNE SANDRA
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, recesso, penale contrattuale.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate in data 9 e
10.1.2025 da qui intendersi ritrascritte e come di seguito indicato:
1 di 8 Per parte attrice:
“Tanto premesso, alla luce della documentazione e degli scritti difensivi in atti, si confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) REVOCARE il decreto opposto perché infondato in fatto e diritto come da documentazione versata in atti e per le ragioni esposte negli scritti difensivi;
2) DICHIARARE legittimo il diritto di recesso anticipato di parte attrice/opponente perché eseguito nel rispetto dei dettami statuiti all'art. 5 del contratto di somministrazione e per l'effetto
3) DICHIARARE l'inesistenza e l'inesigibilità del residuo credito ex adverso azionato con il monitorio opposto per risarcimento da inadempimento contrattuale;
4) CONDANNARE la convenuta/opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per il documentato contegno profondamente lesivo dei principi di buona fede contrattuale che devono animare le parti nonché per l'evidente abuso in mala fede e con colpa grave dello strumento processuale;
- Spese e compensi di lite rifusi”.
Per parte convenuta:
“Contrariis reiectis In via pregiudiziale: “preso atto che il procedimento di mediazione regolarmente attivato dall'opposta il 28/08/2023 e rubricato al n. 516/2023 avanti l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena, il cui primo incontro svoltosi in data 27/09/2023 ha dato esito negativo, dichiarare assolta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione ed ingiustificata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e nemmeno confortata da gravi motivi ex art. 649 c.p.c.; In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 922 qui opposto in ogni sua parte;
In via subordinata:
considerato che
il pagamento parziale di € 9.942,85 effettuato da
[...] in data 05/05/2023 ed incassato da esclusivamente a Parte_4 Controparte_1 titolo di acconto, è stato offerto “banco judicis” il 05/05/2023, pertanto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto (27/03/23) e la sua notifica (04/04-07/04 e 21/04/2023), conseguentemente condannare gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere in favore di il residuo importo di € 8.571,00 a titolo di penale Controparte_1 oltre agli interessi di mora maturati e maturandi nonché rivalutazione monetaria;
-“confermare che il decreto ingiuntivo n. 922 emesso il 27/03/2023 in favore di si fonda su un Controparte_1 credito certo liquido ed esigibile della somma di € 18.613,02; gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per onorari e in € 145,50 per esborsi, oltre accessori, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed alle successive occorrende”. In via riconvenzionale nel merito: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di somministrazione per inadempimento della per l'effetto dichiarare Parte_4 l'illegittimità della comunicazione datata 22.11.2022 per ingiustificato recesso e la conseguente validità della penale di € 8.571,00 ai sensi dell'art. 6 del contratto di somministrazione;
In via di ulteriore riconvenzionale ed in subordine: accertato ed acclarato che ha subito un Controparte_1 ulteriore danno commesso dalla a seguito Parte_4 dell'abuso nella facoltà di recesso in quanto contrario ai canoni di buona fede e correttezza, condannare la stessa al risarcimento del danno in quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
In ogni caso: con condanna di parte attrice opponente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio nonché di spese e compensi professionali del procedimento monitorio, oltre accessori come per legge;
In via istruttoria: Ci si richiama integralmente alle istanze istruttorie tutte formulate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi integralmente riportate.
- Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre in via istruttoria nelle opportune sedi e termini prefiggendi.
2 di 8 In ogni caso: “Questa difesa insiste affinché ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c., ritenuta la colpa grave di parte attrice opponente, la stessa sia condannata, oltre alle spese ex art. 91 c.p.c., anche al pagamento di una somma equitativamente determinata da liquidarsi anche d'ufficio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 922/23 emesso dal Tribunale di Modena in data 27.03.2023 e notificato in date 04/04-07/04 e 21/04/2023, veniva ingiunto a a Parte_5 Parte_4
e ad nella loro qualità di persone fisiche nonché di soci
[...] Parte_4
accomandatari e legali rappresentanti pro-tempore della società, di pagare in favore di
[...]
a somma capitale di € 18.513,85, oltre interessi come da domanda e spese della Controparte_1 procedura di ingiunzione liquidate in € 800,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge.
Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione notificato il
15.05.2023, contestando in fatto e diritto quanto dedotto nel ricorso monitorio.
In particolare, gli opponenti chiedevano in via preliminare di rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e nel merito di: revocare il decreto opposto;
dichiarare legittimo il diritto di recesso anticipato esercitato;
dichiarare l'inesistenza e l'inesigibilità del residuo credito azionato a titolo di penale risarcitoria;
condannare la convenuta opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva ritualmente hiedendo in via preliminare la concessione Controparte_1
della provvisoria esecuzione del decreto e nel merito il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, preso atto del pagamento parziale di € 9.942,85 effettuato dagli opponenti, chiedeva la condanna degli stessi al pagamento del residuo importo di € 8.571,00
a titolo di penale. In via riconvenzionale, chiedeva di accertare la risoluzione del contratto per inadempimento e dichiarare l'illegittimità del recesso esercitato dagli opponenti.
Nelle more, la convenuta avanzava istanza di differimento della prima udienza per esperire il procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
All'udienza del 13.02.2024 il Giudice, ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta e la causa di natura documentale, non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito di note conclusive.
§§§§§§
3 di 8
1. Sull'onere della prova.
Come noto, nel processo civile vige il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Si ricorda, in proposito, il principio di diritto secondo il quale "nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova" (Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718), con la conseguenza che incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807). Per contro, "il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa" (Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 440).
2. Sulla natura del rapporto e sull'interpretazione del contratto
Il thema decidendum della presente controversia ruota attorno all'interpretazione del contratto di somministrazione in esclusiva stipulato tra le parti in data 28.02.2019, con particolare riferimento alle clausole che disciplinano il recesso anticipato del somministrato e le conseguenze economiche ad esso connesse.
Dal complesso della documentazione in atti emerge che tra (somministrante) Controparte_1
e (somministrato) intercorreva un rapporto di somministrazione in esclusiva, in Parte_1
forza del quale il somministrato si impegnava ad acquistare in via esclusiva il caffè e altri prodotti commercializzati dalla somministrante.
Il contratto, all'art. 5, prevedeva espressamente la "facoltà di recesso anticipato" in favore del somministrato, subordinandola al solo obbligo di "saldare immediatamente quanto dovuto al somministrante in virtù di forniture dei prodotti di cui al precedente punto 2". Il richiamato art. 2
4 di 8 disciplinava le modalità di consegna e pagamento delle forniture, stabilendo che "la vendita avverrà per consegne ripartite" e che "il pagamento dovrà avvenire in contanti alla consegna".
L'interpretazione sistematica del contratto, condotta secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 ss. c.c., porta a ritenere fondata la tesi sostenuta dalla parte opponente.
In primo luogo, risulta decisivo il fatto che l'art. 5, nel disciplinare il recesso anticipato, richiami espressamente solo l'art. 2 (relativo alle modalità di consegna e pagamento) e non anche l'art. 1
(contenente gli impegni quantitativi di acquisto). Tale circostanza non può essere considerata casuale, ma rivela la precisa volontà delle parti di subordinare l'esercizio del recesso al solo obbligo di saldare le forniture già effettuate, senza ulteriori conseguenze economiche.
Questa interpretazione trova conferma nel raffronto con il precedente contratto stipulato tra le stesse parti in data 13.06.2008, nel quale era stata invece espressamente prevista una penale per il caso di "cessazione degli acquisti prima che venga raggiunto il quantitativo pattuito". La diversa formulazione delle clausole nei due contratti dimostra che, quando le parti hanno voluto prevedere conseguenze economiche per il recesso anticipato, lo hanno fatto in modo esplicito.
L'art. 6 del contratto, invocato dalla convenuta opposta, non può trovare applicazione nel caso di specie.
Tale disposizione, infatti, disciplina l'ipotesi di risoluzione per inadempimento, come emerge chiaramente dal suo tenore letterale laddove riconosce al somministrante "la facoltà di scegliere o la manutenzione del contratto o la risoluzione" in caso di "inosservanza anche di una sola delle clausole". Si tratta dunque di una previsione ontologicamente incompatibile con l'esercizio del diritto di recesso, che costituisce invece legittima facoltà contrattuale del somministrato.
La tesi della convenuta opposta, secondo cui l'art. 5 richiamerebbe implicitamente anche l'art. 1 in virtù del collegamento lessicale tra le espressioni "acquistare in esclusiva" e "rifornimento in esclusiva", non può essere condivisa. Tale interpretazione, oltre a forzare il dato testuale, porterebbe all'illogica conseguenza di svuotare di contenuto il diritto di recesso, subordinandolo al rispetto degli impegni quantitativi la cui cessazione anticipata costituisce proprio l'oggetto del recesso stesso.
In conclusione, deve ritenersi che il recesso anticipato esercitato dalla parte opponente con comunicazione del 22.11.2022 sia pienamente legittimo e che l'unico obbligo gravante sulla stessa sia quello di saldare le forniture già effettuate, con esclusione di qualsiasi ulteriore conseguenza economica a titolo di penale o risarcimento.
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3. Sulla domanda di risoluzione contrattuale proposta da Controparte_1
La domanda di risoluzione contrattuale avanzata da non può trovare Controparte_1
accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, come già osservato, deve ritenersi che il recesso anticipato esercitato dalla parte opponente con comunicazione del 22.11.2022 sia pienamente legittimo e che l'unico obbligo gravante sulla stessa fosse quello di saldare le forniture già effettuate, con esclusione di qualsiasi ulteriore conseguenza economica a titolo di penale o risarcimento.
Poi dall'esame della documentazione prodotta non emergono inadempimenti di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto: parte opponente ha provveduto, pur se in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo qui opposto, sia al saldo delle forniture effettuate, come documentato in atti sia la restituzione dell'importo per il residuo finanziamento erogato nell'anno
2012.
Va però evidenziato che la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società opposta abbia subito nel corso del tempo molteplici e significative variazioni, sintomatiche di una oggettiva incertezza nell'esatta determinazione del quantum debeatur.
Invero, come emerge dalla documentazione in atti, la somministrante ha più volte modificato l'importo richiesto.
Nello specifico, con missiva del 24 novembre 2022, ha inizialmente quantificato il credito complessivo in € 24.654,63, includendo la penale per il recesso anticipato e ulteriori voci di credito;
a seguito delle contestazioni sollevate dalla somministrata, con comunicazione del 1° dicembre
2022, l'importo è stato ridotto a € 22.974,63; con successiva raccomandata del 21 dicembre 2022, la somma è stata ulteriormente rideterminata in € 21.104,71; infine, con nota inviata a mezzo PEC
l'11 gennaio 2023, l'importo è stato fissato in € 18.516,85.
Le continue variazioni degli importi pretesi, determinate dalle contestazioni della somministrata e dalle successive rettifiche operate dalla somministrante, hanno generato incertezza sull'ammontare effettivamente dovuto, contribuendo all'impossibilità di un immediato adempimento, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.
Va inoltre rilevato come la società opponente, una volta raggiunta la certezza circa l'esatto ammontare del proprio debito, abbia ripetutamente manifestato la propria disponibilità al pagamento delle somme non contestate, richiedendo alla controparte le necessarie coordinate
6 di 8 bancarie o l'emissione di RiBA, come documentato dalle comunicazioni del 15/02/2023 e
16/02/2023.
Tale disponibilità è rimasta tuttavia priva di riscontro da parte della società opposta, la quale si è sottratta dal fornire le modalità operative per il pagamento, preferendo azionare la via giudiziale – che poteva essere evitata - attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo.
La serietà dell'intento solutorio della società opponente trova peraltro definitiva conferma nell'avvenuta spedizione degli assegni circolari n. 3206497968-11 di € 8.054,85 e n. 3503938612-
05 di € 1.888,00, emessi da Banca INTESA SANPAOLO in data 04/05/2023, per l'importo complessivo di € 9.942,85, corrispondente al saldo delle forniture e del residuo finanziamento.
4. Sulla richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
In merito alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente, la stessa non può trovare accoglimento.
Come noto, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede non solo la totale soccombenza della parte ma anche la prova che la stessa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Nel caso di specie, non può ritenersi che la società opposta abbia agito con mala fede o colpa grave.
Infatti, la complessità interpretativa delle clausole contrattuali in discussione, in particolare il rapporto tra il punto 5 e il punto 6 del contratto di somministrazione, nonché l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici sulla questione, rendono non configurabile quella consapevolezza dell'infondatezza della pretesa che è presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
5. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M.
55/2014 e ss modd., applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ritenuto legittimo il recesso di parte opponente, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 922/23;
2) Condanna la convenuta opposta al pagamento in favore degli attori Controparte_1 opponenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre al 15%
7 di 8 per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese vive documentate comprensive del contributo unificato;
3) rigetta ogni domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta opposta;
4) rigetta ogni richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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