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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di ME
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249/2022 R. G., vertente tra
di ME, in persona del Commissario Straordinario con Parte_1
poteri del Sindaco metropolitano , c. f. e P. IVA: rappresentata Parte_2 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Fabio Sfravara (con PEC indicata) per procura in calce, autorizzato a stare in giudizio con Decreto sindacale adottato dal Commissario Straordinario con poteri del Sindaco metropolitano n. 58 dell'8 aprile 2022 (allegato all'atto di appello), elettivamente domiciliata in Messina, viale Cadorna n. 32,
APPELLANTE contro in persona del Vicepresidente e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore dr.ssa c. f.: , con sede in Bologna, rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa, con poteri disgiunti, dall'avv. Mario Francia e dall'avv. Giacomo Francia (con PEC indicate) per procura speciale depositata in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Veronica Saitta, in Messina, via Risorgimento n. 165,
APPELLATA
_____________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n.
488/2022 del 14 marzo 2022, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo - fornitura.
***************
1 CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto eccepito e chiesto nell'atto di appello e nei precedenti atti e verbali di causa”.
Per l'appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, rigettare l'appello proposto dalla Parte_3
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza 488/2022 del Tribunale di Messina. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11 aprile 2022 la , Parte_4
in persona del Commissario Straordinario con poteri del , ha appellato Parte_5
davanti a questa Corte, nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione dall'Ente proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2017 emesso dallo stesso
Tribunale l'8 febbraio 2017 – che ha ingiunto alla di ME, Parte_4 su istanza dell'anzidetta società, il pagamento della somma di € 8.724,24, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 (e successive modifiche) dal trentesimo giorno data fattura fine mese al saldo e spese del procedimento -, condannando l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi che s'illustreranno più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse revocato e/o annullato il decreto ingiuntivo opposto, nonché condannata l'appellata al pagamento dei compensi del primo grado del giudizio, con accessori.
Con vittoria di spese e compensi di difesa anche del presente grado.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 28 giugno 2022 si è costituita la
[...]
in persona del Vicepresidente e legale rappresentante p. t., resistendo Controparte_1 all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi del presente grado.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. – come da ordinanza resa all'udienza del 16 dicembre 2022 –, è stata fissata l'udienza dell'11 dicembre
2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, per ragioni di sovraccarico del ruolo, all'udienza del 6 maggio 2024, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
2 Col primo motivo di appello la di ME contesta la Parte_4
decisione del Tribunale per avere ritenuto non applicabile al caso di specie la nullità sancita dalla legge per le delibere degli enti locali, quale conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fonte, sull'assunto che detta invalidità riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive e non è applicabile nelle ipotesi, quale quella di specie, in ci la spesa non fosse determinabile al momento della relativa assunzione.
Obietta che, contrariamente a quanto opinato sul punto dal primo Giudice, nella fattispecie in esame l'Ente si sarebbe impegnato ad un esborso certo e definitivo fin dall'origine, avendo proceduto esclusivamente all'acquisto dalla . di n. 83.280 buoni- Controparte_1 pasto per il valore nominale di € 7,00 ciascuno, con scadenza 31 dicembre 2015, in relazione al quale avrebbe assunto un preciso impegno di spesa ed effettuato il dovuto pagamento.
Richiama in proposito il documento denominato “ordine d'acquisto” (prodotto in primo grado dalla parte opposta), che alla pag. 5, in una nota di matrice Consip s. p. a., recita testualmente:
“nel caso in cui l'Amministrazione Contraente autorizzi le Unità Approvvigionanti a richiedere la fornitura dei buoni pasto mediante la convenzione di cui sopra, sempre nel rispetto dell'Importo della fornitura di cui all'ordine di acquisto, è necessario (…)”, che dimostrerebbe come l'importo della spesa fosse certo e determinato sin dal momento dell'assunzione dell'impegno, tale che non avrebbero potuto effettuarsi spese maggiori per l'acquisto dei buoni- pasto.
Rileva ancora che, in virtù della convenzione con la i buoni Controparte_1
scaduti al 31 dicembre 2015 avrebbero potuto essere restituiti alla predetta società che li avrebbe sostituiti a costo zero con altrettanti buoni-pasto aventi scadenza 31 dicembre 2016.
Nel caso concreto – evidenzia - l'Amministrazione avrebbe restituito n.
6.958 buoni-pasto scaduti al 31 dicembre 2015 (quindi non utilizzati), chiedendone la sostituzione con nuovi buoni aventi scadenza 31 dicembre 2016, operazione da eseguirsi a costo zero per l'Amministrazione
e quindi rientrante nell'originario impegno di spesa;
il tutto nel rispetto dell'art. 191 D. Lgs. n.
267/2000 come previsto dal paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa.
La società fornitrice però – continua l'appellante -, inviati alla Parte_4
dei nuovi buoni-pasto in numero pari a quelli avuti in restituzione (6.958), ha lamentato, dopo qualche giorno, la mancata restituzione di n.
1.512 buoni pasto (sui 6.958), addebitando, a suo dire illegittimamente, il costo di essi all'Ente medesimo, e agendo, quindi, col ricorso monitorio.
3 Sostiene l'appellante che la spesa per i n.
1.512 buoni pasto, oltre che illegittima, non avrebbe mai potuto generare in capo alla società opposta il diritto al pagamento in danno dell'Amministrazione, stante la mancanza di un preventivo impegno di spesa.
A suo dire i principi richiamati dal primo Giudice riguarderebbero fattispecie del tutto diverse da quella in esame, in relazione alle quali la giurisprudenza (citata in sentenza) ha escluso in via eccezionale che potesse esservi un impegno preventivo di spesa, essendo quest'ultima non determinabile ab origine (quali: consumi di telefonia;
obbligo di liberare un'area al termine del rapporto locatizio;
incarico dato al legale per la difesa dell'Ente in giudizio): si tratterebbe di ipotesi nelle quali – osserva l'appellante - sarebbe stato impossibile prevedere l'esatto ammontare della spesa al momento dell'impegno medesimo, laddove invece, nel caso in oggetto, la spesa era determinabile sin dall'origine e di essa si è immediatamente potuto accertare l'esatto ammontare dato dal numero dei buoni che l'Amministrazione ha inteso acquistare (83.280) per il valore nominale di ciascun buono (€ 7,00 oltre IVA al 4%).
Tale che nessun'altra somma avrebbe potuto essere sborsata legittimamente dall'Ente, né essere chiesta dalla fornitrice in quanto – ribadisce l'appellante - l'ammontare della fornitura sarebbe stata soggetta (ex lege) al vincolo di spesa.
Richiama a tal fine il disposto dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, rimarcando che, non essendoci stato un preventivo impegno contabile da parte della Parte_4
di ME, nessun obbligo di pagamento sarebbe potuto sorgere in capo alla stessa, essendo opinione giurisprudenziale consolidata che perché l'ente locale resti giuridicamente vincolato al pagamento di qualsivoglia prestazione è necessario che sussistano, congiuntamente: la delibera che autorizzi il Sindaco o il dirigente a concludere il contratto, la valida conclusione del contratto in forma scritta e l'esistenza di copertura finanziaria (attestata dal responsabile del servizio finanziario), e cioè l'imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio che si riferisca all'oggetto della spesa stessa e che presenti la necessaria capienza.
Con la conseguenza che, in ipotesi di obbligazioni non rientranti in siffatto schema procedimentale di spesa, insorgerebbe solo un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore ovvero con il funzionario che abbia consentito la prestazione ai sensi dell'art. 191, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
Ciò varrebbe a maggior ragione nella fattispecie in esame – conclude sul punto l'appellante – in quanto non sarebbe stato un funzionario o un amministratore a chiedere la consegna del bene in assenza della relativa copertura finanziaria, bensì la parte opposta, la quale avrebbe effettuato la prestazione senza l'esistenza di un preventivo impegno di spesa.
Il motivo, prima che infondato, è inammissibile secondo quanto si dirà.
4 Giova subito rilevare che il rigetto da parte del Tribunale del secondo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo (riguardante, appunto, l'assenza di una preventiva delibera di spesa) si è fondato principalmente sull'argomento secondo il quale, partendo (il decidente) dalla premessa dell'esatta individuazione dell'oggetto della contesa in una presunta invalidità riferita non già alla fase genetica del rapporto obbligatorio, ma alla sua fase esecutiva, se n'è fatta discendere la non applicabilità al caso di specie del principio di diritto che sancisce la nullità degli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ad essi a causa della mancanza del relativo impegno di spesa.
Ha, infatti, affermato il primo Giudice testualmente sul punto che: “il ragionamento seguito dall'opponente, ancorché muova da una premessa indiscutibilmente corretta, cioè la necessità che l'obbligo contrattuale degli enti locali sia accompagnato dal relativo impegno di spesa per essere ritenuto valido, tralascia tuttavia di considerare che nel presente giudizio non è in contestazione l'esistenza di un valido rapporto obbligatorio derivante dall'adesione della
alla Convenzione relativa alla fornitura del servizio sostitutivo Parte_3
di mensa mediante buoni pasto, avvenuta con ordine diretto di acquisto n. 1537240 del 11 settembre 2014, cui è conseguita l'esecuzione della fornitura da parte della Controparte_1
.. In altri termini, la non ha contestato (né avrebbe potuto)
[...] Parte_3 un'invalidità dell'atto di assunzione dell'obbligo rispetto alla fornitura originaria, intesa quale genesi del rapporto obbligatorio. Ciò che invece pare evincersi dalle argomentazioni dell'opponente attiene ad una presunta invalidità legata, non alla fase genetica del rapporto, quanto piuttosto alla sua esecuzione: essa, infatti, deduce l'assenza dell'impegno di spesa relativamente alla fornitura dei 1512 buoni pasto emessi in sostituzione di vecchi buoni scaduti, asseritamente non restituiti, non anche rispetto alla fornitura originaria di 83.280 buoni pasto.
Conseguentemente, non risulta applicabile al caso di specie il principio di diritto che sancisce la nullità degli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi per mancanza del relativo impegno di spesa. Poiché l'impegno di spesa presuppone il previo perfezionamento di un'obbligazione giuridica a carico dell'ente, essendo pacificamente ammessa l'esistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata tra le parti (ordine di acquisto ed esecuzione della fornitura), deve escludersi che possa essere invocata la nullità del contratto di fornitura”.
La ratio decidendi principale, dunque, risiede sostanzialmente in ciò che la norma di cui all'art. 191 del T. U. E. L. – la quale stabilisce al primo comma, di specifico interesse in questa sede, che “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad
5 altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati” e, al comma 4, che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni” – e l'interpretazione costante che di essa fornisce il Giudice nomofilattico (secondo cui è affetto da nullità l'atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale privo del relativo impegno di spesa) non trova applicazione quando, come nella specie, non viene in discussione la validità dell'obbligazione nella sua fase genetica, riguardante cioè la sua insorgenza, bensì nella fase meramente esecutiva di un rapporto già validamente sorto e coperto da impegno di spesa, quale, nell'ipotesi in esame, quello derivato dalla pacifica ed incontestata adesione della di Parte_4
ME alla Convenzione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto stipulata tra la Consip s. p. a. e la (adesione) avvenuta mediante ordine Controparte_1 diretto di acquisto n. 1537240 dell'11 settembre 2014.
A questo argomento di base – che, si ribadisce, ha costituito l'essenziale ragione del rigetto del secondo e principale motivo dell'opposizione a d. i. proposta dall'Ente - il Tribunale ha poi aggiunto l'ulteriore considerazione che, comunque, la suddetta nullità (discendente dalla violazione del disposto del primo comma dell'art. 191 T. U. E. L.) sarebbe predicabile solo per le delibere implicanti un esborso di somme ab origine certe e definitive, e non anche in ipotesi di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione (testualmente a pag. 6 della motivazione “peraltro, occorre tener conto della regola per cui, in generale, la nullità sancita dalla legge per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, ma non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione (…)”.
6 Orbene, l'appellante ha mosso i propri rilievi critici, col motivo di appello in esame, esclusivamente avverso quest'ultima considerazione del Tribunale, avente, come detto, valenza meramente aggiuntiva e complementare rispetto al primo argomento che – va ribadito – nell'iter logico decisionale riguardante il rigetto dell'eccezione de qua ha costituito la principale ratio decidendi, da sé sola sufficiente a sorreggere sul piano tecnico-giuridico il rigetto del motivo di opposizione anzidetto.
Essa, però, non ha formato oggetto di censura specifica da parte dell'appellante, le cui doglianze di merito si sono appuntate unicamente, come si è visto, sull'argomento del Tribunale relativo alla non estensibilità della regola di cui all'art. 191, comma 1, T. U. E. L. alle spese non ancora determinabili al momento dell'assunzione dell'obbligazione, (argomento) che – va ribadito - è stato dal primo Giudice esplicitato solo ad abundantiam rispetto al primo e principale motivo di rigetto dell'eccezione (come si ricava, tra l'altro, dallo stesso dato letterale “peraltro, occorre tenere conto della regola…”).
Ed allora, il fatto che parte appellante non abbia contestato la ratio decidendi fondamentale (in parte qua) dell'impugnata pronuncia, essendosi limitata a contestare l'argomento logico che il
Tribunale ha esposto come secondario ed in aggiunta al primo, conduce a ritenere inammissibile il motivo di gravame, prima che infondato, stante il consolidato insegnamento del Giudice nomofilattico secondo il quale è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché
l'impugnazione debba essere rigettata nella sua interezza, e non già per carenza di interesse, quanto per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (ex multis v.
Cass. Civ. nn. 13880/2020; 14740/2005; in senso sostanzialmente conforme, da ultimo, Cass.
Civ. S. U. n. 20107/2024; Cass. Civ. n. 5102/2024).
Non è inutile evidenziare, d'altra parte, che anche qualora dovesse, per ipotesi, ritenersi fondata la censura avverso la seconda ragione del rigetto del motivo di opposizione suddetto, e, conseguentemente, seguendo l'assunto dell'appellante, affermare che nel caso in esame la spesa sarebbe stata tutt'altro che indeterminata, rimarrebbe comunque valido e incontestato il condivisibile argomento logico-giuridico del Tribunale secondo il quale un impegno di spesa è esistito senz'altro nel caso di specie al momento della nascita del rapporto obbligatorio tra la
(allora Provincia Regionale di Messina) e la Parte_4 [...] avvenuta attraverso l'adesione dell'Ente alla su richiamata Controparte_1
convenzione stipulata in data 24 ottobre 2013 tra la Consip s. p. a. e la Controparte_1
giusta ordine di acquisto dell'11 settembre 2014 n. 1537240. Né, sul punto specifico, vi
[...]
è stata contestazione da parte dell'opponente, attenendo la sua doglianza, semmai, alla fase esecutiva del rapporto medesimo, rispetto alla quale – come giustamente ha opinato il primo
7 Giudice – non è predicabile la nullità per violazione del disposto del primo comma dell'art. 191
T. U. E. L. proprio perché l'impegno di spesa è già esistito a monte, al momento dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento della fornitura, e la questione in contesa ha riguardato, piuttosto, la sola fase esecutiva di un rapporto validamente sorto.
Ne discende l'inammissibilità del presente motivo di appello, prima della sua infondatezza nel merito.
Col secondo motivo l'appellante contesta quella parte della decisione con cui il Tribunale ha ritenuto che dall'esito della prova testimoniale non sia stato possibile dirimere il contrasto emerso in relazione al numero dei buoni pasto oggetto di restituzione: obietta a riguardo che i buoni restituiti nel marzo del 2016 in numero di 6.958 non avrebbero più potuto essere utilizzati in quanto scaduti al 31 dicembre 2015.
Tale che, essendo la loro restituzione avvenuta dopo il conteggio certo del numero dei buoni da parte degli addetti dell'Ente, anche qualora il lettore ottico della società fornitrice ne avesse contato un numero inferiore, sarebbe certo che 6.958 di essi non erano stati spesi, non essendovi stato alcun esborso per la lo stesso numero di buoni si sarebbe Controparte_1
potuto spendere entro il 31 dicembre 2016, trattandosi, nella sostanza, di un quantitativo pari a quelli originariamente acquistati e pagati.
Sostiene che i testi escussi avrebbero ricostruito la vicenda in maniera puntuale con particolare riferimento al teste in servizio presso l'economato dell'Ente, il quale, pur Testimone_1
avendo dichiarato di non ricordare nella specie il numero esatto di buoni restituiti alla società fornitrice, né chi si fosse occupato del conteggio degli stessi, ha però evidenziato, quanto all'ordinario modus operandi nella prassi, che “i buoni, prima di essere spediti in generale vengono contati più di una volta”; sulla circostanza de qua - continua l'appellante - il teste
, anch'egli in servizio presso l'economato della , Testimone_2 Parte_4 ha affermato (testualmente): “confermo che l'amministrazione ha spedito alla Controparte_1
6958 buoni pasto. Ricordo che nell'occasione in un primo momento i buoni erano stati trasmessi in un indirizzo errato ma che dopo mi sono occupato di ritrasmettere i predetti buoni presso la Società destinataria, la quale mi ha dato conferma della regolare ricezione telefonicamente. (…) I buoni sono stati infatti poi trasmessi dall'indirizzo sbagliato presso cui erano stati spediti direttamente presso l'indirizzo corretto senza passare da Messina. (…) Li abbiamo contati personalmente io e il mio collega , in questa circostanza non mi sembra Tes_1
che se ne sia occupato il collega (…) Li contiamo uno per uno se sono sfusi, mentre CP_3
se sono in blocchetti sigillati contiamo le fascette dei blocchetti. (…) Specifico che sempre i buoni conteggiati corrispondono con i buoni indicati dall'amministrazione nella lettera di
8 restituzione e non si è mai verificata alcuna problematica. Sono io personalmente a compilare la lettera di restituzione. (…) I conteggi vengono effettuati più volte e quando non corrispondono vengono nuovamente controllati da due soggetti diversi, io ed il collega. Se non corrisponde il conto fatto da ognuno, si fa un nuovo conteggio. (…) Confermo la circostanza di cui al capitolo 5. I buoni vengono inseriti in uno scatolone e spediti”.
Aggiunge l'appellante che il teste in ordine alla circostanza di cui al n. 7, ha riferito Tes_2 testualmente: “non è vero con riferimento al capitolo 7 che i buoni sono tornati indietro a
Messina dalla all'Amministrazione per poi essere nuovamente inviati alla Parte_6 [...]
, come ho detto prima i buoni sono stati trasmessi direttamente dalla CP_1 Parte_6
alla con un corriere da noi incaricato. (…) Non risponde al vero la
[...] Controparte_1
circostanza di cui al punto 8 perché i buoni non sono ritornati a Messina. (…) Nell'occasione siccome i buoni pasto devono essere rispediti entro un termine perentorio per la ditta, per evitare ritardi ho fatto in modo che venissero trasmessi tramite corriere dall'indirizzo sbagliato all'indirizzo esatto;
dunque, non sono transitati direttamente a Messina. (…) Ho telefonato all'ufficio di per avere conferma dell'avvenuta consegna del plico, conferma Controparte_1 che mi è stata data;
ribadisco che mi è stata data conferma dell'avvenuta consegna del plico, senza indicazione del numero dei buoni”.
Ne deduce l'appellante che, sulla base di tali deposizioni, sarebbe pienamente evidente che dalla di ME sono stati restituiti all'opposta n.
6.958 buoni- Parte_4
pasto non utilizzati, essendo detto numero stato confermato dal conteggio incrociato e coincidente effettuato personalmente da due impiegati del servizio economato.
D'altra parte – osserva ancora – i testi indicati dall'opposta avrebbero riferito in ordine alle modalità di conteggio dei buoni restituiti tramite dei macchinari nei quali essi vengono inseriti per essere contati: con la conseguenza che, poiché a Messina l'operazione di conteggio è stata effettuata in maniera incrociata e personalmente da due impiegati, la rilevante differenza del numero dei buoni riscontrato invece presso la a. sarebbe Controparte_1
evidentemente attribuibile o a un guasto dei macchinari o al fatto che per errore non sono stati inseriti nella macchina tutti i buoni partiti da Messina, essendo certo, peraltro, che n.
6.958 buoni non erano stati spesi ed altrettanti si sarebbero potuti spendere entro il 31 dicembre 2016.
Col terzo motivo l'appellante evidenzia di avere eccepito, nell'atto di opposizione, che i buoni pasto restituiti dall'Amministrazione nell'anzidetto numero di 6958 erano tutti scaduti al 31 dicembre 2015, tale che, dopo detta data, non avrebbero più potuto essere presentati presso gli esercizi convenzionati per essere spesi.
9 Lamenta che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione siffatta eccezione, ribadita in questa sede, richiamando l'attenzione sulla domanda avanzata in via subordinata da parte opposta (nella comparsa di risposta del 13 giugno 2017) volta ad ottenere la condanna, comunque, dell'opponente al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia (oltre agli interessi moratori come richiesti in decreto), che, a dire dell'appellante, avrebbe potuto avere un senso solo nel caso in cui la società fosse riuscita a dimostrare il pagamento “duplicato” almeno di una parte dei n. 1512 buoni-pasto restituiti in meno secondo la sua stessa prospettazione.
In mancanza di tale prova, che – rileva - la vrebbe potuto fornire Controparte_1
attraverso semplice produzione documentale, ed in difetto, anche, di specifica contestazione sul punto, adduce l'appellante che non risulterebbe che la società fornitrice abbia pagato ad alcun esercente nemmeno uno dei n. 1512 buoni che lamenta come non inviati dalla
[...]
di ME, essendo essi già scaduti alla data della spedizione. Ciò in Parte_4
quanto non vi sarebbero dubbi sul fatto che sono stati restituiti n.
6.958 buoni e non già n. 5446, né alcun esercente ha mai chiesto il pagamento di uno dei buoni lamentati come non restituiti.
In questa prospettiva – osserva ancora l'appellante – nemmeno potrebbe sostenersi ragionevolmente che durante la spedizione i buoni-pasto sarebbero andati smarriti, in quanto pretendere il pagamento di buoni non portati all'incasso degli esercenti, equivarrebbe a un ingiustificato arricchimento del fornitore in danno dell'Amministrazione.
In difetto di prova del pagamento doppio dei buoni-pasto in numero di 1512, non potrebbe che affermarsi – conclude l'appellante – che ne sono stati in effetti restituiti alla
[...]
n. 6958 e non già n. 5446 come sostenuto da controparte e riconosciuto dal CP_1
primo Giudice.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, non possono trovare accoglimento secondo quanto si dirà.
Sulle risultanze della prova testimoniale, osserva la Corte che, prescindendo dalla non totale terzietà dei testi di parte opponente e della teste di parte opposta in ogni caso Testimone_3
dalle deposizioni di e (testi di parte opponente) è risultato, per Testimone_1 Testimone_2
quanto qui di specifico interesse, che il conteggio dei buoni da restituire al fornitore (in quanto scaduti e non spesi) veniva effettuato, di norma, manualmente da parte di due soggetti diversi,
e, ove non ci fosse stata corrispondenza dei numeri al primo conteggio, gli stessi sarebbero stati nuovamente contati da entrambi i soggetti.
10 Sebbene il abbia dichiarato di non ricordare nulla di preciso in ordine alla concreta Tes_1 circostanza del caso, il ha riferito, invece, che nell'occorso il conteggio era stato Tes_2
effettuato proprio da lui e dal collega . Tes_1
I testi di parte opposta hanno riferito, per parte loro, che il conteggio dei buoni restituiti dall'Ente è stato effettuato, nella specie, attraverso lettura ottica eseguita da speciali apparecchiature certificate in dotazione ad una società di servizi esterna rispetto alla fornitrice
– denominata “Centro Servizi Fast Point” -, incaricata di ciò dalla Controparte_1
[..
nelle quali venivano inseriti uno per uno i buoni pasto (sfusi); il teste , Testimone_4
responsabile della procedura resi del Centro anzidetto, ha riferito anche che all'occorrenza veniva fatta una successiva rilettura dei buoni, sempre con le macchine a controllo ottico.
Orbene, l'appellante ha inteso sostenere, col terzo motivo di appello, che il conteggio effettuato manualmente da persone fisiche in maniera incrociata avrebbe reso pienamente e sicuramente attendibile la correttezza del numero dei buoni restituiti alla società fornitrice – pari a 6.958 -, facendone discendere che la differenza con quello indicato da controparte (5.446) non potrebbe che essere dipesa da un errore di conteggio effettuato per conto della società opposta, ipotizzando – come si è riportato sopra - o un possibile guasto delle apparecchiature o un mancato inserimento di alcuni buoni tra quelli restituiti da Messina) nell'apparecchiatura stessa.
Tali assunti, ad avviso della Corte, sono frutto di una mera ipotesi formulata dall'appellante in base ad una propria opinione soggettiva circa un possibile guasto dei macchinari a lettura ottica ovvero un possibile inserimento errato dei buoni pasto negli stessi, (opinione) rimasta del tutto indimostrata sul piano oggettivo in giudizio, mentre, d'altra parte, non vi sono in atti evidenze logiche, né tecniche, che consentano di ritenere maggiormente attendibile il conteggio manuale dei buoni-pasto, sia pure incrociato, rispetto a quello effettuato con controllo ottico da apparecchi speciali all'uopo certificati, come vorrebbe l'appellante, potendo semmai, al contrario, ipotizzarsi – sia pure sempre sul piano astratto - una maggiore probabilità dell'errore umano rispetto a quello dei macchinari certificati.
Ne deriva che la critica di cui al terzo motivo di appello non può ritenersi fondata, non essendo idonea a superare il condivisibile argomento del primo Giudice secondo il quale le risultanze della prova testimoniale non hanno consentito, nel caso concreto, di dirimere il contrasto di fondo della presente contesa, che ha riguardato, appunto, la differenza numerica tra i buoni pasto che la società fornitrice sostiene di avere ricevuto in restituzione dalla
[...]
SS e quelli che, invece, quest'ultima afferma di avere inviato. Parte_4
E, in questo quadro, correttamente il Tribunale ha fatto ricorso, ai fini del decidere, alla regola fondamentale del riparto dell'onere della prova in tema di adempimento contrattuale, in
11 applicazione della quale ha evidenziato che, avendo la fornitrice – che ha agito in monitorio - provato la fonte (negoziale) del proprio credito ed ha dedotto l'inadempimento di controparte, sarebbe spettato all'Amministrazione dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria.
È ius receptum, infatti, per costante e reiterato insegnamento della Suprema Corte che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ciò vale anche quando, come nella specie, sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione: in tal caso al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (ex multis v.
Cass. Civ. nn. 13685/2019; 826/2015; in senso conforme si veda anche Cass. Civ. n.
20150/2022).
Correttamente, inoltre, il primo Giudice ha sottolineato, sul piano giuridico, che, in mancanza di prova della presenza di errori nel conteggio dei buoni restituiti, tanto di quello effettuato dall'opponente, quanto di quello dell'opposta, la questione in contesa deve trovare soluzione nel regolamento contrattuale, con particolare riferimento alla clausola di cui all'art.
4.1 del
Capitolato tecnico di riferimento, che stabilisce testualmente che “l'invio dei buoni pasto scaduti è a totale ed esclusivo carico dell'Amministrazione; restando quindi in capo a lei la responsabilità nel caso in cui tali buoni scaduti non pervengano all'indirizzo del fornitore entro il predetto termine di scadenza”.
Sotto questo dirimente profilo è ineccepibile l'iter logico che sorregge la motivazione della decisione di primo grado, né sul punto parte appellante ha obiettato nulla di specifico, avendo insistito solo sulla questione di fatto dell'asserita assenza di errori nel conteggio dei buoni effettuati dal personale dell'Ente.
Quanto poi all'argomento di cui al quarto motivo di appello (sopra riportato), va detto anzitutto che, diversamente da quanto afferma l'appellante, il Tribunale non ha affatto trascurato di prendere in considerazione l'eccezione proposta nell'atto di opposizione secondo cui tutti i buoni restituiti al fornitore (in numero di 6.958) erano scaduti e, come tali, non avrebbero potuto più essere presentati agli esercenti per essere spesi: al contrario, il primo Giudice ha tenuto conto della questione, ma l'ha ritenuta assorbita nell'accertamento della fondatezza del credito azionato dalla (testualmente: “alla luce delle considerazioni Controparte_1
svolte, accertata la fondatezza del credito della e, quindi, rigettata Controparte_4
12 l'opposizione e confermato il titolo monitorio in questione, deve ritenersi assorbita la questione relativa all'ingiustificato arricchimento in danno all'Amministrazione, rispetto alla quale la non ha peraltro proposto alcuna specifica Parte_3
domanda).
Ciò detto, rileva in ogni caso la Corte che l'assunto dell'appellante - secondo il quale (in sintesi), non avendo parte opposta dimostrato di avere pagato ad alcun esercente i n. 1512 buoni pasto che assume non inviati dall'Ente, né avendo contestato il fatto, dall'opponente dedotto, che questi buoni erano tutti scaduti e dunque non più utilizzabili per il pagamento, se ne dovrebbe inferire che gli stessi non possono che essere stati certamente restituiti alla
[...]
che, chiedendone un nuovo pagamento, se ne arricchirebbe in maniera Controparte_1
ingiustificata - non è meritevole di accoglimento.
Ed infatti, come detto sopra, non spetta alla fornitrice l'onere di dimostrare l'inadempimento di controparte, ma, a fronte dell'allegazione dello stesso da parte della società fornitrice, sarebbe spettato alla di ME offrire la prova del fatto estintivo e/o Parte_4
modificativo della sua prestazione.
Ma, soprattutto, quel che è dirimente è l'argomento tecnico-giuridico del Tribunale sopra riportato, secondo il quale, in assenza di prova di effettivi errori nei conteggi, il rischio della mancata ricezione da parte del fornitore dei buoni scaduti entro il termine di restituzione rimane a carico dell'Amministrazione, essendo perciò onere della stessa fornire la prova liberatoria che tutti i buoni scaduti fossero stati recapitati alla società fornitrice entro il termine di scadenza;
pena il riconoscimento e l'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione medesima ai sensi della clausola di cui all'art.
4.1 del Capitolato tecnico sopra richiamata, come giustamente decisi dal Tribunale.
Erra, dunque, l'appellante quando sostiene che controparte avrebbe dovuto dimostrare il pagamento duplicato di tutto o anche solo di una parte dei n. 1512 buoni a suo dire non inviati dall'Amministrazione, inferendo da tale carenza probatoria la certezza che il numero di quelli restituiti corrisponderebbe a 6.958 e non già a 5.446 come sostenuto da parte avversa.
Assume ciò l'appellante – come detto – per due ordini di motivi, e cioè a) per non esservi dubbio sul fatto che sono stati restituiti 6.958 buoni e 2) per non avere alcun esercente chiesto il pagamento, neppure di uno del 1.512 buoni lamentati come non restituiti (così a pag. 17 dell'atto di appello).
In tal modo, però, è evidente che l'Ente (già opponente), in maniera assiomatica, pone a fondamento del proprio assunto non già dati concreti rappresentativi dei fatti da provare, ma piuttosto i fatti stessi costituenti il thema probandum, dai quali intenderebbe ricavare la dimostrazione della fondatezza della propria eccezione, quasi come una petizione di principio,
13 come tale inidonea, perciò, a superare la bontà degli argomenti della pronuncia impugnata sin qui esposti.
Va ribadito, a tal riguardo, che dall'istruttoria giudiziale né è stato provato effettivamente l'asserito errore nel conteggio dei buoni restituiti, non potendosi perciò affermare, come vorrebbe invece parte appellante, che il loro numero fosse quello di 6.958 indicato da quest'ultima, né risulta che sia stato chiesto o meno da parte di alcun esercente il pagamento di uno o più dei 1.512 buoni che si assumono non restituiti, potendo ben darsi, peraltro, e/o non potendosi escludere in assenza di elementi di segno contrario, che essi siano andati smarriti nelle more della spedizione (peraltro inizialmente effettuata dall'Amministrazione ad un destinatario diverso dalla come emerso pacificamente dagli Controparte_1
atti).
Le suddette due circostanze di fatto – si ripete - sarebbe spettato all'Amministrazione opponente dimostrare onde contrastare l'azione di adempimento proposta da controparte secondo le regole del riparto dell'onus probandi sopra richiamate, con la conseguenza che la carenza probatoria de qua non può che ridondare in danno dell'Ente medesimo, il quale va, perciò, ritenuto responsabile del mancato invio alla società fornitrice dei n.
1.512 buoni scaduti e non utilizzati per cui è causa (anche) ai sensi e per gli effetti della regola contrattuale contenuta nella citata clausola 4.1 del Capitolato tecnico di riferimento.
Ne discende il rigetto anche del secondo e del terzo motivo di appello.
Il quarto attiene alla statuizione sulle spese, dolendosi l'appellante della condanna al rimborso delle stesse in favore di controparte pronunciata dal primo Giudice a suo carico.
Sostiene al riguardo che l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe dovuto condurre, piuttosto, alla condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Il motivo è palesemente infondato - se non inammissibile in quanto basato su motivazioni inerenti all'appello e non già alla statuizione nel merito di primo grado -, avendo il primo
Giudice, nel condannare l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, evidentemente fatto corretta applicazione della regola fondamentale della soccombenza di cui all'art 91 c. p. c., in uno con il principio della causalità, dal momento che l'Ente opponente è risultato del tutto perdente quanto alla proposta opposizione.
Alla reiezione totale dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese processuali del presente grado in favore di parte appellata, che si determinano secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui
14 applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia individuato in base al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei parametri tariffari minimi, in considerazione della natura della controversia e dell'entità delle questioni trattate, tutt'altro che complesse, e delle relative non particolarmente impegnative prestazioni defensionali rese, oltre al fatto che il valore monetario della contesa è più prossimo al minimo dello scaglione che non al massimo, in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario - di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 4.61,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e €
956,00 per la fase decisoria -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e
CPA.
La differenza in minus rispetto all'importo proposto nella notula delle spese depositata dalla difesa di parte appellata è dovuta all'applicazione, da parte della Corte, dei parametri tariffari minimi per le ragioni già sopra indicate, laddove nella notula anzidetta sono applicati i valori medi (eccetto che per la fase di trattazione, per cui sono indicati i minimi), eccessivi, ad avviso della Corte, rispetto all'oggetto della disputa in appello ed alla sua effettiva entità.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del Parte_4 [...]
, con atto notificato l'11 aprile 2022 nei confronti della Parte_7
in persona del legale rappresentante p. t., avverso la sentenza Controparte_5
del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 488/2022 del 14 marzo 2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la , in persona del Commissario Parte_4
Straordinario con poteri del Sindaco metropolitano, al rimborso delle spese del presente
15 grado in favore della società appellata, liquidate in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario
(come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e CPA;
- dà atto della sussistenza, quanto all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, T. U. Spese Giustizia per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) dell'11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
16
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249/2022 R. G., vertente tra
di ME, in persona del Commissario Straordinario con Parte_1
poteri del Sindaco metropolitano , c. f. e P. IVA: rappresentata Parte_2 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Fabio Sfravara (con PEC indicata) per procura in calce, autorizzato a stare in giudizio con Decreto sindacale adottato dal Commissario Straordinario con poteri del Sindaco metropolitano n. 58 dell'8 aprile 2022 (allegato all'atto di appello), elettivamente domiciliata in Messina, viale Cadorna n. 32,
APPELLANTE contro in persona del Vicepresidente e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore dr.ssa c. f.: , con sede in Bologna, rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa, con poteri disgiunti, dall'avv. Mario Francia e dall'avv. Giacomo Francia (con PEC indicate) per procura speciale depositata in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Veronica Saitta, in Messina, via Risorgimento n. 165,
APPELLATA
_____________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n.
488/2022 del 14 marzo 2022, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo - fornitura.
***************
1 CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto eccepito e chiesto nell'atto di appello e nei precedenti atti e verbali di causa”.
Per l'appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, rigettare l'appello proposto dalla Parte_3
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza 488/2022 del Tribunale di Messina. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11 aprile 2022 la , Parte_4
in persona del Commissario Straordinario con poteri del , ha appellato Parte_5
davanti a questa Corte, nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione dall'Ente proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2017 emesso dallo stesso
Tribunale l'8 febbraio 2017 – che ha ingiunto alla di ME, Parte_4 su istanza dell'anzidetta società, il pagamento della somma di € 8.724,24, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 (e successive modifiche) dal trentesimo giorno data fattura fine mese al saldo e spese del procedimento -, condannando l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi che s'illustreranno più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse revocato e/o annullato il decreto ingiuntivo opposto, nonché condannata l'appellata al pagamento dei compensi del primo grado del giudizio, con accessori.
Con vittoria di spese e compensi di difesa anche del presente grado.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 28 giugno 2022 si è costituita la
[...]
in persona del Vicepresidente e legale rappresentante p. t., resistendo Controparte_1 all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi del presente grado.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. – come da ordinanza resa all'udienza del 16 dicembre 2022 –, è stata fissata l'udienza dell'11 dicembre
2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, per ragioni di sovraccarico del ruolo, all'udienza del 6 maggio 2024, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
2 Col primo motivo di appello la di ME contesta la Parte_4
decisione del Tribunale per avere ritenuto non applicabile al caso di specie la nullità sancita dalla legge per le delibere degli enti locali, quale conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fonte, sull'assunto che detta invalidità riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive e non è applicabile nelle ipotesi, quale quella di specie, in ci la spesa non fosse determinabile al momento della relativa assunzione.
Obietta che, contrariamente a quanto opinato sul punto dal primo Giudice, nella fattispecie in esame l'Ente si sarebbe impegnato ad un esborso certo e definitivo fin dall'origine, avendo proceduto esclusivamente all'acquisto dalla . di n. 83.280 buoni- Controparte_1 pasto per il valore nominale di € 7,00 ciascuno, con scadenza 31 dicembre 2015, in relazione al quale avrebbe assunto un preciso impegno di spesa ed effettuato il dovuto pagamento.
Richiama in proposito il documento denominato “ordine d'acquisto” (prodotto in primo grado dalla parte opposta), che alla pag. 5, in una nota di matrice Consip s. p. a., recita testualmente:
“nel caso in cui l'Amministrazione Contraente autorizzi le Unità Approvvigionanti a richiedere la fornitura dei buoni pasto mediante la convenzione di cui sopra, sempre nel rispetto dell'Importo della fornitura di cui all'ordine di acquisto, è necessario (…)”, che dimostrerebbe come l'importo della spesa fosse certo e determinato sin dal momento dell'assunzione dell'impegno, tale che non avrebbero potuto effettuarsi spese maggiori per l'acquisto dei buoni- pasto.
Rileva ancora che, in virtù della convenzione con la i buoni Controparte_1
scaduti al 31 dicembre 2015 avrebbero potuto essere restituiti alla predetta società che li avrebbe sostituiti a costo zero con altrettanti buoni-pasto aventi scadenza 31 dicembre 2016.
Nel caso concreto – evidenzia - l'Amministrazione avrebbe restituito n.
6.958 buoni-pasto scaduti al 31 dicembre 2015 (quindi non utilizzati), chiedendone la sostituzione con nuovi buoni aventi scadenza 31 dicembre 2016, operazione da eseguirsi a costo zero per l'Amministrazione
e quindi rientrante nell'originario impegno di spesa;
il tutto nel rispetto dell'art. 191 D. Lgs. n.
267/2000 come previsto dal paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa.
La società fornitrice però – continua l'appellante -, inviati alla Parte_4
dei nuovi buoni-pasto in numero pari a quelli avuti in restituzione (6.958), ha lamentato, dopo qualche giorno, la mancata restituzione di n.
1.512 buoni pasto (sui 6.958), addebitando, a suo dire illegittimamente, il costo di essi all'Ente medesimo, e agendo, quindi, col ricorso monitorio.
3 Sostiene l'appellante che la spesa per i n.
1.512 buoni pasto, oltre che illegittima, non avrebbe mai potuto generare in capo alla società opposta il diritto al pagamento in danno dell'Amministrazione, stante la mancanza di un preventivo impegno di spesa.
A suo dire i principi richiamati dal primo Giudice riguarderebbero fattispecie del tutto diverse da quella in esame, in relazione alle quali la giurisprudenza (citata in sentenza) ha escluso in via eccezionale che potesse esservi un impegno preventivo di spesa, essendo quest'ultima non determinabile ab origine (quali: consumi di telefonia;
obbligo di liberare un'area al termine del rapporto locatizio;
incarico dato al legale per la difesa dell'Ente in giudizio): si tratterebbe di ipotesi nelle quali – osserva l'appellante - sarebbe stato impossibile prevedere l'esatto ammontare della spesa al momento dell'impegno medesimo, laddove invece, nel caso in oggetto, la spesa era determinabile sin dall'origine e di essa si è immediatamente potuto accertare l'esatto ammontare dato dal numero dei buoni che l'Amministrazione ha inteso acquistare (83.280) per il valore nominale di ciascun buono (€ 7,00 oltre IVA al 4%).
Tale che nessun'altra somma avrebbe potuto essere sborsata legittimamente dall'Ente, né essere chiesta dalla fornitrice in quanto – ribadisce l'appellante - l'ammontare della fornitura sarebbe stata soggetta (ex lege) al vincolo di spesa.
Richiama a tal fine il disposto dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, rimarcando che, non essendoci stato un preventivo impegno contabile da parte della Parte_4
di ME, nessun obbligo di pagamento sarebbe potuto sorgere in capo alla stessa, essendo opinione giurisprudenziale consolidata che perché l'ente locale resti giuridicamente vincolato al pagamento di qualsivoglia prestazione è necessario che sussistano, congiuntamente: la delibera che autorizzi il Sindaco o il dirigente a concludere il contratto, la valida conclusione del contratto in forma scritta e l'esistenza di copertura finanziaria (attestata dal responsabile del servizio finanziario), e cioè l'imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio che si riferisca all'oggetto della spesa stessa e che presenti la necessaria capienza.
Con la conseguenza che, in ipotesi di obbligazioni non rientranti in siffatto schema procedimentale di spesa, insorgerebbe solo un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore ovvero con il funzionario che abbia consentito la prestazione ai sensi dell'art. 191, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
Ciò varrebbe a maggior ragione nella fattispecie in esame – conclude sul punto l'appellante – in quanto non sarebbe stato un funzionario o un amministratore a chiedere la consegna del bene in assenza della relativa copertura finanziaria, bensì la parte opposta, la quale avrebbe effettuato la prestazione senza l'esistenza di un preventivo impegno di spesa.
Il motivo, prima che infondato, è inammissibile secondo quanto si dirà.
4 Giova subito rilevare che il rigetto da parte del Tribunale del secondo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo (riguardante, appunto, l'assenza di una preventiva delibera di spesa) si è fondato principalmente sull'argomento secondo il quale, partendo (il decidente) dalla premessa dell'esatta individuazione dell'oggetto della contesa in una presunta invalidità riferita non già alla fase genetica del rapporto obbligatorio, ma alla sua fase esecutiva, se n'è fatta discendere la non applicabilità al caso di specie del principio di diritto che sancisce la nullità degli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ad essi a causa della mancanza del relativo impegno di spesa.
Ha, infatti, affermato il primo Giudice testualmente sul punto che: “il ragionamento seguito dall'opponente, ancorché muova da una premessa indiscutibilmente corretta, cioè la necessità che l'obbligo contrattuale degli enti locali sia accompagnato dal relativo impegno di spesa per essere ritenuto valido, tralascia tuttavia di considerare che nel presente giudizio non è in contestazione l'esistenza di un valido rapporto obbligatorio derivante dall'adesione della
alla Convenzione relativa alla fornitura del servizio sostitutivo Parte_3
di mensa mediante buoni pasto, avvenuta con ordine diretto di acquisto n. 1537240 del 11 settembre 2014, cui è conseguita l'esecuzione della fornitura da parte della Controparte_1
.. In altri termini, la non ha contestato (né avrebbe potuto)
[...] Parte_3 un'invalidità dell'atto di assunzione dell'obbligo rispetto alla fornitura originaria, intesa quale genesi del rapporto obbligatorio. Ciò che invece pare evincersi dalle argomentazioni dell'opponente attiene ad una presunta invalidità legata, non alla fase genetica del rapporto, quanto piuttosto alla sua esecuzione: essa, infatti, deduce l'assenza dell'impegno di spesa relativamente alla fornitura dei 1512 buoni pasto emessi in sostituzione di vecchi buoni scaduti, asseritamente non restituiti, non anche rispetto alla fornitura originaria di 83.280 buoni pasto.
Conseguentemente, non risulta applicabile al caso di specie il principio di diritto che sancisce la nullità degli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi per mancanza del relativo impegno di spesa. Poiché l'impegno di spesa presuppone il previo perfezionamento di un'obbligazione giuridica a carico dell'ente, essendo pacificamente ammessa l'esistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata tra le parti (ordine di acquisto ed esecuzione della fornitura), deve escludersi che possa essere invocata la nullità del contratto di fornitura”.
La ratio decidendi principale, dunque, risiede sostanzialmente in ciò che la norma di cui all'art. 191 del T. U. E. L. – la quale stabilisce al primo comma, di specifico interesse in questa sede, che “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad
5 altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati” e, al comma 4, che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni” – e l'interpretazione costante che di essa fornisce il Giudice nomofilattico (secondo cui è affetto da nullità l'atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale privo del relativo impegno di spesa) non trova applicazione quando, come nella specie, non viene in discussione la validità dell'obbligazione nella sua fase genetica, riguardante cioè la sua insorgenza, bensì nella fase meramente esecutiva di un rapporto già validamente sorto e coperto da impegno di spesa, quale, nell'ipotesi in esame, quello derivato dalla pacifica ed incontestata adesione della di Parte_4
ME alla Convenzione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto stipulata tra la Consip s. p. a. e la (adesione) avvenuta mediante ordine Controparte_1 diretto di acquisto n. 1537240 dell'11 settembre 2014.
A questo argomento di base – che, si ribadisce, ha costituito l'essenziale ragione del rigetto del secondo e principale motivo dell'opposizione a d. i. proposta dall'Ente - il Tribunale ha poi aggiunto l'ulteriore considerazione che, comunque, la suddetta nullità (discendente dalla violazione del disposto del primo comma dell'art. 191 T. U. E. L.) sarebbe predicabile solo per le delibere implicanti un esborso di somme ab origine certe e definitive, e non anche in ipotesi di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione (testualmente a pag. 6 della motivazione “peraltro, occorre tener conto della regola per cui, in generale, la nullità sancita dalla legge per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, ma non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione (…)”.
6 Orbene, l'appellante ha mosso i propri rilievi critici, col motivo di appello in esame, esclusivamente avverso quest'ultima considerazione del Tribunale, avente, come detto, valenza meramente aggiuntiva e complementare rispetto al primo argomento che – va ribadito – nell'iter logico decisionale riguardante il rigetto dell'eccezione de qua ha costituito la principale ratio decidendi, da sé sola sufficiente a sorreggere sul piano tecnico-giuridico il rigetto del motivo di opposizione anzidetto.
Essa, però, non ha formato oggetto di censura specifica da parte dell'appellante, le cui doglianze di merito si sono appuntate unicamente, come si è visto, sull'argomento del Tribunale relativo alla non estensibilità della regola di cui all'art. 191, comma 1, T. U. E. L. alle spese non ancora determinabili al momento dell'assunzione dell'obbligazione, (argomento) che – va ribadito - è stato dal primo Giudice esplicitato solo ad abundantiam rispetto al primo e principale motivo di rigetto dell'eccezione (come si ricava, tra l'altro, dallo stesso dato letterale “peraltro, occorre tenere conto della regola…”).
Ed allora, il fatto che parte appellante non abbia contestato la ratio decidendi fondamentale (in parte qua) dell'impugnata pronuncia, essendosi limitata a contestare l'argomento logico che il
Tribunale ha esposto come secondario ed in aggiunta al primo, conduce a ritenere inammissibile il motivo di gravame, prima che infondato, stante il consolidato insegnamento del Giudice nomofilattico secondo il quale è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché
l'impugnazione debba essere rigettata nella sua interezza, e non già per carenza di interesse, quanto per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (ex multis v.
Cass. Civ. nn. 13880/2020; 14740/2005; in senso sostanzialmente conforme, da ultimo, Cass.
Civ. S. U. n. 20107/2024; Cass. Civ. n. 5102/2024).
Non è inutile evidenziare, d'altra parte, che anche qualora dovesse, per ipotesi, ritenersi fondata la censura avverso la seconda ragione del rigetto del motivo di opposizione suddetto, e, conseguentemente, seguendo l'assunto dell'appellante, affermare che nel caso in esame la spesa sarebbe stata tutt'altro che indeterminata, rimarrebbe comunque valido e incontestato il condivisibile argomento logico-giuridico del Tribunale secondo il quale un impegno di spesa è esistito senz'altro nel caso di specie al momento della nascita del rapporto obbligatorio tra la
(allora Provincia Regionale di Messina) e la Parte_4 [...] avvenuta attraverso l'adesione dell'Ente alla su richiamata Controparte_1
convenzione stipulata in data 24 ottobre 2013 tra la Consip s. p. a. e la Controparte_1
giusta ordine di acquisto dell'11 settembre 2014 n. 1537240. Né, sul punto specifico, vi
[...]
è stata contestazione da parte dell'opponente, attenendo la sua doglianza, semmai, alla fase esecutiva del rapporto medesimo, rispetto alla quale – come giustamente ha opinato il primo
7 Giudice – non è predicabile la nullità per violazione del disposto del primo comma dell'art. 191
T. U. E. L. proprio perché l'impegno di spesa è già esistito a monte, al momento dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento della fornitura, e la questione in contesa ha riguardato, piuttosto, la sola fase esecutiva di un rapporto validamente sorto.
Ne discende l'inammissibilità del presente motivo di appello, prima della sua infondatezza nel merito.
Col secondo motivo l'appellante contesta quella parte della decisione con cui il Tribunale ha ritenuto che dall'esito della prova testimoniale non sia stato possibile dirimere il contrasto emerso in relazione al numero dei buoni pasto oggetto di restituzione: obietta a riguardo che i buoni restituiti nel marzo del 2016 in numero di 6.958 non avrebbero più potuto essere utilizzati in quanto scaduti al 31 dicembre 2015.
Tale che, essendo la loro restituzione avvenuta dopo il conteggio certo del numero dei buoni da parte degli addetti dell'Ente, anche qualora il lettore ottico della società fornitrice ne avesse contato un numero inferiore, sarebbe certo che 6.958 di essi non erano stati spesi, non essendovi stato alcun esborso per la lo stesso numero di buoni si sarebbe Controparte_1
potuto spendere entro il 31 dicembre 2016, trattandosi, nella sostanza, di un quantitativo pari a quelli originariamente acquistati e pagati.
Sostiene che i testi escussi avrebbero ricostruito la vicenda in maniera puntuale con particolare riferimento al teste in servizio presso l'economato dell'Ente, il quale, pur Testimone_1
avendo dichiarato di non ricordare nella specie il numero esatto di buoni restituiti alla società fornitrice, né chi si fosse occupato del conteggio degli stessi, ha però evidenziato, quanto all'ordinario modus operandi nella prassi, che “i buoni, prima di essere spediti in generale vengono contati più di una volta”; sulla circostanza de qua - continua l'appellante - il teste
, anch'egli in servizio presso l'economato della , Testimone_2 Parte_4 ha affermato (testualmente): “confermo che l'amministrazione ha spedito alla Controparte_1
6958 buoni pasto. Ricordo che nell'occasione in un primo momento i buoni erano stati trasmessi in un indirizzo errato ma che dopo mi sono occupato di ritrasmettere i predetti buoni presso la Società destinataria, la quale mi ha dato conferma della regolare ricezione telefonicamente. (…) I buoni sono stati infatti poi trasmessi dall'indirizzo sbagliato presso cui erano stati spediti direttamente presso l'indirizzo corretto senza passare da Messina. (…) Li abbiamo contati personalmente io e il mio collega , in questa circostanza non mi sembra Tes_1
che se ne sia occupato il collega (…) Li contiamo uno per uno se sono sfusi, mentre CP_3
se sono in blocchetti sigillati contiamo le fascette dei blocchetti. (…) Specifico che sempre i buoni conteggiati corrispondono con i buoni indicati dall'amministrazione nella lettera di
8 restituzione e non si è mai verificata alcuna problematica. Sono io personalmente a compilare la lettera di restituzione. (…) I conteggi vengono effettuati più volte e quando non corrispondono vengono nuovamente controllati da due soggetti diversi, io ed il collega. Se non corrisponde il conto fatto da ognuno, si fa un nuovo conteggio. (…) Confermo la circostanza di cui al capitolo 5. I buoni vengono inseriti in uno scatolone e spediti”.
Aggiunge l'appellante che il teste in ordine alla circostanza di cui al n. 7, ha riferito Tes_2 testualmente: “non è vero con riferimento al capitolo 7 che i buoni sono tornati indietro a
Messina dalla all'Amministrazione per poi essere nuovamente inviati alla Parte_6 [...]
, come ho detto prima i buoni sono stati trasmessi direttamente dalla CP_1 Parte_6
alla con un corriere da noi incaricato. (…) Non risponde al vero la
[...] Controparte_1
circostanza di cui al punto 8 perché i buoni non sono ritornati a Messina. (…) Nell'occasione siccome i buoni pasto devono essere rispediti entro un termine perentorio per la ditta, per evitare ritardi ho fatto in modo che venissero trasmessi tramite corriere dall'indirizzo sbagliato all'indirizzo esatto;
dunque, non sono transitati direttamente a Messina. (…) Ho telefonato all'ufficio di per avere conferma dell'avvenuta consegna del plico, conferma Controparte_1 che mi è stata data;
ribadisco che mi è stata data conferma dell'avvenuta consegna del plico, senza indicazione del numero dei buoni”.
Ne deduce l'appellante che, sulla base di tali deposizioni, sarebbe pienamente evidente che dalla di ME sono stati restituiti all'opposta n.
6.958 buoni- Parte_4
pasto non utilizzati, essendo detto numero stato confermato dal conteggio incrociato e coincidente effettuato personalmente da due impiegati del servizio economato.
D'altra parte – osserva ancora – i testi indicati dall'opposta avrebbero riferito in ordine alle modalità di conteggio dei buoni restituiti tramite dei macchinari nei quali essi vengono inseriti per essere contati: con la conseguenza che, poiché a Messina l'operazione di conteggio è stata effettuata in maniera incrociata e personalmente da due impiegati, la rilevante differenza del numero dei buoni riscontrato invece presso la a. sarebbe Controparte_1
evidentemente attribuibile o a un guasto dei macchinari o al fatto che per errore non sono stati inseriti nella macchina tutti i buoni partiti da Messina, essendo certo, peraltro, che n.
6.958 buoni non erano stati spesi ed altrettanti si sarebbero potuti spendere entro il 31 dicembre 2016.
Col terzo motivo l'appellante evidenzia di avere eccepito, nell'atto di opposizione, che i buoni pasto restituiti dall'Amministrazione nell'anzidetto numero di 6958 erano tutti scaduti al 31 dicembre 2015, tale che, dopo detta data, non avrebbero più potuto essere presentati presso gli esercizi convenzionati per essere spesi.
9 Lamenta che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione siffatta eccezione, ribadita in questa sede, richiamando l'attenzione sulla domanda avanzata in via subordinata da parte opposta (nella comparsa di risposta del 13 giugno 2017) volta ad ottenere la condanna, comunque, dell'opponente al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia (oltre agli interessi moratori come richiesti in decreto), che, a dire dell'appellante, avrebbe potuto avere un senso solo nel caso in cui la società fosse riuscita a dimostrare il pagamento “duplicato” almeno di una parte dei n. 1512 buoni-pasto restituiti in meno secondo la sua stessa prospettazione.
In mancanza di tale prova, che – rileva - la vrebbe potuto fornire Controparte_1
attraverso semplice produzione documentale, ed in difetto, anche, di specifica contestazione sul punto, adduce l'appellante che non risulterebbe che la società fornitrice abbia pagato ad alcun esercente nemmeno uno dei n. 1512 buoni che lamenta come non inviati dalla
[...]
di ME, essendo essi già scaduti alla data della spedizione. Ciò in Parte_4
quanto non vi sarebbero dubbi sul fatto che sono stati restituiti n.
6.958 buoni e non già n. 5446, né alcun esercente ha mai chiesto il pagamento di uno dei buoni lamentati come non restituiti.
In questa prospettiva – osserva ancora l'appellante – nemmeno potrebbe sostenersi ragionevolmente che durante la spedizione i buoni-pasto sarebbero andati smarriti, in quanto pretendere il pagamento di buoni non portati all'incasso degli esercenti, equivarrebbe a un ingiustificato arricchimento del fornitore in danno dell'Amministrazione.
In difetto di prova del pagamento doppio dei buoni-pasto in numero di 1512, non potrebbe che affermarsi – conclude l'appellante – che ne sono stati in effetti restituiti alla
[...]
n. 6958 e non già n. 5446 come sostenuto da controparte e riconosciuto dal CP_1
primo Giudice.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, non possono trovare accoglimento secondo quanto si dirà.
Sulle risultanze della prova testimoniale, osserva la Corte che, prescindendo dalla non totale terzietà dei testi di parte opponente e della teste di parte opposta in ogni caso Testimone_3
dalle deposizioni di e (testi di parte opponente) è risultato, per Testimone_1 Testimone_2
quanto qui di specifico interesse, che il conteggio dei buoni da restituire al fornitore (in quanto scaduti e non spesi) veniva effettuato, di norma, manualmente da parte di due soggetti diversi,
e, ove non ci fosse stata corrispondenza dei numeri al primo conteggio, gli stessi sarebbero stati nuovamente contati da entrambi i soggetti.
10 Sebbene il abbia dichiarato di non ricordare nulla di preciso in ordine alla concreta Tes_1 circostanza del caso, il ha riferito, invece, che nell'occorso il conteggio era stato Tes_2
effettuato proprio da lui e dal collega . Tes_1
I testi di parte opposta hanno riferito, per parte loro, che il conteggio dei buoni restituiti dall'Ente è stato effettuato, nella specie, attraverso lettura ottica eseguita da speciali apparecchiature certificate in dotazione ad una società di servizi esterna rispetto alla fornitrice
– denominata “Centro Servizi Fast Point” -, incaricata di ciò dalla Controparte_1
[..
nelle quali venivano inseriti uno per uno i buoni pasto (sfusi); il teste , Testimone_4
responsabile della procedura resi del Centro anzidetto, ha riferito anche che all'occorrenza veniva fatta una successiva rilettura dei buoni, sempre con le macchine a controllo ottico.
Orbene, l'appellante ha inteso sostenere, col terzo motivo di appello, che il conteggio effettuato manualmente da persone fisiche in maniera incrociata avrebbe reso pienamente e sicuramente attendibile la correttezza del numero dei buoni restituiti alla società fornitrice – pari a 6.958 -, facendone discendere che la differenza con quello indicato da controparte (5.446) non potrebbe che essere dipesa da un errore di conteggio effettuato per conto della società opposta, ipotizzando – come si è riportato sopra - o un possibile guasto delle apparecchiature o un mancato inserimento di alcuni buoni tra quelli restituiti da Messina) nell'apparecchiatura stessa.
Tali assunti, ad avviso della Corte, sono frutto di una mera ipotesi formulata dall'appellante in base ad una propria opinione soggettiva circa un possibile guasto dei macchinari a lettura ottica ovvero un possibile inserimento errato dei buoni pasto negli stessi, (opinione) rimasta del tutto indimostrata sul piano oggettivo in giudizio, mentre, d'altra parte, non vi sono in atti evidenze logiche, né tecniche, che consentano di ritenere maggiormente attendibile il conteggio manuale dei buoni-pasto, sia pure incrociato, rispetto a quello effettuato con controllo ottico da apparecchi speciali all'uopo certificati, come vorrebbe l'appellante, potendo semmai, al contrario, ipotizzarsi – sia pure sempre sul piano astratto - una maggiore probabilità dell'errore umano rispetto a quello dei macchinari certificati.
Ne deriva che la critica di cui al terzo motivo di appello non può ritenersi fondata, non essendo idonea a superare il condivisibile argomento del primo Giudice secondo il quale le risultanze della prova testimoniale non hanno consentito, nel caso concreto, di dirimere il contrasto di fondo della presente contesa, che ha riguardato, appunto, la differenza numerica tra i buoni pasto che la società fornitrice sostiene di avere ricevuto in restituzione dalla
[...]
SS e quelli che, invece, quest'ultima afferma di avere inviato. Parte_4
E, in questo quadro, correttamente il Tribunale ha fatto ricorso, ai fini del decidere, alla regola fondamentale del riparto dell'onere della prova in tema di adempimento contrattuale, in
11 applicazione della quale ha evidenziato che, avendo la fornitrice – che ha agito in monitorio - provato la fonte (negoziale) del proprio credito ed ha dedotto l'inadempimento di controparte, sarebbe spettato all'Amministrazione dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria.
È ius receptum, infatti, per costante e reiterato insegnamento della Suprema Corte che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ciò vale anche quando, come nella specie, sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione: in tal caso al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (ex multis v.
Cass. Civ. nn. 13685/2019; 826/2015; in senso conforme si veda anche Cass. Civ. n.
20150/2022).
Correttamente, inoltre, il primo Giudice ha sottolineato, sul piano giuridico, che, in mancanza di prova della presenza di errori nel conteggio dei buoni restituiti, tanto di quello effettuato dall'opponente, quanto di quello dell'opposta, la questione in contesa deve trovare soluzione nel regolamento contrattuale, con particolare riferimento alla clausola di cui all'art.
4.1 del
Capitolato tecnico di riferimento, che stabilisce testualmente che “l'invio dei buoni pasto scaduti è a totale ed esclusivo carico dell'Amministrazione; restando quindi in capo a lei la responsabilità nel caso in cui tali buoni scaduti non pervengano all'indirizzo del fornitore entro il predetto termine di scadenza”.
Sotto questo dirimente profilo è ineccepibile l'iter logico che sorregge la motivazione della decisione di primo grado, né sul punto parte appellante ha obiettato nulla di specifico, avendo insistito solo sulla questione di fatto dell'asserita assenza di errori nel conteggio dei buoni effettuati dal personale dell'Ente.
Quanto poi all'argomento di cui al quarto motivo di appello (sopra riportato), va detto anzitutto che, diversamente da quanto afferma l'appellante, il Tribunale non ha affatto trascurato di prendere in considerazione l'eccezione proposta nell'atto di opposizione secondo cui tutti i buoni restituiti al fornitore (in numero di 6.958) erano scaduti e, come tali, non avrebbero potuto più essere presentati agli esercenti per essere spesi: al contrario, il primo Giudice ha tenuto conto della questione, ma l'ha ritenuta assorbita nell'accertamento della fondatezza del credito azionato dalla (testualmente: “alla luce delle considerazioni Controparte_1
svolte, accertata la fondatezza del credito della e, quindi, rigettata Controparte_4
12 l'opposizione e confermato il titolo monitorio in questione, deve ritenersi assorbita la questione relativa all'ingiustificato arricchimento in danno all'Amministrazione, rispetto alla quale la non ha peraltro proposto alcuna specifica Parte_3
domanda).
Ciò detto, rileva in ogni caso la Corte che l'assunto dell'appellante - secondo il quale (in sintesi), non avendo parte opposta dimostrato di avere pagato ad alcun esercente i n. 1512 buoni pasto che assume non inviati dall'Ente, né avendo contestato il fatto, dall'opponente dedotto, che questi buoni erano tutti scaduti e dunque non più utilizzabili per il pagamento, se ne dovrebbe inferire che gli stessi non possono che essere stati certamente restituiti alla
[...]
che, chiedendone un nuovo pagamento, se ne arricchirebbe in maniera Controparte_1
ingiustificata - non è meritevole di accoglimento.
Ed infatti, come detto sopra, non spetta alla fornitrice l'onere di dimostrare l'inadempimento di controparte, ma, a fronte dell'allegazione dello stesso da parte della società fornitrice, sarebbe spettato alla di ME offrire la prova del fatto estintivo e/o Parte_4
modificativo della sua prestazione.
Ma, soprattutto, quel che è dirimente è l'argomento tecnico-giuridico del Tribunale sopra riportato, secondo il quale, in assenza di prova di effettivi errori nei conteggi, il rischio della mancata ricezione da parte del fornitore dei buoni scaduti entro il termine di restituzione rimane a carico dell'Amministrazione, essendo perciò onere della stessa fornire la prova liberatoria che tutti i buoni scaduti fossero stati recapitati alla società fornitrice entro il termine di scadenza;
pena il riconoscimento e l'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione medesima ai sensi della clausola di cui all'art.
4.1 del Capitolato tecnico sopra richiamata, come giustamente decisi dal Tribunale.
Erra, dunque, l'appellante quando sostiene che controparte avrebbe dovuto dimostrare il pagamento duplicato di tutto o anche solo di una parte dei n. 1512 buoni a suo dire non inviati dall'Amministrazione, inferendo da tale carenza probatoria la certezza che il numero di quelli restituiti corrisponderebbe a 6.958 e non già a 5.446 come sostenuto da parte avversa.
Assume ciò l'appellante – come detto – per due ordini di motivi, e cioè a) per non esservi dubbio sul fatto che sono stati restituiti 6.958 buoni e 2) per non avere alcun esercente chiesto il pagamento, neppure di uno del 1.512 buoni lamentati come non restituiti (così a pag. 17 dell'atto di appello).
In tal modo, però, è evidente che l'Ente (già opponente), in maniera assiomatica, pone a fondamento del proprio assunto non già dati concreti rappresentativi dei fatti da provare, ma piuttosto i fatti stessi costituenti il thema probandum, dai quali intenderebbe ricavare la dimostrazione della fondatezza della propria eccezione, quasi come una petizione di principio,
13 come tale inidonea, perciò, a superare la bontà degli argomenti della pronuncia impugnata sin qui esposti.
Va ribadito, a tal riguardo, che dall'istruttoria giudiziale né è stato provato effettivamente l'asserito errore nel conteggio dei buoni restituiti, non potendosi perciò affermare, come vorrebbe invece parte appellante, che il loro numero fosse quello di 6.958 indicato da quest'ultima, né risulta che sia stato chiesto o meno da parte di alcun esercente il pagamento di uno o più dei 1.512 buoni che si assumono non restituiti, potendo ben darsi, peraltro, e/o non potendosi escludere in assenza di elementi di segno contrario, che essi siano andati smarriti nelle more della spedizione (peraltro inizialmente effettuata dall'Amministrazione ad un destinatario diverso dalla come emerso pacificamente dagli Controparte_1
atti).
Le suddette due circostanze di fatto – si ripete - sarebbe spettato all'Amministrazione opponente dimostrare onde contrastare l'azione di adempimento proposta da controparte secondo le regole del riparto dell'onus probandi sopra richiamate, con la conseguenza che la carenza probatoria de qua non può che ridondare in danno dell'Ente medesimo, il quale va, perciò, ritenuto responsabile del mancato invio alla società fornitrice dei n.
1.512 buoni scaduti e non utilizzati per cui è causa (anche) ai sensi e per gli effetti della regola contrattuale contenuta nella citata clausola 4.1 del Capitolato tecnico di riferimento.
Ne discende il rigetto anche del secondo e del terzo motivo di appello.
Il quarto attiene alla statuizione sulle spese, dolendosi l'appellante della condanna al rimborso delle stesse in favore di controparte pronunciata dal primo Giudice a suo carico.
Sostiene al riguardo che l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe dovuto condurre, piuttosto, alla condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Il motivo è palesemente infondato - se non inammissibile in quanto basato su motivazioni inerenti all'appello e non già alla statuizione nel merito di primo grado -, avendo il primo
Giudice, nel condannare l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, evidentemente fatto corretta applicazione della regola fondamentale della soccombenza di cui all'art 91 c. p. c., in uno con il principio della causalità, dal momento che l'Ente opponente è risultato del tutto perdente quanto alla proposta opposizione.
Alla reiezione totale dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese processuali del presente grado in favore di parte appellata, che si determinano secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui
14 applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia individuato in base al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei parametri tariffari minimi, in considerazione della natura della controversia e dell'entità delle questioni trattate, tutt'altro che complesse, e delle relative non particolarmente impegnative prestazioni defensionali rese, oltre al fatto che il valore monetario della contesa è più prossimo al minimo dello scaglione che non al massimo, in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario - di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 4.61,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e €
956,00 per la fase decisoria -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e
CPA.
La differenza in minus rispetto all'importo proposto nella notula delle spese depositata dalla difesa di parte appellata è dovuta all'applicazione, da parte della Corte, dei parametri tariffari minimi per le ragioni già sopra indicate, laddove nella notula anzidetta sono applicati i valori medi (eccetto che per la fase di trattazione, per cui sono indicati i minimi), eccessivi, ad avviso della Corte, rispetto all'oggetto della disputa in appello ed alla sua effettiva entità.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del Parte_4 [...]
, con atto notificato l'11 aprile 2022 nei confronti della Parte_7
in persona del legale rappresentante p. t., avverso la sentenza Controparte_5
del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 488/2022 del 14 marzo 2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la , in persona del Commissario Parte_4
Straordinario con poteri del Sindaco metropolitano, al rimborso delle spese del presente
15 grado in favore della società appellata, liquidate in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario
(come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e CPA;
- dà atto della sussistenza, quanto all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, T. U. Spese Giustizia per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) dell'11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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