Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6322 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 vertente tra
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
(avv.ti Del Bene Michele, Bonalume Paolo, Cardona Giuseppe e Gomez Paloma Giovanni); attore
e
C.F. in persona del sindaco pro tempore (avv. Controparte_1 P.IVA_2
Fiore Ignazio); convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, - premesso che, in virtù di contratti Parte_1
di cessione, era divenuta titolare di crediti vantati da nei confronti del Controparte_2
per forniture di energia - ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al Controparte_1
pagamento di:
- € 50.914,65 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute (doc. 2 fascicolo parte attrice), successivamente rideterminata in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 in €
10.964,94 (doc. 9 allegato a detta memoria) e, da ultimo, in € 10.813,97 con note conclusive;
detto importo, oltre interessi e rivalutazione, è stato richiesto, in subordine, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- interessi moratori su detta sorte, determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 e sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione;
1
- interessi anatocistici su detti interessi di mora di cui alle note di debito interessi;
- € 9.920,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture indicate negli elenchi allegati sub docc. 5 e 6 (emesse anche da cedenti diversi da . CP_2
Costituitosi in giudizio, il ha: Controparte_1
- dedotto l'avvenuto pagamento o l'emissione di note di credito in relazione ad una parte delle fatture, con conseguente riduzione dell'esposizione debitoria di almeno € 38.905,92;
- eccepito il difetto di legittimazione attiva di stante la mancata opponibilità della cessione al comune in assenza di adesione di quest'ultimo ex art. 70 R.D. 2440/1923;
- nel merito, eccepito la mancata prova del credito, del sottostante rapporto con la cedente e della cessione stessa, nonché l'infondatezza delle pretese relative a interessi di mora, interessi anatocistici e al risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/2002;
- eccepito il difetto di legittimazione attiva di rispetto alla domanda proposta ex art. 2041 c.c. e la carenza dei relativi presupposti.
Il ha chiesto, inoltre, condannarsi l'attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c.. CP_1
ha formulato, inoltre, in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, domanda di pagamento dell'importo di € 19.720,00, corrispondente all'importo risarcitorio ex art. 6 cit. di € 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale.
Sul difetto di legittimazione attiva per mancata adesione alla cessione
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal in ragione della propria mancata adesione alla cessione ex artt. 70 R.D. CP_1
2440/1923 e 9, all. E, L. n. 2248/1865.
Il citato art. 9, all. E, legge n. 2248/1865, richiamato dall'art. 70, comma 3, R.D. n.
2440/1923 prevede che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Ebbene, il richiamo a detta normativa da parte del comune è inconferente, dal momento che la suddetta disposizione è applicabile solo alle cessioni aventi ad oggetto “somme dovute dallo
Stato” (art. 70, comma 3, cit.).
La giurisprudenza ha, invero, chiarito che il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (artt. 69 e
70) riguarda la sola Amministrazione statale ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica 2 o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse quali gli enti locali (ex multis, Cass., ordinanza n. 22315/2020).
Inoltre, l'invocata disciplina non è neppure applicabile ratione temporis.
Invero, stante l'avvenuta conclusione del contratto di cessione nel 2021 (doc. 16 fascicolo attoreo), la disciplina applicabile ratione temporis è quella dettata dall'art. 106, comma 13, del
D.Lvo n. 50/2016, ai sensi del quale: “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991,
n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Ebbene, nel caso di specie la cessione soddisfa i requisiti richiesti dal citato articolo ai fini dell'opponibilità al debitore, in quanto è stata redatta con scrittura privata autenticata, notificata a mezzo PEC al debitore e non risulta rifiutata dal contraente ceduto entro il termine prescritto.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal deve, dunque essere CP_1
rigettata.
Sulla sorte capitale
Con riferimento alla sorte capitale, il convenuto ha dedotto l'avvenuto pagamento CP_1
di una parte delle fatture alla cedente e ha rideterminato, da ultimo in note conclusive, la somma residua dovuta a titolo di sorte capitale in € 10.813,97. (v. “ALL_A” prodotto in uno alle note conclusive)
A proposito della prova del credito il comune ha eccepito l'inidoneità delle fatture e delle note di debito, stante il loro carattere unilaterale, a fondare la pretesa creditoria, nonché contestato la correttezza dei consumi per cui sono state emesse le fatture e del funzionamento dei contatori, la validità del rapporto negoziale con la cedente nel periodo di riferimento e dunque il maturare di un credito esigibile.
3 Tali contestazioni appaiono, a ben vedere, oltre che generiche, contrastanti con la circostanza dell'avvenuto pagamento, da parte del comune, della maggior parte delle fatture emesse dalla cedente nel periodo di tempo considerato (2019 - 2021) [v. allegati alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta].
Priva di fondamento è, inoltre, la contestazione del comune circa la mancata notifica dei contratti di cessione e quella relativa alla mancanza di sottoscrizione e data certa di tutti i documenti in atti, dal momento che la cessione (contratto rep. 63316 racc. 32747 del
24/06/2021) risulta firmata, datata e notificata al ceduto.
Ciò posto, insiste nel pagamento delle seguenti fatture (v. doc. 15 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e allegato A alla comparsa conclusionale):
1. n. 4122407907 di € 611,50 emessa il 29/03/2021;
2. n. 4180145945 di € 95,30 emessa il 15/11/2021;
3. n. 4183972013 di € 49,91 emessa il 10/12/2021;
4. n. 4183972014 di € 236,60 emessa il 10/12/2021;
5. n. 4183972016 di € 221,83 emessa il 10/12/2021;
6. n. 4183972017 di € 49,91 emessa il 10/12/2021;
7. n. 3048303304 di € 6.045,08 emessa il 19/07/2019;
8. n. 4061008059 di € 49,72 emessa il 09/09/2020;
9. n. 4071874452 di € 49.72 emessa il 29/10/2020;
10. n. 4075679056 di € 49,72 emessa il 10/11/2020 (la fattura in atti è di importo pari ad €
349,72);
11. n. 4076487963 di € 49,72 emessa il 11/11/2020;
12. n. 4077402042 di € 49,72 emessa il 12/11/2020;
13. n. 4078982992 di € 16,39 emessa il 27/11/2020;
14. n. 4078983960 di € 85,19 emessa 27/11/2020;
15. n. 4181574896 di € 48,31 emessa il 07/12/2021;
16. n. 4020387448 di importo residuo di € 63,78 emessa il 12/03/2020;
17. n. 4007357089 di € 136,39 emessa il 06/02/2020;
18. n. 3076595729 di € 917,74 emessa il 28/11/2019;
19. n. 3076563769 di € 1,043,22 emessa il 27/11/2019;
20. n. 3076487558 di € 944,22 emessa il 25/11/2019.
Il non ha contestato in maniera specifica né la ricezione delle suddette fatture né CP_1
l'esecuzione della fornitura, ma ha dedotto l'inesistenza del titolo di credito in relazione alle 4 prime 14 fatture indicate in tale elenco, in quanto sarebbero state respinte e non riemesse da
Controparte_2
Tale eccezione è tardiva, in quanto sollevata per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dopo il maturare delle preclusioni assertive.
Orbene, quanto alle 20 fatture sopra indicate, quelle portanti i nn. 4183972013,
4183972014, 4183972016, 4183972017, 4181574896 e 4180145945 non risultano indicate nell'elenco allegato al contratto di cessione.
Peraltro, tali fatture sono state emesse successivamente alla stipula della cessione e, pertanto, devono ritenersi escluse da essa, atteso che dalla lettura del contratto non risulta che siano stati ceduti anche i crediti futuri, ma solo crediti specificati negli Allegati B e C (pag. 1 contratto di cessione).
Dunque, solo con riferimento alle restanti n. 14 fatture qui di seguito elencate può ritenersi raggiunta la prova del credito di per importo totale pari ad € 10.112,11, essendo stati, come detto, prodotti i relativi documenti contabili:
1. n. 4122407907 di € 611,50 emessa il 29/03/2021;
2. n. 3048303304 di € 6.045,08 emessa il 19/07/2019;
3. n. 4061008059 di € 49,72 emessa il 09/09/2020;
4. n. 4071874452 di € 49,72 emessa il 29/10/2020;
5. n. 4075679056 di € 49,72 emessa il 10/11/2020 (la fattura in atti è di importo pari ad
€ 349,72);
6. n. 4076487963 di € 49,72 emessa il 11/11/2020;
7. n. 4077402042 di € 49,72 emessa il 12/11/2020;
8. n. 4078982992 di € 16,39 emessa il 27/11/2020;
9. n. 4078983960 di € 85,19 emessa 27/11/2020;
10. n. 4020387448 di importo residuo di € 63,78 emessa il 12/03/2020;
11. n. 4007357089 di € 136,39 emessa il 06/02/2020;
12. n. 3076595729 di € 917,74 emessa il 28/11/2019;
13. n. 3076563769 di € 1.043,22 emessa il 27/11/2019;
14. n. 3076487558 di € 944,22 emessa il 25/11/2019.
Sulla domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
Quanto alle restanti pretese creditorie per sorte capitale, il Tribunale ritiene non meritevole di accoglimento la domanda subordinata con cui parte attrice ha chiesto il pagamento di un importo corrispondente alla sorte capitale a titolo di ingiustificato arricchimento. 5 Ed invero, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico” (Cass. S.U. n. 33954/2023).
Nel caso di specie, gli importi non liquidati a titolo di sorte non possono essere riconosciuti ex 2041 c.c. in quanto l'azione contrattuale è stata rigettata per carenza di prova.
Sugli interessi moratori
Sulla somma riconosciuta a titolo di sorte capitale devono calcolarsi gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, stante l'applicabilità di detta normativa alle transazioni commerciali tra un'impresa e una pubblica amministrazione, con decorrenza per ciascuna fattura dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ex art. 4, co. 1 e 2, e fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento agli interessi moratori richiesti da sulle ulteriori fatture indicate in atto di citazione e poi espunte dal totale richiesto con i successivi atti di causa, a fronte della prova dell'avvenuto pagamento da parte del comune (v. allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), la domanda deve essere accolta limitatamente alle sole fatture che risultano pagate oltre il termine di scadenza, avuto riguardo alle date che emergono dai citati attestati di avvenuto pagamento, e che risultano essere state cedute da a CP_2
con esclusione delle fatture indicate nelle note di credito del 15/11/2022 e del
16/11/2022 (v. docc. 19-22 contenuti nell'allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. di parte convenuta - “Indice di produzione – Allegati”).
Sugli interessi anatocistici
Nella stessa misura già indicata per gli interessi di mora ed in relazione alle stesse fatture, vanno, altresì, riconosciuti gli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c., con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.
Sulla domanda di risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/2002
Il Tribunale rileva che la domanda di risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 Il Tribunale rileva che la domanda di risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 è inammissibile, stante che è
6 stata formulata da parte attrice solo in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., costituendo domanda nuova.
Sulle note debito interessi e i relativi interessi anatocistici ha poi chiesto la condanna del al pagamento di € 2.095,92 a Controparte_1
titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale e già fatturati mediante note di debito interessi (v. doc. 3, 4 e
10 fascicolo parte attrice) oltre agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito.
A tal fine, ha prodotto le note di debito contenenti l'indicazione degli importi dovuti a titolo di interessi di mora (doc. 3 e 4, 10), e prodotto alcune delle fatture il cui tardivo pagamento avrebbe generato gli interessi moratori oggetto delle note debito (doc. 17) e i relativi atti di cessione (doc. 18).
Tuttavia, la richiesta non può essere accolta stante l'assoluta incertezza circa il dies ad quem del decorso degli interessi richiesti, ossia circa le date in cui il Comune debitore avrebbe pagato quanto dovuto, essendo tali elementi unilateralmente indicati in elenchi formati dalla stessa creditrice;
tale incertezza, nonché la mancata indicazione dei criteri di calcolo adottati, impedisce di liquidare la somma richiesta da
La domanda deve essere dunque rigettata e deve conseguentemente ritenersi assorbita quella volta al pagamento degli interessi anatocistici prodotti da detti interessi di mora.
Sul risarcimento del danno relativo a fatture ulteriori non oggetto di causa
Parte attrice chiede, infine, il pagamento dell'importo di € 40,00 per ciascuna fattura tardivamente pagata ulteriore rispetto a quelle azionate nel presente giudizio e a quelle che hanno generato le note debito (v. docc. 5, 6 e 11 della produzione attorea).
Ai fini della prova del credito ha prodotto documenti riepilogativi unilateralmente predisposti e i contratti di cessione delle fatture da cui originerebbe la pretesa (v. docc. 14° e
14b della produzione attorea).
I documenti allegati appaiono insufficienti a provare la fondatezza della domanda, non essendo state prodotte le fatture originariamente emesse dalle società cedenti nei confronti del comune debitore, dalle quali originerebbe la pretesa risarcitoria oggi azionata da
La relativa domanda deve dunque essere rigettata.
***
In definitiva, dunque, il deve essere condannato al pagamento di: CP_1
- € 10.112,11 a titolo di sorte capitale per n. 14 fatture sopra specificamente indicate;
7 - interessi di mora sulle predette fatture e sulle ulteriori fatture tardivamente pagate, da individuarsi e calcolarsi secondo criteri e scadenze già indicati;
- interessi anatocistici da calcolarsi secondo criteri e scadenze già indicati.
***
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, scaglione da
€ 5.201 a € 26.000 (valore del decisum), parametri minimi, per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della qualità dell'attività svolta.
Stante il parziale accoglimento della domanda attorea, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: condanna il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Parte_1
€ 10.112,11, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 ed interessi anatocistici, da calcolarsi in base ai criteri indicati in parte motiva;
rigetta ogni altra domanda;
condanna il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del Parte_1
giudizio, che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e rimborso spese vive documentate pari a € 786,00.
Palermo, 19/05/2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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