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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1358/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1358/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSTICHELLI Parte_1 C.F._1
IC
e
OR NE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DONNA C.F._2
RITA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
2) Assegnare la casa coniugale sita in Mirandola (MO), Viale Antonio Gramsci n. 196 alla moglie che vi abiterà con il figlio sino a quando lo stesso avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
Il Sig. trasferirà la propria residenza entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Pt_1
Con espresso riferimento all'immobile di cui sopra viene previsto espressamente che la sig.ra UA sosterrà tutte le spese di ordinaria amministrazione, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno a carico del Sig. in quanto proprietario. Viene espressamente pattuito che il Sig. non si farà carico di ulteriori Pt_1 Pt_1
lavori di ristrutturazione relativi all'immobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavori relativi alla piscina,
ad arredi e strutture per il giardino).
3) Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con elezione stabile del domicilio e residenza anagrafica presso la madre nell'immobile sito in Mirandola (MO), Viale Antonio Gramsci n. 196.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione al fine di assicurare al figlio minore una serena crescita ed un rapporto Per_1
equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché rapporti significativi con i nonni di entrambi i rami parentali.
Le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione di saranno assunte di Per_1
comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4) Il figlio minore starà n. 2 giorni a settimana con il padre e n. 2 giorni a settimana con la madre oltre ai week-end in alternanza (dal venerdì alla domenica). Le parti si impegnano a rispettare le esigenze di vita, scolastiche e sportive del figlio, nonché delle rispettive esigenze lavorative dei coniugi.
Si specifica che il bambino si sposterà da un genitore all'altro con i propri documenti (passaporto e carta d'identità).
5) I suddetti accordi potranno essere diversamente modulati a seconda delle esigenze dei coniugi previo accordo tra le parti almeno 48 ore prima e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore nonché con gli impegni di lavoro dei coniugi.
6) Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà il 50% del tempo con la madre ed il 50% del tempo con il padre. In deroga al principio di alternanza, il minore starà ogni anno con la madre nel giorno di Natale.
Le parti si impegnano a coordinarsi ed accordarsi in merito ai dettagli del calendario delle vacanze natalizie entro il 15 novembre di ciascun anno.
7) Durante le festività pasquali: il primo anno, a far data dell'emissione della sentenza di separazione, il minore passerà le vacanze pasquali con la mamma, l'anno seguente, il contrario. Gli anni successivi si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i coniugi.
8) Il figlio trascorrerà le vacanze estive suddivise al 50% tra il padre e la madre, per massimo 21 giorni consecutivi alla volta in periodo o periodi da comunicare all'altro genitore previo avviso da inviarsi entro la data del 30/05 di ogni anno.
9) Ponti, festività di calendario e compleanno: in occasione dei ponti scolastici, festività di calendario e compleanno si osserverà il principio della normale continuità ed il normale calendario.
10) trascorrerà gli eventi unici, quali ad esempio, Comunione e Cresima con entrambi i genitori;
Per_1
11) Il giorno del compleanno della mamma e il giorno della Festa della Mamma il figlio starà con la mamma salvo diverso accordo tra le parti.
Il giorno del compleanno del papà e il giorno della Festa del Papà il figlio starà con il papà fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti. 12) Durante i periodi di vacanze estive, pasquali, natalizie l'ordinaria turnazione stabilita al precedente punto rimarrà sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza;
13) Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista indipendentemente dai giorni e dai week-end di Per_1
spettanza. potrà partecipare ad eventi di famiglia del padre e della madre indipendentemente dai giorni e Per_1
dai week-end di spettanza (a titolo esemplificativo: compleanno dei nonni, degli zii, cerimonie di famiglia), previo accordo con l'atro genitore e rispettando gli impegni scolastici e ricreativi del minore.
14) I genitori si impegnano a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione ad alla cura di comunicandosi reciprocamente eventuali problematiche Per_1
che dovessero riscontrare nel figlio o che dovessero essere segnalate dagli organi scolastici, assicurandogli adeguati supporti e sostegni scolastici o di altra natura che dovessero eventualmente rendersi necessari.
15) In armonia con quanto disposto dal nuovo art.155 c.c. sarà consentito ai figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
16) Ciascun genitore si impegna a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e, comunque, a rendersi noto il domicilio ove vengono trascorse le vacanze ed un recapito telefonico attivo da utilizzarsi in casi di necessità, ciò nei periodi in cui è a loro rispettivamente affidato. Per_1
17) L'attribuzione di un assegno di mantenimento mensile a carico del Sig. di Euro Parte_1
3.000,00 (tremilaeuro/00) quale contributo al mantenimento a favore del figlio minore Tale importo, Per_1
dovrà essere versato al seguente IBAN [...] intrattenuto presso
[...]
(in breve ovvero , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
Largo Anzani n.
3 - Roma 00153, Filiale: 03200, intestato alla Sig.ra Eleonora UA, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT.
18) Sono comprese nella somma indicata al precedente punto n. 17 le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby- sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat costo della vita per famiglie di operai e impiegati.
19) Si specifica che gli assegni familiari a favore del figlio verranno corrisposti al 100% a favore esclusivo della
Sig.ra UA. In relazione alle spese che verranno corrisposte al 50% ciascuna delle parti opererà le detrazioni e/o deduzioni pro-quota. Con espresso riferimento alle spese straordinarie non condivise il coniuge che sosterrà
l'intero importo beneficerà delle detrazioni e/o deduzioni integralmente.
20) La madre ed il padre, sempre a titolo di contributo per il mantenimento di terranno a proprio Per_1
carico il 50 % ciascuno delle spese straordinarie (medico-sanitarie, scolastiche, spese sportive ed extrascolastiche) da concordarsi e documentarsi, anche ai fini del rimborso, secondo le modalità ed i termini indicati nel protocollo sulle spese straordinarie in uso nel Tribunale di DE che si allega al presente atto (doc. n. 14) e di cui le parti dichiarano di conoscere ed accettare e di averne preso visione e ricevuto copia.
Tutte le spese concernenti i periodi di vacanza saranno a carico del genitore collocatario.
21) Il Sig. si impegna a corrispondere in favore della Sig.ra UA l'importo di Euro 100.000,00 Pt_1
(centomilaeuro/00) a fronte dell'impegno della signora UA di far rimanere residente e domiciliato a
Mirandola il figlio per un periodo di 10 anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, Persona_2
l'importo verrà versato solo al termine dei 10 anni se e solo se la condizioni di non variazione del domicilio e residenza sopradescritti vengano mantenute per l'intero periodo.
22) Il Sig. a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le parti, si impegna Pt_1
ad estinguere integralmente il mutuo in essere presso l'Istituto Bancario Banca Popolare CP_3
(Codice rapporto 152390), mediante corresponsione dell'importo di estinzione anticipata che sarà comunicato dalla banca, sul conto comunicato dalla banca entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della banca degli estremi,
d'altro canto, la Sig.ra UA si impegna a definire la procedura di estinzione entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione dell'anzidetto pagamento dandone evidenza al Sig. con scambio per mezzo dei rispettivi legali. Pt_1 Il Sig. si impegna altresì a corrispondere alla Sig.ra UA l'importo di estinzione anticipata della Pt_1
quota capitale del mutuo residuo ipotecario fondiario accesso presso Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo
(Codice mutuo 110021706 Fil. 014 di Mirandola), mediamente corresponsione del solo importo di estinzione anticipata della quota capitale che sarà comunicato dalla banca, da versarsi sul conto corrente comunicato dalla banca entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della banca degli estremi, d'altro canto, la Sig.ra UA si impegna a definire la procedura di estinzione entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione del relativo pagamento dandone evidenza al Sig. con scambio per mezzo dei rispettivi legali. La proprietà esclusiva dell'immobile Pt_1
sito in Palagano resta alla Sig.ra UA e rispetto a ciò il Sig. non potrà rivendicare nulla. Restano a Pt_1
carico esclusivo della Sig.ra UA le spese afferenti alla regolarizzazione ipo-catastale dell'immobile.
23) L'autovettura targata FR962AP verrà ceduta in favore della Sig.ra UA, con spese di passaggio di proprietà a suo esclusivo carico (doc. n. 15) entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
24) Viene previsto espressamente che il saldo residuo dei conti correnti comuni, dai quali in questi mesi la sig.ra UA ha attinto liberamente ed autonomamente, rimangono in favore della Sig.ra UA solo come atto finale dell'operazione di chiusura dei conti e non prima, di contro il Sig. non rivendicherà nulla in Pt_1
relazione alle movimentazioni passate. Le parti si impegnano espressamente ad effettuare la chiusura dei conti cointestati entro giorni quindici dalla sottoscrizione del presente accordo ma comunque solo dopo l'estinzione dei mutui gravanti sull'istituto.
Fino alla chiusura dei mutui e dei conti ogni costo di mantenimento o esercizio degli stessi ed eventuali costi di estinzioni saranno direttamente prelevati dal montante restante sui conti, senza addebiti ulteriori al Sig. Pt_1
25) Le parti dichiarano che in relazione ai beni mobili in comproprietà sia presenti nella residenza di Palagano che di Mirandola, Viale Gramsci hanno già raggiunto un accordo bonario in riferimento alla loro attribuzione e che - allo stato - non ci sono vicendevoli rivendicazioni. 26) Si specifica che le disposizioni patrimoniali di cui sopra dirette e/o indirette sono da ritenersi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi nonché per la determinazione dei rapporti tra coniugi.
27) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di proprio contributo al mantenimento e che si dichiarano reciprocamente di aver così definito ogni rapporto patrimoniale fra costoro intercorso.
28) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6 c.12 L.1/12/70 n.898). Si ribadisce espressamente che la sig.ra UA non potrà spostare la residenza di al di fuori del comprensorio del Comune di Mirandola Per_1
(MO) senza il consenso del padre.
29) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione, la salute e l'istruzione del figlio minore Per_1
30) I coniugi prestano, fin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
31) Il Sig. dà atto di aver depositato ricorso per la separazione giudiziale presso il Tribunale di Pt_1
DE (Sezione Prima Civile) con procedimento recante n. 6175/2024 R.G. assegnato al Dott. Eugenio
Bolondi (Giudice Relatore), udienza di prima comparizione parti prevista per il giorno 7/05/2025 ore 9.30.
Con la sottoscrizione del presente atto il Sig. si impegna a depositare atto di rinuncia all' anzidetto Pt_1
procedimento trasmettendo copia del relativo provvedimento di estinzione.
Le parti provvederanno – per il tramite dei rispettivi difensori - all'iscrizione a ruolo di autonomo procedimento avente ad oggetto ricorso per la separazione consensuale entro e non oltre giorni 2 dalla sottoscrizione del presente atto.
32) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di apportare eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione, ai sensi dell'art. 155 – ter c.c., e art.710 e 711, 5° comma, del c.p.c.. 33) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte congiunte e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata. Le parti rinunziano, sin da ora, ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e prestano piena acquiescenza all'emananda sentenza, riservata al
Giudice Relatore ogni valutazione all'esito del deposito delle note in ordine alla eventuale richiesta alle Parti di chiarimenti ed al deposito di ulteriore prescritta documentazione.
34) Le parti dichiarano espressamente di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di separazione personale dei coniugi che verrà pronunciata dal Tribunale Ordinario di DE nel procedimento innanzi indicato e secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.
35) Le parti dichiarano che il presente accordo ha decorrenza dalla data di sua sottoscrizione.
36) Spese legali compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà. “
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di DE in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e OR NE, ogni diversa domanda, Parte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a MIRANDOLA Parte_1
(MO) il 06/10/1984 e OR NE nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Campodolcino (SO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2010, atto n.2, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in DE, nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale