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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 1876/2018 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Paoloandrea Monticelli (C.F.: , presso il cui C.F._1
studio, in Napoli, alla Via Crispi, n. 62, e all'indirizzo pec,
è elettivamente domiciliata;
Email_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
(P. IVA: ), in persona del suo
[...] P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, (C.F.: Controparte_1
), (C.F.: C.F._2 Controparte_1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Raffaele C.F._3
Romanelli (C.F.: ) e Ciro Sito (C.F.: C.F._4
), presso il cui studio, in Napoli, al Viale della C.F._5 Costituzione – Centro Direzionale Isola E2, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
(C.F.: ) e CP_2 C.F._6 CP_3
(C.F.: ;
[...] C.F._7
APPELLATE – CONTUMACI avverso la sentenza n. 1567/2018 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 13.02.2018 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il contenzioso trae origine dalla iniziativa giudiziaria intrapresa dalla diretta alla ripetizione dell'indebito che la Controparte_1
Banca convenuta, avrebbe operato su C/C Parte_1
ordinario n. 34700/400360915 e su C/Anticipi (effetti SBF) n.
34700/677799627.
Nel denunciare, altresì, la nullità del rapporto di mutuo chirografario per € 400.000,00, la Società attrice concludeva per la condanna della
“convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione a ciascuno agli indicati rapporti oltre agli interessi legali creditori”.
1.1. La Banca, nel resistere alla domanda attorea, spiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale diretta alla condanna dell'attrice
(unitamente ai suoi garanti fideiussori, dei quali chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa) al pagamento “della somma complessiva di euro 510.232,50, oltre interessi convenzionali”, di cui
“euro 262.230,28 per saldo del finanziamento n. 921001503317, euro
150.016,52 per saldo del conto corrente anticipi n. 6777966” ed il resto, per saldo del C/C ordinario. 1.2. Parallelamente al richiamato contenzioso, la Banca aveva promosso, altresì, in danno dei garanti della Controparte_1
, , e
[...] Controparte_1 Persona_1 CP_2
, azione revocatoria diretta alla declaratoria di Controparte_3
inefficacia dei rispettivi atti, con i quali i convenuti avevano costituito altrettanti fondi patrimoniali, vincolando tutto il loro patrimonio immobiliare, con conseguenziale pregiudizio delle garanzie generiche del credito bancario.
1.3. Riuniti i contenziosi ed espletata ctu contabile, il Tribunale, in accoglimento parziale sia della originaria domanda attorea che di quella riconvenzionale, ha condannato la convenuta alla CP_4
differenza tra il credito riconosciuto all'attrice (per € 295.834,58, quale saldo di C/C ordinario) e quello riconosciuto alla (per € CP_4
151.521,45, quale saldo del C/Anticipi), pari a complessivi €
144.313,13.
All'esito della compensazione e preso atto della sussistenza di un credito della Società garantita, il Giudice di prime cure ha disatteso la domanda di revocatoria avanzata, ex art. 2901 c.c., in danno dei garanti.
2. E' insorta invocando la rettifica del saldo di C/C Parte_1
ordinario (primo motivo) e, comunque, quand'anche corretto, per la condanna degli appellati alla differenza risultante a suo credito, per effetto del saldo del rapporto di mutuo chirografario (secondo motivo); ha insistito per la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., degli atti posti in essere dai garanti in pregiudizio delle sue ragioni creditorie
(terzo motivo).
2.1. Hanno resistito la Controparte_1 Controparte_1
e . Vinte le spese.
[...] Persona_1 2.2. e , sebbene ritualmente evocate, CP_2 Controparte_3
sono rimaste contumaci.
2.3. All'udienza del 07.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini (ridotti: 20 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
3. Il primo motivo, con il quale parte appellante si duole del credito riconosciuto a saldo della relativamente al Controparte_1
C/C ordinario, quando non inammissibile, risulta senz'altro infondato.
3.1. Il Tribunale ha ritenuto di aderire agli esiti peritali, riportati sub B), frutto del ricalcolo del rapporto, al netto dei gg. valuta e della c.m.s., non previamente pattuiti, i primi, ed illegittima la seconda, indicata nella sola misura percentualistica.
3.2. L'appellante, invece, assume che il ricalcolo corretto è quello indicato dal CTU sub C), con il quale si è evidenziato un credito della per complessivi € 93.867,47. CP_4
3.3. Il CTU, in epilogo agli accertamenti peritali, ha articolato tre ipotesi di calcolo:
IPOTESI A)
- eliminazione della capitalizzazione fino al 30.06.2000 e giorni valuta, applicazione delibera CICR e tutte le spese e competenze calcolate e contabilizzate dalla compreso la c.m.s., è emerso un credito a CP_4
favore del correntista di euro 285.899,74;
IPOTESI B)
- eliminazione della capitalizzazione fino al 30.06.2000 e giorni valuta, applicazione delibera CICR e tutte le spese e competenze calcolate e contabilizzate dalla escluso la c.m.s., è emerso un credito a CP_4
favore del correntista di euro 295.834,58;
IPOTESI C) - eliminazione della capitalizzazione fino al 30.06.2000, applicazione delibera CICR, giorni valuta e tutte le spese e competenze calcolate e contabilizzate dalla compreso la c.m.s., è emerso un credito a CP_4
favore della di euro 93.867,47. CP_4
3.3.1. Il Tribunale ha, condivisibilmente, aderito alla seconda, sul rilievo della omessa pattuizione dei gg. valuta e della nullità della c.m.s., per difetto della base di calcolo sulla quale andava operata la spesa aggiuntiva.
3.3.2. L'appellante assume la correttezza della terza ipotesi, senza illustrare le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto aderire a simile conclusione, posto che è rimasta immune da censure l'omessa pattuizione dei gg. valuta e l'indicazione, nella sola misura percentualistica, della c.m.s.
La stessa appellante, infatti, si è limitata a porre in discussione gli esiti peritali sul rilievo che “appare sorprendente e, tal più, inverosimile la rideterminazione del credito a cui è giunto il perito nelle tre diverse ipotesi di calcolo, posto che, solo con la semplice inclusione delle valute, è emerso un credito a favore della mentre nelle altre CP_4
due ipotesi si è pervenuti ad un ingente quanto sproporzionato credito
a favore del correntista. A questo punto appare evidente l'errore di calcolo in cui è incorso il perito nella prospettazione delle ipotesi A) e
B) dal momento che non si comprende in che modo la semplice inclusione delle voci “giorni di valuta” avrebbe potuto modificare con tale entità il conteggio, a dir poco, stravolgerlo” (V. pag. 12 della comparsa conclusionale di parte appellante).
3.3.3. La censura trascura, anzitutto, che la differenza a credito della correntista è dovuta non solo ai gg. valuta, ma anche alla eliminazione della c.m.s. 3.3.4. Quanto, poi, ai gg. valuta, la paventata inverosimiglianza in ordine agli effetti della eliminazione di siffatta voce di costo, trova, invece, la sua opposta giustificazione con il rilievo inerente alla movimentazione del C/C dedotto in lite, caratterizzata da considerevoli poste attive e passive in linea capitale.
Ed invero, è ben noto che su un C/C molto movimentato, l'incidenza della data valuta può essere significativa, specialmente se coinvolge bonifici, assegni o altre operazioni che hanno tempi di accredito e addebito variabili.
3.4. La censura, in ogni caso, difetta di specificità (art. 342 c.p.c.).
3.4.1. È ben noto che, quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche - come è naturale, in subiecta materia, per la innegabile natura tecnico-specialistica delle conoscenze necessarie - il Giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente); in tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova (V., ex multis, SS. UU. n. 15895/2019, con la quale si ribadisce la natura percipiente della ctu nel contenzioso bancario).
3.4.2. Nel caso, di specie, la si è limitata a porre in discussione CP_4
gli esiti peritali, laddove, per quanto sopra esposto, sarebbe stato, invece, onere (probatorio) dell'appellante dare riscontro degli errori di calcolo imputabili al CTU, anche sotto il profilo di potenziali punti di criticità dell'indagine peritale che avrebbero comportato una differente decisione.
In altri termini, in secondo grado, anche ai fini della specificità del motivo di gravame (art. 342 c.p.c.), a fronte della acquisita ctu
(percipiente), è onere dell'appellante prendere specifica posizione in ordine alle risultanze peritali, sì da evidenziare, con le dovute argomentazioni, l'incidenza delle censure sugli esiti delle indagini acquisite dal Giudice di prime cure e fatte proprie nella sentenza gravata.
3.4.3. Del resto, nel giudizio di secondo grado, l'appellante, quale attore ai fini della revisio, deve dimostrare la fondatezza dell'impugnazione (SS. UU. n. 28498/2005; Cass. n. 3033/2013; più di recente, n. 40606/2021).
4. E' fondato, invece, il secondo motivo, con il quale l'appellante denuncia omessa valorizzazione, nei rapporti dare-avere inter partes, della esposizione rinveniente dal rapporto di finanziamento chirografario per complessivi € 400.000,00, in realtà giammai posto in discussione da parte appellata, che si è limitata ad eccepire la nullità del finanziamento, per omessa pattuizione delle condizioni economiche e comunque, perché destinato a coprire pregresse esposizioni determinate dall'applicazione di clausole nulle.
4.1. In disparte il rilievo per il quale la eccepita nullità non avrebbe di certo esonerato la parte mutuataria dall'obbligo di restituzione della
(considerevole) sorte capitale, sono plurime le pronunce della Sezione con le quali, in linea con l'orientamento di legittimità (V., tra le più recenti, Cass. n. 23149/2022), si è precisato che il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo.
Esso, infatti, non è contrario né a norme di legge né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico.
La Suprema Corte, nel richiamato arresto, prendendo espressamente le distanze da Cass. n. 1517/2021, ha ribadito che: “-) il mutuo solutorio non è nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Sez.
3 - Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01); -) deve ritenersi “superato il precedente indirizzo” secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito;
“il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall.” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 -
01); -) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III,
31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass.,
Sez. I, 4/10/2010, n. 20576); -) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto (Sez. 1 -
Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante.
(Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01)” (Cass. n.
23149/2022, cit.).
4.2. Il richiamato intervento di legittimità ha trovato il suo definitivo suggello nel recente intervento delle SS. UU. n. 5841/2025, con il quale si è sposato l'indirizzo tradizionale e prevalente secondo cui il mutuo solutorio può essere considerato, a tutti gli effetti, valido in quanto l'accredito in C/C delle somme è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo. Non è, dunque, necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» che si realizza con il transito delle somme sul conto del mutuatario.
Il transito, pertanto, deve considerarsi una vera e propria movimentazione sul contro del mutuatario e non può essere svilito a mera operazione contabile, ovvero fittizia o apparente, e dev'essere qualificato come l'inserimento di una posta attiva in capo al correntista, idonea a comportare inevitabili mutamenti nel rapporto dare avare con la Banca mutuante.
Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita.
In conclusione, per le Sezioni Unite: “il sintagma mutuo solutorio non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.”.
4.3. Le SS. UU. hanno ulteriormente chiarito che il mutuo solutorio non
è un mutuo di scopo, ma integra – si ripete - una figura contrattuale atipica sempre riconducibile al contratto di mutuo e a un suo particolare utilizzo.
È noto che nel contratto di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, che si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto, ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo.
Nel mutuo solutorio l'accredito delle somme erogate è condizione sufficiente ad integrare la datio rei propria del mutuo e a consentirne l'impiego per estinguere il debito già esistente. Risulta pacifico che se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata con l'utilizzo del denaro ricevuto in mutuo per estinguere un debito verso il mutuante, uno spostamento di denaro deve essersi necessariamente verificato.
Ne deriva che il mutuo solutorio non può essere qualificato come pactun de no petendo (Cass. 1517/2021).
4.4. In accoglimento, dunque, del secondo motivo di gravame ed in riforma della impugnata sentenza, all'accertato credito vantato dall'appellata per complessivi € Controparte_1
144.313,13, va algebricamente sommato il debito della stessa Società, rinveniente dal rapporto di mutuo chirografario e pari a complessivi €
262.230,28, così residuando un credito in favore dell'appellante per €
117.917,15, al cui importo vanno condannati gli odierni appellati, in solido tra loro, oltre interessi legali dalla domanda riconvenzionale al soddisfo.
5. La sussistenza della creditoria in favore della appellante CP_4
rivitalizza l'originaria domanda di revocatoria (terzo motivo), avanzata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., in danno dei garanti e diretta alla declaratoria di inefficacia dei rispettivi atti aventi ad oggetto la costituzione di altrettanti fondi patrimoniali, con i quali, da un lato, i coniugi – hanno sottoposto a vincolo il proprio CP_1 CP_3
patrimonio, come da atto per Notar in Napoli, Persona_2
rogato in data 30.03.2009, rep. 699, racc. 501, e, dall'altro lato, i coniugi , con atto per Notar in Persona_3 Persona_2
Napoli, rogato in data 30.03.2009, rep. 698 e racc. 500.
5.1. Per consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, la costituzione di fondo patrimoniale - analogamente ad altri istituti, quali il vincolo di destinazione previsto dall'art. 2645-ter c.c. o il conferimento di beni in trust - integra un negozio segregativo, cioè a dire istitutivo di un patrimonio separato (rispetto al residuo patrimonio dei soggetti conferenti) e destinato, per volontà di legge, alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, in ciò ravvisandosi la funzione economico- sociale che l'ordinamento ha inteso attribuire al fondo patrimoniale.
Il conferimento di beni in fondo patrimoniale, dunque, non concreta una vicenda dispositivo-traslativa, ma importa la creazione di un vincolo di destinazione su detti beni, assoggettati ad un peculiare regime di amministrazione (artt. 168-169 c.c.) e sottratti alla garanzia patrimoniale generica.
Sui beni in fondo (nonché sui frutti degli stessi), infatti, è fatto divieto di azioni esecutive, ma soltanto per il coattivo adempimento di debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia: in tal guisa l'art. 170 c.c. ha realizzato il bilanciamento tra gli interessi della famiglia e quello dei creditori.
Il limite all'espropriazione così stabilito, correlato alla qualità del credito ed allo stato soggettivo del titolare dello stesso, è stato poi concepito dalla giurisprudenza di legittimità in senso restrittivo.
Per un verso e da un punto di vista processuale, ritenendo il vincolo non rilevabile officiosamente, bensì posto nell'esclusivo interesse del debitore, come tale, deducibile con il rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., con conseguente onere sul debitore opponente di provare la consapevolezza da parte del creditore dell'estraneità del credito allo scopo familiare (ex aliis, Cass. n. 31575/2023); per altro verso e da un punto di vista sostanziale, prediligendo un'accezione lata di “bisogni della famiglia”, intesi come volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, ma anche ad esigenze tese al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della capacità lavorativa ed al miglioramento del benessere economico dei suoi componenti, in guisa da ricomprendere nella previsione normativa, ad esempio, obbligazioni risarcitorie da illecito (Cass. n. 24836/2023), debiti assunti in relazione all'esercizio di attività d'impresa o professionale (Cass. n.
31575/2023), obbligazioni tributarie (Cass. n. 22761/2016).
5.3. Quanto allo scopo e agli effetti dell'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 del c.c., attesa la funzione conservativa e lato sensu cautelare del diritto di credito, detta azione consente di far accertare, unicamente a favore del soggetto che la esercita, l'inefficacia di «atti di disposizione del patrimonio» (così, testualmente, l'art. 2901 c.c.) compiuti dal debitore e recanti pregiudizio alle ragioni creditorie.
Scopo dell'azione è, dunque, ricostituire nella sua pienezza la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza sia ridotta (o anche soltanto in futuro compromessa) dall'atto dispositivo del debitore, sì da impedire o limitare la soddisfazione del credito in via coattiva.
In tal senso va dunque intesa la teleologica destinazione dell'azione revocatoria all'espropriazione forzata: e coerente con la finalità ora descritta è la praticabilità, al felice esito della domanda ex art. 2901
c.c., delle azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto revocando anche nei riguardi dei terzi acquirenti dei beni stessi (art. 2902, primo comma, c.c.), il cui acquisto, pur se a titolo oneroso ed in buona fede, è inefficace nei riguardi del creditore che abbia preventivamente trascritto la domanda revocatoria (art. 2901, quarto comma, c.c.).
Il richiamato scopo dell'azione revocatoria (rispristinare l'integralità della garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ.) ha indotto il
Giudice di legittimità ad estenderne l'ambito applicativo: si ritengono così possibili oggetto di revocatoria anche atti non qualificabili in senso proprio come di disposizione del patrimonio (ovvero che non importano una fuoriuscita del bene dal patrimonio del debitore, quindi riducendone l'entità), ma soltanto in via mediata incidenti in maniera limitativa sulla garanzia patrimoniale generica.
Tra questi è stato altresì ricompreso l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, definito come atto di liberalità o a titolo gratuito, privo di effetto traslativo o attributivo, idoneo a cagionare pregiudizio alle ragioni dei creditori, dacché comportante, ancorché nei circoscritti limiti all'espropriazione di cui all'art. 170 c.c., una più difficile o incerta esazione del credito.
L'effetto della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria di un atto costitutivo di un fondo patrimoniale è, quindi, la inefficacia, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, dell'apposizione del vincolo di destinazione sui beni e delle correlate limitazioni alle azioni esecutive contemplate dall'art. 170 c.c., con il derivante ripristino della garanzia patrimoniale generica nella sua interezza: effetto che, in virtù dei princìpi in tema di pubblicità immobiliare, retrodata all'epoca della trascrizione nei RR.II. della domanda ex art. 2901 c.c., caso in cui tale operazione possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, tale finalità avrebbe rilievo sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), e non già dell'invalidità dal momento in cui non sussiste alcuna violazione di norme imperative.
5.4. Nel caso di specie, contrariamente a quanto opposto da parte appellata, attesa la natura gratuita del vincolo imposto ai beni di proprietà dei debitori, nonché i tempi (la costituzione dei rispettivi fondi, avvenuta nel marzo 2009, è di gran lunga successiva alla prestazione delle garanzie fideiussorie, 27.12.2007, ed alle ragioni creditorie della odierna appellante) e le modalità (i fondi sono stati costituiti contestualmente, a mezzo dello stesso Ufficiale rogante con n. di rep. progressivi), il Collegio ritiene senz'altro integrati gli estremi per l'utile esperimento dell'azione, per come promossa da Parte_1
la cui domanda va, dunque, accolta, con conseguenziale
[...]
declaratoria di inefficacia, rispetto all'Istituto di credito istante, degli atti costitutivi dei fondi patrimoniali del 30/03/2009 per Notar Persona_2
in Napoli, rep. 698 - racc. 500 e rep. 699 - racc. 501, posti in
[...]
essere in pregiudizio delle ragioni di credito della CP_4
Per l'effetto, va ordinato al competente Responsabile dell'Agenzia del
Territorio di Napoli l'annotazione della presente statuizione a margine della trascrizione della originaria domanda, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità.
6. La parziale reciproca soccombenza ed il considerevole ridimensionamento delle originarie pretese creditorie dell'appellante giustificano la compensazione integrale inter partes delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , Controparte_1 Controparte_1 CP_1
, e , avverso la sentenza n.
[...] CP_2 Controparte_3
1567/2018 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- dichiara la contumacia di e di;
CP_2 Controparte_3
- disatteso il primo motivo di gravame, in accoglimento del secondo ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 117.917,15, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- in accoglimento del terzo motivo di gravame, dichiara l'inefficacia, rispetto a degli atti costitutivi di fondo patrimoniale Parte_1
del 30/03/2009 per Notar in Napoli, rep. 698 - racc. Persona_2
500 e rep. 699 - racc. 501, posti in essere in pregiudizio delle ragioni di credito della Banca;
e per lo effetto, ordina al competente
Responsabile dell'Agenzia del Territorio di Napoli l'annotazione della presente statuizione a margine della trascrizione della originaria domanda, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24.06.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese