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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 27/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in appello n.451/2020 R.G. avente ad oggetto: azione di ripetizione di indebito oggettivo. tra
(p. iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Donato Traficante.
Appellante
e già ditta (p.iva , rappresentato e difeso CP_1 CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Massimo Nardozza.
Appellata
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 20/03/2009, il proponeva Parte_1
giudizio nei confronti di titolare della omonima ditta individuale, al fine di CP_2
ottenere la restituzione della somma dallo stesso indebitamente percepita in seguito a pignoramento presso terzi eseguito contro il in forza della sentenza Parte_1
n.70/2007 del Tribunale di Melfi, nonostante la intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato da parte della C.A. di Potenza adita in secondo grado avverso la detta sentenza.
Era infatti accaduto: che il con sentenza n.70/07 del 20.02.2007, il Tribunale di Melfi aveva condannato il a pagare, in favore del , la somma di €.89.428,85, oltre interessi e Pt_1 CP_2
spese del giudizio;
che il aveva proposto appello chiedendo la sospensione della Parte_1
efficacia esecutiva della sentenza;
che, pendente l'appello, il aveva agito in executivis, percependo in data CP_2
25.09.2008 la somma di €. 146.328,08, per sorte capitale (€.89.428,85), interessi e spese, pignorata in forza della detta sentenza 70/2007;
che la C.A. di Potenza con ordinanza datata 23.09.2008, ma depositata il 29.09.2008 aveva sospeso accolto la inibitoria del Comune sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 07/09/2009 si costituiva in giudizio il quale non contestava di avere incassato la somma di cui il CP_2 [...]
chiedeva la restituzione, ma negava la sussistenza dei presupposti per la richiesta Parte_1 ripetizione, deducendo che la procedura esecutiva si era già conclusa, con l'assegnazione della somma pignorata e l'incasso del relativo importo ad opera del creditore procedente, prima della pronuncia, da parte della di Potenza, dell'ordinanza di sospensione Pt_2 dell'efficacia esecutiva del titolo, la quale peraltro aveva meramente carattere provvisorio e cautelare e non pregiudicava la decisione definitiva sull'appello, dalla quale era destinata ad essere assorbita.
3. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/11/2019 il Parte_1 depositava copia della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 24/01/2019, all'esito del gravame proposto avverso la sentenza 70/2007 del Tribunale di Melfi, con la quale la C.A. aveva sensibilmente rideterminato in €.31.295,63, per sorte capitale, il debito del verso il . Parte_1 CP_2
Precisando altresì che tale sentenza della C.A. era stata impugnata dall'impresa convenuta dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e, che, quindi, non era ancora divenuta definitiva, il insisteva per l'accoglimento della domanda di ripetizione. Parte_1
4. Con sentenza n. 1030/2019, il Tribunale di Melfi, impugnata nel presente giudizio,
“Rigettava la domanda di ripetizione e condannava il al pagamento Parte_1 in favore di , delle spese del giudizio”. CP_2
Il Tribunale sosteneva, per un verso, che il provvedimento di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza in forza del quale era stata eseguito il pignoramento e disposta
_______________
pag. 2 l'assegnazione, fosse successivo (29/09/2008) all'incasso delle somme da parte del creditore procedente (25/09/2008); per altro verso che l'ordinanza sospensiva non aveva la medesima forza cogente di una sentenza di riforma e quindi non legittimava l'azione di ripetizione.
5. Ha proposto appello il articolando un solo motivo nel quale Parte_1 lamenta “Violazione di legge, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti – Omessa e/o carente motivazione della sentenza, in relazione all'art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.” e precisamente l'omesso esame della Sentenza della
Corte d'Appello di Potenza n. 29/2019 del 24/01/2019, depositata in giudizio, che, riformando la statuizione del Tribunale di Melfi resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presupposto, aveva rideterminato la somma dovuta dal a soli Parte_1
€.31.295,63, oltre interessi.
6. Si è costituita la parte appellata, nel frattempo divenuta per acquisizione della CP_1
ditta chiedendo il rigetto del gravame. CP_2
7. Nelle more del giudizio, è stata depositata l'ordinanza della S.C. n.25971/2024 del
25.09/03.10.2024 che ha rigettato il ricorso proposto dalla confermando la CP_1 statuizione n.29/2019 di questa Corte, relativa alla rideterminazione del credito dell'appellata.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il motivo di appello proposto è fondato.
“La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. civ. n. 18266/2018); la mancanza del titolo che giustifichi il pagamento e, quindi, il difetto della causa debendi si configura pertanto non soltanto nel caso in cui manchi una causa originaria, ma anche nel caso in cui la causa, originariamente esistente, sia poi venuta meno per effetto di eventi successivi, come è avvenuto nella fattispecie.
Inoltre “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. (Cass. civ. n. 30713/2018).
Orbene è pacificamente ammesso fra le parti che il pagamento, da parte del
[...]
ed in favore della ditta ora sia avvenuto;
che sia avvenuto in Parte_1 CP_2 CP_1
forza della sentenza 70/2007 del Tribunale di Melfi;
che sia stato eseguito nella misura di
€.143.938,28, di cui €.89.428,85 costituivano la sorte capitale liquidata nella detta sentenza.
_______________
pag. 3 Altrettanto incontestate sono le circostanze della modifica della pronuncia 70/2007, conseguente alla sentenza della C.A. di Potenza n. 29/2019, confermata dalla Ordinanza della
S.C. n.25971/2024 e ormai divenuta definitiva, che ha ridotto la sorte capitale dovuta dal alla somma di 31.295,63, per sorte capitale, oltre interessi. Parte_1
La sentenza della C.A. di Potenza n.29/2019, alla quale pure ha fatto riferimento il Giudice di primo grado, tuttavia, non è da questi considerata ai fini della decisione assunta ove invece il
Tribunale fa esclusivo riferimento all'ordinanza inibitoria della stessa Corte e al momento del deposito della stessa, successivo all'incasso da parte del , dimenticando che nel CP_2
frattempo, e prima della precisazione delle conclusioni, la stessa Corte che aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, aveva poi sensibilmente riformato quest'ultima, in termini di quantum debeatur, sicchè l'azione di ripetizione, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia di secondo grado relativa al titolo e alle somme da questo derivanti, per le quali aveva agito in executivis il , era fondata. CP_2
Di tale nuovo assetto regolatore degli interessi delle parti, derivante dalla pronuncia n.29/2019 di questa Corte, il Tribunale non ha tenuto conto, benchè fosse stato reso edotto che l'effettivo credito della si era definitivamente cristallizzato nella somma di €.31.295,63, oltre CP_1
interessi, a fronte della quale il in seguito al procedimento esecutivo Parte_1
subito in forza della sentenza del Tribunale di Melfi n.70/2007, poi riformata, ha corrisposto alla la superiore somma di (€.89.428,85, più interessi e spese) €.143.938,28. CP_1
L'indebito oggettivo è dunque evidente, benchè si sia concretamente determinato, quanto alla sua entità, in data successiva alla proposizione dell'azione, ma se questo può comportare conseguenze in merito alla ripartizione delle spese del giudizio, non così è per l'azione di indebito che deve essere accolta nella misura rappresentata dalla differenza fra quanto percepito dalla all'esito della procedura esecutiva, pari ad 143.938,28, e quanto CP_1
riconosciuto come dovuto dalla pronuncia della C.A. di Potenza n.29/2019, pari ad
€.31.295,63, oltre interessi.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento del gravame, la stessa va operata tenendo conte dell'esisto complessivo del giudizio.
Il giudice d'appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenendo presente altresì che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c..c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti
_______________
pag. 4 dipendenti dalla parte riformata, sicché la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.
Civ. sez. lav. 18837/2010; Cass. Civ. 8727/2010; Cass. Civ. 714/2010; Cass. Civ.
23059/2009)
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico della parte appellata. Le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del D.M. 55/2014, versione ante modifica, per il primo grado, e nella versione modificata dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, per il second grado, valori minimi, in considerazione del valore della causa
(valore compreso nello scaglione da 52.001,00 e 260.000,00), nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 451/2020 di cui in epigrafe, avverso la sentenza n.1030/2019 del Tribunale di Potenza, in accoglimento del gravame proposto, così provvede:
a) accoglie l'azione di ripetizione proposta dal e per l'effetto Parte_1
condanna la alla restituzione, in favore del della CP_1 Parte_1
differenza fra la somma di €.143.938,28, complessivamente percepita, e la somma riconosciuta in suo favore di €.31.295,63, oltre interessi al tasso e decorrenza come per legge, così come da sentenza resa dalla Corte di Appello di Potenza tra le stesse parti;
b) condanna la al pagamento, in favore del delle CP_1 Parte_1
spese del primo grado di giudizio, liquidate in €.7.795,00, oltre spese generali, IVA e
CAP come per legge, di quelle del secondo grado di giudizio, liquidate in €.4.997,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio svoltasi in modalità telematica in data
21.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott. Michele Videtta
_______________
pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in appello n.451/2020 R.G. avente ad oggetto: azione di ripetizione di indebito oggettivo. tra
(p. iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Donato Traficante.
Appellante
e già ditta (p.iva , rappresentato e difeso CP_1 CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Massimo Nardozza.
Appellata
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 20/03/2009, il proponeva Parte_1
giudizio nei confronti di titolare della omonima ditta individuale, al fine di CP_2
ottenere la restituzione della somma dallo stesso indebitamente percepita in seguito a pignoramento presso terzi eseguito contro il in forza della sentenza Parte_1
n.70/2007 del Tribunale di Melfi, nonostante la intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato da parte della C.A. di Potenza adita in secondo grado avverso la detta sentenza.
Era infatti accaduto: che il con sentenza n.70/07 del 20.02.2007, il Tribunale di Melfi aveva condannato il a pagare, in favore del , la somma di €.89.428,85, oltre interessi e Pt_1 CP_2
spese del giudizio;
che il aveva proposto appello chiedendo la sospensione della Parte_1
efficacia esecutiva della sentenza;
che, pendente l'appello, il aveva agito in executivis, percependo in data CP_2
25.09.2008 la somma di €. 146.328,08, per sorte capitale (€.89.428,85), interessi e spese, pignorata in forza della detta sentenza 70/2007;
che la C.A. di Potenza con ordinanza datata 23.09.2008, ma depositata il 29.09.2008 aveva sospeso accolto la inibitoria del Comune sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 07/09/2009 si costituiva in giudizio il quale non contestava di avere incassato la somma di cui il CP_2 [...]
chiedeva la restituzione, ma negava la sussistenza dei presupposti per la richiesta Parte_1 ripetizione, deducendo che la procedura esecutiva si era già conclusa, con l'assegnazione della somma pignorata e l'incasso del relativo importo ad opera del creditore procedente, prima della pronuncia, da parte della di Potenza, dell'ordinanza di sospensione Pt_2 dell'efficacia esecutiva del titolo, la quale peraltro aveva meramente carattere provvisorio e cautelare e non pregiudicava la decisione definitiva sull'appello, dalla quale era destinata ad essere assorbita.
3. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/11/2019 il Parte_1 depositava copia della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 24/01/2019, all'esito del gravame proposto avverso la sentenza 70/2007 del Tribunale di Melfi, con la quale la C.A. aveva sensibilmente rideterminato in €.31.295,63, per sorte capitale, il debito del verso il . Parte_1 CP_2
Precisando altresì che tale sentenza della C.A. era stata impugnata dall'impresa convenuta dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e, che, quindi, non era ancora divenuta definitiva, il insisteva per l'accoglimento della domanda di ripetizione. Parte_1
4. Con sentenza n. 1030/2019, il Tribunale di Melfi, impugnata nel presente giudizio,
“Rigettava la domanda di ripetizione e condannava il al pagamento Parte_1 in favore di , delle spese del giudizio”. CP_2
Il Tribunale sosteneva, per un verso, che il provvedimento di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza in forza del quale era stata eseguito il pignoramento e disposta
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pag. 2 l'assegnazione, fosse successivo (29/09/2008) all'incasso delle somme da parte del creditore procedente (25/09/2008); per altro verso che l'ordinanza sospensiva non aveva la medesima forza cogente di una sentenza di riforma e quindi non legittimava l'azione di ripetizione.
5. Ha proposto appello il articolando un solo motivo nel quale Parte_1 lamenta “Violazione di legge, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti – Omessa e/o carente motivazione della sentenza, in relazione all'art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.” e precisamente l'omesso esame della Sentenza della
Corte d'Appello di Potenza n. 29/2019 del 24/01/2019, depositata in giudizio, che, riformando la statuizione del Tribunale di Melfi resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presupposto, aveva rideterminato la somma dovuta dal a soli Parte_1
€.31.295,63, oltre interessi.
6. Si è costituita la parte appellata, nel frattempo divenuta per acquisizione della CP_1
ditta chiedendo il rigetto del gravame. CP_2
7. Nelle more del giudizio, è stata depositata l'ordinanza della S.C. n.25971/2024 del
25.09/03.10.2024 che ha rigettato il ricorso proposto dalla confermando la CP_1 statuizione n.29/2019 di questa Corte, relativa alla rideterminazione del credito dell'appellata.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il motivo di appello proposto è fondato.
“La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. civ. n. 18266/2018); la mancanza del titolo che giustifichi il pagamento e, quindi, il difetto della causa debendi si configura pertanto non soltanto nel caso in cui manchi una causa originaria, ma anche nel caso in cui la causa, originariamente esistente, sia poi venuta meno per effetto di eventi successivi, come è avvenuto nella fattispecie.
Inoltre “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. (Cass. civ. n. 30713/2018).
Orbene è pacificamente ammesso fra le parti che il pagamento, da parte del
[...]
ed in favore della ditta ora sia avvenuto;
che sia avvenuto in Parte_1 CP_2 CP_1
forza della sentenza 70/2007 del Tribunale di Melfi;
che sia stato eseguito nella misura di
€.143.938,28, di cui €.89.428,85 costituivano la sorte capitale liquidata nella detta sentenza.
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pag. 3 Altrettanto incontestate sono le circostanze della modifica della pronuncia 70/2007, conseguente alla sentenza della C.A. di Potenza n. 29/2019, confermata dalla Ordinanza della
S.C. n.25971/2024 e ormai divenuta definitiva, che ha ridotto la sorte capitale dovuta dal alla somma di 31.295,63, per sorte capitale, oltre interessi. Parte_1
La sentenza della C.A. di Potenza n.29/2019, alla quale pure ha fatto riferimento il Giudice di primo grado, tuttavia, non è da questi considerata ai fini della decisione assunta ove invece il
Tribunale fa esclusivo riferimento all'ordinanza inibitoria della stessa Corte e al momento del deposito della stessa, successivo all'incasso da parte del , dimenticando che nel CP_2
frattempo, e prima della precisazione delle conclusioni, la stessa Corte che aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, aveva poi sensibilmente riformato quest'ultima, in termini di quantum debeatur, sicchè l'azione di ripetizione, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia di secondo grado relativa al titolo e alle somme da questo derivanti, per le quali aveva agito in executivis il , era fondata. CP_2
Di tale nuovo assetto regolatore degli interessi delle parti, derivante dalla pronuncia n.29/2019 di questa Corte, il Tribunale non ha tenuto conto, benchè fosse stato reso edotto che l'effettivo credito della si era definitivamente cristallizzato nella somma di €.31.295,63, oltre CP_1
interessi, a fronte della quale il in seguito al procedimento esecutivo Parte_1
subito in forza della sentenza del Tribunale di Melfi n.70/2007, poi riformata, ha corrisposto alla la superiore somma di (€.89.428,85, più interessi e spese) €.143.938,28. CP_1
L'indebito oggettivo è dunque evidente, benchè si sia concretamente determinato, quanto alla sua entità, in data successiva alla proposizione dell'azione, ma se questo può comportare conseguenze in merito alla ripartizione delle spese del giudizio, non così è per l'azione di indebito che deve essere accolta nella misura rappresentata dalla differenza fra quanto percepito dalla all'esito della procedura esecutiva, pari ad 143.938,28, e quanto CP_1
riconosciuto come dovuto dalla pronuncia della C.A. di Potenza n.29/2019, pari ad
€.31.295,63, oltre interessi.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento del gravame, la stessa va operata tenendo conte dell'esisto complessivo del giudizio.
Il giudice d'appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenendo presente altresì che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c..c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti
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pag. 4 dipendenti dalla parte riformata, sicché la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.
Civ. sez. lav. 18837/2010; Cass. Civ. 8727/2010; Cass. Civ. 714/2010; Cass. Civ.
23059/2009)
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico della parte appellata. Le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del D.M. 55/2014, versione ante modifica, per il primo grado, e nella versione modificata dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, per il second grado, valori minimi, in considerazione del valore della causa
(valore compreso nello scaglione da 52.001,00 e 260.000,00), nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 451/2020 di cui in epigrafe, avverso la sentenza n.1030/2019 del Tribunale di Potenza, in accoglimento del gravame proposto, così provvede:
a) accoglie l'azione di ripetizione proposta dal e per l'effetto Parte_1
condanna la alla restituzione, in favore del della CP_1 Parte_1
differenza fra la somma di €.143.938,28, complessivamente percepita, e la somma riconosciuta in suo favore di €.31.295,63, oltre interessi al tasso e decorrenza come per legge, così come da sentenza resa dalla Corte di Appello di Potenza tra le stesse parti;
b) condanna la al pagamento, in favore del delle CP_1 Parte_1
spese del primo grado di giudizio, liquidate in €.7.795,00, oltre spese generali, IVA e
CAP come per legge, di quelle del secondo grado di giudizio, liquidate in €.4.997,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio svoltasi in modalità telematica in data
21.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott. Michele Videtta
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