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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1639/2024 R.G. a cui è stata riunita quella recante n. 15321/2021
R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rapp. Controparte_1
e dif. come in atti
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, adiva codesto Tribunale contestando le Parte_1
risultanze della CTU depositata nel giudizio ATP0 n. R.G. 15321/2022 e chiedendo di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, l si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza CP_1
in fatto e in diritto, spese vinte.
Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il giudizio veniva rinviato all'udienza del
01.04.2025 celebrata secondo la modalità innanzi indicata, dove dopo aver riunito a questo procedimento quello recante n. RG 15321/2022, il Giudice decideva come da sentenza versata in atti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione tutte le patologie sofferte, né la complessiva incidenza delle stesse sulla sua capacità di svolgere in autonomia gli atti della vita quotidiana, e ritenendo che le infermità dalle quali è affetta determinano il diritto alle prestazioni richieste.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso, con argomentazioni in tale sede richiamate, che il ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento e alla prestazione dell'handicap grave con decorrenza dal 01.06.2024 data successiva al deposito del ricorso e alla fase dell'ATP.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, quindi, condivisibile
2 nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
L' , dal canto suo, non ha effettuato rilievi o contestazioni al suddetto elaborato CP_1
peritale.
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
In assenza di specifiche contestazioni da parte del resistente ne consegue, pertanto, che va accertato e dichiarato che il ricorrente ha diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento e alla prestazione dell'handicap grave con decorrenza dal 01.06.2024.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario per entrambe le prestazioni richieste solo a decorrere da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa e al deposito del ricorso (cfr. Cass.
10510/2019).
Le spese della CTU di entrambe le fasi sono poste in capo all' e liquidate come da CP_1
separati decreti recanti pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento e alla prestazione dell'handicap grave con decorrenza dal
01.06.2024;
3 b) Compensa le spese di lite tra le parti;
c) Pone le spese di CTU di entrambe le fasi in capo all' che si liquidano come da CP_1
separati decreti recanti pari data.
Aversa, 01.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dr. Giannicola Paladino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1639/2024 R.G. a cui è stata riunita quella recante n. 15321/2021
R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rapp. Controparte_1
e dif. come in atti
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, adiva codesto Tribunale contestando le Parte_1
risultanze della CTU depositata nel giudizio ATP0 n. R.G. 15321/2022 e chiedendo di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, l si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza CP_1
in fatto e in diritto, spese vinte.
Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il giudizio veniva rinviato all'udienza del
01.04.2025 celebrata secondo la modalità innanzi indicata, dove dopo aver riunito a questo procedimento quello recante n. RG 15321/2022, il Giudice decideva come da sentenza versata in atti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione tutte le patologie sofferte, né la complessiva incidenza delle stesse sulla sua capacità di svolgere in autonomia gli atti della vita quotidiana, e ritenendo che le infermità dalle quali è affetta determinano il diritto alle prestazioni richieste.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso, con argomentazioni in tale sede richiamate, che il ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento e alla prestazione dell'handicap grave con decorrenza dal 01.06.2024 data successiva al deposito del ricorso e alla fase dell'ATP.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, quindi, condivisibile
2 nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
L' , dal canto suo, non ha effettuato rilievi o contestazioni al suddetto elaborato CP_1
peritale.
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
In assenza di specifiche contestazioni da parte del resistente ne consegue, pertanto, che va accertato e dichiarato che il ricorrente ha diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento e alla prestazione dell'handicap grave con decorrenza dal 01.06.2024.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario per entrambe le prestazioni richieste solo a decorrere da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa e al deposito del ricorso (cfr. Cass.
10510/2019).
Le spese della CTU di entrambe le fasi sono poste in capo all' e liquidate come da CP_1
separati decreti recanti pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento e alla prestazione dell'handicap grave con decorrenza dal
01.06.2024;
3 b) Compensa le spese di lite tra le parti;
c) Pone le spese di CTU di entrambe le fasi in capo all' che si liquidano come da CP_1
separati decreti recanti pari data.
Aversa, 01.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dr. Giannicola Paladino
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