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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C nelle cause riunite iscritte al n.4061/22 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Falconieri come da procura speciale in calce Parte_1 al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Petrucci e Fabrizia CP_1
Florio come da procura generale richiamata nelle memorie difensive
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con un primo ricorso depositato il 08.04.2022 la ricorrente esponeva che con nota del 16.02.2022 l CP_1 le aveva chiesto la restituzione della somma di € 15.180,02 a titolo di ratei di reddito di cittadinanza indebitamente riscossi nel periodo da aprile 2019 a settembre 2020, come emerso a seguito degli accertamenti eseguiti.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, chiedeva accertarsi la irripetibilità della somma indicata, con vittoria delle spese processuali.
Con un secondo ricorso depositato il 21.11.2022, parte ricorrente, premesso di aver presentato una successiva domanda amministrativa in data 11.02.2022, lamentava che l'istituto resistente le avesse corrisposto solo un rateo mensile (quello di marzo 2022) di reddito di cittadinanza, interrompendo poi i pagamenti per le mensilità successive. Ritenendo di aver diritto al pagamento della prestazione per l'intero periodo previsto dalla legge, chiedeva condannarsi l' al pagamento di € 12.600,00 (pari a 18 ratei CP_1 mensili) oltre accessori.
Sotto distinto profilo, esponeva di non aver percepito l'assegno unico universale, quantificato in €
3.150,00 per ciascuno dei due figli minori a carico, chiedendo la condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi importi.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto. CP_1
1 Disposta la riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In linea generale, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Cass. S.U. n. 18046/2010; da ultimo, Cass. Sez. L., n.
2739/2016).
Nel caso di specie, l' ha chiesto la restituzione dei ratei di assegno di cittadinanza erogati alla CP_1 ricorrente nel periodo da aprile 2019 a settembre 2020 per il possesso, da parte della stessa, di una autovettura avente le caratteristiche di cui all'art.2 del d.l. n.4/2019, conv. in legge n.26/2019.
La norma all'epoca vigente prevedeva: “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda
e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla
Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
2 motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
Ai sensi dell'art..3, commi 5 e 6: “5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della
Pensione di cittadinanza.”.
Stando alla documentazione prodotta in allegato al ricorso, la ricorrente è intestataria di una autovettura immatricolata la prima volta il 12.02.2019, quindi poco più di un mese prima della richiesta di prestazione del 22.03.2019 (cfr. all. n.3 del ricorso).
Pertanto, parte istante non era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla prestazione, il cui pagamento costituisce indebito oggettivo e deve essere restituito ai sensi dell'art.2033 c.c.
Quanto alla prestazione richiesta con domanda amministrativa dell'11.02.2022, è pacifico che l CP_1 dopo aver accolto la relativa istanza e corrisposto il pagamento della mensilità di marzo 2022, abbia poi sospeso i pagamenti per l'esistenza dell'indebito di cui alla precedente domanda amministrativa del
22.03.2019 (costituente oggetto del primo giudizio).
In buona sostanza, l'istituto previdenziale ha operato una compensazione tra il credito restitutorio vantato nei confronti della ricorrente (€ 15.180,02) ed il debito corrispondente ai ratei di prestazione dovuti alla stessa in virtù della nuova domanda amministrativa di reddito di cittadinanza (€ 700,00 per n.18 mensilità).
Tale comportamento può ritenersi corretto, per cui deve concludersi che la ricorrente non è tenuta a restituire all' le somme di cui al provvedimento di richiesta di pagamento del 16.02.2022 (atteso che CP_1 ed il relativo debito restitutorio deve ritenersi estinto in misura pari ad € 12.600,00), ma al tempo stesso non può pretendere il pagamento delle somme chieste nel secondo ricorso, essendosi verificata una parziale compensazione dei reciproci debiti/crediti.
Quanto, infine, alla richiesta di pagamento dell'assegno unico universale, quantificato in € 3.150,00
(175,00 x 18 mesi) per ciascuno dei due figli minori a carico e quindi per complessivi € 6.300,00, la prestazione assistenziale è stata istituita dal d.lgs n. 230/2021, il cui art.1 prevede: “A decorrere dal 1° marzo
2022 e' istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato
(…)”.
3 Stando alla documentazione prodotta dall' la prestazione è stata pagata solo per € 1.135,20 al CP_1
20.06.2023. In assenza di contestazioni sul quantum, l' è quindi tenuto a corrispondere la differenza, CP_1 pari ad € 5.164,80.
Va tuttavia considerato che la ricorrente è tutt'ora debitrice di € 2.580,02 (15.180,02-12.600) nei confronti dell' per cui la condanna dell'istituto resistente deve essere contenuta, previa compensazione, nella CP_1 misura di € 2.584,78 oltre interessi legali sino al soddisfo.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- condanna l' a pagare alla ricorrente la somma di € 2.584,78 a titolo di assegno unico universale, CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- rigetta, per il resto, le domande;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C nelle cause riunite iscritte al n.4061/22 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Falconieri come da procura speciale in calce Parte_1 al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Petrucci e Fabrizia CP_1
Florio come da procura generale richiamata nelle memorie difensive
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con un primo ricorso depositato il 08.04.2022 la ricorrente esponeva che con nota del 16.02.2022 l CP_1 le aveva chiesto la restituzione della somma di € 15.180,02 a titolo di ratei di reddito di cittadinanza indebitamente riscossi nel periodo da aprile 2019 a settembre 2020, come emerso a seguito degli accertamenti eseguiti.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, chiedeva accertarsi la irripetibilità della somma indicata, con vittoria delle spese processuali.
Con un secondo ricorso depositato il 21.11.2022, parte ricorrente, premesso di aver presentato una successiva domanda amministrativa in data 11.02.2022, lamentava che l'istituto resistente le avesse corrisposto solo un rateo mensile (quello di marzo 2022) di reddito di cittadinanza, interrompendo poi i pagamenti per le mensilità successive. Ritenendo di aver diritto al pagamento della prestazione per l'intero periodo previsto dalla legge, chiedeva condannarsi l' al pagamento di € 12.600,00 (pari a 18 ratei CP_1 mensili) oltre accessori.
Sotto distinto profilo, esponeva di non aver percepito l'assegno unico universale, quantificato in €
3.150,00 per ciascuno dei due figli minori a carico, chiedendo la condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi importi.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto. CP_1
1 Disposta la riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
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In linea generale, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Cass. S.U. n. 18046/2010; da ultimo, Cass. Sez. L., n.
2739/2016).
Nel caso di specie, l' ha chiesto la restituzione dei ratei di assegno di cittadinanza erogati alla CP_1 ricorrente nel periodo da aprile 2019 a settembre 2020 per il possesso, da parte della stessa, di una autovettura avente le caratteristiche di cui all'art.2 del d.l. n.4/2019, conv. in legge n.26/2019.
La norma all'epoca vigente prevedeva: “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda
e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla
Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
2 motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
Ai sensi dell'art..3, commi 5 e 6: “5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della
Pensione di cittadinanza.”.
Stando alla documentazione prodotta in allegato al ricorso, la ricorrente è intestataria di una autovettura immatricolata la prima volta il 12.02.2019, quindi poco più di un mese prima della richiesta di prestazione del 22.03.2019 (cfr. all. n.3 del ricorso).
Pertanto, parte istante non era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla prestazione, il cui pagamento costituisce indebito oggettivo e deve essere restituito ai sensi dell'art.2033 c.c.
Quanto alla prestazione richiesta con domanda amministrativa dell'11.02.2022, è pacifico che l CP_1 dopo aver accolto la relativa istanza e corrisposto il pagamento della mensilità di marzo 2022, abbia poi sospeso i pagamenti per l'esistenza dell'indebito di cui alla precedente domanda amministrativa del
22.03.2019 (costituente oggetto del primo giudizio).
In buona sostanza, l'istituto previdenziale ha operato una compensazione tra il credito restitutorio vantato nei confronti della ricorrente (€ 15.180,02) ed il debito corrispondente ai ratei di prestazione dovuti alla stessa in virtù della nuova domanda amministrativa di reddito di cittadinanza (€ 700,00 per n.18 mensilità).
Tale comportamento può ritenersi corretto, per cui deve concludersi che la ricorrente non è tenuta a restituire all' le somme di cui al provvedimento di richiesta di pagamento del 16.02.2022 (atteso che CP_1 ed il relativo debito restitutorio deve ritenersi estinto in misura pari ad € 12.600,00), ma al tempo stesso non può pretendere il pagamento delle somme chieste nel secondo ricorso, essendosi verificata una parziale compensazione dei reciproci debiti/crediti.
Quanto, infine, alla richiesta di pagamento dell'assegno unico universale, quantificato in € 3.150,00
(175,00 x 18 mesi) per ciascuno dei due figli minori a carico e quindi per complessivi € 6.300,00, la prestazione assistenziale è stata istituita dal d.lgs n. 230/2021, il cui art.1 prevede: “A decorrere dal 1° marzo
2022 e' istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato
(…)”.
3 Stando alla documentazione prodotta dall' la prestazione è stata pagata solo per € 1.135,20 al CP_1
20.06.2023. In assenza di contestazioni sul quantum, l' è quindi tenuto a corrispondere la differenza, CP_1 pari ad € 5.164,80.
Va tuttavia considerato che la ricorrente è tutt'ora debitrice di € 2.580,02 (15.180,02-12.600) nei confronti dell' per cui la condanna dell'istituto resistente deve essere contenuta, previa compensazione, nella CP_1 misura di € 2.584,78 oltre interessi legali sino al soddisfo.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- condanna l' a pagare alla ricorrente la somma di € 2.584,78 a titolo di assegno unico universale, CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- rigetta, per il resto, le domande;
- compensa le spese processuali tra le parti.
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