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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/12/2024, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4673/2020
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4673 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2020 vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difesa dall' Avv. Patrizia Di Parte_1 C.F._1
Micco, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Vincenzo Schettino, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: separazione personale con addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Piaccia all'On. Tribunale adito disattesa ogni contrari istanza 1) pronunciare la
separazione personale dei coniugi e demandando al Parte_1 Controparte_1
Comune di Aprilia le debite annotazioni;
2) assegnare l'abitazione coniugale sita in Aprilia in Via Ibiza
pagina 1 di 11 n. 1 di proprietà della madre del ricorrente con quanto in essa contenuto;
3) porre a carico del padre per
Per_ il mantenimento di la somma di €. 200,00 da versare presso il domicilio della madre entro il
giorno cinque di ogni mese. La suddetta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT. Il marito contribuirà, in ogni caso, al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche,
sportive e di svago, effettuate nell'interesse della minore secondo il protocollo d'intesa sottoscritto dal
Per_ Tribunale di Latina e l'Ordine forense;
4) dare atto che verrà affidata in modo condiviso ad
entrambi i genitori ma con diritto della stessa a coabitare con la madre nell'abitazione di Aprilia (LT)
Per_ in Via Ibiza n. 1; potrà vedere e rimanere con il padre, anche con la presenza dei nonni paterni,
per due giorni alla settimana, da concordarsi tra i coniugi, e/o in caso di disaccordo il martedì ed il
giovedì prelevandola dalla scuola e riportandola a casa dopo cena;
per un fine settimana alternato dalle
h. 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
inoltre la bambina rimarrà ad anni alterni - con il padre
e/o con la madre dal 1 al 15 agosto e/o dal 16 al 31 agosto;
durante le vacanze natalizie, sempre ad anni
Per_ alterni, potrà rimanere con il padre e/o con la mamma dalla chiusura della scuola sino al 29
dicembre e/o dal 30 dicembre al 6 gennaio mentre per le vacanze pasquali rimarrà - sempre ad anni
alterni- per l'intero periodo con il padre e/o con la madre. Naturalmente la bambina potrà vedere e
rimanere con il padre ogni qualvolta lo desideri e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini
di legge.
per parte resistente: Il sottoscritto procuratore n.q. si riporta a tutti gli atti e scritti difensivi che in
questa sede si intendono integralmente qui riportati e trascritti e ne chiede l'integrale accoglimento,
impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito da controparte perché infondato in fatto ed in
diritto. Per quanto concerne il collocamento e il mantenimento della figlia minore nata dall'unione tra i
coniugi e l'assegnazione della casa coniugale è utile ribadire quanto segue: Il in ragione della Parte_1
severa patologia psichiatrica che lo rende inidoneo a tenere con se la predetta minore (a tra l'altro ha
tentato il suicidio pochi mesi orsono), e al fine di evitare e prevenire problematiche connesse
all'imprevedibilità e all'inaffidabilità del padre, non può avere l'affido condiviso;
il Tribunale a nostro
parere dovrà provvedere ad affidare in via esclusiva la minore alla madre, sig.ra Controparte_1
La predetta non ha mai interposto ostacoli nel rapporto padre e figlia e cosi come disposto
[...]
pagina 2 di 11 dal Presidente del Tribunale in via provvisoria si rende necessario che agli incontri vi sia la presenza
della madre dello stesso per le note ragioni evidenziate sullo stato di salute del predetto Parte_1
Occorre altresì precisare che il ha già da tempo abbandonato il domicilio coniugale Parte_1 Parte_1
(dal Dicembre 2019), lasciandovi la moglie e la figlia, l'abitazione di proprietà della madre del
ricorrente dovrà pertanto rimanere assegnata alla sig.ra che continuerà a Controparte_1
Per_ viverci con la figlia . La sig.ra ha un reddito minimo cosi come provato e documentato CP_1
in atti per cui risulta necessario ed indispensabile che il corrisponda quantomeno un Parte_1
mantenimento pari ad € 300,00 mensili che corrisponde ad un terzo del reddito percepito mensilmente
dal stesso, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi secondo le modalità e previsioni di cui Parte_1
al protocollo invalso presso il Tribunale civile di Latina. Si rassegnano pertanto le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale, disporre l'affido esclusivo della figlia minore in favore della madre con
collocazione prevalente della figlia presso l'abitazione della stessa;
porre a carico del AL un
assegno mensile di mantenimento per la figlia minore dell'importo di € 300,00 oltre al 50% delle spese
straordinarie come da protocollo invalso presso il Tribunale di Latina;
disporre l'assegnazione della
Per_ casa coniugale, sita in Aprilia Via Ibiza n.1, alla sig.ra e alla figlia minore . Con CP_1
vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario. Chiede concedere i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 8.10.2020, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale tra le CP_1
parti, di affidare la figlia minore, , in via condivisa ad entrambi i genitori, di collocare la Per_1
figlia in via prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre, di assegnare la ex casa coniugale (appartenente alla famiglia del ricorrente) e sita in Aprilia, Via Ibiza n. 1, alla moglie, di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per la minore dell'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio civile a Irpin (Ucraina) il 29.8.2012, regolarmente trascritto;
era nata il Per_1
pagina 3 di 11 25.11.2017; il matrimonio era fallito a causa del disinteresse manifestato dalla moglie nei confronti del marito dopo la nascita della figlia e del trasferimento dei genitori della Per_1
moglie presso la casa coniugale;
onde evitare di esporre la figlia alle tensioni familiari, il ricorrente, in data 22 dicembre 2019, si era allontanato dall'abitazione familiare e si era stabilito in un locale temporaneamente affittatogli dal marito della madre nelle vicinanze della casa
coniugale; la vicinanza tra le due abitazioni garantiva al ricorrente un'assidua frequentazione della figlia; il era affetto da una patologia invalidante, non aveva una stabile Parte_1
occupazione lavorativa e percepiva da oltre un anno il reddito di cittadinanza nella misura di €.
900,00 mensili in considerazione dell'intero nucleo familiare;
con i suddetti importi il ricorrente contribuiva al mantenimento della figlioletta con € 200,00, corrispondeva €. 300,00 per l'affitto del
locale dove alloggiava, acquistava per la famiglia della moglie i generi alimentari consentiti dal
reddito di cittadinanza e spesso era costretto a pagare anche le utenze della moglie nonostante la resistente percepisse un congruo stipendio effettuando lavori in nero.
non si opponeva alla domanda di separazione e ne chiedeva Controparte_1
l'addebito al marito;
domandava, inoltre, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore con collocamento prevalente della bambina presso di sé, l'assegnazione della ex casa coniugale, il mantenimento per la figlia nell'importo mensile di euro € 300,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie necessarie per la minore, senza nulla prevedersi in ordine al
mantenimento dei coniugi, stante la condizione economico-patrimoniale di entrambi.
A fondamento delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: la aveva CP_1
sempre approcciato alla vita coniugale con spirito di abnegazione e sacrificio stante la patologia psichiatrica da cui il era affetto e che la resistente aveva scoperto solo Parte_1
successivamente al matrimonio;
la patologia del ricorrente aggravava l'indole comunque irosa e l'atteggiamento aggressivo del che aveva fortemente minato la serenità del Parte_1
rapporto coniugale, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza;
la malattia del ricorrente lo rendeva purtroppo inaffidabile e non pienamente idoneo a prendersi cura di una
bambina di così tenera età; attesa la patologia del AL l'affidamento esclusivo della minore alla madre risultava maggiormente conforme all'interesse della bambina;
il aveva Parte_1
pagina 4 di 11 Per_ abbandonato il domicilio coniugale fin dal dicembre 2019, lasciando alle cure della resistente; la non aveva mai interposto ostacoli al rapporto padre/figlia, ma appariva CP_1
opportuno che gli incontri tra il e avvenissero, fino ai quattordici anni della Parte_1 Per_1
minore, alla presenza o con la partecipazione di altro adulto;
la resistente durante il matrimonio si era sempre occupata di crescere la figlia senza svolgere attività lavorativa;
dal novembre 2020 aveva reperito degli impieghi presso alcune ditte di pulizia, seppur sempre con
contratti a tempo determinato trimestrali e a tempo parziale, traendone redditi piuttosto esigui.
Con ordinanza del 30.9.2021, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, preso atto dei risultati dell'audizione delle parti nonché esaminati gli atti
rispettivamente allegati, ritenuto non esservi motivi di deroga al regime bi-genitoriale che, tuttavia, le
condizioni di salute del padre consigliavano che lo stesso potesse vederla solo in compagnia della nonna
paterna, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, affidava la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, collocava la figlia minore presso la madre con diritto di visita del padre da esercitarsi alla presenza della nonna paterna,
assegnava la ex casa coniugale alla suddetta collocataria e poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 200,00 mensili oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore
La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione. Quindi, espletata l'attività istruttoria e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisone collegiale, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- il merito della lite
Pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
pagina 5 di 11 La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le
condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta
separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da
una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio
coniugalis” tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
Richiesta di addebito
La domanda di addebito della separazione al marito avanzata da Controparte_1
non può trovare accoglimento, per quanto di seguito esposto.
[...]
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Tanto premesso, le generiche doglianze espresse dalla ricorrente in ordine alla riconducibilità
della crisi coniugale all'indole comunque irosa e all'atteggiamento aggressivo del sono Parte_1
rimaste allo stato di mera allegazione e sfornite di apprezzabile supporto probatorio.
In corso di causa, difatti, non è stata raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità causale del fallimento del matrimonio, se non in via esclusiva quantomeno prevalente, a contegni del pagina 6 di 11 asseritamente violativi dei doveri nascenti dal matrimonio. La patologia psichiatrica Parte_1
da cui il ricorrente è affetto, difatti, non può ritenersi, di per sé solo motivo sufficiente a fondare una pronuncia di addebito, anche considerato l'alterco asseritamente avvenuto con il padre della resistente nel 2018.
Conseguentemente, non avendo parte resistente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, la domanda di addebito della separazione al marito non può che essere rigettata.
Statuizioni relative alla prole
Secondo costante orientamento della Cassazione, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e collocamento – rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio,
può comportare la non applicazione del principio laddove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio (Cass.
n. 13454 del 2021; Cass. n. 6919 del 2016; Cass. n. 28244 del 2019).
Come, difatti, la Suprema Corte insegna, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario,
ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla alta conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (v. tra le tante Cass. n°16593 del 2008; Cass. Sez. I, 3 gennaio 2017 n. 27).
Nel caso di specie, non vi sono evidenze che l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori possa essere di ostacolo ad un'equilibrata crescita della bambina.
Pur non essendo contestata la patologia psichiatrica del ed il di lui tentativo di Parte_1
suicidio nel 2021, non sono state dedotte dalle parti, né tantomeno provate,
pagina 7 di 11 circostanze/accadimenti, verificatesi in concreto, in cui l'affidamento condiviso si sia rivelato,
nella sua concreta applicazione, pregiudizievole per l'interesse della minore.
Il anzi, non risulta aver mai fatto mancare il proprio apporto nell'accudimento di Parte_1
, né da un punto di vista materiale (non è contestato che il ricorrente abbia versato con Per_1
regolarità il mantenimento per la minore) né da un punto di vista affettivo.
Ciò posto, atteso che i timori di parte resistente - secondo cui l'affido condiviso della minore dovrebbe escludersi al fine di evitare e prevenire problematiche connesse all'imprevedibilità e
all'inaffidabilità del padre - non hanno trovato riscontro nel corso del giudizio, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, debba disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1
entrambi i genitori, come già previsto con i provvedimenti temporanei ed urgenti (disporre l'affidamento esclusivo della bambina alla madre avrebbe quale unico effetto di escludere il genitore non affidatario dalla vita di , con evidente, grave pregiudizio di quest'ultima e Per_1
compressione del di lei diritto alla bi-genitorialità).
In ordine al collocamento della minore, come richiesto da entrambi i genitori e già previsto con l'ordinanza presidenziale, va disposto il collocamento prevalente della minore presso la madre.
In ordine alla frequentazione padre-figlia, tenuto conto della tenera età di (7 anni), della Per_1
patologia psichiatrica da cui il è affetto, del fatto che gli incontri tra il padre e la Parte_1
figlia si svolgono da anni, conformemente alle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale,
alla presenza della nonna paterna (v. comparsa conclusionale, sub. pag. 2, ove è dato leggersi:
Il AL si è sempre attenuto a tali condizioni tenendo e vedendo la figliola alla presenza della nonna
paterna), il Collegio reputa rispondente all'interesse della minore, anche al fine di garantire stabilità alle consuetudini di vita consolidate dalla bambina negli ultimi anni, prevedere che,
salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa avere con sé la figlia minore : Per_1
- il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, in presenza della nonna paterna;
- a fine settimana alternati la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00, sempre in presenza della nonna paterna;
pagina 8 di 11 - durante le festività natalizie, sempre in presenza della nonna paterna, ad anni alternati tra i genitori, o il 24 o il 25 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 23:00, o il 31 dicembre o il 1 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 23:00, o il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 23:00;
- durante le festività pasquali, sempre in presenza della nonna paterna, o la domenica di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10:00 alle ore 23:00;
- durante il periodo estivo, alla pari con il genitore collocatario, per sette giorni anche consecutivi da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, sempre in presenza della nonna paterna;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno della minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Assegnazione casa coniugale
Come richiesto da ambedue le parti e già previsto con l'ordinanza presidenziale, va disposta l'assegnazione della casa coniugale, alla resistente in ragione del criterio prioritario di cui all'art.337 sexies c.c. ovvero il collocamento della figlia minorenne . Per_1
Infatti, l'assegnazione della casa coniugale risponde all'esigenza di conservare ai figli l'habitat
domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui articola e si esprime la vita familiare, per non gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma dello sradicamento del luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Le spese inerenti alle utenze domestiche e quelle condominiali dovranno essere sostenute dalla resistente.
Infatti, come insegna la Suprema Corte, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario
esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario
esclusivo o del comproprietario dell'immobile assegnato.
Mantenimento per la figlia minorenne Per_1
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento della figlia, deve rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei pagina 9 di 11 tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Nel caso di specie entrambi i genitori, pur non essendo proprietari di immobili non risultano gravati da costi derivanti da mutuo o canone di locazione (la resistente è assegnataria della ex casa coniugale, di proprietà della famiglia del ed il ricorrente vive in un immobile di Parte_1
proprietà della famiglia d'origine e non ha prodotto in giudizio documentazione attestante il pagamento di un canone di locazione).
Entrambi i coniugi, inoltre, risultano percepire il reddito d'inclusione nell'ammontare di euro
500,00 mensili ciascuno (v. dichiarazioni sostitutive in atti); il inoltre, percepisce la Parte_1
pensione d'invalidità (euro 340,00 mensili, v. dichiarazione sostitutiva in atti) mentre la resistente ha dichiarato di percepire l'importo mensile di euro 199,00 a titolo di assegno unico per la figlia.
Nella situazione sopra descritta, tenuto conto delle esigenze di vita di (7 anni), valutati i Per_1
redditi delle parti, considerata l'assegnazione della ex casa coniugale in favore della resistente, reputa equo il Collegio confermare a carico di l'assegno di Parte_1
mantenimento per la figlia nell'ammontare già individuato con i provvedimenti Per_1
temporanei ed urgenti (ovvero euro 200,00 mensili, come già rivalutati), da versarsi alla madre della minore, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie,
determinate secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Latina.
spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in Irpin (Ucraina), in data
29.8.2012, (matrimonio trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Aprilia – LT - alla parte II, serie C, atto n. 82, dell'anno 2012);
RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito avanzata da
[...]
; CP_1
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre di cui in parte motiva,
qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
ASSEGNA la ex casa coniugale avanzata da;
Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
, a titolo di mantenimento per la figlia minorenne , entro il 5 di ogni mese, la
[...] Per_1
somma mensile di 200,00 euro, oltre rivalutazione ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie necessarie per la figlia minorenne , determinate come da Per_1
Protocollo in uso al Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
ORDINA l'annotazione per legge;
ORDINA la comunicazione del presente provvedimento all'autorità consolare dell'Ucraina;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 2.12.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 11 di 11
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4673 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2020 vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difesa dall' Avv. Patrizia Di Parte_1 C.F._1
Micco, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Vincenzo Schettino, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: separazione personale con addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Piaccia all'On. Tribunale adito disattesa ogni contrari istanza 1) pronunciare la
separazione personale dei coniugi e demandando al Parte_1 Controparte_1
Comune di Aprilia le debite annotazioni;
2) assegnare l'abitazione coniugale sita in Aprilia in Via Ibiza
pagina 1 di 11 n. 1 di proprietà della madre del ricorrente con quanto in essa contenuto;
3) porre a carico del padre per
Per_ il mantenimento di la somma di €. 200,00 da versare presso il domicilio della madre entro il
giorno cinque di ogni mese. La suddetta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT. Il marito contribuirà, in ogni caso, al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche,
sportive e di svago, effettuate nell'interesse della minore secondo il protocollo d'intesa sottoscritto dal
Per_ Tribunale di Latina e l'Ordine forense;
4) dare atto che verrà affidata in modo condiviso ad
entrambi i genitori ma con diritto della stessa a coabitare con la madre nell'abitazione di Aprilia (LT)
Per_ in Via Ibiza n. 1; potrà vedere e rimanere con il padre, anche con la presenza dei nonni paterni,
per due giorni alla settimana, da concordarsi tra i coniugi, e/o in caso di disaccordo il martedì ed il
giovedì prelevandola dalla scuola e riportandola a casa dopo cena;
per un fine settimana alternato dalle
h. 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
inoltre la bambina rimarrà ad anni alterni - con il padre
e/o con la madre dal 1 al 15 agosto e/o dal 16 al 31 agosto;
durante le vacanze natalizie, sempre ad anni
Per_ alterni, potrà rimanere con il padre e/o con la mamma dalla chiusura della scuola sino al 29
dicembre e/o dal 30 dicembre al 6 gennaio mentre per le vacanze pasquali rimarrà - sempre ad anni
alterni- per l'intero periodo con il padre e/o con la madre. Naturalmente la bambina potrà vedere e
rimanere con il padre ogni qualvolta lo desideri e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini
di legge.
per parte resistente: Il sottoscritto procuratore n.q. si riporta a tutti gli atti e scritti difensivi che in
questa sede si intendono integralmente qui riportati e trascritti e ne chiede l'integrale accoglimento,
impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito da controparte perché infondato in fatto ed in
diritto. Per quanto concerne il collocamento e il mantenimento della figlia minore nata dall'unione tra i
coniugi e l'assegnazione della casa coniugale è utile ribadire quanto segue: Il in ragione della Parte_1
severa patologia psichiatrica che lo rende inidoneo a tenere con se la predetta minore (a tra l'altro ha
tentato il suicidio pochi mesi orsono), e al fine di evitare e prevenire problematiche connesse
all'imprevedibilità e all'inaffidabilità del padre, non può avere l'affido condiviso;
il Tribunale a nostro
parere dovrà provvedere ad affidare in via esclusiva la minore alla madre, sig.ra Controparte_1
La predetta non ha mai interposto ostacoli nel rapporto padre e figlia e cosi come disposto
[...]
pagina 2 di 11 dal Presidente del Tribunale in via provvisoria si rende necessario che agli incontri vi sia la presenza
della madre dello stesso per le note ragioni evidenziate sullo stato di salute del predetto Parte_1
Occorre altresì precisare che il ha già da tempo abbandonato il domicilio coniugale Parte_1 Parte_1
(dal Dicembre 2019), lasciandovi la moglie e la figlia, l'abitazione di proprietà della madre del
ricorrente dovrà pertanto rimanere assegnata alla sig.ra che continuerà a Controparte_1
Per_ viverci con la figlia . La sig.ra ha un reddito minimo cosi come provato e documentato CP_1
in atti per cui risulta necessario ed indispensabile che il corrisponda quantomeno un Parte_1
mantenimento pari ad € 300,00 mensili che corrisponde ad un terzo del reddito percepito mensilmente
dal stesso, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi secondo le modalità e previsioni di cui Parte_1
al protocollo invalso presso il Tribunale civile di Latina. Si rassegnano pertanto le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale, disporre l'affido esclusivo della figlia minore in favore della madre con
collocazione prevalente della figlia presso l'abitazione della stessa;
porre a carico del AL un
assegno mensile di mantenimento per la figlia minore dell'importo di € 300,00 oltre al 50% delle spese
straordinarie come da protocollo invalso presso il Tribunale di Latina;
disporre l'assegnazione della
Per_ casa coniugale, sita in Aprilia Via Ibiza n.1, alla sig.ra e alla figlia minore . Con CP_1
vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario. Chiede concedere i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 8.10.2020, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale tra le CP_1
parti, di affidare la figlia minore, , in via condivisa ad entrambi i genitori, di collocare la Per_1
figlia in via prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre, di assegnare la ex casa coniugale (appartenente alla famiglia del ricorrente) e sita in Aprilia, Via Ibiza n. 1, alla moglie, di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per la minore dell'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio civile a Irpin (Ucraina) il 29.8.2012, regolarmente trascritto;
era nata il Per_1
pagina 3 di 11 25.11.2017; il matrimonio era fallito a causa del disinteresse manifestato dalla moglie nei confronti del marito dopo la nascita della figlia e del trasferimento dei genitori della Per_1
moglie presso la casa coniugale;
onde evitare di esporre la figlia alle tensioni familiari, il ricorrente, in data 22 dicembre 2019, si era allontanato dall'abitazione familiare e si era stabilito in un locale temporaneamente affittatogli dal marito della madre nelle vicinanze della casa
coniugale; la vicinanza tra le due abitazioni garantiva al ricorrente un'assidua frequentazione della figlia; il era affetto da una patologia invalidante, non aveva una stabile Parte_1
occupazione lavorativa e percepiva da oltre un anno il reddito di cittadinanza nella misura di €.
900,00 mensili in considerazione dell'intero nucleo familiare;
con i suddetti importi il ricorrente contribuiva al mantenimento della figlioletta con € 200,00, corrispondeva €. 300,00 per l'affitto del
locale dove alloggiava, acquistava per la famiglia della moglie i generi alimentari consentiti dal
reddito di cittadinanza e spesso era costretto a pagare anche le utenze della moglie nonostante la resistente percepisse un congruo stipendio effettuando lavori in nero.
non si opponeva alla domanda di separazione e ne chiedeva Controparte_1
l'addebito al marito;
domandava, inoltre, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore con collocamento prevalente della bambina presso di sé, l'assegnazione della ex casa coniugale, il mantenimento per la figlia nell'importo mensile di euro € 300,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie necessarie per la minore, senza nulla prevedersi in ordine al
mantenimento dei coniugi, stante la condizione economico-patrimoniale di entrambi.
A fondamento delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: la aveva CP_1
sempre approcciato alla vita coniugale con spirito di abnegazione e sacrificio stante la patologia psichiatrica da cui il era affetto e che la resistente aveva scoperto solo Parte_1
successivamente al matrimonio;
la patologia del ricorrente aggravava l'indole comunque irosa e l'atteggiamento aggressivo del che aveva fortemente minato la serenità del Parte_1
rapporto coniugale, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza;
la malattia del ricorrente lo rendeva purtroppo inaffidabile e non pienamente idoneo a prendersi cura di una
bambina di così tenera età; attesa la patologia del AL l'affidamento esclusivo della minore alla madre risultava maggiormente conforme all'interesse della bambina;
il aveva Parte_1
pagina 4 di 11 Per_ abbandonato il domicilio coniugale fin dal dicembre 2019, lasciando alle cure della resistente; la non aveva mai interposto ostacoli al rapporto padre/figlia, ma appariva CP_1
opportuno che gli incontri tra il e avvenissero, fino ai quattordici anni della Parte_1 Per_1
minore, alla presenza o con la partecipazione di altro adulto;
la resistente durante il matrimonio si era sempre occupata di crescere la figlia senza svolgere attività lavorativa;
dal novembre 2020 aveva reperito degli impieghi presso alcune ditte di pulizia, seppur sempre con
contratti a tempo determinato trimestrali e a tempo parziale, traendone redditi piuttosto esigui.
Con ordinanza del 30.9.2021, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, preso atto dei risultati dell'audizione delle parti nonché esaminati gli atti
rispettivamente allegati, ritenuto non esservi motivi di deroga al regime bi-genitoriale che, tuttavia, le
condizioni di salute del padre consigliavano che lo stesso potesse vederla solo in compagnia della nonna
paterna, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, affidava la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, collocava la figlia minore presso la madre con diritto di visita del padre da esercitarsi alla presenza della nonna paterna,
assegnava la ex casa coniugale alla suddetta collocataria e poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 200,00 mensili oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore
La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione. Quindi, espletata l'attività istruttoria e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisone collegiale, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- il merito della lite
Pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
pagina 5 di 11 La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le
condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta
separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da
una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio
coniugalis” tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
Richiesta di addebito
La domanda di addebito della separazione al marito avanzata da Controparte_1
non può trovare accoglimento, per quanto di seguito esposto.
[...]
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Tanto premesso, le generiche doglianze espresse dalla ricorrente in ordine alla riconducibilità
della crisi coniugale all'indole comunque irosa e all'atteggiamento aggressivo del sono Parte_1
rimaste allo stato di mera allegazione e sfornite di apprezzabile supporto probatorio.
In corso di causa, difatti, non è stata raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità causale del fallimento del matrimonio, se non in via esclusiva quantomeno prevalente, a contegni del pagina 6 di 11 asseritamente violativi dei doveri nascenti dal matrimonio. La patologia psichiatrica Parte_1
da cui il ricorrente è affetto, difatti, non può ritenersi, di per sé solo motivo sufficiente a fondare una pronuncia di addebito, anche considerato l'alterco asseritamente avvenuto con il padre della resistente nel 2018.
Conseguentemente, non avendo parte resistente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, la domanda di addebito della separazione al marito non può che essere rigettata.
Statuizioni relative alla prole
Secondo costante orientamento della Cassazione, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e collocamento – rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio,
può comportare la non applicazione del principio laddove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio (Cass.
n. 13454 del 2021; Cass. n. 6919 del 2016; Cass. n. 28244 del 2019).
Come, difatti, la Suprema Corte insegna, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario,
ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla alta conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (v. tra le tante Cass. n°16593 del 2008; Cass. Sez. I, 3 gennaio 2017 n. 27).
Nel caso di specie, non vi sono evidenze che l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori possa essere di ostacolo ad un'equilibrata crescita della bambina.
Pur non essendo contestata la patologia psichiatrica del ed il di lui tentativo di Parte_1
suicidio nel 2021, non sono state dedotte dalle parti, né tantomeno provate,
pagina 7 di 11 circostanze/accadimenti, verificatesi in concreto, in cui l'affidamento condiviso si sia rivelato,
nella sua concreta applicazione, pregiudizievole per l'interesse della minore.
Il anzi, non risulta aver mai fatto mancare il proprio apporto nell'accudimento di Parte_1
, né da un punto di vista materiale (non è contestato che il ricorrente abbia versato con Per_1
regolarità il mantenimento per la minore) né da un punto di vista affettivo.
Ciò posto, atteso che i timori di parte resistente - secondo cui l'affido condiviso della minore dovrebbe escludersi al fine di evitare e prevenire problematiche connesse all'imprevedibilità e
all'inaffidabilità del padre - non hanno trovato riscontro nel corso del giudizio, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, debba disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1
entrambi i genitori, come già previsto con i provvedimenti temporanei ed urgenti (disporre l'affidamento esclusivo della bambina alla madre avrebbe quale unico effetto di escludere il genitore non affidatario dalla vita di , con evidente, grave pregiudizio di quest'ultima e Per_1
compressione del di lei diritto alla bi-genitorialità).
In ordine al collocamento della minore, come richiesto da entrambi i genitori e già previsto con l'ordinanza presidenziale, va disposto il collocamento prevalente della minore presso la madre.
In ordine alla frequentazione padre-figlia, tenuto conto della tenera età di (7 anni), della Per_1
patologia psichiatrica da cui il è affetto, del fatto che gli incontri tra il padre e la Parte_1
figlia si svolgono da anni, conformemente alle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale,
alla presenza della nonna paterna (v. comparsa conclusionale, sub. pag. 2, ove è dato leggersi:
Il AL si è sempre attenuto a tali condizioni tenendo e vedendo la figliola alla presenza della nonna
paterna), il Collegio reputa rispondente all'interesse della minore, anche al fine di garantire stabilità alle consuetudini di vita consolidate dalla bambina negli ultimi anni, prevedere che,
salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa avere con sé la figlia minore : Per_1
- il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, in presenza della nonna paterna;
- a fine settimana alternati la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00, sempre in presenza della nonna paterna;
pagina 8 di 11 - durante le festività natalizie, sempre in presenza della nonna paterna, ad anni alternati tra i genitori, o il 24 o il 25 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 23:00, o il 31 dicembre o il 1 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 23:00, o il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 23:00;
- durante le festività pasquali, sempre in presenza della nonna paterna, o la domenica di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10:00 alle ore 23:00;
- durante il periodo estivo, alla pari con il genitore collocatario, per sette giorni anche consecutivi da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, sempre in presenza della nonna paterna;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno della minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Assegnazione casa coniugale
Come richiesto da ambedue le parti e già previsto con l'ordinanza presidenziale, va disposta l'assegnazione della casa coniugale, alla resistente in ragione del criterio prioritario di cui all'art.337 sexies c.c. ovvero il collocamento della figlia minorenne . Per_1
Infatti, l'assegnazione della casa coniugale risponde all'esigenza di conservare ai figli l'habitat
domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui articola e si esprime la vita familiare, per non gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma dello sradicamento del luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Le spese inerenti alle utenze domestiche e quelle condominiali dovranno essere sostenute dalla resistente.
Infatti, come insegna la Suprema Corte, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario
esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario
esclusivo o del comproprietario dell'immobile assegnato.
Mantenimento per la figlia minorenne Per_1
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento della figlia, deve rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei pagina 9 di 11 tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Nel caso di specie entrambi i genitori, pur non essendo proprietari di immobili non risultano gravati da costi derivanti da mutuo o canone di locazione (la resistente è assegnataria della ex casa coniugale, di proprietà della famiglia del ed il ricorrente vive in un immobile di Parte_1
proprietà della famiglia d'origine e non ha prodotto in giudizio documentazione attestante il pagamento di un canone di locazione).
Entrambi i coniugi, inoltre, risultano percepire il reddito d'inclusione nell'ammontare di euro
500,00 mensili ciascuno (v. dichiarazioni sostitutive in atti); il inoltre, percepisce la Parte_1
pensione d'invalidità (euro 340,00 mensili, v. dichiarazione sostitutiva in atti) mentre la resistente ha dichiarato di percepire l'importo mensile di euro 199,00 a titolo di assegno unico per la figlia.
Nella situazione sopra descritta, tenuto conto delle esigenze di vita di (7 anni), valutati i Per_1
redditi delle parti, considerata l'assegnazione della ex casa coniugale in favore della resistente, reputa equo il Collegio confermare a carico di l'assegno di Parte_1
mantenimento per la figlia nell'ammontare già individuato con i provvedimenti Per_1
temporanei ed urgenti (ovvero euro 200,00 mensili, come già rivalutati), da versarsi alla madre della minore, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie,
determinate secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Latina.
spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in Irpin (Ucraina), in data
29.8.2012, (matrimonio trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Aprilia – LT - alla parte II, serie C, atto n. 82, dell'anno 2012);
RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito avanzata da
[...]
; CP_1
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre di cui in parte motiva,
qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
ASSEGNA la ex casa coniugale avanzata da;
Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
, a titolo di mantenimento per la figlia minorenne , entro il 5 di ogni mese, la
[...] Per_1
somma mensile di 200,00 euro, oltre rivalutazione ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie necessarie per la figlia minorenne , determinate come da Per_1
Protocollo in uso al Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
ORDINA l'annotazione per legge;
ORDINA la comunicazione del presente provvedimento all'autorità consolare dell'Ucraina;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 2.12.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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