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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17017 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.r.g. 20582 dell'anno 2025 e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, parte elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Grimaldi n. 47, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO MATTEO, che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, parte elettivamente domiciliata in Roma, Via
Ezio n. 24, presso lo studio dell'Avv. MENCHERINI
EL e dell'Avv. DANIELE FELICIANI, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità
All'udienza del 04/12/2025, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato ha chiesto all'intestato Tribunale la convalida dello
1 sfratto per morosità intimato alla in rela- Controparte_1 zione alla locazione ad uso commerciale dell'immobile in
Roma, via Ermanno Wolf Ferrari n. 316, oggetto del contratto sottoscritto in data 01/12/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 7 in data 03/12/2022 al n. 3T/7217, per il canone mensile di € 5.500,00=, oltre IVA, pervenuto a €
5.569,85 in forza delle intervenute indicizzazioni ISTAT.
Parte attrice ha dedotto, a fondamento della propria azione, il mancato pagamento dal mese di gennaio del 2025 al mese di aprile 2025 per un importo di € 22.279,40 per canoni, oltre €
4.901,48 per IVA, nonché € 339,00 per quota di spettanza della imposta annuale di registro, per una morosità complessiva di € 27.519,88.
Ha pertanto richiesto la convalida dell'intimato sfratto con emissione della ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c. ed, in caso di opposizione, previa concessione della ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ex art. 665 c.p.c., la remissione della causa nel merito per la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta con condanna di quest'ultima al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni, oltre al favore delle spese di lite.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, si è opposta alla convalida chiedendone il rigetto delle domande avversarie con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della dedotta opposizione, la conduttrice ha contestato la sussistenza di una morosità qualificabile come grave tenuto conto della tolleranza manifestata da parte locatrice a fronte dei ritardi nella corresponsione dei canoni da parte della conduttrice;
della presenza anche della garanzia prestata in favore della locatrice mediante rilascio di fideiussione bancaria, nonché della riferita pendenza di trattative per l'acquisto del locale in esito al quale la morosità avrebbe trovato la sua regolazione pattizia.
2 Alla udienza di comparizione, persistendo la morosità, a fronte della opposizione proposta, parte attrice ha chiesto emettersi ordinanza di rilascio ed il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza in data 29/04/2025 ha disposto in conformità fissando per l'esecuzione la data del
30/06/2025, disponendo altresì il mutamento del rito fissando l'udienza del 04/12/2025 con assegnazione ex art. 426 c.p.c. termine alle parti, rispettivamente di trenta e dieci giorni prima, per l'integrazione degli atti e della produzione documentale.
Essendo il giudizio rimesso nel merito, parte attrice ha quindi provveduto ad attivare la procedura di mediazione ex D.Lgs.
28/2010 che, tuttavia, non ha avuto esito positivo.
Sono successivamente intercorsi contatti tra le parti per un rilascio bonario del locale che effettivamente è stato riconsegnato in data 01/08/2025.
In tale occasione le parti hanno convenuto che il saldo del residuo debito per canoni maturati, a tale data ancora dovuti, per le mensilità da maggio a luglio 2025 nonché per oneri accessori sarebbe stato saldato entro la data del 18/08/2025 pena la escussione della fideiussione che, viceversa, sarebbe stata restituita in caso di integrale saldo della esposizione debitoria.
Intervenuto il pagamento nei termini pattuiti, la società locatrice ha quindi restituito la fideiussione alla conduttrice come convenuto.
Pertanto il giudizio prosegue per la richiesta di condanna alle spese di lite, richiesta alla quale parte convenuta si oppone chiedendo la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando,
3 dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto avvenuta in data 1.08.2025; nulla decide in ordine alla risoluzione del contratto, avendo a verbale di data odierna le parti dichiarato di aver provveduto autonomamente alla risoluzione del negozio ed essendo divenuti ad un accordo economico per le morosità dei canoni e degli oneri maturati;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro
2.150,00, di cui Euro 150,00 per esborsi, ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, 04/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Scoppetta
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