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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10470/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Parte_1 C.F._1 Maria Colzani, presso cui è stato eletto domicilio in Giussano, via Fiume n. 28, giusta procura in atti
OPPONENTE E (C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Francesca Cristina Salvadori, presso cui P.IVA_2 è stato eletto domicilio in Milano, via Giuseppe Baretti n. 3, giusta procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 140061 – fideiussione nonché nella causa riunita iscritta al numero 462/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, con il patrocinio degli avv. Livia Passalacqua e Stefano C.F._3 Poretti, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, viale Brianza n. 31, giusta procura in atti
OPPONENTI E (C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Francesca Cristina Salvadori, presso cui P.IVA_2 è stato eletto domicilio in Milano, via Giuseppe Baretti n. 3, giusta procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 140061 - fideiussione
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio CONCLUSIONI delle parti: Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in Parte_1 data 28.01.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, deduzione, eccezione IN VIA PREGIUDIZIALE Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare il difetto di titolarità del credito azionato in capo a e per essa alla sua mandataria Controparte_1 e, per l'effetto, dichiarare nullo/inefficace e/o revocare il Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare altresì nullo il mandato alla mandataria conferito da ed inesistente la procura alle liti Controparte_2 Controparte_1 conferita al legale di controparte anche in sede di mediazione, con conseguente improcedibilità della domanda di controparte e nullità del decreto opposto. NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare lo stesso nullo/annullabile/inefficace/illegittimo.
2) Accertare e dichiarare:
- L'inesistenza del credito nei confronti del Sig. per intervenuta Parte_1 confessione stragiudiziale avversaria;
- la carenza di prova del credito ingiunto;
- la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto;
- la non debenza degli interessi applicati in quanto usurari e comunque l'illegittimità delle “competenze di chiusura” applicate;
- la prescrizione decennale dei diritti di credito avversari e quinquennale del diritto agli interessi;
- la liberazione ex art.1956 c.c. del concludente e/o per carenza di buona fede contrattuale della banca;
- la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto fidejussorio per i motivi esposti in atto;
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto.
3) In ogni caso accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in atti che nulla è dovuto dall'opponente in favore dell'opposta e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, previa ogni declaratoria del caso e respingere qualsivoglia diversa e/o ulteriore domanda di controparte, previa ogni opportuna declaratoria del caso.
4) Con vittoria di competenze di causa, ivi compresi spese forfettarie, IVA e CPA con distrazione in favore del presente procuratore antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)
Per e (come da foglio di precisazione Parte_2 Parte_3 delle conclusioni depositato in data 29.01.2025): La scrivente difesa, in ossequio al provvedimento emesso da Questo Giudice in data 24 settembre 2024, insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, qui di seguito riportate: In via preliminare accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione attiva in capo a
[...] e per essa ad er le ragioni sopra esposte CP_1 Controparte_2 In via principale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti tutti in ragione delle motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 3740/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 27 ottobre 2022 In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di lite, per le quali si chiede la distrazione in favore degli scriventi patrocinatori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in Controparte_1 data 29.01.2025): Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare: NEL MERITO:
1. in via principale, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate per i motivi esposti nel corso del giudizio;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo, condannare gli opponenti in solido fra loro a pagare ad l'importo di Euro CP_1
3.479.838,37, tutto oltre interessi come da domanda o la diversa somma accertata all'esito del giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
3. rigettare, ove non già accolte, tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso;
IN OGNI CASO:
4. condannare l'opponente al pagamento di competenze e spese di lite, oltre accessori di legge (spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di (quale Controparte_1 cessionaria di un credito originariamente nella titolarità di Intesa Sanpaolo S.p.A.), rappresentata da è stato ingiunto a , Controparte_2 Parte_1
e , nella loro qualità di garanti della Parte_2 Parte_3 società TO GE s.r.l., dichiarata fallita con sentenza depositata il 12.01.2007, il pagamento della somma di euro 3.479.838,37, oltre interessi, a titolo di saldo passivo relativo al contratto di conto corrente n. 7064487, acceso in data 09.09.2002. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito la Parte_1 prescrizione estintiva, ha dedotto la violazione della disciplina in tema di usura ed
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio ha contestato il credito ingiunto sotto ulteriori molteplici profili, domandando, dunque, la revoca del decreto opposto. Trattasi della causa n. 10470/2022 R.G. Anche gli altri garanti e hanno proposto Parte_2 Parte_3 autonoma opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, sulla scorta di difese analoghe a quelle di cui sopra. Trattasi della causa n. 462/2023 R.G.
costituendosi in entrambi i giudizi, ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e comunque la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta. Disposta la riunione tra i due giudizi sopra indicati, la causa è stata istruita mediante C.T.U. contabile. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1. Gli opponenti hanno contestato, in primo luogo, che la posizione creditoria fatta valere nella fase monitoria dall'opposta sia stata effettivamente ceduta a quest'ultima da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. Come emerge dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cfr.: doc. 3 del fascicolo della fase monitoria), l'operazione in questione ha avuto ad oggetto “un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di titolarità di Co
– derivanti, per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del Co rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati da nei confronti del relativo debitore ceduto”. Come risulta dalla relazione del C.T.U., sul conto corrente oggetto di causa sono stati concessi dei fidi ed essi costituiscono a pieno titolo “finanziamenti erogati in altre forme tecniche”, sicché il rapporto contrattuale in questione rientra nella descrizione sopra riportata. L'opposta, inoltre, ha prodotto in atti sub doc. 4 la dichiarazione della banca cedente in ordine all'inclusione del credito oggetto di causa nel novero di quelli oggetto della cessione. Al riguardo, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 10200 del 16.04.2021) ha ritenuto che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, costituisce “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”. Agli elementi di cui innanzi, si aggiungono sia l'elenco delle posizioni cedute, sia l'indicazione del sito da cui esso è stato estratto. 4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Ebbene, nell'elenco in questione compare, tra le altre, la posizione NDG n. 0000471931167000 e Rapporto n. 950100000220. A sua volta, tale ultimo riferimento numerico corrisponde a quello contenuto nell'estratto certificato ex art. 50 T.U.B. della banca cedente, alla data del 29.11.2021. Tale ultima data è quella di efficacia della cessione, quale emergente dall'estratto della Gazzetta Ufficiale sopra indicato. I predetti riferimenti numerici coincidono con quelli indicati nella dichiarazione della cedente. D'altronde, la cessionaria risulta in possesso di tutta la documentazione riguardante l'originaria posizione creditoria oggetto di causa e non risulta che gli opponenti abbiano ricevuto richieste di pagamento da Intesa Sanpaolo S.p.A. ovvero da altri presunti cessionari. Le questioni sollevate dall'opponente in comparsa conclusionale circa Pt_1 l'inopponibilità della cessione per non essere stata documentata la sua iscrizione nel registro delle imprese sono, con ogni evidenza, tardive. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che sussistano in questa sede elementi che consentono di ritenere provata l'inclusione del credito ingiunto nel novero di quelli ceduti in blocco in favore dell'odierna opposta. Gli opponenti e hanno anche sostenuto che risulta “mancante la Pt_2 Pt_3 prova circa la titolarità originaria in capo ad Intesa Sanpaolo s.p.a. del credito poi ceduto, posto che la fideiussione era asseritamente stipulata con Intesa BCI s.p.a.” (cfr.: atto di citazione in opposizione, a pagina 4). Al riguardo, deve osservarsi che in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 17889 del 27.08.2020).
2. Con il ricorso per ingiunzione di pagamento, la società opposta ha fatto valere unicamente il credito relativo al saldo passivo del conto corrente n. 70644- 87. L'estratto certificato di cui all'art. 50 T.U.B., prodotto nell'ambito della fase monitoria, si riferisce anch'esso unicamente al predetto rapporto. Sebbene tra i documenti in atti compaiano anche estratti conto relativi al conto corrente n. 70648-93, nessuna menzione del medesimo vi è nell'ambito della domanda di condanna degli odierni opponenti al pagamento del dovuto, e ciò vale anche per la fase di opposizione. Gli opponenti, a loro volta, si sono limitati a domandare il rigetto della domanda avversaria, con la conseguenza che le conclusioni dagli stessi rassegnate non sono idonee ad allargare l'oggetto della presente decisione. Ne deriva che, vertendosi in tema di autonomi rapporti di conto corrente, il saldo passivo del conto n. 70648-93 non costituisce oggetto della causa. La circostanza che nel quesito peritale si sia richiesto al C.T.U. di esaminare anche i rapporti “collegati” al conto corrente n. 70644-87 non comporta alcun ampliamento del tema della presente decisione, dovendosi interpretare la
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio menzione del collegamento nel senso di collegamento strettamente funzionale ed operativo. Pertanto, il fatto che tra i due conti possano essersi verificate operazioni di giroconto, ovvero che la relazione tecnica di parte del o la proposta Pt_1 conciliativa possano aver contemplato anche il dovuto in virtù di tale rapporto non consente di ritenere che anch'esso debba essere oggetto della decisione, visto che, in caso contrario, si verificherebbe un'ipotesi di ultrapetizione.
3. Gli opponenti hanno disconosciuto la conformità ai rispettivi originali di alcuni documenti, le fideiussioni e la ricognizione di debito. Le ragioni del disconoscimento in questione non sono state adeguatamente spiegate, non potendosi addurre al riguardo il fatto che la sottoscrizione dei documenti sia avvenuta molto tempo prima, né valendo in proposito il fatto che un singolo documento possa essere stato redatto su due fogli separati. La genericità del disconoscimento e la circostanza che esso riguarda in maniera cumulativa più documenti conducono a ritenere inefficace il disconoscimento medesimo.
4. Diversamente da quanto sostenuto da parte degli opponenti, il credito ingiunto deve essere considerato adeguatamente documentato, visto che la società opposta ha prodotto in atti non soltanto l'estratto certificato ex art. 50 D. Lgs. n. 385/1993, ma anche la documentazione contrattuale, gli estratti conto analitici che documentano l'andamento del rapporto nel tempo di sua vigenza e la ricognizione di debito da parte della debitrice principale e dei garanti. Inoltre, il credito in questione è stato ammesso al passivo della procedura fallimentare pendente nei confronti della debitrice principale. Ogni eccezione sul punto, pertanto, va disattesa. A fronte delle chiare risultanze documentali in questione, non può valere, al fine di escludere la stessa sussistenza del credito, quanto emerge dalla comunicazione della banca cedente in data 31.07.2012 (cfr.: doc. 4 dell'opponente ). Pt_1 Nessuno degli opponenti ha allegato elementi particolari in virtù dei quali detta dichiarazione debba considerarsi sorretta da animus confitendi e le dimensioni della banca nonché la qualità del soggetto a cui la dichiarazione viene attribuita rendono inutili le prove orali richieste in proposito dall'opponente . Pt_1 D'altronde, in mancanza di qualunque deduzione precisa sui tempi e sui modi di eventuali pagamenti del dovuto, non si vede in qual modo il credito oggetto di causa possa essersi improvvisamente azzerato.
5. Gli opponenti, stante il lungo tempo trascorso dalla cessazione del rapporto oggetto di causa, hanno sollevato eccezione di prescrizione. L'eccezione è infondata. In tema di obbligazioni solidali, come quella in esame, l'art. 1310, comma primo, c.c. stabilisce che “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”. Nella specie, con ricorso depositato nel marzo 2007, la banca cedente ha domandato l'ammissione dei suoi crediti al passivo del fallimento della debitrice principale TO GE s.r.l. (cfr.: doc. 9 del fascicolo della fase monitoria). Come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 9638 del 19.04.2018), “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.”.
In punto di fatto, la procedura fallimentare non risulta ancora chiusa.
6. Gli opponenti hanno sostenuto l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi. Sul punto, deve rilevarsi che il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, all'art. 25, comma 2, risulta aver modificato l'art. 120 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico bancario), stabilendo che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. A sua volta, il CICR, con delibera in data 9 febbraio 2000, in conformità a detta disposizione, ha stabilito all'art. 2, tra l'altro, quanto segue: “
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Ora, il conto corrente per cui è causa è stato acceso in data 09.09.2002, e dunque nella vigenza delle disposizioni di cui sopra, in esso è prevista la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi sia a credito che a debito e la clausola in questione risulta specificamente approvata dalla correntista con la doppia sottoscrizione. Parte opponente, facendo leva sul fatto che, nel contratto di conto corrente, il TAN ed il TAE a credito sono indicati nella medesima percentuale (0,125%), ha sostenuto la nullità della clausola concernente la capitalizzazione, per essere la pari periodicità solo apparente. Al riguardo, deve essere considerato il recente orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 4321 del 10.02.2022), secondo cui “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione
7 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Nella motivazione dell'ordinanza innanzi citata, le ragioni della decisione risultano indicate come segue: “La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo. Il rilievo svolto, in memoria, dalla controricorrente, e incentrato, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. E infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l'una.
O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera;
oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa”. Il sottoscritto Giudice, pur prendendo atto dell'orientamento interpretativo sopra riportato, ritiene tuttavia di dover dissentire da esso. Sul punto, deve premettersi che l'art. 6 della deliberazione del CICR in data 9 febbraio 2000, denominato “Trasparenza contrattuale” richiede, in caso di previsione della capitalizzazione infrannuale, che sia “indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”, ma
8 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio non anche che quest'ultimo sia numericamente diverso e maggiore rispetto al tasso nominale annuo. Deve inoltre rilevarsi che, mentre la misura degli interessi pattuita in sede di conclusione del contratto, per quanto disposto dall'art. 118 T.U.B., è contingente e può variare nel tempo, al contrario, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, l'effetto di detta pattuizione originaria sulla validità o meno della capitalizzazione sarebbe permanente, il che appare incongruo. Infatti, ove venisse accolto l'orientamento interpretativo di legittimità sopra indicato, si avrebbe come conseguenza quella di considerare valida la clausola relativa alla capitalizzazione nell'ipotesi in cui la banca avesse pattuito l'interesse a credito in misura tale da determinare la variazione di almeno una cifra decimale tra il T.A.N. ed il T.A.E., modificando il tasso, subito dopo, in peius ai sensi dell'art. 118 T.U.B. La causa dell'incongruenza in questione sta, a parere del sottoscritto, proprio nell'aver legato la soluzione in ordine alla questione della validità o meno della clausola di capitalizzazione alla pattuizione concernente la misura degli interessi, pattuizione, quest'ultima, che, oltre ad avere un carattere autonomo ed una funzione ben diversa dalla prima, non è oggetto di espresse limitazioni da parte del legislatore. Sotto tale aspetto, il rilievo secondo cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipende dalla ridottissima misura degli interessi attivi appare tutt'altro che inconcludente. Neppure risulta che la misura esigua degli interessi a credito sia dovuta alla finalità di eludere l'applicazione della normativa in tema di capitalizzazione. Le eccezioni di parte opponente vanno pertanto disattese con riferimento al punto in esame.
7. Parte opponente ha sostenuto che la banca avrebbe violato la normativa in tema di usura. Detto assunto, all'esito della C.T.U. deve essere considerato infondato, visto che, come emerge dall'elaborato peritale, non sono emersi superi dei tassi usurari utilizzando le formule pro tempore indicate dall'Istituto di vigilanza. In particolare, “dall'apposito foglio di lavoro redatto dal CTU si evince con chiarezza che nell'ultimo trimestre del 2002 il saldo del conto è sempre stato attivo ed ha generato, per l'appunto, interessi attivi. Solo a partire dal 2003 il conto è stato assistito da fidi anche molto cospicui, circostanza che denota un mutamento (evidentemente concordato tra le parti) nelle modalità di messa a disposizione di fondi da parte della banca e di concessione di sconfinamenti, e quindi di concreto utilizzo del conto corrente. In concreto, ai saldi passivi e/o scoperti di conto sono stati applicati interessi in misura considerevolmente inferiore rispetto a quella pattuita in data 9/09/2002 e comunque mai superiore ai tassi soglia”.
8. Nel contratto di conto corrente n. 7064487, risultano pattuiti tanto gli interessi quanto le commissioni, tra cui quella di massimo scoperto.
9 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio L'eccezione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto di quest'ultima deve essere disattesa. Sul punto, infatti, il C.T.U. ha esattamente osservato che “nel contratto di conto corrente (doc. 8 di parte convenuta opposta), sono riportate l'aliquota (0,750%) e l'indicazione “Giorni di scoperto nel trimestre solare: 1”, secondo la quale un solo giorno di scoperto nel trimestre avrebbe giustificato l'applicazione della commissione sul “massimo scoperto trimestrale”.”, dal che consegue che l'eccezione in questione non può essere accolta. Per quanto concerne le variazioni delle condizioni economiche in senso sfavorevole alla correntista, applicate nel corso del rapporto, in sede di accertamento peritale sono state recepite soltanto quelle avvenute in conformità al disposto dell'art. 118 T.U.B. Per quanto concerne, infine, gli interessi moratori maturati dopo il 1° aprile 2006, sempre in sede di C.T.U., essi sono stati computati secondo i criteri analiticamente indicati al punto 4.7 dell'elaborato, da ritenersi conformi alle pattuizioni intervenute tra le parti dopo la richiesta di rientro inviata dalla banca. Detti criteri, pertanto, vanno qui integralmente condivisi e recepiti. Sul computo, invece, si tornerà in seguito. Gli opponenti hanno sostenuto che gli interessi non fossero dovuti per il periodo successivo al fallimento della debitrice principale. L'assunto non può essere condiviso. In proposito, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 11983 del 19.06.2020) ha esattamente affermato che “la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari, di cui all'art. 55, comma 1, l. fall., vale solo all'interno del concorso, mentre nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore ed il fallito gli interessi continuano a maturare”. A maggior ragione ciò vale per gli ulteriori debitori in via solidale, quali gli odierni opponenti.
9. Gli opponenti e hanno eccepito l'estinzione Pt_2 Pt_3 dell'obbligazione di garanzia ex art. 1957 c.c. Con riferimento alla posizione di , il quale ha sollevato la Parte_1 questione per la prima volta negli scritti conclusivi, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 1613 del 17.06.1963) risulta aver affermato in materia il seguente principio di diritto: “Ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art 1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il fideiussore può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso, il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio, né può essere dedotto, per la prima volta in Cassazione”. Vertendosi in tema di eccezione non rilevabile d'ufficio, deve osservarsi che essa avrebbe dovuto essere formulata necessariamente nell'atto di citazione in opposizione, mentre ciò non è avvenuto. Per tutti gli opponenti, vanno svolte, in ogni caso, le seguenti ulteriori considerazioni. In punto di diritto, come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 835 del 13.01.2025), “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”. Inoltre, sempre secondo l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 3989 del 17.02.2025), “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria”. Una tale rinuncia può intervenire anche successivamente al maturare della decadenza, come si desume sia dal principio di diritto da ultimo menzionato sia dal fatto che la decadenza in questione costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato, e dunque rimessa completamente alla disponibilità della parte. In punto di fatto, deve premettersi che l'obbligazione di pagamento di cui trattasi è divenuta esigibile all'atto della richiesta di rientro comunicata dalla banca alla debitrice principale con raccomandata A.R. in data 15.09.2005 (cfr.: doc. 13 del fascicolo della fase monitoria), nonché al garante . Pt_1 Sebbene non risulti analogo invio della raccomandata in questione anche agli altri due garanti, deve tuttavia rilevarsi che, con atto in data 24 febbraio 2006 (cfr.: doc. 14 del fascicolo della fase monitoria), tanto la correntista quanto i fideiussori odierni opponenti si sono riconosciuti debitori, sottoscrivendo un piano di rientro con cui tutti i soggetti in questione si sono impegnati al pagamento del debito. Tale atto implica necessariamente una rinuncia a far valere un'eventuale decadenza ex art. 1957 c.c. La dichiarazione della banca di decadenza dal beneficio del termine è intervenuta in data 1° giugno 2006 (cfr.: doc. 15 del fascicolo della fase monitoria) ed essa risulta indirizzata tanto alla debitrice principale quanto ai fideiussori, i quali non ne hanno contestato il ricevimento. A questo punto, deve altresì osservarsi che la fideiussione oggetto di causa contiene la clausola concernente l'obbligo per il garante di pagare “a semplice richiesta scritta”, con la conseguenza che ogni decadenza risulta impedita, essendo peraltro anche documentato che, a seguito del fallimento della debitrice principale, la banca ha pure domandato l'ammissione al passivo.
11 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Per il caso di fallimento del debitore principale, sempre la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 24296 del 16.10.2017), dopo aver osservato che esso “determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l. fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore”, ha altresì affermato che “in caso di fallimento del debitore principale, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c., il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale, mentre, in mancanza di tale pattuizione (c.d. fideiussione solidale), ha facoltà di agire, a sua scelta, indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie”. In concreto, la fideiussione per cui è causa non prevede il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Alla luce di quanto precede, avendo la banca inviato tempestivamente la richiesta scritta di pagamento ai garanti, ogni eccezione proposta sul punto deve essere disattesa. Ciò rende superfluo pronunciarsi in questa sede sulla qualificazione giuridica della garanzia, come fideiussione ovvero come contratto autonomo.
10. Gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta da parte degli stessi. Quanto a siffatta eccezione, essa si fonda sul provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, con cui è stato disposto che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. In proposito, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 41994 del 30.12.2021) ha affermato, in materia, il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Le considerazioni di cui innanzi e la circostanza che né dal contratto né dalle allegazioni delle parti sia desumibile una volontà di queste ultime di non concludere il contratto medesimo senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità comportano come conseguenza il rigetto dell'eccezione di nullità totale della fideiussione per cui è causa.
12 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio La questione dell'eventuale nullità parziale, a sua volta, rileva in questa sede unicamente con riferimento alla clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. Al riguardo, deve rilevarsi come essa debba essere considerata priva di rilevanza autonoma, essendo funzionale unicamente a far valere l'inosservanza della predetta norma di legge da parte della banca. Ne deriva che, in virtù delle considerazioni già svolte al paragrafo che precede, la questione resta assorbita e non va, dunque, esaminata nella presente sede.
11. Gli opponenti hanno anche sostenuto l'applicabilità della norma di cui all'art. 1956 c.c., assumendo che la banca, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti, abbia continuato a fare credito alla debitrice principale, pur conoscendo che la situazione finanziaria della stessa si era deteriorata, e ciò senza ottenere dai garanti alcuna autorizzazione in merito. Detta eccezione va disattesa. In primo luogo, occorre rilevare che, quanto a , lo stesso ha Parte_1 ricoperto dal 2000 all'aprile 2005 la carica di amministratore unico di S.E.F. s.r.l. (cfr.: doc. 19 dell'opposta), la quale era socio unico della debitrice principale (cfr.: doc. 5 dell'opposta nel fascicolo n. 462/2023 R.G.). Quanto agli altri due opponenti, gli stessi hanno ricoperto all'interno della società debitrice principale ruoli amministrativi. Ora, in punto di diritto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 7444 del 23.03.2017; in proposito, si veda anche: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 31227 del 29.11.2019) ha affermato che “nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”. Inoltre, qualora il garante sia socio della debitrice principale, in caso di ulteriore erogazione del credito da parte della banca, lo stesso, per un verso, deve ritenersi già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la sua qualità di socio gli consente di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione), sicché l'estinzione in questione non può essere pronunciata. Sotto un secondo profilo, poi, deve rilevarsi che, come affermato ancora una volta dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 34685 del 24.11.2022),
“nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che
13 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito”. Ebbene, nella specie, gli opponenti non hanno dedotto circostanze specifiche dalle quali possa desumersi univocamente che la banca originaria creditrice fosse a conoscenza del pericolo di insolvenza all'epoca in cui il credito era stato concesso, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione dei bilanci annuali di esercizio, non necessariamente conosciuti dalla creditrice.
12. Come si diceva innanzi, in corso di causa è stata espletata una C.T.U. contabile. Alla luce delle considerazioni sopra riportate, la somma da utilizzare quale base di calcolo è quella di cui alla prima tabella riportata nell'elaborato peritale, a pagina 24, tabella i cui dati vengono riportati di seguito per comodità di lettura.
Voci Euro Giorni %
Capitale c/c 70644-87 al 31/03/2006 2.760.281,49
Capitale c/c 70648-93 al 31/03/2006 94.002,37
Capitale al 31/03/2006 2.666.279,12 Interessi c/c 70644-87 dal 24/10/2005 al 23/02/2006 126.222,00 122 13,750%
Versamento rata piano di rientro al 24/02/2006 100.000,00 Interessi c/c 70644-87 dal 24/02/2006 al 31/03/2006 9.715,83 38 3,569%
Totale interessi al 31/03/2006 35.937,83
Interessi dall'1/04/2006 al 31/05/2006 17.186,69 61 3,857%
Interessi dall'1/06/2006 al 30/06/2006 12.835,39 30 5,857%
Interessi dall'1/07/2006 al 30/09/2006 40.974,79 92 6,097%
Interessi dall'1/10/2006 al 31/12/2006 43.494,97 92 6,472%
Interessi dall'1/01/2007 al 12/01/2007 5.940,62 12 6,777%
Interessi dal 12/01/2007 al 29/11/2021 503.731,72 5435 legale
Totale interessi al 29/11/2021 624.164,19
Saldo al 29/11/2021 3.326.381,14
Detta tabella, peraltro, va modificata eliminando, in primo luogo, le voci relative al conto corrente n. 70648-93, non oggetto di causa come innanzi si è detto. Inoltre, poiché dagli atti risulta che la banca originaria creditrice, il cui estratto certificato è stato recepito dall'opposta nelle conclusioni rassegnate, ad esso conformi, non ha applicato interessi dal 01.01.2008 in poi (cfr.: elaborato peritale a pagina 23), vanno eliminati dal calcolo anche gli interessi in questione, in quanto anch'essi non oggetto della domanda giudiziale. Viene di seguito riportata la tabella con le modifiche di cui innanzi. Voci Euro Giorni %
Capitale c/c 70644-87 al 31/03/2006 2.760.281,49 Interessi c/c 70644-87 dal 24/10/2005 al 23/02/2006 126.222,00 122 13,750%
Versamento rata piano di rientro al 24/02/2006 100.000,00 Interessi c/c 70644-87 dal 24/02/2006 al 31/03/2006 9.715,83 38 3,569%
Totale interessi al 31/03/2006 35.937,83
Interessi dall'1/04/2006 al 31/05/2006 17.792,62 61 3,857%
Interessi dall'1/06/2006 al 30/06/2006 13.287,92 30 5,857%
Interessi dall'1/07/2006 al 30/09/2006 42.419,40 92 6,097%
Interessi dall'1/10/2006 al 31/12/2006 45.028,43 92 6,472%
Interessi dall'1/01/2007 al 12/01/2007 6.150,06 12 6,777%
Interessi dal 12/01/2007 al 31/12/2007 66.738,31 353 legale
Totale interessi al 31/12/2007 191.416,75
Saldo al 29/11/2021 2.987.636,07
Sono poi dovuti gli ulteriori interessi di mora sul capitale di euro 2.760.281,49 al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dal 30.11.2021 alla domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo. La domanda dell'opposta va accolta entro tali limiti, con rigetto di qualunque ulteriore pretesa. Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
13. Le spese processuali, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendosi presente anche che gli opponenti non hanno accettato la proposta conciliativa formulata da questo Giudice, ad essi più favorevole. Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo degli opponenti, in via tra loro solidale, alla luce delle medesime considerazioni di cui innanzi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di rappresentata da rigettata ogni Controparte_1 Controparte_2 ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, al pagamento in favore di rappresentata da Controparte_1
per il titolo oggetto di causa, della somma di euro Controparte_2 2.987.636,07, oltre gli ulteriori interessi di mora sul capitale di euro 2.760.281,49 al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dal 30 novembre 2021 alla domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
3. condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, a rifondere a rappresentata da Controparte_1 CP_2
le spese processuali, ivi comprese quelle della fase monitoria, che
[...] liquida in complessivi euro 870,00 per anticipazioni ed euro 56.835,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
4. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto del 03.09.2024, in euro 7.686,35 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico solidale degli opponenti. Così deciso in Monza, in data 24 giugno 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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16 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10470/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Parte_1 C.F._1 Maria Colzani, presso cui è stato eletto domicilio in Giussano, via Fiume n. 28, giusta procura in atti
OPPONENTE E (C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Francesca Cristina Salvadori, presso cui P.IVA_2 è stato eletto domicilio in Milano, via Giuseppe Baretti n. 3, giusta procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 140061 – fideiussione nonché nella causa riunita iscritta al numero 462/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, con il patrocinio degli avv. Livia Passalacqua e Stefano C.F._3 Poretti, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, viale Brianza n. 31, giusta procura in atti
OPPONENTI E (C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Francesca Cristina Salvadori, presso cui P.IVA_2 è stato eletto domicilio in Milano, via Giuseppe Baretti n. 3, giusta procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 140061 - fideiussione
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio CONCLUSIONI delle parti: Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in Parte_1 data 28.01.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, deduzione, eccezione IN VIA PREGIUDIZIALE Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare il difetto di titolarità del credito azionato in capo a e per essa alla sua mandataria Controparte_1 e, per l'effetto, dichiarare nullo/inefficace e/o revocare il Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare altresì nullo il mandato alla mandataria conferito da ed inesistente la procura alle liti Controparte_2 Controparte_1 conferita al legale di controparte anche in sede di mediazione, con conseguente improcedibilità della domanda di controparte e nullità del decreto opposto. NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare lo stesso nullo/annullabile/inefficace/illegittimo.
2) Accertare e dichiarare:
- L'inesistenza del credito nei confronti del Sig. per intervenuta Parte_1 confessione stragiudiziale avversaria;
- la carenza di prova del credito ingiunto;
- la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto;
- la non debenza degli interessi applicati in quanto usurari e comunque l'illegittimità delle “competenze di chiusura” applicate;
- la prescrizione decennale dei diritti di credito avversari e quinquennale del diritto agli interessi;
- la liberazione ex art.1956 c.c. del concludente e/o per carenza di buona fede contrattuale della banca;
- la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto fidejussorio per i motivi esposti in atto;
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto.
3) In ogni caso accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in atti che nulla è dovuto dall'opponente in favore dell'opposta e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, previa ogni declaratoria del caso e respingere qualsivoglia diversa e/o ulteriore domanda di controparte, previa ogni opportuna declaratoria del caso.
4) Con vittoria di competenze di causa, ivi compresi spese forfettarie, IVA e CPA con distrazione in favore del presente procuratore antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)
Per e (come da foglio di precisazione Parte_2 Parte_3 delle conclusioni depositato in data 29.01.2025): La scrivente difesa, in ossequio al provvedimento emesso da Questo Giudice in data 24 settembre 2024, insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, qui di seguito riportate: In via preliminare accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione attiva in capo a
[...] e per essa ad er le ragioni sopra esposte CP_1 Controparte_2 In via principale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti tutti in ragione delle motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 3740/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 27 ottobre 2022 In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di lite, per le quali si chiede la distrazione in favore degli scriventi patrocinatori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in Controparte_1 data 29.01.2025): Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare: NEL MERITO:
1. in via principale, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate per i motivi esposti nel corso del giudizio;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo, condannare gli opponenti in solido fra loro a pagare ad l'importo di Euro CP_1
3.479.838,37, tutto oltre interessi come da domanda o la diversa somma accertata all'esito del giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
3. rigettare, ove non già accolte, tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso;
IN OGNI CASO:
4. condannare l'opponente al pagamento di competenze e spese di lite, oltre accessori di legge (spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di (quale Controparte_1 cessionaria di un credito originariamente nella titolarità di Intesa Sanpaolo S.p.A.), rappresentata da è stato ingiunto a , Controparte_2 Parte_1
e , nella loro qualità di garanti della Parte_2 Parte_3 società TO GE s.r.l., dichiarata fallita con sentenza depositata il 12.01.2007, il pagamento della somma di euro 3.479.838,37, oltre interessi, a titolo di saldo passivo relativo al contratto di conto corrente n. 7064487, acceso in data 09.09.2002. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito la Parte_1 prescrizione estintiva, ha dedotto la violazione della disciplina in tema di usura ed
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio ha contestato il credito ingiunto sotto ulteriori molteplici profili, domandando, dunque, la revoca del decreto opposto. Trattasi della causa n. 10470/2022 R.G. Anche gli altri garanti e hanno proposto Parte_2 Parte_3 autonoma opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, sulla scorta di difese analoghe a quelle di cui sopra. Trattasi della causa n. 462/2023 R.G.
costituendosi in entrambi i giudizi, ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e comunque la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta. Disposta la riunione tra i due giudizi sopra indicati, la causa è stata istruita mediante C.T.U. contabile. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1. Gli opponenti hanno contestato, in primo luogo, che la posizione creditoria fatta valere nella fase monitoria dall'opposta sia stata effettivamente ceduta a quest'ultima da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. Come emerge dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cfr.: doc. 3 del fascicolo della fase monitoria), l'operazione in questione ha avuto ad oggetto “un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di titolarità di Co
– derivanti, per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del Co rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati da nei confronti del relativo debitore ceduto”. Come risulta dalla relazione del C.T.U., sul conto corrente oggetto di causa sono stati concessi dei fidi ed essi costituiscono a pieno titolo “finanziamenti erogati in altre forme tecniche”, sicché il rapporto contrattuale in questione rientra nella descrizione sopra riportata. L'opposta, inoltre, ha prodotto in atti sub doc. 4 la dichiarazione della banca cedente in ordine all'inclusione del credito oggetto di causa nel novero di quelli oggetto della cessione. Al riguardo, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 10200 del 16.04.2021) ha ritenuto che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, costituisce “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”. Agli elementi di cui innanzi, si aggiungono sia l'elenco delle posizioni cedute, sia l'indicazione del sito da cui esso è stato estratto. 4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Ebbene, nell'elenco in questione compare, tra le altre, la posizione NDG n. 0000471931167000 e Rapporto n. 950100000220. A sua volta, tale ultimo riferimento numerico corrisponde a quello contenuto nell'estratto certificato ex art. 50 T.U.B. della banca cedente, alla data del 29.11.2021. Tale ultima data è quella di efficacia della cessione, quale emergente dall'estratto della Gazzetta Ufficiale sopra indicato. I predetti riferimenti numerici coincidono con quelli indicati nella dichiarazione della cedente. D'altronde, la cessionaria risulta in possesso di tutta la documentazione riguardante l'originaria posizione creditoria oggetto di causa e non risulta che gli opponenti abbiano ricevuto richieste di pagamento da Intesa Sanpaolo S.p.A. ovvero da altri presunti cessionari. Le questioni sollevate dall'opponente in comparsa conclusionale circa Pt_1 l'inopponibilità della cessione per non essere stata documentata la sua iscrizione nel registro delle imprese sono, con ogni evidenza, tardive. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che sussistano in questa sede elementi che consentono di ritenere provata l'inclusione del credito ingiunto nel novero di quelli ceduti in blocco in favore dell'odierna opposta. Gli opponenti e hanno anche sostenuto che risulta “mancante la Pt_2 Pt_3 prova circa la titolarità originaria in capo ad Intesa Sanpaolo s.p.a. del credito poi ceduto, posto che la fideiussione era asseritamente stipulata con Intesa BCI s.p.a.” (cfr.: atto di citazione in opposizione, a pagina 4). Al riguardo, deve osservarsi che in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 17889 del 27.08.2020).
2. Con il ricorso per ingiunzione di pagamento, la società opposta ha fatto valere unicamente il credito relativo al saldo passivo del conto corrente n. 70644- 87. L'estratto certificato di cui all'art. 50 T.U.B., prodotto nell'ambito della fase monitoria, si riferisce anch'esso unicamente al predetto rapporto. Sebbene tra i documenti in atti compaiano anche estratti conto relativi al conto corrente n. 70648-93, nessuna menzione del medesimo vi è nell'ambito della domanda di condanna degli odierni opponenti al pagamento del dovuto, e ciò vale anche per la fase di opposizione. Gli opponenti, a loro volta, si sono limitati a domandare il rigetto della domanda avversaria, con la conseguenza che le conclusioni dagli stessi rassegnate non sono idonee ad allargare l'oggetto della presente decisione. Ne deriva che, vertendosi in tema di autonomi rapporti di conto corrente, il saldo passivo del conto n. 70648-93 non costituisce oggetto della causa. La circostanza che nel quesito peritale si sia richiesto al C.T.U. di esaminare anche i rapporti “collegati” al conto corrente n. 70644-87 non comporta alcun ampliamento del tema della presente decisione, dovendosi interpretare la
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio menzione del collegamento nel senso di collegamento strettamente funzionale ed operativo. Pertanto, il fatto che tra i due conti possano essersi verificate operazioni di giroconto, ovvero che la relazione tecnica di parte del o la proposta Pt_1 conciliativa possano aver contemplato anche il dovuto in virtù di tale rapporto non consente di ritenere che anch'esso debba essere oggetto della decisione, visto che, in caso contrario, si verificherebbe un'ipotesi di ultrapetizione.
3. Gli opponenti hanno disconosciuto la conformità ai rispettivi originali di alcuni documenti, le fideiussioni e la ricognizione di debito. Le ragioni del disconoscimento in questione non sono state adeguatamente spiegate, non potendosi addurre al riguardo il fatto che la sottoscrizione dei documenti sia avvenuta molto tempo prima, né valendo in proposito il fatto che un singolo documento possa essere stato redatto su due fogli separati. La genericità del disconoscimento e la circostanza che esso riguarda in maniera cumulativa più documenti conducono a ritenere inefficace il disconoscimento medesimo.
4. Diversamente da quanto sostenuto da parte degli opponenti, il credito ingiunto deve essere considerato adeguatamente documentato, visto che la società opposta ha prodotto in atti non soltanto l'estratto certificato ex art. 50 D. Lgs. n. 385/1993, ma anche la documentazione contrattuale, gli estratti conto analitici che documentano l'andamento del rapporto nel tempo di sua vigenza e la ricognizione di debito da parte della debitrice principale e dei garanti. Inoltre, il credito in questione è stato ammesso al passivo della procedura fallimentare pendente nei confronti della debitrice principale. Ogni eccezione sul punto, pertanto, va disattesa. A fronte delle chiare risultanze documentali in questione, non può valere, al fine di escludere la stessa sussistenza del credito, quanto emerge dalla comunicazione della banca cedente in data 31.07.2012 (cfr.: doc. 4 dell'opponente ). Pt_1 Nessuno degli opponenti ha allegato elementi particolari in virtù dei quali detta dichiarazione debba considerarsi sorretta da animus confitendi e le dimensioni della banca nonché la qualità del soggetto a cui la dichiarazione viene attribuita rendono inutili le prove orali richieste in proposito dall'opponente . Pt_1 D'altronde, in mancanza di qualunque deduzione precisa sui tempi e sui modi di eventuali pagamenti del dovuto, non si vede in qual modo il credito oggetto di causa possa essersi improvvisamente azzerato.
5. Gli opponenti, stante il lungo tempo trascorso dalla cessazione del rapporto oggetto di causa, hanno sollevato eccezione di prescrizione. L'eccezione è infondata. In tema di obbligazioni solidali, come quella in esame, l'art. 1310, comma primo, c.c. stabilisce che “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”. Nella specie, con ricorso depositato nel marzo 2007, la banca cedente ha domandato l'ammissione dei suoi crediti al passivo del fallimento della debitrice principale TO GE s.r.l. (cfr.: doc. 9 del fascicolo della fase monitoria). Come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 9638 del 19.04.2018), “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.”.
In punto di fatto, la procedura fallimentare non risulta ancora chiusa.
6. Gli opponenti hanno sostenuto l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi. Sul punto, deve rilevarsi che il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, all'art. 25, comma 2, risulta aver modificato l'art. 120 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico bancario), stabilendo che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. A sua volta, il CICR, con delibera in data 9 febbraio 2000, in conformità a detta disposizione, ha stabilito all'art. 2, tra l'altro, quanto segue: “
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Ora, il conto corrente per cui è causa è stato acceso in data 09.09.2002, e dunque nella vigenza delle disposizioni di cui sopra, in esso è prevista la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi sia a credito che a debito e la clausola in questione risulta specificamente approvata dalla correntista con la doppia sottoscrizione. Parte opponente, facendo leva sul fatto che, nel contratto di conto corrente, il TAN ed il TAE a credito sono indicati nella medesima percentuale (0,125%), ha sostenuto la nullità della clausola concernente la capitalizzazione, per essere la pari periodicità solo apparente. Al riguardo, deve essere considerato il recente orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 4321 del 10.02.2022), secondo cui “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione
7 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Nella motivazione dell'ordinanza innanzi citata, le ragioni della decisione risultano indicate come segue: “La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo. Il rilievo svolto, in memoria, dalla controricorrente, e incentrato, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. E infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l'una.
O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera;
oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa”. Il sottoscritto Giudice, pur prendendo atto dell'orientamento interpretativo sopra riportato, ritiene tuttavia di dover dissentire da esso. Sul punto, deve premettersi che l'art. 6 della deliberazione del CICR in data 9 febbraio 2000, denominato “Trasparenza contrattuale” richiede, in caso di previsione della capitalizzazione infrannuale, che sia “indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”, ma
8 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio non anche che quest'ultimo sia numericamente diverso e maggiore rispetto al tasso nominale annuo. Deve inoltre rilevarsi che, mentre la misura degli interessi pattuita in sede di conclusione del contratto, per quanto disposto dall'art. 118 T.U.B., è contingente e può variare nel tempo, al contrario, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, l'effetto di detta pattuizione originaria sulla validità o meno della capitalizzazione sarebbe permanente, il che appare incongruo. Infatti, ove venisse accolto l'orientamento interpretativo di legittimità sopra indicato, si avrebbe come conseguenza quella di considerare valida la clausola relativa alla capitalizzazione nell'ipotesi in cui la banca avesse pattuito l'interesse a credito in misura tale da determinare la variazione di almeno una cifra decimale tra il T.A.N. ed il T.A.E., modificando il tasso, subito dopo, in peius ai sensi dell'art. 118 T.U.B. La causa dell'incongruenza in questione sta, a parere del sottoscritto, proprio nell'aver legato la soluzione in ordine alla questione della validità o meno della clausola di capitalizzazione alla pattuizione concernente la misura degli interessi, pattuizione, quest'ultima, che, oltre ad avere un carattere autonomo ed una funzione ben diversa dalla prima, non è oggetto di espresse limitazioni da parte del legislatore. Sotto tale aspetto, il rilievo secondo cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipende dalla ridottissima misura degli interessi attivi appare tutt'altro che inconcludente. Neppure risulta che la misura esigua degli interessi a credito sia dovuta alla finalità di eludere l'applicazione della normativa in tema di capitalizzazione. Le eccezioni di parte opponente vanno pertanto disattese con riferimento al punto in esame.
7. Parte opponente ha sostenuto che la banca avrebbe violato la normativa in tema di usura. Detto assunto, all'esito della C.T.U. deve essere considerato infondato, visto che, come emerge dall'elaborato peritale, non sono emersi superi dei tassi usurari utilizzando le formule pro tempore indicate dall'Istituto di vigilanza. In particolare, “dall'apposito foglio di lavoro redatto dal CTU si evince con chiarezza che nell'ultimo trimestre del 2002 il saldo del conto è sempre stato attivo ed ha generato, per l'appunto, interessi attivi. Solo a partire dal 2003 il conto è stato assistito da fidi anche molto cospicui, circostanza che denota un mutamento (evidentemente concordato tra le parti) nelle modalità di messa a disposizione di fondi da parte della banca e di concessione di sconfinamenti, e quindi di concreto utilizzo del conto corrente. In concreto, ai saldi passivi e/o scoperti di conto sono stati applicati interessi in misura considerevolmente inferiore rispetto a quella pattuita in data 9/09/2002 e comunque mai superiore ai tassi soglia”.
8. Nel contratto di conto corrente n. 7064487, risultano pattuiti tanto gli interessi quanto le commissioni, tra cui quella di massimo scoperto.
9 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio L'eccezione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto di quest'ultima deve essere disattesa. Sul punto, infatti, il C.T.U. ha esattamente osservato che “nel contratto di conto corrente (doc. 8 di parte convenuta opposta), sono riportate l'aliquota (0,750%) e l'indicazione “Giorni di scoperto nel trimestre solare: 1”, secondo la quale un solo giorno di scoperto nel trimestre avrebbe giustificato l'applicazione della commissione sul “massimo scoperto trimestrale”.”, dal che consegue che l'eccezione in questione non può essere accolta. Per quanto concerne le variazioni delle condizioni economiche in senso sfavorevole alla correntista, applicate nel corso del rapporto, in sede di accertamento peritale sono state recepite soltanto quelle avvenute in conformità al disposto dell'art. 118 T.U.B. Per quanto concerne, infine, gli interessi moratori maturati dopo il 1° aprile 2006, sempre in sede di C.T.U., essi sono stati computati secondo i criteri analiticamente indicati al punto 4.7 dell'elaborato, da ritenersi conformi alle pattuizioni intervenute tra le parti dopo la richiesta di rientro inviata dalla banca. Detti criteri, pertanto, vanno qui integralmente condivisi e recepiti. Sul computo, invece, si tornerà in seguito. Gli opponenti hanno sostenuto che gli interessi non fossero dovuti per il periodo successivo al fallimento della debitrice principale. L'assunto non può essere condiviso. In proposito, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 11983 del 19.06.2020) ha esattamente affermato che “la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari, di cui all'art. 55, comma 1, l. fall., vale solo all'interno del concorso, mentre nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore ed il fallito gli interessi continuano a maturare”. A maggior ragione ciò vale per gli ulteriori debitori in via solidale, quali gli odierni opponenti.
9. Gli opponenti e hanno eccepito l'estinzione Pt_2 Pt_3 dell'obbligazione di garanzia ex art. 1957 c.c. Con riferimento alla posizione di , il quale ha sollevato la Parte_1 questione per la prima volta negli scritti conclusivi, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 1613 del 17.06.1963) risulta aver affermato in materia il seguente principio di diritto: “Ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art 1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il fideiussore può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso, il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio, né può essere dedotto, per la prima volta in Cassazione”. Vertendosi in tema di eccezione non rilevabile d'ufficio, deve osservarsi che essa avrebbe dovuto essere formulata necessariamente nell'atto di citazione in opposizione, mentre ciò non è avvenuto. Per tutti gli opponenti, vanno svolte, in ogni caso, le seguenti ulteriori considerazioni. In punto di diritto, come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 835 del 13.01.2025), “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”. Inoltre, sempre secondo l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 3989 del 17.02.2025), “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria”. Una tale rinuncia può intervenire anche successivamente al maturare della decadenza, come si desume sia dal principio di diritto da ultimo menzionato sia dal fatto che la decadenza in questione costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato, e dunque rimessa completamente alla disponibilità della parte. In punto di fatto, deve premettersi che l'obbligazione di pagamento di cui trattasi è divenuta esigibile all'atto della richiesta di rientro comunicata dalla banca alla debitrice principale con raccomandata A.R. in data 15.09.2005 (cfr.: doc. 13 del fascicolo della fase monitoria), nonché al garante . Pt_1 Sebbene non risulti analogo invio della raccomandata in questione anche agli altri due garanti, deve tuttavia rilevarsi che, con atto in data 24 febbraio 2006 (cfr.: doc. 14 del fascicolo della fase monitoria), tanto la correntista quanto i fideiussori odierni opponenti si sono riconosciuti debitori, sottoscrivendo un piano di rientro con cui tutti i soggetti in questione si sono impegnati al pagamento del debito. Tale atto implica necessariamente una rinuncia a far valere un'eventuale decadenza ex art. 1957 c.c. La dichiarazione della banca di decadenza dal beneficio del termine è intervenuta in data 1° giugno 2006 (cfr.: doc. 15 del fascicolo della fase monitoria) ed essa risulta indirizzata tanto alla debitrice principale quanto ai fideiussori, i quali non ne hanno contestato il ricevimento. A questo punto, deve altresì osservarsi che la fideiussione oggetto di causa contiene la clausola concernente l'obbligo per il garante di pagare “a semplice richiesta scritta”, con la conseguenza che ogni decadenza risulta impedita, essendo peraltro anche documentato che, a seguito del fallimento della debitrice principale, la banca ha pure domandato l'ammissione al passivo.
11 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Per il caso di fallimento del debitore principale, sempre la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 24296 del 16.10.2017), dopo aver osservato che esso “determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l. fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore”, ha altresì affermato che “in caso di fallimento del debitore principale, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c., il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale, mentre, in mancanza di tale pattuizione (c.d. fideiussione solidale), ha facoltà di agire, a sua scelta, indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie”. In concreto, la fideiussione per cui è causa non prevede il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Alla luce di quanto precede, avendo la banca inviato tempestivamente la richiesta scritta di pagamento ai garanti, ogni eccezione proposta sul punto deve essere disattesa. Ciò rende superfluo pronunciarsi in questa sede sulla qualificazione giuridica della garanzia, come fideiussione ovvero come contratto autonomo.
10. Gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta da parte degli stessi. Quanto a siffatta eccezione, essa si fonda sul provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, con cui è stato disposto che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. In proposito, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 41994 del 30.12.2021) ha affermato, in materia, il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Le considerazioni di cui innanzi e la circostanza che né dal contratto né dalle allegazioni delle parti sia desumibile una volontà di queste ultime di non concludere il contratto medesimo senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità comportano come conseguenza il rigetto dell'eccezione di nullità totale della fideiussione per cui è causa.
12 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio La questione dell'eventuale nullità parziale, a sua volta, rileva in questa sede unicamente con riferimento alla clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. Al riguardo, deve rilevarsi come essa debba essere considerata priva di rilevanza autonoma, essendo funzionale unicamente a far valere l'inosservanza della predetta norma di legge da parte della banca. Ne deriva che, in virtù delle considerazioni già svolte al paragrafo che precede, la questione resta assorbita e non va, dunque, esaminata nella presente sede.
11. Gli opponenti hanno anche sostenuto l'applicabilità della norma di cui all'art. 1956 c.c., assumendo che la banca, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti, abbia continuato a fare credito alla debitrice principale, pur conoscendo che la situazione finanziaria della stessa si era deteriorata, e ciò senza ottenere dai garanti alcuna autorizzazione in merito. Detta eccezione va disattesa. In primo luogo, occorre rilevare che, quanto a , lo stesso ha Parte_1 ricoperto dal 2000 all'aprile 2005 la carica di amministratore unico di S.E.F. s.r.l. (cfr.: doc. 19 dell'opposta), la quale era socio unico della debitrice principale (cfr.: doc. 5 dell'opposta nel fascicolo n. 462/2023 R.G.). Quanto agli altri due opponenti, gli stessi hanno ricoperto all'interno della società debitrice principale ruoli amministrativi. Ora, in punto di diritto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 7444 del 23.03.2017; in proposito, si veda anche: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 31227 del 29.11.2019) ha affermato che “nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”. Inoltre, qualora il garante sia socio della debitrice principale, in caso di ulteriore erogazione del credito da parte della banca, lo stesso, per un verso, deve ritenersi già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la sua qualità di socio gli consente di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione), sicché l'estinzione in questione non può essere pronunciata. Sotto un secondo profilo, poi, deve rilevarsi che, come affermato ancora una volta dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 34685 del 24.11.2022),
“nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che
13 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito”. Ebbene, nella specie, gli opponenti non hanno dedotto circostanze specifiche dalle quali possa desumersi univocamente che la banca originaria creditrice fosse a conoscenza del pericolo di insolvenza all'epoca in cui il credito era stato concesso, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione dei bilanci annuali di esercizio, non necessariamente conosciuti dalla creditrice.
12. Come si diceva innanzi, in corso di causa è stata espletata una C.T.U. contabile. Alla luce delle considerazioni sopra riportate, la somma da utilizzare quale base di calcolo è quella di cui alla prima tabella riportata nell'elaborato peritale, a pagina 24, tabella i cui dati vengono riportati di seguito per comodità di lettura.
Voci Euro Giorni %
Capitale c/c 70644-87 al 31/03/2006 2.760.281,49
Capitale c/c 70648-93 al 31/03/2006 94.002,37
Capitale al 31/03/2006 2.666.279,12 Interessi c/c 70644-87 dal 24/10/2005 al 23/02/2006 126.222,00 122 13,750%
Versamento rata piano di rientro al 24/02/2006 100.000,00 Interessi c/c 70644-87 dal 24/02/2006 al 31/03/2006 9.715,83 38 3,569%
Totale interessi al 31/03/2006 35.937,83
Interessi dall'1/04/2006 al 31/05/2006 17.186,69 61 3,857%
Interessi dall'1/06/2006 al 30/06/2006 12.835,39 30 5,857%
Interessi dall'1/07/2006 al 30/09/2006 40.974,79 92 6,097%
Interessi dall'1/10/2006 al 31/12/2006 43.494,97 92 6,472%
Interessi dall'1/01/2007 al 12/01/2007 5.940,62 12 6,777%
Interessi dal 12/01/2007 al 29/11/2021 503.731,72 5435 legale
Totale interessi al 29/11/2021 624.164,19
Saldo al 29/11/2021 3.326.381,14
Detta tabella, peraltro, va modificata eliminando, in primo luogo, le voci relative al conto corrente n. 70648-93, non oggetto di causa come innanzi si è detto. Inoltre, poiché dagli atti risulta che la banca originaria creditrice, il cui estratto certificato è stato recepito dall'opposta nelle conclusioni rassegnate, ad esso conformi, non ha applicato interessi dal 01.01.2008 in poi (cfr.: elaborato peritale a pagina 23), vanno eliminati dal calcolo anche gli interessi in questione, in quanto anch'essi non oggetto della domanda giudiziale. Viene di seguito riportata la tabella con le modifiche di cui innanzi. Voci Euro Giorni %
Capitale c/c 70644-87 al 31/03/2006 2.760.281,49 Interessi c/c 70644-87 dal 24/10/2005 al 23/02/2006 126.222,00 122 13,750%
Versamento rata piano di rientro al 24/02/2006 100.000,00 Interessi c/c 70644-87 dal 24/02/2006 al 31/03/2006 9.715,83 38 3,569%
Totale interessi al 31/03/2006 35.937,83
Interessi dall'1/04/2006 al 31/05/2006 17.792,62 61 3,857%
Interessi dall'1/06/2006 al 30/06/2006 13.287,92 30 5,857%
Interessi dall'1/07/2006 al 30/09/2006 42.419,40 92 6,097%
Interessi dall'1/10/2006 al 31/12/2006 45.028,43 92 6,472%
Interessi dall'1/01/2007 al 12/01/2007 6.150,06 12 6,777%
Interessi dal 12/01/2007 al 31/12/2007 66.738,31 353 legale
Totale interessi al 31/12/2007 191.416,75
Saldo al 29/11/2021 2.987.636,07
Sono poi dovuti gli ulteriori interessi di mora sul capitale di euro 2.760.281,49 al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dal 30.11.2021 alla domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo. La domanda dell'opposta va accolta entro tali limiti, con rigetto di qualunque ulteriore pretesa. Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
13. Le spese processuali, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendosi presente anche che gli opponenti non hanno accettato la proposta conciliativa formulata da questo Giudice, ad essi più favorevole. Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo degli opponenti, in via tra loro solidale, alla luce delle medesime considerazioni di cui innanzi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di rappresentata da rigettata ogni Controparte_1 Controparte_2 ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, al pagamento in favore di rappresentata da Controparte_1
per il titolo oggetto di causa, della somma di euro Controparte_2 2.987.636,07, oltre gli ulteriori interessi di mora sul capitale di euro 2.760.281,49 al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dal 30 novembre 2021 alla domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
3. condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, a rifondere a rappresentata da Controparte_1 CP_2
le spese processuali, ivi comprese quelle della fase monitoria, che
[...] liquida in complessivi euro 870,00 per anticipazioni ed euro 56.835,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
4. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto del 03.09.2024, in euro 7.686,35 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico solidale degli opponenti. Così deciso in Monza, in data 24 giugno 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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