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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale di reclamo iscritto al n. r.v.g. 938/2024 promosso da:
nato a [...] il [...] - C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Imola, via Pediano 20/E rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Lo Conte del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato nel suo studio (pec sito in Via Email_1
Cavour n. 82, in Imola (BO)
RECLAMANTE
nata il [...] a [...] – C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
via Rovinetti n. 5 in Imola (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Lo Conte del Foro di
Bologna ed elettivamente domiciliata nel suo studio (pec Email_1
sito in Via Cavour n. 82, in Imola (BO);
, nato il [...] in [...] - C.F. ON C.F._3
, nata il [...] in [...] - C.F. CP_2 C.F._4
INTERVENUTI
IN PUNTO A: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 451/2024, Rep. 144/2024, nella causa civile iscritta al n. R.G. 5535/2024, emessa in data 18.9.2024 pubblicata il 30.9.2024
Assegnata a decisione all'udienza del 3.4.2025
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Per Parte_1
come da reclamo introduttivo del 30 ottobre 2024:
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, visti gli artt. 291 e seguenti del codice civile, Voglia in accoglimento del presente reclamo, riformare la sentenza n. 451/24 resa in data 30/09/2024 dal
Tribunale di Bologna, limitatamente alla parte in cui non consente al sig. di poter Parte_1
conservare il solo cognome paterno Parte_1
Per Parte_2
come da comparsa di costituzione del 27 marzo 2025:
“Chiede l'accoglimento del reclamo proposto dal sig. ” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso depositato in data 3.5.2024, dinanzi al Tribunale di Bologna, , Parte_2
coniugata in data 15.4.1979 con , padre di , ON Parte_1
figlio maggiorenne nato da precedente matrimonio con , deceduta in data 5.9.1973, ha Persona_1
chiesto di adottare , nato il [...] in Faenza, a [...] volta coniugato Parte_1
con in data 8.5.2011. CP_2
La a sostegno della domanda proposta, ha evidenziato di aver instaurato un consolidato Pt_2
rapporto di reciproco affetto con ed ha manifestato la volontà di dare Parte_1
riconoscimento giuridico al legame familiare.
1.1 – In data 27 agosto 2024 si sono costituiti l'adottando il padre Persona_2 dell'adottando e marito dell'adottante e la moglie dell'adottando ON
, i quali tutti hanno rappresentato di voler prestare il proprio consenso all'udienza CP_2
di prima comparizione.
1.2 - All'udienza del 12 settembre 2024, interrogati liberamente, l'adottante e l'adottando hanno prestato consenso all'adozione. Nulla hanno opposto la moglie dell'adottando e il padre CP_2 dell'adottando e marito dell'adottante L'adottando ha altresì chiesto di non aggiungere Parte_1 il cognome quello n quanto amministratore delegato della società “Merit Pt_2 Parte_1
Lilin Italia s.rl.”, succursale italiana di una multinazionale taiwanese, per cui il cambiamento del suo cognome comporterebbe un problema di allineamento di tutti i documenti interni dell'azienda e difficoltà nella rappresentanza esterna della stessa;
ha peraltro specificato che, laddove ciò non fosse stato possibile, avrebbe voluto posporre il cognome quello Pt_2 Parte_1
1.3 – Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 451/2024, sentito il PM, ha accertato la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione e, per l'effetto, ha dichiarato l'adozione di Ha Parte_1 poi rigettato la richiesta dell'adottando di mantenere solo il cognome in quanto Parte_1
pagina 2 di 5 fondata su mere esigenze lavorative ed ha recepito la domanda avanzata in via subordinata di posporre il cognome dell'adottante, così disponendo che assuma il cognome Parte_1 Pt_2 in aggiunta e posposto al proprio “ . Parte_1
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo , limitatamente alla Parte_1
parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda dell'adottato di poter conservare il solo cognome paterno. A tal fine ha invocato l'applicazione del quarto comma dell'art. 299 c.c. e la lettura costituzionalmente orientata della norma citata, richiamando in tal senso la giurisprudenza di merito la quale ha accolto la domanda dell'adottato volta a conservare esclusivamente il cognome paterno. Ha, altresì, aggiunto che il provvedimento adottato comporterebbe per l'adottato, socio e legale rappresentante della società Merit Lilin Italia s.r.l., il cui 90% del capitale è detenuto dalla stessa capogruppo estera, la modifica di tutti gli atti societari, con l'intervento del socio estero. Pertanto, ha invocato sul punto la riforma della sentenza.
In data 27.3.2025 si è costituita l'adottante , aderendo alle conclusioni spiegate dal CP_3
reclamante e rappresentando di aver già, nelle more del giudizio di primo grado, prestato il proprio consenso alla richiesta dell'adottato di mantenere il solo cognome paterno.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 3.4.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il reclamo proposto da merita senz'altro di essere accolto. Parte_1
Vero è che l'adozione di persona maggiore di età ha subito nel tempo una significativa evoluzione sociale e giuridica. L'istituto ha infatti oggi assunto una funzione solidaristica, di riconoscimento giuridico della relazione affettiva e sociale tra adottante e adottato, così superando la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio.
E dunque, l'esigenza di salvaguardare il diritto all'identità personale dell'adottato, identificata attraverso il cognome, in uno con la necessità di riconoscimento della propria identità e della propria storia professionale, impone una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c., che tenga in considerazione la nuova ratio assolta dall'istituto dell'adozione.
La valorizzazione del diritto all'identità personale ha trovato conferma nella recente pronuncia della
Corte Costituzionale, la sentenza n. 135/2023, ove la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi in ordine ad una diversa fattispecie riguardante la possibilità di posporre, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottando ed ha statuito che “la rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale”.
pagina 3 di 5 Questa Corte osserva che sarebbe irragionevole prevedere, da un lato, che la sentenza di adozione possa accogliere l'esigenza dell'adottato maggiore di età di veder tutelato il proprio diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta del cognome dell'adottante, ove vi sia l'adesione di entrambi e, di contro, non possa invece disporre a favore dell'adottato che abbia l'esigenza di conservare solo il proprio cognome, in luogo dell'assunzione anche del cognome dell'adottante.
Così operando, l'adottando che volesse mantenere il proprio cognome non avrebbe altra alternativa che rinunciare all'adozione e sarebbe con ogni evidenza svilita la ratio dell'art. 299 c.c.
Da ultimo, preme evidenziare che l'esigenza di tutela dell'identità personale dell'adottato merita accoglimento nei casi in cui il cognome originario abbia una significativa incidenza sulla propria identificabilità nel mondo professionale.
Nel caso di specie è evidente che dal 2017, legale rappresentante della società Parte_1
RI LI ITALIA S.R.L., della quale detiene il 10% del capitale sociale (cfr. doc. 5), subirebbe un notevole disagio qualora fosse costretto a modificare il proprio cognome: l'aggiunta del cognome costringerebbe della società, succursale italiana di una multinazionale taiwanese, ed imporrebbe l'adeguamento del mutato assetto societario.
In linea più generale la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 131 del 2022, sotto il profilo più ampio dell'attribuzione del cognome ai figli, ha introdotto la regola dell'assunzione da parte del figlio dei cognomi dei genitori nell'ordine dai medesimi concordato e fatto salvo l'accordo per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Appare allora contraddittorio rispetto a un siffatto principio ispiratore dell'ordinamento in materia di cognome, precludere il mantenimento del solo proprio cognome in capo al figlio maggiorenne, da sempre così identificato nelle sue relazioni personali e professionali.
Tutto ciò premesso, in riforma della sentenza impugnata, il reclamo deve essere accolto e, ai sensi dell'art. 299 c.c. va stabilito che l'adottato mantenga il proprio cognome “ senza che ad Parte_1 esso sia aggiunto il cognome dell'adottante Pt_2
4- In difetto di controparte in senso proprio e di conflitto alcuno, tenuto conto della natura della causa
(essendosi addirittura costituita l'adottante con il medesimo difensore) nulla va disposto in punto di spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del reclamo, dispone che l'adottato nato a [...] il Parte_1
2 maggio 1970, mantenga il solo cognome;
Parte_1
pagina 4 di 5 2) ferma del resto la sentenza impugnata, dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 aprile 2025.
Il Presidente relatore dott. Antonella Allegra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale di reclamo iscritto al n. r.v.g. 938/2024 promosso da:
nato a [...] il [...] - C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Imola, via Pediano 20/E rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Lo Conte del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato nel suo studio (pec sito in Via Email_1
Cavour n. 82, in Imola (BO)
RECLAMANTE
nata il [...] a [...] – C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
via Rovinetti n. 5 in Imola (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Lo Conte del Foro di
Bologna ed elettivamente domiciliata nel suo studio (pec Email_1
sito in Via Cavour n. 82, in Imola (BO);
, nato il [...] in [...] - C.F. ON C.F._3
, nata il [...] in [...] - C.F. CP_2 C.F._4
INTERVENUTI
IN PUNTO A: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 451/2024, Rep. 144/2024, nella causa civile iscritta al n. R.G. 5535/2024, emessa in data 18.9.2024 pubblicata il 30.9.2024
Assegnata a decisione all'udienza del 3.4.2025
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Per Parte_1
come da reclamo introduttivo del 30 ottobre 2024:
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, visti gli artt. 291 e seguenti del codice civile, Voglia in accoglimento del presente reclamo, riformare la sentenza n. 451/24 resa in data 30/09/2024 dal
Tribunale di Bologna, limitatamente alla parte in cui non consente al sig. di poter Parte_1
conservare il solo cognome paterno Parte_1
Per Parte_2
come da comparsa di costituzione del 27 marzo 2025:
“Chiede l'accoglimento del reclamo proposto dal sig. ” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso depositato in data 3.5.2024, dinanzi al Tribunale di Bologna, , Parte_2
coniugata in data 15.4.1979 con , padre di , ON Parte_1
figlio maggiorenne nato da precedente matrimonio con , deceduta in data 5.9.1973, ha Persona_1
chiesto di adottare , nato il [...] in Faenza, a [...] volta coniugato Parte_1
con in data 8.5.2011. CP_2
La a sostegno della domanda proposta, ha evidenziato di aver instaurato un consolidato Pt_2
rapporto di reciproco affetto con ed ha manifestato la volontà di dare Parte_1
riconoscimento giuridico al legame familiare.
1.1 – In data 27 agosto 2024 si sono costituiti l'adottando il padre Persona_2 dell'adottando e marito dell'adottante e la moglie dell'adottando ON
, i quali tutti hanno rappresentato di voler prestare il proprio consenso all'udienza CP_2
di prima comparizione.
1.2 - All'udienza del 12 settembre 2024, interrogati liberamente, l'adottante e l'adottando hanno prestato consenso all'adozione. Nulla hanno opposto la moglie dell'adottando e il padre CP_2 dell'adottando e marito dell'adottante L'adottando ha altresì chiesto di non aggiungere Parte_1 il cognome quello n quanto amministratore delegato della società “Merit Pt_2 Parte_1
Lilin Italia s.rl.”, succursale italiana di una multinazionale taiwanese, per cui il cambiamento del suo cognome comporterebbe un problema di allineamento di tutti i documenti interni dell'azienda e difficoltà nella rappresentanza esterna della stessa;
ha peraltro specificato che, laddove ciò non fosse stato possibile, avrebbe voluto posporre il cognome quello Pt_2 Parte_1
1.3 – Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 451/2024, sentito il PM, ha accertato la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione e, per l'effetto, ha dichiarato l'adozione di Ha Parte_1 poi rigettato la richiesta dell'adottando di mantenere solo il cognome in quanto Parte_1
pagina 2 di 5 fondata su mere esigenze lavorative ed ha recepito la domanda avanzata in via subordinata di posporre il cognome dell'adottante, così disponendo che assuma il cognome Parte_1 Pt_2 in aggiunta e posposto al proprio “ . Parte_1
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo , limitatamente alla Parte_1
parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda dell'adottato di poter conservare il solo cognome paterno. A tal fine ha invocato l'applicazione del quarto comma dell'art. 299 c.c. e la lettura costituzionalmente orientata della norma citata, richiamando in tal senso la giurisprudenza di merito la quale ha accolto la domanda dell'adottato volta a conservare esclusivamente il cognome paterno. Ha, altresì, aggiunto che il provvedimento adottato comporterebbe per l'adottato, socio e legale rappresentante della società Merit Lilin Italia s.r.l., il cui 90% del capitale è detenuto dalla stessa capogruppo estera, la modifica di tutti gli atti societari, con l'intervento del socio estero. Pertanto, ha invocato sul punto la riforma della sentenza.
In data 27.3.2025 si è costituita l'adottante , aderendo alle conclusioni spiegate dal CP_3
reclamante e rappresentando di aver già, nelle more del giudizio di primo grado, prestato il proprio consenso alla richiesta dell'adottato di mantenere il solo cognome paterno.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 3.4.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il reclamo proposto da merita senz'altro di essere accolto. Parte_1
Vero è che l'adozione di persona maggiore di età ha subito nel tempo una significativa evoluzione sociale e giuridica. L'istituto ha infatti oggi assunto una funzione solidaristica, di riconoscimento giuridico della relazione affettiva e sociale tra adottante e adottato, così superando la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio.
E dunque, l'esigenza di salvaguardare il diritto all'identità personale dell'adottato, identificata attraverso il cognome, in uno con la necessità di riconoscimento della propria identità e della propria storia professionale, impone una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c., che tenga in considerazione la nuova ratio assolta dall'istituto dell'adozione.
La valorizzazione del diritto all'identità personale ha trovato conferma nella recente pronuncia della
Corte Costituzionale, la sentenza n. 135/2023, ove la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi in ordine ad una diversa fattispecie riguardante la possibilità di posporre, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottando ed ha statuito che “la rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale”.
pagina 3 di 5 Questa Corte osserva che sarebbe irragionevole prevedere, da un lato, che la sentenza di adozione possa accogliere l'esigenza dell'adottato maggiore di età di veder tutelato il proprio diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta del cognome dell'adottante, ove vi sia l'adesione di entrambi e, di contro, non possa invece disporre a favore dell'adottato che abbia l'esigenza di conservare solo il proprio cognome, in luogo dell'assunzione anche del cognome dell'adottante.
Così operando, l'adottando che volesse mantenere il proprio cognome non avrebbe altra alternativa che rinunciare all'adozione e sarebbe con ogni evidenza svilita la ratio dell'art. 299 c.c.
Da ultimo, preme evidenziare che l'esigenza di tutela dell'identità personale dell'adottato merita accoglimento nei casi in cui il cognome originario abbia una significativa incidenza sulla propria identificabilità nel mondo professionale.
Nel caso di specie è evidente che dal 2017, legale rappresentante della società Parte_1
RI LI ITALIA S.R.L., della quale detiene il 10% del capitale sociale (cfr. doc. 5), subirebbe un notevole disagio qualora fosse costretto a modificare il proprio cognome: l'aggiunta del cognome costringerebbe della società, succursale italiana di una multinazionale taiwanese, ed imporrebbe l'adeguamento del mutato assetto societario.
In linea più generale la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 131 del 2022, sotto il profilo più ampio dell'attribuzione del cognome ai figli, ha introdotto la regola dell'assunzione da parte del figlio dei cognomi dei genitori nell'ordine dai medesimi concordato e fatto salvo l'accordo per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Appare allora contraddittorio rispetto a un siffatto principio ispiratore dell'ordinamento in materia di cognome, precludere il mantenimento del solo proprio cognome in capo al figlio maggiorenne, da sempre così identificato nelle sue relazioni personali e professionali.
Tutto ciò premesso, in riforma della sentenza impugnata, il reclamo deve essere accolto e, ai sensi dell'art. 299 c.c. va stabilito che l'adottato mantenga il proprio cognome “ senza che ad Parte_1 esso sia aggiunto il cognome dell'adottante Pt_2
4- In difetto di controparte in senso proprio e di conflitto alcuno, tenuto conto della natura della causa
(essendosi addirittura costituita l'adottante con il medesimo difensore) nulla va disposto in punto di spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del reclamo, dispone che l'adottato nato a [...] il Parte_1
2 maggio 1970, mantenga il solo cognome;
Parte_1
pagina 4 di 5 2) ferma del resto la sentenza impugnata, dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 aprile 2025.
Il Presidente relatore dott. Antonella Allegra
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