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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2279/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
03.02.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 2279/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2279/2018
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Giuseppe Capone e Luigi Capone, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Via G.
Verdi n. 38, Pomigliano D'Arco (NA), come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Michele Capasso, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Via Ferrovia dello Stato n. 206,
Ottaviano (NA), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e TR
difeso dagli avv.ti Patrizia Tesauro e Beatrice Bernardini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Corso Trieste n. 24, Caserta, come da procura in calce, rispettivamente, alla comparsa di 2 costituzione e risposta ed alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
TERZO CHIAMATO
E
CO.IMP. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Rosaria Punzo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Corso Italia n. 362, Villaricca (NA), come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa dagli avv.ti Giovanni Cimmino e Beniamino Carnevale, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Via A. De Gasperi n. 55, Napoli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 06.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con la domanda al vaglio del Tribunale, la in qualità di comproprietaria di un Parte_1
viale d'accesso sito in Acerra alla Via Prima Contrada Sperduto, conveniva in giudizio Controparte_1
onde ottenere, previa consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento “delle cause e dell'entità dei
[...]
3 danni” (cfr. pag. 2 atto di citazione), la sua condanna al ripristino del manto stradale del predetto viale, lasciato privo di idonea copertura a seguito di lavorazioni su cavi e condutture elettriche eseguite nel sottosuolo nel mese di settembre 2016, con condanna altresì al risarcimento dei danni patiti per effetto dei fatti oggetto di giudizio, nella misura risultante all'esisto della richiesta CTU ovvero in quella equitativamente determinata dal giudice, oltre interessi e con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio la la quale, dopo aver eccepito la nullità dell'atto di citazione Controparte_1
per violazione dell'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c. nonché l'insussistenza dei danni lamentati, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la , quale affidataria dei lavori de quibus Controparte_4
in forza di contratto d'appalto n. 8400056214 (cfr. all. n. 2 fascicolo di parte convenuta) e della “Lettera
Consegna Lavori” n. 6301174668 (cfr. all. n. 3 stessa produzione), al fine di affermarne l'esclusiva responsabilità in caso di accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, veniva evocata in giudizio la TR
, la quale, costituitasi il 03.01.2019, eccepiva: l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art.
[...]
3 del D.L. n. 132/2014; nel merito, l'infondatezza della pretesa nonché l'insussistenza dell'obbligo di manleva invocato dalla convenuta per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di Controparte_1
costituzione, cui si fa qui espresso rinvio, chiedendo altresì di essere autorizzata a chiamare in causa sia la società consorziata CO.IMP s.r.l., alla quale aveva subappaltato l'esecuzione materiale dei lavori, oltre alla propria società assicuratrice, per essere da queste manlevata e tenuta Controparte_3
indenne in ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa attorea.
Accolta la richiesta di autorizzazione alle chiamate in causa e disposto nuovamente il differimento della prima udienza di comparizione all'11.7.2019, in data 19.6.2019 si costituiva in giudizio la CO.IMP s.r.l., la quale eccepiva: preliminarmente, la nullità dell'atto di chiamata in causa per omessa allegazione dell'atto introduttivo del giudizio ed il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto tenuta alla sola posa in opera del “tappetino provvisorio” e non anche alla posa di quello “definitivo in asfaltato” (cfr. pp. 3 e 4 atto di
4 costituzione); nel merito, dedotta l'infondatezza della domanda, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria.
Con verbale di udienza dell'11.7.2019, il giudice rigettava l'istanza a causa dell'omessa richiesta di differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., e la causa veniva rinviata in prosieguo all'udienza del 18.6.2020.
In data 11.6.2020, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva: Controparte_3
l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014; la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione dell'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c.; il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di prova in ordine all'esistenza del rapporto assicurativo e la difformità della polizza prodotta in copia rispetto all'originale; l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. del diritto azionato nei suoi confronti dalla ditta;
nel merito, deduceva l'infondatezza della TR
domanda di manleva per difetto di prova della riconducibilità dei danni entro l'ambito di operatività del rapporto assicurativo;
nonché la violazione dell'art.
2.1 delle condizioni generali di contratto, stante la previsione del “limite massimo di denuncia del sinistro in tre giorni dall'evento” (cfr. pag. 9 comparsa), nonché i limiti di franchigia contrattualmente previsti.
Così instaurato il contraddittorio, rigettate le istanze istruttorie delle parti, siccome articolate in capi di prova generici ovvero valutativi ovvero attinenti a circostanze non contestate o, ancora, da provare in via documentale (cfr. ordinanza resa a verbale di udienza del 13.5.2021, che qui si conferma, facendo ad essa espresso rinvio), la causa giunge alla decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice esperito il tentativo di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, come documentato in atti (si cfr. invito datato 19.7.2019, prodotto il 12.6.2020, in allegato alle note di trattazione
5 scritta ai fini della partecipazione all'udienza del 18.6.2020) in ottemperanza all'invito disposto da questo
Giudice a verbale di udienza dell'11.7.2019. Sul punto, e precisamente in merito all'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per omessa integrazione dell'invito a partecipare al procedimento di negoziazione assistita nei confronti della società assicurativa, il Tribunale Controparte_3
osserva che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituiscono una deroga al diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., sicché, non potendo essere interpretate in senso estensivo
(Cass. civ., Sez. I, Sent. 21.09.2012, n. 16092; Cass. civ., Sez. lavoro, 21.01.2004, n. 967), occorre procedere ad una rigorosa interpretazione del relativo dato testuale.
Più in dettaglio, considerato che l'art. 3, co. 2, D.L. n. 132/2014 statuisce che l'eccezione di improcedibilità deve essere sollevata dal convenuto – qualifica della parte processuale che il codice di rito attribuisce al destinatario, non di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore - la suddetta eccezione non può essere validamente esperita anche dal terzo chiamato. Del resto, diversamente opinando e, quindi, ritenendo che la negoziazione assistita vada obbligatoriamente proposta anche nei confronti dei terzi chiamati (così facoltizzati a sollevare l'eccezione di improcedibilità del giudizio), si incorrerebbe nel rischio di vanificare la stessa ratio dell'istituto, evidentemente ispirata a finalità deflattive. Ed invero, l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di negoziazione, in numero variabile a seconda delle scelte processuali di ciascuna parte, comporterebbe un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione del giudizio,
difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo.
Tale ultimo assunto, nel caso in esame diviene ancor più pregnante quanto più si consideri che, a fronte dell'unicità del fatto generatore della responsabilità prospettato, tanto con l'azione principale quanto con la domanda di chiamata in garanzia della , la società attirce ometteva di formulare TR
l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, non già nei confronti di quest'ultima (a sua volta terza chiamata dalla in qualità di impresa appaltatrice dei lavori), ma solo nei Controparte_1
6 confronti dell'impresa assicuratrice, citata in giudizio in forza dell'asserita esistenza di un rapporto assicurativo ex art. 1917 c.c. - la cui vigenza veniva oltretutto contestata dall'assicurazione - con conseguente ampliamento dell'oggetto del giudizio.
È evidente, dunque, che ritenere configurabile in capo all'attore un obbligo di integrazione dell'invito di negoziazione assistita nei confronti del terzo chiamato (nel caso di specie, con domanda di manleva ex art. 1917 c.c.), integrerebbe un'applicazione dell'istituto contraria all'interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo, la cui portata, invece, deve essere ragionevolmente limitata all'iniziativa processuale che dà vita ad un processo, senza estensione ai fenomeni di ampliamento dell'ambito oggettivo di un giudizio già avviato.
Sempre in via preliminare, il Tribunale dichiara infondate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e dell'atto di chiamata del terzo, sollevate, rispettivamente, dalla convenuta e da Controparte_1
CO.IMP s.r.l. e per i motivi di seguito indicati. Controparte_3
È noto che secondo l'orientamento consolidato dei giudici di legittimità, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27670 del 21.11.2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15.05.2013).
Ebbene, considerato che sia parte attrice, sia la terza chiamata, Parte_1 [...]
, ciascuna con la propria vocatio in ius, procedevano ad una prospettazione dei fatti di causa TR
e dell'oggetto della domanda, tali da consentire, sia alla convenuta che alle terze chiamate, Controparte_1
e CO.IMP s.r.l., di replicare con diffuse ed argomentate controdeduzioni, Controparte_3
7 l'atto di citazione non può ritenersi affetto da quella assoluta incertezza (cfr. art. 164, co. 4, c.p.c.) in grado, essa sola, di determinarne la nullità, con conseguente rigetto della proposta eccezione.
Parimenti, il Tribunale non reputa meritevole di accoglimento neppure le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla CO.IMP s.r.l. e dalla per le ragioni di seguito Controparte_3
esposte.
Sul punto, occorre tracciare la dovuta distinzione tra legittimazione ad agire o a resistere in giudizio (c.d. legitimatio ad causam) e titolarità del rapporto controverso. L'eccezione di difetto di titolarità passiva non attiene alla carenza di legittimazione passiva, bensì al merito della controversia e, quindi, alla prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere. La sussistenza o meno della legitimatio ad causam, invece, deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto nella domanda, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio
(cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. 16.02.2016, n. 2951); sicché, stante la formulazione delle domande di chiamata in causa esperite nei confronti, vuoi della CO.IMP s.r.l., vuoi della società assicuratrice, ed il rapporto in esse richiamato con le suddette parti, nonché la fattispecie dedotta quale causa petendi, sussiste la legittimazione passiva sia della CO.IMP. s.r.l. che della Controparte_3
attenendo, infatti, al solo merito della lite ogni questione relativa alla titolarità passiva dei rispettivi
[...]
rapporti, il cui accertamento si risolverà nell'accoglimento o nel rigetto della pretesa azionata nei confronti delle stesse.
Passando ora al merito della lite, il Tribunale ritiene infondata la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice, sia sub specie di domanda di reintegrazione in forma specifica volta ad ottenere il ripristino del manto stradale, sia sub specie di domanda di risarcimento per equivalente dei danni conseguenti all'asserita mancata esecuzione delle invocate opere.
Preliminarmente, occorre muovere dal corretto inquadramento della fattispecie de qua, qualificando l'istanza attorea come domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043
8 c.c., in quanto fondata, non su un preesistente obbligo contrattuale inter partes, bensì sull'asserita violazione del generale dovere del neminem leadere, causativo di un danno ingiusto.
Peraltro, sebbene la suddetta pretesa venisse, ab origine, esercitata nei soli confronti della società E-
la chiamata in causa dell'impresa da parte della convenuta Controparte_1 TR
principale e, successivamente, della CO.IMP s.r.l. da parte della stessa terza chiamata, ha determinato un'estensione della domanda attorea nei confronti delle suddette imprese.
Ed invero, il tenore e la formulazione delle chiamate in causa di tali soggetti terzi consente di poterle qualificare, non già come chiamate in garanzia, bensì come chiamate per comunanza di causa, dirette, cioè, ad ottenere una dichiarazione di responsabilità esclusiva del chiamato, al fine di riconoscerlo quale soggetto direttamente obbligato alla prestazione risarcitoria nei confronti del danneggiato. In simili ipotesi, il suddetto effetto estensivo si realizza automaticamente, anche in mancanza di un'espressa istanza, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico.
Orbene, come noto, in tema di risarcimento del danno da illecito civile è onere della parte istante sia identificare che provare gli elementi costitutivi di tale fatto, sicché non è sufficiente, ai fini dell'accoglimento nel merito della domanda, la mera deduzione di un danno contra jus, ovvero generato da un fatto lesivo di una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico, quale, nella specie, il diritto di (com)proprietà della società attrice sul viale identificato in citazione.
Quest'ultima, infatti, non ha né compiutamente allegato né sufficientemente provato l'esatta connotazione ontologica e l'entità del danno asseritamente subito, e ciò sia con riferimento alla richiesta di ripristino dello status quo ante, sia rispetto agli asseriti danni conseguenti al mancato ripristino, essendosi limitata a dedurre
“che a seguito dei lavori d'impianto di cavi e di condotte elettriche nelle viscere del (…) vialetto d'accesso (n.d.r.: di cui
Co l'attrice si dichiara comproprietaria), eseguiti nel mese di settembre 2016 dalla la stessa Controparte_5
provvedeva a ripianare gli scavi che aveva effettuati, ma non provvedeva al ripristino del manto stradale, che veniva lasciato in condizioni disastrose e comunque dissestato, come appare a tutt'oggi”: cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).
9 Ed invero, manca in atti qualsiasi elemento che consenta di perimetrare sia l'esatta natura (non essendo a ciò sufficiente il riferimento, del tutto vago, a “condizioni disastrose” del viale, genericamente definito come
“dissestato”) che l'entità del danno (ad es. mediante la deduzione di indici numerici in grado di definire la misura e l'estensione del pregiudizio), avendo l'attrice finanche omesso di esibire riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, antecedente e successivo all'esecuzione dei lavori.
Tale vulnus deduttivo non è stato colmato neppure in sede di memorie a ciò deputate, ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., non avendo l'istante nemmeno provveduto al deposito della prima memoria istruttoria, omettendo, in tal modo, una doverosa precisazione della domanda.
Il grave difetto assertivo dell'atto introduttivo (come appena detto, in alcun modo rimediato in corso di causa), dovuto alla scarna descrizione nell'atto di citazione dell'evento dannoso, si traduce in un vero e proprio difetto di allegazione (prima ancora che di prova), dovendosi rammentare che, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa va adempiuto, in primo luogo, descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata - come nel caso di specie -, a nulla rileva che quei fatti possano, per avventura, risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum.
Questi principi costituiscono oramai jus receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte (si cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 19.10.2017, n. 24607), la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Cassazione civile sez. III, 12.10.2012, n. 17408), sia che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, «la successiva produzione documentale, che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum» (Cassazione civile sez. III, 21.3.2013, n. 7115).
10 Nella fattispecie in esame, a parere di questo Giudice, sussiste un evidente vulnus deduttivo, in termini di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e del danno risarcibile;
pertanto, apparendo vaga la descrizione degli elementi della invocata fattispecie illecita, genericamente rappresentata dall'attrice, difetta la prova del danno risarcibile, rimasto allo stadio di allegazione del tutto generica ed apodittica.
A ciò aggiungasi che prova del danno lamentato non potrebbe neppure desumersi dalla disamina delle fotografie riprodotte in copia e allegate alla denuncia di sinistro effettuata dalla nei TR
confronti della propria società assicurativa (cfr. all. n. 12 delle memorie ex art. 183, co. 6, II termine della
), non solo per quanto detto innanzi, ma altresì poiché si tratta di riproduzioni TR
raffiguranti immagini non chiaramente definite e assolutamente poco nitide, carenti peraltro di qualsivoglia elemento che permetta di stabilire la corrispondenza tra i luoghi in esse rappresentati e quelli dedotti in giudizio dall'attrice.
Considerazioni analoghe valgono anche per la richiesta risarcitoria avente ad oggetto i danni “per la mancata esecuzione del ripristino del manto stradale” (cfr. pag. 3 atto di citazione), di cui non è stata dedotta la consistenza e la tipologia.
Né le suddette carenze assertive e probatorie avrebbero potuto essere colmate dalla richiesta di CTU avanzata dalla la quale non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie Controparte_6
della parte su cui grava il relativo onere, assumendo, pertanto, carattere esplorativo.
Si osserva, infatti, che per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, lungi dal costituire mezzo istruttorio in senso proprio, ha la mera finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne deriva che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa qualora la parte tenda con esso a supplire alla insufficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).
11 Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, le domande risarcitorie avanzate da parte attrice devono essere rigettate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, prendendo le mosse dalla domanda di manleva azionata dalla nei confronti della l'assorbimento TR Controparte_3
di tale domanda giustifica la compensazione delle spese di lite tra garante e garantita.
Rispetto ai rapporti tra attore e convenuto principale nonché terze chiamate per comunanza di causa, ossia e CO.IMP. s.r.l., in applicazione dei principi di soccombenza e di casualità, TR
secondo cui le spese processuali sostenute dal terzo chiamato devono essere rimborsate dall'attore allorquando la chiamata in causa sia resa necessaria dalla proposizione della domanda attorea, risultata poi infondata (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 04.3.2019, n. 6292), le spese di lite si liquidano a carico di parte attrice ed in favore di nonché di e di CO.IMP s.r.l., Controparte_1 TR
come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, leggermente ridotti tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo e dell'assenza di istruttoria, con attribuzione, nei rapporti con
CO.IMP. s.r.l., all'avv. Maria Rosaria Punzo, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. Condanna la alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, Parte_1
in favore di che liquida in € 3.000,00 per compenso, nonché di Controparte_1 [...]
che liquida in € 2.540,00 per compenso, in favore di ciascuna Controparte_7
società, in ogni caso oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese
12 generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione, quanto a CO.IMP. s.r.l., all'avv. Maria
Rosaria Punzo.
3. Compensa interamente le spese di lite nei confronti della Controparte_3
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
13
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
03.02.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 2279/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2279/2018
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Giuseppe Capone e Luigi Capone, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Via G.
Verdi n. 38, Pomigliano D'Arco (NA), come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Michele Capasso, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Via Ferrovia dello Stato n. 206,
Ottaviano (NA), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e TR
difeso dagli avv.ti Patrizia Tesauro e Beatrice Bernardini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Corso Trieste n. 24, Caserta, come da procura in calce, rispettivamente, alla comparsa di 2 costituzione e risposta ed alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
TERZO CHIAMATO
E
CO.IMP. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Rosaria Punzo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Corso Italia n. 362, Villaricca (NA), come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa dagli avv.ti Giovanni Cimmino e Beniamino Carnevale, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Via A. De Gasperi n. 55, Napoli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 06.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con la domanda al vaglio del Tribunale, la in qualità di comproprietaria di un Parte_1
viale d'accesso sito in Acerra alla Via Prima Contrada Sperduto, conveniva in giudizio Controparte_1
onde ottenere, previa consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento “delle cause e dell'entità dei
[...]
3 danni” (cfr. pag. 2 atto di citazione), la sua condanna al ripristino del manto stradale del predetto viale, lasciato privo di idonea copertura a seguito di lavorazioni su cavi e condutture elettriche eseguite nel sottosuolo nel mese di settembre 2016, con condanna altresì al risarcimento dei danni patiti per effetto dei fatti oggetto di giudizio, nella misura risultante all'esisto della richiesta CTU ovvero in quella equitativamente determinata dal giudice, oltre interessi e con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio la la quale, dopo aver eccepito la nullità dell'atto di citazione Controparte_1
per violazione dell'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c. nonché l'insussistenza dei danni lamentati, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la , quale affidataria dei lavori de quibus Controparte_4
in forza di contratto d'appalto n. 8400056214 (cfr. all. n. 2 fascicolo di parte convenuta) e della “Lettera
Consegna Lavori” n. 6301174668 (cfr. all. n. 3 stessa produzione), al fine di affermarne l'esclusiva responsabilità in caso di accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, veniva evocata in giudizio la TR
, la quale, costituitasi il 03.01.2019, eccepiva: l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art.
[...]
3 del D.L. n. 132/2014; nel merito, l'infondatezza della pretesa nonché l'insussistenza dell'obbligo di manleva invocato dalla convenuta per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di Controparte_1
costituzione, cui si fa qui espresso rinvio, chiedendo altresì di essere autorizzata a chiamare in causa sia la società consorziata CO.IMP s.r.l., alla quale aveva subappaltato l'esecuzione materiale dei lavori, oltre alla propria società assicuratrice, per essere da queste manlevata e tenuta Controparte_3
indenne in ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa attorea.
Accolta la richiesta di autorizzazione alle chiamate in causa e disposto nuovamente il differimento della prima udienza di comparizione all'11.7.2019, in data 19.6.2019 si costituiva in giudizio la CO.IMP s.r.l., la quale eccepiva: preliminarmente, la nullità dell'atto di chiamata in causa per omessa allegazione dell'atto introduttivo del giudizio ed il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto tenuta alla sola posa in opera del “tappetino provvisorio” e non anche alla posa di quello “definitivo in asfaltato” (cfr. pp. 3 e 4 atto di
4 costituzione); nel merito, dedotta l'infondatezza della domanda, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria.
Con verbale di udienza dell'11.7.2019, il giudice rigettava l'istanza a causa dell'omessa richiesta di differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., e la causa veniva rinviata in prosieguo all'udienza del 18.6.2020.
In data 11.6.2020, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva: Controparte_3
l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014; la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione dell'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c.; il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di prova in ordine all'esistenza del rapporto assicurativo e la difformità della polizza prodotta in copia rispetto all'originale; l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. del diritto azionato nei suoi confronti dalla ditta;
nel merito, deduceva l'infondatezza della TR
domanda di manleva per difetto di prova della riconducibilità dei danni entro l'ambito di operatività del rapporto assicurativo;
nonché la violazione dell'art.
2.1 delle condizioni generali di contratto, stante la previsione del “limite massimo di denuncia del sinistro in tre giorni dall'evento” (cfr. pag. 9 comparsa), nonché i limiti di franchigia contrattualmente previsti.
Così instaurato il contraddittorio, rigettate le istanze istruttorie delle parti, siccome articolate in capi di prova generici ovvero valutativi ovvero attinenti a circostanze non contestate o, ancora, da provare in via documentale (cfr. ordinanza resa a verbale di udienza del 13.5.2021, che qui si conferma, facendo ad essa espresso rinvio), la causa giunge alla decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice esperito il tentativo di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, come documentato in atti (si cfr. invito datato 19.7.2019, prodotto il 12.6.2020, in allegato alle note di trattazione
5 scritta ai fini della partecipazione all'udienza del 18.6.2020) in ottemperanza all'invito disposto da questo
Giudice a verbale di udienza dell'11.7.2019. Sul punto, e precisamente in merito all'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per omessa integrazione dell'invito a partecipare al procedimento di negoziazione assistita nei confronti della società assicurativa, il Tribunale Controparte_3
osserva che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituiscono una deroga al diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., sicché, non potendo essere interpretate in senso estensivo
(Cass. civ., Sez. I, Sent. 21.09.2012, n. 16092; Cass. civ., Sez. lavoro, 21.01.2004, n. 967), occorre procedere ad una rigorosa interpretazione del relativo dato testuale.
Più in dettaglio, considerato che l'art. 3, co. 2, D.L. n. 132/2014 statuisce che l'eccezione di improcedibilità deve essere sollevata dal convenuto – qualifica della parte processuale che il codice di rito attribuisce al destinatario, non di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore - la suddetta eccezione non può essere validamente esperita anche dal terzo chiamato. Del resto, diversamente opinando e, quindi, ritenendo che la negoziazione assistita vada obbligatoriamente proposta anche nei confronti dei terzi chiamati (così facoltizzati a sollevare l'eccezione di improcedibilità del giudizio), si incorrerebbe nel rischio di vanificare la stessa ratio dell'istituto, evidentemente ispirata a finalità deflattive. Ed invero, l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di negoziazione, in numero variabile a seconda delle scelte processuali di ciascuna parte, comporterebbe un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione del giudizio,
difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo.
Tale ultimo assunto, nel caso in esame diviene ancor più pregnante quanto più si consideri che, a fronte dell'unicità del fatto generatore della responsabilità prospettato, tanto con l'azione principale quanto con la domanda di chiamata in garanzia della , la società attirce ometteva di formulare TR
l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, non già nei confronti di quest'ultima (a sua volta terza chiamata dalla in qualità di impresa appaltatrice dei lavori), ma solo nei Controparte_1
6 confronti dell'impresa assicuratrice, citata in giudizio in forza dell'asserita esistenza di un rapporto assicurativo ex art. 1917 c.c. - la cui vigenza veniva oltretutto contestata dall'assicurazione - con conseguente ampliamento dell'oggetto del giudizio.
È evidente, dunque, che ritenere configurabile in capo all'attore un obbligo di integrazione dell'invito di negoziazione assistita nei confronti del terzo chiamato (nel caso di specie, con domanda di manleva ex art. 1917 c.c.), integrerebbe un'applicazione dell'istituto contraria all'interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo, la cui portata, invece, deve essere ragionevolmente limitata all'iniziativa processuale che dà vita ad un processo, senza estensione ai fenomeni di ampliamento dell'ambito oggettivo di un giudizio già avviato.
Sempre in via preliminare, il Tribunale dichiara infondate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e dell'atto di chiamata del terzo, sollevate, rispettivamente, dalla convenuta e da Controparte_1
CO.IMP s.r.l. e per i motivi di seguito indicati. Controparte_3
È noto che secondo l'orientamento consolidato dei giudici di legittimità, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27670 del 21.11.2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15.05.2013).
Ebbene, considerato che sia parte attrice, sia la terza chiamata, Parte_1 [...]
, ciascuna con la propria vocatio in ius, procedevano ad una prospettazione dei fatti di causa TR
e dell'oggetto della domanda, tali da consentire, sia alla convenuta che alle terze chiamate, Controparte_1
e CO.IMP s.r.l., di replicare con diffuse ed argomentate controdeduzioni, Controparte_3
7 l'atto di citazione non può ritenersi affetto da quella assoluta incertezza (cfr. art. 164, co. 4, c.p.c.) in grado, essa sola, di determinarne la nullità, con conseguente rigetto della proposta eccezione.
Parimenti, il Tribunale non reputa meritevole di accoglimento neppure le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla CO.IMP s.r.l. e dalla per le ragioni di seguito Controparte_3
esposte.
Sul punto, occorre tracciare la dovuta distinzione tra legittimazione ad agire o a resistere in giudizio (c.d. legitimatio ad causam) e titolarità del rapporto controverso. L'eccezione di difetto di titolarità passiva non attiene alla carenza di legittimazione passiva, bensì al merito della controversia e, quindi, alla prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere. La sussistenza o meno della legitimatio ad causam, invece, deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto nella domanda, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio
(cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. 16.02.2016, n. 2951); sicché, stante la formulazione delle domande di chiamata in causa esperite nei confronti, vuoi della CO.IMP s.r.l., vuoi della società assicuratrice, ed il rapporto in esse richiamato con le suddette parti, nonché la fattispecie dedotta quale causa petendi, sussiste la legittimazione passiva sia della CO.IMP. s.r.l. che della Controparte_3
attenendo, infatti, al solo merito della lite ogni questione relativa alla titolarità passiva dei rispettivi
[...]
rapporti, il cui accertamento si risolverà nell'accoglimento o nel rigetto della pretesa azionata nei confronti delle stesse.
Passando ora al merito della lite, il Tribunale ritiene infondata la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice, sia sub specie di domanda di reintegrazione in forma specifica volta ad ottenere il ripristino del manto stradale, sia sub specie di domanda di risarcimento per equivalente dei danni conseguenti all'asserita mancata esecuzione delle invocate opere.
Preliminarmente, occorre muovere dal corretto inquadramento della fattispecie de qua, qualificando l'istanza attorea come domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043
8 c.c., in quanto fondata, non su un preesistente obbligo contrattuale inter partes, bensì sull'asserita violazione del generale dovere del neminem leadere, causativo di un danno ingiusto.
Peraltro, sebbene la suddetta pretesa venisse, ab origine, esercitata nei soli confronti della società E-
la chiamata in causa dell'impresa da parte della convenuta Controparte_1 TR
principale e, successivamente, della CO.IMP s.r.l. da parte della stessa terza chiamata, ha determinato un'estensione della domanda attorea nei confronti delle suddette imprese.
Ed invero, il tenore e la formulazione delle chiamate in causa di tali soggetti terzi consente di poterle qualificare, non già come chiamate in garanzia, bensì come chiamate per comunanza di causa, dirette, cioè, ad ottenere una dichiarazione di responsabilità esclusiva del chiamato, al fine di riconoscerlo quale soggetto direttamente obbligato alla prestazione risarcitoria nei confronti del danneggiato. In simili ipotesi, il suddetto effetto estensivo si realizza automaticamente, anche in mancanza di un'espressa istanza, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico.
Orbene, come noto, in tema di risarcimento del danno da illecito civile è onere della parte istante sia identificare che provare gli elementi costitutivi di tale fatto, sicché non è sufficiente, ai fini dell'accoglimento nel merito della domanda, la mera deduzione di un danno contra jus, ovvero generato da un fatto lesivo di una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico, quale, nella specie, il diritto di (com)proprietà della società attrice sul viale identificato in citazione.
Quest'ultima, infatti, non ha né compiutamente allegato né sufficientemente provato l'esatta connotazione ontologica e l'entità del danno asseritamente subito, e ciò sia con riferimento alla richiesta di ripristino dello status quo ante, sia rispetto agli asseriti danni conseguenti al mancato ripristino, essendosi limitata a dedurre
“che a seguito dei lavori d'impianto di cavi e di condotte elettriche nelle viscere del (…) vialetto d'accesso (n.d.r.: di cui
Co l'attrice si dichiara comproprietaria), eseguiti nel mese di settembre 2016 dalla la stessa Controparte_5
provvedeva a ripianare gli scavi che aveva effettuati, ma non provvedeva al ripristino del manto stradale, che veniva lasciato in condizioni disastrose e comunque dissestato, come appare a tutt'oggi”: cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).
9 Ed invero, manca in atti qualsiasi elemento che consenta di perimetrare sia l'esatta natura (non essendo a ciò sufficiente il riferimento, del tutto vago, a “condizioni disastrose” del viale, genericamente definito come
“dissestato”) che l'entità del danno (ad es. mediante la deduzione di indici numerici in grado di definire la misura e l'estensione del pregiudizio), avendo l'attrice finanche omesso di esibire riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, antecedente e successivo all'esecuzione dei lavori.
Tale vulnus deduttivo non è stato colmato neppure in sede di memorie a ciò deputate, ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., non avendo l'istante nemmeno provveduto al deposito della prima memoria istruttoria, omettendo, in tal modo, una doverosa precisazione della domanda.
Il grave difetto assertivo dell'atto introduttivo (come appena detto, in alcun modo rimediato in corso di causa), dovuto alla scarna descrizione nell'atto di citazione dell'evento dannoso, si traduce in un vero e proprio difetto di allegazione (prima ancora che di prova), dovendosi rammentare che, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa va adempiuto, in primo luogo, descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata - come nel caso di specie -, a nulla rileva che quei fatti possano, per avventura, risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum.
Questi principi costituiscono oramai jus receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte (si cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 19.10.2017, n. 24607), la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Cassazione civile sez. III, 12.10.2012, n. 17408), sia che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, «la successiva produzione documentale, che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum» (Cassazione civile sez. III, 21.3.2013, n. 7115).
10 Nella fattispecie in esame, a parere di questo Giudice, sussiste un evidente vulnus deduttivo, in termini di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e del danno risarcibile;
pertanto, apparendo vaga la descrizione degli elementi della invocata fattispecie illecita, genericamente rappresentata dall'attrice, difetta la prova del danno risarcibile, rimasto allo stadio di allegazione del tutto generica ed apodittica.
A ciò aggiungasi che prova del danno lamentato non potrebbe neppure desumersi dalla disamina delle fotografie riprodotte in copia e allegate alla denuncia di sinistro effettuata dalla nei TR
confronti della propria società assicurativa (cfr. all. n. 12 delle memorie ex art. 183, co. 6, II termine della
), non solo per quanto detto innanzi, ma altresì poiché si tratta di riproduzioni TR
raffiguranti immagini non chiaramente definite e assolutamente poco nitide, carenti peraltro di qualsivoglia elemento che permetta di stabilire la corrispondenza tra i luoghi in esse rappresentati e quelli dedotti in giudizio dall'attrice.
Considerazioni analoghe valgono anche per la richiesta risarcitoria avente ad oggetto i danni “per la mancata esecuzione del ripristino del manto stradale” (cfr. pag. 3 atto di citazione), di cui non è stata dedotta la consistenza e la tipologia.
Né le suddette carenze assertive e probatorie avrebbero potuto essere colmate dalla richiesta di CTU avanzata dalla la quale non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie Controparte_6
della parte su cui grava il relativo onere, assumendo, pertanto, carattere esplorativo.
Si osserva, infatti, che per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, lungi dal costituire mezzo istruttorio in senso proprio, ha la mera finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne deriva che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa qualora la parte tenda con esso a supplire alla insufficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).
11 Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, le domande risarcitorie avanzate da parte attrice devono essere rigettate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, prendendo le mosse dalla domanda di manleva azionata dalla nei confronti della l'assorbimento TR Controparte_3
di tale domanda giustifica la compensazione delle spese di lite tra garante e garantita.
Rispetto ai rapporti tra attore e convenuto principale nonché terze chiamate per comunanza di causa, ossia e CO.IMP. s.r.l., in applicazione dei principi di soccombenza e di casualità, TR
secondo cui le spese processuali sostenute dal terzo chiamato devono essere rimborsate dall'attore allorquando la chiamata in causa sia resa necessaria dalla proposizione della domanda attorea, risultata poi infondata (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 04.3.2019, n. 6292), le spese di lite si liquidano a carico di parte attrice ed in favore di nonché di e di CO.IMP s.r.l., Controparte_1 TR
come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, leggermente ridotti tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo e dell'assenza di istruttoria, con attribuzione, nei rapporti con
CO.IMP. s.r.l., all'avv. Maria Rosaria Punzo, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. Condanna la alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, Parte_1
in favore di che liquida in € 3.000,00 per compenso, nonché di Controparte_1 [...]
che liquida in € 2.540,00 per compenso, in favore di ciascuna Controparte_7
società, in ogni caso oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese
12 generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione, quanto a CO.IMP. s.r.l., all'avv. Maria
Rosaria Punzo.
3. Compensa interamente le spese di lite nei confronti della Controparte_3
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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