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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Lavoro
In persona del Giudice del lavoro, dr. Elena GIUPPI, sciogliendo la riserva assunta all 'udienza del
21 maggio 2024ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile n. 45/2023, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Parte_1 C.F._1
Guariso e Livio Neri
Ricorrente contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avvocato Mario
Roberto Tarzia
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 31 gennaio 2023 il ricorrente in epigrafe indicato, lavoratore straniero non comunitario e cittadino ivoriano, proponeva azione ex artt. 28 D.lgs. 150/11 e 4 D.lgs.
CP_ 216/2003 nei confronti dell' , deducendo la condotta discriminatoria dell' consistita nell'avergli CP_1
negato, per il periodo compreso fra luglio 2016 e giugno 2021, il diritto di percepire l'ANF alle medesime condizioni dei lavoratori italiani;
in particolare deduceva di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e di aver richiesto il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare che gli era stato negato in quanto la moglie e i figli a carico risiedono in Mali che non è uno Stato che ha rapporti di reciprocità con lo Stato italiano relativi agli ANF.
Il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' consistente CP_1
nell'aver negato al ricorrente, per il periodo 1/7/2016 – 30/6/2021 l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L. 13.5.88 n. 153) in relazione al nucleo familiare composto
dalla moglie e dai due figli minori residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del
ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 1/7/2016 – 30/6/2021 computando nel nucleo familiare la moglie
e i due figli minori residenti in [...], secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' applica CP_1
ai lavoratori con cittadinanza italiana aventi familiari all'estero;
3) condannare a pagare al ricorrente la somma di euro 12.588,00 o la diversa somma che risulterà CP_1
dovuta per il periodo 1/7/2016 – 30/6/2021 a titolo di ANF o, in subordine, a titolo di risarcimento del
danno patrimoniale per l'accertata discriminazione;
4) condannare l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori CP_1
antistatari.”
A fondamento del ricorso parte ricorrente deduceva il comportamento discriminatorio dell' perché CP_1
adottato sulla base dell'art.2 comma 6 bis della legge n.153\88 norma di legge che la parte ritiene essere in contrasto con la normativa comunitaria (art.11 direttiva 2003\109\UE ) che garantisce la parità di trattamento tra cittadini dell'unione e soggiornanti di lungo periodo;
chiedeva, in conclusione, che accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistita nell'aver negato l'assegno predetto, fosse ordinato CP_1
CP_ all'ente convenuto di cessare la condotta discriminatoria, con conseguente condanna dell' al pagamento dell'assegno col favore delle spese.
Il sig. a sostegno delle proprie domande deduceva: Pt_1
- di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciato in data 19.10.2017 (doc.
1);
- di lavorare regolarmente in Italia dal 2008, da ultimo presso Fenix S.r.l. (doc. 2 – estratto conto previdenziale e ultima busta paga);
- che il nucleo familiare del ricorrente ha sempre risieduto in Mali fino al 2022 (doc. 3 – stato di famiglia, c.f. dei familiari). Si tratta in particolare dei seguenti familiari:
- (c.f. , moglie, nata il [...] e coniugata con il Persona_1 C.F._2
ricorrente dal 2017;
- (c.f. ), figlio naturale, nato il [...]; Parte_2 C.F._3
- (c.f. ), figlio, nato il [...]; Parte_3 C.F._4 - di avere presentato, in data 6.4.2021, all' domanda di autorizzazione ad includere nel nucleo CP_1
familiare, a far data dal 1.7.2016 e ai fini del riconoscimento e pagamento degli ANF, la moglie e i figli residenti in Mali. Il giorno successivo, il ricorrente ha presentato le domande per ANF per il periodo dal 1.7.2016 al 30.6.2021 (doc. 4);
- che le domande di ANF sono state tutte respinte con seguente motivazione: “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare” (doc. 5);
- che il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto delle domande in data
20.01.2023 con contestuale istanza di riesame inviata a mezzo pec (doc. 6);
- che il ricorrente è in attesa del rilascio da parte dell'Ambasciata del Mali in Italia della certificazione attestante che moglie e figli non dispongono - né disponevano nel periodo di causa - in Mali (né
altrove) di alcun reddito o proprietà e che il signor provvedeva interamente, come a Pt_1
tutt'oggi, al loro sostentamento. Inoltre, che il predetto nucleo familiare non è mai stato beneficiario,
né in Mali né altrove, di alcun trattamento analogo agli ANF;
- che il ricorrente, per gli anni oggetto di causa, non ha percepito altro reddito se non quello derivante dai rapporti di lavoro e dai connessi ammortizzatori sociali, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dall'estratto conto previdenziale qui prodotti (docc. 2 cit. e 7).
2.L' , costituendosi con memoria del 20.03.2023, eccepiva l'improcedibilità dell'azione e CP_1
l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti dell'azione esperita, la decadenza del diritto alla prestazione e la decadenza dal diritto a proporre ricorso ex art. 47 del DPR 639/1970; nel merito assumeva l'infondatezza della pretesa azionata, anche in punto quantum debeatur.
3Il ricorso era istruito sulla documentazione prodotta dalle parti;
parte ricorrente all'udienza del 21 maggio
2025 esibiva gli originali dei documenti meglio indicati nel verbale dell'udienza.
Il ricorrente veniva liberamente interrogato fornendo i chiarimenti richiesti dal giudice.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 21 maggio 2024.
4.L'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall' è infondata. CP_1
La domanda proposta dal ricorrente si fonda infatti sull'assunto che il diniego della prestazione richiesta sia discriminatorio e che tale discriminazione si fondi sulla nazionalità del ricorrente straniero;
parte ricorrente chiede la disapplicazione della norma nazionale non conforme alla direttiva europea che sancisce il principio di parità di trattamento nell'ambito dell'assistenza e sicurezza sociale a favore dei lavoratori extracomunitari.
L'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata posto che, per ritenere che correttamente la domanda sia stata introdotta con il rito speciale anziché con quello ordinario ex art.442 cpc, è sufficiente la prospettazione del comportamento della pubblica amministrazione come produttivo di una discriminazione.
CP_
5.Deve essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' che deduce il mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 16 del decreto interministeriale n.452 del 21 dicembre 2000, recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge
22 dicembre 1999, n. 488 e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448; la norma in questione,
infatti, si riferisce agli assegni per il nucleo familiare concessi dai comuni, prestazione diversa da quella per cui è causa.
6.Deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 47 del DPR 639/1970; infatti, l'art. 47 D.P.R.
30/04/1970, n. 639 dispone che: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione
dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le
controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata
dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le
controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al
precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del
ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L
[...]
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, Controparte_1
nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere
proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i
presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre
dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
La decadenza annuale, decorrente dalla data di scadenza del termine per la definizione del ricorso avverso il rigetto, non è maturata posto che il ricorso amministrativo avverso il rigetto è stato proposto il 20 gennaio
2023 ed il ricorso giudiziario è stato depositato il 31 gennaio 2023(doc.6 ricorrente).
7.Nel merito il ricorso è fondato.
La normativa italiana che disciplina gli ANF(per il periodo oggetto di domanda) è contenuta nell'art.2
,commi 6 e 6 bis Dl 68788,convertito in legge 153/88.
CP_
La CGUE ,con sentenza 25 novembre 2020 , in causa C-302/19 – ha statuito che l'articolo 12,
paragrafo 1,lett.e) della direttiva 2011/2018UE deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati
membri di riconoscere ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico le prestazioni di sicurezza sociale,
tra cui rientra l'assegno per il nucleo familiare, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato
membro; la sentenza della Corte Ue ha trovato conferma nella successiva sentenza 67/2022 della Corte
Costituzionale, che dichiarando l'inammissibilità dell'eccezione di incostituzionalità , ha ribadito il principio che le direttive europee prevedono un obbligo chiaro preciso e incondizionato, dotato di effetto diretto , di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli Stati in cui esso opera legalmente.
Dirimente, dunque, ai fini della decisione della controversia è il principio, sopra richiamato e che deve trovare applicazione nella fattispecie per cui è causa, che uno Stato membro, quale è l'Italia, non possa rifiutare l'assegno familiare al soggiornante di lungo periodo, adducendo, come motivazione, che i suoi familiari risiedono in un paese terzo. Infatti, tale beneficio viene accordato ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i risiedano i loro familiari. La legge italiana, quindi, viola il principio di parità di trattamento previsto dalla Direttiva comunitaria.
8. A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha prodotto:
• il permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 19.10.2017 (doc. 1)con riconoscimento della protezione internazionale dal 9 novembre 2011;
• il certificato di stato di famiglia attestante i rapporti di parentela e i codici fiscali rilasciati dall'Agenzia delle Entrate italiana (doc. 3); • le dichiarazioni dei redditi dal 2017 al 2021, attestanti i redditi complessivamente prodotti dal nucleo
(doc. 7);
• il certificato di matrimonio, legalizzato dalla Prefettura di Milano, attestante il rapporto di coniugio con la signora a far data dal 26.2.2017 e gli atti di nascita dei due figli minori Persona_1
attestanti la paternità del ricorrente (doc. 13);
• l'attestazione rilasciata dal Consolato della Repubblica del Mali a Milano (doc. 14), legalizzata dalla
Prefettura di Milano, che conferma l'assenza di redditi dei familiari del ricorrente per tutti gli anni fiscali rilevanti.
Trovano dunque riscontro documentale tutti i fatti costitutivi del diritto alla prestazione oggetto di domanda: lo status di lavoratore lungosoggiornante del ricorrente, il rapporto di coniugio, il rapporto di paternità con i due figli, l'assenza di redditi diversi da quello da lavoro maturato in Italia dal ricorrente, la residenza in Italia del lavoratore.
Quanto al permanere della residenza, benchè il ricorrente risulti essere stato cancellato dalla popolazione residente dal 4 giugno 2019, l'estratto contributivo dimostra che egli ha continuato a lavorare ininterrottamente in Italia( estratto contributivo doc.11 ricorrente). Il ricorrente ha infatti spiegato(si veda nota di replica autorizzata) che avendo perso la disponibilità dell'alloggio nel quale risultava residente, in assenza di una nuova collocazione abitativa non aveva potuto effettuare il cambio di residenza.
9.In ordine al quantum debeatur, parte ricorrente nelle note autorizzate ha ridotto la propria domanda alla somma di Euro 11.127,24, stante l'avvenuto pagamento da parte dell' dell' importo di euro 1.460,76 a CP_1
titolo di ANF per il periodo dal 26.10.2019 al 12.07.2020 per la moglie e due figli.
10.In sintesi il ricorso deve essere accolto con condanna dell'Istituto al pagamento degli ANF maturati dal 1
luglio 2016 al 30 giugno 2021,detratta la somma già corrisposta di €1460,76, pari ad € 11127,24.
11.Le spese di lite ,liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in qualità di Giudice del lavoro, contrariis reiectis
1. Accertata la discriminazione, condanna l' a pagare al ricorrente la somma di € CP_1 Parte_1
11127,24 a titolo di ANF per il periodo dal 1/07/2016 al 30/6/2021 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2. Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida nella misura di € 2700,00, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Lodi 19 marzo 2024
Il Giudice
dott. Elena Giuppi
Sezione Lavoro
In persona del Giudice del lavoro, dr. Elena GIUPPI, sciogliendo la riserva assunta all 'udienza del
21 maggio 2024ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile n. 45/2023, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Parte_1 C.F._1
Guariso e Livio Neri
Ricorrente contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avvocato Mario
Roberto Tarzia
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 31 gennaio 2023 il ricorrente in epigrafe indicato, lavoratore straniero non comunitario e cittadino ivoriano, proponeva azione ex artt. 28 D.lgs. 150/11 e 4 D.lgs.
CP_ 216/2003 nei confronti dell' , deducendo la condotta discriminatoria dell' consistita nell'avergli CP_1
negato, per il periodo compreso fra luglio 2016 e giugno 2021, il diritto di percepire l'ANF alle medesime condizioni dei lavoratori italiani;
in particolare deduceva di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e di aver richiesto il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare che gli era stato negato in quanto la moglie e i figli a carico risiedono in Mali che non è uno Stato che ha rapporti di reciprocità con lo Stato italiano relativi agli ANF.
Il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' consistente CP_1
nell'aver negato al ricorrente, per il periodo 1/7/2016 – 30/6/2021 l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L. 13.5.88 n. 153) in relazione al nucleo familiare composto
dalla moglie e dai due figli minori residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del
ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 1/7/2016 – 30/6/2021 computando nel nucleo familiare la moglie
e i due figli minori residenti in [...], secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' applica CP_1
ai lavoratori con cittadinanza italiana aventi familiari all'estero;
3) condannare a pagare al ricorrente la somma di euro 12.588,00 o la diversa somma che risulterà CP_1
dovuta per il periodo 1/7/2016 – 30/6/2021 a titolo di ANF o, in subordine, a titolo di risarcimento del
danno patrimoniale per l'accertata discriminazione;
4) condannare l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori CP_1
antistatari.”
A fondamento del ricorso parte ricorrente deduceva il comportamento discriminatorio dell' perché CP_1
adottato sulla base dell'art.2 comma 6 bis della legge n.153\88 norma di legge che la parte ritiene essere in contrasto con la normativa comunitaria (art.11 direttiva 2003\109\UE ) che garantisce la parità di trattamento tra cittadini dell'unione e soggiornanti di lungo periodo;
chiedeva, in conclusione, che accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistita nell'aver negato l'assegno predetto, fosse ordinato CP_1
CP_ all'ente convenuto di cessare la condotta discriminatoria, con conseguente condanna dell' al pagamento dell'assegno col favore delle spese.
Il sig. a sostegno delle proprie domande deduceva: Pt_1
- di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciato in data 19.10.2017 (doc.
1);
- di lavorare regolarmente in Italia dal 2008, da ultimo presso Fenix S.r.l. (doc. 2 – estratto conto previdenziale e ultima busta paga);
- che il nucleo familiare del ricorrente ha sempre risieduto in Mali fino al 2022 (doc. 3 – stato di famiglia, c.f. dei familiari). Si tratta in particolare dei seguenti familiari:
- (c.f. , moglie, nata il [...] e coniugata con il Persona_1 C.F._2
ricorrente dal 2017;
- (c.f. ), figlio naturale, nato il [...]; Parte_2 C.F._3
- (c.f. ), figlio, nato il [...]; Parte_3 C.F._4 - di avere presentato, in data 6.4.2021, all' domanda di autorizzazione ad includere nel nucleo CP_1
familiare, a far data dal 1.7.2016 e ai fini del riconoscimento e pagamento degli ANF, la moglie e i figli residenti in Mali. Il giorno successivo, il ricorrente ha presentato le domande per ANF per il periodo dal 1.7.2016 al 30.6.2021 (doc. 4);
- che le domande di ANF sono state tutte respinte con seguente motivazione: “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare” (doc. 5);
- che il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto delle domande in data
20.01.2023 con contestuale istanza di riesame inviata a mezzo pec (doc. 6);
- che il ricorrente è in attesa del rilascio da parte dell'Ambasciata del Mali in Italia della certificazione attestante che moglie e figli non dispongono - né disponevano nel periodo di causa - in Mali (né
altrove) di alcun reddito o proprietà e che il signor provvedeva interamente, come a Pt_1
tutt'oggi, al loro sostentamento. Inoltre, che il predetto nucleo familiare non è mai stato beneficiario,
né in Mali né altrove, di alcun trattamento analogo agli ANF;
- che il ricorrente, per gli anni oggetto di causa, non ha percepito altro reddito se non quello derivante dai rapporti di lavoro e dai connessi ammortizzatori sociali, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dall'estratto conto previdenziale qui prodotti (docc. 2 cit. e 7).
2.L' , costituendosi con memoria del 20.03.2023, eccepiva l'improcedibilità dell'azione e CP_1
l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti dell'azione esperita, la decadenza del diritto alla prestazione e la decadenza dal diritto a proporre ricorso ex art. 47 del DPR 639/1970; nel merito assumeva l'infondatezza della pretesa azionata, anche in punto quantum debeatur.
3Il ricorso era istruito sulla documentazione prodotta dalle parti;
parte ricorrente all'udienza del 21 maggio
2025 esibiva gli originali dei documenti meglio indicati nel verbale dell'udienza.
Il ricorrente veniva liberamente interrogato fornendo i chiarimenti richiesti dal giudice.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 21 maggio 2024.
4.L'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall' è infondata. CP_1
La domanda proposta dal ricorrente si fonda infatti sull'assunto che il diniego della prestazione richiesta sia discriminatorio e che tale discriminazione si fondi sulla nazionalità del ricorrente straniero;
parte ricorrente chiede la disapplicazione della norma nazionale non conforme alla direttiva europea che sancisce il principio di parità di trattamento nell'ambito dell'assistenza e sicurezza sociale a favore dei lavoratori extracomunitari.
L'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata posto che, per ritenere che correttamente la domanda sia stata introdotta con il rito speciale anziché con quello ordinario ex art.442 cpc, è sufficiente la prospettazione del comportamento della pubblica amministrazione come produttivo di una discriminazione.
CP_
5.Deve essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' che deduce il mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 16 del decreto interministeriale n.452 del 21 dicembre 2000, recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge
22 dicembre 1999, n. 488 e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448; la norma in questione,
infatti, si riferisce agli assegni per il nucleo familiare concessi dai comuni, prestazione diversa da quella per cui è causa.
6.Deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 47 del DPR 639/1970; infatti, l'art. 47 D.P.R.
30/04/1970, n. 639 dispone che: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione
dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le
controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata
dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le
controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al
precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del
ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L
[...]
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, Controparte_1
nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere
proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i
presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre
dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
La decadenza annuale, decorrente dalla data di scadenza del termine per la definizione del ricorso avverso il rigetto, non è maturata posto che il ricorso amministrativo avverso il rigetto è stato proposto il 20 gennaio
2023 ed il ricorso giudiziario è stato depositato il 31 gennaio 2023(doc.6 ricorrente).
7.Nel merito il ricorso è fondato.
La normativa italiana che disciplina gli ANF(per il periodo oggetto di domanda) è contenuta nell'art.2
,commi 6 e 6 bis Dl 68788,convertito in legge 153/88.
CP_
La CGUE ,con sentenza 25 novembre 2020 , in causa C-302/19 – ha statuito che l'articolo 12,
paragrafo 1,lett.e) della direttiva 2011/2018UE deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati
membri di riconoscere ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico le prestazioni di sicurezza sociale,
tra cui rientra l'assegno per il nucleo familiare, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato
membro; la sentenza della Corte Ue ha trovato conferma nella successiva sentenza 67/2022 della Corte
Costituzionale, che dichiarando l'inammissibilità dell'eccezione di incostituzionalità , ha ribadito il principio che le direttive europee prevedono un obbligo chiaro preciso e incondizionato, dotato di effetto diretto , di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli Stati in cui esso opera legalmente.
Dirimente, dunque, ai fini della decisione della controversia è il principio, sopra richiamato e che deve trovare applicazione nella fattispecie per cui è causa, che uno Stato membro, quale è l'Italia, non possa rifiutare l'assegno familiare al soggiornante di lungo periodo, adducendo, come motivazione, che i suoi familiari risiedono in un paese terzo. Infatti, tale beneficio viene accordato ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i risiedano i loro familiari. La legge italiana, quindi, viola il principio di parità di trattamento previsto dalla Direttiva comunitaria.
8. A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha prodotto:
• il permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 19.10.2017 (doc. 1)con riconoscimento della protezione internazionale dal 9 novembre 2011;
• il certificato di stato di famiglia attestante i rapporti di parentela e i codici fiscali rilasciati dall'Agenzia delle Entrate italiana (doc. 3); • le dichiarazioni dei redditi dal 2017 al 2021, attestanti i redditi complessivamente prodotti dal nucleo
(doc. 7);
• il certificato di matrimonio, legalizzato dalla Prefettura di Milano, attestante il rapporto di coniugio con la signora a far data dal 26.2.2017 e gli atti di nascita dei due figli minori Persona_1
attestanti la paternità del ricorrente (doc. 13);
• l'attestazione rilasciata dal Consolato della Repubblica del Mali a Milano (doc. 14), legalizzata dalla
Prefettura di Milano, che conferma l'assenza di redditi dei familiari del ricorrente per tutti gli anni fiscali rilevanti.
Trovano dunque riscontro documentale tutti i fatti costitutivi del diritto alla prestazione oggetto di domanda: lo status di lavoratore lungosoggiornante del ricorrente, il rapporto di coniugio, il rapporto di paternità con i due figli, l'assenza di redditi diversi da quello da lavoro maturato in Italia dal ricorrente, la residenza in Italia del lavoratore.
Quanto al permanere della residenza, benchè il ricorrente risulti essere stato cancellato dalla popolazione residente dal 4 giugno 2019, l'estratto contributivo dimostra che egli ha continuato a lavorare ininterrottamente in Italia( estratto contributivo doc.11 ricorrente). Il ricorrente ha infatti spiegato(si veda nota di replica autorizzata) che avendo perso la disponibilità dell'alloggio nel quale risultava residente, in assenza di una nuova collocazione abitativa non aveva potuto effettuare il cambio di residenza.
9.In ordine al quantum debeatur, parte ricorrente nelle note autorizzate ha ridotto la propria domanda alla somma di Euro 11.127,24, stante l'avvenuto pagamento da parte dell' dell' importo di euro 1.460,76 a CP_1
titolo di ANF per il periodo dal 26.10.2019 al 12.07.2020 per la moglie e due figli.
10.In sintesi il ricorso deve essere accolto con condanna dell'Istituto al pagamento degli ANF maturati dal 1
luglio 2016 al 30 giugno 2021,detratta la somma già corrisposta di €1460,76, pari ad € 11127,24.
11.Le spese di lite ,liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in qualità di Giudice del lavoro, contrariis reiectis
1. Accertata la discriminazione, condanna l' a pagare al ricorrente la somma di € CP_1 Parte_1
11127,24 a titolo di ANF per il periodo dal 1/07/2016 al 30/6/2021 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2. Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida nella misura di € 2700,00, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Lodi 19 marzo 2024
Il Giudice
dott. Elena Giuppi