TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1561/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Castaldi C.F._1
e da nato in [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Castaldi C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 12/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 9.12.2005 in Saviano
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, il 16.12.2005, il Per_1 Persona_2
8.6.2007 e il 10.12.2008 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese Per_3 raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 15.07.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. l'abitazione coniugale sita in Saviano, alla via Curti, n. 49, nonchè i relativi mobili, verranno assegnati alla moglie e lasciati in uso alla medesima;
2. la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio Per_3 presso la residenza della madre in Saviano, alla via Curti, n. 49; circa i figli e Per_1
nulla verrà statuito tenuto conto che gli stessi hanno raggiunto la Persona_2 maggiore età;
2 3. Entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, tenendo conto dell'opinione dell'altro coniuge, nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; 1) Ai fini anagrafici, i minori e saranno iscritte presso il domicilio della signora Persona_2 Per_3 Parte_1 nell'abitazione familiare sita in via Saviano, alla via Curti, n. 43, mentre
[...] Per_1 sarà iscritto presso il domicilio del padre Persona_4
2) Il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima o quando la stessa manifesterà il desiderio di incontrare il padre, essendo ad oggi sedicenne, nonché trascorrerà con la stessa 10 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, ad anni alterni con l'altro genitore;
3) La Vigilia di Natale e del primo dell'Anno e il Lunedì dell'Angelo con il padre e con la madre il giorno di Natale, Capodanno e di Pasqua ad anni alterni, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
4) Per il mantenimento dei figli ad oggi ancora in attesa di occupazione Persona_2
e il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo Per_3 Parte_2 Pt_1 di € 400,00 a far data del deposito del presente ricorso rivalutata automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per operai ed impiegati, da corrispondersi in contanti, entro il cinque di ogni mese, oltre il 100% delle spese straordinarie a carico del Sig. giusta esibizione di fatture e/o scontrini fiscali previo Pt_2 accordo tra le parti;
5) I coniugi pattuiscono che il sig. devolverà alla sig.ra le quote Parte_2 Pt_1 dell'AUU finalizzato al benessere e i bisogni dei minori E Persona_2 Per_3 essendo ad oggi l'unico percettore, in mancanza ciascun coniuge chiederà la propria quota di spettanza all'Inps;
6) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
7) La sig.ra dà atto di aver consegnato al sig. tutti i suoi effetti personali;
Pt_1 Pt_2
3 8) Si precisa che circa l'autovettura Fiat Punto tg. DS921FS, di proprietà della sig.ra viene lasciata in uso al sig.re il quale provvederà ad Parte_3 Parte_2 assumersi ogni onere e/o costo relativo alla stessa quale assicurazione per la RC Auto, tassa di circolazione, spese di manutenzione ordinarie e straordinarie della vettura, verbali e/o contravvenzioni pervenuti e che potrebbero pervenire esentando da ogni sorta di responsabilità civile e penale la sig.ra in particolare si richiede l'esibizione delle Pt_1 avvenute ricezioni di pagamento da parte del sig. degli indicati costi effettuati alle Pt_2 relative scadenze, e a manlevare la sig.ra autorizzandola ad azione di rivalsa nel Pt_1 caso in cui adempia lei stessa ad ottemperare ai suddetti pagamenti;
in caso d'inadempienza si richiederà l'immediata restituzione in possesso della vettura.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato in [...] il Parte_2
1.10.1970 e nata in [...] il [...] che Parte_1 hanno contratto matrimonio a Saviano il 9.12.2005 (Atto n.12, Parte I, Anno 2005);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale alla sig.ra Parte_1
- determina in € 400,00 complessivi il contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne non autonomo economicamente , Per_3 Persona_2 da porsi a carico del sig. e da corrispondersi alla sig.ra Parte_2 Pt_1
4 mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 100%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- prende atto che l'autovettura Fiat Punto tg. DS921FS di proprietà della sig.ra
[...] viene lasciata in uso al sig. he provvederà a sostenere oneri Parte_1 Parte_2
e costi relativi alla stessa;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 15/07/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1561/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Castaldi C.F._1
e da nato in [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Castaldi C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 12/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 9.12.2005 in Saviano
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, il 16.12.2005, il Per_1 Persona_2
8.6.2007 e il 10.12.2008 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese Per_3 raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 15.07.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. l'abitazione coniugale sita in Saviano, alla via Curti, n. 49, nonchè i relativi mobili, verranno assegnati alla moglie e lasciati in uso alla medesima;
2. la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio Per_3 presso la residenza della madre in Saviano, alla via Curti, n. 49; circa i figli e Per_1
nulla verrà statuito tenuto conto che gli stessi hanno raggiunto la Persona_2 maggiore età;
2 3. Entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, tenendo conto dell'opinione dell'altro coniuge, nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; 1) Ai fini anagrafici, i minori e saranno iscritte presso il domicilio della signora Persona_2 Per_3 Parte_1 nell'abitazione familiare sita in via Saviano, alla via Curti, n. 43, mentre
[...] Per_1 sarà iscritto presso il domicilio del padre Persona_4
2) Il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima o quando la stessa manifesterà il desiderio di incontrare il padre, essendo ad oggi sedicenne, nonché trascorrerà con la stessa 10 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, ad anni alterni con l'altro genitore;
3) La Vigilia di Natale e del primo dell'Anno e il Lunedì dell'Angelo con il padre e con la madre il giorno di Natale, Capodanno e di Pasqua ad anni alterni, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
4) Per il mantenimento dei figli ad oggi ancora in attesa di occupazione Persona_2
e il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo Per_3 Parte_2 Pt_1 di € 400,00 a far data del deposito del presente ricorso rivalutata automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per operai ed impiegati, da corrispondersi in contanti, entro il cinque di ogni mese, oltre il 100% delle spese straordinarie a carico del Sig. giusta esibizione di fatture e/o scontrini fiscali previo Pt_2 accordo tra le parti;
5) I coniugi pattuiscono che il sig. devolverà alla sig.ra le quote Parte_2 Pt_1 dell'AUU finalizzato al benessere e i bisogni dei minori E Persona_2 Per_3 essendo ad oggi l'unico percettore, in mancanza ciascun coniuge chiederà la propria quota di spettanza all'Inps;
6) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
7) La sig.ra dà atto di aver consegnato al sig. tutti i suoi effetti personali;
Pt_1 Pt_2
3 8) Si precisa che circa l'autovettura Fiat Punto tg. DS921FS, di proprietà della sig.ra viene lasciata in uso al sig.re il quale provvederà ad Parte_3 Parte_2 assumersi ogni onere e/o costo relativo alla stessa quale assicurazione per la RC Auto, tassa di circolazione, spese di manutenzione ordinarie e straordinarie della vettura, verbali e/o contravvenzioni pervenuti e che potrebbero pervenire esentando da ogni sorta di responsabilità civile e penale la sig.ra in particolare si richiede l'esibizione delle Pt_1 avvenute ricezioni di pagamento da parte del sig. degli indicati costi effettuati alle Pt_2 relative scadenze, e a manlevare la sig.ra autorizzandola ad azione di rivalsa nel Pt_1 caso in cui adempia lei stessa ad ottemperare ai suddetti pagamenti;
in caso d'inadempienza si richiederà l'immediata restituzione in possesso della vettura.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato in [...] il Parte_2
1.10.1970 e nata in [...] il [...] che Parte_1 hanno contratto matrimonio a Saviano il 9.12.2005 (Atto n.12, Parte I, Anno 2005);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale alla sig.ra Parte_1
- determina in € 400,00 complessivi il contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne non autonomo economicamente , Per_3 Persona_2 da porsi a carico del sig. e da corrispondersi alla sig.ra Parte_2 Pt_1
4 mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 100%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- prende atto che l'autovettura Fiat Punto tg. DS921FS di proprietà della sig.ra
[...] viene lasciata in uso al sig. he provvederà a sostenere oneri Parte_1 Parte_2
e costi relativi alla stessa;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 15/07/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5