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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/10/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1180/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Paola Puglisi C.F._1
(PEC: ; Email_1 appellante contro
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, residente in [...], vicolo Castelnuovo n. 11; C.F._2 appellata contumace
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1013/2019, pronunciata dal Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, in data 15- 29 novembre 2019; pagina 1 di 5 OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante: «Voglia la Corte di Appello di Palermo:
- per le ragioni suesposte annullare la sentenza n. 1013/2019 resa dal Tribunale di Marsala nel procedimento per querela di falso RG n. 267/2019 pubblicata il 29 novembre 2019 e dichiarare che l'attestazione di rifiuto da parte del destinatario contenuta nell'avviso di ricevimento contrassegnato dal n. 5612 relativo alla raccomandata n. 76692105308-2 del 11/12 settembre 2017 relativo alla notifica a mezzo del servizio postale del ricorso datato 7 luglio 2017 proposto dalla sig.ra nei Controparte_1 confronti dell'avv. è falsa. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio»;
per il Procuratore Generale: «rigetto dell'impugnazione».
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 30/1/2019 l'avv. proponeva Parte_1 querela di falso avverso l'attestazione di mancata consegna del plico per rifiuto del destinatario, annotato dall'Ufficiale Giudiziario sull'avviso di ricevimento n. 5612 relativo alla raccomandata n. 76692105308-2 del giorno 12/9/2017, con cui era le era stato notificato il ricorso proposto nei suoi confronti da (da cui era scaturito il procedimento Controparte_1
n. R.G.V.G. 1971/2017 dinanzi al Tribunale di Marsala).
1.1. In quella sede l'avv. esponeva che: Parte_1
- con ricorso ex art. 737 c.p.c. e 1105 c.c., depositato in data 21 luglio 2017 innanzi al
Tribunale di Marsala, premesso di aver proposto giudizio di divisione Controparte_1 degli immobili siti in Marsala, Vicolo Pazienza nn. 3-5, acquistati in comunione con essa attrice, aveva richiesto l'adozione di provvedimenti per regolare il godimento della cosa comune;
- il ricorso le era stato notificato in data 11-12 settembre 2017 con raccomandata n.
76692105308-2;
- nell'avviso di ricevimento n. 5612 erano state spuntate le voci “per rifiuto del destinatario del plico” e le voci “per temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate” e “per irreperibilità del destinatario”, contrassegnate da un cerchio circolare attorno al segno di spunta;
pagina 2 di 5 - l'avviso era stato sottoscritto dall'incaricato al recapito e riportava l'annotazione “è stato rifiutato” con l'indicazione della data del 12/9/2017: annotazione falsa, non avendo essa mai rifiutato la raccomandata;
- con decreto del 29/9/2017, n. 1110/2017, il Tribunale di Marsala, in accoglimento del ricorso, aveva ritenuto raggiunta la prova del rifiuto della notifica e aveva disposto un utilizzo turnario settimanale degli immobili, con nomina di un amministratore giudiziario;
- in data 7/10/2017 essa aveva proposto reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, presentando querela incidentale di falso in riferimento alla falsa attestazione riportata sulla busta e sulla cartolina di ricevimento;
- con decreto n. 4141/2017 del 12/12/2017 la Corte di Appello, annullando parzialmente il provvedimento emesso dal Tribunale di Marsala, si era pronunciato solo in merito all'uso turnario dell'immobile (revocandolo) e nulla aveva statuito sulle restanti domande oggetto di reclamo;
- successivamente, con ricorso depositato in data 12/01/2018 essa aveva chiesto al Tribunale di Marsala la revoca del provvedimento n. 1110/2017, modificato a seguito della pronuncia della Corte di Appello, ed aveva reiterato la querela di falso;
- con decreto n. 338 del 10/4/2018 il Tribunale di Marsala aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca del proprio decreto n. 1110/2017 del 29 settembre 2017 e aveva sostituito l'amministratore giudiziario, divenuto nelle more dimissionario;
- con ricorso depositato il 24 aprile 2018 essa aveva proposto reclamo avverso il decreto n. 338 del 10/4/2018 del Tribunale di Marsala, chiedendo, altresì, la revoca del decreto n.
4141/2017 della Corte di Appello e riproponendo, nuovamente, la querela incidentale di falso;
- con ordinanza resa fuori udienza in data 21/12/2018 la Corte di Appello aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Marsala per il giudizio sulla querela incidentale di falso, ritenendo rilevante il documento avverso cui era stata presentata.
2. Con sentenza n. 1013/2019, pubblicata il 29/11/2019, il Tribunale di Marsala, definendo il giudizio nella contumacia di , rigettava la querela di falso, rilevando che Controparte_1
l'efficacia probatoria fidefacente dell'avviso di ricevimento doveva ritenersi limitata a quanto l'agente postale aveva attestato essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, e non anche alla veridicità delle dichiarazioni ricevute circa l'identità del destinatario.
pagina 3 di 5 3. Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'avv. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1013/2019, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la dichiarazione di falsità dell'attestazione di rifiuto, contenuta nell'avviso di ricevimento n.
5612 relativo alla raccomandata n. 76692105308-2 del 12 settembre 2017.
3.1. In particolare, l'appellante ha lamentato l'illogicità della tesi seguita dal Tribunale di
Marsala ed evidenziato l'obbligo, per l'Ufficiale Giudiziario, di identificare il soggetto che effettua il rifiuto del plico;
inoltre, richiamando gli esiti delle prove testimoniali assunte in primo grado, ha ribadito che il giorno 12 settembre 2017 essa si trovava a Marsala, sicché non avrebbe potuto in alcun modo rifiutare la raccomandata all'indirizzo cui era stata spedita (sito in Palermo).
4. La non si è costituita in giudizio. CP_1
5. All'udienza in trattazione scritta del 2/7/2025 l'appellante ha precisato le conclusioni nei termini riportati in epigrafe, riportandosi all'atto introduttivo, e questa Corte, con ordinanza del 7/7/2025, ha posto la causa in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
6. Tanto premesso, va osservato che, dopo aver insistito, nelle note di trattazione scritta del
2/7/2025, per la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della querela di falso, nella comparsa conclusionale depositata il 6 ottobre 2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, per essere «cessato l'interesse» a ottenere la revoca del decreto n.
338 del 10/4/2018 del Tribunale di Marsala e la declaratoria di nullità dell'intero procedimento, poiché «l'amministratore nominato dal Tribunale di Marsala si è dimesso e controparte non ne ha mai chiesto la sostituzione», con conseguente venir meno di «ogni interesse a proseguire
l'odierno giudizio attesa l'irrilevanza della falsità del documento in ambito diverso da quello sopra indicato» (cfr. comparsa conclusionale depositata il 6/10/2025).
6.1. Ciò posto, considerato che il mandato conferito dall'appellante Parte_1 all'avv. Puglisi contempla espressamente la facoltà di “rinunciare agli atti del giudizio” e che non è necessaria, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della parte appellata (rimasta contumace), il presente giudizio di appello va dichiarato estinto.
6.2. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
pagina 4 di 5 - dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 15 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Paola Puglisi C.F._1
(PEC: ; Email_1 appellante contro
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, residente in [...], vicolo Castelnuovo n. 11; C.F._2 appellata contumace
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1013/2019, pronunciata dal Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, in data 15- 29 novembre 2019; pagina 1 di 5 OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante: «Voglia la Corte di Appello di Palermo:
- per le ragioni suesposte annullare la sentenza n. 1013/2019 resa dal Tribunale di Marsala nel procedimento per querela di falso RG n. 267/2019 pubblicata il 29 novembre 2019 e dichiarare che l'attestazione di rifiuto da parte del destinatario contenuta nell'avviso di ricevimento contrassegnato dal n. 5612 relativo alla raccomandata n. 76692105308-2 del 11/12 settembre 2017 relativo alla notifica a mezzo del servizio postale del ricorso datato 7 luglio 2017 proposto dalla sig.ra nei Controparte_1 confronti dell'avv. è falsa. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio»;
per il Procuratore Generale: «rigetto dell'impugnazione».
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 30/1/2019 l'avv. proponeva Parte_1 querela di falso avverso l'attestazione di mancata consegna del plico per rifiuto del destinatario, annotato dall'Ufficiale Giudiziario sull'avviso di ricevimento n. 5612 relativo alla raccomandata n. 76692105308-2 del giorno 12/9/2017, con cui era le era stato notificato il ricorso proposto nei suoi confronti da (da cui era scaturito il procedimento Controparte_1
n. R.G.V.G. 1971/2017 dinanzi al Tribunale di Marsala).
1.1. In quella sede l'avv. esponeva che: Parte_1
- con ricorso ex art. 737 c.p.c. e 1105 c.c., depositato in data 21 luglio 2017 innanzi al
Tribunale di Marsala, premesso di aver proposto giudizio di divisione Controparte_1 degli immobili siti in Marsala, Vicolo Pazienza nn. 3-5, acquistati in comunione con essa attrice, aveva richiesto l'adozione di provvedimenti per regolare il godimento della cosa comune;
- il ricorso le era stato notificato in data 11-12 settembre 2017 con raccomandata n.
76692105308-2;
- nell'avviso di ricevimento n. 5612 erano state spuntate le voci “per rifiuto del destinatario del plico” e le voci “per temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate” e “per irreperibilità del destinatario”, contrassegnate da un cerchio circolare attorno al segno di spunta;
pagina 2 di 5 - l'avviso era stato sottoscritto dall'incaricato al recapito e riportava l'annotazione “è stato rifiutato” con l'indicazione della data del 12/9/2017: annotazione falsa, non avendo essa mai rifiutato la raccomandata;
- con decreto del 29/9/2017, n. 1110/2017, il Tribunale di Marsala, in accoglimento del ricorso, aveva ritenuto raggiunta la prova del rifiuto della notifica e aveva disposto un utilizzo turnario settimanale degli immobili, con nomina di un amministratore giudiziario;
- in data 7/10/2017 essa aveva proposto reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, presentando querela incidentale di falso in riferimento alla falsa attestazione riportata sulla busta e sulla cartolina di ricevimento;
- con decreto n. 4141/2017 del 12/12/2017 la Corte di Appello, annullando parzialmente il provvedimento emesso dal Tribunale di Marsala, si era pronunciato solo in merito all'uso turnario dell'immobile (revocandolo) e nulla aveva statuito sulle restanti domande oggetto di reclamo;
- successivamente, con ricorso depositato in data 12/01/2018 essa aveva chiesto al Tribunale di Marsala la revoca del provvedimento n. 1110/2017, modificato a seguito della pronuncia della Corte di Appello, ed aveva reiterato la querela di falso;
- con decreto n. 338 del 10/4/2018 il Tribunale di Marsala aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca del proprio decreto n. 1110/2017 del 29 settembre 2017 e aveva sostituito l'amministratore giudiziario, divenuto nelle more dimissionario;
- con ricorso depositato il 24 aprile 2018 essa aveva proposto reclamo avverso il decreto n. 338 del 10/4/2018 del Tribunale di Marsala, chiedendo, altresì, la revoca del decreto n.
4141/2017 della Corte di Appello e riproponendo, nuovamente, la querela incidentale di falso;
- con ordinanza resa fuori udienza in data 21/12/2018 la Corte di Appello aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Marsala per il giudizio sulla querela incidentale di falso, ritenendo rilevante il documento avverso cui era stata presentata.
2. Con sentenza n. 1013/2019, pubblicata il 29/11/2019, il Tribunale di Marsala, definendo il giudizio nella contumacia di , rigettava la querela di falso, rilevando che Controparte_1
l'efficacia probatoria fidefacente dell'avviso di ricevimento doveva ritenersi limitata a quanto l'agente postale aveva attestato essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, e non anche alla veridicità delle dichiarazioni ricevute circa l'identità del destinatario.
pagina 3 di 5 3. Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'avv. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1013/2019, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la dichiarazione di falsità dell'attestazione di rifiuto, contenuta nell'avviso di ricevimento n.
5612 relativo alla raccomandata n. 76692105308-2 del 12 settembre 2017.
3.1. In particolare, l'appellante ha lamentato l'illogicità della tesi seguita dal Tribunale di
Marsala ed evidenziato l'obbligo, per l'Ufficiale Giudiziario, di identificare il soggetto che effettua il rifiuto del plico;
inoltre, richiamando gli esiti delle prove testimoniali assunte in primo grado, ha ribadito che il giorno 12 settembre 2017 essa si trovava a Marsala, sicché non avrebbe potuto in alcun modo rifiutare la raccomandata all'indirizzo cui era stata spedita (sito in Palermo).
4. La non si è costituita in giudizio. CP_1
5. All'udienza in trattazione scritta del 2/7/2025 l'appellante ha precisato le conclusioni nei termini riportati in epigrafe, riportandosi all'atto introduttivo, e questa Corte, con ordinanza del 7/7/2025, ha posto la causa in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
6. Tanto premesso, va osservato che, dopo aver insistito, nelle note di trattazione scritta del
2/7/2025, per la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della querela di falso, nella comparsa conclusionale depositata il 6 ottobre 2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, per essere «cessato l'interesse» a ottenere la revoca del decreto n.
338 del 10/4/2018 del Tribunale di Marsala e la declaratoria di nullità dell'intero procedimento, poiché «l'amministratore nominato dal Tribunale di Marsala si è dimesso e controparte non ne ha mai chiesto la sostituzione», con conseguente venir meno di «ogni interesse a proseguire
l'odierno giudizio attesa l'irrilevanza della falsità del documento in ambito diverso da quello sopra indicato» (cfr. comparsa conclusionale depositata il 6/10/2025).
6.1. Ciò posto, considerato che il mandato conferito dall'appellante Parte_1 all'avv. Puglisi contempla espressamente la facoltà di “rinunciare agli atti del giudizio” e che non è necessaria, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della parte appellata (rimasta contumace), il presente giudizio di appello va dichiarato estinto.
6.2. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
pagina 4 di 5 - dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 15 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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