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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE 16308 /2023
VERBALE DELLA CAUSA REDATTO AI SENSI Dell'art. 127 ter c.p.c. Udienza del 28.02.2025
Il Giudice
Lette le note di trattazione scritta decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 16308/2023 avente ad oggetto: Impugnazione di delibera assembleare.
TRA
AS AR AZ, nata a [...] il [...], CF: [...], ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Nuova San Rocco n. 95 presso lo studio dell'avv. Massimiliano Cima (C.F.
[...]) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al notificato atto di citazione,
E
Condominio di via Croce Rossa a Chiaia n. 4, Napoli C.F. 80080380639 in persona dell'amministratore pro tempore Dott. Antonio Stringaro con studio alla via
M. Schipa n. 115, Napoli, rappresentato e difeso, giusta delibera dell'assemblea del
Condominio del 10.11.23, dall'Avv. Ernesto Sparano C.F. [...]presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Chiatamone n. 6
* * * * * * * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18.07.2023 la AS AR AZ, nel premettere di essere proprietaria dell'appartamento all'ultimo piano della scala B, facente parte del condominio in Napoli alla via Croce Rossa a Chiaia n. 4, in catasto al foglio 14, particella 211, sub 37 ha impugnato la delibera assunta dal condominio in data
26.4.2023, ed in particolare i punti 3) e 6) dell'ordine del giorno.
Nello specifico ha inteso impugnare il deliberato assembleare, punto 3), laddove prevedeva a suo carico un addebito parziale delle spese legali deliberate dal condominio per un'azione giudiziaria svolta nei suoi confronti, contenuta nell'ordine del giorno alla voce “analisi ed approvazione bilancio preventivo 2023 e relativo riparto. Delibere consequenziali”.
L'istante, inoltre, ha inteso impugnare anche il punto 6) del deliberato assembleare laddove l'assemblea aveva deliberato di non concedere alla AS le chiavi di accesso al lastrico solare dove risultano essere stati allocati il contatore e le manopole del gas e dell'acqua, i condizionatori e la caldaia che servono l'immobile di proprietà dell'istante.
Si costituiva regolarmente il Condominio il quale sull'impugnazione relativa al punto 3) della delibera impugnata del 26.04.2023 faceva rilevare che alla AS non vi era stata alcuna attribuzione di partecipazione della stessa alle spese legali che avevano visto soccombente il condominio in un giudizio instaurato dalla stessa
AS. Mentre, per quel che concerne il punto 6) dell'impugnata delibera, il condominio ha sostenuto la legittimità dell'iniziativa dell'amministratore di disciplinare l'accesso al lastrico di copertura dell'edificio condominiale al fine di preservare l'integrità del manto bituminoso dello stesso già malandato. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Ai fini della decisione va rilevato che, come dichiarato dalle parti contendenti nei rispettivi atti, in relazione all'impugnativa del deliberato assembleare del 26.04.2023 numero 3) dell'ordine del giorno risulta intervenuta la cessata materia del contendere in quanto il condominio ha provveduto alla revisione del riparto delle spese relative all'azione giudiziale promossa dalla AS nei confronti del condominio stesso, escludendo la partecipazione dell'attrice alle stesse spese.
Pertanto, rilevata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione a tale parte di impugnazione della delibera, la decisione riguarderà solo la restante parte della domanda e cioè quella relativa al punto 6).
La domanda è infondata e va rigettata.
La delibera impugnata dall'attrice ha respinto la richiesta di quest'ultima di avere le chiavi di accesso al lastrico solare dal vano scala condominiale;
diniego determinato dall'iniziativa dell'amministratore di consentire l'accesso al lastrico solare al solo scopo di preservare il manto bituminoso dello stesso già in condizioni precarie, e quindi di limitare l'accesso allo stesso solo in presenza di comprovate ragioni conferendo la chiave unicamente alla portiera dello stabile disponibile ad aprire l'accesso ad ogni richiesta motivata dei condomini.
Nello specifico, quindi, non vi sarebbe una limitazione del diritto del singolo condomino ad accedere al lastrico di copertura ma bensì una regolamentazione dell'esercizio di tale diritto.
A ben vedere, tale regolamentazione è in linea con quanto sancito dall'art. dall'art. 1130 c.c. laddove stabilisce che l'amministratore deve disciplinare l'uso delle cose comuni e compiere gli atti conservativi delle parti comuni dell'edificio.
L'applicazione di tale normativa generale è determinata dalla mancata prova, attraverso i titoli, di un diritto di proprietà esclusivo in capo all'attrice tale da determinarne il diritto incondizionato di accesso al lastrico solare. L'esistenza di servizi, caldaie o condizionatori sulle parti comuni dell'edificio, in assenza di titolo come nel caso di specie, debbono considerarsi mere tolleranze da parte del condominio che certamente non legittimano e né tantomeno costituiscono un diritto esclusivo di utilizzazione della cosa comune. L'accesso ai servizi determinati dalle manopole del gas, o dei condizionatori installati sul lastrico solare, in caso di necessità, è stato comunque garantito alla parte attrice attraverso il deposito della chiave presso il portiere dello stabile.
Non va sottaciuto, inoltre, che il convenuto condominio ha allegato delle foto circa l'esistenza di altro vano di accesso al lastrico solare in uso esclusivo alla stessa attrice tale da consentire a quest'ultima l'accesso al lastrico in caso di necessità inerenti alle utenze che servono l'appartamento di sua proprietà; eccezione che non ha trovato smentita dalla difesa attorea.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 tenuto conto del valore della causa dell'attività svolta e trattandosi di questioni non di particolare rilevanza o interesse e per tanto non suscettibile di incrementi in aumento.
PQM
Il Tribunale di Napoli IV Sezione Civile, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda della AS AR AZ;
2) Condanna la AS AR AZ al pagamento in favore del Condominio in persona dell'Amministratore p.t. delle spese di giudizio che si liquidano in € 180,00 per spese ed € 2.500,00 per competenze professionali, oltre Spese Generali, IVA e
CPA come per legge e se dovute.
Napoli, 29.01.2025 Il Giudice
Dr. Emanuele Lombardi