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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Retribuzione pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1270/2021 R.G. Registro Generale
N. 1270/21 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 21.02.2025, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Retribuzione”; N. _______________
e vertente
tra
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Santese del Foro Parte_1 N. _______________
n. 010/2025 R.B. di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Montecorvino Rovella,
Discusso nel termine Loc. Macchia, Via D'Aiutolo, n. 1; del 21.02.2025 con scambio di note
Ricorrente scritte ex art. 127 ter cpc
e
rappresentato e difeso dall'avv. G. Controparte_1
Deposito minuta
D'Ercole del Foro di Avellino in virtù di mandato allegato alla
_________________
memoria difensiva, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Avellino, Via A. Pini, n. 1;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 1270/21 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 21.02.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 10.03.2021 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva che aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal giorno
01.07.2016 al giorno 20.09.2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con le mansioni di autista, inquadrato nel livello
3S del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione;
che, pertanto, era rimasto creditore delle retribuzioni maturate (lavoro straordinario notturno, ferie non godute, 13a e 14a mensilità e Tfr) e, quindi, chiedeva di condannare la parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari ad euro 88.640,07, oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione alla parte resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la società resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in particolare, eccepiva l'intervenuta sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale in data 22.02.2019.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e prova testimoniale), nel termine fissato del giorno 21.02.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127
Giudizio n. 1270/21 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Controparte_1 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, pertanto, va Parte_1
rigettata.
Invero, per quanto riguarda il periodo 01.07.2016 - 22.02.2019, dagli atti allegati risulta (come già evidenziato nel giudizio n. 1115/21 R.G., definito con sentenza in data 05.04.2024) che l'odierno ricorrente in data
22.02.2019 ha sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 cod. civ e dell'art. 411, comma CP_2
III, cod. proc. civ. (cfr. all. n. 1 del fascicolo di parte resistente), relativamente al rapporto di lavoro per il periodo 23.07.2014/
22.02.2019, nel quale verbale il ricorrente ha espressamente Pt_1
rinunziato a proporre azioni giudiziarie nei confronti della parte datoriale, cioè l'odierna società resistente In Controparte_1
particolare, nel suddetto verbale di conciliazione si legge che:
“………….Premesso che tra le parti costituite è sorta vertenza in itinere in quanto il lavoratore contesta……..il parziale mancato pagamento di ferie e permessi, straordinario, differenze salariali , mancato pagamento di ratei di tredicesima mensilità, dal 23.07.2014 al
22.02.2019………………………………………..il lavoratore accetta, a titolo transattivo, la complessiva somma di euro 100,00 e di conseguenza dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi ulteriore azione sia in sede sindacale che in sede giudiziaria ricollegabile per qualsivoglia pretesa, titolo e/o causa, alla pretesa attività di lavoro nel periodo come sopra indicato ed in relazione alla messa in mora”;
e, altresì, nel detto verbale si legge che “inoltre, il lavoratore, con
l'accettazione dell'importo così come sopra offerto e corrisposto, dichiara di essere pienamente soddisfatto e di non avere più nulla a pretendere dal Datore, per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa e/o che possa trovare origine dall'intercorsa attività di lavoro in tutto il periodo
Giudizio n. 1270/21 R.G. Bilotti c/o pag. 3 Controparte_1 sopra indicato, e si impegna a rilasciare quietanza all'atto del pagamento a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto.
Le parti si danno reciprocamente atto di avere sottoscritto il presente verbale di conciliazione anche a norma e per gli effetti di cui agli artt.
410 e 411 e successivi cpc, consapevoli dell'inoppugnabilità del presente verbale e ciò a norma dell'art. 2113 c.c., ultimo comma………”.
Orbene, trattasi, come si evince dalla lettura degli atti allegati, di un verbale di conciliazione redatto in sede sindacale ex art. 411 cpc, in riferimento al quale la Suprema Corte ha più volte chiarito che “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce
e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.” (cfr., tra le altre, Cass. n. 24024/2013; Cass. 13217/2008).
Ad avviso del Tribunale, il suddetto verbale (come già evidenziato nel giudizio n. 1115/21 R.G., definito con sentenza in data 05.04.2024) presenta tutti i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge per la sua validità, in quanto risulta firmato dinanzi al conciliatore CP_3
(che ha ritualmente firmato l'atto), risulta protocollato al n.
[...]
49/19 in data 12.03.2019, contiene specifico riferimento alle posizioni reciproche delle parti e alle pretese retributive avanzate dal lavoratore, nonché contiene l'avvertimento da parte del conciliatore circa gli effetti della conciliazione medesima (cfr. pag. 1): insomma, dalla lettura del verbale non è dato evincere alcun elemento da cui poter trarre il
Giudizio n. 1270/21 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Controparte_1 convincimento circa la mancanza di consapevolezza nel lavoratore della natura e del contenuto dell'atto firmato, né tantomeno emergono elementi configuranti un errore o addirittura una coartazione della volontà del medesimo.
Peraltro, posto che il detto verbale non risulta impugnato dal lavoratore ex art. 2113, comma II, cod. civ. (e nei limiti dell'impugnabilità dello stesso: cfr. art. 2113, comma IV, cod. civ.), le contestazioni sollevate in questa sede dalla parte ricorrente avverso il suddetto verbale di conciliazione (cfr. le note scritte depositate per le varie udienze) appaiono del tutto vaghe e generiche, limitandosi, ad esempio, all'eccepita mancata consegna di copia del verbale e alla mancanza di reciprocità nelle concessioni tra le parti. Peraltro, quanto all'eccezione della mancanza di riferimento nel verbale al Tfr maturato sul lavoro straordinario, il Tribunale evidenzia che la stessa è del tutto infondata, dal momento che nel verbale vi è espresso richiamo, nella premessa, oltre che alle altre voci retributive, anche al Tfr e allo stesso straordinario
(e, quindi, per logica conseguenza, all'eventuale Tfr maturato sullo stesso): in ogni caso, la rinuncia del lavoratore, come si usa in questi casi, è ampia e riferita a qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa avente origine nel rapporto di lavoro (cfr. il verbale di conciliazione, pag. 2).
Invece, per quanto riguarda il periodo 22.02.2019 - 20.09.2020, la domanda proposta da è rimasta prova di riscontri Parte_1
probatori.
Invero, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito un riscontro adeguato alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre, Cass. n. 11530/2013; Cass. n. 16951/2018) né mediante la prova documentale né mediante la prova orale.
In particolare, per quanto riguarda la prova documentale, va evidenziato che agli atti risultano allegati le buste paga, i fogli di presenza, i dischi cronotachigrafici, l'estratto previdenziale, la
Giudizio n. 1270/21 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Controparte_1 comunicazione Unilav, il conteggio analitico e il CCNL di settore (cfr. gli allegati al fascicolo telematico di parte): tale documentazione allegata dalla parte ricorrente è del tutto insufficiente a fornire elementi atti a provare l'assunto difensivo.
In particolare, tralasciando gli altri documenti cartacei (che, di per sé, nulla possono dimostrare in relazione al credito azionato), i fogli di presenza, menzionati dal ricorrente, sono in realtà un unico foglio, riguardante solamente il mese di luglio 2017, per di più in copia del tutto informale e non sottoscritta da nessun responsabile della società resistente né tantomeno dal legale rappresentante;
mentre i dischi cronotachigrafici (peraltro, in copia, disconosciuta dalla parte resistente già nella memoria di costituzione, pag. 9) non hanno alcuna efficacia probatoria, dal momento che non sono, nel caso di specie, tali schede quelle elettroniche attualmente in uso e, inoltre, oltre ad essere di difficile lettura (data la scarsa qualità della copia allegata), non riportano l'intestazione della società resistente e non coprono se non periodi di tempo limitati, risultando del tutto inidonei a fornire la prova dell'effettivo svolgimento del lavoro straordinario, diurno e notturno, prova che notoriamente deve essere particolarmente rigorosa, come affermato ripetutamente dalla Suprema Corte
Orbene, a fronte di tali emergenze di carattere documentale (che già depongono in maniera decisamente sfavorevole per la parte ricorrente), la prova orale svolta nel corso del giudizio non ha apportato particolari elementi a sostegno della tesi difensiva della parte ricorrente sia in ordine all'orario di lavoro effettivamente osservato sia, in particolare, in ordine all'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro straordinario, diurno e notturno.
In particolare, i testi indicati dalla parte ricorrente ( e Tes_1
escussi alle udienze in data 25.10.2024 e in data Testimone_2
06.12.2024) hanno confermato, in linea di massima le circostanze riportate nell'atto introduttivo del giudizio circa l'attività di
Giudizio n. 1270/21 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Controparte_1 autotrasportatore del ricorrente presso la società resistente, tuttavia nulla di specifico hanno riferito circa il concreto orario di lavoro, lo straordinario e le ferie non godute. Infatti, il teste , peraltro Tes_1
dipendente di altra società , ha riferito in relazione al periodo Pt_2
dal 2008 al 2019, mentre il teste è stato dipendente della Tes_2
società resistente dal 2014 al 2018 e della società dal 2019: Pt_2
quindi, non hanno potuto riferire nulla per conoscenza diretta, se non per un periodo limitato di tempo oppure per un periodo antecedente alla conciliazione intervenuta fra le parti in causa in data 22.02.2019.
In ogni caso, entrambi i testi, come si evince dalla lettura dei verbali di causa, non hanno saputo riferire nulla sulle circostanze più rilevanti della vicenda in oggetto, cioè circa l'esatto orario di lavoro del ricorrente le tratte percorse, le ferie non godute e il lavoro notturno Pt_1
(l'escussione dei predetti testimoni si è caratterizzata per i ripetuti “non so” sulla gran parte delle circostanze articolate dalla difesa della parte ricorrente). Peraltro, non sono mancate anche delle dichiarazioni contrastanti fra i due testimoni, laddove il teste ha dichiarato che Tes_1
il non caricava la merce nella giornata del sabato e lavorava dal Pt_1
lunedì al venerdì, mentre il teste ha dichiarato che il Tes_2 Pt_1
caricava la merce anche il sabato.
Per quanto riguarda la valutazione delle prove testimoniali, la
Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
Giudizio n. 1270/21 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Controparte_1 circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n. 20017; Sez. II, 4 marzo
2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 16467;
v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014, n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno 2011, n. 13177;
Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n. 16499).
Ebbene, alla luce delle risultanze della svolta prova orale, ben può affermarsi (come già detto sopra) che la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., nulla ha provato circa l'effettivo svolgimento del lavoro straordinario, del lavoro notturno e circa le ferie non godute, in quanto le dichiarazioni rese in proposito dai testi escussi risultano generiche, come sopra evidenziato: ed è notorio che la prova sul punto deve essere particolarmente rigorosa
(cfr. Cass., Sez. Lav., n. 16150/2018; Cass. n. 1071/2016; Cass., Sez.
Lav. n. 9906/2015; Cass. n. 9599/2013; Cass. n. 18564/2008).
Egualmente la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., nulla ha provato circa il mancato godimento dei giorni di ferie e le altre voci (cfr. Cass. 1071/2016; Cass.
n. 9599/2013; Cass. n. 18564/2008); in proposito, la Suprema Corte ha affermato che “Il lavoratore (nel caso di specie, conduttore di autoveicoli ed addetto a servizi vari (operazioni bancarie, consegna merci) che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della
Giudizio n. 1270/21 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 Controparte_1
indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento prova” (cfr.
Cass. n. 9599/2013; cfr. anche Cass., Sez. Lav., ordinanza 30 luglio 2018
n. 20091); ed ancora: “grava sul lavoratore, il quale agisca in giudizio per chiedere la retribuzione corrispondente al periodo di mancate ferie e riposi, l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, individuabile appunto nella loro mancata fruizione, e più precisamente, sotto l'aspetto positivo, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato” (Cass., Sez. Lav., n. 8521/2015; Cass. n. 26985/2009).
In ultimo, come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data
06.12.2024, appare del tutto superfluo procedere all'escussione di altri testimoni e, con tutta evidenza, ad accertamenti tecnici (richiesti dalla parte ricorrente), in quanto la causa è stata sufficientemente istruita e i testi già escussi hanno riferito circa le varie circostanze utili ai fini della decisione della presente controversia.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore della società resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore della causa, con riduzione dell'onorario nella misura del 50% ex art. 4, comma I, T.P.
Giudizio n. 1270/21 R.G. Bilotti c/o pag. 9 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società con ricorso Controparte_1
depositato in data 10.03.2021 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 6.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 21.02.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1270/21 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 Controparte_1