Art. 2. Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili 1. All' articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La societa' Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalita' ((stabilite)) dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilita', utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la ((stipulazione)) di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla societa' medesima.»;
b) al comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
2) prima della lettera a), e' inserita la seguente:
«0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all' articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ;»;
c) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente:
«2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilita', la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge ((18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,)) e la societa' Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalita' di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , ovvero mediante la ((stipulazione)) , con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla societa' medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidita' per i prodotti a termine di analoga durata.».
2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 ((del Parlamento europeo e del Consiglio,)) del 10 maggio 2023, nel rispetto delle finalita' previste dal medesimo Regolamento, sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili, anche con modalita' flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.
2-bis. ((Non e' pignorabile l'immobile di proprieta' di un soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro e la casa sia l'unico immobile di proprieta' del debitore, purche' vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un'abitazione di lusso avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.)) 2-ter. ((Nei casi di cui al comma 2-bis, a garanzia del proprio credito il condominio puo', in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile)) .
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facolta' di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente ((il servizio di maggior tutela)) competente per area territoriale.
3-bis. ((I clienti vulnerabili che, alla data di conclusione del servizio a tutele graduali, non hanno scelto un fornitore sono riforniti nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, o, se gia' operante, nell'ambito del servizio di vulnerabilita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210)) .
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La societa' Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalita' ((stabilite)) dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilita', utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la ((stipulazione)) di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla societa' medesima.»;
b) al comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
2) prima della lettera a), e' inserita la seguente:
«0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all' articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ;»;
c) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente:
«2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilita', la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge ((18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,)) e la societa' Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalita' di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , ovvero mediante la ((stipulazione)) , con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla societa' medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidita' per i prodotti a termine di analoga durata.».
2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 ((del Parlamento europeo e del Consiglio,)) del 10 maggio 2023, nel rispetto delle finalita' previste dal medesimo Regolamento, sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili, anche con modalita' flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.
2-bis. ((Non e' pignorabile l'immobile di proprieta' di un soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro e la casa sia l'unico immobile di proprieta' del debitore, purche' vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un'abitazione di lusso avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.)) 2-ter. ((Nei casi di cui al comma 2-bis, a garanzia del proprio credito il condominio puo', in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile)) .
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facolta' di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente ((il servizio di maggior tutela)) competente per area territoriale.
3-bis. ((I clienti vulnerabili che, alla data di conclusione del servizio a tutele graduali, non hanno scelto un fornitore sono riforniti nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, o, se gia' operante, nell'ambito del servizio di vulnerabilita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210)) .