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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1345/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) PP NI - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) IO La TA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1345 2021
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Puccio Pierfranco Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. La Venuta Controparte_1 C.F._2
AG AU
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 11
SETTEMBRE 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 maggio 2021, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con , dal quale ha avuto un figlio, Controparte_1 di nome (classe 2007), e di essere legalmente separata dal marito, ha chiesto al Per_1
Tribunale: i) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ii) l'affidamento
1 esclusivo del minore con collocamento presso la madre secondo quanto già disposto dal
Tribunale per i Minorenni di Palermo con decreto del 9 ottobre 2020; iii) l'assegnazione della casa coniugale;
iv) il riconoscimento di un contributo di 200,00 euro mensili per il mantenimento indiretto del figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, non si è Controparte_1 opposto alla domanda sullo status ed ha chiesto al Tribunale di: i) disporre l'affidamento condiviso del minore regolando il diritto di visita;
ii) respingere la richiesta di assegnazione della casa coniugale;
iii) quantificare l'assegno di mantenimento indiretto del minore nella misura di euro 150,00 mensili.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, previo ascolto del minore, il
Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 9 ottobre 2022, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma VIII, legge 898/70, a cui si rinvia.
Pronunciata la sentenza non definitiva n. 201/2023 sullo status, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 11 settembre 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di affidamento del figlio , nato il [...], il quale, nelle Persona_2 more del giudizio, è divenuto maggiorenne.
Relativamente alla domanda di mantenimento indiretto del figlio giova Per_1 ricordare che il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età (Cass 32529/2018; Cass. 8221/2006) ma perdura immutato fino a quando questi non siano in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento attraverso la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ed al contesto economico sociale di riferimento, salvo che il mancato svolgimento di un'attività economica sia dipesa da negligenza, colpevole inerzia o rifiuto ingiustificato del figlio di opportunità lavorative (cfr. ex plurimis, Cass 19589/2011; Cass. 24498/2006; Cass
7970/13; Cass 1585/14).
Nel caso di specie, è pacifico che divenuto maggiorenne da appena 1 mese, Per_1 non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica e che, attualmente, vive assieme alla propria madre, presso cui ha fatto rientro dopo un periodo trascorso in comunità su
Pag. 2 di 4 disposizione del Tribunale dei Minorenni di Palermo. Sussistono, quindi, i presupposti per onerare il resistente dell'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile per il mantenimento indiretto di Per_1
Tanto chiarito sulla debenza dell'obbligo di mantenimento indiretto di
[...]
, in ordine al quantum debeatur, dovendo bilanciare le esigenze del figlio, da Persona_2 poco maggiorenne ed impegnato nella frequenza di un corso di meccatronica presso la scuola professionale dei mestieri-Euroform di Palermo, con la situazione economica del resistente, che lavora come gessista (cfr dichiarazioni di all'audizione del 11 Persona_2 settembre 2024), appare equo fissare l'importo dell'assegno nella misura di € 200,00 mensili.
A ciò si aggiunga l'obbligo dei genitori di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio.
Passando all'assegnazione della casa familiare, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr. Cass. 25604/2018).
È stato, altresì, chiarito che “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (cfr. Cass. 14458/25).
Nella specie, dall'audizione di , espletata all'udienza del 11 Persona_2 settembre 2024, è emerso che: i) egli vive stabilmente con la propria madre a Villafrati, presso l'immobile di proprietà del compagno, da cui ha modo di recarsi più facilmente a
Palermo per il soddisfacimento delle esigenze di frequenza della scuola di formazione;
ii)
Pag. 3 di 4 egli fa ritorno a Corleone perlopiù nel fine settimana, senza la madre, e, peraltro, neppure pernotta presso la casa familiare, recandosi a dormire dalla nonna materna.
Per quanto esposto, valorizzata anche la circostanza che ha vissuto per Per_1 qualche anno in comunità, non può ritenersi che la casa familiare di Corleone sia qualificabile come luogo di “stabile dimora” di Per_1
La domanda di assegnazione va, quindi, respinta.
Stante l'esito del giudizio, vi sono fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, richiamata la sentenza non definitiva n. 201 del 11 febbraio 2023, pubblicata il 20 febbraio 2023, così provvede:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda di affidamento di
; Persona_2
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento indiretto del figlio la somma di € 200,00, mensili, Per_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che le spese straordinarie in favore del figlio siano suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare formulata da;
Parte_1
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IO La TA PP NI
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) PP NI - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) IO La TA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1345 2021
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Puccio Pierfranco Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. La Venuta Controparte_1 C.F._2
AG AU
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 11
SETTEMBRE 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 maggio 2021, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con , dal quale ha avuto un figlio, Controparte_1 di nome (classe 2007), e di essere legalmente separata dal marito, ha chiesto al Per_1
Tribunale: i) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ii) l'affidamento
1 esclusivo del minore con collocamento presso la madre secondo quanto già disposto dal
Tribunale per i Minorenni di Palermo con decreto del 9 ottobre 2020; iii) l'assegnazione della casa coniugale;
iv) il riconoscimento di un contributo di 200,00 euro mensili per il mantenimento indiretto del figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, non si è Controparte_1 opposto alla domanda sullo status ed ha chiesto al Tribunale di: i) disporre l'affidamento condiviso del minore regolando il diritto di visita;
ii) respingere la richiesta di assegnazione della casa coniugale;
iii) quantificare l'assegno di mantenimento indiretto del minore nella misura di euro 150,00 mensili.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, previo ascolto del minore, il
Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 9 ottobre 2022, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma VIII, legge 898/70, a cui si rinvia.
Pronunciata la sentenza non definitiva n. 201/2023 sullo status, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 11 settembre 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di affidamento del figlio , nato il [...], il quale, nelle Persona_2 more del giudizio, è divenuto maggiorenne.
Relativamente alla domanda di mantenimento indiretto del figlio giova Per_1 ricordare che il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età (Cass 32529/2018; Cass. 8221/2006) ma perdura immutato fino a quando questi non siano in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento attraverso la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ed al contesto economico sociale di riferimento, salvo che il mancato svolgimento di un'attività economica sia dipesa da negligenza, colpevole inerzia o rifiuto ingiustificato del figlio di opportunità lavorative (cfr. ex plurimis, Cass 19589/2011; Cass. 24498/2006; Cass
7970/13; Cass 1585/14).
Nel caso di specie, è pacifico che divenuto maggiorenne da appena 1 mese, Per_1 non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica e che, attualmente, vive assieme alla propria madre, presso cui ha fatto rientro dopo un periodo trascorso in comunità su
Pag. 2 di 4 disposizione del Tribunale dei Minorenni di Palermo. Sussistono, quindi, i presupposti per onerare il resistente dell'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile per il mantenimento indiretto di Per_1
Tanto chiarito sulla debenza dell'obbligo di mantenimento indiretto di
[...]
, in ordine al quantum debeatur, dovendo bilanciare le esigenze del figlio, da Persona_2 poco maggiorenne ed impegnato nella frequenza di un corso di meccatronica presso la scuola professionale dei mestieri-Euroform di Palermo, con la situazione economica del resistente, che lavora come gessista (cfr dichiarazioni di all'audizione del 11 Persona_2 settembre 2024), appare equo fissare l'importo dell'assegno nella misura di € 200,00 mensili.
A ciò si aggiunga l'obbligo dei genitori di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio.
Passando all'assegnazione della casa familiare, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr. Cass. 25604/2018).
È stato, altresì, chiarito che “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (cfr. Cass. 14458/25).
Nella specie, dall'audizione di , espletata all'udienza del 11 Persona_2 settembre 2024, è emerso che: i) egli vive stabilmente con la propria madre a Villafrati, presso l'immobile di proprietà del compagno, da cui ha modo di recarsi più facilmente a
Palermo per il soddisfacimento delle esigenze di frequenza della scuola di formazione;
ii)
Pag. 3 di 4 egli fa ritorno a Corleone perlopiù nel fine settimana, senza la madre, e, peraltro, neppure pernotta presso la casa familiare, recandosi a dormire dalla nonna materna.
Per quanto esposto, valorizzata anche la circostanza che ha vissuto per Per_1 qualche anno in comunità, non può ritenersi che la casa familiare di Corleone sia qualificabile come luogo di “stabile dimora” di Per_1
La domanda di assegnazione va, quindi, respinta.
Stante l'esito del giudizio, vi sono fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, richiamata la sentenza non definitiva n. 201 del 11 febbraio 2023, pubblicata il 20 febbraio 2023, così provvede:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda di affidamento di
; Persona_2
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento indiretto del figlio la somma di € 200,00, mensili, Per_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che le spese straordinarie in favore del figlio siano suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare formulata da;
Parte_1
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IO La TA PP NI
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