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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/10/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro e previdenza, nella persona del Giudice, dott. Marco NO ha pronunciato a seguito di deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16.10.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 16303/24 RG
Avente ad OGGETTO: iscrizione alla gestione commercianti TRA
rappresentato e difeso dall'avv. D'Isanto Fabio Parte_1
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e dif. come in atti CP_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: Accertamento della inesistenza del proprio obbligo di iscrizione nella gestione commercianti per gli anni 2022/23 ; accertamento della inesistenza del credito contributivo vantato dall' . Vittoria di spese. CP_1
Per l' rigetto della opposizione CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.12.24 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371/2024/00162554/81/000, dell'importo di Euro 4.777,97, notificato il 26/11/2024, per contributi dovuti alla predetta gestione negli anni 2022-2023. Esponeva di essere stato amministratore della Synesia srls, tuttavia senza prestare alcuna attività lavorativa, di essere stato iscritto dal 2020 all'ordine degli avvocati e di essere stato assunto con decorrenza dal giugno 2023 presso il Comune di Napoli. Non sussistevano, pertanto, i requisiti richiesti dall'art.1 c. 203 L. 662/96 per la iscrizione alla gestione commercianti. L'art. 1, comma 203, della legge 662/1996 (che ha sostituito il 1° comma dell'art. 29 della legge 160/1975), ha definito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella gestione Commercianti. Tanto premesso in punto di diritto, la questione di fatto consiste nello stabilire se il ricorrente abbia esercitato o meno attività di lavoro abituale e prevalente nelle società di cui è stato amministratore. Nella fattispecie di causa deve considerarsi come rilevato dalla difesa dell' : CP_1
- che il ricorrente è stato l'unico amministratore della società e pertanto l' unico soggetto abilitato a compiere atti a nome della società ed a disporre riguardo alla sua direzione ed organizzazione
- - che non risulta, altra dipendente della società se non una commessa part-time
-che non risultano pagati i bollettini per l'ordine avvocati per l'anno 2022, essendovi in atti solo le ricevute del 2020, 2021 e una richiesta di cancellazione del 2023; che l'iscrizione non è avvenuta di ufficio ma su impulso di parte. Legittima appare pertanto la iscrizione alla gestione commercianti e la conseguente pretesa contributiva.
Le spese processuali si compensano per l' evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: dichiara dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371/2024/00162554/81/000 Compensa le spese Così deciso in Aversa, il 19.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Marco NO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro e previdenza, nella persona del Giudice, dott. Marco NO ha pronunciato a seguito di deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16.10.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 16303/24 RG
Avente ad OGGETTO: iscrizione alla gestione commercianti TRA
rappresentato e difeso dall'avv. D'Isanto Fabio Parte_1
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e dif. come in atti CP_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: Accertamento della inesistenza del proprio obbligo di iscrizione nella gestione commercianti per gli anni 2022/23 ; accertamento della inesistenza del credito contributivo vantato dall' . Vittoria di spese. CP_1
Per l' rigetto della opposizione CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.12.24 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371/2024/00162554/81/000, dell'importo di Euro 4.777,97, notificato il 26/11/2024, per contributi dovuti alla predetta gestione negli anni 2022-2023. Esponeva di essere stato amministratore della Synesia srls, tuttavia senza prestare alcuna attività lavorativa, di essere stato iscritto dal 2020 all'ordine degli avvocati e di essere stato assunto con decorrenza dal giugno 2023 presso il Comune di Napoli. Non sussistevano, pertanto, i requisiti richiesti dall'art.1 c. 203 L. 662/96 per la iscrizione alla gestione commercianti. L'art. 1, comma 203, della legge 662/1996 (che ha sostituito il 1° comma dell'art. 29 della legge 160/1975), ha definito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella gestione Commercianti. Tanto premesso in punto di diritto, la questione di fatto consiste nello stabilire se il ricorrente abbia esercitato o meno attività di lavoro abituale e prevalente nelle società di cui è stato amministratore. Nella fattispecie di causa deve considerarsi come rilevato dalla difesa dell' : CP_1
- che il ricorrente è stato l'unico amministratore della società e pertanto l' unico soggetto abilitato a compiere atti a nome della società ed a disporre riguardo alla sua direzione ed organizzazione
- - che non risulta, altra dipendente della società se non una commessa part-time
-che non risultano pagati i bollettini per l'ordine avvocati per l'anno 2022, essendovi in atti solo le ricevute del 2020, 2021 e una richiesta di cancellazione del 2023; che l'iscrizione non è avvenuta di ufficio ma su impulso di parte. Legittima appare pertanto la iscrizione alla gestione commercianti e la conseguente pretesa contributiva.
Le spese processuali si compensano per l' evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: dichiara dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371/2024/00162554/81/000 Compensa le spese Così deciso in Aversa, il 19.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Marco NO