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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2020
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OM Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 1374/2020 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL CO e dell'avv. LL PIERGIOVANNI ( C/O AVV. LL CO VIA G.LEOPARDI 6 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI 6 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LL CO.
APPELLANTE – APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante (C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LL CO e dell'avv. LL PIERGIOVANNI ( C/O AVV. LL CO VIA G.LEOPARDI 6 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI 6 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LL CO.
APPELLANTE – APPELLATA IN VIA INCIDENTALE pagina 1 di 38 Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
TI ER CI e dell'avv. PERELLI FILIBERTO ( CORSO DELLA REPUBBLICA 19 47100 FORLI'; C.F._4 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA MERCANZIA 2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. TI ER CI.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
AD OGGETTO: SUCCESSIONE EREDITARIA – RELICTUM EREDITARIO – COLLAZIONE DONAZIONI – QUOTA DISPONIBILE – QUOTA LEGITTIMA
– AZIONE DI RIDUZIONE – IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 22.10.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTI E APPELLATE IN VIA INCIDENTALE
[...]
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_3
Bologna, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza appellata del Tribunale di Forlì:
- accertare e dichiarare che il valore della quota della società Controparte_1 di pertinenza di , pari a 19,50%, all'atto della apertura della successione, Controparte_4 16.05.2010, aveva valore negativo, meno Euro 8.002,05 (pag 72 CTU Dott.ssa , o comunque PE_1 sempre tenuto conto dei contenziosi ancora in essere terminati il 05.06.2019, meno Euro 1.741,03 (pag 100 CTU Dott.ssa ; PE_1
- liquidare a favore della società codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1 il pagamento della somma della perdita del valore della quota che il Giudicante riterrà di giustizia da porre in capo ai due coeredi e al 50% cadauno;
Controparte_2 Parte_1
- accertare e dichiarare la sussistenza della donazione indiretta di a Parte_1 CP_4
dell'importo di Euro 11.741,71 per spese di lite sostenute integralmente da ,
[...] Parte_1 liquidate a favore della stessa nella sentenza n. 435/2011 RG. n. 1553/2006 Controparte_4 Tribunale di Forlì, incassate da nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. Controparte_2 46/2012 Tribunale di Forlì in qualità di erede di;
Controparte_4
- liquidare a favore il pagamento della propria donazione indiretta a Parte_1 CP_4
di Euro 11.741,71 a debito di
[...] Controparte_2
- accertare e dichiarare la debenza di Euro 96.602,94 a favore di Controparte_1
codice fiscale , corrispondente al mancato integrale recupero del danno
[...] P.IVA_1 CP_1 provocato da alla per la cessione dei due contratti preliminari di acquisto Controparte_4 CP_1 di quota di immobile giudicati non efficaci dalla sentenza parziale n. 403 del 27.04.2004 RG. n.
pagina 2 di 38 1801/2000 Tribunale di Forlì (ma solo fonte di risarcimento non completamente realizzato in sede di azione esecutiva) e conseguentemente
- liquidare a favore della società codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1 il pagamento della somma di Euro 96.602,94 (come da conteggio allegato) da porre in capo ai due coeredi e al 50% cadauno;
Controparte_2 Parte_1
- accertare e dichiarare che l'importo del finanziamento soci di alla società Controparte_4 [...]
interessi e rivalutazione su tali importi, già oggetto della sentenza del Controparte_1 Tribunale di Forlì del 11.04.2016, è pari ad € 222.308,13;
- accertare e dichiarare che l'unità immobiliare sita in Forlì, Via Passo Buole 12 identificata al NCEU Comune di Forlì Foglio 145, particella 494 sub.8 è di proprietà al 50% della SI.ra Pt_1
dal 06.10.1999 e, pertanto, non ricompresa nella disposizione testamentaria della SI.ra
[...] di pretesa assegnazione del 100% della proprietà al SI. CP_4 Controparte_2
- accertare e dichiarare che la massa dei beni relitti, detratti i debiti e riuniti i finanziamenti e i beni oggetto di donazione è pari ad Euro 264.795,26 e che pertanto, il valore totale aggiunto il valore degli immobili di Euro 224.500,00 lasciati per testamento al SI. è pari ad € Controparte_2 489.295,26, ed il valore totale complessivo aggiunta la donazione di Euro 13.396,85 e la donazione indiretta di Euro 11.741,71 è pari ad Euro 514.433,82. Conseguentemente accertare e dichiarare: a) che il valore della quota disponibile ammonta ad € 171.477,94, b) che ha ricevuto, in vita dalla de cuius, donazioni per il complessivo importo di Parte_1 Euro 13.396,85 da dividere al 50% fra i due coeredi pari ad Euro 6.698,43 ciascuno;
c) che ha donato a l'importo di Euro 11.741,71 per spese lega-li Parte_1 Controparte_4 interamente incassate da nel procedimento RGE n. 46/2012 Tribunale di Forlì che Controparte_2 pertanto devono essere interamente rifuse a da Parte_1 Controparte_2
d) che la quota di legittima spettante a , detratto il corretto importo delle donazioni Parte_1 diviso al 50% (€ 6.698,45) ed aumentato della donazione indiretta di Euro 11.741,71 è pari ad € 176.521,22; e) che l'importo del relictum spettante alla SI.ra è pari ad € 132.397,63; Parte_1 f) che ha subito, per effetto delle disposizioni testamentarie, la lesione della quota Parte_1 di legittima per l'importo di € 53.097,15 (eurocinquantatremilanovantasettevirgolaquindici), corrispondente alla quota di legittima € 176.521,22 meno il relictum già incassato pari ad € 123.424,07 (composta da finanziamento € 102.180,51 + banca € 61.840,87 + gioielli e credito € 8.524,68 + auto € 50 meno quota 50% perdita valore quota € 870,52 meno quota 50% danni CP_1 arrecati da alla società € 48.301,47 ). Controparte_4 CP_1
Disporre: g) la riduzione della disposizione testamentaria a favore di per il corrispondente Parte_1 importo di euro 53.097,15; h) che l'asse ereditario, composto dai beni di cui ai punti a), b), c), d), f), g), i), pag. 41-42-43 sentenza, integrato dei punti o),p) del valore complessivo di Euro 264.795,26, sia diviso fra le parti, eredi di nella misura del 50% ciascuna, assegnando a ciascuna di esse la Controparte_4 corrispondente quota del valore di Euro 132.397,63 ciascuna;
condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra la somma di € Controparte_2 Parte_1 53.097,15 (eurocinquantatremilanovantasettevirgolaquindici);
- attribuire a , per parziale esercizio della lesione della quota di legittima del cespite Parte_1 immobili, la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari al prezzo complessivo di Euro 34.600,00 site in Forlì Via Passo Buole n. 12, identificate al NCEU Comune di Forlì al Foglio 145, particella 494:
- Sub. 8, cantina piano terra, quota 50% ( è già proprietaria del restante 50% dal Parte_1 06.10.1999) stimata dal CTU Arch. in € 1.500; PE_2
pagina 3 di 38 - sub 10 deposito-sottotetto, quota 6961/100000 è già comproprietaria in ragione Parte_1 di 46987/100000 dal 16.12.2003) stimata dal CTU Arch. in € 500,00; PE_2
- sub 3, garage posto al piano terra, stimata dal CTU Arch. in € 32.600,00. PE_2
- condannare il SI. a trasferire la piena proprietà delle unità immobiliari elencate Controparte_2 nel punto precedente a al prezzo complessivo di Euro 34.600,00; Parte_1
- condannare a versare a la somma di € 18.497,15 (differenza tra Controparte_2 Parte_1 Euro 34.600,00 e Euro 53.097,15).
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di primo e secondo grado >>
APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CP_2
<< In via preliminare:
[...]
Vista la CTU, che la stessa venga integrata con la stima di tutte le operazioni passate ed in corso che siano utili a determinare il valore della quota ereditaria, in particolare il valore del risarcimento del danno già incassato dalla parte appellante, il valore della lottizzazione (numero 1 - pag. 10,11,12,13 dell'appello incidentale) e il valore della differenza prezzo della vendita del terreno da parte di
alla Soc. San sas (numero 2 - pag.14,15,16 dell'appello incidentale). Valori Controparte_4 necessari a determinare l'ammontare della quota di legittima e la quota disponibile come richiesto dal Giudice. PE le medesime considerazioni di cui al precedente punto questa difesa chiede che il Giudice disponga che il CTU valuti anche tutti i beni in danaro di cui all'appello incidentale da pag. 16 a pag. 30 di cui ai numeri dal n. 3 al n.12. In via principale Rigettare, siccome totalmente infondate in fatto ed in diritto tutte le richieste degli appellanti contenute nei loro atti. Con vittoria di spese, compenso di primo e secondo grado. Stabilire che il costo della CTU debba gravare unicamente sulle parti appellanti SI.ra Pt_1
e la società >>
[...] Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 14.09.2020, e la Parte_1
(già intervenuta in primo grado) [di seguito Controparte_1
“Società”] chiedevano la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a cinque motivi di appello.
1.1 Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del Controparte_2
gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e promuovendo appello incidentale avverso la sentenza impugnata, affidandosi a quattordici motivi, proponendo altresì, in via istruttoria, una CTU << atta a determinare ed a quantificare tutti i beni
pagina 4 di 38 rinvenienti dall'eredità di ed in particolare quali siano i valori delle Controparte_4
quote della società allo stato ed anche con Controparte_1
proiezione futura >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 34).
1.2 All'udienza del 19.01.2021 (prima udienza) la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 marzo 2022. In quest'ultima udienza questa Corte di merito tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c..
1.3 In data 21.12.2022 la causa era rimessa in fase istruttoria per una nuova CTU volta alla determinazione della quota di partecipazione (19.50%) della de cuius nella
Società al momento dell'apertura della successione. Veniva nominato il Dott. che, in data 21.03.2023, comunicava di non accettare l'incarico. PE_3
1.4 Con decreto del 24.01.2024 veniva nominata la Dott.ssa quale nuovo PE_1
CTU e integrato il quesito peritale, così << specificando che la stima della quota societaria determinerà un credito dell'eredità che, come tale, dovrà essere considerato
->. All'udienza del 19.02.2024 il CTU accettava l'incarico e veniva autorizzato << ad indicare il valore della quota sociale alla data dell'apertura della successione ed alle date successive in cui risultano completati eventuali contenziosi riferiti alla quota stessa >>.
1.5 La causa, a seguito dell'espletamento della CTU contabile, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. In via preliminare s'impone la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove, poiché avanzate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in appello, dagli appellanti principali.
Si tratta:
- della domanda di accertamento della donazione indiretta di a Parte_1
dell'importo di €. 11.741,71 e la domanda di liquidazione Controparte_4
dell'importo de quo a favore di a debito di Parte_1 Controparte_2
pagina 5 di 38 - della domanda di accertamento della debenza di €. 96.602,94 a favore della
Società con domanda di condanna di e al pagamento CP_2 Parte_1
dell'importo de quo a favore della Società.
3. Altresì sempre in via preliminare s'impone la declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna avanzata dall'appellante incidentale nei confronti della
Società, appellante intervenuta, al pagamento, a favore di ciascuno degli eredi di di €. 20.120,21 in quanto estranea al thema decidendum e alla Controparte_4
materia del contendere del presente giudizio, riguardante la divisione dell'eredità della de cuius oltre che posta nei confronti di una parte processuale che Controparte_4
non è altresì parte sostanziale del processo de quo.
Difatti, come, sia pure solo in parte, correttamente affermato dalla difesa dell'appellante principale, << il procedimento di primo grado RG. n. 667/2012
Tribunale di Forlì, è stato promosso da nei confronti della sola Controparte_2
, persona fisica, unicamente nella qualità di erede della defunta Parte_1
madre , mentre è parte Controparte_4 Controparte_1
intervenuta con atto volontario ad adiuvandum della parte convenuta Parte_1
[…] ma non è soggetto legittimato a stare in giudizio. PEtanto nel presente giudizio di appello è costituita in qualità di “parte appellante intervenuta”, in CP_1
osservanza del litisconsorzio processuale, ma non ha legittimazione attiva >> (cfr. comparsa conclusionale appellante principale del 03.01.2025, pag. 9). Infatti, in buona e sintetica sostanza è preclaro come la Società rivesta unicamente la parte di interventrice ad adiuvandum e come nei suoi confronti non siano state poste tempestive e rituali domande, così come può affermarsi che nessuna domanda sia stata posta dalla medesima all'atto del suo intervento, volto solo -si ribadisce- a sostenere la posizione della propria socia accomandataria Consegue a ciò che anche in Parte_1
questa fase non vi possono essere domande che riguardino direttamente la posizione della medesima e che la sua legittimazione deriva unicamente quale interventrice ad adiuvandum in primo grado.
pagina 6 di 38 4. L'appello principale è infondato.
4.1 L'appello incidentale è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
5. Va premesso che con sentenza n. 1067/2019, resa in data 04.12.2019, pubblicata in data 16.12.2019 e non notificata, il Tribunale di Forlì, adito da CP_2
per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto
[...]
parzialmente la domanda di accertamento e di collazione delle donazioni effettuate dalla de cuius all'allora convenuta quantificandole in €. 13.396,85; Parte_1
ha determinato il valore totale dei beni relitti in €. 588.388,80, il valore della quota disponibile in €. 200.595,22, il valore della quota di legittima della convenuta in €.
187.193,37, l'importo del relictum spettante alla convenuta per successione legittima in
€. 181.944,40 e conseguentemente la quota di pertinenza di ciascun erede in €.
181.944,40; ha altresì rigettato la domanda di riduzione promossa dall'allora attore e accolto parzialmente quella promossa dalla convenuta, determinando la lesione della quota di legittima in €. 5.253,97 e disponendo la riduzione della disposizione testamentaria a favore dell'attore per lo stesso importo, nonché compensato integralmente le spese di lite e di entrambe le CTU.
6. Va altresì premesso e solo per ragioni di chiarezza. che nella relazione consulenziale, espletata nel presente giudizio di appello e depositata in data
06.07.2024, il CTU illustra tre differenti valutazioni/scenari per la stima della quota societaria detenuta dalla de cuius, partendo dall'analisi della situazione contabile al
16.05.2010 (unico bilancio in atti):
A. valutazione della quota de qua sic et simpliciter alla data di apertura della successione (16.05.2010), partendo dall'analisi delle voci attive e passive alla data del decesso: il CTU valuta la quota de qua in valore negativo di €. - 8.002,05 e determina una lesione della quota di legittima a danno di di €. 5.347,58; Parte_1
B. valutazione della quota de qua tenendo conto, in termini economico- patrimoniali, degli effetti sul bilancio della Società dei contenziosi che si sono pagina 7 di 38 susseguiti negli anni [<< la situazione contabile di riferimento (16/05/2010) verrà integrata tenendo conto degli effetti “economici” del completamento dei contenziosi in essere (o collegati) alla Società stessa >> (cfr. relazione peritale appello, pag. 56)] e, nello specifico:
B.1 Nel primo caso << considerando le sopravvenienze attive (risarcimento danni, rifusione spese legali) e passive (costi legali e spese di causa) derivanti dai contenziosi ed i valori di stima del compendio immobiliare al periodo più prossimo alla chiusura del contenzioso (5/06/2019) >> (cfr. ibidem pag. 56): il CTU valuta la quota de qua ancora in valore negativo di €. – 1.741,03 e determina una lesione della quota legittima a danno di di €. 2.137,85. Parte_1
B.2 Nel secondo caso, che per semplificazione definiremo terzo scenario, << considerando le medesime sopravvenienze attive e passive ma spostando la valutazione alla data di apertura della successione e quindi partendo dal punto precedente, integrando la situazione contabile di partenza (16/05/2010) con le “operazioni in corso” relative ai contenziosi […] in essere ma, al fine di evitare che vengano
“sommate” grandezze non omogenee (in quanto valori monetari riferiti a periodi temporali anche molto diversi considerando che le cause vertono su un arco temporale che va dal 2000 al 2019) e successive al 16/05/2010, preliminarmente si dovrà operare un procedimento di attualizzazione-devalutazione monetaria, applicando i coefficienti
Istat FOI7 per adeguare i valori monetari delle operazioni avvenute successivamente PE alla data del decesso di >> (cfr. ibidem pagg. 56-57): il CTU valuta la quota de qua in valore positivo di €. 40.240,41 e determina una lesione della quota legittima a danno di di €. 1.359,15; tuttavia, in questo scenario, in cui il CTU Controparte_2
Cont Co determina un utile della Società, << parimenti dovrà conguagliare dell'importo anticipato per la tassazione per Euro 4.974,32>> (cfr. ibidem pag. 138).
6.1 Si deve aderire, ad avviso di questa Corte di merito, al cd terzo scenario prospettato dal CTU, in cui lo stesso ha valutato la quota de qua integrandola con i pagina 8 di 38 risultati dei contenziosi in essere ma attualizzati al 16.05.2010 (data del decesso della de cuius), in quanto:
- l'art. 5 dello Statuto, allora in vigore, stabiliva che << Il valore della quota sarà determinato considerando le attività e passività sociali maturate alla data della morte del socio […] >> (v. doc. 12 fascicolo primo grado appellato);
- L'art. 2289 cc prescrive letteralmente che << Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La è liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime >> (enfasi del grassetto aggiunta);
- Come correttamente affermato dal CTU << La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il concetto di operazioni in corso, di cui all'art. 2289 comma 3, cit. ricomprende ogni situazione idonea a determinare utili e spese, che, pur non in atto e non definite al momento dello scioglimento del rapporto sociale, debbano considerarsi conseguenza necessaria ed inevitabile di rapporti giuridici preesistenti.
Inoltre, poiché l'operazione in corso incide sulla liquidazione della quota in relazione agli utili ed alle spese, l'operazione stessa deve essere idonea a determinare “utili e spese” (cfr. Cass. n. 6709/1982, n. 1027/1993, n. 6966/1996 e
n. 960/2000 quest'ultima richiamata da Cass. 8233/2016). […] le cause succedutesi per il ritratto successorio, il risarcimento del danno, la consequenziale esecuzione immobiliare e a latere la richiesta di accertamento della fruttuosità del finanziamento soci, sono tutti contenziosi aperti o già PE intrapresi prima del decesso della sig.ra , o comunque per cause di diretta emanazione rispetto alla richiesta di risarcimento e alla causa di accertamento del retratto successorio o infine per determinare la fruttuosità del finanziamento
pagina 9 di 38 PE Contr soci erogato dalla sig.ra alla , quindi conseguenza di rapporti giuridici preesistenti che devono essere valutati ed apprezzati >> (cfr. relazione peritale in appello pagg. 76-77, enfasi propria dell'originale).
- In ragione dell'art. 5 dello Statuto allora in vigore e dell'art. 2289 cc, risulta necessario operare, << Al fine di evitare che vengano “sommate” grandezze non omogenee (in quanto valori monetari riferiti a periodi temporali anche molto diversi considerando che le cause vertono su un arco temporale che va dal 2000 al 2019) e successive al 16/05/2010, […] un procedimento di attualizzazione- devalutazione monetaria, applicando i coefficienti Istat FOI18 per adeguare i valori monetari delle operazioni avvenute successivamente alla data del decesso PE di >> (cfr. ibidem pag. 102, enfasi propria dell'originale).
7. Ciò posto, in via di ultima premessa la Corte ritiene che la sentenza vada confermata nella decisione relativa alla determinazione del valore dell'importo donato all'allora convenuta, odierna appellante principale, e soggetto a collazione, in quanto il
Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle prove documentali offerte dalle parti in causa e delle risultanze emerse in sede di CTU. La sentenza va, tuttavia, riformata nella decisione relativa all'azione di riduzione promossa dalla convenuta, in quanto, a seguito della rideterminazione del relictum, della quota disponibile e di quella della legittima, quale conseguenza delle risultanze emerse in sede di CTU espletata nel presente giudizio di appello, deve ritenersi accertata una lesione della legittima a danno dell'allora attore, odierno appellato e appellante incidentale. La lesione della quota legittima de qua deve, tuttavia, essere compensata con “l'importo anticipato per la tassazione”, quantificato dal CTU in €.
4.974,32, che l'odierno appellato dovrà versare all'appellante Controparte_2
principale aspetto questo emerso solo nel presente grado ed a seguito Parte_1
dell'espletata CTU.
7.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato in data 01.03.2012,
figlio di conveniva in giudizio la sorella Controparte_2 Controparte_4
pagina 10 di 38 al fine di: determinare in €. 540.400,68 il valore del relictum Parte_1
dell'eredità della comune madre determinare, alla data di apertura Controparte_4
della successione della madre, in €. 210.000,00 il valore dei beni immobili pervenuti a per le disposizioni, di cui al testamento olografo della de cuius; Controparte_2
determinare in €. 181.600,51 il valore delle donazioni effettuate nel tempo dalla de cuius a favore di determinare in €. 310.667,06 il valore della quota Parte_1
dell'eredità di cui poteva disporre la testatrice;
operare la riduzione delle donazioni per l'importo che eccede il valore della quota disponibile;
determinare in €. 80.933,45 il valore della riduzione operata della donazione ed ordinare alla convenuta Parte_1
di restituire tale somma;
disporre, in caso di inadempimento, che tale somma
[...]
venga detratta dalla massa ereditaria e versata a determinare in €. Controparte_2
621.334,13 il valore complessivo dell'eredità da suddividere fra i due eredi;
determinare in €. 310.667,06 il valore della quota di pertinenza di ciascuno dei due eredi.
Nello specifico, l'attore asseriva che:
- in data 19.03.1997 era deceduto padre di e PEsona_5 CP_2 Parte_1
e coniuge di a sua volta deceduta il 16.05.2010 (v.
[...] Controparte_4
doc. 1 fascicolo primo grado appellato);
- successivamente alla morte del marito, la de cuius acquistava dalla sorella PE_6
una ulteriore quota dell'immobile (pari a 5/96), del quale era già comproprietaria
(per una quota pari a 10/96), sito in via Brando Brandi località Carpena a Forlì, divenendo proprietaria della quota di 15/96.
- Ella avrebbe poi versato, vivente ancora il marito, parte del ricavato della sua attività di sarta alla figlia , versamenti che, alla data del 31.12.1997, Pt_1
ammontavano a lire 30 milioni (euro 15.493,71) [v. doc. 9 fascicolo primo grado appellato] e che, estinto il conto corrente cointestato con la figlia (v. doc. 10 fascicolo primo grado appellato), erano stati versati in un altro conto corrente, acceso presso la Cassa di Risparmio di Forlì, intestato alla sola . Parte_1
pagina 11 di 38 - e in data 31.03.1999, costituivano la società Parte_1 Controparte_4
(di seguito, “la Società”) [v. doc. 12 fascicolo Controparte_1
primo grado appellato], la quale vedeva come socia accomandante la CP_4
(proprietaria del 19,50% delle quote) e quale socia accomandataria la Pt_1
(proprietaria dell'80,50% delle quote).
- La Società procedeva all'acquisto delle quote del terreno sopracitato in località
Carpena di Forlì, divenendone comproprietaria nella misura di 15/96 (v. doc. 13 fascicolo primo grado appellato). Il prezzo della compravendita veniva pattuito in
Lire 360 milioni, pari a €. 185.924,48, somma pagata con assegno bancario, tratto dal conto corrente n. 31123/83 acceso presso la Cassa di Risparmio di Forlì intestato alla Società. Contemporaneamente, avveniva però un versamento di pari importo da parte della sul conto corrente predetto (v. doc. 14 fascicolo CP_4
primo grado appellato).
- La de cuius effettuava a favore della Società un ulteriore prestito di €. 22.207,65
(v. doc. 16 fascicolo primo grado appellato).
- Di conseguenza, la Società riceveva in prestito dalla la somma di €. CP_4
208.132,13 complessivi. Nulla, tuttavia, restituiva la Società alla de cuius né successivamente agli eredi.
- La decedeva in data 16.05.2010, lasciando un testamento olografo CP_4
pubblicato dal Notaio Dott. di Forlì, con il quale disponeva dei propri PE_7
beni, lasciando al figlio la casa di Forlì, via Passo Buole n. 12 e CP_2
l'appartamento con garage in Forlì, via Boito n. 15; il terreno di via Brando
Brandi per la quota di 15/96 veniva lasciato invece in parti uguali ai figli (v. doc.
15 fascicolo primo grado appellato).
- Il valore degli immobili pervenuti al sig. ammonterebbe ad euro Pt_1
210.000,00 (v. doc. 18 fascicolo primo grado appellato).
- Con il testamento de quo non veniva intaccata la quota di legittima, in quanto la non disponeva di tutti i suoi beni. Infatti, alla data della morte, il CP_4
pagina 12 di 38 relictum era comprensivo anche di depositi bancari, titoli, del credito verso la
Società per omessa restituzione del prestito, differenza fra il prezzo apparente delle quote di 15/96 e prezzo effettivamente praticato, oltre interessi e rivalutazione, oggetti preziosi di proprietà della de cuius per un valore di €.
15.500,00 e una autovettura: il tutto per complessivi €. 540.400,68 (v. docc. 16,19,
20-23 fascicolo primo grado appellato).
- La convenuta, inoltre, avrebbe ricevuto, in vita della defunta, una serie di donazioni per €. 181.600,51, da collazionare unitamente a €. 210.000,00 quale valore dei beni ricevuti dall'attore.
- PEtanto, la quota disponibile ammonterebbe a €. 310.667,06 e l'ammontare delle donazioni ricevute dalla convenuta supererebbe il limite della quota disponibile, dovendo essere ridotte per la somma di €. 80.933,45.
- All'esito della morte della dato che quest'ultima non aveva disposto di CP_4
tutti i suoi beni, si sarebbe aperta anche la successione legittima, per cui a ciascuno dei suoi eredi spetterebbe la somma di €. 310.667,06.
7.1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda in fatto e in diritto e promuovendo altresì domanda riconvenzionale. Nello specifico, asseriva:
- con riferimento alla domanda di collazione avanzata dall'attore, la non corrispondenza al vero delle affermazioni di controparte circa la avvenuta donazione alla convenuta della somma di lire 30 milioni;
quanto all'importo di lire 12 milioni oggetto di remissione di credito, esso sarebbe stato “trasformato” in regalo di nozze e sarebbe stato già ricompreso e diviso in sede di divisione fra le parti dell'attivo ereditario del padre Del pari infondata sarebbe la PE_5
richiesta di collazione della somma di lire 2.858.518, come pure la richiesta di collazione della somma di lire 95 milioni, in quanto sarebbe stata utilizzata per un'operazione di pronti contro termine, e sarebbe stata ritrasferita nel conto corrente intestato alla de cuius al termine della operazione. Quanto alla corresponsione della somma di lire 10.940.000, essa non costituirebbe donazione pagina 13 di 38 ma liberalità ex art. 770 comma 2 cc. L'affermata donazione di lire 3 milioni sarebbe in realtà stata utilizzata dalla convenuta per spese di ripristino del proprio appartamento, ottenuto a seguito della divisione della eredità paterna.
Sulla donazione della pretesa somma di lire 21.800.000, la richiesta sarebbe infondata e non documentata. Le somme asseritamente prelevate dalla convenuta per lire 114.989.100 non sarebbero documentate e la richiesta di collazione sarebbe infondata;
analoghe considerazioni venivano svolte circa la affermata donazione di lire 5.700.000. Quanto all'importo di lire 55.340.000, che costituirebbe la sommatoria di “ulteriori donazioni” alla convenuta, esso sarebbe invece costituito da somme destinate alla Società da parte della de cuius a titolo di versamento quota sociale e finanziamento infruttifero.
- il compendio ereditario sarebbe costituito: dai beni immobili, integralmente devoluti al figlio per il valore di €. 480.000; per i beni mobili, CP_2
l'autovettura IA UN (targata F0767259) non sarebbe compresa in quanto rottamata, con credito della convenuta per la quota del 50% delle relative spese;
i beni in successione sarebbero costituiti da assicurazione in caso di morte in cui unico beneficiario designato sarebbe il figlio e dunque Controparte_2
soggetta a collazione e riduzione (per l'importo di €.25.000,000); dal denaro per titoli presso diverse banche con saldo apparente di €. 38.626,97, oltre interessi maturati, e nominali titoli per €. 85.000,00, da dividere al 50%; dal valore di liquidazione della quota del 19,50% della Società (asseritamente di valore negativo) e restituzione del finanziamento infruttifero socio di CP_4
il tutto da dividere al 50%. L'attore dovrebbe, poi, imputare in
[...]
collazione l'importo di €. 22.052,71 per il canone di affitto non corrisposto per l'appartamento di via Passo Buole. Vi sarebbero inoltre alcune passività, da dividere al 50%, per spese di registrazione della sentenza n. 540 del 2004 della
Corte d'Appello di Bologna, per spese di tumulazione, spese per lavori pagina 14 di 38 nell'appartamento locato e spese condominiali. Infine, vi sarebbe la fede nuziale in oro della de cuius.
Il totale della massa da dividere ammonterebbe a €. 820.801,40 e la quota di legittima ammonterebbe a €. 273.600,46, quota che, dal lato della convenuta, sarebbe stata lesa.
7.1.3 Il Giudice di prime cure, all'udienza del 02.03.2016, nominava come
CTU l'Arch. al fine di determinare il patrimonio ereditario, formulando il PEsona_8
seguente quesito: << verifichi e stimi il C.T.U. il relictum dell'asse ereditario di
; dica, descriva, stimi e quantifichi quali beni mobili e/o immobili, Controparte_4
denari, titoli e quant'altro costituiscono l'asse ereditario della predetta de cuius;
dica, descriva, stimi e quantifichi quali beni mobili e/o immobili, denari, titoli e quant'altro siano stati preventivamente donati dalla de cuius a e/o Parte_1 CP_2
o che comunque siano stati nella disponibilità di questi ultimi e da questi a
[...]
qualunque titolo trattenuti >>.
Il Tribunale nominava altresì in data 16.06.2016, come coadiutore esperto contabile, il
Dott. al fine di procedere alla valutazione della quota di partecipazione PEsona_9
della de cuius nella Società con riferimento alla data del decesso (16.05.2010).
7.2 Sulla base delle risultanze emerse dalle espletate CTU, dalle prove documentali, dalla prova orale per testi ed interrogatorio formale, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale: << Il Tribunale di Forlì, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) accerta e dichiara che dell'asse ereditario della defunta Controparte_4
fanno parte tutti i seguenti beni, immobili, mobili e mobili registrati: attivo:
a) Deposito in denaro per importo euro 3.266,60 – Cassa di Risparmi di Forlì e della Romagna,
b) Deposito in denaro per importo euro 5.000,00 conto corrente MO AS
Siena,
pagina 15 di 38 c) Deposito in denaro per importo euro 30.027,37 conto corrente Banca
Popolare Emilia Romagna,
d) Titoli CCT per importo pari a euro 85.287,76 come da prospetto
Rendicontazione Banca Popolare Emilia Romagna;
e) Autovettura Fiat UN targata FO767259 del valore di 100,00 euro alla data di apertura della successione;
f) finanziamento soci da alla società Controparte_4 [...]
in data 21.4.99, finanziamento soci da Controparte_1 Controparte_4
alla Società di cui sopra in data 30.04.1999, interessi e rivalutazione su tali importi, il tutto quantificato dalla intervenuta sentenza del Tribunale di Forlì del 11.04.2016, per complessivi euro 223.057,70;
g) Oggetti preziosi (collana di perle doppio giro in oro, orologio in oro con cinturino manca Savillon, Orecchini in oro, orologio Omega da tasca, catena in oro, spilla in oro e perle, fede nuziale) per un valore complessivo di euro
15.600,00;
h) beni immobili, situati in Forlì, via A. Boito n. 15 (foglio 180 part. 280, sub
10, sub 1) e via Passo Buole n. 12 (sub 3, sub 7, sub 8, sub 10, quest'ultimo per la quota di 6961/100000), oggetto di disposizione testamentaria da parte della sig.ra a favore del figlio del seguente valore: CP_4 Controparte_2
l'unità immobiliare sita in via Arrigo Boito, euro 183.000,00, l'unità immobiliare di via Passo Buole in euro 41.500,00 complessivi;
i) credito nei confronti di per euro 1.549,37; Parte_1
passivo:
• euro 0,00;
2) accerta e dichiara che il valore dei beni relitti ammonta a euro 363.888,80 oltre euro 224.500,00 per valore degli immobili lasciati per testamento a
(superiore punto h) e dunque totale euro 588.388,80; Controparte_2
pagina 16 di 38 3) accerta e dichiara che ha ricevuto, in vita della de cuius, Parte_1
donazioni per il complessivo importo di euro 13.396,85;
4) accerta e dichiara che il valore quota disponibile (pari a un terzo ex art. 537
c.c.) ammonta a euro 200.595,22;
5) accerta e dichiara che il sig. ha ricevuto in legato per Controparte_2
testamento della de cuius i beni immobili sopra menzionati Controparte_4
per euro 224.500,00;
6) rigetta la domanda di riduzione di Controparte_2
7) accerta e dichiara che il valore della quota di legittima di Parte_1
(pari a un terzo ex art. 537 c.c., con imputazione delle donazioni ex art. 564 comma 2 c.c.) ammonta a euro 187.198,37;
8) accerta e dichiara che l'importo del relictum spettante a Parte_1
per successione legittima è pari a euro 181.944,40;
9) accerta e dichiara che ha subito, per effetto delle predette Parte_1
disposizioni testamentarie, la lesione della quota di legittima ad essa spettante per l'importo di euro 5.253,97;
10) dispone la riduzione della disposizione testamentaria a favore dell'attore per il corrispondente importo di euro 5.253,97;
11) dispone che l'asse ereditario, composto dai beni di cui ai superiori punti
a), b), c), d), f), g), i), del valore complessivo di euro 363.888,80, sia diviso fra le parti, eredi di nella misura del 50% ciascuna, assegnando Controparte_4
a ciascuna di esse la corrispondente quota del valore di euro 181.944,40 ciascuna;
12) respinge tutte le ulteriori domande svolte dalle parti;
13) compensa integralmente fra le parti le spese di lite e di c.t.u. >>.
8. L'appellante affida le proprie censure a cinque motivi.
8.1 I primi quattro possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una comune matrice d'ordine processuale oltre che sostanziale.
pagina 17 di 38 8.1.1 Con il primo motivo, rubricato << Erroneo calcolo in merito alla lesione della quota di legittima spettante a >> (cfr. Atto di citazione in Parte_1
appello pag. 13), si censurano due diversi capi della sentenza impugnata riguardanti il
“finanziamento soci” e le “donazioni ricevute da . Parte_1
8.1.2 Con il secondo motivo, rubricato << Erroneo calcolo dell'importo relativo all'azione di riduzione >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 18),
l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui determina in €. 5.253,97
l'importo relativo all'azione di riduzione, proposta in riconvenzionale dalla stessa.
8.1.3 Con il terzo motivo, rubricato << Rigetto della richiesta di attribuzione delle unità immobiliari richieste in luogo del pagamento dell'ammontare riconosciuto
a seguito dell'azione di riduzione >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 18),
l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la richiesta
<< che le venissero attribuite alcune unità immobiliari comodamente divisibili, distinte ed indipendenti, in luogo del pagamento di quanto a lei dovuto a seguito del riconoscimento della violazione del proprio diritto di legittima, con eventuale conguaglio in denaro >> (cfr. ibidem pag. 19).
8.1.4 Con il quarto motivo, rubricato << Erroneo calcolo delle quote di attivo ereditario spettante alle parti >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 22), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui determina in €. 181.944,40 le quote dell'attivo ereditario spettanti alle parti.
8.1.5 Le censure non sono fondate.
8.1.5.1 L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, determinando il totale delle donazioni ricevute dall'appellante in €. 13.396,85 e collazionando l'importo de quo nella quota disponibile, ha detratto alla voce “Valore quota legittima la somma di €. 13.396,85 e non quella di €. 6.698,43 Parte_1
(ossia la metà). Difatti, secondo l'appellante, l'importo di €. 13.396,85, essendo oggetto di collazione, << andrebbe diviso a metà tra i due coeredi e, pertanto, la quota spettante a ciascun coerede doveva essere pari ad € 6.698,43 >> (cfr. ibidem pag. 16).
pagina 18 di 38 La censura è manifestamente infondata. Difatti, si evidenzia che l'importo soggetto a collazione (€. 7.746,85 + €. 5.650,00 = €. 13.396,85) non deve, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, essere diviso a metà tra i due eredi in quanto si tratta di somme interamente percepite e trattenute dall'odierna appellante principale e, pertanto, devono essere a lei sola imputate ex art. 564, comma 2, cc, secondo cui << In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato >>. In caso contrario, difatti, non sarebbe garantita la parità di trattamento tra gli eredi, in quanto l'appellante, oltre alle somme già percepite come donazione dalla de cuius e collazionate nella massa ereditaria, otterrebbe altresì, come ulteriore somma, la metà dell'importo già percepito come donazione, ledendo la quota di spettanza dell'appellato.
8.1.5.2 L'appellante contesta altresì, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale in appello, l'importo di Lire 30 milioni asseritamente donatole dalla de cuius a seguito della chiusura del conto corrente cointestato tra le due. Nello specifico, sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui << fa riferimento all'importo di € 7.746,85 quale importo presumibilmente donato dalla de cuius alla figlia a seguito di versamento in conto corrente cointestato tra le due. In realtà
l'importo da considerare è di Euro 783,33 >> (cfr. comparsa conclusionale appellante principale del 03.01.2025, pag. 14).
La contestazione de qua è inammissibile in quanto tardiva.
In ogni caso, dai documenti allegati dall'appellato e, nello specifico, dai docc.
6, 9 a, 9 b, 9 c, 17 b, 17 g, 25 a, 25 b, 28 b, 28 c, 29, 35, 38, 41, 50, 65, 68 b, 68 g, 71
(documenti manoscritti redatti dalla de cuius e documenti bancari che indicano prelevamenti di denaro) emerge che la de cuius << ripeteva continuamente le stesse Co cifre di denaro fra le quali i £ 30.000.000 del lavoro sarta prestati a >> (cfr. relazione peritale primo grado, pag. 29), che, quindi, riteneva essere un proprio credito.
pagina 19 di 38 8.1.5.3 Si censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del CTU Arch. statuisce, con riferimento al finanziamento PEsona_8
soci, effettuato dalla de cuius alla Società in data 21.04.1999 e in data 30.04.1999
(comprensivo di interessi e rivalutazione su tali importi), che << ogni questione sul punto è superata dalla intervenuta sentenza del Tribunale di Forlì del 11.04.2016, che liquida il credito complessivo per tali voci in euro 223.057,70 (111.528,85 x 2) >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 21-22).
In sintesi, sostiene che << Il totale indicato in sentenza pari ad € 223.057,70 non corrisponde, tuttavia, a quanto effettivamente versato a titolo di finanziamento soci >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 13). Difatti, secondo la tesi dell'appellante, emergerebbe dagli atti di causa (dalla sentenza n. 459/2016 emessa dal Tribunale di
Forlì e dal bilancio di esercizio della Società – all. 10 fascicolo primo grado appellante) che il finanziamento della de cuius è stato pari ad €. 204.361,03.
Il finanziamento de quo, a seguito della sentenza n. 459/2016, è stato ritenuto fruttifero per la parte spettante all'appellato e, pertanto, l'appellante e la Società << hanno versato a quest'ultimo la somma di € 120.127,62 (oltre ad interessi e spese legali per un totale di € 129.328,08).
La SI.ra , invece ha trattenuto la differenza di € 102.180 […]. Parte_1
PEtanto, il finanziamento soci è composto dalla somma ricevuta dal SI. CP_2
Euro 120.127,62 […] e quanto trattenuto dalla SI.ra Euro
[...] Parte_1
102.180,51: €120.127,62 + €102.180,51 per un totale di € 222.308,13 >> (cfr. ibidem pag. 14).
Sostiene altresì, sempre con riferimento alla questione del “finanziamento soci”, di aver ricevuto una cifra inferiore rispetto a quella corrisposta all'appellato.
Difatti, il Giudice di prime cure, disponendo che << l'asse ereditario, composto dai beni di cui ai superiori punti a), b), c), d), f), g), i), […] sia diviso fra le parti >> (cfr. sentenza impugnata pag. 44), ha ricompreso << nella divisione anche la lettera f) relativa al finanziamento soci che doveva essere divisa al 50% tra i due eredi.
pagina 20 di 38 Il sig. ha tuttavia ricevuto la somma di € 120.127,62, mentre la Controparte_2
SI.ra la minor somma di € 102.180,51 >> (cfr. Atto di citazione in appello Pt_1
pag. 15).
Le censure sono infondate. Ad avviso di questa Corte di merito, difatti, dovendosi condividere, per le ragioni anzi esposte, il terzo scenario prospettato dal
CTU, << per la valutazione della società alla data del 16/05/2010, gli interessi andranno computati fino a tale data quale oneri passivi sul capitale di Euro
204.361,03 in quota tra i coeredi (Euro 9.067,47 quota SZ ed Euro 9.067,47 quota
GZ) […]. gli interessi liquidati in sentenza successivi rispetto alla data di apertura dell'eredità sono inconferenti e non potranno essere considerati nell'asse ereditario. […] il valore di bilancio viene così rettificato:
➢ capitale Euro 204.361,03;
➢ interessi legali dall' 01/01/2007 al 16/05/2010 Euro 9.067,47 quota SZ ed Euro
9.067,47 quota GZ;
➢ rifusione delle spese legali (di cui sempre alla sopra citata sentenza 459/2016)
[…] per totali Euro 9.193,22.
Da cui il finanziamento Soci, contabilizzato in bilancio per Euro 204.361,03, viene rettificato in Euro 231.689,19 per tener conto degli interessi fino alla data del decesso sull'intero importo capitale nonché l'importo di rifusione delle spese >> (cfr. relazione peritale appello pag. 116, enfasi propria dell'originale).
PE quanto riguarda la richiesta di parte appellante di ottenere dall'appellato una quota pari al 50% degli interessi da lui percepiti, come correttamente affermato dal Co PE CTU, << , del pari del fratello, in qualità di erede di , ha il diritto di chiedere ed Cont ottenere gli interessi legali alla società dall'01/01/2007 >> (cfr. relazione peritale pagg. 69-70) e non dall'odierno appellato.
8.1.5.4 Da ultimo, sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui determina le quote di attivo ereditario spettante alle parti e l'importo relativo pagina 21 di 38 all'azione di riduzione, rinnovando altresì la richiesta, respinta dal Tribunale, di attribuzione di specifiche unità immobiliari in luogo del pagamento dell'ammontare eventualmente riconosciuto a seguito dell'azione di riduzione.
L'adesione, da parte di questa Corte di merito, alle risultanze di cui al terzo scenario, oggi prospettato dal CTU, implica, oltre al rigetto delle censure de quibus, perché logicamente assorbite, una diversa determinazione, rispetto a quanto statuito dal
Giudice di prime cure e rispetto a quanto prospettato dalle parti in causa, delle quote ereditarie e, nello specifico (secondo le rivalutazioni ed i nuovi conteggi):
Valore dei beni relitti:
€. 346.177,70 + €. 15.600,00 per i preziosi + €. 1.549,37 per credito + Parte_1
€. 40.240,41 credito liquidazione quota SAS 19,50% = €. 403.567,48
€. 224.500,00 (valore degli immobili lasciati per testamento a Controparte_2
Totale €. 628.067,48
Valore debiti ereditari
€. 0,00
Valore donazioni Parte_1
€. 13.396,85
Importo complessivo riunione fittizia
€. 641.464,33
Valore quota disponibile (pari a un terzo ex art. 537 cc)
€. 213.821,44
Valore quota legittima (pari a un terzo ex art. 537 cc) Controparte_2
€. 213.821,44
Valore quota legittima (pari a un terzo ex art. 537 cc, con Parte_1
imputazione donazioni ex art. 564, comma 2, cpc)
€. 200.424,59
Importo del relictum spettante a per successione legittima (1/2 ex art. Parte_1
566 cc)
pagina 22 di 38 €. 201.783,74
Totale lesione legittima di Controparte_2
€. 1.359,15
Questa Corte di merito non dimentica e non tralascerà, tralascia di considerare che il CTU, determinando la lesione della legittima a danno dell'odierno appellato per
€. 1.359,15, ha altresì riconosciuto un diritto di credito per imposte di Parte_1
nei confronti di per l'importo di €. 4.974,32 (v. relazione peritale Controparte_2
appello pagg. 120-122, 138-139), discendente dal nuovo valore attribuito alla quota della Società caduta in successione.
8.2 Con il quinto motivo, rubricato <Erronea indicazione circa l'asse ereditario della defunta >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. Controparte_4
23), censura la sentenza impugnata nella parte in cui dispone che fanno parte dell'asse ereditario della de cuius << h) beni immobili, situati in Forlì, via A. Boito n. 15 (foglio
180 part. 280, sub 10, sub 1) e via Passo Buole n. 12 (sub 3, sub 7, sub 8, sub 10, quest'ultimo per la quota di 6961/100000), oggetto di disposizione testamentaria da parte della sig.ra a favore del figlio del seguente valore: CP_4 Controparte_2
l'unità immobiliare sita in via Arrigo Boito, euro 183.000,00, l'unità immobiliare di via Passo Buole in euro 41.500,00 complessivi >> (cfr. sentenza impugnata – ante correzione dell'errore materiale - pag. 44).
8.2.1 La censura è superata.
La censura de qua è travolta dal decreto di correzione di errore materiale n.
2473/2020 emesso dal Tribunale di Forlì in data 24.12.2020, il quale ha disposto la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui, nel dispositivo, ha statuito che fanno parte dell'asse ereditario della de cuius << h) beni immobili, situati in Forlì, via A.
Boito n. 15 (foglio 180 part. 280, sub 10, sub 1) e via Passo Buole n. 12 (sub 3, sub 7, sub 8, sub 10, quest'ultimo per la quota di 6961/100000) >>, dovendo intendersi << h) beni immobili, situati in Forlì, via A. Boito n. 15 (foglio 180 part. 280, sub 10, sub 1) e
pagina 23 di 38 via Passo Buole n. 12 (sub 3, sub 7, sub 8 per la quota del 50%, sub 10, quest'ultimo per la quota di 6961/100000) >>.
9. L'appellante incidentale affida le proprie censure a quattordici motivi.
9.1 Con il primo motivo, rubricato << Quota di della Controparte_4
società >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
pag. 9, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha determinato il valore della quota della de cuius della Società e, conseguentemente, non ha ben calcolato il valore dell'asse ereditario, i valori della quota di legittima e della disponibile della de cuius.
9.1.1 La censura come si è già anticipato è corretta.
Questa Corte di merito, rimettendo la causa de qua in istruttoria e affidando alla
CTU Dott.ssa l'incarico di determinare il valore della quota di partecipazione PE_1
(19.50%) della de cuius nella Società al momento dell'apertura della successione ed alle date successive in cui risultano completati eventuali contenziosi riferiti alla quota stessa, ha specificato << che la stima della quota societaria determinerà un credito dell'eredità che, come tale, dovrà essere considerato >> (cfr. decreto del 24.01.2024).
Il CTU, come già anticipato al momento del rigetto dei motivi secondo, terzo e quarto di appello principale, ha determinato, nell'ambito dello scenario (cd terzo) condiviso da questa Corte di merito, il valore:
- della quota della de cuius nella Società di €. 40.240,41;
- dell'asse ereditario di €. 641.464,33;
- della quota disponibile di €. 213.821,44;
- della quota legittima di di €. 213.821,44; Controparte_2
- della quota legittima di di €. 200.424,59; Parte_1
- del relictum spettante a per successione legittima di €. Parte_1
201.783,74
- della lesione della quota di legittima di di €. 1.359,15. Controparte_2
pagina 24 di 38 Questa Corte di merito non tralascia altresì di considerare l'argomentazione - errata - addotta dall'appellante incidentale, secondo la quale la CTU de qua sarebbe comunque provvisoria in quanto << non tiene conto di tutte le operazioni in corso, e ne valuta solo una terminata nel corso dell'anno 2019, quella relativa al risarcimento danni, escludendo al momento quella relativa alla lottizzazione >> (cfr. comparsa conclusionale appellato del 02.01.2025 pag. 12). Difatti, come correttamente affermato dal CTU, << non possono essere considerate operazioni in corso le eventuali e future lottizzazioni stante il fatto che gli originari piani di sviluppo del terreno edificabile sono stati interrotti a partire dall'anno 2000 dalle cause con le sig.re e Parte_2
e quindi, solo al termine delle stesse, ottenuto i 96/96 di proprietà del terreno, Pt_3
SAN è stata posta nella condizione di proseguire con le lottizzazioni i cui oneri e quindi ricavi futuri non possono essere considerati come attività già poste in essere alla data di morte del de cuius, sebbene fosse nei piani e nei desiderata del de cuius. Sarebbe infatti del tutto aleatorio (oltre che non corretto in quanto attività non effettivamente PE iniziata alla morte di ) determinare un possibile futuro guadagno dato dal differenziale tra futuri ricavi di vendita dei lotti e futuri costi di urbanizzazione (e quindi anche futuri costi per eventuali finanziamenti dell'operazione) dell'area, attività Contr che verrà svolta da una volta ottenuti i permessi e le concessioni del caso con tempi e costi solo in parte stimabili e comunque certi solo a consuntivo >> (cfr. relazione peritale pag. 80).
9.2 I restanti tredici motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la ragione unica che li accomuna, riguardante la critica al mancato riconoscimento come donazioni, soggette a collazione, di alcune poste.
9.2.1 Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato << Differenza del prezzo della compravendita per la vendita alla della Controparte_1
quota di proprietà di su terreno edificabile sito in località Controparte_4
Carpena, Forlì >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 14, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui pagina 25 di 38 ha ritenuto che l'asserita differenza di prezzo de qua << si basa su presunzioni molto articolate che tuttavia non risultano suffragate da idonea prova documentale >> (cfr. sentenza impugnata pag. 22).
9.2.2 Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato << somma di denaro pari a £ 12.000.000 pari ad €. 6.197,48 ricevuta da >> (cfr. Parte_1
comparsa di costituzione e risposta pag. 16, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che l'asserita donazione di lire 12 milioni fuoriesce dalla materia del contendere e, in ogni caso, non
è adeguatamente provata.
9.2.3 Con il quarto motivo, rubricato << somma di denaro pari a £ 2.858.518 pari ad €. 1.476,30 ricevuta da >> (cfr. comparsa di costituzione e Parte_1
risposta pag. 18, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'asserita donazione di lire 2.858.518 quale atto soggetto a collazione in quanto assente, ad avviso del Giudice di prime cure,
<< lo spirito di arricchimento della disponente, con correlativo impoverimento della disponente stessa >> (cfr. sentenza impugnata pag. 30).
9.2.4 Con il quinto motivo, rubricato << somma di denaro (pari a £
95.000.000 pari ad €. 49.063,41) ricevuta da >> (cfr. comparsa di Parte_1
costituzione e risposta pag. 19, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso dall'elenco delle donazioni soggette a collazione la somma di lire 95 milioni.
9.2.5 Con il sesto motivo, rubricato << Somma di denaro pari a £ 21.800.000 pari ad € 11.258,76 trattenuta da >> (cfr. comparsa di costituzione Parte_1
e risposta pag. 20, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che l'importo de quo non è soggetto a collazione, in quanto è stato utilizzato per il pagamento delle spese dell'atto di compravendita dell'immobile Carpena.
pagina 26 di 38 9.2.6 Con il settimo motivo, rubricato << Somma di denaro pari a £
114.989.100 pari ad €. 59.386,91 trattenuta da >> (cfr. comparsa di Parte_1
costituzione e risposta pag. 21, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che i documenti allegati dall'allora attore, essendo costituiti da appunti manoscritti o dattilografici e fotocopie,
<< non appaino idonei a provare né che le somme in questione siano state utilizzate da
[…], né che le stesse siano state oggetto di donazione o altra Parte_1
liberalità da parte della de cuius e a favore della convenuta >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 33-34).
9.2.7 Con l'ottavo motivo, rubricato << somma di denaro pari a £ 5.700.000 pari ad €. 2.943,80 trattenuta da >> (cfr. comparsa di costituzione e Parte_1
risposta pag. 24, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito l'assenza di << adeguata prova documentale di quanto affermato dall'attore >> (cfr. sentenza impugnata pag. 34).
9.2.8 Con il nono motivo, rubricato << somma di denaro per £ 55.340.000 pari ad €. 28.580,72 trattenuta da >> (cfr. comparsa di costituzione e Parte_1
risposta pag. 24, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che << non vi è prova che il prelevamento documentato sub doc. 33 attoreo sia stato destinato ad una donazione a favore della sig.ra >> (cfr. sentenza impugnata pag. 34). Pt_1
9.2.9 Con il decimo motivo, rubricato << differenza valore appartamento Via
Passo Buole per €. 95.000,00 >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 25, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che la deduzione de qua, attenendo alla << asserita non paritetica divisione dei beni derivanti dalla successione del padre cristallizzata in un accordo inter PE_5
partes e nella sentenza 1289/1999 si appalesa del tutto nuova in quanto non riportata in atto di citazione né in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e dunque inammissibile;
essa si appalesa inoltre inammissibile in quanto afferente alla materia
pagina 27 di 38 del contendere del giudizio di divisione della comunione ereditaria e dunque estranea al presente giudizio >> (cfr. sentenza impugnata pag. 35).
9.2.10 Con l'undicesimo motivo, rubricato << somme prelevate per €.
30.935,77 e trattenute da >> (cfr. comparsa di costituzione e Parte_1
risposta pag. 29, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito l'inammissibilità dell'allegazione de qua << in quanto contenuta per la prima volta solo nella seconda memoria attorea ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. >> (cfr. sentenza impugnata pag. 35).
9.2.11 Con il dodicesimo motivo, rubricato << somme prelevate per €.
30.264,37 e trattenute da >> (cfr. comparsa di costituzione e Parte_1
risposta pag. 30, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito l'inammissibilità dell'allegazione << in quanto contenuta per la prima volta solo nella seconda memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. >> (cfr. sentenza impugnata pag. 35).
9.2.12 Con il tredicesimo motivo di appello incidentale, rubricato <<
Finanziamento soci – interessi >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 31, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato il credito complessivo per le voci de quibus in €. 223.057,70.
9.2.13 Le censure non sono fondate.
L'appellante incidentale ripropone tesi e argomenti già correttamente respinti dal Giudice di prime cure ovvero contraddetti dalla produzione documentale di parte appellante principale, e, quindi, non si confronta adeguatamente con le ragioni esposte dalla sentenza di prime cure. Nello specifico:
A. Differenza di prezzo della compravendita per la vendita alla Società delle quote di proprietà della de cuius del terreno sito in Località Carpena di Forlì.
L'appellante incidentale sostiene di aver << provato la legittimità delle Sue considerazioni rispetto all'argomento. […] Documenti: n.21, 22, 30 già prodotti in atti con atto di citazione fascicolo primo grado, oltre al preliminare depositato con
pagina 28 di 38 apposita istanza autorizzata il 28/07/2015, e rivendica un valore di €. 73.421,37 >>
(cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 14).
La censura è infondata in quanto, ad avviso di questa Corte di merito, come correttamente statuito nella sentenza impugnata, << la allegazione attorea si basa su presunzioni molto articolate che tuttavia non risultano suffragate da idonea prova documentale: in particolare, il doc. 21 (comparsa conclusionale) rappresenta un mero atto di parte non idoneo alla rappresentazione di una realtà certa ed obiettiva, mentre il doc. 1 accluso alla memoria dep. 30.7.2015 è inammissibile in quanto tardivo, e comunque inidoneo, da solo, a fornire idoneo supporto alle presunzioni dell'attore >>
(cfr. sentenza impugnata pag. 22).
B. Asserita donazione di Lire 12.000.000 ricevuta da Parte_1
L'appellante incidentale sostiene di aver provato, mediante l'allegazione di una serie di documentazione di provenienza direttamente da parte della de cuius, la sua tesi.
La censura è manifestamente infondata. Difatti, come correttamente statuito dal
Tribunale richiamando la relazione peritale dell'Arch. << il prestito in questione PE_2
fuoriesce dalla materia del contendere attuale in quanto già preso in considerazione nella successione ereditaria di ad ogni modo, l'allegazione attorea PEsona_5
non è adeguatamente suffragata dalla documentazione prodotta >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 28-29)
C. Asserita donazione di Lire 2.858.518 ricevuta da Parte_1
In sintesi, l'appellante incidentale sostiene che << la somma di cui si tratta […]
è data dalla differenza tra quanto percepito da (che era stato Controparte_2
"liquidato" con bonifico) e quanto invece è pervenuto a (che era stata Parte_1
liquidata con titoli portanti in grembo i relativi interessi).
Liquidati i titoli, gli interessi hanno portato a definire questa differenza di lire
2.858.218.
pagina 29 di 38 […] Giudice nella causa RG 625/97 (divisione ereditaria PEsona_5
nell'udienza del 22/07/1997 dove si disponeva che doveva trasferire Controparte_4
a favore di e la somma di lire 311.045.432. Controparte_2 Parte_1
In data 29/09/97 trasferiva a titoli CCT Controparte_4 Parte_1
dell'importo nominale di lire 310.000.000, ma del valore effettivo di lire 313.903.950 quindi eccedente, la somma che veniva assegnata, per lire 2.858.218 >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 18-19).
La censura è manifestamente infondata in quanto, ad avviso di questa Corte di merito, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure e non confutato dalle argomentazioni addotte dalla difesa dell'appellante incidentale, << è incontestato che il trasferimento titoli in oggetto sia avvenuto per dare attuazione ad una disposizione giudiziaria afferente la divisione ereditaria di non sussiste alcun PEsona_5
elemento per cui possa ritenersi sussistente uno spirito di arricchimento della disponente, con correlativo impoverimento della disponente stessa;
al contrario, eventuali contestazioni circa la correttezza – o meno – delle modalità di attuazione prescelte dalle parti o delle conseguenze economiche di tale scelta fuoriesce completamente dalla materia del contendere della presente causa e si rivela del tutto irrilevante >> (cfr. sentenza impugnata pag. 30).
D. Asserita donazione di Lire 95.000.000 ricevuta da Parte_1
L'appellante incidentale sostiene che la documentazione allegata dall'odierna appellante principale non dimostra, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, << che l'operazione di lire 95.000.000 si sia conclusa con l'acquisto dei titoli documentati da ma potrebbe trattarsi di qualsiasi altra Parte_1
operazione riferibile ad altri danari propri di >> (cfr. comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta pag. 19, enfasi propria dell'originale).
Le argomentazioni de quibus sono contraddette da quanto allegato dall'appellante principale. Difatti, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, << il passaggio di denaro è documentato dal doc. 27 attoreo, ma i doc.ti 50 e 51
pagina 30 di 38 della convenuta testimoniano chiaramente che la somma, utilizzata a fini di investimento, fu al termine di tale investimento restituita alla sig.ra >> (cfr. CP_4
sentenza impugnata pag. 31). Nello specifico, si condivide quanto addotto dall'appellante principale, ossia che << L'allegato n. 27 del fascicolo di primo grado di ed il doc. n. 51 fascicolo primo grado di , dal Controparte_2 Parte_1
quale si evince che nell'estratto conto corrente trimestrale del quarto trimestre della mamma n. 29742 in data 10.11.1997 vi è una disposizione di trasferire Lire 95.000.000 nel conto cointestato con la figlia n. 14804 […], per fare un investimento in titoli di breve durata, senza costi. In pari data nel conto n. 14804 vi è stato un'operazione di
“acquisto titoli” per Lire 94.999.998.
Nell'estratto conto corrente quarto trimestre 1997 della mamma n. 29742 si vede che alla scadenza del breve investimento, in data 18.12.1997, è stato riaccreditato l'importo di Lire 95.485.877 ovvero Lire 95.000.000 più gli interessi con la causale “ordine e conto”.
Nell'estratto conto corrente n. 14804 del mese di dicembre 1997, cointestato Parte_1
, doc. n. 52 fasc. primo grado e doc. 10 fasc. Controparte_4 Parte_1
primo grado in data 18.12.1997 vi è un accredito di Lire 95.485.877 Controparte_2
con la causale “vendita titoli” >> (cfr. memoria di replica appellante principale del
23.01.2025, pagg. 23-24, enfasi propria dell'originale).
E. Asserita donazione di Lire 21.800.000 ricevuta da Parte_1
In sintesi, l'appellante incidentale sostiene che << la somma di lire 21.800.000 non è stata utilizzata per il pagamento delle imposte di registro e del Notaio PE_10
Ciò perchè, sia le tasse che il Notaio, furono pagati successivamente con altri assegni
-> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 20).
La censura è manifestamente infondata. Difatti, ad avviso di questa Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, << i documenti attorei indicati a sostegno nn. 9 c, 17g, 28b, 30, 35, 38, 41, 50, 51, 68, 68a, 68d, 68e,
68f, 68h, 68i, 68m, 69, A, B, D, non contengono né una chiara indicazione di quali
pagina 31 di 38 soldi siano stati utilizzati per pagare le spese dell'atto, diversi dai predetti 21.800.000, né effettive, precise e specifiche richieste di restituzione di tale somma da parte della sig.ra (salvo la dicitura “21.800.000 in più” o “mancano 21.800.000”, di CP_4
per sé non significativa né di un prestito, né di una donazione, né di altro, crf. doc. 68
m e doc. 69 fascicolo parte attrice): poiché è documentato che la cessionaria doveva pagare le spese dell'atto (doc. 55 convenuta) è presumibile che l'importo di
21.800.000 sia stato destinato proprio a tale fine >> (cfr. sentenza impugnata pag. 33).
F. Asserita donazione di Lire 114.989.100 ricevuta da Parte_1
Si sostiene che l'importo de quo costituisce il << totale delle somme prelevate da dai conti correnti di Parte_1 Controparte_4
Ciò è facilmente evincibile dai numerosi documenti ove rivendicava Controparte_4
detta somma di lire 114.989.100 >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 21).
Tuttavia, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure e non confutato dalle argomentazioni de quibus, << i documenti indicati dall'attore (17b, 17g, 31, 32,
35, 38, 41, 50, 69, 70, 74, lettere A, B, D) sono costituiti in larga parte da appunti manoscritti o dattiloscritti e fotocopie che non appaino idonei a provare né che le somme in questione siano state utilizzate da e dunque che la massa Parte_1
vanti nei suoi confronti un corrispondente credito, né che le stesse siano state oggetto di donazione o altra liberalità da parte della de cuius e a favore della convenuta >>
(cfr. sentenza impugnata pagg. 33-34).
G. Asserita donazione di Lire 5.700.000 ricevuta da Parte_1
Si sostiene che << Nei documenti 17b, 17g, 30, 33, 35, 38, 41, 50, 68g, 68l, 69, già prodotti in atti con atto di citazione e seconda memoria autorizzata fascicolo di
D, PE_11Controparte_7 Controparte_4
rivendicava inutilmente la restituzione di detta somma >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 24).
I documenti de quibus, tuttavia, non costituiscono <adeguata prova documentale di quanto affermato dall'attore >> (cfr. sentenza impugnata pag. 34).
pagina 32 di 38 H. Asserita donazione di Lire 55.340.000 ricevuta da Parte_1
Si sostiene che << Si evince dai numerosi documenti che Controparte_4
rivendicava la restituzione della somma di £ 55.340.000 (precisamente nei doc di parte attrice n: 17c, 17e,33,47 già prodotti in atti con atto di citazione e seconda memoria autorizzata fascicolo di primo grado) >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag.
24).
Le argomentazioni addotte dall'appellante incidentale, tuttavia, sono contraddette dalla documentazione allegata dall'odierna appellante principale. Nello specifico, come correttamente affermato da quest'ultima, << il doc. 15 fasc. primo grado di parte convenuta , […] palesa che Lire 9.750.000 sono stati Parte_1
versati da nel conto della società per il versamento della propria Controparte_4
quota sociale pari al 19,50%.
Mentre il doc. 14 fasc. primo grado di parte convenuta , […] palesa Parte_1
che Lire 43.000.000 sono stati versati da nel conto della società per Controparte_4
il versamento del proprio “finanziamento infruttifero socio ”. Controparte_4
Ciò è comprovato anche dall'estratto conto corrente della società, prodotto da entrambe le parti nel fascicolo di primo grado, doc. 53 di , doc. 14 Parte_1
Controparte_2
[…] il doc. 54, fasc. primo grado, le “distinte di versamento” di date Controparte_4
alla banca debitamente sottoscritte dalla stessa, quanto a Lire 43.000.000,= nel conto della società e quanto a Lire 2.540.000,= nel proprio conto corrente personale CP_1
n. 29742 >> (cfr. memoria di replica appellante principale del 23.01.2025, pagg. 32-34, enfasi propria dell'originale).
I. Differenza valore appartamento Via Passo Buole per €. 95.000,00.
In sintesi, l'appellante incidentale sostiene che << Con la memoria n.2 dell'art.
183 cpc sesto comma l'attore produceva una serie di documenti che per legge poteva produrre riguardanti alcuni beni dell'eredità. […]
pagina 33 di 38 Non vi è in questo caso quindi una variazione della domanda, non vi è una mutatio libelli ma bensì una semplice emendatio.
La Suprema Corte ha affrontato il problema e lo ha risolto sostenendo che non si tratti di mutatio libelli ma di una semplice emendatio nel caso nel quale l'emendatio risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. SS.UU. del
15/06/2015 n. 12310) >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 25).
Sostiene altresì, richiamando la sentenza n. 1289/1999 del Tribunale di Forlì relativa alla divisione della comunione ereditaria derivante dalla successione del padre che << Sciogliendo la comunione che avevano costituito a seguito PE_5
dell'accordo del 30/09/1997 la divisione degli immobili non veniva effettuata in uguale misura.
Nei documenti n. 35 e 53 di parte attrice viene rilevato il valore dell'appartamento (sito in Via Passo Buole n.12) pervenuto a dalla successione Parte_1 PE_5
ammontante ad € 400.000,00=.
[...]
Essendo stato stimato […] quello pervenuto ad (sempre per l'eredità Controparte_4
in € 210.000,00, ne risulta una sproporzione immotivata, illogica oltre PEsona_5
che ingiusta di € 95.000,00 che va a danneggiare la successiva successione di
[...]
-> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 26). CP_4
Le argomentazioni de quibus sono manifestamente infondate.
Difatti, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << la complessa deduzione attorea […] circa la asserita non paritetica divisione dei beni derivanti dalla successione del padre […] si appalesa del tutto nuova in quanto non PE_5
riportata in atto di citazione né in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e dunque inammissibile;
essa si appalesa inoltre inammissibile in quanto afferente alla materia del contendere del giudizio di divisione della comunione ereditaria e dunque estranea al presente giudizio >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 34-35).
J. Somme prelevate per €. 30.935,77 e per €. 30.264,37.
pagina 34 di 38 L' argomentazione addotta dall'appellante incidentale, secondo cui la richiesta di collazione degli importi de quibus si dovrebbe ricavare dai documenti allegati dallo stesso sin dall'atto di citazione, e non dagli atti di parte, è manifestamente infondata.
PEtanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << l'allegazione è inammissibile in quanto contenuta per la prima volta solo nella seconda memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. >> (cfr. sentenza impugnata pag. 35). inanziamento soci-interessi.
Si sostiene che << gli interessi dovrebbero venire calcolati sull'intera somma sino alla data della Sentenza n. 459/2016.
Ciò comporterebbe, infine, un aumento evidente del relictum, in seno al quale questa partita diventa di valore di € 240.255,24 >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 31).
La censura è infondata in quanto, in ragione dell'adesione - da parte di questa
Corte di merito - al terzo scenario prospettato dal CTU, la partita de qua deve essere determinata in €. 231.689,19.
L. Asserita donazione di Lire 30.000.000.
In sintesi, l'appellante incidentale sostiene che << il conto corrente di cui si tratta veniva utilizzato da mentre faceva Controparte_4 Parte_1
accreditare solo lo stipendio mensile.
Di conseguenza […] l'ammontare del saldo finale (lire 30.000.000) poteva essere attribuito alla sola >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. Controparte_4
31).
Ad avviso di questa Corte di merito, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure mediante il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale << “Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati
[…] dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente […] ” (Cass. n.
pagina 35 di 38 4066 del 19/02/2009), dovrà considerarsi di pertinenza della sig.ra e CP_4
presumibilmente donato alla sig.ra l'importo di euro 7.746,85 (pari Parte_1
ad euro 15.493,71/2) >> (cfr. sentenza impugnata pag. 28), in quanto << da un lato, i documenti prodotti dall'attore sono costituiti da appunti manoscritti che non appaiono idonei a provare univocamente che il denaro presente sul conto fosse frutto della sola attività di sarta della de cuius. Dall'altro lato, la convenuta non ha dato prova alcuna del fatto che il conto corrente fosse, invece, alimentato dai soli propri guadagni >>
(cfr. sentenza impugnata pag. 28).
10. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e l'accoglimento parziale dell'impugnazione incidentale, limitatamente al primo motivo.
11. S'impone altresì, in considerazione dell'esito della lite, che ha visto le parti fra di loro reciprocamente soccombenti su punti qualificanti delle rispettive pretese, ciò dicasi in maniera complessiva, la compensazione delle spese di lite e di c.t.u., sussistendone validi e giustificati motivi anche in ragione della qualità delle parti, della natura del contenzioso, oggettivamente complesso, dell'esito complessivo discendente dalla CTU che comunque ha comportato il riconoscimento di un credito per imposte in favore dell'appellante principale sia pure solo in esito alla stima della quota sociale, frutto di ragionevole contestazione però da parte dell'appellante incidentale. Ciò in applicazione dell'art. 92 cpc ed anche della pronuncia della C. Cost. n. 77/2018.
12. Ricorre per le appellanti principali la sussistenza della previsione dell'art.
ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre
2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
pagina 36 di 38
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. Rigetta l'appello principale.
2. Accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma nel resto:
A. accerta e dichiara che il valore della quota del 19,50% della Controparte_1
già detenuta dalla de cuius e caduta in
[...] Controparte_4
successione, ammonta a €. 40.240,41;
B. accerta e dichiara che il valore dei beni relitti ammonta a €. 403.567,48, oltre €.
224.500,00 per valore degli immobili lasciati per testamento a e Controparte_2
dunque totale €. 628.067,48.
C. accerta e dichiara che il valore della quota disponibile (pari a un terzo ex art. 537
c.c.) ammonta a €. 213.821,44;
D. accerta e dichiara che il valore della quota di legittima di (pari a Parte_1
un terzo ex art. 537 c.c., con imputazione delle donazioni ex art. 564 comma 2
c.c.) ammonta a euro 200.424,59;
E. accerta e dichiara che l'importo del relictum spettante a per Parte_1
successione legittima è pari a €. 201.783,74;
F. accerta e dichiara che ha subito la lesione della quota di Controparte_2
legittima ad esso spettante per l'importo di €. 1.359,15;
G. accerta e dichiara il diritto di credito per imposte di nei confronti Parte_1
di per l'importo di €. 4.974,32; Controparte_2
H. dispone che l'asse ereditario del valore complessivo di €. 403.567,48, sia diviso fra le parti, eredi di nella misura del 50% ciascuna, assegnando a Controparte_4
ciascuna di esse la corrispondente quota del valore di €. 201.783,74.
2. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite e di c.t.u.
pagina 37 di 38 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico delle appellanti principali di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 07.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa OM Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 38 di 38
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OM Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 1374/2020 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL CO e dell'avv. LL PIERGIOVANNI ( C/O AVV. LL CO VIA G.LEOPARDI 6 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI 6 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LL CO.
APPELLANTE – APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante (C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LL CO e dell'avv. LL PIERGIOVANNI ( C/O AVV. LL CO VIA G.LEOPARDI 6 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI 6 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LL CO.
APPELLANTE – APPELLATA IN VIA INCIDENTALE pagina 1 di 38 Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
TI ER CI e dell'avv. PERELLI FILIBERTO ( CORSO DELLA REPUBBLICA 19 47100 FORLI'; C.F._4 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA MERCANZIA 2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. TI ER CI.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
AD OGGETTO: SUCCESSIONE EREDITARIA – RELICTUM EREDITARIO – COLLAZIONE DONAZIONI – QUOTA DISPONIBILE – QUOTA LEGITTIMA
– AZIONE DI RIDUZIONE – IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 22.10.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTI E APPELLATE IN VIA INCIDENTALE
[...]
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_3
Bologna, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza appellata del Tribunale di Forlì:
- accertare e dichiarare che il valore della quota della società Controparte_1 di pertinenza di , pari a 19,50%, all'atto della apertura della successione, Controparte_4 16.05.2010, aveva valore negativo, meno Euro 8.002,05 (pag 72 CTU Dott.ssa , o comunque PE_1 sempre tenuto conto dei contenziosi ancora in essere terminati il 05.06.2019, meno Euro 1.741,03 (pag 100 CTU Dott.ssa ; PE_1
- liquidare a favore della società codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1 il pagamento della somma della perdita del valore della quota che il Giudicante riterrà di giustizia da porre in capo ai due coeredi e al 50% cadauno;
Controparte_2 Parte_1
- accertare e dichiarare la sussistenza della donazione indiretta di a Parte_1 CP_4
dell'importo di Euro 11.741,71 per spese di lite sostenute integralmente da ,
[...] Parte_1 liquidate a favore della stessa nella sentenza n. 435/2011 RG. n. 1553/2006 Controparte_4 Tribunale di Forlì, incassate da nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. Controparte_2 46/2012 Tribunale di Forlì in qualità di erede di;
Controparte_4
- liquidare a favore il pagamento della propria donazione indiretta a Parte_1 CP_4
di Euro 11.741,71 a debito di
[...] Controparte_2
- accertare e dichiarare la debenza di Euro 96.602,94 a favore di Controparte_1
codice fiscale , corrispondente al mancato integrale recupero del danno
[...] P.IVA_1 CP_1 provocato da alla per la cessione dei due contratti preliminari di acquisto Controparte_4 CP_1 di quota di immobile giudicati non efficaci dalla sentenza parziale n. 403 del 27.04.2004 RG. n.
pagina 2 di 38 1801/2000 Tribunale di Forlì (ma solo fonte di risarcimento non completamente realizzato in sede di azione esecutiva) e conseguentemente
- liquidare a favore della società codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1 il pagamento della somma di Euro 96.602,94 (come da conteggio allegato) da porre in capo ai due coeredi e al 50% cadauno;
Controparte_2 Parte_1
- accertare e dichiarare che l'importo del finanziamento soci di alla società Controparte_4 [...]
interessi e rivalutazione su tali importi, già oggetto della sentenza del Controparte_1 Tribunale di Forlì del 11.04.2016, è pari ad € 222.308,13;
- accertare e dichiarare che l'unità immobiliare sita in Forlì, Via Passo Buole 12 identificata al NCEU Comune di Forlì Foglio 145, particella 494 sub.8 è di proprietà al 50% della SI.ra Pt_1
dal 06.10.1999 e, pertanto, non ricompresa nella disposizione testamentaria della SI.ra
[...] di pretesa assegnazione del 100% della proprietà al SI. CP_4 Controparte_2
- accertare e dichiarare che la massa dei beni relitti, detratti i debiti e riuniti i finanziamenti e i beni oggetto di donazione è pari ad Euro 264.795,26 e che pertanto, il valore totale aggiunto il valore degli immobili di Euro 224.500,00 lasciati per testamento al SI. è pari ad € Controparte_2 489.295,26, ed il valore totale complessivo aggiunta la donazione di Euro 13.396,85 e la donazione indiretta di Euro 11.741,71 è pari ad Euro 514.433,82. Conseguentemente accertare e dichiarare: a) che il valore della quota disponibile ammonta ad € 171.477,94, b) che ha ricevuto, in vita dalla de cuius, donazioni per il complessivo importo di Parte_1 Euro 13.396,85 da dividere al 50% fra i due coeredi pari ad Euro 6.698,43 ciascuno;
c) che ha donato a l'importo di Euro 11.741,71 per spese lega-li Parte_1 Controparte_4 interamente incassate da nel procedimento RGE n. 46/2012 Tribunale di Forlì che Controparte_2 pertanto devono essere interamente rifuse a da Parte_1 Controparte_2
d) che la quota di legittima spettante a , detratto il corretto importo delle donazioni Parte_1 diviso al 50% (€ 6.698,45) ed aumentato della donazione indiretta di Euro 11.741,71 è pari ad € 176.521,22; e) che l'importo del relictum spettante alla SI.ra è pari ad € 132.397,63; Parte_1 f) che ha subito, per effetto delle disposizioni testamentarie, la lesione della quota Parte_1 di legittima per l'importo di € 53.097,15 (eurocinquantatremilanovantasettevirgolaquindici), corrispondente alla quota di legittima € 176.521,22 meno il relictum già incassato pari ad € 123.424,07 (composta da finanziamento € 102.180,51 + banca € 61.840,87 + gioielli e credito € 8.524,68 + auto € 50 meno quota 50% perdita valore quota € 870,52 meno quota 50% danni CP_1 arrecati da alla società € 48.301,47 ). Controparte_4 CP_1
Disporre: g) la riduzione della disposizione testamentaria a favore di per il corrispondente Parte_1 importo di euro 53.097,15; h) che l'asse ereditario, composto dai beni di cui ai punti a), b), c), d), f), g), i), pag. 41-42-43 sentenza, integrato dei punti o),p) del valore complessivo di Euro 264.795,26, sia diviso fra le parti, eredi di nella misura del 50% ciascuna, assegnando a ciascuna di esse la Controparte_4 corrispondente quota del valore di Euro 132.397,63 ciascuna;
condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra la somma di € Controparte_2 Parte_1 53.097,15 (eurocinquantatremilanovantasettevirgolaquindici);
- attribuire a , per parziale esercizio della lesione della quota di legittima del cespite Parte_1 immobili, la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari al prezzo complessivo di Euro 34.600,00 site in Forlì Via Passo Buole n. 12, identificate al NCEU Comune di Forlì al Foglio 145, particella 494:
- Sub. 8, cantina piano terra, quota 50% ( è già proprietaria del restante 50% dal Parte_1 06.10.1999) stimata dal CTU Arch. in € 1.500; PE_2
pagina 3 di 38 - sub 10 deposito-sottotetto, quota 6961/100000 è già comproprietaria in ragione Parte_1 di 46987/100000 dal 16.12.2003) stimata dal CTU Arch. in € 500,00; PE_2
- sub 3, garage posto al piano terra, stimata dal CTU Arch. in € 32.600,00. PE_2
- condannare il SI. a trasferire la piena proprietà delle unità immobiliari elencate Controparte_2 nel punto precedente a al prezzo complessivo di Euro 34.600,00; Parte_1
- condannare a versare a la somma di € 18.497,15 (differenza tra Controparte_2 Parte_1 Euro 34.600,00 e Euro 53.097,15).
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di primo e secondo grado >>
APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CP_2
<< In via preliminare:
[...]
Vista la CTU, che la stessa venga integrata con la stima di tutte le operazioni passate ed in corso che siano utili a determinare il valore della quota ereditaria, in particolare il valore del risarcimento del danno già incassato dalla parte appellante, il valore della lottizzazione (numero 1 - pag. 10,11,12,13 dell'appello incidentale) e il valore della differenza prezzo della vendita del terreno da parte di
alla Soc. San sas (numero 2 - pag.14,15,16 dell'appello incidentale). Valori Controparte_4 necessari a determinare l'ammontare della quota di legittima e la quota disponibile come richiesto dal Giudice. PE le medesime considerazioni di cui al precedente punto questa difesa chiede che il Giudice disponga che il CTU valuti anche tutti i beni in danaro di cui all'appello incidentale da pag. 16 a pag. 30 di cui ai numeri dal n. 3 al n.12. In via principale Rigettare, siccome totalmente infondate in fatto ed in diritto tutte le richieste degli appellanti contenute nei loro atti. Con vittoria di spese, compenso di primo e secondo grado. Stabilire che il costo della CTU debba gravare unicamente sulle parti appellanti SI.ra Pt_1
e la società >>
[...] Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 14.09.2020, e la Parte_1
(già intervenuta in primo grado) [di seguito Controparte_1
“Società”] chiedevano la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a cinque motivi di appello.
1.1 Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del Controparte_2
gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e promuovendo appello incidentale avverso la sentenza impugnata, affidandosi a quattordici motivi, proponendo altresì, in via istruttoria, una CTU << atta a determinare ed a quantificare tutti i beni
pagina 4 di 38 rinvenienti dall'eredità di ed in particolare quali siano i valori delle Controparte_4
quote della società allo stato ed anche con Controparte_1
proiezione futura >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 34).
1.2 All'udienza del 19.01.2021 (prima udienza) la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 marzo 2022. In quest'ultima udienza questa Corte di merito tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c..
1.3 In data 21.12.2022 la causa era rimessa in fase istruttoria per una nuova CTU volta alla determinazione della quota di partecipazione (19.50%) della de cuius nella
Società al momento dell'apertura della successione. Veniva nominato il Dott. che, in data 21.03.2023, comunicava di non accettare l'incarico. PE_3
1.4 Con decreto del 24.01.2024 veniva nominata la Dott.ssa quale nuovo PE_1
CTU e integrato il quesito peritale, così << specificando che la stima della quota societaria determinerà un credito dell'eredità che, come tale, dovrà essere considerato
->. All'udienza del 19.02.2024 il CTU accettava l'incarico e veniva autorizzato << ad indicare il valore della quota sociale alla data dell'apertura della successione ed alle date successive in cui risultano completati eventuali contenziosi riferiti alla quota stessa >>.
1.5 La causa, a seguito dell'espletamento della CTU contabile, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. In via preliminare s'impone la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove, poiché avanzate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in appello, dagli appellanti principali.
Si tratta:
- della domanda di accertamento della donazione indiretta di a Parte_1
dell'importo di €. 11.741,71 e la domanda di liquidazione Controparte_4
dell'importo de quo a favore di a debito di Parte_1 Controparte_2
pagina 5 di 38 - della domanda di accertamento della debenza di €. 96.602,94 a favore della
Società con domanda di condanna di e al pagamento CP_2 Parte_1
dell'importo de quo a favore della Società.
3. Altresì sempre in via preliminare s'impone la declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna avanzata dall'appellante incidentale nei confronti della
Società, appellante intervenuta, al pagamento, a favore di ciascuno degli eredi di di €. 20.120,21 in quanto estranea al thema decidendum e alla Controparte_4
materia del contendere del presente giudizio, riguardante la divisione dell'eredità della de cuius oltre che posta nei confronti di una parte processuale che Controparte_4
non è altresì parte sostanziale del processo de quo.
Difatti, come, sia pure solo in parte, correttamente affermato dalla difesa dell'appellante principale, << il procedimento di primo grado RG. n. 667/2012
Tribunale di Forlì, è stato promosso da nei confronti della sola Controparte_2
, persona fisica, unicamente nella qualità di erede della defunta Parte_1
madre , mentre è parte Controparte_4 Controparte_1
intervenuta con atto volontario ad adiuvandum della parte convenuta Parte_1
[…] ma non è soggetto legittimato a stare in giudizio. PEtanto nel presente giudizio di appello è costituita in qualità di “parte appellante intervenuta”, in CP_1
osservanza del litisconsorzio processuale, ma non ha legittimazione attiva >> (cfr. comparsa conclusionale appellante principale del 03.01.2025, pag. 9). Infatti, in buona e sintetica sostanza è preclaro come la Società rivesta unicamente la parte di interventrice ad adiuvandum e come nei suoi confronti non siano state poste tempestive e rituali domande, così come può affermarsi che nessuna domanda sia stata posta dalla medesima all'atto del suo intervento, volto solo -si ribadisce- a sostenere la posizione della propria socia accomandataria Consegue a ciò che anche in Parte_1
questa fase non vi possono essere domande che riguardino direttamente la posizione della medesima e che la sua legittimazione deriva unicamente quale interventrice ad adiuvandum in primo grado.
pagina 6 di 38 4. L'appello principale è infondato.
4.1 L'appello incidentale è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
5. Va premesso che con sentenza n. 1067/2019, resa in data 04.12.2019, pubblicata in data 16.12.2019 e non notificata, il Tribunale di Forlì, adito da CP_2
per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto
[...]
parzialmente la domanda di accertamento e di collazione delle donazioni effettuate dalla de cuius all'allora convenuta quantificandole in €. 13.396,85; Parte_1
ha determinato il valore totale dei beni relitti in €. 588.388,80, il valore della quota disponibile in €. 200.595,22, il valore della quota di legittima della convenuta in €.
187.193,37, l'importo del relictum spettante alla convenuta per successione legittima in
€. 181.944,40 e conseguentemente la quota di pertinenza di ciascun erede in €.
181.944,40; ha altresì rigettato la domanda di riduzione promossa dall'allora attore e accolto parzialmente quella promossa dalla convenuta, determinando la lesione della quota di legittima in €. 5.253,97 e disponendo la riduzione della disposizione testamentaria a favore dell'attore per lo stesso importo, nonché compensato integralmente le spese di lite e di entrambe le CTU.
6. Va altresì premesso e solo per ragioni di chiarezza. che nella relazione consulenziale, espletata nel presente giudizio di appello e depositata in data
06.07.2024, il CTU illustra tre differenti valutazioni/scenari per la stima della quota societaria detenuta dalla de cuius, partendo dall'analisi della situazione contabile al
16.05.2010 (unico bilancio in atti):
A. valutazione della quota de qua sic et simpliciter alla data di apertura della successione (16.05.2010), partendo dall'analisi delle voci attive e passive alla data del decesso: il CTU valuta la quota de qua in valore negativo di €. - 8.002,05 e determina una lesione della quota di legittima a danno di di €. 5.347,58; Parte_1
B. valutazione della quota de qua tenendo conto, in termini economico- patrimoniali, degli effetti sul bilancio della Società dei contenziosi che si sono pagina 7 di 38 susseguiti negli anni [<< la situazione contabile di riferimento (16/05/2010) verrà integrata tenendo conto degli effetti “economici” del completamento dei contenziosi in essere (o collegati) alla Società stessa >> (cfr. relazione peritale appello, pag. 56)] e, nello specifico:
B.1 Nel primo caso << considerando le sopravvenienze attive (risarcimento danni, rifusione spese legali) e passive (costi legali e spese di causa) derivanti dai contenziosi ed i valori di stima del compendio immobiliare al periodo più prossimo alla chiusura del contenzioso (5/06/2019) >> (cfr. ibidem pag. 56): il CTU valuta la quota de qua ancora in valore negativo di €. – 1.741,03 e determina una lesione della quota legittima a danno di di €. 2.137,85. Parte_1
B.2 Nel secondo caso, che per semplificazione definiremo terzo scenario, << considerando le medesime sopravvenienze attive e passive ma spostando la valutazione alla data di apertura della successione e quindi partendo dal punto precedente, integrando la situazione contabile di partenza (16/05/2010) con le “operazioni in corso” relative ai contenziosi […] in essere ma, al fine di evitare che vengano
“sommate” grandezze non omogenee (in quanto valori monetari riferiti a periodi temporali anche molto diversi considerando che le cause vertono su un arco temporale che va dal 2000 al 2019) e successive al 16/05/2010, preliminarmente si dovrà operare un procedimento di attualizzazione-devalutazione monetaria, applicando i coefficienti
Istat FOI7 per adeguare i valori monetari delle operazioni avvenute successivamente PE alla data del decesso di >> (cfr. ibidem pagg. 56-57): il CTU valuta la quota de qua in valore positivo di €. 40.240,41 e determina una lesione della quota legittima a danno di di €. 1.359,15; tuttavia, in questo scenario, in cui il CTU Controparte_2
Cont Co determina un utile della Società, << parimenti dovrà conguagliare dell'importo anticipato per la tassazione per Euro 4.974,32>> (cfr. ibidem pag. 138).
6.1 Si deve aderire, ad avviso di questa Corte di merito, al cd terzo scenario prospettato dal CTU, in cui lo stesso ha valutato la quota de qua integrandola con i pagina 8 di 38 risultati dei contenziosi in essere ma attualizzati al 16.05.2010 (data del decesso della de cuius), in quanto:
- l'art. 5 dello Statuto, allora in vigore, stabiliva che << Il valore della quota sarà determinato considerando le attività e passività sociali maturate alla data della morte del socio […] >> (v. doc. 12 fascicolo primo grado appellato);
- L'art. 2289 cc prescrive letteralmente che << Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La è liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime >> (enfasi del grassetto aggiunta);
- Come correttamente affermato dal CTU << La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il concetto di operazioni in corso, di cui all'art. 2289 comma 3, cit. ricomprende ogni situazione idonea a determinare utili e spese, che, pur non in atto e non definite al momento dello scioglimento del rapporto sociale, debbano considerarsi conseguenza necessaria ed inevitabile di rapporti giuridici preesistenti.
Inoltre, poiché l'operazione in corso incide sulla liquidazione della quota in relazione agli utili ed alle spese, l'operazione stessa deve essere idonea a determinare “utili e spese” (cfr. Cass. n. 6709/1982, n. 1027/1993, n. 6966/1996 e
n. 960/2000 quest'ultima richiamata da Cass. 8233/2016). […] le cause succedutesi per il ritratto successorio, il risarcimento del danno, la consequenziale esecuzione immobiliare e a latere la richiesta di accertamento della fruttuosità del finanziamento soci, sono tutti contenziosi aperti o già PE intrapresi prima del decesso della sig.ra , o comunque per cause di diretta emanazione rispetto alla richiesta di risarcimento e alla causa di accertamento del retratto successorio o infine per determinare la fruttuosità del finanziamento
pagina 9 di 38 PE Contr soci erogato dalla sig.ra alla , quindi conseguenza di rapporti giuridici preesistenti che devono essere valutati ed apprezzati >> (cfr. relazione peritale in appello pagg. 76-77, enfasi propria dell'originale).
- In ragione dell'art. 5 dello Statuto allora in vigore e dell'art. 2289 cc, risulta necessario operare, << Al fine di evitare che vengano “sommate” grandezze non omogenee (in quanto valori monetari riferiti a periodi temporali anche molto diversi considerando che le cause vertono su un arco temporale che va dal 2000 al 2019) e successive al 16/05/2010, […] un procedimento di attualizzazione- devalutazione monetaria, applicando i coefficienti Istat FOI18 per adeguare i valori monetari delle operazioni avvenute successivamente alla data del decesso PE di >> (cfr. ibidem pag. 102, enfasi propria dell'originale).
7. Ciò posto, in via di ultima premessa la Corte ritiene che la sentenza vada confermata nella decisione relativa alla determinazione del valore dell'importo donato all'allora convenuta, odierna appellante principale, e soggetto a collazione, in quanto il
Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle prove documentali offerte dalle parti in causa e delle risultanze emerse in sede di CTU. La sentenza va, tuttavia, riformata nella decisione relativa all'azione di riduzione promossa dalla convenuta, in quanto, a seguito della rideterminazione del relictum, della quota disponibile e di quella della legittima, quale conseguenza delle risultanze emerse in sede di CTU espletata nel presente giudizio di appello, deve ritenersi accertata una lesione della legittima a danno dell'allora attore, odierno appellato e appellante incidentale. La lesione della quota legittima de qua deve, tuttavia, essere compensata con “l'importo anticipato per la tassazione”, quantificato dal CTU in €.
4.974,32, che l'odierno appellato dovrà versare all'appellante Controparte_2
principale aspetto questo emerso solo nel presente grado ed a seguito Parte_1
dell'espletata CTU.
7.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato in data 01.03.2012,
figlio di conveniva in giudizio la sorella Controparte_2 Controparte_4
pagina 10 di 38 al fine di: determinare in €. 540.400,68 il valore del relictum Parte_1
dell'eredità della comune madre determinare, alla data di apertura Controparte_4
della successione della madre, in €. 210.000,00 il valore dei beni immobili pervenuti a per le disposizioni, di cui al testamento olografo della de cuius; Controparte_2
determinare in €. 181.600,51 il valore delle donazioni effettuate nel tempo dalla de cuius a favore di determinare in €. 310.667,06 il valore della quota Parte_1
dell'eredità di cui poteva disporre la testatrice;
operare la riduzione delle donazioni per l'importo che eccede il valore della quota disponibile;
determinare in €. 80.933,45 il valore della riduzione operata della donazione ed ordinare alla convenuta Parte_1
di restituire tale somma;
disporre, in caso di inadempimento, che tale somma
[...]
venga detratta dalla massa ereditaria e versata a determinare in €. Controparte_2
621.334,13 il valore complessivo dell'eredità da suddividere fra i due eredi;
determinare in €. 310.667,06 il valore della quota di pertinenza di ciascuno dei due eredi.
Nello specifico, l'attore asseriva che:
- in data 19.03.1997 era deceduto padre di e PEsona_5 CP_2 Parte_1
e coniuge di a sua volta deceduta il 16.05.2010 (v.
[...] Controparte_4
doc. 1 fascicolo primo grado appellato);
- successivamente alla morte del marito, la de cuius acquistava dalla sorella PE_6
una ulteriore quota dell'immobile (pari a 5/96), del quale era già comproprietaria
(per una quota pari a 10/96), sito in via Brando Brandi località Carpena a Forlì, divenendo proprietaria della quota di 15/96.
- Ella avrebbe poi versato, vivente ancora il marito, parte del ricavato della sua attività di sarta alla figlia , versamenti che, alla data del 31.12.1997, Pt_1
ammontavano a lire 30 milioni (euro 15.493,71) [v. doc. 9 fascicolo primo grado appellato] e che, estinto il conto corrente cointestato con la figlia (v. doc. 10 fascicolo primo grado appellato), erano stati versati in un altro conto corrente, acceso presso la Cassa di Risparmio di Forlì, intestato alla sola . Parte_1
pagina 11 di 38 - e in data 31.03.1999, costituivano la società Parte_1 Controparte_4
(di seguito, “la Società”) [v. doc. 12 fascicolo Controparte_1
primo grado appellato], la quale vedeva come socia accomandante la CP_4
(proprietaria del 19,50% delle quote) e quale socia accomandataria la Pt_1
(proprietaria dell'80,50% delle quote).
- La Società procedeva all'acquisto delle quote del terreno sopracitato in località
Carpena di Forlì, divenendone comproprietaria nella misura di 15/96 (v. doc. 13 fascicolo primo grado appellato). Il prezzo della compravendita veniva pattuito in
Lire 360 milioni, pari a €. 185.924,48, somma pagata con assegno bancario, tratto dal conto corrente n. 31123/83 acceso presso la Cassa di Risparmio di Forlì intestato alla Società. Contemporaneamente, avveniva però un versamento di pari importo da parte della sul conto corrente predetto (v. doc. 14 fascicolo CP_4
primo grado appellato).
- La de cuius effettuava a favore della Società un ulteriore prestito di €. 22.207,65
(v. doc. 16 fascicolo primo grado appellato).
- Di conseguenza, la Società riceveva in prestito dalla la somma di €. CP_4
208.132,13 complessivi. Nulla, tuttavia, restituiva la Società alla de cuius né successivamente agli eredi.
- La decedeva in data 16.05.2010, lasciando un testamento olografo CP_4
pubblicato dal Notaio Dott. di Forlì, con il quale disponeva dei propri PE_7
beni, lasciando al figlio la casa di Forlì, via Passo Buole n. 12 e CP_2
l'appartamento con garage in Forlì, via Boito n. 15; il terreno di via Brando
Brandi per la quota di 15/96 veniva lasciato invece in parti uguali ai figli (v. doc.
15 fascicolo primo grado appellato).
- Il valore degli immobili pervenuti al sig. ammonterebbe ad euro Pt_1
210.000,00 (v. doc. 18 fascicolo primo grado appellato).
- Con il testamento de quo non veniva intaccata la quota di legittima, in quanto la non disponeva di tutti i suoi beni. Infatti, alla data della morte, il CP_4
pagina 12 di 38 relictum era comprensivo anche di depositi bancari, titoli, del credito verso la
Società per omessa restituzione del prestito, differenza fra il prezzo apparente delle quote di 15/96 e prezzo effettivamente praticato, oltre interessi e rivalutazione, oggetti preziosi di proprietà della de cuius per un valore di €.
15.500,00 e una autovettura: il tutto per complessivi €. 540.400,68 (v. docc. 16,19,
20-23 fascicolo primo grado appellato).
- La convenuta, inoltre, avrebbe ricevuto, in vita della defunta, una serie di donazioni per €. 181.600,51, da collazionare unitamente a €. 210.000,00 quale valore dei beni ricevuti dall'attore.
- PEtanto, la quota disponibile ammonterebbe a €. 310.667,06 e l'ammontare delle donazioni ricevute dalla convenuta supererebbe il limite della quota disponibile, dovendo essere ridotte per la somma di €. 80.933,45.
- All'esito della morte della dato che quest'ultima non aveva disposto di CP_4
tutti i suoi beni, si sarebbe aperta anche la successione legittima, per cui a ciascuno dei suoi eredi spetterebbe la somma di €. 310.667,06.
7.1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda in fatto e in diritto e promuovendo altresì domanda riconvenzionale. Nello specifico, asseriva:
- con riferimento alla domanda di collazione avanzata dall'attore, la non corrispondenza al vero delle affermazioni di controparte circa la avvenuta donazione alla convenuta della somma di lire 30 milioni;
quanto all'importo di lire 12 milioni oggetto di remissione di credito, esso sarebbe stato “trasformato” in regalo di nozze e sarebbe stato già ricompreso e diviso in sede di divisione fra le parti dell'attivo ereditario del padre Del pari infondata sarebbe la PE_5
richiesta di collazione della somma di lire 2.858.518, come pure la richiesta di collazione della somma di lire 95 milioni, in quanto sarebbe stata utilizzata per un'operazione di pronti contro termine, e sarebbe stata ritrasferita nel conto corrente intestato alla de cuius al termine della operazione. Quanto alla corresponsione della somma di lire 10.940.000, essa non costituirebbe donazione pagina 13 di 38 ma liberalità ex art. 770 comma 2 cc. L'affermata donazione di lire 3 milioni sarebbe in realtà stata utilizzata dalla convenuta per spese di ripristino del proprio appartamento, ottenuto a seguito della divisione della eredità paterna.
Sulla donazione della pretesa somma di lire 21.800.000, la richiesta sarebbe infondata e non documentata. Le somme asseritamente prelevate dalla convenuta per lire 114.989.100 non sarebbero documentate e la richiesta di collazione sarebbe infondata;
analoghe considerazioni venivano svolte circa la affermata donazione di lire 5.700.000. Quanto all'importo di lire 55.340.000, che costituirebbe la sommatoria di “ulteriori donazioni” alla convenuta, esso sarebbe invece costituito da somme destinate alla Società da parte della de cuius a titolo di versamento quota sociale e finanziamento infruttifero.
- il compendio ereditario sarebbe costituito: dai beni immobili, integralmente devoluti al figlio per il valore di €. 480.000; per i beni mobili, CP_2
l'autovettura IA UN (targata F0767259) non sarebbe compresa in quanto rottamata, con credito della convenuta per la quota del 50% delle relative spese;
i beni in successione sarebbero costituiti da assicurazione in caso di morte in cui unico beneficiario designato sarebbe il figlio e dunque Controparte_2
soggetta a collazione e riduzione (per l'importo di €.25.000,000); dal denaro per titoli presso diverse banche con saldo apparente di €. 38.626,97, oltre interessi maturati, e nominali titoli per €. 85.000,00, da dividere al 50%; dal valore di liquidazione della quota del 19,50% della Società (asseritamente di valore negativo) e restituzione del finanziamento infruttifero socio di CP_4
il tutto da dividere al 50%. L'attore dovrebbe, poi, imputare in
[...]
collazione l'importo di €. 22.052,71 per il canone di affitto non corrisposto per l'appartamento di via Passo Buole. Vi sarebbero inoltre alcune passività, da dividere al 50%, per spese di registrazione della sentenza n. 540 del 2004 della
Corte d'Appello di Bologna, per spese di tumulazione, spese per lavori pagina 14 di 38 nell'appartamento locato e spese condominiali. Infine, vi sarebbe la fede nuziale in oro della de cuius.
Il totale della massa da dividere ammonterebbe a €. 820.801,40 e la quota di legittima ammonterebbe a €. 273.600,46, quota che, dal lato della convenuta, sarebbe stata lesa.
7.1.3 Il Giudice di prime cure, all'udienza del 02.03.2016, nominava come
CTU l'Arch. al fine di determinare il patrimonio ereditario, formulando il PEsona_8
seguente quesito: << verifichi e stimi il C.T.U. il relictum dell'asse ereditario di
; dica, descriva, stimi e quantifichi quali beni mobili e/o immobili, Controparte_4
denari, titoli e quant'altro costituiscono l'asse ereditario della predetta de cuius;
dica, descriva, stimi e quantifichi quali beni mobili e/o immobili, denari, titoli e quant'altro siano stati preventivamente donati dalla de cuius a e/o Parte_1 CP_2
o che comunque siano stati nella disponibilità di questi ultimi e da questi a
[...]
qualunque titolo trattenuti >>.
Il Tribunale nominava altresì in data 16.06.2016, come coadiutore esperto contabile, il
Dott. al fine di procedere alla valutazione della quota di partecipazione PEsona_9
della de cuius nella Società con riferimento alla data del decesso (16.05.2010).
7.2 Sulla base delle risultanze emerse dalle espletate CTU, dalle prove documentali, dalla prova orale per testi ed interrogatorio formale, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale: << Il Tribunale di Forlì, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) accerta e dichiara che dell'asse ereditario della defunta Controparte_4
fanno parte tutti i seguenti beni, immobili, mobili e mobili registrati: attivo:
a) Deposito in denaro per importo euro 3.266,60 – Cassa di Risparmi di Forlì e della Romagna,
b) Deposito in denaro per importo euro 5.000,00 conto corrente MO AS
Siena,
pagina 15 di 38 c) Deposito in denaro per importo euro 30.027,37 conto corrente Banca
Popolare Emilia Romagna,
d) Titoli CCT per importo pari a euro 85.287,76 come da prospetto
Rendicontazione Banca Popolare Emilia Romagna;
e) Autovettura Fiat UN targata FO767259 del valore di 100,00 euro alla data di apertura della successione;
f) finanziamento soci da alla società Controparte_4 [...]
in data 21.4.99, finanziamento soci da Controparte_1 Controparte_4
alla Società di cui sopra in data 30.04.1999, interessi e rivalutazione su tali importi, il tutto quantificato dalla intervenuta sentenza del Tribunale di Forlì del 11.04.2016, per complessivi euro 223.057,70;
g) Oggetti preziosi (collana di perle doppio giro in oro, orologio in oro con cinturino manca Savillon, Orecchini in oro, orologio Omega da tasca, catena in oro, spilla in oro e perle, fede nuziale) per un valore complessivo di euro
15.600,00;
h) beni immobili, situati in Forlì, via A. Boito n. 15 (foglio 180 part. 280, sub
10, sub 1) e via Passo Buole n. 12 (sub 3, sub 7, sub 8, sub 10, quest'ultimo per la quota di 6961/100000), oggetto di disposizione testamentaria da parte della sig.ra a favore del figlio del seguente valore: CP_4 Controparte_2
l'unità immobiliare sita in via Arrigo Boito, euro 183.000,00, l'unità immobiliare di via Passo Buole in euro 41.500,00 complessivi;
i) credito nei confronti di per euro 1.549,37; Parte_1
passivo:
• euro 0,00;
2) accerta e dichiara che il valore dei beni relitti ammonta a euro 363.888,80 oltre euro 224.500,00 per valore degli immobili lasciati per testamento a
(superiore punto h) e dunque totale euro 588.388,80; Controparte_2
pagina 16 di 38 3) accerta e dichiara che ha ricevuto, in vita della de cuius, Parte_1
donazioni per il complessivo importo di euro 13.396,85;
4) accerta e dichiara che il valore quota disponibile (pari a un terzo ex art. 537
c.c.) ammonta a euro 200.595,22;
5) accerta e dichiara che il sig. ha ricevuto in legato per Controparte_2
testamento della de cuius i beni immobili sopra menzionati Controparte_4
per euro 224.500,00;
6) rigetta la domanda di riduzione di Controparte_2
7) accerta e dichiara che il valore della quota di legittima di Parte_1
(pari a un terzo ex art. 537 c.c., con imputazione delle donazioni ex art. 564 comma 2 c.c.) ammonta a euro 187.198,37;
8) accerta e dichiara che l'importo del relictum spettante a Parte_1
per successione legittima è pari a euro 181.944,40;
9) accerta e dichiara che ha subito, per effetto delle predette Parte_1
disposizioni testamentarie, la lesione della quota di legittima ad essa spettante per l'importo di euro 5.253,97;
10) dispone la riduzione della disposizione testamentaria a favore dell'attore per il corrispondente importo di euro 5.253,97;
11) dispone che l'asse ereditario, composto dai beni di cui ai superiori punti
a), b), c), d), f), g), i), del valore complessivo di euro 363.888,80, sia diviso fra le parti, eredi di nella misura del 50% ciascuna, assegnando Controparte_4
a ciascuna di esse la corrispondente quota del valore di euro 181.944,40 ciascuna;
12) respinge tutte le ulteriori domande svolte dalle parti;
13) compensa integralmente fra le parti le spese di lite e di c.t.u. >>.
8. L'appellante affida le proprie censure a cinque motivi.
8.1 I primi quattro possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una comune matrice d'ordine processuale oltre che sostanziale.
pagina 17 di 38 8.1.1 Con il primo motivo, rubricato << Erroneo calcolo in merito alla lesione della quota di legittima spettante a >> (cfr. Atto di citazione in Parte_1
appello pag. 13), si censurano due diversi capi della sentenza impugnata riguardanti il
“finanziamento soci” e le “donazioni ricevute da . Parte_1
8.1.2 Con il secondo motivo, rubricato << Erroneo calcolo dell'importo relativo all'azione di riduzione >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 18),
l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui determina in €. 5.253,97
l'importo relativo all'azione di riduzione, proposta in riconvenzionale dalla stessa.
8.1.3 Con il terzo motivo, rubricato << Rigetto della richiesta di attribuzione delle unità immobiliari richieste in luogo del pagamento dell'ammontare riconosciuto
a seguito dell'azione di riduzione >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 18),
l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la richiesta
<< che le venissero attribuite alcune unità immobiliari comodamente divisibili, distinte ed indipendenti, in luogo del pagamento di quanto a lei dovuto a seguito del riconoscimento della violazione del proprio diritto di legittima, con eventuale conguaglio in denaro >> (cfr. ibidem pag. 19).
8.1.4 Con il quarto motivo, rubricato << Erroneo calcolo delle quote di attivo ereditario spettante alle parti >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 22), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui determina in €. 181.944,40 le quote dell'attivo ereditario spettanti alle parti.
8.1.5 Le censure non sono fondate.
8.1.5.1 L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, determinando il totale delle donazioni ricevute dall'appellante in €. 13.396,85 e collazionando l'importo de quo nella quota disponibile, ha detratto alla voce “Valore quota legittima la somma di €. 13.396,85 e non quella di €. 6.698,43 Parte_1
(ossia la metà). Difatti, secondo l'appellante, l'importo di €. 13.396,85, essendo oggetto di collazione, << andrebbe diviso a metà tra i due coeredi e, pertanto, la quota spettante a ciascun coerede doveva essere pari ad € 6.698,43 >> (cfr. ibidem pag. 16).
pagina 18 di 38 La censura è manifestamente infondata. Difatti, si evidenzia che l'importo soggetto a collazione (€. 7.746,85 + €. 5.650,00 = €. 13.396,85) non deve, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, essere diviso a metà tra i due eredi in quanto si tratta di somme interamente percepite e trattenute dall'odierna appellante principale e, pertanto, devono essere a lei sola imputate ex art. 564, comma 2, cc, secondo cui << In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato >>. In caso contrario, difatti, non sarebbe garantita la parità di trattamento tra gli eredi, in quanto l'appellante, oltre alle somme già percepite come donazione dalla de cuius e collazionate nella massa ereditaria, otterrebbe altresì, come ulteriore somma, la metà dell'importo già percepito come donazione, ledendo la quota di spettanza dell'appellato.
8.1.5.2 L'appellante contesta altresì, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale in appello, l'importo di Lire 30 milioni asseritamente donatole dalla de cuius a seguito della chiusura del conto corrente cointestato tra le due. Nello specifico, sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui << fa riferimento all'importo di € 7.746,85 quale importo presumibilmente donato dalla de cuius alla figlia a seguito di versamento in conto corrente cointestato tra le due. In realtà
l'importo da considerare è di Euro 783,33 >> (cfr. comparsa conclusionale appellante principale del 03.01.2025, pag. 14).
La contestazione de qua è inammissibile in quanto tardiva.
In ogni caso, dai documenti allegati dall'appellato e, nello specifico, dai docc.
6, 9 a, 9 b, 9 c, 17 b, 17 g, 25 a, 25 b, 28 b, 28 c, 29, 35, 38, 41, 50, 65, 68 b, 68 g, 71
(documenti manoscritti redatti dalla de cuius e documenti bancari che indicano prelevamenti di denaro) emerge che la de cuius << ripeteva continuamente le stesse Co cifre di denaro fra le quali i £ 30.000.000 del lavoro sarta prestati a >> (cfr. relazione peritale primo grado, pag. 29), che, quindi, riteneva essere un proprio credito.
pagina 19 di 38 8.1.5.3 Si censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del CTU Arch. statuisce, con riferimento al finanziamento PEsona_8
soci, effettuato dalla de cuius alla Società in data 21.04.1999 e in data 30.04.1999
(comprensivo di interessi e rivalutazione su tali importi), che << ogni questione sul punto è superata dalla intervenuta sentenza del Tribunale di Forlì del 11.04.2016, che liquida il credito complessivo per tali voci in euro 223.057,70 (111.528,85 x 2) >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 21-22).
In sintesi, sostiene che << Il totale indicato in sentenza pari ad € 223.057,70 non corrisponde, tuttavia, a quanto effettivamente versato a titolo di finanziamento soci >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 13). Difatti, secondo la tesi dell'appellante, emergerebbe dagli atti di causa (dalla sentenza n. 459/2016 emessa dal Tribunale di
Forlì e dal bilancio di esercizio della Società – all. 10 fascicolo primo grado appellante) che il finanziamento della de cuius è stato pari ad €. 204.361,03.
Il finanziamento de quo, a seguito della sentenza n. 459/2016, è stato ritenuto fruttifero per la parte spettante all'appellato e, pertanto, l'appellante e la Società << hanno versato a quest'ultimo la somma di € 120.127,62 (oltre ad interessi e spese legali per un totale di € 129.328,08).
La SI.ra , invece ha trattenuto la differenza di € 102.180 […]. Parte_1
PEtanto, il finanziamento soci è composto dalla somma ricevuta dal SI. CP_2
Euro 120.127,62 […] e quanto trattenuto dalla SI.ra Euro
[...] Parte_1
102.180,51: €120.127,62 + €102.180,51 per un totale di € 222.308,13 >> (cfr. ibidem pag. 14).
Sostiene altresì, sempre con riferimento alla questione del “finanziamento soci”, di aver ricevuto una cifra inferiore rispetto a quella corrisposta all'appellato.
Difatti, il Giudice di prime cure, disponendo che << l'asse ereditario, composto dai beni di cui ai superiori punti a), b), c), d), f), g), i), […] sia diviso fra le parti >> (cfr. sentenza impugnata pag. 44), ha ricompreso << nella divisione anche la lettera f) relativa al finanziamento soci che doveva essere divisa al 50% tra i due eredi.
pagina 20 di 38 Il sig. ha tuttavia ricevuto la somma di € 120.127,62, mentre la Controparte_2
SI.ra la minor somma di € 102.180,51 >> (cfr. Atto di citazione in appello Pt_1
pag. 15).
Le censure sono infondate. Ad avviso di questa Corte di merito, difatti, dovendosi condividere, per le ragioni anzi esposte, il terzo scenario prospettato dal
CTU, << per la valutazione della società alla data del 16/05/2010, gli interessi andranno computati fino a tale data quale oneri passivi sul capitale di Euro
204.361,03 in quota tra i coeredi (Euro 9.067,47 quota SZ ed Euro 9.067,47 quota
GZ) […]. gli interessi liquidati in sentenza successivi rispetto alla data di apertura dell'eredità sono inconferenti e non potranno essere considerati nell'asse ereditario. […] il valore di bilancio viene così rettificato:
➢ capitale Euro 204.361,03;
➢ interessi legali dall' 01/01/2007 al 16/05/2010 Euro 9.067,47 quota SZ ed Euro
9.067,47 quota GZ;
➢ rifusione delle spese legali (di cui sempre alla sopra citata sentenza 459/2016)
[…] per totali Euro 9.193,22.
Da cui il finanziamento Soci, contabilizzato in bilancio per Euro 204.361,03, viene rettificato in Euro 231.689,19 per tener conto degli interessi fino alla data del decesso sull'intero importo capitale nonché l'importo di rifusione delle spese >> (cfr. relazione peritale appello pag. 116, enfasi propria dell'originale).
PE quanto riguarda la richiesta di parte appellante di ottenere dall'appellato una quota pari al 50% degli interessi da lui percepiti, come correttamente affermato dal Co PE CTU, << , del pari del fratello, in qualità di erede di , ha il diritto di chiedere ed Cont ottenere gli interessi legali alla società dall'01/01/2007 >> (cfr. relazione peritale pagg. 69-70) e non dall'odierno appellato.
8.1.5.4 Da ultimo, sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui determina le quote di attivo ereditario spettante alle parti e l'importo relativo pagina 21 di 38 all'azione di riduzione, rinnovando altresì la richiesta, respinta dal Tribunale, di attribuzione di specifiche unità immobiliari in luogo del pagamento dell'ammontare eventualmente riconosciuto a seguito dell'azione di riduzione.
L'adesione, da parte di questa Corte di merito, alle risultanze di cui al terzo scenario, oggi prospettato dal CTU, implica, oltre al rigetto delle censure de quibus, perché logicamente assorbite, una diversa determinazione, rispetto a quanto statuito dal
Giudice di prime cure e rispetto a quanto prospettato dalle parti in causa, delle quote ereditarie e, nello specifico (secondo le rivalutazioni ed i nuovi conteggi):
Valore dei beni relitti:
€. 346.177,70 + €. 15.600,00 per i preziosi + €. 1.549,37 per credito + Parte_1
€. 40.240,41 credito liquidazione quota SAS 19,50% = €. 403.567,48
€. 224.500,00 (valore degli immobili lasciati per testamento a Controparte_2
Totale €. 628.067,48
Valore debiti ereditari
€. 0,00
Valore donazioni Parte_1
€. 13.396,85
Importo complessivo riunione fittizia
€. 641.464,33
Valore quota disponibile (pari a un terzo ex art. 537 cc)
€. 213.821,44
Valore quota legittima (pari a un terzo ex art. 537 cc) Controparte_2
€. 213.821,44
Valore quota legittima (pari a un terzo ex art. 537 cc, con Parte_1
imputazione donazioni ex art. 564, comma 2, cpc)
€. 200.424,59
Importo del relictum spettante a per successione legittima (1/2 ex art. Parte_1
566 cc)
pagina 22 di 38 €. 201.783,74
Totale lesione legittima di Controparte_2
€. 1.359,15
Questa Corte di merito non dimentica e non tralascerà, tralascia di considerare che il CTU, determinando la lesione della legittima a danno dell'odierno appellato per
€. 1.359,15, ha altresì riconosciuto un diritto di credito per imposte di Parte_1
nei confronti di per l'importo di €. 4.974,32 (v. relazione peritale Controparte_2
appello pagg. 120-122, 138-139), discendente dal nuovo valore attribuito alla quota della Società caduta in successione.
8.2 Con il quinto motivo, rubricato <Erronea indicazione circa l'asse ereditario della defunta >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. Controparte_4
23), censura la sentenza impugnata nella parte in cui dispone che fanno parte dell'asse ereditario della de cuius << h) beni immobili, situati in Forlì, via A. Boito n. 15 (foglio
180 part. 280, sub 10, sub 1) e via Passo Buole n. 12 (sub 3, sub 7, sub 8, sub 10, quest'ultimo per la quota di 6961/100000), oggetto di disposizione testamentaria da parte della sig.ra a favore del figlio del seguente valore: CP_4 Controparte_2
l'unità immobiliare sita in via Arrigo Boito, euro 183.000,00, l'unità immobiliare di via Passo Buole in euro 41.500,00 complessivi >> (cfr. sentenza impugnata – ante correzione dell'errore materiale - pag. 44).
8.2.1 La censura è superata.
La censura de qua è travolta dal decreto di correzione di errore materiale n.
2473/2020 emesso dal Tribunale di Forlì in data 24.12.2020, il quale ha disposto la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui, nel dispositivo, ha statuito che fanno parte dell'asse ereditario della de cuius << h) beni immobili, situati in Forlì, via A.
Boito n. 15 (foglio 180 part. 280, sub 10, sub 1) e via Passo Buole n. 12 (sub 3, sub 7, sub 8, sub 10, quest'ultimo per la quota di 6961/100000) >>, dovendo intendersi << h) beni immobili, situati in Forlì, via A. Boito n. 15 (foglio 180 part. 280, sub 10, sub 1) e
pagina 23 di 38 via Passo Buole n. 12 (sub 3, sub 7, sub 8 per la quota del 50%, sub 10, quest'ultimo per la quota di 6961/100000) >>.
9. L'appellante incidentale affida le proprie censure a quattordici motivi.
9.1 Con il primo motivo, rubricato << Quota di della Controparte_4
società >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
pag. 9, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha determinato il valore della quota della de cuius della Società e, conseguentemente, non ha ben calcolato il valore dell'asse ereditario, i valori della quota di legittima e della disponibile della de cuius.
9.1.1 La censura come si è già anticipato è corretta.
Questa Corte di merito, rimettendo la causa de qua in istruttoria e affidando alla
CTU Dott.ssa l'incarico di determinare il valore della quota di partecipazione PE_1
(19.50%) della de cuius nella Società al momento dell'apertura della successione ed alle date successive in cui risultano completati eventuali contenziosi riferiti alla quota stessa, ha specificato << che la stima della quota societaria determinerà un credito dell'eredità che, come tale, dovrà essere considerato >> (cfr. decreto del 24.01.2024).
Il CTU, come già anticipato al momento del rigetto dei motivi secondo, terzo e quarto di appello principale, ha determinato, nell'ambito dello scenario (cd terzo) condiviso da questa Corte di merito, il valore:
- della quota della de cuius nella Società di €. 40.240,41;
- dell'asse ereditario di €. 641.464,33;
- della quota disponibile di €. 213.821,44;
- della quota legittima di di €. 213.821,44; Controparte_2
- della quota legittima di di €. 200.424,59; Parte_1
- del relictum spettante a per successione legittima di €. Parte_1
201.783,74
- della lesione della quota di legittima di di €. 1.359,15. Controparte_2
pagina 24 di 38 Questa Corte di merito non tralascia altresì di considerare l'argomentazione - errata - addotta dall'appellante incidentale, secondo la quale la CTU de qua sarebbe comunque provvisoria in quanto << non tiene conto di tutte le operazioni in corso, e ne valuta solo una terminata nel corso dell'anno 2019, quella relativa al risarcimento danni, escludendo al momento quella relativa alla lottizzazione >> (cfr. comparsa conclusionale appellato del 02.01.2025 pag. 12). Difatti, come correttamente affermato dal CTU, << non possono essere considerate operazioni in corso le eventuali e future lottizzazioni stante il fatto che gli originari piani di sviluppo del terreno edificabile sono stati interrotti a partire dall'anno 2000 dalle cause con le sig.re e Parte_2
e quindi, solo al termine delle stesse, ottenuto i 96/96 di proprietà del terreno, Pt_3
SAN è stata posta nella condizione di proseguire con le lottizzazioni i cui oneri e quindi ricavi futuri non possono essere considerati come attività già poste in essere alla data di morte del de cuius, sebbene fosse nei piani e nei desiderata del de cuius. Sarebbe infatti del tutto aleatorio (oltre che non corretto in quanto attività non effettivamente PE iniziata alla morte di ) determinare un possibile futuro guadagno dato dal differenziale tra futuri ricavi di vendita dei lotti e futuri costi di urbanizzazione (e quindi anche futuri costi per eventuali finanziamenti dell'operazione) dell'area, attività Contr che verrà svolta da una volta ottenuti i permessi e le concessioni del caso con tempi e costi solo in parte stimabili e comunque certi solo a consuntivo >> (cfr. relazione peritale pag. 80).
9.2 I restanti tredici motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la ragione unica che li accomuna, riguardante la critica al mancato riconoscimento come donazioni, soggette a collazione, di alcune poste.
9.2.1 Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato << Differenza del prezzo della compravendita per la vendita alla della Controparte_1
quota di proprietà di su terreno edificabile sito in località Controparte_4
Carpena, Forlì >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 14, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui pagina 25 di 38 ha ritenuto che l'asserita differenza di prezzo de qua << si basa su presunzioni molto articolate che tuttavia non risultano suffragate da idonea prova documentale >> (cfr. sentenza impugnata pag. 22).
9.2.2 Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato << somma di denaro pari a £ 12.000.000 pari ad €. 6.197,48 ricevuta da >> (cfr. Parte_1
comparsa di costituzione e risposta pag. 16, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che l'asserita donazione di lire 12 milioni fuoriesce dalla materia del contendere e, in ogni caso, non
è adeguatamente provata.
9.2.3 Con il quarto motivo, rubricato << somma di denaro pari a £ 2.858.518 pari ad €. 1.476,30 ricevuta da >> (cfr. comparsa di costituzione e Parte_1
risposta pag. 18, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'asserita donazione di lire 2.858.518 quale atto soggetto a collazione in quanto assente, ad avviso del Giudice di prime cure,
<< lo spirito di arricchimento della disponente, con correlativo impoverimento della disponente stessa >> (cfr. sentenza impugnata pag. 30).
9.2.4 Con il quinto motivo, rubricato << somma di denaro (pari a £
95.000.000 pari ad €. 49.063,41) ricevuta da >> (cfr. comparsa di Parte_1
costituzione e risposta pag. 19, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso dall'elenco delle donazioni soggette a collazione la somma di lire 95 milioni.
9.2.5 Con il sesto motivo, rubricato << Somma di denaro pari a £ 21.800.000 pari ad € 11.258,76 trattenuta da >> (cfr. comparsa di costituzione Parte_1
e risposta pag. 20, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che l'importo de quo non è soggetto a collazione, in quanto è stato utilizzato per il pagamento delle spese dell'atto di compravendita dell'immobile Carpena.
pagina 26 di 38 9.2.6 Con il settimo motivo, rubricato << Somma di denaro pari a £
114.989.100 pari ad €. 59.386,91 trattenuta da >> (cfr. comparsa di Parte_1
costituzione e risposta pag. 21, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che i documenti allegati dall'allora attore, essendo costituiti da appunti manoscritti o dattilografici e fotocopie,
<< non appaino idonei a provare né che le somme in questione siano state utilizzate da
[…], né che le stesse siano state oggetto di donazione o altra Parte_1
liberalità da parte della de cuius e a favore della convenuta >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 33-34).
9.2.7 Con l'ottavo motivo, rubricato << somma di denaro pari a £ 5.700.000 pari ad €. 2.943,80 trattenuta da >> (cfr. comparsa di costituzione e Parte_1
risposta pag. 24, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito l'assenza di << adeguata prova documentale di quanto affermato dall'attore >> (cfr. sentenza impugnata pag. 34).
9.2.8 Con il nono motivo, rubricato << somma di denaro per £ 55.340.000 pari ad €. 28.580,72 trattenuta da >> (cfr. comparsa di costituzione e Parte_1
risposta pag. 24, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che << non vi è prova che il prelevamento documentato sub doc. 33 attoreo sia stato destinato ad una donazione a favore della sig.ra >> (cfr. sentenza impugnata pag. 34). Pt_1
9.2.9 Con il decimo motivo, rubricato << differenza valore appartamento Via
Passo Buole per €. 95.000,00 >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 25, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che la deduzione de qua, attenendo alla << asserita non paritetica divisione dei beni derivanti dalla successione del padre cristallizzata in un accordo inter PE_5
partes e nella sentenza 1289/1999 si appalesa del tutto nuova in quanto non riportata in atto di citazione né in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e dunque inammissibile;
essa si appalesa inoltre inammissibile in quanto afferente alla materia
pagina 27 di 38 del contendere del giudizio di divisione della comunione ereditaria e dunque estranea al presente giudizio >> (cfr. sentenza impugnata pag. 35).
9.2.10 Con l'undicesimo motivo, rubricato << somme prelevate per €.
30.935,77 e trattenute da >> (cfr. comparsa di costituzione e Parte_1
risposta pag. 29, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito l'inammissibilità dell'allegazione de qua << in quanto contenuta per la prima volta solo nella seconda memoria attorea ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. >> (cfr. sentenza impugnata pag. 35).
9.2.11 Con il dodicesimo motivo, rubricato << somme prelevate per €.
30.264,37 e trattenute da >> (cfr. comparsa di costituzione e Parte_1
risposta pag. 30, enfasi propria dell'originale), l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito l'inammissibilità dell'allegazione << in quanto contenuta per la prima volta solo nella seconda memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. >> (cfr. sentenza impugnata pag. 35).
9.2.12 Con il tredicesimo motivo di appello incidentale, rubricato <<
Finanziamento soci – interessi >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 31, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato il credito complessivo per le voci de quibus in €. 223.057,70.
9.2.13 Le censure non sono fondate.
L'appellante incidentale ripropone tesi e argomenti già correttamente respinti dal Giudice di prime cure ovvero contraddetti dalla produzione documentale di parte appellante principale, e, quindi, non si confronta adeguatamente con le ragioni esposte dalla sentenza di prime cure. Nello specifico:
A. Differenza di prezzo della compravendita per la vendita alla Società delle quote di proprietà della de cuius del terreno sito in Località Carpena di Forlì.
L'appellante incidentale sostiene di aver << provato la legittimità delle Sue considerazioni rispetto all'argomento. […] Documenti: n.21, 22, 30 già prodotti in atti con atto di citazione fascicolo primo grado, oltre al preliminare depositato con
pagina 28 di 38 apposita istanza autorizzata il 28/07/2015, e rivendica un valore di €. 73.421,37 >>
(cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 14).
La censura è infondata in quanto, ad avviso di questa Corte di merito, come correttamente statuito nella sentenza impugnata, << la allegazione attorea si basa su presunzioni molto articolate che tuttavia non risultano suffragate da idonea prova documentale: in particolare, il doc. 21 (comparsa conclusionale) rappresenta un mero atto di parte non idoneo alla rappresentazione di una realtà certa ed obiettiva, mentre il doc. 1 accluso alla memoria dep. 30.7.2015 è inammissibile in quanto tardivo, e comunque inidoneo, da solo, a fornire idoneo supporto alle presunzioni dell'attore >>
(cfr. sentenza impugnata pag. 22).
B. Asserita donazione di Lire 12.000.000 ricevuta da Parte_1
L'appellante incidentale sostiene di aver provato, mediante l'allegazione di una serie di documentazione di provenienza direttamente da parte della de cuius, la sua tesi.
La censura è manifestamente infondata. Difatti, come correttamente statuito dal
Tribunale richiamando la relazione peritale dell'Arch. << il prestito in questione PE_2
fuoriesce dalla materia del contendere attuale in quanto già preso in considerazione nella successione ereditaria di ad ogni modo, l'allegazione attorea PEsona_5
non è adeguatamente suffragata dalla documentazione prodotta >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 28-29)
C. Asserita donazione di Lire 2.858.518 ricevuta da Parte_1
In sintesi, l'appellante incidentale sostiene che << la somma di cui si tratta […]
è data dalla differenza tra quanto percepito da (che era stato Controparte_2
"liquidato" con bonifico) e quanto invece è pervenuto a (che era stata Parte_1
liquidata con titoli portanti in grembo i relativi interessi).
Liquidati i titoli, gli interessi hanno portato a definire questa differenza di lire
2.858.218.
pagina 29 di 38 […] Giudice nella causa RG 625/97 (divisione ereditaria PEsona_5
nell'udienza del 22/07/1997 dove si disponeva che doveva trasferire Controparte_4
a favore di e la somma di lire 311.045.432. Controparte_2 Parte_1
In data 29/09/97 trasferiva a titoli CCT Controparte_4 Parte_1
dell'importo nominale di lire 310.000.000, ma del valore effettivo di lire 313.903.950 quindi eccedente, la somma che veniva assegnata, per lire 2.858.218 >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 18-19).
La censura è manifestamente infondata in quanto, ad avviso di questa Corte di merito, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure e non confutato dalle argomentazioni addotte dalla difesa dell'appellante incidentale, << è incontestato che il trasferimento titoli in oggetto sia avvenuto per dare attuazione ad una disposizione giudiziaria afferente la divisione ereditaria di non sussiste alcun PEsona_5
elemento per cui possa ritenersi sussistente uno spirito di arricchimento della disponente, con correlativo impoverimento della disponente stessa;
al contrario, eventuali contestazioni circa la correttezza – o meno – delle modalità di attuazione prescelte dalle parti o delle conseguenze economiche di tale scelta fuoriesce completamente dalla materia del contendere della presente causa e si rivela del tutto irrilevante >> (cfr. sentenza impugnata pag. 30).
D. Asserita donazione di Lire 95.000.000 ricevuta da Parte_1
L'appellante incidentale sostiene che la documentazione allegata dall'odierna appellante principale non dimostra, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, << che l'operazione di lire 95.000.000 si sia conclusa con l'acquisto dei titoli documentati da ma potrebbe trattarsi di qualsiasi altra Parte_1
operazione riferibile ad altri danari propri di >> (cfr. comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta pag. 19, enfasi propria dell'originale).
Le argomentazioni de quibus sono contraddette da quanto allegato dall'appellante principale. Difatti, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, << il passaggio di denaro è documentato dal doc. 27 attoreo, ma i doc.ti 50 e 51
pagina 30 di 38 della convenuta testimoniano chiaramente che la somma, utilizzata a fini di investimento, fu al termine di tale investimento restituita alla sig.ra >> (cfr. CP_4
sentenza impugnata pag. 31). Nello specifico, si condivide quanto addotto dall'appellante principale, ossia che << L'allegato n. 27 del fascicolo di primo grado di ed il doc. n. 51 fascicolo primo grado di , dal Controparte_2 Parte_1
quale si evince che nell'estratto conto corrente trimestrale del quarto trimestre della mamma n. 29742 in data 10.11.1997 vi è una disposizione di trasferire Lire 95.000.000 nel conto cointestato con la figlia n. 14804 […], per fare un investimento in titoli di breve durata, senza costi. In pari data nel conto n. 14804 vi è stato un'operazione di
“acquisto titoli” per Lire 94.999.998.
Nell'estratto conto corrente quarto trimestre 1997 della mamma n. 29742 si vede che alla scadenza del breve investimento, in data 18.12.1997, è stato riaccreditato l'importo di Lire 95.485.877 ovvero Lire 95.000.000 più gli interessi con la causale “ordine e conto”.
Nell'estratto conto corrente n. 14804 del mese di dicembre 1997, cointestato Parte_1
, doc. n. 52 fasc. primo grado e doc. 10 fasc. Controparte_4 Parte_1
primo grado in data 18.12.1997 vi è un accredito di Lire 95.485.877 Controparte_2
con la causale “vendita titoli” >> (cfr. memoria di replica appellante principale del
23.01.2025, pagg. 23-24, enfasi propria dell'originale).
E. Asserita donazione di Lire 21.800.000 ricevuta da Parte_1
In sintesi, l'appellante incidentale sostiene che << la somma di lire 21.800.000 non è stata utilizzata per il pagamento delle imposte di registro e del Notaio PE_10
Ciò perchè, sia le tasse che il Notaio, furono pagati successivamente con altri assegni
-> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 20).
La censura è manifestamente infondata. Difatti, ad avviso di questa Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, << i documenti attorei indicati a sostegno nn. 9 c, 17g, 28b, 30, 35, 38, 41, 50, 51, 68, 68a, 68d, 68e,
68f, 68h, 68i, 68m, 69, A, B, D, non contengono né una chiara indicazione di quali
pagina 31 di 38 soldi siano stati utilizzati per pagare le spese dell'atto, diversi dai predetti 21.800.000, né effettive, precise e specifiche richieste di restituzione di tale somma da parte della sig.ra (salvo la dicitura “21.800.000 in più” o “mancano 21.800.000”, di CP_4
per sé non significativa né di un prestito, né di una donazione, né di altro, crf. doc. 68
m e doc. 69 fascicolo parte attrice): poiché è documentato che la cessionaria doveva pagare le spese dell'atto (doc. 55 convenuta) è presumibile che l'importo di
21.800.000 sia stato destinato proprio a tale fine >> (cfr. sentenza impugnata pag. 33).
F. Asserita donazione di Lire 114.989.100 ricevuta da Parte_1
Si sostiene che l'importo de quo costituisce il << totale delle somme prelevate da dai conti correnti di Parte_1 Controparte_4
Ciò è facilmente evincibile dai numerosi documenti ove rivendicava Controparte_4
detta somma di lire 114.989.100 >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 21).
Tuttavia, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure e non confutato dalle argomentazioni de quibus, << i documenti indicati dall'attore (17b, 17g, 31, 32,
35, 38, 41, 50, 69, 70, 74, lettere A, B, D) sono costituiti in larga parte da appunti manoscritti o dattiloscritti e fotocopie che non appaino idonei a provare né che le somme in questione siano state utilizzate da e dunque che la massa Parte_1
vanti nei suoi confronti un corrispondente credito, né che le stesse siano state oggetto di donazione o altra liberalità da parte della de cuius e a favore della convenuta >>
(cfr. sentenza impugnata pagg. 33-34).
G. Asserita donazione di Lire 5.700.000 ricevuta da Parte_1
Si sostiene che << Nei documenti 17b, 17g, 30, 33, 35, 38, 41, 50, 68g, 68l, 69, già prodotti in atti con atto di citazione e seconda memoria autorizzata fascicolo di
D, PE_11Controparte_7 Controparte_4
rivendicava inutilmente la restituzione di detta somma >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 24).
I documenti de quibus, tuttavia, non costituiscono <adeguata prova documentale di quanto affermato dall'attore >> (cfr. sentenza impugnata pag. 34).
pagina 32 di 38 H. Asserita donazione di Lire 55.340.000 ricevuta da Parte_1
Si sostiene che << Si evince dai numerosi documenti che Controparte_4
rivendicava la restituzione della somma di £ 55.340.000 (precisamente nei doc di parte attrice n: 17c, 17e,33,47 già prodotti in atti con atto di citazione e seconda memoria autorizzata fascicolo di primo grado) >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag.
24).
Le argomentazioni addotte dall'appellante incidentale, tuttavia, sono contraddette dalla documentazione allegata dall'odierna appellante principale. Nello specifico, come correttamente affermato da quest'ultima, << il doc. 15 fasc. primo grado di parte convenuta , […] palesa che Lire 9.750.000 sono stati Parte_1
versati da nel conto della società per il versamento della propria Controparte_4
quota sociale pari al 19,50%.
Mentre il doc. 14 fasc. primo grado di parte convenuta , […] palesa Parte_1
che Lire 43.000.000 sono stati versati da nel conto della società per Controparte_4
il versamento del proprio “finanziamento infruttifero socio ”. Controparte_4
Ciò è comprovato anche dall'estratto conto corrente della società, prodotto da entrambe le parti nel fascicolo di primo grado, doc. 53 di , doc. 14 Parte_1
Controparte_2
[…] il doc. 54, fasc. primo grado, le “distinte di versamento” di date Controparte_4
alla banca debitamente sottoscritte dalla stessa, quanto a Lire 43.000.000,= nel conto della società e quanto a Lire 2.540.000,= nel proprio conto corrente personale CP_1
n. 29742 >> (cfr. memoria di replica appellante principale del 23.01.2025, pagg. 32-34, enfasi propria dell'originale).
I. Differenza valore appartamento Via Passo Buole per €. 95.000,00.
In sintesi, l'appellante incidentale sostiene che << Con la memoria n.2 dell'art.
183 cpc sesto comma l'attore produceva una serie di documenti che per legge poteva produrre riguardanti alcuni beni dell'eredità. […]
pagina 33 di 38 Non vi è in questo caso quindi una variazione della domanda, non vi è una mutatio libelli ma bensì una semplice emendatio.
La Suprema Corte ha affrontato il problema e lo ha risolto sostenendo che non si tratti di mutatio libelli ma di una semplice emendatio nel caso nel quale l'emendatio risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. SS.UU. del
15/06/2015 n. 12310) >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 25).
Sostiene altresì, richiamando la sentenza n. 1289/1999 del Tribunale di Forlì relativa alla divisione della comunione ereditaria derivante dalla successione del padre che << Sciogliendo la comunione che avevano costituito a seguito PE_5
dell'accordo del 30/09/1997 la divisione degli immobili non veniva effettuata in uguale misura.
Nei documenti n. 35 e 53 di parte attrice viene rilevato il valore dell'appartamento (sito in Via Passo Buole n.12) pervenuto a dalla successione Parte_1 PE_5
ammontante ad € 400.000,00=.
[...]
Essendo stato stimato […] quello pervenuto ad (sempre per l'eredità Controparte_4
in € 210.000,00, ne risulta una sproporzione immotivata, illogica oltre PEsona_5
che ingiusta di € 95.000,00 che va a danneggiare la successiva successione di
[...]
-> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 26). CP_4
Le argomentazioni de quibus sono manifestamente infondate.
Difatti, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << la complessa deduzione attorea […] circa la asserita non paritetica divisione dei beni derivanti dalla successione del padre […] si appalesa del tutto nuova in quanto non PE_5
riportata in atto di citazione né in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e dunque inammissibile;
essa si appalesa inoltre inammissibile in quanto afferente alla materia del contendere del giudizio di divisione della comunione ereditaria e dunque estranea al presente giudizio >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 34-35).
J. Somme prelevate per €. 30.935,77 e per €. 30.264,37.
pagina 34 di 38 L' argomentazione addotta dall'appellante incidentale, secondo cui la richiesta di collazione degli importi de quibus si dovrebbe ricavare dai documenti allegati dallo stesso sin dall'atto di citazione, e non dagli atti di parte, è manifestamente infondata.
PEtanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << l'allegazione è inammissibile in quanto contenuta per la prima volta solo nella seconda memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. >> (cfr. sentenza impugnata pag. 35). inanziamento soci-interessi.
Si sostiene che << gli interessi dovrebbero venire calcolati sull'intera somma sino alla data della Sentenza n. 459/2016.
Ciò comporterebbe, infine, un aumento evidente del relictum, in seno al quale questa partita diventa di valore di € 240.255,24 >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 31).
La censura è infondata in quanto, in ragione dell'adesione - da parte di questa
Corte di merito - al terzo scenario prospettato dal CTU, la partita de qua deve essere determinata in €. 231.689,19.
L. Asserita donazione di Lire 30.000.000.
In sintesi, l'appellante incidentale sostiene che << il conto corrente di cui si tratta veniva utilizzato da mentre faceva Controparte_4 Parte_1
accreditare solo lo stipendio mensile.
Di conseguenza […] l'ammontare del saldo finale (lire 30.000.000) poteva essere attribuito alla sola >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. Controparte_4
31).
Ad avviso di questa Corte di merito, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure mediante il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale << “Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati
[…] dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente […] ” (Cass. n.
pagina 35 di 38 4066 del 19/02/2009), dovrà considerarsi di pertinenza della sig.ra e CP_4
presumibilmente donato alla sig.ra l'importo di euro 7.746,85 (pari Parte_1
ad euro 15.493,71/2) >> (cfr. sentenza impugnata pag. 28), in quanto << da un lato, i documenti prodotti dall'attore sono costituiti da appunti manoscritti che non appaiono idonei a provare univocamente che il denaro presente sul conto fosse frutto della sola attività di sarta della de cuius. Dall'altro lato, la convenuta non ha dato prova alcuna del fatto che il conto corrente fosse, invece, alimentato dai soli propri guadagni >>
(cfr. sentenza impugnata pag. 28).
10. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e l'accoglimento parziale dell'impugnazione incidentale, limitatamente al primo motivo.
11. S'impone altresì, in considerazione dell'esito della lite, che ha visto le parti fra di loro reciprocamente soccombenti su punti qualificanti delle rispettive pretese, ciò dicasi in maniera complessiva, la compensazione delle spese di lite e di c.t.u., sussistendone validi e giustificati motivi anche in ragione della qualità delle parti, della natura del contenzioso, oggettivamente complesso, dell'esito complessivo discendente dalla CTU che comunque ha comportato il riconoscimento di un credito per imposte in favore dell'appellante principale sia pure solo in esito alla stima della quota sociale, frutto di ragionevole contestazione però da parte dell'appellante incidentale. Ciò in applicazione dell'art. 92 cpc ed anche della pronuncia della C. Cost. n. 77/2018.
12. Ricorre per le appellanti principali la sussistenza della previsione dell'art.
ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre
2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
pagina 36 di 38
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. Rigetta l'appello principale.
2. Accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma nel resto:
A. accerta e dichiara che il valore della quota del 19,50% della Controparte_1
già detenuta dalla de cuius e caduta in
[...] Controparte_4
successione, ammonta a €. 40.240,41;
B. accerta e dichiara che il valore dei beni relitti ammonta a €. 403.567,48, oltre €.
224.500,00 per valore degli immobili lasciati per testamento a e Controparte_2
dunque totale €. 628.067,48.
C. accerta e dichiara che il valore della quota disponibile (pari a un terzo ex art. 537
c.c.) ammonta a €. 213.821,44;
D. accerta e dichiara che il valore della quota di legittima di (pari a Parte_1
un terzo ex art. 537 c.c., con imputazione delle donazioni ex art. 564 comma 2
c.c.) ammonta a euro 200.424,59;
E. accerta e dichiara che l'importo del relictum spettante a per Parte_1
successione legittima è pari a €. 201.783,74;
F. accerta e dichiara che ha subito la lesione della quota di Controparte_2
legittima ad esso spettante per l'importo di €. 1.359,15;
G. accerta e dichiara il diritto di credito per imposte di nei confronti Parte_1
di per l'importo di €. 4.974,32; Controparte_2
H. dispone che l'asse ereditario del valore complessivo di €. 403.567,48, sia diviso fra le parti, eredi di nella misura del 50% ciascuna, assegnando a Controparte_4
ciascuna di esse la corrispondente quota del valore di €. 201.783,74.
2. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite e di c.t.u.
pagina 37 di 38 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico delle appellanti principali di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 07.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa OM Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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