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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 27 novembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1700/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. V. Ponte)
CONTRO
Controparte_1 contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentirla Controparte_1 condannare al pagamento della somma di €
12.222,66, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver lavorato per la convenuta con contratto a tempo indeterminato dal 20.1.2022 all'1.11.2023, come operaio inquadrato al 1° livello CCNL edili industria, deduceva il mancato pagamento, alla cessazione del rapporto, della retribuzione maturata da luglio 2023, nonché il maturato trattamento di fine rapporto.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta con contratto a tempo indeterminato dal 20.1.2022 all'1.11.2023, come operaio inquadrato al 1° livello CCNL edili industria
(v. doc.
1-2 fasc. ricorrente).
L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c..
In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (cass. Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giustificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 12.222,66 (di cui € 3.204,43 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1700/2025 R.G.
1) condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 12.222,66, oltre
[...] interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di Parte_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
Bergamo, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini