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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/12/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Riaperto il verbale alle ore 16,28 viene data lettura della seguente sentenza contestuale alla presenza dell'Avv. Cristina Cammarosano, difensore di parte ricorrente.
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO
Ricorso ex In Nome del Popolo Italiano art. 281
decies e ss.
Tribunale Ordinario di Siena c.p.c. e
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott.
Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, dato atto della odierna discussione orale, in esito alla camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
contestuale nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., iscritto al R.G.N. 1031/2024, promosso da:
C.F./P.IVA , con sede in Siena, Parte_1 P.IVA_1
piazza Indipendenza n. 2, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Lazzeroni del Foro di Siena, con studio Parte_1 professionale in Siena, via Stalloreggi n. 89, e dall'Avv. Cristina Cammarosano, del Foro di
Siena, con studio professionale in Siena, via E.S. Piccolomini n. 72, ed elettivamente pagina 1 di 9 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lazzeroni, come da procura rilasciata con atto separato da intendersi apposto in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
, C.F. , residente a [...], strada di Vico Alto Controparte_1 CodiceFiscale_1
n. 4;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: pagamento somma
Conclusioni delle parti: all'odierna udienza del 10.12.2025 la causa viene posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente nei termini di cui al ricorso introduttivo ed al verbale.
Si riportano le conclusioni di cui al ricorso:
“Accertare e dichiarare il diritto della alla riscossione della Controparte_2 provvigione concordata e documentata in atti e, per l'effetto, condannare la IG.ra
[...]
al pagamento in favore della della somma di euro CP_1 Controparte_2
17.568,00, oltre rivalutazione e interessi sino alla data di effettivo soddisfacimento;
condannare, altresì, la IG.ra al risarcimento del danno ingiustamente Controparte_1 subito dalla per la mancata conclusione dell'affare nella misura che Controparte_2
sarà ritenuta di giustizia e ragione;
condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei Controparte_1 danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' , corrente in Siena, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, iscritto in data 27.05.2024,
pagina 2 di 9 esponeva: che il 21.11.2022 la IG.ra , quale aspirante acquirente di un Controparte_1
immobile in Comune di Siena, le conferiva incarico di favorire il di lei incontro con potenziali venditori di unità abitative;
che il compenso spettante per l'attività di mediazione veniva concordemente determinato nella misura del 3% del prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di compravendita, oltre IVA;
che essa ricorrente individuava nella IG.ra , Parte_2 proprietaria dell'appartamento in Siena, via Arturo Nannizzi n. 4, località Il Poggetto, la potenziale parte venditrice nella compravendita con la IG.ra ; che venivano CP_1 pertanto effettuate numerose visite all'immobile de quo da parte della IG.ra , CP_1
accompagnata anche da familiari e sempre da personale di essa Agenzia, in particolare dal
IG. che, in tali occasioni, la convenuta trovava confacente l'appartamento Persona_1
alle proprie necessità e dunque veniva sottoscritta proposta ferma di acquisto;
che, quindi, alla presenza del Notaio di Siena, le IGnore e stipulavano in data Per_2 Pt_2 CP_1
18.04.2023 contratto preliminare di compravendita, convenendo il prezzo di acquisto in euro
480.000,00; che, inoltre, nel medesimo atto, le parti promittente venditrice e promittente acquirente dichiaravano espressamente di essersi avvalse della mediazione dell'
[...]
per la conclusione del contratto preliminare;
che le IGnore e Controparte_2 Pt_2
non addivenivano poi alla stipula del contratto definitivo, per essersi, senza valida CP_1
motivazione, resa indisponibile la promissaria acquirente . CP_1
Si assumeva quindi nel ricorso introduttivo come la IG.ra non avesse CP_1 corrisposto all' quanto dovutole, nonostante questa avesse CP_2 Controparte_2
pienamente onorato il proprio incarico;
che, specificatamente, la convenuta si rendeva inadempiente al versamento della somma di euro 17.568,00, corrispondente a quanto previsto nel contratto di incarico;
che, pertanto, a distanza di svariati mesi dalla conclusione del contratto preliminare di compravendita, il 18.12.2023 l'Agenzia ricorrente si vedeva costretta a sollecitare formalmente il pagamento della somma dovutale dalla IG.ra
; che quest'ultima, pur avendo inizialmente manifestato l'intenzione di saldare il CP_1
proprio debito, non dava tuttavia seguito a tale manifestato proposito senza motivazione alcuna;
che, al fine di favorire un ultimo bonario tentativo di composizione, l CP_2
invitava formalmente la IG.ra a stipulare una convenzione di negoziazione CP_1 assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014, risultata tuttavia anch'essa priva di riscontro.
Deduceva, quindi, in diritto, la ricorrente come il diritto al compenso per l'agente immobiliare di cui all'art. 1755 c.c. sorgesse nel momento di conclusione dell'affare, ossia allorquando fra le parti messe in contatto dal mediatore si fosse costituito un vincolo giuridico pagina 3 di 9 idoneo ad abilitare ciascuna di esse all'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932
c.c., come, appunto, in ipotesi di stipula di un contratto preliminare;
che, pertanto, nel caso di specie, essa ricorrente aveva maturato il diritto alla provvigione nonostante le parti non fossero addivenute alla stipula del contratto definitivo;
che, oltre a ciò, il procrastinarsi dell'indebita condotta della IG.ra aveva cagionato ad essa ricorrente una CP_1
ingiustificata lesione del suo buon diritto ad incassare il compenso, costringendola, peraltro, a ricorrere alla tutela giurisdizionale, essendo risultata vana l'attivazione dei previsti strumenti prodromici al giudizio.
Concludeva quindi parte ricorrente nei termini sopra riportati, di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice, all'udienza del 15.10.2024, fissata per la comparizione delle parti, presente la IG.ra personalmente, preso atto della richiesta di parte ricorrente di CP_1
declaratoria di contumacia della convenuta e di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva ordinanza riservata disponeva rinvio per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Si perveniva, quindi, dopo due rinvii d'ufficio, all'udienza odierna, alla quale il Giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte ricorrente, previa breve esposizione orale, si ritirava in camera di consiglio, invitando a presenziare ad horas alla lettura della pronuncia.
Va, anzitutto, dichiarata la contumacia della IG.ra , non essendo la stessa CP_1
costituitasi in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
Il proposto ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento, nei termini che seguono, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
La società ricorrente risulta, infatti, in esito all'esame degli atti del procedimento, aver supportato la propria richiesta economica con l'allegazione di idonea documentazione, dalla quale può desumersi lo svolgimento dell''attività di mediazione in favore della IG.ra
, documentazione dalla quale può pertanto evincersi la fondatezza della richiesta CP_1
medesima.
In particolare, è emerso e risultato provato per tabulas, da quanto versato in atti, che la convenuta aveva conferito in data 21.11.2022 incarico di mediazione all' ricorrente CP_2
per il reperimento di un immobile da acquistare, con la previsione di un compenso pari al 3% del prezzo di acquisto oltre IVA (doc. 1 allegato al ricorso), e che, individuata l'unità immobiliare di suo gradimento, aveva sottoscritto proposta di acquisto dell'appartamento di pagina 4 di 9 proprietà al prezzo di euro 480.000,00 (doc. 2). Pt_2
Risulta, altresì, documentata la conclusione in data 18.04.2023 di un contratto preliminare di compravendita con la IG.ra quale parte promittente acquirente CP_1 dell'appartamento in Comune di Siena, località Il Poggetto, via Nannizzi n. 4, al prezzo convenuto di euro 480.000,00 (doc. 3), contratto nel quale le parti espressamente dichiaravano di essersi avvalse della mediazione dell' , con sede in Controparte_2
Siena.
La ricorrente ha poi prodotto raccomandata a.r. del 18.12.2023 del proprio Legale, (doc.
4), con la quale questi sollecitava la IG.ra al versamento dell'importo di euro CP_1
17.568,00, come da fattura pro forma 1 del 13.12.2023 allegata (doc. 5), nonché la mail del
25.01.2024 di risposta della convenuta, con la quale quest'ultima chiedeva di attendere qualche giorno onde consentire al Legale di propria fiducia di mettersi in contatto per una possibile soluzione bonaria della questione (doc. 6).
Infine, risulta versato in atti l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014 (doc. 7), rimasto privo di riscontro da parte della convenuta.
Quanto depositato risulta, perciò, costituire sufficiente prova dell'esistenza della prestazione professionale svolta dall'Agenzia immobiliare ricorrente in favore della convenuta
(an debeatur), e dunque del diritto a ricevere la provvigione da parte della convenuta medesima.
Va, infatti, al riguardo, osservato come l abbia maturato il diritto al CP_2 compenso ai sensi dell'art. 1755 c.c., secondo il quale “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
E per “conclusione dell'affare” deve intendersi, in generale, come più volte specificato in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, il compimento di un'operazione di natura economica che ha portato le parti a soddisfare loro reciproci interessi. Operazione, dunque, generatrice di un rapporto obbligatorio fra le parti medesime, costitutivo, cioè, di un vincolo idoneo ad attribuire il diritto di agire per l'adempimento o, in difetto, per il risarcimento del danno (ad es., Tribunale Napoli, 13.09.2022 n. 8016, Cass. n. 923/2017).
Più precisamente, la Corte di Cassazione ha affermato che “al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile
pagina 5 di 9 del negozio programmato” (Cass. Ordinanza n. 28879/2022, sentenza n. 30083/2019).
E dunque anche la stipulazione di un contratto preliminare di vendita di un immobile, come nel caso di specie, è sufficiente a far sorgere tale diritto ad agire, a prescindere dal fatto che alla sottoscrizione di questo segua effettivamente o meno la stipula di un contratto definitivo (Tribunale Forlì, 15.09.2022 n. 819, Cass., sentenza 31431/2023, ordinanza n.
3122/2024).
Di talché, affinché possa maturare il diritto alla provvigione del mediatore è indispensabile che sussista il nesso causale tra l'attività dell'agente immobiliare e la conclusione dell'affare.
In altri termini, la “messa in relazione” da parte del mediatore deve costituire l'antecedente necessario per poter pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, ed anche laddove il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo, alla conclusione dell'affare (Cass. nn. 11467/2001, 10606/2001).
Fermo, quindi il rapporto causale tra opera del mediatore e conclusione dell'affare, si è sostenuto in giurisprudenza come non sia comunque necessario l'intervento del mediatore medesimo in tutte le fasi delle trattative, potendo anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittimare il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti.
Osserva, dunque, il Tribunale come, a fronte di quanto adeguatamente offerto in via documentale dalla parte ricorrente, costituente il titolo legittimante la sua pretesa economica, la convenuta abbia, di contro, preferito non costituirsi in giudizio, ed omettere, così, qualsivoglia attività difensiva in replica a quanto ex adverso dedotto e richiesto.
E tale scelta processuale, che ne ha imposto la dichiarazione di contumacia, può ragionevolmente far ritenere come la convenuta medesima non disponesse di valide argomentazioni difensive, idonee, cioè, a contestare efficacemente la pretesa avanzata nel ricorso introduttivo.
Sarebbe stato, infatti, preciso onere della IG.ra addurre eventuali fatti CP_1 estintivi o modificativi dell'obbligazione di pagamento a suo carico, il che non risulta, però, essere stato fatto. E ciò rappresenta indubbiamente circostanza idonea a rafforzare le emergenze documentali sopra descritte, offerte dalla ricorrente a sostegno della propria domanda.
Secondo, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di prova pagina 6 di 9 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. nn. 13533/2001, 337372010).
In sostanza, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che la eccepisca (Cass. nn. 19039/2019, 20288/2011).
Peraltro, un implicito riconoscimento dell'esistenza del proprio debito da parte della convenuta può ricavarsi dal contenuto della mail inviata dalla IG.ra il 25.01.2024 CP_1
(cit. doc. 6), in risposta al sollecito del Legale della ricorrente, laddove la prima chiedeva di attendere ancora qualche giorno per consentire al proprio Legale di ricercare una possibile soluzione bonaria.
In conclusione, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla parte ricorrente, le esaustive produzioni documentali dalla stessa effettuate, in uno con il suddetto comportamento processuale della convenuta rappresentano tutti elementi e circostanze univocamente convergenti all'integrale accoglimento della domanda di cui al ricorso in oggetto, in totale assenza, come suddetto, di contestazioni della controparte.
Deve quindi dichiararsi e riconoscersi il diritto della ricorrente alla riscossione del suo compenso professionale per l'attività di mediazione svolta in favore della IG.ra , CP_1
compenso come richiesto e quantificato nella fattura pro forma 1 del 13.12.2023 (cit. doc. 5), pari ad euro 17.568,00, IVA compresa, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino alla data di effettivo soddisfo.
Devono invece respingersi le ulteriori domande, risarcitoria e di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., parimenti avanzate nel ricorso introduttivo.
Osserva, al riguardo, il Giudicante, quanto alla prima domanda, come il danno possa considerarsi in re ipsa, ovvero costituito dalla stessa mancata riscossione della provvigione, e non essendo comunque state provate ulteriori voci di danno, e come, altresì, per la richiesta ex art 96 c.p.c. non sussistano i presupposti di legge richiesti da tale norma.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste vanno poste a carico pagina 7 di 9 della convenuta, in ossequio al generale principio della soccombenza.
E per la liquidazione delle stesse occorre fare riferimento al D.M. n. 55/2014 ed alle tabelle parametriche ad esso allegate, ed in particolare a quella corrispondente al valore della presente causa, con applicazione dei previsti valori minimi.
E ciò in ossequio al generale principio secondo cui la liquidazione del compenso professionale deve comunque commisurarsi all'attività difensiva concretamente apprestata nel corso del giudizio, e dunque essere proporzionale all'effettiva entità ed importanza dell'attività stessa, dovendosi, in tale valutazione, tener conto anche dello status di contumace della convenuta.
Deve poi escludersi la voce di compenso relativa alla fase istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: in accoglimento del proposto ricorso, accerta e dichiara la convenuta , Controparte_1
contumace, debitrice nei confronti della ricorrente in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo richiesto di euro 17.568,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per l'attività professionale di mediazione svolta, come descritta nel ricorso.
Condanna, per l'effetto, la convenuta al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, del suddetto importo per i titoli e le ragioni di cui sopra.
Condanna, altresì, la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che determina e liquida, per compenso professionale, nella somma di euro 1.700,00, oltre rimborso forfetario al 15%, ed oltre IVA e CAP come per legge, ed in euro 274,58 per spese.
Così deciso in Siena, lì 10.12.2025
Verbale chiuso alle ore 16,50.
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO
Ricorso ex In Nome del Popolo Italiano art. 281
decies e ss.
Tribunale Ordinario di Siena c.p.c. e
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott.
Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, dato atto della odierna discussione orale, in esito alla camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
contestuale nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., iscritto al R.G.N. 1031/2024, promosso da:
C.F./P.IVA , con sede in Siena, Parte_1 P.IVA_1
piazza Indipendenza n. 2, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Lazzeroni del Foro di Siena, con studio Parte_1 professionale in Siena, via Stalloreggi n. 89, e dall'Avv. Cristina Cammarosano, del Foro di
Siena, con studio professionale in Siena, via E.S. Piccolomini n. 72, ed elettivamente pagina 1 di 9 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lazzeroni, come da procura rilasciata con atto separato da intendersi apposto in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
, C.F. , residente a [...], strada di Vico Alto Controparte_1 CodiceFiscale_1
n. 4;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: pagamento somma
Conclusioni delle parti: all'odierna udienza del 10.12.2025 la causa viene posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente nei termini di cui al ricorso introduttivo ed al verbale.
Si riportano le conclusioni di cui al ricorso:
“Accertare e dichiarare il diritto della alla riscossione della Controparte_2 provvigione concordata e documentata in atti e, per l'effetto, condannare la IG.ra
[...]
al pagamento in favore della della somma di euro CP_1 Controparte_2
17.568,00, oltre rivalutazione e interessi sino alla data di effettivo soddisfacimento;
condannare, altresì, la IG.ra al risarcimento del danno ingiustamente Controparte_1 subito dalla per la mancata conclusione dell'affare nella misura che Controparte_2
sarà ritenuta di giustizia e ragione;
condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei Controparte_1 danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' , corrente in Siena, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, iscritto in data 27.05.2024,
pagina 2 di 9 esponeva: che il 21.11.2022 la IG.ra , quale aspirante acquirente di un Controparte_1
immobile in Comune di Siena, le conferiva incarico di favorire il di lei incontro con potenziali venditori di unità abitative;
che il compenso spettante per l'attività di mediazione veniva concordemente determinato nella misura del 3% del prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di compravendita, oltre IVA;
che essa ricorrente individuava nella IG.ra , Parte_2 proprietaria dell'appartamento in Siena, via Arturo Nannizzi n. 4, località Il Poggetto, la potenziale parte venditrice nella compravendita con la IG.ra ; che venivano CP_1 pertanto effettuate numerose visite all'immobile de quo da parte della IG.ra , CP_1
accompagnata anche da familiari e sempre da personale di essa Agenzia, in particolare dal
IG. che, in tali occasioni, la convenuta trovava confacente l'appartamento Persona_1
alle proprie necessità e dunque veniva sottoscritta proposta ferma di acquisto;
che, quindi, alla presenza del Notaio di Siena, le IGnore e stipulavano in data Per_2 Pt_2 CP_1
18.04.2023 contratto preliminare di compravendita, convenendo il prezzo di acquisto in euro
480.000,00; che, inoltre, nel medesimo atto, le parti promittente venditrice e promittente acquirente dichiaravano espressamente di essersi avvalse della mediazione dell'
[...]
per la conclusione del contratto preliminare;
che le IGnore e Controparte_2 Pt_2
non addivenivano poi alla stipula del contratto definitivo, per essersi, senza valida CP_1
motivazione, resa indisponibile la promissaria acquirente . CP_1
Si assumeva quindi nel ricorso introduttivo come la IG.ra non avesse CP_1 corrisposto all' quanto dovutole, nonostante questa avesse CP_2 Controparte_2
pienamente onorato il proprio incarico;
che, specificatamente, la convenuta si rendeva inadempiente al versamento della somma di euro 17.568,00, corrispondente a quanto previsto nel contratto di incarico;
che, pertanto, a distanza di svariati mesi dalla conclusione del contratto preliminare di compravendita, il 18.12.2023 l'Agenzia ricorrente si vedeva costretta a sollecitare formalmente il pagamento della somma dovutale dalla IG.ra
; che quest'ultima, pur avendo inizialmente manifestato l'intenzione di saldare il CP_1
proprio debito, non dava tuttavia seguito a tale manifestato proposito senza motivazione alcuna;
che, al fine di favorire un ultimo bonario tentativo di composizione, l CP_2
invitava formalmente la IG.ra a stipulare una convenzione di negoziazione CP_1 assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014, risultata tuttavia anch'essa priva di riscontro.
Deduceva, quindi, in diritto, la ricorrente come il diritto al compenso per l'agente immobiliare di cui all'art. 1755 c.c. sorgesse nel momento di conclusione dell'affare, ossia allorquando fra le parti messe in contatto dal mediatore si fosse costituito un vincolo giuridico pagina 3 di 9 idoneo ad abilitare ciascuna di esse all'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932
c.c., come, appunto, in ipotesi di stipula di un contratto preliminare;
che, pertanto, nel caso di specie, essa ricorrente aveva maturato il diritto alla provvigione nonostante le parti non fossero addivenute alla stipula del contratto definitivo;
che, oltre a ciò, il procrastinarsi dell'indebita condotta della IG.ra aveva cagionato ad essa ricorrente una CP_1
ingiustificata lesione del suo buon diritto ad incassare il compenso, costringendola, peraltro, a ricorrere alla tutela giurisdizionale, essendo risultata vana l'attivazione dei previsti strumenti prodromici al giudizio.
Concludeva quindi parte ricorrente nei termini sopra riportati, di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice, all'udienza del 15.10.2024, fissata per la comparizione delle parti, presente la IG.ra personalmente, preso atto della richiesta di parte ricorrente di CP_1
declaratoria di contumacia della convenuta e di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva ordinanza riservata disponeva rinvio per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Si perveniva, quindi, dopo due rinvii d'ufficio, all'udienza odierna, alla quale il Giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte ricorrente, previa breve esposizione orale, si ritirava in camera di consiglio, invitando a presenziare ad horas alla lettura della pronuncia.
Va, anzitutto, dichiarata la contumacia della IG.ra , non essendo la stessa CP_1
costituitasi in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
Il proposto ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento, nei termini che seguono, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
La società ricorrente risulta, infatti, in esito all'esame degli atti del procedimento, aver supportato la propria richiesta economica con l'allegazione di idonea documentazione, dalla quale può desumersi lo svolgimento dell''attività di mediazione in favore della IG.ra
, documentazione dalla quale può pertanto evincersi la fondatezza della richiesta CP_1
medesima.
In particolare, è emerso e risultato provato per tabulas, da quanto versato in atti, che la convenuta aveva conferito in data 21.11.2022 incarico di mediazione all' ricorrente CP_2
per il reperimento di un immobile da acquistare, con la previsione di un compenso pari al 3% del prezzo di acquisto oltre IVA (doc. 1 allegato al ricorso), e che, individuata l'unità immobiliare di suo gradimento, aveva sottoscritto proposta di acquisto dell'appartamento di pagina 4 di 9 proprietà al prezzo di euro 480.000,00 (doc. 2). Pt_2
Risulta, altresì, documentata la conclusione in data 18.04.2023 di un contratto preliminare di compravendita con la IG.ra quale parte promittente acquirente CP_1 dell'appartamento in Comune di Siena, località Il Poggetto, via Nannizzi n. 4, al prezzo convenuto di euro 480.000,00 (doc. 3), contratto nel quale le parti espressamente dichiaravano di essersi avvalse della mediazione dell' , con sede in Controparte_2
Siena.
La ricorrente ha poi prodotto raccomandata a.r. del 18.12.2023 del proprio Legale, (doc.
4), con la quale questi sollecitava la IG.ra al versamento dell'importo di euro CP_1
17.568,00, come da fattura pro forma 1 del 13.12.2023 allegata (doc. 5), nonché la mail del
25.01.2024 di risposta della convenuta, con la quale quest'ultima chiedeva di attendere qualche giorno onde consentire al Legale di propria fiducia di mettersi in contatto per una possibile soluzione bonaria della questione (doc. 6).
Infine, risulta versato in atti l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014 (doc. 7), rimasto privo di riscontro da parte della convenuta.
Quanto depositato risulta, perciò, costituire sufficiente prova dell'esistenza della prestazione professionale svolta dall'Agenzia immobiliare ricorrente in favore della convenuta
(an debeatur), e dunque del diritto a ricevere la provvigione da parte della convenuta medesima.
Va, infatti, al riguardo, osservato come l abbia maturato il diritto al CP_2 compenso ai sensi dell'art. 1755 c.c., secondo il quale “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
E per “conclusione dell'affare” deve intendersi, in generale, come più volte specificato in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, il compimento di un'operazione di natura economica che ha portato le parti a soddisfare loro reciproci interessi. Operazione, dunque, generatrice di un rapporto obbligatorio fra le parti medesime, costitutivo, cioè, di un vincolo idoneo ad attribuire il diritto di agire per l'adempimento o, in difetto, per il risarcimento del danno (ad es., Tribunale Napoli, 13.09.2022 n. 8016, Cass. n. 923/2017).
Più precisamente, la Corte di Cassazione ha affermato che “al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile
pagina 5 di 9 del negozio programmato” (Cass. Ordinanza n. 28879/2022, sentenza n. 30083/2019).
E dunque anche la stipulazione di un contratto preliminare di vendita di un immobile, come nel caso di specie, è sufficiente a far sorgere tale diritto ad agire, a prescindere dal fatto che alla sottoscrizione di questo segua effettivamente o meno la stipula di un contratto definitivo (Tribunale Forlì, 15.09.2022 n. 819, Cass., sentenza 31431/2023, ordinanza n.
3122/2024).
Di talché, affinché possa maturare il diritto alla provvigione del mediatore è indispensabile che sussista il nesso causale tra l'attività dell'agente immobiliare e la conclusione dell'affare.
In altri termini, la “messa in relazione” da parte del mediatore deve costituire l'antecedente necessario per poter pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, ed anche laddove il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo, alla conclusione dell'affare (Cass. nn. 11467/2001, 10606/2001).
Fermo, quindi il rapporto causale tra opera del mediatore e conclusione dell'affare, si è sostenuto in giurisprudenza come non sia comunque necessario l'intervento del mediatore medesimo in tutte le fasi delle trattative, potendo anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittimare il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti.
Osserva, dunque, il Tribunale come, a fronte di quanto adeguatamente offerto in via documentale dalla parte ricorrente, costituente il titolo legittimante la sua pretesa economica, la convenuta abbia, di contro, preferito non costituirsi in giudizio, ed omettere, così, qualsivoglia attività difensiva in replica a quanto ex adverso dedotto e richiesto.
E tale scelta processuale, che ne ha imposto la dichiarazione di contumacia, può ragionevolmente far ritenere come la convenuta medesima non disponesse di valide argomentazioni difensive, idonee, cioè, a contestare efficacemente la pretesa avanzata nel ricorso introduttivo.
Sarebbe stato, infatti, preciso onere della IG.ra addurre eventuali fatti CP_1 estintivi o modificativi dell'obbligazione di pagamento a suo carico, il che non risulta, però, essere stato fatto. E ciò rappresenta indubbiamente circostanza idonea a rafforzare le emergenze documentali sopra descritte, offerte dalla ricorrente a sostegno della propria domanda.
Secondo, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di prova pagina 6 di 9 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. nn. 13533/2001, 337372010).
In sostanza, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che la eccepisca (Cass. nn. 19039/2019, 20288/2011).
Peraltro, un implicito riconoscimento dell'esistenza del proprio debito da parte della convenuta può ricavarsi dal contenuto della mail inviata dalla IG.ra il 25.01.2024 CP_1
(cit. doc. 6), in risposta al sollecito del Legale della ricorrente, laddove la prima chiedeva di attendere ancora qualche giorno per consentire al proprio Legale di ricercare una possibile soluzione bonaria.
In conclusione, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla parte ricorrente, le esaustive produzioni documentali dalla stessa effettuate, in uno con il suddetto comportamento processuale della convenuta rappresentano tutti elementi e circostanze univocamente convergenti all'integrale accoglimento della domanda di cui al ricorso in oggetto, in totale assenza, come suddetto, di contestazioni della controparte.
Deve quindi dichiararsi e riconoscersi il diritto della ricorrente alla riscossione del suo compenso professionale per l'attività di mediazione svolta in favore della IG.ra , CP_1
compenso come richiesto e quantificato nella fattura pro forma 1 del 13.12.2023 (cit. doc. 5), pari ad euro 17.568,00, IVA compresa, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino alla data di effettivo soddisfo.
Devono invece respingersi le ulteriori domande, risarcitoria e di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., parimenti avanzate nel ricorso introduttivo.
Osserva, al riguardo, il Giudicante, quanto alla prima domanda, come il danno possa considerarsi in re ipsa, ovvero costituito dalla stessa mancata riscossione della provvigione, e non essendo comunque state provate ulteriori voci di danno, e come, altresì, per la richiesta ex art 96 c.p.c. non sussistano i presupposti di legge richiesti da tale norma.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste vanno poste a carico pagina 7 di 9 della convenuta, in ossequio al generale principio della soccombenza.
E per la liquidazione delle stesse occorre fare riferimento al D.M. n. 55/2014 ed alle tabelle parametriche ad esso allegate, ed in particolare a quella corrispondente al valore della presente causa, con applicazione dei previsti valori minimi.
E ciò in ossequio al generale principio secondo cui la liquidazione del compenso professionale deve comunque commisurarsi all'attività difensiva concretamente apprestata nel corso del giudizio, e dunque essere proporzionale all'effettiva entità ed importanza dell'attività stessa, dovendosi, in tale valutazione, tener conto anche dello status di contumace della convenuta.
Deve poi escludersi la voce di compenso relativa alla fase istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: in accoglimento del proposto ricorso, accerta e dichiara la convenuta , Controparte_1
contumace, debitrice nei confronti della ricorrente in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo richiesto di euro 17.568,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per l'attività professionale di mediazione svolta, come descritta nel ricorso.
Condanna, per l'effetto, la convenuta al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, del suddetto importo per i titoli e le ragioni di cui sopra.
Condanna, altresì, la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che determina e liquida, per compenso professionale, nella somma di euro 1.700,00, oltre rimborso forfetario al 15%, ed oltre IVA e CAP come per legge, ed in euro 274,58 per spese.
Così deciso in Siena, lì 10.12.2025
Verbale chiuso alle ore 16,50.
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
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