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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
AM OL, AT
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 93/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 40/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 10/02/2015
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020100006238476000 RITARD. VERSAM.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0802001000010516072000 RIT ACCONTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020130003214814000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020130004936425000 IMP REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
L'avv. Difensore_1 si riporta ed insiste sulle motivazioni e conclusioni in atti
Sono presenti, oltre il rappresentante dell'Agenzia entrate riscossione avv .Nominativo_3, la dott.ssa Nominativo_1 per Agenzia entrate DP Perugia e dott.ssa Nominativo_2 per Agenzia Entrate Direzione Regionale Umbria;
quest'ultima come in atti insiste per l'estromissione dal presente giudizio dell'Ufficio che rappresenta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato preavviso di fermo amministrativo su proprio autoveicolo lamentando di non aver ricevuto notifica delle presupposte cartelle, notificate presso luogo di residenza diverso da quello indicato alle Poste nel servizio “Seguimi” e lamentando la violazione dell'art. 139 c.p.c. per non aver il messo notificatore ricercato il destinatario presso il luogo ove da tanti anni svolge la professione di avvocato.
In primo grado con sentenza n, 40 del 2015 la C.T.P. di Perugia ha respinto il motivo di gravame inerente la nullità della notifica delle cartelle, a nulla rilevando il servizio "Seguimi" ma accolto il motivo inerente la non sottoponibilità a fermo in quanto bene strumentale all'esercizio della professione.
La C.T.R. dell'Umbria con sentenza n.70/2016 ha respinto l'appello proposto dal contribuente e accolto l'appello incidentale di EQ in punto di invalidità dell'impugnato fermo.
L'avv Ricorrente_1 ha quindi proposto ricorso in NE mediante tre motivi così sintetizzabili:
I) violazione art. 86 comma 2 del d.p.r. 602/1973 in relazione all'art. 62 del d.lgs. n. 546/1992 e nn. 3, 4 e
5 dell'art. 360 c.p.c. in quanto, secondo il ricorrente, la natura strumentale all'esercizio della professione di avvocato avrebbe dovuto impedire la misura del fermo;
II) violazione artt. 139, 140 c.p.c. e 60 del d.p.r. n. 600/1973, in relazione all'art. 62 del d.lgs. n. 546/92 e nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., poiché il destinatario non sarebbe stato cercato presso il proprio studio ma unicamente presso la propria abitazione così che la notifica non si sarebbe completata, né la sentenza impugnata avrebbe motivato sul perché ha invece ritenuto il contrario;
secondo il ricorrente egli avrebbe avuto conoscenza delle cartelle solo con la notifica del fermo, dovendosi perciò ritenere le stesse tempestivamente contestate;
III) violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c. in relazione all'art. 63 del d.lgs. n. 546/92 e 360, nn.
3 e 5 c.p.c., avendo la CTR respinto in modo del tutto apodittico la propria richiesta di rimessione in termini.
La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo per vizio di motivazione, assorbendo il terzo e rigettando il primo (in parte dichiarato inammissibile). Ha statuito la NE che la C.T.R. non ha motivato l'assunto per cui le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate ex art. 26 DPR 602 e 60 DPR 600/73, non avendo statuito nulla quanto al tipo di irreperibilità riscontrata né sull'invio o meno della CAD e del completamento della fattispecie di cui all'art.140 c.p.c. Ricorrente_1 ha dunque riassunto il giudizio insistendo per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto la validità della notifica delle cartelle n.
08020100006238476000, n. 08020100010516072000, n. 08020130003214814000 e n. 08020130004936425000.
Si è costituita nel giudizio in riassunzione l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale sollevando il mancato esame da parte del giudice di secondo grado dell' eccezione di difetto legittimazione passiva e conseguente estromissione dal giudizio. Ha ribadito l'irrilevanza del Servizio "Seguimi" per gli atti tributari.
Si è costittuita anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentando come la NE ha accolto il secondo motivo ma nulla statuendo sulla nullità della notifica delle cartelle sottese al preavviso. Dagli avvisi di deposito presso la casa comunale in atti risulta la compiuta giacenza non essendo vero quanto "ex adverso" affermato circa la necessità per il perfezionamento della ricezione a fronte della compiuta giacenza del plico. Tutte le cartelle risultano notificate al domicilio fiscale del contribuente di Indirizzo_1 peraltro luogo di residenza dell'appellante.
Si è costituita anche la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate rilevando la piena validità delle notifiche di atti tributari ove effettuate come nella fattispecie (irriperebilità relativa e non assoluta) presso il domicilio fiscale, essendo la ricerca presso lo studio professionale ex art 60 co 1 lett c dpr 600/73 solo facoltativa. Ove le cartelle in questione risulteranno validmente notificate il ricorrente sarà decaduto dall'eccepirne la tardività salva la rimessione in termini e rinvio al primo giudice. Diversamente ove l'adito giudice accerti la nullità della notifica verrebbe a cadere anche il conseguente fermo.
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Viene in decisione il giudizio di rinvio in seguito all'ordinanza della NE. n 34813/2024 giudizio involgente la legittimità del preavviso di fermo amministrativo apposto all'autoveicolo di proprietà del ricorrente avv. Ricorrente_1.
2.- Con la sentenza n. 70/2016 l'adita CTR dell'Umbria ha repinto in estrema sintesi il motivo di gravame di violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. inerente la nullità della notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo, a nulla rilevando il servizio "Seguimi"attivato con le Poste dal contribuente.
La Suprema Corte con ordinanza. n 34813/2024 ha accolto il ricorso per NE proposto dal contribuente con riferimento al secondo motivo di gravame inerente la validità della notifica delle presupposte cartelle per vizio di motivazione.
Ha statuito la NE che la C.T.R. non h motivato l'assunto per cui le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate ex art. 26 DPR 602 e 60 DPR 600/73, non avendo statuito nulla quanto al tipo di irreperibilità riscontrata né sull'invio o meno della CAD e del completamento della fattispecie di cui all'art.140
c.p.c.
3. L'appello è infondato.
4.- Giova rilevare come la Suprema Corte nella suindicata ordinanza si sia limitata a rilevare il difetto di motivazione della sentenza d'appello, in cui è stata omessa qualsivoglia motivazione sulla affermata validità delle notifiche delle cartelle effettuate dall'Ufficio nei confronti dell'avv. Ricorrente_1, senza indagare sulla natura assoluta o relativa dell'irriperibilità nè sull'avvenuto perfezionamento della fattispecie di cui all'art.140 c.p.c. 5.- Tanto premesso giova anzitutto rilevare che la notifica delle cartelle in questione è stata effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.per irriperebilità relativa essendo conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, non essendo ques'ultimo rinvenuto in detto indirizzo, e non dunque di irreperibilità assoluta laddove il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto.
Per giurisprudenza pacifica la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett.
e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (vedi ex multis NE civile sez. trib.,
13/09/2024, n. 24682).
Nel caso di specie le presupposte cartelle sottese al preavviso di fermo risultano tutte notificate ex art 140
c.p.c. presso il domicilio fiscale del contribuente di Perugia Indirizzo_1 (lo stesso risultante negli estratti di ruolo) in assenza di possibili soggetti abilitati a ricevere indicati dall'art.139 c.p.c., con invio della raccomandata informativa di cui all'art.140 c.p.c. del deposito presso la casa comunale, avviso di ricevimento e compiuta giacenza.
Ciò è agevolmente desumibile dalla documentazione depositata sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello da EQ (oggi Agenzia Entrate Riscossione) vedi doc. nn. 3 e 4 del Fascicolo di parte depositati nel giudizio telematico.
Ai sensi dell'art. 60 co.1 lett. c) D.p.r. 600/73 la ricerca del destinatario presso lo studio professionale è soltanto facoltativa, si da risultare sul punto priva di pregio la lagnanza dell'appellante pervicacemente dedotta in tutti gli scritti difensivi.
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonchè di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni;
il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
(NE civile sez. trib., 03/03/2025, n.5576).
Per i suesposti motivi dunque la fattispecie delineata dall'art.140 c.p.c. e dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 si è perfezionata mediante la compiuta giacenza del plico.
6.- Le ragioni che precedono determinano l'infondatezza dell'appello principale del contribuente, che va respinto, mentre va confermata la statuizione contenuta nella sentenza 70/2016 riguardante l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da EQ avendo sul punto la NE (primo motivo) confermato la non strumentalità dell'autoveicolo dello Ricorrente_1 con l'esercizio dell'attività professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria respinge l'appello principale del contribuente ed accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge comprese quelle relative al giudizio dinanzi la Corte di NE.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
AM OL, AT
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 93/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 40/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 10/02/2015
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020100006238476000 RITARD. VERSAM.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0802001000010516072000 RIT ACCONTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020130003214814000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020130004936425000 IMP REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
L'avv. Difensore_1 si riporta ed insiste sulle motivazioni e conclusioni in atti
Sono presenti, oltre il rappresentante dell'Agenzia entrate riscossione avv .Nominativo_3, la dott.ssa Nominativo_1 per Agenzia entrate DP Perugia e dott.ssa Nominativo_2 per Agenzia Entrate Direzione Regionale Umbria;
quest'ultima come in atti insiste per l'estromissione dal presente giudizio dell'Ufficio che rappresenta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato preavviso di fermo amministrativo su proprio autoveicolo lamentando di non aver ricevuto notifica delle presupposte cartelle, notificate presso luogo di residenza diverso da quello indicato alle Poste nel servizio “Seguimi” e lamentando la violazione dell'art. 139 c.p.c. per non aver il messo notificatore ricercato il destinatario presso il luogo ove da tanti anni svolge la professione di avvocato.
In primo grado con sentenza n, 40 del 2015 la C.T.P. di Perugia ha respinto il motivo di gravame inerente la nullità della notifica delle cartelle, a nulla rilevando il servizio "Seguimi" ma accolto il motivo inerente la non sottoponibilità a fermo in quanto bene strumentale all'esercizio della professione.
La C.T.R. dell'Umbria con sentenza n.70/2016 ha respinto l'appello proposto dal contribuente e accolto l'appello incidentale di EQ in punto di invalidità dell'impugnato fermo.
L'avv Ricorrente_1 ha quindi proposto ricorso in NE mediante tre motivi così sintetizzabili:
I) violazione art. 86 comma 2 del d.p.r. 602/1973 in relazione all'art. 62 del d.lgs. n. 546/1992 e nn. 3, 4 e
5 dell'art. 360 c.p.c. in quanto, secondo il ricorrente, la natura strumentale all'esercizio della professione di avvocato avrebbe dovuto impedire la misura del fermo;
II) violazione artt. 139, 140 c.p.c. e 60 del d.p.r. n. 600/1973, in relazione all'art. 62 del d.lgs. n. 546/92 e nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., poiché il destinatario non sarebbe stato cercato presso il proprio studio ma unicamente presso la propria abitazione così che la notifica non si sarebbe completata, né la sentenza impugnata avrebbe motivato sul perché ha invece ritenuto il contrario;
secondo il ricorrente egli avrebbe avuto conoscenza delle cartelle solo con la notifica del fermo, dovendosi perciò ritenere le stesse tempestivamente contestate;
III) violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c. in relazione all'art. 63 del d.lgs. n. 546/92 e 360, nn.
3 e 5 c.p.c., avendo la CTR respinto in modo del tutto apodittico la propria richiesta di rimessione in termini.
La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo per vizio di motivazione, assorbendo il terzo e rigettando il primo (in parte dichiarato inammissibile). Ha statuito la NE che la C.T.R. non ha motivato l'assunto per cui le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate ex art. 26 DPR 602 e 60 DPR 600/73, non avendo statuito nulla quanto al tipo di irreperibilità riscontrata né sull'invio o meno della CAD e del completamento della fattispecie di cui all'art.140 c.p.c. Ricorrente_1 ha dunque riassunto il giudizio insistendo per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto la validità della notifica delle cartelle n.
08020100006238476000, n. 08020100010516072000, n. 08020130003214814000 e n. 08020130004936425000.
Si è costituita nel giudizio in riassunzione l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale sollevando il mancato esame da parte del giudice di secondo grado dell' eccezione di difetto legittimazione passiva e conseguente estromissione dal giudizio. Ha ribadito l'irrilevanza del Servizio "Seguimi" per gli atti tributari.
Si è costittuita anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentando come la NE ha accolto il secondo motivo ma nulla statuendo sulla nullità della notifica delle cartelle sottese al preavviso. Dagli avvisi di deposito presso la casa comunale in atti risulta la compiuta giacenza non essendo vero quanto "ex adverso" affermato circa la necessità per il perfezionamento della ricezione a fronte della compiuta giacenza del plico. Tutte le cartelle risultano notificate al domicilio fiscale del contribuente di Indirizzo_1 peraltro luogo di residenza dell'appellante.
Si è costituita anche la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate rilevando la piena validità delle notifiche di atti tributari ove effettuate come nella fattispecie (irriperebilità relativa e non assoluta) presso il domicilio fiscale, essendo la ricerca presso lo studio professionale ex art 60 co 1 lett c dpr 600/73 solo facoltativa. Ove le cartelle in questione risulteranno validmente notificate il ricorrente sarà decaduto dall'eccepirne la tardività salva la rimessione in termini e rinvio al primo giudice. Diversamente ove l'adito giudice accerti la nullità della notifica verrebbe a cadere anche il conseguente fermo.
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Viene in decisione il giudizio di rinvio in seguito all'ordinanza della NE. n 34813/2024 giudizio involgente la legittimità del preavviso di fermo amministrativo apposto all'autoveicolo di proprietà del ricorrente avv. Ricorrente_1.
2.- Con la sentenza n. 70/2016 l'adita CTR dell'Umbria ha repinto in estrema sintesi il motivo di gravame di violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. inerente la nullità della notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo, a nulla rilevando il servizio "Seguimi"attivato con le Poste dal contribuente.
La Suprema Corte con ordinanza. n 34813/2024 ha accolto il ricorso per NE proposto dal contribuente con riferimento al secondo motivo di gravame inerente la validità della notifica delle presupposte cartelle per vizio di motivazione.
Ha statuito la NE che la C.T.R. non h motivato l'assunto per cui le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate ex art. 26 DPR 602 e 60 DPR 600/73, non avendo statuito nulla quanto al tipo di irreperibilità riscontrata né sull'invio o meno della CAD e del completamento della fattispecie di cui all'art.140
c.p.c.
3. L'appello è infondato.
4.- Giova rilevare come la Suprema Corte nella suindicata ordinanza si sia limitata a rilevare il difetto di motivazione della sentenza d'appello, in cui è stata omessa qualsivoglia motivazione sulla affermata validità delle notifiche delle cartelle effettuate dall'Ufficio nei confronti dell'avv. Ricorrente_1, senza indagare sulla natura assoluta o relativa dell'irriperibilità nè sull'avvenuto perfezionamento della fattispecie di cui all'art.140 c.p.c. 5.- Tanto premesso giova anzitutto rilevare che la notifica delle cartelle in questione è stata effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.per irriperebilità relativa essendo conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, non essendo ques'ultimo rinvenuto in detto indirizzo, e non dunque di irreperibilità assoluta laddove il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto.
Per giurisprudenza pacifica la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett.
e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (vedi ex multis NE civile sez. trib.,
13/09/2024, n. 24682).
Nel caso di specie le presupposte cartelle sottese al preavviso di fermo risultano tutte notificate ex art 140
c.p.c. presso il domicilio fiscale del contribuente di Perugia Indirizzo_1 (lo stesso risultante negli estratti di ruolo) in assenza di possibili soggetti abilitati a ricevere indicati dall'art.139 c.p.c., con invio della raccomandata informativa di cui all'art.140 c.p.c. del deposito presso la casa comunale, avviso di ricevimento e compiuta giacenza.
Ciò è agevolmente desumibile dalla documentazione depositata sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello da EQ (oggi Agenzia Entrate Riscossione) vedi doc. nn. 3 e 4 del Fascicolo di parte depositati nel giudizio telematico.
Ai sensi dell'art. 60 co.1 lett. c) D.p.r. 600/73 la ricerca del destinatario presso lo studio professionale è soltanto facoltativa, si da risultare sul punto priva di pregio la lagnanza dell'appellante pervicacemente dedotta in tutti gli scritti difensivi.
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonchè di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni;
il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
(NE civile sez. trib., 03/03/2025, n.5576).
Per i suesposti motivi dunque la fattispecie delineata dall'art.140 c.p.c. e dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 si è perfezionata mediante la compiuta giacenza del plico.
6.- Le ragioni che precedono determinano l'infondatezza dell'appello principale del contribuente, che va respinto, mentre va confermata la statuizione contenuta nella sentenza 70/2016 riguardante l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da EQ avendo sul punto la NE (primo motivo) confermato la non strumentalità dell'autoveicolo dello Ricorrente_1 con l'esercizio dell'attività professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria respinge l'appello principale del contribuente ed accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge comprese quelle relative al giudizio dinanzi la Corte di NE.