TRIB
Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/08/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Settima
Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, nella seguente composizione collegiale:
Dottor Gian Piero Scoppa Presidente
Dottor Francesco Paolo Feo Giudice relatore
Dottor Edmondo Cacace Giudice
Ha emesso, nella procedura di concordato preventivo proposta dalla Parte_1 ha emesso la seguente
[...]
SENTENZA
Con ricorso ex art. 44, comma 1, C.C.I.I., depositato in data 10 Luglio 2024, la
[...] in assenza di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale), Parte_1 chiedeva di esser ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 44, comma 1, c.c.i.i., con riserva, quindi, di presentare il piano di concordato, la proposta e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, c.c.i.i.; veniva altresì richiesta l'applicazione di misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 4, CCII.
Il Tribunale concedeva termine di giorni 60 per il deposito della proposta e del piano, nominando commissario giudiziale la Dr.ssa e confermava le misure Persona_1 protettive per la durata di 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione della medesima domanda nel registro imprese.
Veniva quindi depositato il piano di concordato con continuità aziendale ex art. 84 CCII, con proposta ai creditori;
il Tribunale, con decreto del 22 Gennaio 2025, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, fissando nel giorno 5 Aprile 2025 le data iniziale di apertura delle operazioni di voto e, nel giorno 20 Aprile 2025, quella finale;
venivano poi prorogate le misure protettive per ulteriori 120 giorni. Dopo le prescritte comunicazioni ai creditori, il Commissario giudiziale comunicava alla proponente, in data 23 Aprile 2025, ai sensi dell'art. 110 C.C.I.I., relazione sul voto, avvertendo che non potevano farsi rientrare fra le classi aventi diritto al voto senz'altro le classi 14 e 15 mentre, per la classe 13 (definita strettamente connessa alla classe 1 e costituita dagli importi accantonati quali quote di TFR maturate ma non ancora esigibili, stante la pendenza del rapporto lavorativo), rimetteva al Tribunale la valutazione sul se includerla nelle classi votanti, ovvero se escluderla (sulla base delle ragioni che già aveva esposto nella relazione ex art 107 comma 6).
Ciò premesso il Commissario riportava gli esiti delle votazioni, con diverse prospettive di esito per le ipotesi in cui si tenesse conto o meno della suddetta classe 13. Da entrambi i suddetti prospetti, risultava che solo le prime due classi votanti, nonché la classe 10 (che raggruppava i fornitori sottosoglia) delle 12 classi votanti (o 13, ove si ritenesse votante anche la classe 13, quella come detto dei dipendenti in ordine al tfr accantonato e non ancora esigibile;
classe che peraltro aveva votato favorevolmente) si erano espresse favorevolmente in ordine alla proposta di concordato, con la conseguenza che non si era raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 109, c. 5, CCII;
rimetteva quindi al Tribunale ogni valutazione in ordine all'applicabilità dell'art. 112 CCII.
La proponente, dunque, muoveva istanza per l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII.
Proponeva opposizione l di Napoli, sulla Controparte_1 base delle argomentazioni che sviluppava nel relativo atto introduttivo dell'opposizione, nel quale eccepiva preliminarmente l'assenza dei requisiti di imparzialità ed indipendenza in capo agli attestatori;
nel merito, in sostanza, affermava la preferibilità dell'alternativa liquidatoria rispetto a quella concordataria e contestava la fattibilità stessa del concordato.
All'udienza del 18 Giugno 2025, il Tribunale si riservava la decisione, ma veniva disposta remissione sul ruolo per l'udienza del 24 Luglio 2025, ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione in ordine all'applicazione, richiesta dalla proponente, dell'art. 112 CCII. Il Tribunale quindi si riservava la decisione.
In via preliminare, va deciso in ordine al rilievo mosso dall'Agenzia circa la sussistenza della condizione di indipendenza in capo agli attestatori del piano concordatario nominati dalla società proponente. L'Ufficio opponente riscontra il difetto del requisito di imparzialità ed indipendenza nell'esser intercorso fra la società e gli attestatori un accordo sui compensi che prevedeva una maggiorazione di euro 10.000 nel caso di buon esito della procedura (vale a dire se la stessa pervenga ad omologa). E tuttavia deve concludersi in senso contrario rispetto a quanto dedotto dall'Agenzia, perché la valutazione della suddetta situazione di indipendenza va fatta ex ante, vale a dire sulla base del riscontro che non vi siano stati, fra il professionista e l'imprenditore in crisi, pregressi rapporti professionali od, evidentemente, di altro tipo;
il che, nella specie, non risulta (e non risulta nemmeno che l'assenza del requisito di indipendenza sia emersa dal vaglio realizzato dal Commissario giudiziale sulla relazione degli attestatori). Il rapporto che si instaura con il conferimento dell'incarico nell'ambito della procedura concordataria è, evidentemente, di natura onerosa e, quindi, genera il diritto ad un compenso, che può esser quantificato fra le parti all'atto dell'assunzione dell'incarico e che può tener conto degli esiti della procedura, nel senso che le parti possono esprimere la comune determinazione di limitare l'onere economico dell'imprenditore ove la procedura non giunga a successo con l'omologa o di riconoscere un incremento di compenso al professionista nel caso di successo della procedura. L ha posto altresì quale motivo di opposizione la violazione degli Controparte_1 artt. 84, comma 1, e 88, comma 4, CCII, sostenendo che la proposta di concordato sarebbe meno conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Sul punto deve ritenersi che le argomentazioni svolte dall non siano fondate, sulla base delle CP_1 considerazioni che seguono, tenendo conto che la questione è stata già affrontata nelle precedenti fasi della procedura e, soprattutto, è stato oggetto di valutazione da parte del Commissario giudiziale nelle relazioni depositate nel corso della procedura.
E dunque, sul punto (e considerata la specifica questione sollevata dall in CP_1 ordine al riscontro di irregolarità contabili poste in essere dalla proponente, da cui deriverebbe la proponibilità di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico della società), va solo rilevato che la soluzione concordataria consente di destinare ai creditori risorse esterne che non soccorrerebbero nell'alternativa liquidatoria;
in particolare verrebbe meno l'importo di euro 350.000,00 che sarà versato dai soci;
ma soprattutto non si realizzerebbero i flussi di Pt_2 continuità aziendale, previsti per un importo di circa 2.000.000 euro, a fronte di un valore di liquidazione stimato in euro 787.000 (valore confermato dalla ricostruzione del Commissario giudiziale e sostanzialmente riferibile ai beni ed alle attrezzature della società ed all'immobile (piccolo ufficio) in Salerno, al quale tuttavia è stato attribuito un valore non elevato, pari a circa 30.000 euro). Per ciò che concerne più specificamene le prospettive che si aprirebbero – nell'alternativa liquidatoria – in forza della proponibilità dell'azione di responsabilità, deve prendersi atto che il Commissario giudiziale – che ha esaminato la questione – ha rilevato come l'azione di responsabilità sia stata già stimata, quanto al concreto vantaggio che ne potrebbe derivare, nei limiti di euro 600.000, vale a dire nei limiti dell'importo realizzabile dall'eventuale esecuzione sul patrimonio del legale rappresentante, che invero risulta gravato dalle fideiussione prestate a beneficio di operazioni societarie con le società di leasing e con istituti bancari. La società possiede inoltre degli automezzi il cui Controparte_2 valore non è tale da indurre a diverse conclusioni sulla maggior convenienza, rispetto all'alternativa liquidatoria, della prospettiva concordataria che si sostanzia, come già detto, nella prospettiva dei flussi di continuità, ma anche nell'afflusso di finanza da parte dei soci e nell'incremento, come si dirà, della garanzia patrimoniale della società Quel che più incide inoltre, nell'alternativa liquidatoria, è che, a Controparte_2 fronte di quanto, astrattamente, ricavabile dal recupero di crediti per circa euro 450.000 (che pertanto si andrebbero a sommare al suddetto valore dei beni ed a quanto astrattamente ricavabile dall'azione di responsabilità) verrebbe però a gravare sulla società proponente il debito per il Tfr che maturerebbe in favore di lavoratori con il cessare dell'attività, pari a circa 900.000 euro (come dedotto specificamente anche nelle udienze celebrate in sede collegiale).
Ma soprattutto, ciò che riveste maggior incidenza nel raffronto fra le due alternative, sta nel programmato incremento, nella prospettiva concordataria, della garanzia patrimoniale della proponente conseguente dalla fusione per incorporazione (condizionata all'intervento dell'omologa del concordato), nella della Parte_1
ER s.r.l., società avente un patrimonio immobiliare stimato in euro 2.350.00,00; al che si aggiunge che la suddetta incorporazione consentirebbe di far rifluire nelle casse della proponente il canone di 96.000 euro annui, oggi percepiti dalla ER (che è società sostanzialmente non operativa, che presenta solo una modesta debitoria con l'Erario, in rateazione, del che si è già tenuto conto nei valori estimativi di piano).
Sulla base delle argomentazioni che precedono può concludersi nel senso che l'alternativa liquidatoria è senz'altro inferiore alla prospettiva concordataria.
L ha inoltre, quale ulteriore motivo di opposizione, dedotto la Controparte_1 non fattibilità del piano, rimarcando l'incertezza collegata ai flussi attesi dalla continuità aziendale, evidenziando la mancanza di contrattualizzazione dei rapporti commerciali con i principali clienti/committenti da cui dovrebbe derivare il maggior flusso di redditività dalla continuità aziendale.
Sul punto vanno ribadite le considerazioni già articolate nelle diverse fasi della procedura – nelle quali il legale rappresentante della società è intervenuto sul punto, evidenziando che l'attività imprenditoriale in esame – esercitata con le stesse modalità da decenni – per sua stessa natura è caratterizzata dalla definizione di accordi con cadenza quotidiana (con clienti di lungo termine), che rende difficile la programmazione di lungo periodo, nel senso che mancano accordi che prevedano commesse di lungo periodo. Il profilo di contestazione in questione è stato del resto già valutato in fase di ammissione del concordato ed è comunque controbilanciato dall'incremento decisivo della garanzia patrimoniale assicurato dalla già vista fusione per incorporazione della ER e, conseguentemente, dall'acquisizione del patrimonio immobiliare di quest'ultima, nonché dagli altri apporti. Del resto, va pure detto che nel corso dello svolgimento di questa procedura non si è avuto modo di registrare sostanziali contrazioni dell'attività imprenditoriale, tali da destare allarme in ordine alle potenzialità di mantenimento ed incremento dei flussi nei termini prospettati nel piano concordatario in esame.
Ciò detto, deve procedersi alla valutazione dell'istanza di omologa “forzosa” chiesta dalla società proponente in assenza del raggiungimento dell'unanimità del voto delle classi. Preliminarmente, sul punto, vista l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'istanza mossa dall , va rilevato che, come dedotto da parte Controparte_1 opponente, l'istanza ex art. 112, comma 2, CCII risulta esser tempestiva, perché depositata (la proponente ha prodotto la relativa documentazione) nel fascicolo telematico in data a 30 Aprile 2025, anche se accettata dalla Cancelleria in data 2 Maggio 2025. L'istanza di omologa è fondata nei sensi di cui all'art. 112, comma 2, lett. d), prima parte CCII, che prevede – ricorrendo preliminarmente le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del medesimo comma 2 - che nel caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, il concordato va omologato quando la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
Ed invero, nella fattispecie, la maggioranza del voto delle classi non è stata raggiunta, poiché, come sopra riportato, hanno espresso voto positivo solo tre delle classi votanti, non avendo espresso voto favorevole le altre classi previste nel piano concordatario, come riferito dal Commissario giudiziale;
in particolare, il che rileva per quanto si dirà in seguito, hanno espresso voto non favorevole l e l'Inps Controparte_1 nell'ambito delle classi 5, 6, 7; nell'ambito della classe numero 9, l'Inps non ha espresso voto.
E tuttavia – sussistendo nella fattispecie le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 112 - va verificato se alla maggioranza si perviene mediante applicazione del c.d. cram down fiscale e previdenziale, ai sensi dell'art. 88 CCII, comma 4, così come richiesto dalla proponente all'udienza del 24 Luglio 2025. Tale norma prevede la possibilità per il tribunale di omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando tale adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie per l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2 lett. d) (oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al coma 1) e la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.
Rilevato dunque che la proposta ha registrato l'adesione di due classi composte da creditori titolari di diritti di prelazione (la 1 e la 2), al sopra detto interrogativo va data risposta affermativa: in primo luogo è evidente che il voto favorevole delle classi riferibili ai predetti enti è determinante nei sensi predetti, perché, come affermato dal Commissario giudiziale (che lo ha confermato anche all'udienza del 24 Luglio 2025), con il voto favorevole delle classi riferibili a quegli enti si raggiunge la maggioranza necessaria di 7 classi su 12 (che è il numero delle classi votanti risultante dalla corretta esclusione della classe 13 – dipendenti, per il tfr non ancora esigibile – e delle classi 14 e 15 – società c.d. correlate e soci;
ma allo stesso risultato della sussistenza della maggioranza – 5 classi su 11 - si arriverebbe con l'esclusione delle predette classi e con l'accorpamento delle classi 6 e 7, come proposto dal Commissario). Inoltre, ai creditori delle classi riferite agli enti suddetti viene riservata soddisfazione non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, così come sopra più diffusamente argomentato anche in via generale nella comparazione fra ipotesi concordataria ed ipotesi liquidatoria (considerazioni generali valevoli nello specifico evidentemente anche per la posizione degli enti, che non riceverebbero soddisfazione nell'alternativa liquidatoria); circostanza oggetto di attestazione da parte dei professionisti incaricati e confermata più volte, in tutto il corso della procedura, dal Commissario giudiziale.
Sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, pertanto, ricorrono nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 112 CCII, in raccordo con l'art. 88, comma 4, per giungere all'omologa del concordato in esame.
Deve pertanto pronunciarsi l'omologa del concordato proposto dalla società, specificando che trattandosi di un concordato in continuità diretta non è necessario procedere alla nomina di un liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile, visto l'art 48 CCII, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da ogni diversa istanza respinta, o dichiarata assorbita, così Parte_1 provvede
OMOLOGA il concordato preventivo proposto dalla che sarà tenuta a compiere Parte_1 ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato.
Il Commissario giudiziale, ai sensi degli artt. 84 e 118 CCII, sorveglierà l'adempimento del concordato preventivo omologato, riferendo al Tribunale ogni elemento da cui possa derivare pregiudizio ai creditori (in particolare eserciterà, ove ne risultino sussistere le condizioni, i poteri attribuiti dall'art. 118 CCII, nonché dall'art 119 CCII con riguardo alla risoluzione del concordato e dall'art 120 CCII con riguardo all'annullamento dello stesso). Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art 105 comma 1, CCII redigerà un rapporto riepilogativo, in conformità a quanto previsto dall'art 130, comma 9 e lo trasmetterà ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130 comma 9 CCII;
nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, dovrà senza indugio riferire al Tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al commissario giudiziale, i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
DISPONE che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati, irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal g.d.
Le spese di giudizio restano a carico della ricorrente. La presente sentenza ex art 48 co 5 CCII va notificata ed iscritta nel Registro delle Imprese a nome dell'art 45 CCII
Il Giudice est Il Presidente
Dr. Francesco Paolo Feo Dr. Gian Piero Scoppa
Sezione Settima
Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, nella seguente composizione collegiale:
Dottor Gian Piero Scoppa Presidente
Dottor Francesco Paolo Feo Giudice relatore
Dottor Edmondo Cacace Giudice
Ha emesso, nella procedura di concordato preventivo proposta dalla Parte_1 ha emesso la seguente
[...]
SENTENZA
Con ricorso ex art. 44, comma 1, C.C.I.I., depositato in data 10 Luglio 2024, la
[...] in assenza di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale), Parte_1 chiedeva di esser ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 44, comma 1, c.c.i.i., con riserva, quindi, di presentare il piano di concordato, la proposta e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, c.c.i.i.; veniva altresì richiesta l'applicazione di misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 4, CCII.
Il Tribunale concedeva termine di giorni 60 per il deposito della proposta e del piano, nominando commissario giudiziale la Dr.ssa e confermava le misure Persona_1 protettive per la durata di 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione della medesima domanda nel registro imprese.
Veniva quindi depositato il piano di concordato con continuità aziendale ex art. 84 CCII, con proposta ai creditori;
il Tribunale, con decreto del 22 Gennaio 2025, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, fissando nel giorno 5 Aprile 2025 le data iniziale di apertura delle operazioni di voto e, nel giorno 20 Aprile 2025, quella finale;
venivano poi prorogate le misure protettive per ulteriori 120 giorni. Dopo le prescritte comunicazioni ai creditori, il Commissario giudiziale comunicava alla proponente, in data 23 Aprile 2025, ai sensi dell'art. 110 C.C.I.I., relazione sul voto, avvertendo che non potevano farsi rientrare fra le classi aventi diritto al voto senz'altro le classi 14 e 15 mentre, per la classe 13 (definita strettamente connessa alla classe 1 e costituita dagli importi accantonati quali quote di TFR maturate ma non ancora esigibili, stante la pendenza del rapporto lavorativo), rimetteva al Tribunale la valutazione sul se includerla nelle classi votanti, ovvero se escluderla (sulla base delle ragioni che già aveva esposto nella relazione ex art 107 comma 6).
Ciò premesso il Commissario riportava gli esiti delle votazioni, con diverse prospettive di esito per le ipotesi in cui si tenesse conto o meno della suddetta classe 13. Da entrambi i suddetti prospetti, risultava che solo le prime due classi votanti, nonché la classe 10 (che raggruppava i fornitori sottosoglia) delle 12 classi votanti (o 13, ove si ritenesse votante anche la classe 13, quella come detto dei dipendenti in ordine al tfr accantonato e non ancora esigibile;
classe che peraltro aveva votato favorevolmente) si erano espresse favorevolmente in ordine alla proposta di concordato, con la conseguenza che non si era raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 109, c. 5, CCII;
rimetteva quindi al Tribunale ogni valutazione in ordine all'applicabilità dell'art. 112 CCII.
La proponente, dunque, muoveva istanza per l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII.
Proponeva opposizione l di Napoli, sulla Controparte_1 base delle argomentazioni che sviluppava nel relativo atto introduttivo dell'opposizione, nel quale eccepiva preliminarmente l'assenza dei requisiti di imparzialità ed indipendenza in capo agli attestatori;
nel merito, in sostanza, affermava la preferibilità dell'alternativa liquidatoria rispetto a quella concordataria e contestava la fattibilità stessa del concordato.
All'udienza del 18 Giugno 2025, il Tribunale si riservava la decisione, ma veniva disposta remissione sul ruolo per l'udienza del 24 Luglio 2025, ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione in ordine all'applicazione, richiesta dalla proponente, dell'art. 112 CCII. Il Tribunale quindi si riservava la decisione.
In via preliminare, va deciso in ordine al rilievo mosso dall'Agenzia circa la sussistenza della condizione di indipendenza in capo agli attestatori del piano concordatario nominati dalla società proponente. L'Ufficio opponente riscontra il difetto del requisito di imparzialità ed indipendenza nell'esser intercorso fra la società e gli attestatori un accordo sui compensi che prevedeva una maggiorazione di euro 10.000 nel caso di buon esito della procedura (vale a dire se la stessa pervenga ad omologa). E tuttavia deve concludersi in senso contrario rispetto a quanto dedotto dall'Agenzia, perché la valutazione della suddetta situazione di indipendenza va fatta ex ante, vale a dire sulla base del riscontro che non vi siano stati, fra il professionista e l'imprenditore in crisi, pregressi rapporti professionali od, evidentemente, di altro tipo;
il che, nella specie, non risulta (e non risulta nemmeno che l'assenza del requisito di indipendenza sia emersa dal vaglio realizzato dal Commissario giudiziale sulla relazione degli attestatori). Il rapporto che si instaura con il conferimento dell'incarico nell'ambito della procedura concordataria è, evidentemente, di natura onerosa e, quindi, genera il diritto ad un compenso, che può esser quantificato fra le parti all'atto dell'assunzione dell'incarico e che può tener conto degli esiti della procedura, nel senso che le parti possono esprimere la comune determinazione di limitare l'onere economico dell'imprenditore ove la procedura non giunga a successo con l'omologa o di riconoscere un incremento di compenso al professionista nel caso di successo della procedura. L ha posto altresì quale motivo di opposizione la violazione degli Controparte_1 artt. 84, comma 1, e 88, comma 4, CCII, sostenendo che la proposta di concordato sarebbe meno conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Sul punto deve ritenersi che le argomentazioni svolte dall non siano fondate, sulla base delle CP_1 considerazioni che seguono, tenendo conto che la questione è stata già affrontata nelle precedenti fasi della procedura e, soprattutto, è stato oggetto di valutazione da parte del Commissario giudiziale nelle relazioni depositate nel corso della procedura.
E dunque, sul punto (e considerata la specifica questione sollevata dall in CP_1 ordine al riscontro di irregolarità contabili poste in essere dalla proponente, da cui deriverebbe la proponibilità di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico della società), va solo rilevato che la soluzione concordataria consente di destinare ai creditori risorse esterne che non soccorrerebbero nell'alternativa liquidatoria;
in particolare verrebbe meno l'importo di euro 350.000,00 che sarà versato dai soci;
ma soprattutto non si realizzerebbero i flussi di Pt_2 continuità aziendale, previsti per un importo di circa 2.000.000 euro, a fronte di un valore di liquidazione stimato in euro 787.000 (valore confermato dalla ricostruzione del Commissario giudiziale e sostanzialmente riferibile ai beni ed alle attrezzature della società ed all'immobile (piccolo ufficio) in Salerno, al quale tuttavia è stato attribuito un valore non elevato, pari a circa 30.000 euro). Per ciò che concerne più specificamene le prospettive che si aprirebbero – nell'alternativa liquidatoria – in forza della proponibilità dell'azione di responsabilità, deve prendersi atto che il Commissario giudiziale – che ha esaminato la questione – ha rilevato come l'azione di responsabilità sia stata già stimata, quanto al concreto vantaggio che ne potrebbe derivare, nei limiti di euro 600.000, vale a dire nei limiti dell'importo realizzabile dall'eventuale esecuzione sul patrimonio del legale rappresentante, che invero risulta gravato dalle fideiussione prestate a beneficio di operazioni societarie con le società di leasing e con istituti bancari. La società possiede inoltre degli automezzi il cui Controparte_2 valore non è tale da indurre a diverse conclusioni sulla maggior convenienza, rispetto all'alternativa liquidatoria, della prospettiva concordataria che si sostanzia, come già detto, nella prospettiva dei flussi di continuità, ma anche nell'afflusso di finanza da parte dei soci e nell'incremento, come si dirà, della garanzia patrimoniale della società Quel che più incide inoltre, nell'alternativa liquidatoria, è che, a Controparte_2 fronte di quanto, astrattamente, ricavabile dal recupero di crediti per circa euro 450.000 (che pertanto si andrebbero a sommare al suddetto valore dei beni ed a quanto astrattamente ricavabile dall'azione di responsabilità) verrebbe però a gravare sulla società proponente il debito per il Tfr che maturerebbe in favore di lavoratori con il cessare dell'attività, pari a circa 900.000 euro (come dedotto specificamente anche nelle udienze celebrate in sede collegiale).
Ma soprattutto, ciò che riveste maggior incidenza nel raffronto fra le due alternative, sta nel programmato incremento, nella prospettiva concordataria, della garanzia patrimoniale della proponente conseguente dalla fusione per incorporazione (condizionata all'intervento dell'omologa del concordato), nella della Parte_1
ER s.r.l., società avente un patrimonio immobiliare stimato in euro 2.350.00,00; al che si aggiunge che la suddetta incorporazione consentirebbe di far rifluire nelle casse della proponente il canone di 96.000 euro annui, oggi percepiti dalla ER (che è società sostanzialmente non operativa, che presenta solo una modesta debitoria con l'Erario, in rateazione, del che si è già tenuto conto nei valori estimativi di piano).
Sulla base delle argomentazioni che precedono può concludersi nel senso che l'alternativa liquidatoria è senz'altro inferiore alla prospettiva concordataria.
L ha inoltre, quale ulteriore motivo di opposizione, dedotto la Controparte_1 non fattibilità del piano, rimarcando l'incertezza collegata ai flussi attesi dalla continuità aziendale, evidenziando la mancanza di contrattualizzazione dei rapporti commerciali con i principali clienti/committenti da cui dovrebbe derivare il maggior flusso di redditività dalla continuità aziendale.
Sul punto vanno ribadite le considerazioni già articolate nelle diverse fasi della procedura – nelle quali il legale rappresentante della società è intervenuto sul punto, evidenziando che l'attività imprenditoriale in esame – esercitata con le stesse modalità da decenni – per sua stessa natura è caratterizzata dalla definizione di accordi con cadenza quotidiana (con clienti di lungo termine), che rende difficile la programmazione di lungo periodo, nel senso che mancano accordi che prevedano commesse di lungo periodo. Il profilo di contestazione in questione è stato del resto già valutato in fase di ammissione del concordato ed è comunque controbilanciato dall'incremento decisivo della garanzia patrimoniale assicurato dalla già vista fusione per incorporazione della ER e, conseguentemente, dall'acquisizione del patrimonio immobiliare di quest'ultima, nonché dagli altri apporti. Del resto, va pure detto che nel corso dello svolgimento di questa procedura non si è avuto modo di registrare sostanziali contrazioni dell'attività imprenditoriale, tali da destare allarme in ordine alle potenzialità di mantenimento ed incremento dei flussi nei termini prospettati nel piano concordatario in esame.
Ciò detto, deve procedersi alla valutazione dell'istanza di omologa “forzosa” chiesta dalla società proponente in assenza del raggiungimento dell'unanimità del voto delle classi. Preliminarmente, sul punto, vista l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'istanza mossa dall , va rilevato che, come dedotto da parte Controparte_1 opponente, l'istanza ex art. 112, comma 2, CCII risulta esser tempestiva, perché depositata (la proponente ha prodotto la relativa documentazione) nel fascicolo telematico in data a 30 Aprile 2025, anche se accettata dalla Cancelleria in data 2 Maggio 2025. L'istanza di omologa è fondata nei sensi di cui all'art. 112, comma 2, lett. d), prima parte CCII, che prevede – ricorrendo preliminarmente le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del medesimo comma 2 - che nel caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, il concordato va omologato quando la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
Ed invero, nella fattispecie, la maggioranza del voto delle classi non è stata raggiunta, poiché, come sopra riportato, hanno espresso voto positivo solo tre delle classi votanti, non avendo espresso voto favorevole le altre classi previste nel piano concordatario, come riferito dal Commissario giudiziale;
in particolare, il che rileva per quanto si dirà in seguito, hanno espresso voto non favorevole l e l'Inps Controparte_1 nell'ambito delle classi 5, 6, 7; nell'ambito della classe numero 9, l'Inps non ha espresso voto.
E tuttavia – sussistendo nella fattispecie le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 112 - va verificato se alla maggioranza si perviene mediante applicazione del c.d. cram down fiscale e previdenziale, ai sensi dell'art. 88 CCII, comma 4, così come richiesto dalla proponente all'udienza del 24 Luglio 2025. Tale norma prevede la possibilità per il tribunale di omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando tale adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie per l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2 lett. d) (oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al coma 1) e la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.
Rilevato dunque che la proposta ha registrato l'adesione di due classi composte da creditori titolari di diritti di prelazione (la 1 e la 2), al sopra detto interrogativo va data risposta affermativa: in primo luogo è evidente che il voto favorevole delle classi riferibili ai predetti enti è determinante nei sensi predetti, perché, come affermato dal Commissario giudiziale (che lo ha confermato anche all'udienza del 24 Luglio 2025), con il voto favorevole delle classi riferibili a quegli enti si raggiunge la maggioranza necessaria di 7 classi su 12 (che è il numero delle classi votanti risultante dalla corretta esclusione della classe 13 – dipendenti, per il tfr non ancora esigibile – e delle classi 14 e 15 – società c.d. correlate e soci;
ma allo stesso risultato della sussistenza della maggioranza – 5 classi su 11 - si arriverebbe con l'esclusione delle predette classi e con l'accorpamento delle classi 6 e 7, come proposto dal Commissario). Inoltre, ai creditori delle classi riferite agli enti suddetti viene riservata soddisfazione non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, così come sopra più diffusamente argomentato anche in via generale nella comparazione fra ipotesi concordataria ed ipotesi liquidatoria (considerazioni generali valevoli nello specifico evidentemente anche per la posizione degli enti, che non riceverebbero soddisfazione nell'alternativa liquidatoria); circostanza oggetto di attestazione da parte dei professionisti incaricati e confermata più volte, in tutto il corso della procedura, dal Commissario giudiziale.
Sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, pertanto, ricorrono nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 112 CCII, in raccordo con l'art. 88, comma 4, per giungere all'omologa del concordato in esame.
Deve pertanto pronunciarsi l'omologa del concordato proposto dalla società, specificando che trattandosi di un concordato in continuità diretta non è necessario procedere alla nomina di un liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile, visto l'art 48 CCII, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da ogni diversa istanza respinta, o dichiarata assorbita, così Parte_1 provvede
OMOLOGA il concordato preventivo proposto dalla che sarà tenuta a compiere Parte_1 ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato.
Il Commissario giudiziale, ai sensi degli artt. 84 e 118 CCII, sorveglierà l'adempimento del concordato preventivo omologato, riferendo al Tribunale ogni elemento da cui possa derivare pregiudizio ai creditori (in particolare eserciterà, ove ne risultino sussistere le condizioni, i poteri attribuiti dall'art. 118 CCII, nonché dall'art 119 CCII con riguardo alla risoluzione del concordato e dall'art 120 CCII con riguardo all'annullamento dello stesso). Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art 105 comma 1, CCII redigerà un rapporto riepilogativo, in conformità a quanto previsto dall'art 130, comma 9 e lo trasmetterà ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130 comma 9 CCII;
nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, dovrà senza indugio riferire al Tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al commissario giudiziale, i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
DISPONE che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati, irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal g.d.
Le spese di giudizio restano a carico della ricorrente. La presente sentenza ex art 48 co 5 CCII va notificata ed iscritta nel Registro delle Imprese a nome dell'art 45 CCII
Il Giudice est Il Presidente
Dr. Francesco Paolo Feo Dr. Gian Piero Scoppa