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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18.01.2024 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Parte_1
Alessandro Di Stefano, Federico Andriolo e Antongiulio Colonna che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Giancarlo CP_1
Moro e Alice Vettore che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 465/23 del Tribunale di Padova Corte d'Appello di Venezia
In punto: intermediazione illecita di manodopera
Causa trattata all'udienza del 12.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “in riforma della sentenza del
Tribunale di Padova n. 465 del 19 ottobre 2023; - nel merito, in via principale: rigettare le pretese del signor perché CP_1
inammissibili e,o infondate in fatto e diritto per le argomentazioni suesposte, con condanna dello stesso alla restituzione di tutte le somme percepite;
- nel merito, in via subordinata: in caso di soccombenza, - dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale credito dell'appellato antecedente ai 5 anni dalla data di notifica del ricorso introduttivo;
- rideterminare il quantum in base all'inquadramento al 6° livello del ccnl Dmo e in base alle relative tabelle salariali;
- ordinare la restituzione degli eventuali importi pagati in più da al lavoratore in ottemperanza alla sentenza di Pt_1
primo grado;
In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari”
Conclusioni per parte appellata: “Tutto ciò premesso con il presente atto si costituisce in giudizio il signor chiedendo che CP_1
codesta Ill.ma Corte d'Appello si pronunci dichiarando la cessazione della materia del contendere”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18.01.2024 la società
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Padova ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'originario ricorrente e la società qui appellante con inquadramento al V livello del CCNL applicato dal 1 maggio 2014 e ha condannato la stessa al pagamento delle differenze retributive ritenute spettanti, detratto quanto già percepito dal formale datore di lavoro.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
ha chiesto la riforma della sentenza sulla base di tre Parte_1
motivi con cui lamenta l'erronea determinazione del regime di decorrenza della prescrizione, l'erroneo accertamento di un fenomeno interpositorio, l'erroneo inquadramento del ricorrente al V livello del
CCNL.
Nel costituirsi in giudizio, l'originario ricorrente ha dato atto che tra le parti è stato raggiunto un accordo stragiudiziale di conciliazione
(prodotto in causa) ed ha conseguentemente, richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Richiesta cui ha aderito anche la difesa dell'appellante nel corso dell'udienza del 12.06.2025, dando atto che l'accordo raggiunto riguardava anche le spese di lite.
La causa è stata decisa come da dispositivo in calce all'esito dell'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Rileva la Corte che la materia del contendere è cessata a seguito di accordo conciliativo in cd. sede protetta del 12.04.2024, con cui le parti hanno inteso definire ogni aspetto della presente controversia.
Pertanto, in conformità a quanto concordato tra le parti, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2 - Le spese di lite rimangono regolate sulla base di quanto previsto nell'accordo stragiudiziale stipulato tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
− In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
− Spese come da accordo stragiudiziale tra le parti.
Venezia, 12.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 4 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18.01.2024 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Parte_1
Alessandro Di Stefano, Federico Andriolo e Antongiulio Colonna che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Giancarlo CP_1
Moro e Alice Vettore che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 465/23 del Tribunale di Padova Corte d'Appello di Venezia
In punto: intermediazione illecita di manodopera
Causa trattata all'udienza del 12.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “in riforma della sentenza del
Tribunale di Padova n. 465 del 19 ottobre 2023; - nel merito, in via principale: rigettare le pretese del signor perché CP_1
inammissibili e,o infondate in fatto e diritto per le argomentazioni suesposte, con condanna dello stesso alla restituzione di tutte le somme percepite;
- nel merito, in via subordinata: in caso di soccombenza, - dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale credito dell'appellato antecedente ai 5 anni dalla data di notifica del ricorso introduttivo;
- rideterminare il quantum in base all'inquadramento al 6° livello del ccnl Dmo e in base alle relative tabelle salariali;
- ordinare la restituzione degli eventuali importi pagati in più da al lavoratore in ottemperanza alla sentenza di Pt_1
primo grado;
In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari”
Conclusioni per parte appellata: “Tutto ciò premesso con il presente atto si costituisce in giudizio il signor chiedendo che CP_1
codesta Ill.ma Corte d'Appello si pronunci dichiarando la cessazione della materia del contendere”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18.01.2024 la società
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Padova ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'originario ricorrente e la società qui appellante con inquadramento al V livello del CCNL applicato dal 1 maggio 2014 e ha condannato la stessa al pagamento delle differenze retributive ritenute spettanti, detratto quanto già percepito dal formale datore di lavoro.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
ha chiesto la riforma della sentenza sulla base di tre Parte_1
motivi con cui lamenta l'erronea determinazione del regime di decorrenza della prescrizione, l'erroneo accertamento di un fenomeno interpositorio, l'erroneo inquadramento del ricorrente al V livello del
CCNL.
Nel costituirsi in giudizio, l'originario ricorrente ha dato atto che tra le parti è stato raggiunto un accordo stragiudiziale di conciliazione
(prodotto in causa) ed ha conseguentemente, richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Richiesta cui ha aderito anche la difesa dell'appellante nel corso dell'udienza del 12.06.2025, dando atto che l'accordo raggiunto riguardava anche le spese di lite.
La causa è stata decisa come da dispositivo in calce all'esito dell'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Rileva la Corte che la materia del contendere è cessata a seguito di accordo conciliativo in cd. sede protetta del 12.04.2024, con cui le parti hanno inteso definire ogni aspetto della presente controversia.
Pertanto, in conformità a quanto concordato tra le parti, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2 - Le spese di lite rimangono regolate sulla base di quanto previsto nell'accordo stragiudiziale stipulato tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
− In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
− Spese come da accordo stragiudiziale tra le parti.
Venezia, 12.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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