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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 4275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4275 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/10/2025 innanzi al Giudice Dott. VA LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 727/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:20 sono presenti l'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' nessuno è CP_1 presente per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:46 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
VA LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 727 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- annulla l'intimazione di pagamento n. 29620249030972910/000 , limitatamente ai crediti portati dagli avvisi d'addebito n.
59620160001014115 e n. 59620160004115863, di cui dichiara la prescrizione del diritto all'esazione; - condanna l' alla rifusione delle spese Controparte_3
di lite in favore della parte ricorrente, che liquida complessivamente in €
2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e compensando le spese di lite tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/01/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_4
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249030972910/000 notificata il 19.12.2024, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi d'addebito n.
59620160001014115 e n. 59620160004115863) e intercorsa prescrizione dei crediti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto , contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_1
chiedendone il rigetto;
pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la convenuta , di cui pertanto va dichiarata la contumacia. CP_3
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato
Avuto riguardo al primo motivo d'opposizione è dato rilevare che l'avviso d'addebito n. 59620160001014115 risulta ritualmente notificato a mezzo posta in data 11.4.2016 (compiuta giacenza compiuta il 11.5.2016):
L'avviso d'addebito n. 59620160004115863 risulta ritualmente notificato a mezzo posta in data 7.7.2016.
Entrambi gli avvisi d'addebito sono stati quindi notificati e non opposti;
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Le naturali date di maturazione della prescrizione sarebbero quindi decorse in data 11.5.2021 e 7.7.2021; essendo la data di maturazione posteriore al 31.12.2020, il termine va posposto di 311 giorni in ragione della legislazione dettata in occasione di emergenza da Sars-Cov2 (l'art. 154 del
D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99), venendo quindi a maturare la prescrizione in date 18.3.2022 e 14.5.2022.
Deve quindi dichiararsi, in ragione della mancata prova di atti interruttivi successivi alla notifica dei titoli contenuti nell'intimazione impugnata, anche a causa della mancata costituzione in giudizio dell' la CP_2
prescrizione del diritto all'esazione dei crediti contenuti negli avvisi dedotti in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono posti al solo carico dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/10/2025
Il Giudice Onorario
VA LE
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/10/2025 innanzi al Giudice Dott. VA LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 727/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:20 sono presenti l'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' nessuno è CP_1 presente per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:46 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
VA LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 727 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- annulla l'intimazione di pagamento n. 29620249030972910/000 , limitatamente ai crediti portati dagli avvisi d'addebito n.
59620160001014115 e n. 59620160004115863, di cui dichiara la prescrizione del diritto all'esazione; - condanna l' alla rifusione delle spese Controparte_3
di lite in favore della parte ricorrente, che liquida complessivamente in €
2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e compensando le spese di lite tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/01/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_4
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249030972910/000 notificata il 19.12.2024, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi d'addebito n.
59620160001014115 e n. 59620160004115863) e intercorsa prescrizione dei crediti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto , contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_1
chiedendone il rigetto;
pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la convenuta , di cui pertanto va dichiarata la contumacia. CP_3
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato
Avuto riguardo al primo motivo d'opposizione è dato rilevare che l'avviso d'addebito n. 59620160001014115 risulta ritualmente notificato a mezzo posta in data 11.4.2016 (compiuta giacenza compiuta il 11.5.2016):
L'avviso d'addebito n. 59620160004115863 risulta ritualmente notificato a mezzo posta in data 7.7.2016.
Entrambi gli avvisi d'addebito sono stati quindi notificati e non opposti;
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Le naturali date di maturazione della prescrizione sarebbero quindi decorse in data 11.5.2021 e 7.7.2021; essendo la data di maturazione posteriore al 31.12.2020, il termine va posposto di 311 giorni in ragione della legislazione dettata in occasione di emergenza da Sars-Cov2 (l'art. 154 del
D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99), venendo quindi a maturare la prescrizione in date 18.3.2022 e 14.5.2022.
Deve quindi dichiararsi, in ragione della mancata prova di atti interruttivi successivi alla notifica dei titoli contenuti nell'intimazione impugnata, anche a causa della mancata costituzione in giudizio dell' la CP_2
prescrizione del diritto all'esazione dei crediti contenuti negli avvisi dedotti in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono posti al solo carico dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/10/2025
Il Giudice Onorario
VA LE