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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GIANFELICE ANNALISA, Giudice APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 622/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Rappresentante_1 Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 Quale L.r. Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SS - AN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 116/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 2 e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320239003930584000 N.D.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230007567504000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230010596367000 TASSA AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230010596266000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230007761382000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 245/22 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91/22 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1697/16 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320220001137173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320210007406509000 TASSA AUTO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320210004407962000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320210001262744000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320200008130411000 TASSA AUTO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320200004077631000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320200002764816000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320190011602661000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320190003057173000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320180001589010000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320170001591552000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320160010033848000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320160008802410000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320160000770543000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320160007943166000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl impugna la sentenza della Corte di Giustizia di 1° Grado di AN n. 116 del 11.03.2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ANCONA avverso l'avviso l'intimazione di pagamento n. 00320239003930584/000 e le cartelle di pagamento ad essa sottese, nonché ulteriori cartelle notificate tra luglio e settembre 2023. Avverso tale pronuncia, la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello articolato su cinque motivi di gravame:
1) erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo
2) inesistenza giuridica della notifica per indirizzo PEC del notificante non risultante dai pubblici elenchi
3) nullità, irritualità e/o inesistenza della notifica per violazione degli artt. 6 D.P.R. n. 68/2005 e 6 D.M. 2/11/2005 relativamente alle cartelle di pagamento prodromiche nn. 00320230010596367, 00320230007567504 00320160000770543000, 00320160007943166000, 00320160008802410000, 00320160010033848000, 00320230010596266, 00320230007761382000, 00320170001591552000, 00320180001589010000, 00320190003057173000, 00320190005124609000, 00320190011602661000, 00320200002764816000, 00320200004077631000, 00320200008130411000, 00320210001262744000, 00320210004407962000, 00320210007406509000, 00320220001137173000, 4) nullità, irritualità e/o inesistenza della notifica per violazione degli artt. 6 D.P.R. n. 68/2005 e 6 D.M. 2/11/2005 relativamente alle intimazioni di pagamento n. 00320199005758518, n. 00320219001927583000 n.00320229001291732. 5) illegittima condanna alle spese in favore di parte costituitasi senza difensore. L'Agenzia delle Entrate-SS si costituiva in giudizio con controdeduzioni e documentazione relativa alla notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, allegando i file eml, attestanti l'avvenuta consegna e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata. L'appellante deposita memorie illustrative. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va respinto.
1. Il primo motivo di appello censura l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso cumulativo. Il motivo è fondato. La questione è stata mal posta.
1.2. Nel caso di specie, come emerge dalla memoria illustrativa depositata in primo grado, il contribuente ha precisato che il ricorso aveva ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento ex art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 per nullità derivata da omessa notifica degli atti presupposti. L'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 stabilisce espressamente che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Tale norma consente quindi espressamente l'impugnazione cumulativa dell'atto consequenziale e degli atti presupposti, ritenuti non notificati, sussistendo quindi la legittimazione a proporre il ricorso.
2. Il secondo motivo è infondato. Nel caso di specie, le notifiche sono state effettuate dall'indirizzo PEC dell'Agenzia delle Entrate-SS al domicilio PEC del contribuente risultante dall'INI-PEC, come previsto dall'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/73. La norma speciale in materia di notifica delle cartelle di pagamento focalizza l'attenzione sull'individuazione dell'indirizzo PEC del destinatario (per garantire il diritto di difesa), senza prescrivere alcun requisito per l'indirizzo PEC del mittente.
2.1. In ogni caso, va osservato che in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non è nulla qualora abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto dell'atto. La regola più stringente di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, che impone l'utilizzo di indirizzi iscritti nei pubblici registri, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati. Una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, al quale è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche per quello del mittente. Quindi, in definitiva, la notifica si considera validamente perfezionata quando l'indirizzo di posta elettronica certificata di provenienza sia chiaramente riconducibile all'ente mittente e non abbia prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così raggiunto lo scopo dell'atto (Cass. n. 26682 del 14.10.2024).
3. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente riguardando la medesima contestazione relativa ai vizi di notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento.
3.1. L'appellante censura la validità delle notifiche PEC per violazione degli artt. 6 D.P.R. n. 68/2005 e 6 D.M. 2/11/2005, atteso che le ricevute di consegna PEC sarebbero state prodotte in formato cartaceo (PDF) e non in formato “XML” e/o “EML”, senza indicazione dei file allegati. Il motivo è infondato in fatto e in diritto. In fatto, risulta dagli atti che l'Agenzia delle Entrate-SS ha regolarmente prodotto in primo grado la notifica degli atti contestati (cartelle e intimazioni) allegando anche le ricevute di consegna delle PEC. In questa sede, a seguito di contestazione della contribuente, l'Ufficio produce anche i file EML attestanti la consegna della PEC di notifica delle cartelle di pagamento (documenti da 2 a 21) e delle intimazioni di pagamento (documenti 22, 23, 24), conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza in materia di prova della notifica telematica. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, ai fini della prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC, è necessario depositare l'atto da notificare e le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”, con il file “.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute (Cass. n. 14790 del 27/05/2024). Nel caso di specie, tale onere probatorio è stato pienamente assolto dall'Agenzia mediante la produzione dei file EML, come attestato dalla documentazione in atti. I motivi di appello sono, quindi, infondati.
3.2. Dalle controdeduzioni dell'Agenzia risulta che sono state notificate al contribuente le seguenti intimazioni di pagamento, con produzione dei relativi referti di notifica in formato EML:
- intimazione di pagamento n. 00320199005758518, notificata in data 26.11.2019 (documento 22);
- intimazione di pagamento n. 00320219001927583000, notificata l'11.01.2022 (documento 23);
- intimazione di pagamento n. 00320229001291732, notificata in data 19.04.2022 (documento 24). Tali intimazioni, validamente notificate, hanno interrotto il decorso della prescrizione.
3.3. Inoltre, il contribuente ha presentato in data 30.04.2019 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prot. 2019-EQUISDR-3934030 (documento 25, allegato alle. controdeduzioni in 1° grado). La richiesta di rateizzazione o di definizione agevolata integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. (Cass., n. 32030 del 12.12.2024).
3.4. Non è, dunque, decorso il termine di prescrizione per alcuna delle cartelle impugnate, sia per l'applicabilità del termine decennale ai crediti erariali, sia per gli atti interruttivi validamente notificati, sia per il riconoscimento del debito operato con la richiesta di definizione agevolata.
4. Il quinto motivo è infondato. L'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/92 prevede che gli uffici dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, possono stare in giudizio avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato ovvero di propri funzionari, nominativamente designati dai rispettivi organi di vertice delle amministrazioni a cui essi appartengono e autorizzati a stare in giudizio con declaratoria del medesimo organo.
4.1. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate-SS si è costituita in giudizio a mezzo della Sig.ra Nominativo_1 , funzionario delegato giusta procura del Notaio Dott. Nominativo_2 in Roma del 22.06.2023 (Rep. n. 180134, Raccolta n. 12348), in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/92. L'art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 546/92 prevede che “L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…”.
4.2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio. Pertanto, la liquidazione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia costituitasi a mezzo di funzionario delegato è pienamente legittima.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese di lite a carico dell'appellante che si liquidano in euro 5.000,00. Così deciso in AN nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG AR FA
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GIANFELICE ANNALISA, Giudice APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 622/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Rappresentante_1 Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 Quale L.r. Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SS - AN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 116/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 2 e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320239003930584000 N.D.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230007567504000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230010596367000 TASSA AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230010596266000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230007761382000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 245/22 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91/22 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1697/16 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320220001137173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320210007406509000 TASSA AUTO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320210004407962000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320210001262744000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320200008130411000 TASSA AUTO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320200004077631000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320200002764816000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320190011602661000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320190003057173000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320180001589010000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320170001591552000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320160010033848000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320160008802410000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320160000770543000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320160007943166000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl impugna la sentenza della Corte di Giustizia di 1° Grado di AN n. 116 del 11.03.2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ANCONA avverso l'avviso l'intimazione di pagamento n. 00320239003930584/000 e le cartelle di pagamento ad essa sottese, nonché ulteriori cartelle notificate tra luglio e settembre 2023. Avverso tale pronuncia, la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello articolato su cinque motivi di gravame:
1) erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo
2) inesistenza giuridica della notifica per indirizzo PEC del notificante non risultante dai pubblici elenchi
3) nullità, irritualità e/o inesistenza della notifica per violazione degli artt. 6 D.P.R. n. 68/2005 e 6 D.M. 2/11/2005 relativamente alle cartelle di pagamento prodromiche nn. 00320230010596367, 00320230007567504 00320160000770543000, 00320160007943166000, 00320160008802410000, 00320160010033848000, 00320230010596266, 00320230007761382000, 00320170001591552000, 00320180001589010000, 00320190003057173000, 00320190005124609000, 00320190011602661000, 00320200002764816000, 00320200004077631000, 00320200008130411000, 00320210001262744000, 00320210004407962000, 00320210007406509000, 00320220001137173000, 4) nullità, irritualità e/o inesistenza della notifica per violazione degli artt. 6 D.P.R. n. 68/2005 e 6 D.M. 2/11/2005 relativamente alle intimazioni di pagamento n. 00320199005758518, n. 00320219001927583000 n.00320229001291732. 5) illegittima condanna alle spese in favore di parte costituitasi senza difensore. L'Agenzia delle Entrate-SS si costituiva in giudizio con controdeduzioni e documentazione relativa alla notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, allegando i file eml, attestanti l'avvenuta consegna e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata. L'appellante deposita memorie illustrative. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va respinto.
1. Il primo motivo di appello censura l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso cumulativo. Il motivo è fondato. La questione è stata mal posta.
1.2. Nel caso di specie, come emerge dalla memoria illustrativa depositata in primo grado, il contribuente ha precisato che il ricorso aveva ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento ex art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 per nullità derivata da omessa notifica degli atti presupposti. L'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 stabilisce espressamente che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Tale norma consente quindi espressamente l'impugnazione cumulativa dell'atto consequenziale e degli atti presupposti, ritenuti non notificati, sussistendo quindi la legittimazione a proporre il ricorso.
2. Il secondo motivo è infondato. Nel caso di specie, le notifiche sono state effettuate dall'indirizzo PEC dell'Agenzia delle Entrate-SS al domicilio PEC del contribuente risultante dall'INI-PEC, come previsto dall'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/73. La norma speciale in materia di notifica delle cartelle di pagamento focalizza l'attenzione sull'individuazione dell'indirizzo PEC del destinatario (per garantire il diritto di difesa), senza prescrivere alcun requisito per l'indirizzo PEC del mittente.
2.1. In ogni caso, va osservato che in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non è nulla qualora abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto dell'atto. La regola più stringente di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, che impone l'utilizzo di indirizzi iscritti nei pubblici registri, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati. Una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, al quale è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche per quello del mittente. Quindi, in definitiva, la notifica si considera validamente perfezionata quando l'indirizzo di posta elettronica certificata di provenienza sia chiaramente riconducibile all'ente mittente e non abbia prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così raggiunto lo scopo dell'atto (Cass. n. 26682 del 14.10.2024).
3. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente riguardando la medesima contestazione relativa ai vizi di notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento.
3.1. L'appellante censura la validità delle notifiche PEC per violazione degli artt. 6 D.P.R. n. 68/2005 e 6 D.M. 2/11/2005, atteso che le ricevute di consegna PEC sarebbero state prodotte in formato cartaceo (PDF) e non in formato “XML” e/o “EML”, senza indicazione dei file allegati. Il motivo è infondato in fatto e in diritto. In fatto, risulta dagli atti che l'Agenzia delle Entrate-SS ha regolarmente prodotto in primo grado la notifica degli atti contestati (cartelle e intimazioni) allegando anche le ricevute di consegna delle PEC. In questa sede, a seguito di contestazione della contribuente, l'Ufficio produce anche i file EML attestanti la consegna della PEC di notifica delle cartelle di pagamento (documenti da 2 a 21) e delle intimazioni di pagamento (documenti 22, 23, 24), conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza in materia di prova della notifica telematica. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, ai fini della prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC, è necessario depositare l'atto da notificare e le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”, con il file “.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute (Cass. n. 14790 del 27/05/2024). Nel caso di specie, tale onere probatorio è stato pienamente assolto dall'Agenzia mediante la produzione dei file EML, come attestato dalla documentazione in atti. I motivi di appello sono, quindi, infondati.
3.2. Dalle controdeduzioni dell'Agenzia risulta che sono state notificate al contribuente le seguenti intimazioni di pagamento, con produzione dei relativi referti di notifica in formato EML:
- intimazione di pagamento n. 00320199005758518, notificata in data 26.11.2019 (documento 22);
- intimazione di pagamento n. 00320219001927583000, notificata l'11.01.2022 (documento 23);
- intimazione di pagamento n. 00320229001291732, notificata in data 19.04.2022 (documento 24). Tali intimazioni, validamente notificate, hanno interrotto il decorso della prescrizione.
3.3. Inoltre, il contribuente ha presentato in data 30.04.2019 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prot. 2019-EQUISDR-3934030 (documento 25, allegato alle. controdeduzioni in 1° grado). La richiesta di rateizzazione o di definizione agevolata integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. (Cass., n. 32030 del 12.12.2024).
3.4. Non è, dunque, decorso il termine di prescrizione per alcuna delle cartelle impugnate, sia per l'applicabilità del termine decennale ai crediti erariali, sia per gli atti interruttivi validamente notificati, sia per il riconoscimento del debito operato con la richiesta di definizione agevolata.
4. Il quinto motivo è infondato. L'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/92 prevede che gli uffici dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, possono stare in giudizio avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato ovvero di propri funzionari, nominativamente designati dai rispettivi organi di vertice delle amministrazioni a cui essi appartengono e autorizzati a stare in giudizio con declaratoria del medesimo organo.
4.1. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate-SS si è costituita in giudizio a mezzo della Sig.ra Nominativo_1 , funzionario delegato giusta procura del Notaio Dott. Nominativo_2 in Roma del 22.06.2023 (Rep. n. 180134, Raccolta n. 12348), in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/92. L'art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 546/92 prevede che “L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…”.
4.2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio. Pertanto, la liquidazione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia costituitasi a mezzo di funzionario delegato è pienamente legittima.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese di lite a carico dell'appellante che si liquidano in euro 5.000,00. Così deciso in AN nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG AR FA