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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 41918/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente
dott.ssa Emanuela Rossi Giudice estensore dott.ssa Olivia Condino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c., iscritto al N. R.G. 41918/2023 promosso da:
nato il [...]1 (alias Parte_1 Persona_1
nato il [...]2) a Sharkia, Egitto, CUI 064WELL, codice VESTANET
[...]
MI0031861P30453, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Perego e dall'Avv. Silvana Barbara Barattieri, del Foro di Milano, con Studio in Milano, Corso Vercelli, 11, presso cui è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 [...]
Controparte_2
-resistente- Con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale IN FATTO
§ Svolgimento del procedimento
Con ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 depositato il 17.11.2023 e notificato - unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore - al presso la competente , nonché Controparte_1 Controparte_2 comunicato al Pubblico Ministero in sede, il Sig. ha Parte_1 adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea proponendo opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla di Milano dell'11.02.2023 Controparte_2
(seduta del 12.12.2023) e notificato a mani del ricorrente in data 20.10.2023.
Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D. Lgs. 25/2008.
Il non si è costituito e la ha messo Controparte_1 Controparte_2
a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa.
Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.
In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza di comparizione delle parti ex art. 35-bis comma 11. All'udienza del 24.02.2025, la difesa di parte ricorrente chiedeva al GOP delegato termine per poter rintracciare il proprio assistito. Il GOP rinviava la causa all'udienza del 17.03.2025. All'udienza del 17.03.2025, il difensore riferiva di non aver reperito il proprio assistito nonostante i vari tentativi di rintraccio.
La causa è stata decisa nella Camera di Consiglio del 31.03.2025.
§ I fatti di causa Il ricorrente ha formalizzato domanda di protezione internazionale in data 31.08.2021 e ha svolto l'audizione davanti alla in data Controparte_2
30.11.2022.
Nel corso del colloquio personale, esprimendosi in lingua araba, con l'ausilio di interprete, dopo aver confermato le proprie generalità così come riportate nel modello C3, in ordine alle condizioni di vita in patria, ha dichiarato:
- di essere cittadino egiziano
- di essere nato e cresciuto a Salamant, distretto di Bilbeis, Governatorato di Sharkia
- di parlare la lingua araba
- di professare la religione musulmana
- di aver frequentato la scuola per 10 anni
- di aver lavorato come addetto alle pulizie
- che la famiglia di origine è composta dai genitori, due fratelli e due sorelle
- di essere in contatto solo con i fratelli, i genitori lo hanno cacciato di casa
- di essere sposato
- di aver tre figli
- di essere in contatto con moglie e figli rimasti in Egitto
- di aver lasciato l'Egitto ad aprile 2021
- di essere giunto in Italia il 16 giugno 2021 (dopo aver trascorso un paio di mesi in Libia) In ordine ai motivi che l'hanno indotto all'espatrio ha riferito di aver lasciato il proprio Paese dopo che la cognata lo ha accusato di averle fatto delle avance ed essere stato cacciato di casa da suo padre In particolare, egli riferiva:
- che lui e la famiglia vivevano nella stessa casa con i suoi genitori e la famiglia del fratello
- che il padre ha allontanato di casa lui e la sua famiglia a causa della cognata
- che la cognata lo ha accusato di averle fatto delle avance
- che la cognata ha raccontato questa bugia per potersi prendere l'appartamento dove vivevano
- che il padre ha creduto alla cognata e lo ha cacciato di casa
- che i familiari della cognata lo hanno minacciato e in tre occasioni aggredito
- che in una delle occasioni i fratelli della cognata si sono presentati a casa sua e lo hanno picchiato
- di aver preso in affitto una stanza per lui e la sua famiglia e di aver poi lasciato l'Egitto
In ordine al timore per il caso di rimpatrio ha riferito di temere di essere ucciso dai familiari della cognata e, in ogni caso, di non poter aver sufficienti risorse economiche.
§ Il diniego della Controparte_2
La ha rigettato la domanda di protezione internazionale Controparte_2 ritenendo:
“credibili, e pertanto non accettati, gli elementi relativi alla nazionalità ed alla provenienza per coerenza del profilo etnolinguistico del ricorrente e per la prova documentale della copia del passaporto;
non riconducibili gli elementi posti a fondamento della domanda di protezione internazionale e ciò in quanto non si riscontrano, nel caso di specie, gli elementi richiesti dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato. Con riferimento alla possibilità di subire un danno grave in caso di rientro, si evidenzia la non credibilità delle dichiarazioni relative ai problemi causati dai fratelli della cognata, tenuto conto della genericità, vaghezza e della scarsità di informazioni riguardanti l'intera vicenda. Infatti, non viene specificato in che modo sarebbero iniziati i problemi con la cognata, né cosa abbia fatto per tentare di difendersi dalle calunnie e non vengono riferiti elementi fattuali o esperienziali relativamente alle tre aggressioni subite, che sono descritte in modo superficiale e prive di elementi di contesto”.
§ I motivi del ricorso
La difesa richiamata la vicenda personale del signor Parte_1 negli stessi termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi e chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 251/2007 e, in via subordinata, la protezione speciale.
§ Udienza di comparizione All'udienza del 24.02.2025 compariva il solo difensore di parte ricorrente, il quale chiedeva termine per poter rintracciare il proprio assistito. Il GOP delegato rinviava la causa all'udienza del 17.03.2025. All'udienza del 17.03.2025 compariva il solo difensore di parte ricorrente riferendo di non essere riuscito a reperire il proprio assistito. Ritiene il collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.
Il giudice dell'opposizione non è, pertanto, vincolato ai motivi dedotti nel ricorso ed è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale in base alle allegazioni del ricorrente ed alle risultanze istruttorie acquisite anche d'ufficio all'esito del procedimento camerale. Il sindacato del giudice dell'opposizione avverso il diniego alla domanda di protezione non è un sindacato sul provvedimento amministrativo che ha respinto la domanda di protezione, ma sul diritto assoluto dello straniero ad ottenere la forma di protezione che l'ordinamento vigente gli riconosce in base alla sua condizione individuale e alla situazione del suo Paese di provenienza.
Il presente giudizio di opposizione verte, dunque, sul diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria a norma del D.lgs. 251/2007 ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito in L. n. 173/2020.
§ Sulla valutazione di credibilità
A tale riguardo va osservato che, in base all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. 251/2007, che riproduce il contenuto dell'articolo 4 della Direttiva Qualifiche3, il richiedente “è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare domanda”.
Da questa definizione risulta che il ricorrente è tenuto a presentare all'Autorità che procede i fatti e le prove (“elementi”) che sono nella sua disponibilità e che giustificano la domanda di protezione internazionale.
Egli - o ella -, invece, non è tenuto presentare una domanda di specifica protezione internazionale, nell'ambito delle diverse forme di protezione previste dal Sistema comune europeo dell'asilo (c.d. CEAS) in coerenza con la Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite del 1951, per quanto riguarda lo stato di rifugiato, e con previsioni autonome per le diverse ipotesi di protezione sussidiaria. La qualificazione giuridica di quei fatti spetta dunque all'Autorità, sia essa l'autorità amministrativa di fronte alla quale il/la richiedente si presenta – normalmente - senza difesa tecnica ed alla quale presenta “gli elementi” nel corso di un colloquio, sia esso il giudice.
A tale riguardo, e sotto un profilo strettamente giuridico, la Corte di cassazione ha chiarito che la domanda di protezione internazionale è l'espressione di un diritto
“autodeterminato”. Il diritto autodeterminato non è condizionato da una fonte specifica di acquisto e quindi da uno specifico fatto storico ma è connesso alla natura unica della situazione sostanziale dedotta4.
Con specifico riferimento alla protezione internazionale, la Corte di cassazione ha, dunque, affermato che “a prescindere dalla domanda delle parti (…), il giudice è comunque tenuto ad esaminare (...) la possibilità di riconoscere al richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali”5.
Nel caso della protezione internazionale, il diritto autodeterminato è un diritto fondamentale e la situazione che giustifica questo diritto è l'esigenza di protezione, rispetto alla quale il/la ricorrente deve presentare tutti gli elementi a sua disposizione, che poi saranno integrati dal giudice con il ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, come regolato dall'art. 4 della Direttiva 2011/95/UE e dagli artt. 3 e 8 del D. Lgs. 25/2008.
§ Applicati tali principi al caso in esame, si tratta, dunque, di stabilire se gli elementi presentati dal ricorrente in relazione alla sua persona e alla sua storia, siano sufficienti per qualificare la domanda di protezione internazionale.
Come insegna la Suprema Corte, “la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese;
presentazione tempestiva della domanda;
attendibilità intrinseca.
Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012).
La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)” (Cass. civ. sez. VI, ord. 14 novembre 2017, n. 26921). Nel caso di specie non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente sia cittadino dell'Egitto e che provenga da Sharkia, così come accertato dalla Commissione Territoriale e non contestato dalla difesa. Ritiene il Collegio di condividere la valutazione di non credibilità espressa dalla
. Controparte_2 Il ricorrente pone alla base delle ragioni dell'espatrio l'essere stato, insieme a moglie e figli, allontanato dalla casa in cui viveva insieme ai genitori ed alla famiglia del fratello. L'allontanamento sarebbe dipeso dal fatto che la cognata lo avrebbe accusato di averle fatto delle avance, accusa che il ricorrente ha sempre respinto senza, però, essere creduto dal padre che lo ha, quindi, cacciato di casa. La falsa accusa sarebbe dipesa, in realtà, dalla volontà della cognata di tenere per sé la casa in cui il nucleo familiare viveva. A quel punto, il ricorrente si è visto costretto a lasciare l'Egitto non avendo più sufficienti risorse economiche per mantenere la sua famiglia. Il narrato, tuttavia, appare vago e generico in ordine alla vicenda con la cognata, né appare plausibile la motivazione che la avrebbe spinta a orchestrare una falsa accusa per far cacciare di casa il ricorrente e tenersi la casa per sé, visto che in quella stessa casa vivevano anche i genitori del ricorrente. Vaghi e generici anche le minacce e aggressioni che egli avrebbe subito dai fratelli della cognata una volta che ella avrebbe loro raccontato delle avance ricevute. Sul punto, il ricorrente si è limitato a riferire che, in una occasione, i fratelli della cognata si sono presentati a casa aggredendolo. Conseguentemente non appare fondato il timore espresso, ossia di essere ucciso dai familiari della cognata. In ogni caso, si rileva come le ragioni poste alla base dell'espatrio non siano sussumibili nell'ambito della fattispecie maggiori di protezione internazionale.
Il Collegio, pertanto, non ritiene sussistenti le condizioni per il riconoscimento, nel caso di specie, delle forme maggiori di protezione internazionale.
§ Lo status di rifugiato
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D. lgs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un
“fondato timore” di subire: da parte dei soggetti indicati dall'art. 56; atti persecutori come definiti dall'art.77; per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 88.
Deve, altresì, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 69.
Nel caso di specie il racconto non è stato ritenuto credibile.
La Corte di cassazione ha precisato che la mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale, in assenza di ulteriori riscontri probatori, rende di per sé inaccoglibile l'istanza di protezione non sussistendo elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo”10.
Pertanto, la domanda di protezione volta al riconoscimento dello status di rifugiato non può essere accolta.
In ogni caso, quand'anche il racconto fosse ritenuto credibile, gli atti descritti proverrebbero da un soggetto privo delle caratteristiche di cui all'art. 5, non sono comunque riconducibili fattispecie legale di persecuzione, né sono legati ai motivi di cui all'art.
8. D'altra parte, nella fattispecie, secondo il racconto della ricorrente, si tratterebbe di un agente di persecuzione privato, senza il requisito rappresentato dal fatto che le autorità statuali non possano o non vogliano offrire protezione. In merito a tale aspetto, infatti, quanto riferito dal ricorrente non consente di ritenere che la protezione delle autorità statuali non sarebbe stata effettiva. Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 251/2007 ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale i responsabili della persecuzione o del danno grave sono anche i soggetti non statuali, se lo Stato o le organizzazioni che controllano il territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" contro persecuzioni o danni gravi. Il richiedente asilo che alleghi il rischio di persecuzione o danno grave da agente privato non può limitarsi a narrare di avere subito atti persecutori o aggressioni e minacce, ma deve specificare anche se si è rivolto alle autorità o per quali motivi non è stato possibile rivolgersi ad una autorità statale o ad una organizzazione che controlla il territorio, ovvero ancora per quali ragioni la richiesta di protezione non è stata accolta. Ciò in quanto il giudice non deve valutare in astratto l'efficienza dei sistemi giudiziari dei paesi terzi, bensì verificare se in concreto e in quella specifica situazione la protezione dello Stato si è rivelata o potrebbe rivelarsi inefficiente, indagine che il giudice non può compiere se il richiedente non illustra i dettagli della propria vicenda individuale anche su questo punto (Sez. 1, Ordinanza n. 29100 del 2021, dep. 20/10/2021 - Rel. Pres. . Per_2 Per_3
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito una verosimile spiegazione per non essersi rivolto all'autorità egiziane per dirimere gli asseriti dissidi familiari.
§ La protezione sussidiaria Il Collegio ritiene che nel caso in esame non sussistano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria. Quanto alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire:
- una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa (lett. a);
- la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante (lett. b);
- un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. c).
Il Collegio ritiene che nel caso in esame non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma dellaprotezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14 d. lvo n. 251/2007.
Invero, con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, . Per_4
Nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), la Corte di Giustizia, al punto 31 della motivazione, ha chiarito che, perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, devono sussistere, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale Direttiva, fondati motivi di ritenere che incorra in un “rischio effettivo di subire un grave danno nel caso di rientro nel Paese interessato”. I termini “condanna a morte”
o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno concernente la particolare (individuale) posizione del richiedente, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
Come si è in precedenza rilevato, stante la mancanza di credibilità, per quanto già rilevato supra, il ricorrente non ha allegato fatti che facciano fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio:
- corra il rischio di subire sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale, per estraneità alle vicende narrate;
- rischi trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, per motivi diversi da quelli elencati nel citato art. 8 Decreto Qualifiche, per estraneità alle vicende narrate.
Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C–285/12, ). Per_5
Secondo la Corte, “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) Direttiva Qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo” avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (si vedano in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale lo straniero dovrebbe fare ritorno) sono interessati da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Si tratta, a questo punto, di stabilire se una situazione del genere sia nell'attualità rinvenibile in Egitto e, in particolare, nel Governatorato di Sharkia, zona di provenienza del ricorrente.
La situazione generale dell'Egitto secondo le informazioni aggiornate, per quanto caratterizzata da criticità, non presenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata. È certo vero che, come confermano le COI citate in nota, il presidente CP_3 governi in modo autoritario, in un clima di forti repressioni in cui alcune
[...] libertà civili sono strettamente limitate e una significativa opposizione politica rimane praticamente inesistente11. [; ma ciò, oltre a non degenerare in situazioni di conflitto similbellico, non tange in alcun modo la concreta posizione del ricorrente, che neppur indirettamente vi ha fatto alcun cenno]. Dall'analisi delle fonti riguardanti l'attuale situazione di sicurezza, inoltre, è stato riscontrato che l'area di maggior instabilità continua ad essere la penisola del Sinai, con particolare riferimento – anche alla luce dei recentissimi fatti bellici in ivi in corso fra l'esercito israeliano e – alla zona di confine con la Striscia di CP_5
Gaza12. Tale parte del Paese – con la quale il richiedente non ha peraltro alcuna relazione
– è stata spesso teatro di attacchi terroristici contro postazioni delle forze di sicurezza egiziane e contro luoghi di culto da parte di ben organizzate cellule jihadiste attive nella zona. Come riportato da Human Rights Watch (HRW) nel report relativo all'anno 202113, l'esercito ha continuato a imporre severe restrizioni alla libertà di movimento nel Sinai settentrionale;
nonostante un'apparente diminuzione degli attacchi violenti da parte di militanti armati, l'esercito ha demolito centinaia di case e raso al suolo la maggior parte dei terreni agricoli del governatorato. Già tuttavia nel 2021 il Consiglio internazionale dei diritti umani, dopo una visita a febbraio nel Nord del Sinai nel corso della quale aveva incontrato i residenti, vittime degli attentati terroristi degli ultimi anni ed alti funzionari del governo, aveva pubblicato un rapporto documentando il notevole miglioramento della situazione della sicurezza e l'inizio di un periodo di maggiore stabilità14. Ma soprattutto, si segnala l'aumento della tensione al confine, dopo che Israele ha lanciato l'offensiva contro le milizie di asserragliate nella striscia di Gaza. Il CP_5
27 maggio 2024, lo scambio di fuoco con le forze israeliane al valico di frontiera di Rafah, città meridionale di Gaza, ha provocato la morte di un soldato e il ferimento di altri;
sebbene non sia ancora chiaro cosa sia successo, l'incidente ha segnato l'acuirsi delle tensioni per tutto il mese15. In precedenza, dopo che il 7 maggio le truppe israeliane hanno preso il controllo del lato palestinese del valico di frontiera di Rafah – attraversando il Corridoio di Filadelfia in cui l'Egitto mantiene una limitata presenza militare – il Ministero degli Esteri egiziano ha rilasciato lo stesso una dichiarazione in cui condannava la mossa definendola “pericolosa escalation”; l'11 maggio i media statali hanno annunciato il rifiuto delle autorità di coordinare le operazioni umanitarie con Israele, bloccando il flusso di aiuti attraverso il confine di Rafah16. Il governo ha respinto la proposta israeliana di riaprire il valico di Rafah sotto la supervisione di Israele, ribadendo invece che il punto di frontiera deve essere nelle mani delle autorità palestinesi;
il Ministro della Difesa Shoukry ha giustificato la situazione di stallo e la sospensione degli aiuti sostenendo che i militari israeliani mettono in pericolo i convogli mediante i quali gli aiuti vengono trasportati. Il 26 maggio, a seguito di un impegno diplomatico con gli Stati Uniti, le consegne di aiuti sono riprese attraverso il vicino valico di , anche Persona_6 se tre giorni dopo Israele ha annunciato di aver preso il pieno controllo del corridoio di Filadelfia17. Nel frattempo, in seguito al deterioramento della situazione a Gaza, il 12 maggio il governo aveva dichiarato di sostenere il Sudafrica nell'azione legale
contro
Israele, dinnanzi alla Corte internazionale di giustizia18. Il 2 giugno, funzionari egiziani, israeliani e statunitensi si sono incontrati al Cairo per discutere le condizioni per la riapertura del valico di Rafah, così da consentire l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza;
il governo egiziano ha insistito per il ritiro delle truppe israeliane chiedendo che a gestire il valico sul lato gazanese fossero i palestinesi o un attore neutrale, come l'UE. Nonostante i tentativi di dialogo, il confine è rimasto chiuso19. Il ha però continuato a insistere per il cessate il fuoco a Gaza. Il 5 agosto, il CP_6
Ministro degli affari esteri Abdelatty ha invitato gli Stati Uniti a fare pressione su Israele affinché cessasse la sua “politica del rischio”. Per tre volte, tra il 6 e il 23 agosto, ha incontrato il Presidente al fine di intensificare gli sforzi per Per_7 CP_7 Contr la cessazione del conflitto. Il 9 agosto Egitto, Qatar e hanno rilasciato una dichiarazione congiunta chiedendo il cessate il fuoco. Dal 22 al 25 agosto, il CP_6 ha ospitato negoziatori statunitensi, israeliani e di nel tentativo di arrivare CP_5 ad un accordo. Tuttavia, le tensioni con Israele sul corridoio di Filadelfia e sul valico di frontiera di Rafah non si sono placate. L'Egitto è rimasto contrario alla presenza permanente di Israele nel corridoio e alla mancanza di controllo palestinese sul confine di Rafah20. Nel mese di settembre, ha ribadito che l'Egitto non permetterà alle truppe CP_9 israeliane di rimanere al confine con Gaza né accetterà alcun altro cambiamento alle misure di sicurezza in vigore prima della guerra tra Israele e CP_10 Il ruolo centrale del nell'intensa attività diplomatica finalizzata al CP_6 ridimensionamento del conflitto a Gaza, pur non traducendosi in concreti miglioramenti in tal senso, ha in qualche modo determinato il rafforzamento dei legami con gli USA, con i partner europei e quelli del Golfo e ne ha rilanciato l'influenza a livello regionale22. A tal proposito si osserva che, nell'ottobre 2024, i leader dei governi egiziano, eritreo e hanno preso parte ad un incontro della durata di tre giorni presso la Per_8 capitale eritrea, conclusosi con la diramazione di una dichiarazione Per_9 condivisa e finalizzata a rafforzare i legami tra i tre Paesi coinvolti, nonché a garantire il “rispetto inequivocabile della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dei Paesi della regione” (i.e. la regione c.d. del “corno d'Africa”)23. Pur trattandosi di una sinergia di recente formazione, le fonti consultate a riguardo riportano che tale accordo di sicurezza potrebbe esacerbare i rapporti tra i Paesi
“firmatari” e l'Etiopia, che conta attualmente migliaia di truppe di stanza in Somalia allo scopo dichiarato di fronteggiare i gruppi terroristi legati ad ed i cui Per_10 rapporti con la Somalia si sono già recentemente incrinati a causa del manifestato interesse da parte del governo etiope di costruire un porto nella regione separatista del Somaliland24. Per_8
La situazione dell'Egitto, fatta salva la regione del Sinai a ridosso della Striscia di Gaza, non è quindi tale da giustificare il riconoscimento di una situazione di conflitto armato, interno o internazionale, che deve essere valutata con particolare rigore in assenza di un rischio individualizzato del ricorrente – come nel caso di specie – e alla luce dei principi e dei parametri sopra richiamati.
Per tali ragioni, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.
§ La protezione umanitaria e la protezione speciale assicurata dal D.L. n. 130/2020.
Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione speciale, appare opportuno premettere alcune considerazioni.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della
“tipizzazione”, operata dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, rispetto alla previgente fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto” dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ha ripristinato il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente previsto da questa norma e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.
Come si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 del D. Lgs. 286/1998, estendendo espressamente - al paragrafo 1.1. - l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale -di durata biennale ex articolo 32 terzo comma de D.lgs. 25 del 2008- anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Nel caso di specie, il ricorrente è giunto in Italia nel giugno 2021 e dalla documentazione in atti emerge come – in una prima fase – abbia effettivamente intrapreso un percorso di inserimento nel contesto sociale, lavorativo e culturale italiano, anche grazie ad un cugino che già si trovava sul TN così come riferito dalla difesa. A partire dall'ottobre 2021 ha iniziato a lavorare nel settore dell'edilizia. In particolare, si segnala contratto di lavoro con Mega Builders S.r.l. dal 07.10.2021 al 31.07.2022 come si evince dalla CU 2023 (anno 2023) e da cui emerge un reddito di € 6.831,22 (cfr. allegato a ricorso introduttivo). Sotto il profilo abitativo, si segnala dichiarazione di ospitalità rilasciata da un connazionale per il periodo dal 25.09.2023 al 26.05.2024 in Milano, viale Monza, 237 (cfr. allegato a ricorso introduttivo). Nessuna ulteriore aggiornata documentazione è stata depositata in atti, in particolar modo con rifermento alla posizione del ricorrente negli anni 2023 e 2024. Il difensore, in sede di udienza, ha riferito di non aver più avuto contatti con il proprio assistito e di non essere stato in grado di reperirlo. Allo stato, dunque, non vi è nemmeno la certezza che egli si trovi ancora sul Territorio Nazionale. Alla luce di quanto sopra, il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Non ricorre nel caso di specie l'ipotesi disciplinata dall'art. 19 comma 1.1 che vieta espressamente l'espulsione ovvero il respingimento dello straniero qualora vi siano fondati motivi per ritenere che in caso di rientro rischierebbe di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti anche in considerazione dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Dalle informazioni sul Paese di origine consultate25, emerge, infatti, che benché vi siano in Egitto delle violazioni dei diritti umani mirate principalmente alla repressione del dissenso politico, alla limitazione della libertà di stampa e di espressione nonché rivolte a particolari gruppi sociali (es. attivisti per i diritti umani, oppositori politici, minoranze religiose), esse non assumono per intensità e peculiarità un rilievo tale da esporre personalmente il ricorrente, in caso di rientro, al rischio di esserne vittima.
§ Sulle spese di lite
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito, nel caso di specie, dall'art. 35 bis comma 7 D.Lgs. n. 25/2008), non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001).
Deve escludersi, dunque, che il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla , costituita senza Controparte_2 il ministero di difensore, per diritti e onorari.
Nulla in relazione alla liquidazione di ulteriori esborsi in assenza di nota specifica.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, così come sopra composto, così decide:
- rigetta il ricorso presentato da nato il Parte_1
03.01.1995 (alias nato il [...]) a Persona_1
Sharkia, Egitto, CUI 064WELL, codice VESTANET MI0031861P30453, avverso il provvedimento del 11.02.2023 (seduta del 12.12.2022), notificato in data 20.10.2023, con cui la di Milano ha Controparte_2 rigettato la domanda di protezione internazionale
- nulla sulle spese
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Rossi Dott.ssa Elisabetta Meyer 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Generalità risultanti dal passaporto prodotto in atti dalla difesa 2 Generalità riportate nel Modello C3 e nel provvedimento di diniego della Controparte_2 3 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. 4 Cass. n. 7267/97; con specifico riferimento alle domande di protezione internazionale, Cass. 8819/2020 5 Cass. 12/5.2020 n. 8819 6 Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione. 7 come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7). 8 gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica. 9 Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte persecutorie. 10 Si veda sul punto: Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21668 del 23.10.2015. Negli stessi termini, ex multis: Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 17850 del 06.07.2018; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 27717 dell'11.09.2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6174 del 05.03.2021. 11 Freedom House: Freedom in the World 2022 - Egypt, 28 febbraio 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2068728.html; AI – Controparte_4 [...] Report 2021/22; The State of the World's Human Rights;
Egypt 2021, 29 marzo 2022 CP_4 https://www.ecoi.net/en/document/2070272.html; International Crisis Group, CrisisWatch, Egypt, febbraio 2021, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts-and-february- trends#egypt 12 UN Security Council: Thirty-first report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team Pt_ submitted pursuant to resolution 2610 (2021) concerning (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities [S/2023/95], 13 febbraio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2087006/N2303891.pdf; UN Security Council (Author): Thirty-second report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant Pt_ to resolution 2610 (2021) concerning (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities
[S/2023/549], 25 luglio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2095654/N2318974.pdf ; UN Pt_ Security Council (Author): Seventeenth report of the Secretary-General on the threat posed by (Da'esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat [S/2023/568], 31 luglio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2095987/N2321007.pdf 13 HRW – Human Rights Watch: World Report 2022 - Egypt, 13 gennaio 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2066548.html 14 The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, Spotlight on global jihad, 11-17 febbraio 2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/spotlight-on-global-jihad-february-11-17- 2021/ 15 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Egypt, May 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=94&crisis_ state=&created=&from_month=1&from_year=2024&to_month=1&to_year=2024 16 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Egypt, May 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=94&crisis_ state=&created=&from_month=1&from_year=2024&to_month=1&to_year=2024 17 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Egypt, May 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=94&crisis_ state=&created=&from_month=1&from_year=2024&to_month=1&to_year=2024; Contr
, Israel extends control of Gaza's entire land border, 30 maggio 2024 https://www.bbc.com/news/articles/c1994g22ve9o 18 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Egypt, May 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=94&crisis_ state=&created=&from_month=1&from_year=2024&to_month=1&to_year=2024 19 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Egypt, June 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-trends-and-july-alerts-2024#egypt 20 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Egypt, August 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/august-trends-and-september-alerts-2024#egypt 21 Reuters, Egypt will not accept security changes on Gaza border, foreign minister says , 18 September 2024, https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-wont-accept-security- changes-gaza-border-foreign-minister-says-2024-09-18/ 22 Latest Updates, “After a Year of Middle East Turmoil, the Controparte_12 R 2024: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north- africa/east-mediterranean-mena/after-year-middle-east-turmoil-region-awaits-more 23 , Somalia, Eritrea and Egypt pledge to bolster security ties, 10 ottobre 2024, CP_13 https://aje.io/s1kyue ; allAfrica, Egypt, Eritrea, and Somalia Pledge Unity in Asmara Summit, Aiming to Counter Regional Tensions, 11 ottobre 2024, Egypt, Eritrea, and Somalia Pledge Unity in Asmara Summit, Aiming to Counter Regional Tensions - allAfrica.com. 24 , Somalia, Eritrea and Egypt pledge to bolster security ties, 10 ottobre 2024, CP_13 https://aje.io/s1kyue; Reuters Africa, Somaliland opposition leader RR wins in presidential election, beating incumbent, 19 novembre 2024, Somaliland opposition leader RR wins in presidential election, beating incumbent | Reuters. 25 HRW - Human Rights Watch: World Report 2025 - Egypt, 16 gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2120073.html; HRW - Human Rights Watch: Egypt: UN Review Spotlights Key Rights Concerns, 31 gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2121294.html ; Egypt: Repression Controparte_4 intensifies ahead of human rights record review, 27 gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2121028.html ;
[...] : Egypt: COI Compilation, luglio 2024 Controparte_14 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112299/ACCORD_Egypt_July_2024.pdf
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente
dott.ssa Emanuela Rossi Giudice estensore dott.ssa Olivia Condino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c., iscritto al N. R.G. 41918/2023 promosso da:
nato il [...]1 (alias Parte_1 Persona_1
nato il [...]2) a Sharkia, Egitto, CUI 064WELL, codice VESTANET
[...]
MI0031861P30453, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Perego e dall'Avv. Silvana Barbara Barattieri, del Foro di Milano, con Studio in Milano, Corso Vercelli, 11, presso cui è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 [...]
Controparte_2
-resistente- Con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale IN FATTO
§ Svolgimento del procedimento
Con ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 depositato il 17.11.2023 e notificato - unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore - al presso la competente , nonché Controparte_1 Controparte_2 comunicato al Pubblico Ministero in sede, il Sig. ha Parte_1 adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea proponendo opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla di Milano dell'11.02.2023 Controparte_2
(seduta del 12.12.2023) e notificato a mani del ricorrente in data 20.10.2023.
Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D. Lgs. 25/2008.
Il non si è costituito e la ha messo Controparte_1 Controparte_2
a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa.
Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.
In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza di comparizione delle parti ex art. 35-bis comma 11. All'udienza del 24.02.2025, la difesa di parte ricorrente chiedeva al GOP delegato termine per poter rintracciare il proprio assistito. Il GOP rinviava la causa all'udienza del 17.03.2025. All'udienza del 17.03.2025, il difensore riferiva di non aver reperito il proprio assistito nonostante i vari tentativi di rintraccio.
La causa è stata decisa nella Camera di Consiglio del 31.03.2025.
§ I fatti di causa Il ricorrente ha formalizzato domanda di protezione internazionale in data 31.08.2021 e ha svolto l'audizione davanti alla in data Controparte_2
30.11.2022.
Nel corso del colloquio personale, esprimendosi in lingua araba, con l'ausilio di interprete, dopo aver confermato le proprie generalità così come riportate nel modello C3, in ordine alle condizioni di vita in patria, ha dichiarato:
- di essere cittadino egiziano
- di essere nato e cresciuto a Salamant, distretto di Bilbeis, Governatorato di Sharkia
- di parlare la lingua araba
- di professare la religione musulmana
- di aver frequentato la scuola per 10 anni
- di aver lavorato come addetto alle pulizie
- che la famiglia di origine è composta dai genitori, due fratelli e due sorelle
- di essere in contatto solo con i fratelli, i genitori lo hanno cacciato di casa
- di essere sposato
- di aver tre figli
- di essere in contatto con moglie e figli rimasti in Egitto
- di aver lasciato l'Egitto ad aprile 2021
- di essere giunto in Italia il 16 giugno 2021 (dopo aver trascorso un paio di mesi in Libia) In ordine ai motivi che l'hanno indotto all'espatrio ha riferito di aver lasciato il proprio Paese dopo che la cognata lo ha accusato di averle fatto delle avance ed essere stato cacciato di casa da suo padre In particolare, egli riferiva:
- che lui e la famiglia vivevano nella stessa casa con i suoi genitori e la famiglia del fratello
- che il padre ha allontanato di casa lui e la sua famiglia a causa della cognata
- che la cognata lo ha accusato di averle fatto delle avance
- che la cognata ha raccontato questa bugia per potersi prendere l'appartamento dove vivevano
- che il padre ha creduto alla cognata e lo ha cacciato di casa
- che i familiari della cognata lo hanno minacciato e in tre occasioni aggredito
- che in una delle occasioni i fratelli della cognata si sono presentati a casa sua e lo hanno picchiato
- di aver preso in affitto una stanza per lui e la sua famiglia e di aver poi lasciato l'Egitto
In ordine al timore per il caso di rimpatrio ha riferito di temere di essere ucciso dai familiari della cognata e, in ogni caso, di non poter aver sufficienti risorse economiche.
§ Il diniego della Controparte_2
La ha rigettato la domanda di protezione internazionale Controparte_2 ritenendo:
“credibili, e pertanto non accettati, gli elementi relativi alla nazionalità ed alla provenienza per coerenza del profilo etnolinguistico del ricorrente e per la prova documentale della copia del passaporto;
non riconducibili gli elementi posti a fondamento della domanda di protezione internazionale e ciò in quanto non si riscontrano, nel caso di specie, gli elementi richiesti dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato. Con riferimento alla possibilità di subire un danno grave in caso di rientro, si evidenzia la non credibilità delle dichiarazioni relative ai problemi causati dai fratelli della cognata, tenuto conto della genericità, vaghezza e della scarsità di informazioni riguardanti l'intera vicenda. Infatti, non viene specificato in che modo sarebbero iniziati i problemi con la cognata, né cosa abbia fatto per tentare di difendersi dalle calunnie e non vengono riferiti elementi fattuali o esperienziali relativamente alle tre aggressioni subite, che sono descritte in modo superficiale e prive di elementi di contesto”.
§ I motivi del ricorso
La difesa richiamata la vicenda personale del signor Parte_1 negli stessi termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi e chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 251/2007 e, in via subordinata, la protezione speciale.
§ Udienza di comparizione All'udienza del 24.02.2025 compariva il solo difensore di parte ricorrente, il quale chiedeva termine per poter rintracciare il proprio assistito. Il GOP delegato rinviava la causa all'udienza del 17.03.2025. All'udienza del 17.03.2025 compariva il solo difensore di parte ricorrente riferendo di non essere riuscito a reperire il proprio assistito. Ritiene il collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.
Il giudice dell'opposizione non è, pertanto, vincolato ai motivi dedotti nel ricorso ed è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale in base alle allegazioni del ricorrente ed alle risultanze istruttorie acquisite anche d'ufficio all'esito del procedimento camerale. Il sindacato del giudice dell'opposizione avverso il diniego alla domanda di protezione non è un sindacato sul provvedimento amministrativo che ha respinto la domanda di protezione, ma sul diritto assoluto dello straniero ad ottenere la forma di protezione che l'ordinamento vigente gli riconosce in base alla sua condizione individuale e alla situazione del suo Paese di provenienza.
Il presente giudizio di opposizione verte, dunque, sul diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria a norma del D.lgs. 251/2007 ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito in L. n. 173/2020.
§ Sulla valutazione di credibilità
A tale riguardo va osservato che, in base all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. 251/2007, che riproduce il contenuto dell'articolo 4 della Direttiva Qualifiche3, il richiedente “è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare domanda”.
Da questa definizione risulta che il ricorrente è tenuto a presentare all'Autorità che procede i fatti e le prove (“elementi”) che sono nella sua disponibilità e che giustificano la domanda di protezione internazionale.
Egli - o ella -, invece, non è tenuto presentare una domanda di specifica protezione internazionale, nell'ambito delle diverse forme di protezione previste dal Sistema comune europeo dell'asilo (c.d. CEAS) in coerenza con la Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite del 1951, per quanto riguarda lo stato di rifugiato, e con previsioni autonome per le diverse ipotesi di protezione sussidiaria. La qualificazione giuridica di quei fatti spetta dunque all'Autorità, sia essa l'autorità amministrativa di fronte alla quale il/la richiedente si presenta – normalmente - senza difesa tecnica ed alla quale presenta “gli elementi” nel corso di un colloquio, sia esso il giudice.
A tale riguardo, e sotto un profilo strettamente giuridico, la Corte di cassazione ha chiarito che la domanda di protezione internazionale è l'espressione di un diritto
“autodeterminato”. Il diritto autodeterminato non è condizionato da una fonte specifica di acquisto e quindi da uno specifico fatto storico ma è connesso alla natura unica della situazione sostanziale dedotta4.
Con specifico riferimento alla protezione internazionale, la Corte di cassazione ha, dunque, affermato che “a prescindere dalla domanda delle parti (…), il giudice è comunque tenuto ad esaminare (...) la possibilità di riconoscere al richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali”5.
Nel caso della protezione internazionale, il diritto autodeterminato è un diritto fondamentale e la situazione che giustifica questo diritto è l'esigenza di protezione, rispetto alla quale il/la ricorrente deve presentare tutti gli elementi a sua disposizione, che poi saranno integrati dal giudice con il ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, come regolato dall'art. 4 della Direttiva 2011/95/UE e dagli artt. 3 e 8 del D. Lgs. 25/2008.
§ Applicati tali principi al caso in esame, si tratta, dunque, di stabilire se gli elementi presentati dal ricorrente in relazione alla sua persona e alla sua storia, siano sufficienti per qualificare la domanda di protezione internazionale.
Come insegna la Suprema Corte, “la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese;
presentazione tempestiva della domanda;
attendibilità intrinseca.
Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012).
La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)” (Cass. civ. sez. VI, ord. 14 novembre 2017, n. 26921). Nel caso di specie non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente sia cittadino dell'Egitto e che provenga da Sharkia, così come accertato dalla Commissione Territoriale e non contestato dalla difesa. Ritiene il Collegio di condividere la valutazione di non credibilità espressa dalla
. Controparte_2 Il ricorrente pone alla base delle ragioni dell'espatrio l'essere stato, insieme a moglie e figli, allontanato dalla casa in cui viveva insieme ai genitori ed alla famiglia del fratello. L'allontanamento sarebbe dipeso dal fatto che la cognata lo avrebbe accusato di averle fatto delle avance, accusa che il ricorrente ha sempre respinto senza, però, essere creduto dal padre che lo ha, quindi, cacciato di casa. La falsa accusa sarebbe dipesa, in realtà, dalla volontà della cognata di tenere per sé la casa in cui il nucleo familiare viveva. A quel punto, il ricorrente si è visto costretto a lasciare l'Egitto non avendo più sufficienti risorse economiche per mantenere la sua famiglia. Il narrato, tuttavia, appare vago e generico in ordine alla vicenda con la cognata, né appare plausibile la motivazione che la avrebbe spinta a orchestrare una falsa accusa per far cacciare di casa il ricorrente e tenersi la casa per sé, visto che in quella stessa casa vivevano anche i genitori del ricorrente. Vaghi e generici anche le minacce e aggressioni che egli avrebbe subito dai fratelli della cognata una volta che ella avrebbe loro raccontato delle avance ricevute. Sul punto, il ricorrente si è limitato a riferire che, in una occasione, i fratelli della cognata si sono presentati a casa aggredendolo. Conseguentemente non appare fondato il timore espresso, ossia di essere ucciso dai familiari della cognata. In ogni caso, si rileva come le ragioni poste alla base dell'espatrio non siano sussumibili nell'ambito della fattispecie maggiori di protezione internazionale.
Il Collegio, pertanto, non ritiene sussistenti le condizioni per il riconoscimento, nel caso di specie, delle forme maggiori di protezione internazionale.
§ Lo status di rifugiato
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D. lgs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un
“fondato timore” di subire: da parte dei soggetti indicati dall'art. 56; atti persecutori come definiti dall'art.77; per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 88.
Deve, altresì, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 69.
Nel caso di specie il racconto non è stato ritenuto credibile.
La Corte di cassazione ha precisato che la mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale, in assenza di ulteriori riscontri probatori, rende di per sé inaccoglibile l'istanza di protezione non sussistendo elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo”10.
Pertanto, la domanda di protezione volta al riconoscimento dello status di rifugiato non può essere accolta.
In ogni caso, quand'anche il racconto fosse ritenuto credibile, gli atti descritti proverrebbero da un soggetto privo delle caratteristiche di cui all'art. 5, non sono comunque riconducibili fattispecie legale di persecuzione, né sono legati ai motivi di cui all'art.
8. D'altra parte, nella fattispecie, secondo il racconto della ricorrente, si tratterebbe di un agente di persecuzione privato, senza il requisito rappresentato dal fatto che le autorità statuali non possano o non vogliano offrire protezione. In merito a tale aspetto, infatti, quanto riferito dal ricorrente non consente di ritenere che la protezione delle autorità statuali non sarebbe stata effettiva. Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 251/2007 ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale i responsabili della persecuzione o del danno grave sono anche i soggetti non statuali, se lo Stato o le organizzazioni che controllano il territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" contro persecuzioni o danni gravi. Il richiedente asilo che alleghi il rischio di persecuzione o danno grave da agente privato non può limitarsi a narrare di avere subito atti persecutori o aggressioni e minacce, ma deve specificare anche se si è rivolto alle autorità o per quali motivi non è stato possibile rivolgersi ad una autorità statale o ad una organizzazione che controlla il territorio, ovvero ancora per quali ragioni la richiesta di protezione non è stata accolta. Ciò in quanto il giudice non deve valutare in astratto l'efficienza dei sistemi giudiziari dei paesi terzi, bensì verificare se in concreto e in quella specifica situazione la protezione dello Stato si è rivelata o potrebbe rivelarsi inefficiente, indagine che il giudice non può compiere se il richiedente non illustra i dettagli della propria vicenda individuale anche su questo punto (Sez. 1, Ordinanza n. 29100 del 2021, dep. 20/10/2021 - Rel. Pres. . Per_2 Per_3
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito una verosimile spiegazione per non essersi rivolto all'autorità egiziane per dirimere gli asseriti dissidi familiari.
§ La protezione sussidiaria Il Collegio ritiene che nel caso in esame non sussistano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria. Quanto alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire:
- una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa (lett. a);
- la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante (lett. b);
- un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. c).
Il Collegio ritiene che nel caso in esame non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma dellaprotezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14 d. lvo n. 251/2007.
Invero, con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, . Per_4
Nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), la Corte di Giustizia, al punto 31 della motivazione, ha chiarito che, perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, devono sussistere, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale Direttiva, fondati motivi di ritenere che incorra in un “rischio effettivo di subire un grave danno nel caso di rientro nel Paese interessato”. I termini “condanna a morte”
o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno concernente la particolare (individuale) posizione del richiedente, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
Come si è in precedenza rilevato, stante la mancanza di credibilità, per quanto già rilevato supra, il ricorrente non ha allegato fatti che facciano fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio:
- corra il rischio di subire sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale, per estraneità alle vicende narrate;
- rischi trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, per motivi diversi da quelli elencati nel citato art. 8 Decreto Qualifiche, per estraneità alle vicende narrate.
Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C–285/12, ). Per_5
Secondo la Corte, “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) Direttiva Qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo” avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (si vedano in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale lo straniero dovrebbe fare ritorno) sono interessati da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Si tratta, a questo punto, di stabilire se una situazione del genere sia nell'attualità rinvenibile in Egitto e, in particolare, nel Governatorato di Sharkia, zona di provenienza del ricorrente.
La situazione generale dell'Egitto secondo le informazioni aggiornate, per quanto caratterizzata da criticità, non presenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata. È certo vero che, come confermano le COI citate in nota, il presidente CP_3 governi in modo autoritario, in un clima di forti repressioni in cui alcune
[...] libertà civili sono strettamente limitate e una significativa opposizione politica rimane praticamente inesistente11. [; ma ciò, oltre a non degenerare in situazioni di conflitto similbellico, non tange in alcun modo la concreta posizione del ricorrente, che neppur indirettamente vi ha fatto alcun cenno]. Dall'analisi delle fonti riguardanti l'attuale situazione di sicurezza, inoltre, è stato riscontrato che l'area di maggior instabilità continua ad essere la penisola del Sinai, con particolare riferimento – anche alla luce dei recentissimi fatti bellici in ivi in corso fra l'esercito israeliano e – alla zona di confine con la Striscia di CP_5
Gaza12. Tale parte del Paese – con la quale il richiedente non ha peraltro alcuna relazione
– è stata spesso teatro di attacchi terroristici contro postazioni delle forze di sicurezza egiziane e contro luoghi di culto da parte di ben organizzate cellule jihadiste attive nella zona. Come riportato da Human Rights Watch (HRW) nel report relativo all'anno 202113, l'esercito ha continuato a imporre severe restrizioni alla libertà di movimento nel Sinai settentrionale;
nonostante un'apparente diminuzione degli attacchi violenti da parte di militanti armati, l'esercito ha demolito centinaia di case e raso al suolo la maggior parte dei terreni agricoli del governatorato. Già tuttavia nel 2021 il Consiglio internazionale dei diritti umani, dopo una visita a febbraio nel Nord del Sinai nel corso della quale aveva incontrato i residenti, vittime degli attentati terroristi degli ultimi anni ed alti funzionari del governo, aveva pubblicato un rapporto documentando il notevole miglioramento della situazione della sicurezza e l'inizio di un periodo di maggiore stabilità14. Ma soprattutto, si segnala l'aumento della tensione al confine, dopo che Israele ha lanciato l'offensiva contro le milizie di asserragliate nella striscia di Gaza. Il CP_5
27 maggio 2024, lo scambio di fuoco con le forze israeliane al valico di frontiera di Rafah, città meridionale di Gaza, ha provocato la morte di un soldato e il ferimento di altri;
sebbene non sia ancora chiaro cosa sia successo, l'incidente ha segnato l'acuirsi delle tensioni per tutto il mese15. In precedenza, dopo che il 7 maggio le truppe israeliane hanno preso il controllo del lato palestinese del valico di frontiera di Rafah – attraversando il Corridoio di Filadelfia in cui l'Egitto mantiene una limitata presenza militare – il Ministero degli Esteri egiziano ha rilasciato lo stesso una dichiarazione in cui condannava la mossa definendola “pericolosa escalation”; l'11 maggio i media statali hanno annunciato il rifiuto delle autorità di coordinare le operazioni umanitarie con Israele, bloccando il flusso di aiuti attraverso il confine di Rafah16. Il governo ha respinto la proposta israeliana di riaprire il valico di Rafah sotto la supervisione di Israele, ribadendo invece che il punto di frontiera deve essere nelle mani delle autorità palestinesi;
il Ministro della Difesa Shoukry ha giustificato la situazione di stallo e la sospensione degli aiuti sostenendo che i militari israeliani mettono in pericolo i convogli mediante i quali gli aiuti vengono trasportati. Il 26 maggio, a seguito di un impegno diplomatico con gli Stati Uniti, le consegne di aiuti sono riprese attraverso il vicino valico di , anche Persona_6 se tre giorni dopo Israele ha annunciato di aver preso il pieno controllo del corridoio di Filadelfia17. Nel frattempo, in seguito al deterioramento della situazione a Gaza, il 12 maggio il governo aveva dichiarato di sostenere il Sudafrica nell'azione legale
contro
Israele, dinnanzi alla Corte internazionale di giustizia18. Il 2 giugno, funzionari egiziani, israeliani e statunitensi si sono incontrati al Cairo per discutere le condizioni per la riapertura del valico di Rafah, così da consentire l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza;
il governo egiziano ha insistito per il ritiro delle truppe israeliane chiedendo che a gestire il valico sul lato gazanese fossero i palestinesi o un attore neutrale, come l'UE. Nonostante i tentativi di dialogo, il confine è rimasto chiuso19. Il ha però continuato a insistere per il cessate il fuoco a Gaza. Il 5 agosto, il CP_6
Ministro degli affari esteri Abdelatty ha invitato gli Stati Uniti a fare pressione su Israele affinché cessasse la sua “politica del rischio”. Per tre volte, tra il 6 e il 23 agosto, ha incontrato il Presidente al fine di intensificare gli sforzi per Per_7 CP_7 Contr la cessazione del conflitto. Il 9 agosto Egitto, Qatar e hanno rilasciato una dichiarazione congiunta chiedendo il cessate il fuoco. Dal 22 al 25 agosto, il CP_6 ha ospitato negoziatori statunitensi, israeliani e di nel tentativo di arrivare CP_5 ad un accordo. Tuttavia, le tensioni con Israele sul corridoio di Filadelfia e sul valico di frontiera di Rafah non si sono placate. L'Egitto è rimasto contrario alla presenza permanente di Israele nel corridoio e alla mancanza di controllo palestinese sul confine di Rafah20. Nel mese di settembre, ha ribadito che l'Egitto non permetterà alle truppe CP_9 israeliane di rimanere al confine con Gaza né accetterà alcun altro cambiamento alle misure di sicurezza in vigore prima della guerra tra Israele e CP_10 Il ruolo centrale del nell'intensa attività diplomatica finalizzata al CP_6 ridimensionamento del conflitto a Gaza, pur non traducendosi in concreti miglioramenti in tal senso, ha in qualche modo determinato il rafforzamento dei legami con gli USA, con i partner europei e quelli del Golfo e ne ha rilanciato l'influenza a livello regionale22. A tal proposito si osserva che, nell'ottobre 2024, i leader dei governi egiziano, eritreo e hanno preso parte ad un incontro della durata di tre giorni presso la Per_8 capitale eritrea, conclusosi con la diramazione di una dichiarazione Per_9 condivisa e finalizzata a rafforzare i legami tra i tre Paesi coinvolti, nonché a garantire il “rispetto inequivocabile della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dei Paesi della regione” (i.e. la regione c.d. del “corno d'Africa”)23. Pur trattandosi di una sinergia di recente formazione, le fonti consultate a riguardo riportano che tale accordo di sicurezza potrebbe esacerbare i rapporti tra i Paesi
“firmatari” e l'Etiopia, che conta attualmente migliaia di truppe di stanza in Somalia allo scopo dichiarato di fronteggiare i gruppi terroristi legati ad ed i cui Per_10 rapporti con la Somalia si sono già recentemente incrinati a causa del manifestato interesse da parte del governo etiope di costruire un porto nella regione separatista del Somaliland24. Per_8
La situazione dell'Egitto, fatta salva la regione del Sinai a ridosso della Striscia di Gaza, non è quindi tale da giustificare il riconoscimento di una situazione di conflitto armato, interno o internazionale, che deve essere valutata con particolare rigore in assenza di un rischio individualizzato del ricorrente – come nel caso di specie – e alla luce dei principi e dei parametri sopra richiamati.
Per tali ragioni, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.
§ La protezione umanitaria e la protezione speciale assicurata dal D.L. n. 130/2020.
Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione speciale, appare opportuno premettere alcune considerazioni.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della
“tipizzazione”, operata dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, rispetto alla previgente fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto” dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ha ripristinato il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente previsto da questa norma e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.
Come si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 del D. Lgs. 286/1998, estendendo espressamente - al paragrafo 1.1. - l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale -di durata biennale ex articolo 32 terzo comma de D.lgs. 25 del 2008- anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Nel caso di specie, il ricorrente è giunto in Italia nel giugno 2021 e dalla documentazione in atti emerge come – in una prima fase – abbia effettivamente intrapreso un percorso di inserimento nel contesto sociale, lavorativo e culturale italiano, anche grazie ad un cugino che già si trovava sul TN così come riferito dalla difesa. A partire dall'ottobre 2021 ha iniziato a lavorare nel settore dell'edilizia. In particolare, si segnala contratto di lavoro con Mega Builders S.r.l. dal 07.10.2021 al 31.07.2022 come si evince dalla CU 2023 (anno 2023) e da cui emerge un reddito di € 6.831,22 (cfr. allegato a ricorso introduttivo). Sotto il profilo abitativo, si segnala dichiarazione di ospitalità rilasciata da un connazionale per il periodo dal 25.09.2023 al 26.05.2024 in Milano, viale Monza, 237 (cfr. allegato a ricorso introduttivo). Nessuna ulteriore aggiornata documentazione è stata depositata in atti, in particolar modo con rifermento alla posizione del ricorrente negli anni 2023 e 2024. Il difensore, in sede di udienza, ha riferito di non aver più avuto contatti con il proprio assistito e di non essere stato in grado di reperirlo. Allo stato, dunque, non vi è nemmeno la certezza che egli si trovi ancora sul Territorio Nazionale. Alla luce di quanto sopra, il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Non ricorre nel caso di specie l'ipotesi disciplinata dall'art. 19 comma 1.1 che vieta espressamente l'espulsione ovvero il respingimento dello straniero qualora vi siano fondati motivi per ritenere che in caso di rientro rischierebbe di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti anche in considerazione dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Dalle informazioni sul Paese di origine consultate25, emerge, infatti, che benché vi siano in Egitto delle violazioni dei diritti umani mirate principalmente alla repressione del dissenso politico, alla limitazione della libertà di stampa e di espressione nonché rivolte a particolari gruppi sociali (es. attivisti per i diritti umani, oppositori politici, minoranze religiose), esse non assumono per intensità e peculiarità un rilievo tale da esporre personalmente il ricorrente, in caso di rientro, al rischio di esserne vittima.
§ Sulle spese di lite
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito, nel caso di specie, dall'art. 35 bis comma 7 D.Lgs. n. 25/2008), non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001).
Deve escludersi, dunque, che il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla , costituita senza Controparte_2 il ministero di difensore, per diritti e onorari.
Nulla in relazione alla liquidazione di ulteriori esborsi in assenza di nota specifica.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, così come sopra composto, così decide:
- rigetta il ricorso presentato da nato il Parte_1
03.01.1995 (alias nato il [...]) a Persona_1
Sharkia, Egitto, CUI 064WELL, codice VESTANET MI0031861P30453, avverso il provvedimento del 11.02.2023 (seduta del 12.12.2022), notificato in data 20.10.2023, con cui la di Milano ha Controparte_2 rigettato la domanda di protezione internazionale
- nulla sulle spese
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Rossi Dott.ssa Elisabetta Meyer 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Generalità risultanti dal passaporto prodotto in atti dalla difesa 2 Generalità riportate nel Modello C3 e nel provvedimento di diniego della Controparte_2 3 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. 4 Cass. n. 7267/97; con specifico riferimento alle domande di protezione internazionale, Cass. 8819/2020 5 Cass. 12/5.2020 n. 8819 6 Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione. 7 come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7). 8 gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica. 9 Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte persecutorie. 10 Si veda sul punto: Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21668 del 23.10.2015. Negli stessi termini, ex multis: Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 17850 del 06.07.2018; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 27717 dell'11.09.2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6174 del 05.03.2021. 11 Freedom House: Freedom in the World 2022 - Egypt, 28 febbraio 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2068728.html; AI – Controparte_4 [...] Report 2021/22; The State of the World's Human Rights;
Egypt 2021, 29 marzo 2022 CP_4 https://www.ecoi.net/en/document/2070272.html; International Crisis Group, CrisisWatch, Egypt, febbraio 2021, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts-and-february- trends#egypt 12 UN Security Council: Thirty-first report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team Pt_ submitted pursuant to resolution 2610 (2021) concerning (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities [S/2023/95], 13 febbraio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2087006/N2303891.pdf; UN Security Council (Author): Thirty-second report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant Pt_ to resolution 2610 (2021) concerning (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities
[S/2023/549], 25 luglio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2095654/N2318974.pdf ; UN Pt_ Security Council (Author): Seventeenth report of the Secretary-General on the threat posed by (Da'esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat [S/2023/568], 31 luglio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2095987/N2321007.pdf 13 HRW – Human Rights Watch: World Report 2022 - Egypt, 13 gennaio 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2066548.html 14 The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, Spotlight on global jihad, 11-17 febbraio 2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/spotlight-on-global-jihad-february-11-17- 2021/ 15 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Egypt, May 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=94&crisis_ state=&created=&from_month=1&from_year=2024&to_month=1&to_year=2024 16 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Egypt, May 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=94&crisis_ state=&created=&from_month=1&from_year=2024&to_month=1&to_year=2024 17 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Egypt, May 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=94&crisis_ state=&created=&from_month=1&from_year=2024&to_month=1&to_year=2024; Contr
, Israel extends control of Gaza's entire land border, 30 maggio 2024 https://www.bbc.com/news/articles/c1994g22ve9o 18 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Egypt, May 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=94&crisis_ state=&created=&from_month=1&from_year=2024&to_month=1&to_year=2024 19 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Egypt, June 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-trends-and-july-alerts-2024#egypt 20 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Egypt, August 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/august-trends-and-september-alerts-2024#egypt 21 Reuters, Egypt will not accept security changes on Gaza border, foreign minister says , 18 September 2024, https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-wont-accept-security- changes-gaza-border-foreign-minister-says-2024-09-18/ 22 Latest Updates, “After a Year of Middle East Turmoil, the Controparte_12 R 2024: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north- africa/east-mediterranean-mena/after-year-middle-east-turmoil-region-awaits-more 23 , Somalia, Eritrea and Egypt pledge to bolster security ties, 10 ottobre 2024, CP_13 https://aje.io/s1kyue ; allAfrica, Egypt, Eritrea, and Somalia Pledge Unity in Asmara Summit, Aiming to Counter Regional Tensions, 11 ottobre 2024, Egypt, Eritrea, and Somalia Pledge Unity in Asmara Summit, Aiming to Counter Regional Tensions - allAfrica.com. 24 , Somalia, Eritrea and Egypt pledge to bolster security ties, 10 ottobre 2024, CP_13 https://aje.io/s1kyue; Reuters Africa, Somaliland opposition leader RR wins in presidential election, beating incumbent, 19 novembre 2024, Somaliland opposition leader RR wins in presidential election, beating incumbent | Reuters. 25 HRW - Human Rights Watch: World Report 2025 - Egypt, 16 gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2120073.html; HRW - Human Rights Watch: Egypt: UN Review Spotlights Key Rights Concerns, 31 gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2121294.html ; Egypt: Repression Controparte_4 intensifies ahead of human rights record review, 27 gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2121028.html ;
[...] : Egypt: COI Compilation, luglio 2024 Controparte_14 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112299/ACCORD_Egypt_July_2024.pdf