Articolo 12 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 gennaio 1942
Art. 12.

La sanzione di cui al n. 1) dell'articolo precedente si applica per lievi mancanze commesse dall'iscritto nell'esercizio professionale e per lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro.

La sanzione di cui al n. 2) si applica agli iscritti che siano incorsi piu' di tre volte nel provvedimento di censura e che siano risultati colpevoli di fatti piu' gravi tali da cagionare discredito alla categoria e da danneggiare l'attivita', sia nei rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti.

Sono pure passibili del provvedimento di cui al n. 2) gli iscritti che abbiano subito condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali o commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro.

La sanzione di cui al n. 3) si applica all'iscritto che abbia commesso mancanze di maggiore gravita' di quelle contemplate nei comma precedenti e nei casi di persistente recidivita'.

La sanzione di cui al n. 4 si applica per fatti che a giudizio della Commissione di cui all'art. 9 non consentirebbero l'iscrizione nell'elenco.


Entrata in vigore il 24 gennaio 1942