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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/11/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1002/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MASTROBATTISTA GIULIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con mutuo e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in
Fondi, in via Madonna delle Grazie n. 326, resterà nella disponibilità della signora Pt_1
3) Il marito contribuirà al concorso al mantenimento della moglie, con un assegno
[...]
mensile di separazione, versandole la somma di euro 1745,10
(millesettecentoquarantacinque/10) entro il 10 di ogni mese, a far data dal mese di giugno
2025”
Si precisa che in assenza di prole, minorenne o maggiorenne non autosufficiente, non può disporsi l'assegnazione della casa coniugale, bensì l'immobile potrà restare nella disponibilità della moglie.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in ROMANO DI LOMBARDIA (BG) il
10/12/1983, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 28, Parte II, Serie A, dell'anno 1958),
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti con la precisazione di cui alla parte motiva;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MASTROBATTISTA GIULIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con mutuo e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in
Fondi, in via Madonna delle Grazie n. 326, resterà nella disponibilità della signora Pt_1
3) Il marito contribuirà al concorso al mantenimento della moglie, con un assegno
[...]
mensile di separazione, versandole la somma di euro 1745,10
(millesettecentoquarantacinque/10) entro il 10 di ogni mese, a far data dal mese di giugno
2025”
Si precisa che in assenza di prole, minorenne o maggiorenne non autosufficiente, non può disporsi l'assegnazione della casa coniugale, bensì l'immobile potrà restare nella disponibilità della moglie.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in ROMANO DI LOMBARDIA (BG) il
10/12/1983, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 28, Parte II, Serie A, dell'anno 1958),
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti con la precisazione di cui alla parte motiva;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino