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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 600 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Parte_1
Erbicella presso il cui studio sito in Catania, Martina Cilestri n.87 appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Castellino presso il cui Controparte_1 studio sito in Palermo via Paolo Paternostro n.94 appellato all'udienza di discussione del 22 maggio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.1617/2023, emessa l'11.5.2023, il Tribunale G.L. di Palermo, nella contumacia dell' e in accoglimento Controparte_2 dell'opposizione proposta da , annullò per intervenuta prescrizione i Controparte_1 crediti portati dalla cartella di pagamento n.29620150053641932000 e dagli AVA n.59620120002555155000,n.59620120002847503000,n.59620140002426234000,n.5962014 000763008500,n.59620150004727660000,n.5962016000012050700,n.596201600004220460 00, n.59620160003749628000, n.5962016000435220900, n.59620160004501312000 e n.59620160005086606000, aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi (la cartella di pagamento) e (gli avvisi di addebito). CP_3 CP_4
Condannò, inoltre, l' al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio liquidate in complessivi €1.500,00 Avverso tale decisione, con ricorso depositato in Cancelleria in data 19.6.2023, ha interposto appello l' Parte_2
si è costituito in giudizio con memoria depositata il 6.12.2023 Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame.
Pag.1 All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Col primo motivo parte appellante eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e la mancata evocazione in giudizio degli enti impositori. Rileva, richiamando a sostegno la giurisprudenza di legittimità, che controparte “ha lamentato l'omessa notifica di atti sottesi all'intimazione di pagamento relativi a crediti previdenziali, CP_ senza tuttavia evocare nel relativo giudizio di opposizione gli Enti Impositori e unici CP_4 soggetti legittimati passivamente”. Ritiene, che “la sentenza impugnata, resa senza la necessaria partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario è inutiliter data” e che, pertanto, “il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo” o, comunque, rigettarlo. Col secondo motivo eccepisce “in ogni caso l'intervenuto giudicato relativamente alla avvenuta notifica degli avvisi di addebito n.59620120002555155000 e n.59620120002847503000” in ragione di quanto statuito con “precedente sentenza del Tribunale di Palermo, sez Lavoro n.3572/2017 pubblicata in data 1. 12.2017, resa nel giudizio RG 366/2014, non impugnata”. Col terzo motivo, “nella non temuta ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria per ragioni attinenti l'Ente impositore” ritiene di aver “diritto ad essere dichiarata indenne dalle conseguenze di lite ai sensi dell'art.39 D.L.vo 112/99, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite”. Il primo motivo è fondato e, come tale, deve essere accolto. Come già affermato da questa Corte in casi analoghi, infatti, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la Cassazione ha chiarito che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 - quater (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) ed è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, è stato sottolineato che, mentre "deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa")”.
Pag.2 Sulla scorta di quanto sopra esposto, essendo del tutto irrilevante il fatto che nella specie trattavasi di opposizione ad intimazione di pagamento (rimanendo, l'oggetto del contendere, l'accertamento negativo dei crediti previdenziali pretesi dall'I. e CP_5 dall' , deve concludersi che il ricorso proposto nei confronti dell' CP_3 [...]
e non nei confronti degli Enti impositori doveva e, deve, essere Controparte_6 rigettato in ragione della carenza di legittimazione passiva di quest'ultima. Assorbiti, dunque, gli ulteriori due motivi di gravame, la sentenza impugnata deve essere riformata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado proposto dallo
. CP_1
3) Considerate le ragioni della decisione, si ritiene conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1617/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese del doppio grado. Palermo 22 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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