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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5343/2022 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. M. DE Parte_1
LUCA;
Opponente
E
Controparte_1
in persona del Presidente p.t,
[...] rappresentato e difeso dagli avv.ti F. VITALE. CP_2
[...]
Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 327/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/10/2022, la dott.ssa proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. Parte_1
327/2022 emesso in data 26.8.2022 con cui il Tribunale di
Cosenza – sez. lavoro le ingiungeva di pagare la somma di €
31.142,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell' . Deduceva l'intervenuta prescrizione del credito CP_1 azionato dall' previdenziale nonché l'infondatezza della CP_1 pretesa creditoria e l'errato calcolo delle sanzioni. Concludeva per la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto nonché, in via subordinata, per la riduzione del quantum della pretesa creditoria vantata dall'Ente previdenziale, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza CP_1 dell'opposizione spiegata ivi chiedendone il rigetto. Con riguardo alla spiegata eccezione di prescrizione, deduceva la sussistenza di molteplici atti interruttivi del termine prescrizionale.
Istruita la causa documentalmente ed a mezzo di CTU contabile, le parti – con note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
– insistevano nelle rispettive conclusioni ed all'esito il procedimento veniva definito con la presente sentenza.
L'opposizione dev'essere parzialmente accolta.
Parte opponente deduce che il D.I. opposto farebbe riferimento alla supposta pretesa creditoria dell' per CP_1 la contribuzione soggettiva (e rispettive sanzioni) relativa alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 nonché per la contribuzione integrativa (e rispettive sanzioni) relativa alle annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Eccepisce, in via principale, il decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. n. 335/1995
(a mente del quale “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
[…] cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) per le annualità precedenti al 31.12.2016 attesa l'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo nell'anno 2022.
Di contro, parte resistente deduce l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, attesa l'esistenza (e la produzione in giudizio) di numerosi atti interruttivi della prescrizione del credito previdenziale vantato dall' . CP_1
Così ricostruite le posizioni delle parti, si osserva che i
Regolamenti di attuazione dello Statuto dell' CP_1 stabiliscono che:
- il termine di prescrizione della contribuzione soggettiva
è quinquennale e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- il termine di prescrizione della contribuzione integrativa
è quinquennale e decorre dalla trasmissione all'Ente previdenziale della comunicazione reddituale;
- il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi
è decennale e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo.
Per ciò che concerne l'istanza di rateizzazione ad essere considerata quale idoneo atto interruttivo della prescrizione, si osserva come la Suprema Corte - con riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario - ha precisato che “l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c.”
(Cass., ord. n. 27504/2024). Peraltro, si ritiene che il principio di diritto suindicato ben possa applicarsi - stante l'identità di ratio dell'istanza di rateizzazione dei contributi previdenziali - anche alle ipotesi di debito previdenziale.
Ciò premesso, con riferimento alla contribuzione previdenziale relativa alle annualità 2004 e 2005 si osserva come la domanda di rateizzazione dei debiti contributivi del
16.6.2011 (la quale, secondo parte resistente, varrebbe quale atto interruttivo della prescrizione) non contiene l'indicazione delle suddette annualità, né tale indicazione
è presente nella nota del 18.11.2011 con cui l'Ente previdenziale ha accolto la suddetta istanza.
L'oggetto della nota di riscontro, infatti, fa esclusivo riferimento ai contributi previdenziali per le annualità
2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (contribuzione soggettiva), ed ai contributi previdenziali per le annualità 2006, 2007, 2008
e 2009 (contribuzione integrativa). Pertanto, tale richiesta non può valere quale atto interruttivo della prescrizione dei contributi previdenziali relativi alle annualità 2004 e 2005.
Sicché, deve concludersi che alla data di notifica dell'opposto decreto ingiuntivo (i.e. 9.9.2022), il termine di prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali relativi a tali annualità era irrimediabilmente decorso.
Per ciò che concerne la contribuzione soggettiva relativa alle annualità successive, si osserva come il CTU nominato – sulla base della documentazione versata in atti dalle parti
- ha accertato (tanto nel prospetto 1BrE quanto nel prospetto
1ArI) il versamento, da parte della ricorrente, dei contributi previdenziali per le annualità 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011.
In ordine alla contribuzione soggettiva relativa alle annualità 2012 e 2013, dalla documentazione versata in atti da parte resistente risulta che - con diffida ad adempiere del 4.9.2017 - l'Ente resistente abbia revocato d'ufficio il piano di rateazione nei confronti della ricorrente in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 47 del Regolamento di previdenza ed assistenza dell' ivi richiedendo il pagamento immediato dei CP_1 contributi previdenziali (anche per l'annualità 2012 e 2013).
Peraltro, considerato quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale il 4.9.2017 (stante la pacifica considerazione secondo cui la diffida ad adempiere vale quale interruzione dei termini prescrizionali), il suddetto termine è spirato in data 4.9.2022 ovvero in data antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto
(pacificamente avvenuta in data 9.9.2022). Pertanto, i contributi previdenziali soggettivi per le annualità 2012 e
2013 sono da considerarsi prescritti.
Per ciò che concerne la contribuzione soggettiva relativa all'annualità 2014, 2015 e 2016, dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente in data 8.1.2018 abbia presentato istanza di rateazione riferibile ai contributi dovuti per gli anni dal 2014 al 2016 (all'udienza del
27.11.2024 la ricorrente ha espressamente dichiarato che “la richiesta del 2018 riguardava gli anni dal 2014 al 2016”).
Risulta ulteriormente documentato che tale richiesta sia stata approvata con nota del 16.3.2018.
Pertanto, considerato il principio di diritto suesposto
(secondo il quale la domanda di rateazione è idoneo atto interruttivo della prescrizione) e considerato quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale l'8.1.2018 (i.e. data di ricezione dell'istanza di rateazione), il suddetto termine sarebbe spirato in data
8.1.2023 ovvero in data successiva alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto (pacificamente avvenuta in data
9.9.2022).
Pertanto, i contributi previdenziali soggettivi per le annualità 2014, 2015 e 2016 non possono considerarsi prescritti e, pertanto, sono dovuti.
Da ultimo, considerato che la prescrizione viene espressamente eccepita da parte ricorrente con riferimento alle sole annualità fino al 2016 - risultano dovuti i contributi soggettivi per le annualità 2017, 2018 e 2019.
In ordine al quantum dovuto, il CTU nominato ha rilevato come:
- per l'annualità 2014, a fronte di un debito previdenziale pari ad € 2.157,00, la ricorrente ha corrisposto la somma di
€ 110,00 sicché la somma da corrispondere è pari ad €
1.747,00;
- per l'annualità 2015 non risultano corrisposte somme da parte della ricorrente sicché il credito previdenziale è pari ad € 2.112,52;
- per l'annualità 2016 non risultano corrisposte somme da parte della ricorrente sicché il credito previdenziale è pari ad € 2.118,52;
- per l'annualità 2017 non risultano corrisposte somme da parte della ricorrente sicché il credito previdenziale è pari ad € 2.141,52;
- per l'annualità 2018 non risultano corrisposte somme da parte della ricorrente sicché il credito previdenziale è pari ad € 1.633,75;
- per l'annualità 2019 non risultano corrisposte somme da parte della ricorrente sicché il credito previdenziale è pari ad € 2.150,00.
Con riferimento alle sanzioni ed agli interessi sulla contribuzione soggettiva, atteso che il termine prescrizionale è decennale, gli stessi risultano dovuti per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (stante l'istanza di rateazione presentata in data 9.6.2011 e la successiva diffida ad adempiere del 4.9.2017); 2011 e 2012 (stante la diffida ad adempiere del 4.9.2017), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019 (in quanto alla data di notifica del decreto ingiuntivo il credito risultava ancora non prescritto).
In ordine al quantum dovuto, il CTU nominato ha rilevato come:
- per l'annualità 2006 la somma da corrispondere è pari ad €
20,00;
- per l'annualità 2007 la somma da corrispondere è pari ad €
913,15;
- per l'annualità 2008 la somma da corrispondere è pari ad €
1.141,41;
- per l'annualità 2009 la somma da corrispondere è pari ad €
1.105,99;
- per l'annualità 2010 la somma da corrispondere è pari ad €
1.087,70;
- per l'annualità 2011 la somma da corrispondere è pari ad €
1.016,88;
- per l'annualità 2012 la somma da corrispondere è pari ad €
1.362,42;
- per l'annualità 2013 la somma da corrispondere è pari ad €
986,74;
- per l'annualità 2014 la somma da corrispondere è pari ad €
767,83;
- per l'annualità 2015 la somma da corrispondere è pari ad €
863,52;
- per l'annualità 2016 la somma da corrispondere è pari ad €
756,49;
- per l'annualità 2017 la somma da corrispondere è pari ad €
635,52;
- per l'annualità 2018 la somma da corrispondere è pari ad €
378,42;
- per l'annualità 2019 la somma da corrispondere è pari ad €
378,45. Con riferimento alla contribuzione integrativa, risulta documentalmente accertato che:
- con pagamento avvenuto in data 20.4.2015, è stata corrisposta la contribuzione per l'annualità 2007;
- con pagamento avvenuto in data 30.5.2016, è stata corrisposta la contribuzione per l'annualità 2009;
- con pagamento avvenuto in data 25.10.2017, è stata corrisposta la contribuzione per le annualità 2010, 2011,
2012, 2013.
Di contro, non risulta corrisposta la contribuzione integrativa per gli anni 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019.
Orbene, con riferimento alla contribuzione integrativa per l'annualità 2008, dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente in data 9.6.2011 abbia presentato istanza di rateazione riferibile ai contributi dovuti per gli anni dal 2007 al 2010 (all'udienza del 27.11.2024 la ricorrente ha espressamente dichiarato che “la richiesta del
2011 riguardava gli anni dal 2007 al 2010”). Risulta ulteriormente documentato che tale richiesta sia stata approvata con nota del 18.11.2011.
Pertanto, considerato il principio di diritto suesposto
(secondo il quale la domanda di rateazione è idoneo atto interruttivo della prescrizione) e considerato quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale il 9.6.2011 (i.e. data di ricezione dell'istanza di rateazione), il suddetto termine è spirato in data 9.6.2016 ovvero in data antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto (pacificamente avvenuta in data 9.9.2022) nonché antecedentemente alla diffida ad adempiere inviata dall' resistente in data 4.9.2017. CP_1
Pertanto, il contributo integrativo relativo all'annualità
2008 risulta prescritto.
Per ciò che concerne la contribuzione soggettiva relativa all'annualità 2014, 2015 e 2016, dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente in data 8.1.2018 abbia presentato istanza di rateazione riferibile ai contributi dovuti per gli anni dal 2014 al 2016 (all'udienza del
27.11.2024 la ricorrente ha espressamente dichiarato che “la richiesta del 2018 riguardava gli anni dal 2014 al 2016”).
Risulta ulteriormente documentato che tale richiesta sia stata approvata con nota del 16.3.2018.
Pertanto, considerato il principio di diritto suesposto
(secondo il quale la domanda di rateazione è idoneo atto interruttivo della prescrizione) e considerato quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale l'8.1.2018 (i.e. data di ricezione dell'istanza di rateazione), il suddetto termine sarebbe spirato in data
8.1.2023 ovvero in data successiva alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto (pacificamente avvenuta in data
9.9.2022).
Pertanto, i contributi previdenziali integrativi per le annualità 2014, 2015 e 2016 non possono considerarsi prescritti e, pertanto, sono dovuti.
Da ultimo, considerato che la prescrizione viene espressamente eccepita da parte ricorrente con riferimento alle sole annualità fino al 2016 - risultano dovuti i contributi integrativi per le annualità 2017, 2018 e 2019.
In ordine al quantum dovuto, il CTU nominato ha rilevato come:
- per l'annualità 2014 non risultano corrispose somma da parte della ricorrente sicché il credito previdenziale è pari ad €
300,00;
- per l'annualità 2015 non risultano corrisposte somme da parte della ricorrente sicché il credito previdenziale è pari ad € 300,60;
- per l'annualità 2016 non risultano corrisposte somme da parte della ricorrente sicché il credito previdenziale è pari ad € 300,60;
- per l'annualità 2017 non risultano corrisposte somme da parte della ricorrente sicché il credito previdenziale è pari ad € 300,60;
- per l'annualità 2018 non risultano corrisposte somme da parte della ricorrente sicché il credito previdenziale è pari ad € 351,80;
- per l'annualità 2019 non risultano corrisposte somme da parte della ricorrente sicché il credito previdenziale è pari ad € 360,48.
Con riferimento alle sanzioni ed agli interessi sulla contribuzione integrativa, atteso che il termine prescrizionale è decennale, gli stessi risultano dovuti per le annualità 2007, 2009 e 2010 (stante l'istanza di rateazione presentata in data 9.6.2011 e la successiva diffida ad adempiere del 4.9.2017); 2011 e 2012 (stante la diffida ad adempiere del 4.9.2017), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
e 2019 (in quanto alla data di notifica del decreto ingiuntivo il credito risultava ancora non prescritto).
In ordine al quantum dovuto, il CTU nominato ha rilevato come:
- per l'annualità 2007 la somma da corrispondere è pari ad €
220,00;
- per l'annualità 2009 la somma da corrispondere è pari ad €
20,00;
- per l'annualità 2010 la somma da corrispondere è pari ad €
223,81;
- per l'annualità 2011 la somma da corrispondere è pari ad €
40,36;
- per l'annualità 2012 la somma da corrispondere è pari ad €
280,00;
- per l'annualità 2013 la somma da corrispondere è pari ad €
20,00; - per l'annualità 2014 la somma da corrispondere è pari ad €
130,24;
- per l'annualità 2015 la somma da corrispondere è pari ad €
121,38;
- per l'annualità 2016 la somma da corrispondere è pari ad €
104,41;
- per l'annualità 2017 la somma da corrispondere è pari ad €
86,28;
- per l'annualità 2018 la somma da corrispondere è pari ad €
79,75;
- per l'annualità 2019 la somma da corrispondere è pari ad €
59,49.
Alla luce di tali considerazioni e dei conteggi effettuati dal CTU nominato, la ricorrente è debitrice nei confronti dell' resistente della complessiva somma di € 26.617,63 CP_1 così suddivisi:
- € 11.903,31 a titolo di contribuzione soggettiva per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;
- € 1.914,08 a titolo di contribuzione integrativa per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;
- € 11.414,52 a titolo di interessi e sanzioni sulla contribuzione soggettiva per le annualità 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019;
- € 1.385,72 a titolo di interessi e sanzioni sulla contribuzione integrativa per le annualità 2007, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Dunque, in considerazione delle suesposte motivazioni,
l'opposto decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e, per l'effetto, la ricorrente dev'essere condannata a corrispondere all'ente resistente la complessiva somma pari ad € 26.617,63 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Le spese di lite, compensate per metà in considerazione della particolarità della questione sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, poste a carico di parte opposta, vengono liquidate come da separato decreto.
PQM
Revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 327/2022, e, per l'effetto, condanna parte opponente a corrispondere all' la somma di € 26.617,63 oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria.
Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che, compensate per metà, liquida in € 1.348,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte opposta.
Così deciso in Cosenza, 20/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino