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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/07/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2593/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2593/2021 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “responsabilità professionale”
Vertente tra
(C.F. e P.IVA , in persona Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 degli amministratori e legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Andrei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via XX
Settembre, n. 128, come da procura in calce all'atto di citazione
- attrice
e
(C.F ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Domenico Bechini ed elettivamente domiciliato in SA, Piazza G.B. Donati, n. 15, come da mandato ad litem unito alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: in via preliminare: -confermare l'ordinanza del 26.9.2022, ed in ogni caso dichiarare la tardiva costituzione in giudizio del convenuto Avv. con CP_1
conseguente decadenza dello stesso da ogni eccezione e/o domanda non rilevabile di ufficio, compresa la domanda riconvenzionale e la chiamata di terzo che dovranno comunque essere respinte;
–confermare altresì l'estromissione dal giudizio della terza chiamata in causa ed in ogni caso respingere ogni eccezione e/o CP_2
domanda svolta da quest'ultima avverso l'attrice; in via principale nel merito: – accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui in atti, la grave responsabilità professionale e/o in ogni caso l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento dell'Avv.
nell'ambito del mandato professionale relativo alla gestione del CP_1
contenzioso giudiziale e stragiudiziale tra l'attrice e la Controparte_3
– per l'effetto - anche previa declaratoria di risoluzione contrattuale del
[...]
mandato professionale per colpa dell'Avv. - comunque ed in ogni caso CP_1 condannare quest'ultimo al pagamento della somma complessiva di € 10.730,76 in favore della .FI. così come motivata e Pt_1 Controparte_4
determinata in narrativa a titolo risarcitorio per i conseguenti danni subiti, o a quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito - anche in via equitativa – oltre rivalutazione e interessi sino al saldo come per legge. in subordine all'eccezione sollevava in via preliminare – rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale di pagamento svolta dall'Avv. nei confronti della .FI. CP_1 Pt_1 Controparte_4
in quanto prescritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2956 e 2957 codice civile;
ed il tutto per le ragioni meglio illustrate ed argomentate in atti. Con vittoria di compensi di avvocato e spese di giudizio.”
Convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi tutti di cui in premessa, così provvedere: in via principale respingere integralmente ogni domanda rassegnata dalla società Controparte_5
con atto di citazione notificato perché assolutamente infondata in fatto
[...]
ed in diritto;
in via subordinata e nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda rassegnata dalla società Controparte_5
preliminarmente accolta l'istanza ex art. 184 bis c.p.c. proposta con nota di trattazione scritta dell'udienza in data 20.9.22 e revocata l'ordinanza resa a seguito dell'udienza
“cartacea” in data 20.9.22, dichiarare il terzo società , Controparte_6
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di BO
, con sede legale in BO, Via Stalingrado n° 45, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, a tenere indenne ed a manlevare il sig. Avv. CP_1
per quanto il medesimo fosse eventualmente tenuto a risarcire in favore della attrice società a qualsivoglia titolo e/o ragione. Controparte_5 indipendentemente ed in via riconvenzionale, preliminarmente accolta l'istanza ex art.
184 bis c.p.c. proposta con nota di trattazione scritta dell'udienza in data 20.9.22 e revocata l'ordinanza resa a seguito dell'udienza “cartacea” in data 20.9.22, accertare che la società va debitrice del sig. Avv. CP_5 Controparte_5 CP_1
per i compensi professionali generati dalla attività di difesa tecnica descritti in
[...]
premessa ai sottoparagrafi I - X, e per l'effetto condannare la società
[...]
, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_5
di SA , con sede legale in Calcinaia (SA), Via del Tiglio n° 101, a dare P.IVA_1 ed a pagare al sig. Avv. l'importo complessivamente riveniente da € CP_1
25.000,00 a titolo di compenso, da € 800,00 a titolo di anticipazioni esenti IVA, oltre oneri di legge ed oltre interessi moratori nella misura di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo, Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, e del contributo unificato, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rifusione di tutte le spese tecniche sostenute e sostenende.”
Premesso
Con atto di citazione del 28.06.2021 Euro Fi. ha Parte_2 convenuto in giudizio l'avv. per chiederne, previo accertamento delle CP_1
relative responsabilità, il risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti a causa della condotta posta in essere nell'espletamento del mandato difensivo.
A fondamento della domanda, l'attrice ha allegato:
- che in data 20/02/2009 ha ricevuto notifica del D.I. n. 106/2009 emesso dal
Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, a seguito di ricorso monitorio introdotto da , per l'importo di € 3.802,50 oltre interessi e spese;
Controparte_3
Pa
- che EURO saldato quasi tutto il dovuto e versato il residuo importo a Parte_2 saldo di € 138,56, era determinata ad opporre il suddetto decreto ingiuntivo con il patrocinio dell'avv. CP_1
- che era l'avvocato di fiducia di e e li CP_1 Controparte_7 CP_5
seguiva sia nelle controversie personali che in quelle delle ditte di famiglia, tra cui
Co ; Pt_1 - che, con il passare del tempo i contenziosi affidati non stavano dando i risultati attesi;
- che nonostante gli importi versati e le rassicurazioni ricevute dall'avv. CP_1 Pt_1
ha continuato a subire ripetute notifiche e procedure esecutive da parte di
[...] Parte_2
; Controparte_3
- che e hanno revocato tutti i mandati conferiti all' avv. CP_7 CP_5 CP_1
- che in seguito al subentro del nuovo legale, ha avuto contezza del Pt_1 Parte_2
fatto che il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo si era concluso con sentenza di improcedibilità dell'opposizione in quanto iscritto tardivamente a ruolo;
- che anziché proporre appello, l'avv. ha scelto autonomamente di citare, dinanzi CP_1
al Giudice di Pace di Viareggio, per conto di Sa al fine di ottenere CP_3 Pt_1 la restituzione dell'importo di € 3.802,50;
- che il Giudice di Pace ha rigettato la domanda sul presupposto del ne bis in idem, e condannato Euro Fi. al pagamento di ulteriori spese di lite;
Parte_2
- che quindi Euro Fi. si è trovata obbligata a pagare gli importi recepiti nei Parte_2
precetti relativi a tre titoli esecutivi (D.I n. 106/2009, Sentenza n. 503/2009 del
Tribunale di Lucca;
Sentenza n. 802/2011 del GDP di Viareggio);
- che le condotte dell'avv. palesano una grave responsabilità professionale con CP_1
conseguente obbligo al risarcimento del danno;
- che vano è stato ogni tentativo di composizione bonaria.
Si è costituito che ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione a CP_1
chiamare in giudizio e, nel merito ha contestato Controparte_6
integralmente quanto dedotto da controparte. Ha, inoltre, chiesto in via riconvenzionale il pagamento delle prestazioni professionali per l'importo di € 25.000,00. In particolare, ha osservato:
- che la società attrice, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, ha contattato l'avv. asserendo di non dovere nulla alla ingiungente, ad eccezione dell'importo di € CP_1
138,56, per aver regolato in contanti quanto ingiuntole;
- che l'avv. aveva messo al corrente la società attrice circa la probabilità di un CP_1
esito sfavorevole del giudizio pendente al Tribunale di Lucca invitandola a prendere in considerazione una proposta transattiva, ma la stessa ha preferito attendere l'esito del giudizio;
- che, dopo aver comunicato l'esito del contenzioso, gli è stato conferito mandato di ripetere l'indebito oggettivo quantificato in € 3.802,50 a nella Controparte_3
convinzione che quella dazione sarebbe risultata senza titolo, in quanto non riconosciuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- che così ha incardinato il giudizio avanti al G.D.P di Viareggio poi conclusosi con sentenza n. 802/2011 erroneamente qualificante come in violazione del principio del ne bis in idem;
- che, dopo aver comunicato l'esito alla società, la stessa ha deciso di non protrarre il contenzioso nel superiore grado preferendo pervenire ad una transazione con la controparte;
- che, nonostante gli inviti formulati dall'avv. la società ha preferito ignorare i CP_1
suoi suggerimenti scegliendo di subire esecuzione forzata;
- che il deterioramento dei rapporti tra l'avv. e i clienti e non CP_1 CP_7 CP_5 deriva dall'andamento del citato contenzioso, ma dall'inadempimento al pagamento dei compensi professionali al punto da costringere il professionista a promuovere giudizio civile innanzi al Tribunale di SA;
- che non corrisponde a vero che l'avv. non abbia informato la società circa CP_1
l'andamento e gli esiti del contenzioso.
Con provvedimento del 17.11.2021, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo.
Con comparsa di costituzione del 15.04.2022 si è costituita Controparte_6
contestando integralmente la domanda attorea.
[...]
Con provvedimento del 26.09.2022, il Giudice, vista l'istanza di parte attrice, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e disposto l'estromissione della terza chiamata in quanto ritenute tardive. Sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e la causa rinviata all'udienza del 20.04.2023, successivamente rinviata.
Con ordinanza del 30.11.2023 a seguito di trattazione scritta, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 17.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 19.12.2024.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, con ordinanza a seguito di trattazione scritta del 27.03.2025 il Giudice trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. le questioni di rito.
Anteponendosi la disamina delle questioni di rito (arg. ex art. 276, comma II, c.p.c.), non merita l'accoglimento l'istanza di rimessione in termini rispetto alla domanda riconvenzionale e alla chiamata del terzo per incolpevole decadenza rispetto al noto termine – pacificamente decorso, sul punto essendo irrilevante il differimento d'ufficio della prima udienza dopo la scadenza dei termini per la costituzione del convenuto – di venti giorni prima dell'udienza. Sul punto si richiamano le argomentazioni di cui all'ordinanza in data 26.9.2022, con riguardo alla carenza di allegazione e prova dei presupposti della rimessione in termini, ossia, essenzialmente, del fatto di aver tentato
(deposito negativo buste, messaggio pec.) di costituirsi entro il 2.11.2021. Ne consegue la conferma dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale.
2. Il merito della vicenda. La responsabilità professionale.
Nel merito, la domanda attorea è in parte fondata.
Com'è noto, l'assetto degli oneri di allegazione e dei temi di prova in materia di responsabilità professionale impone al cliente la dimostrazione dell'incarico conferito al professionista, l'allegazione dell'inosservanza degli obblighi che originano dalla relazione contrattuale, la prova del pregiudizio sofferto;
la dimostrazione, in termini necessariamente probabilistici, dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'inosservanza degli obblighi contrattuali e il danno sofferto. Sul professionista incombe, invece, la prova di avere adempiuto correttamente le obbligazioni derivanti dall'incarico professionale.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 1176, comma II, 1218 c.c. colui che esercita un'attività professionale di carattere intellettuale deve informare la propria condotta allo standard medio di diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata. Per gli avvocati, l'obbligo di diligenza qualificata – quale criterio determinativo, unitamente al dovere di correttezza, del contenuto della prestazione – è stato declinato nel diritto vivente in un ampio spettro di attività esigibili dal professionista, all'atto del conferimento del mandato e nel corso dello svolgimento del rapporto, che ricomprendono non solo il tempestivo e sollecito compimento degli atti processuali e stragiudiziali necessari, il dovere di competenza, ma anche i doveri di sollecitazione ed informazione del cliente e, se del caso, dissuasione, essendo tenuto il patrocinatore a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (cfr.
Ex multis, Cass. Sez. III, n. 7410/2017; Cass. Sez. III n. 10289/2015).
Il regime della responsabilità del professionista muta allorquando la prestazione da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: “in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo
l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (Cass. Sez. II n. 2954/2016; Cass. Sez. III, n. 11906/2016;
Cass. 11 aprile 1995 n. 4152), con la precisazione che l'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà è giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, con prognosi ex ante.
Ciò chiarito, sono pacifici nonché documentati gli incarichi professionali di cui è causa,
e rispetto ai quali parte attrice sostiene la sussistenza della fattispecie di responsabilità, foriera di danno patrimoniale.
Occorre, invero, scindere nell'ambito dell'incarico professionale all'avvocato, l'opera intellettuale svolta in seno a ciascun procedimento giudiziario in relazione al quale è lamentata la grave inadempienza, nonché gli obblighi accessori di carattere informativo.
Rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 10863/2009 Tribunale di Lucca Sez. Distaccata Viareggio, conclusosi con sentenza di improcedibilità dell'opposizione (Sent. n. 503/2009) per tardiva iscrizione a ruolo, oggetto di rimprovero all'avvocato è l'inerzia nel compiere l'atto processuale necessario per impedire la decadenza risultata decisiva nel definire il processo. In breve, a fronte della dimidiazione dei termini a comparire ex art. 645 c.p.c. comma II, ratione temporis vigente, stessa sorte subiva il termine per la costituzione in giudizio, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale che doveva essere noto all'avvocato all'epoca dell'introduzione della causa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19246/2010). L'errore, inescusabile, in cui è incorso il professionista ha determinato l'inammissibilità dell'opposizione, non pertinenti essendo le difese spese in questa sede dal convenuto, sia circa il pagamento del contributo unificato, sia con riguardo allo ius superveniens (L.
218/2011). È tra l'altro singolare che il professionista invochi oggi un'oscillazione giurisprudenziale sul punto, che, se presente, avrebbe potuto essere veicolata come motivo di gravame o quantomeno prospettata al cliente ai fini di una valutazione sulla strategia da adottare.
Più netta è l'imperizia professionale ravvisabile nel secondo giudizio svoltosi dinanzi al
Giudice di Pace di Viareggio (R.G. n. 2142/2010), definito con sentenza n. 802/2011.
Nel radicare il giudizio di ripetizione dell'indebito rappresentato, in tesi attorea, dalla somma oggetto del decreto ingiuntivo divenuto definitivo in virtù della declaratoria di inammissibilità del giudizio di opposizione n. 10863/2009, il procuratore ha omesso di valutare la portata preclusiva del giudicato formatosi sul titolo della pretesa e sull'eccezione estintiva originariamente veicolata nel citato processo di opposizione. Ad onta delle difese del convenuto, non sussistono margini per una diversa valutazione degli effetti processuali della pronuncia del Tribunale, di cui il Giudice di Pace ha correttamente dato atto rilevando la regiudicata. Ancora, è oggetto di mera declamazione la circostanza che sia stato il cliente a “pretendere” l'introduzione del secondo giudizio volto a recuperare le somme versate, circostanza che, peraltro, anche se provata – e così non è – avrebbe aperto ad un possibile parziale esonero di responsabilità del professionista solo ove corredata da un dettagliato resoconto dei rischi consequenziali ad un'iniziativa siffatta.
Lamenta, infine, parte attrice la violazione da parte dell'avvocato degli obblighi informativi su di esso gravanti, e resi pregnanti dalle iniziative anche in via esecutiva intraprese dalla controparte nei predetti giudizi, a seguito della formazione di titoli giudiziali recanti statuizioni di condanna al pagamento di somme di denaro. Reputa il
Tribunale che anche questa autonoma voce di responsabilità professionale sia provata. È del resto ragionevole che la parte, a fronte della messa in esecuzione di più titoli giudiziali formatisi in un breve lasso di tempo, e inerenti essenzialmente alla stessa posizione, abbia avuto difficoltà nel comprendere i motivi della pretesa. Del resto, a fronte del dedotto inadempimento il professionista non si è fatto carico di dimostrare di aver compiutamente informato il cliente. Anzi, l'unica comunicazione agli atti non appare del tutto corretta, a fronte dell'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con consequenziale condanna al rimborso delle spese legali (doc. 16 del
15.3.2010).
3. Il danno risarcibile. Acclarata la negligenza del professionista, si tratta di verificare se da tale inadempimento contrattuale sia eziologicamente derivato, anche in termini di perdita di chance, un danno apprezzabile in capo all'attrice.
La prima posta di danno oggetto di domanda risarcitoria è pari alla somma in linea capitale portata nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca e alle spese legali del medesimo. Il danno sarebbe, in tesi attrice, consequenziale al rigetto, per ragioni di rito, del giudizio di opposizione. Orbene, siffatta consequenzialità logica non è ravvisabile, occorrendo invece uno scrutinio, alla stregua di un giudizio prognostico, della ragionevole probabilità di successo nel merito della causa di opposizione, qualora il professionista avesse impiegato la dovuta diligenza nel coltivarlo.
Sotto questo profilo è deficitaria, sotto il profilo asseverativo, la prospettazione attorea.
Posto che in considerazione dell'atteggiarsi in concreto della controversia e dello stadio
– iniziale – di arresto della stessa, non è dato discorrere di mancato conseguimento del bene della vita, ossia di perdita dell'utilità piena in termini di preponderanza dell'evidenza, ma esclusivamente di perdita di chance, reputa il Tribunale che l'esame delle emergenze processuali non consenta di pervenire al riconoscimento della posta risarcitoria richiesta.
In altre parole, non vi sono elementi di prova idonei a supportare l'allegazione – contestata dall'avvocato – per la quale la prosecuzione del giudizio avrebbe CP_1 ragionevolmente condotto all'accoglimento della difesa della difettano, Controparte_8
invero, documenti idonei a supportare la sollevata eccezione estintiva di pagamento dell'obbligazione nei confronti di , né sono state formulate istanze di prova in CP_3
questa sede. Si rammenta, in tema, che può riconoscersi un pregiudizio consequenziale alla negligenza professionale solo se la chance sia verificabile in termini di ragionevole probabilità nel caso concreto, anche se con un coefficiente inferiore al 50%.
In definitiva, pur acclarato l'inadempimento del professionista, non vi sono sufficienti evidenze per formulare un'idonea prognosi del diverso esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, benché non possa al contrario ritenersi provata – anche in questo caso, in difetto di supporti asseverativi – la tesi dell'avv. per la quale CP_1
l'opposizione era stata proposta a meri fini dilatori.
Spetta, invece, il risarcimento del danno pari alle competenze legali liquidate in esito all'inammissibilità dell'opposizione, emessa dal Tribunale di Lucca con sent. 503/2009, per € 2.207,18 per competenze legali oltre IVA e CPA come per legge. È dovuto, inoltre, il risarcimento del danno pari alle competenze legali liquidate in esito all'inammissibilità dell'opposizione, emessa dal Giudice di Pace di Lucca, pari ad €
2.022,00 per competenze oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spetta infine il risarcimento delle spese legate alle procedure esecutive subite, pari a complessivi € 377,00 come da giustificativi in atti (doc. 5), siccome ragionevolmente ricollegabili alla carenza informativa accertata.
È del resto documentato che parte attrice ha corrisposto somme anche superiori a quelle oggetto di risarcimento.
4. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura dei ¾ tenuto conto della misura della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e successive modifiche, parametri medi per le fasi studio e introduttiva, medi ridotti per le fasi istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o reietta, così dispone:
1) In parziale accoglimento della domanda risarcitoria, condanna al CP_1
pagamento in favore di della complessiva Pt_1 Parte_2 somma di € 6.547,70;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di CP_1
3) Condanna a rimborsare a i ¾ CP_1 Pt_1 Parte_2
delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 4.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
SA, 15 luglio 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata
all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni