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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTOLA FRANCESCO, Presidente e Relatore
GHITTONI CECILIA, Giudice
SARACINI ENRICO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 658/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Società_1 Nominativo_1 Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Nominativo_3 - CF_2
Rappresentato da Nominativo_4 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Nominativo_5 4 - Modena
Difeso da
Nominativo_6 - CF_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso (Rgr. n. 658 del 2025) la società Nominativo_4 Nominativo_1 figli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_4, rappresentata e difesa dall'avv. Nominativo_2 e dall'avv. Nominativo_3, adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena
contro
UADM EMILIA 4 (già Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Reggio nell'Emilia), avverso il diniego tacito all'istanza di rimborso presentata in data 30 luglio 2025 relativamente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta al fornitore Società_2 ( Società_3 S.p.A.) per gli anni 2010 e 2011 pari ad euro Euro 9.787,57.
Parte ricorrente evidenzia, tra l'altro, che “ la Corte di Cassazione, con le pronunce del 15 ottobre 2020, n.
22343 e del 28 luglio 2020, n. 16142, nonché con le sentenze del 5 giugno 2020, n. 10691, del 23 ottobre
2019, n. 27101 e del 4 giugno 2019, n. 15198 ha riconosciuto in via definitiva la non debenza del tributo così motivando: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del
1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma
1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”. Evidenzia, inoltre, che “ la Suprema Corte di
Cassazione, in recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa nella Causa
C-316/22 del 10 aprile 2024 , con sentenze nn. 21554/2024 del 29 luglio 2024 e 21749/2024 dell'1 agosto
2024, ha chiarito che i consumatori finali possono agire direttamente innanzi all'Erario per ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto al fornitore, in virtù del principio di effettività del diritto al rimborso e per il divieto di effetti orizzontali delle direttive unionali. Inoltre, i Giudici hanno anche chiarito che l'azione restitutoria deve essere azionata entro l'ordinario termine di prescrizione decennale.” Ciò premesso, chiede il rimborso di quanto richiesto con l'istanza sopra indicata, alla quale l'Agenzia ha opposto un tacito rifiuto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale Emilia Romagna e Nominativo_7, Nominativo_5 4, sede di Modena, eccependo , in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, anche straordinaria, perchè la società Società_2 s.p.a. a cui ha corrisposto l'addizionale provinciale è in liquidazione volontaria ma attiva;
l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria per avere giurisdizione il Giudice ordinario trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
Ciò premesso, la Corte osserva che è stato portato all'attenzione della Consulta dal Tribunale di Udine, nell'ambito di un contratto di somministrazione di energia elettrica, il caso di un utente che aveva corrisposto al fornitore del servizio anche l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 5 d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 26. Il giudice del rinvio ha sollevato il dubbio che la norma fosse in contrasto con la direttiva 2008/118/CE (ora sostituita dalla direttiva 2020/262/UE), la quale stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea possono prevedere imposte aggiuntive, soltanto se queste sono applicate per finalità specifiche e qualora siano rispettate le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise e dell'Iva (art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE). La Consulta con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 ha approfondito il tema, richiamando i noti principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (5 marzo 2015, causa C-553/13), secondo cui le imposte aggiuntive rispetto alle accise possono essere ammesse solo se perseguono una finalità specifica e rispettano le regole unionali di imposizione. Con riguardo alle addizionali in questione, la Consulta ha rilevato che la destinazione del gettito “in favore delle province”, prevista dalla normativa nazionale, rappresenta una finalità meramente generica e riconducibile a un'esigenza di bilancio, senza un nesso diretto tra l'imposta e una specifica finalità di interesse pubblico, come richiesto dal diritto dell'Unione. Tale interpretazione è coerente anche con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale una tale destinazione non è “distinguibile dalla generica finalità di bilancio”
e non è idonea a configurare una vera e propria finalità specifica (Cass. n. 27101/2019; n. 24373/2024). La
Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato che tale addizionale è costituzionalmente illegittima ma non ha esaminato a fondo la questione su chi potrà rivalersi il privato per ottenere il rimborso. In base alla giurisprudenza dell'Unione europea (11 aprile 2024, causa C-316/22) il contribuente può agire contro lo
Stato ed ha stabilito che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.” Di conseguenza la Corte di Cassazione con sentenza n. 21749 del 2024 ha riconosciuto il diritto del contribuente a richiedere direttamente all'Agenzia competente il rimborso delle addizionali in contestazione e sulla base di tale sentenza questa Corte con sentenza n.71/2/2025, pubblicata il 19-2-2025, ha disposto il rimborso direttamente ad un utente anche perchè il fornitore di energia elettrica era fallito. Questo Collegio osserva che la ricorrente fonda la propria pretesa sulle pronunce di legittimità
(C. Cass. nn. 21554/2024, 21749/2024 e ord. n. 24373/2024), le quali richiamano il principio espresso dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-316/22 ma tali pronunce non ammettono un'azione diretta nei confronti dell'erario da parte del consumatore finale, in via generalizzata, ma solo se la richiesta di rimborso della traslazione nei confronti del fornitore sia eccessivamente gravosa, cosi come precisato dalla sentenza della CGUE del 19 giugno 2025 sulla causa C645/23 e dalla sentenza della Corte costituzionale n.43/2025 le quali confermano che, in capo al consumatore finale, può riconoscersi la sola legittimazione straordinaria a richiedere il rimborso nei confronti dello Stato, in caso di eccessiva onerosità
o difficoltà del fornitore. La Corte Costituzionale ha precisato che questa ipotesi è da riservarsi solo al caso in cui risulti giuridicamente impossibile ottenere il rimborso dal fornitore collocandosi in piena continuità con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, smentendo le letture più estensive affermatesi talvolta presso i giudici di merito. Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il contribuente deve, in via ordinaria, agire nei confronti del fornitore, unico soggetto passivo dell'imposta, il quale potrà poi esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti dello Stato (da ultimo, Cass. nn. 5220/2025, 13742/2025).
L'azione diretta contro l'amministrazione finanziaria è ammessa solo in via eccezionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, in applicazione del principio unionale di effettività della tutela (Cass. nn. 24203/2024, 21749/2024, 21154/2024, 25149/2023,
31609/2022, 15138/2022, 29981/2019). Nei casi in cui non ricorrano tali condizioni eccezionali, il rimborso deve avvenire attraverso la procedura ordinaria prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise, TUA). Ebbene nella fattispecie la società Società_2 spa fornitrice dell'energia alla ricorrente è ancora in vita ma in liquidazione volontaria che è la procedura attraverso la quale la società ha deciso di cessare la propria attività con un processo complesso che richiede il rispetto di specifiche formalità legali e pertanto sarebbe oltremodo gravoso per la ricorrente istruire il normale iter restitutorio. Di conseguenza questo
Collegio, esaminata la documentazione prodotta, constatato che così come altre Corti di Giustizia Tributarie hanno stabilito e così come riconosciuto da vari Uffici locali della stessa Agenzia delle Dogane relativamente all'addizionale corrisposta alla società Società_2 in liquidazione da altri consumatori finali, considerata l'eccessiva onerosità della società ricorrente di recuperare le somme indebitamente corrisposte al fornitore Società_2 a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica e ciò legittima l'azionabilità della pretesa restitutoria direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, condanna l'Agenzia delle Dogane resistente al rimborso della somma di euro 9.787,57.
I sopravvenuti chiarimenti forniti dalla CGUE e i successivi adattamenti della giurisprudenza della Corte di
Cassazione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso di euro 9.787,57 oltre interessi di legge. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTOLA FRANCESCO, Presidente e Relatore
GHITTONI CECILIA, Giudice
SARACINI ENRICO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 658/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Società_1 Nominativo_1 Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Nominativo_3 - CF_2
Rappresentato da Nominativo_4 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Nominativo_5 4 - Modena
Difeso da
Nominativo_6 - CF_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso (Rgr. n. 658 del 2025) la società Nominativo_4 Nominativo_1 figli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_4, rappresentata e difesa dall'avv. Nominativo_2 e dall'avv. Nominativo_3, adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena
contro
UADM EMILIA 4 (già Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Reggio nell'Emilia), avverso il diniego tacito all'istanza di rimborso presentata in data 30 luglio 2025 relativamente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta al fornitore Società_2 ( Società_3 S.p.A.) per gli anni 2010 e 2011 pari ad euro Euro 9.787,57.
Parte ricorrente evidenzia, tra l'altro, che “ la Corte di Cassazione, con le pronunce del 15 ottobre 2020, n.
22343 e del 28 luglio 2020, n. 16142, nonché con le sentenze del 5 giugno 2020, n. 10691, del 23 ottobre
2019, n. 27101 e del 4 giugno 2019, n. 15198 ha riconosciuto in via definitiva la non debenza del tributo così motivando: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del
1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma
1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”. Evidenzia, inoltre, che “ la Suprema Corte di
Cassazione, in recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa nella Causa
C-316/22 del 10 aprile 2024 , con sentenze nn. 21554/2024 del 29 luglio 2024 e 21749/2024 dell'1 agosto
2024, ha chiarito che i consumatori finali possono agire direttamente innanzi all'Erario per ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto al fornitore, in virtù del principio di effettività del diritto al rimborso e per il divieto di effetti orizzontali delle direttive unionali. Inoltre, i Giudici hanno anche chiarito che l'azione restitutoria deve essere azionata entro l'ordinario termine di prescrizione decennale.” Ciò premesso, chiede il rimborso di quanto richiesto con l'istanza sopra indicata, alla quale l'Agenzia ha opposto un tacito rifiuto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale Emilia Romagna e Nominativo_7, Nominativo_5 4, sede di Modena, eccependo , in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, anche straordinaria, perchè la società Società_2 s.p.a. a cui ha corrisposto l'addizionale provinciale è in liquidazione volontaria ma attiva;
l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria per avere giurisdizione il Giudice ordinario trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
Ciò premesso, la Corte osserva che è stato portato all'attenzione della Consulta dal Tribunale di Udine, nell'ambito di un contratto di somministrazione di energia elettrica, il caso di un utente che aveva corrisposto al fornitore del servizio anche l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 5 d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 26. Il giudice del rinvio ha sollevato il dubbio che la norma fosse in contrasto con la direttiva 2008/118/CE (ora sostituita dalla direttiva 2020/262/UE), la quale stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea possono prevedere imposte aggiuntive, soltanto se queste sono applicate per finalità specifiche e qualora siano rispettate le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise e dell'Iva (art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE). La Consulta con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 ha approfondito il tema, richiamando i noti principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (5 marzo 2015, causa C-553/13), secondo cui le imposte aggiuntive rispetto alle accise possono essere ammesse solo se perseguono una finalità specifica e rispettano le regole unionali di imposizione. Con riguardo alle addizionali in questione, la Consulta ha rilevato che la destinazione del gettito “in favore delle province”, prevista dalla normativa nazionale, rappresenta una finalità meramente generica e riconducibile a un'esigenza di bilancio, senza un nesso diretto tra l'imposta e una specifica finalità di interesse pubblico, come richiesto dal diritto dell'Unione. Tale interpretazione è coerente anche con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale una tale destinazione non è “distinguibile dalla generica finalità di bilancio”
e non è idonea a configurare una vera e propria finalità specifica (Cass. n. 27101/2019; n. 24373/2024). La
Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato che tale addizionale è costituzionalmente illegittima ma non ha esaminato a fondo la questione su chi potrà rivalersi il privato per ottenere il rimborso. In base alla giurisprudenza dell'Unione europea (11 aprile 2024, causa C-316/22) il contribuente può agire contro lo
Stato ed ha stabilito che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.” Di conseguenza la Corte di Cassazione con sentenza n. 21749 del 2024 ha riconosciuto il diritto del contribuente a richiedere direttamente all'Agenzia competente il rimborso delle addizionali in contestazione e sulla base di tale sentenza questa Corte con sentenza n.71/2/2025, pubblicata il 19-2-2025, ha disposto il rimborso direttamente ad un utente anche perchè il fornitore di energia elettrica era fallito. Questo Collegio osserva che la ricorrente fonda la propria pretesa sulle pronunce di legittimità
(C. Cass. nn. 21554/2024, 21749/2024 e ord. n. 24373/2024), le quali richiamano il principio espresso dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-316/22 ma tali pronunce non ammettono un'azione diretta nei confronti dell'erario da parte del consumatore finale, in via generalizzata, ma solo se la richiesta di rimborso della traslazione nei confronti del fornitore sia eccessivamente gravosa, cosi come precisato dalla sentenza della CGUE del 19 giugno 2025 sulla causa C645/23 e dalla sentenza della Corte costituzionale n.43/2025 le quali confermano che, in capo al consumatore finale, può riconoscersi la sola legittimazione straordinaria a richiedere il rimborso nei confronti dello Stato, in caso di eccessiva onerosità
o difficoltà del fornitore. La Corte Costituzionale ha precisato che questa ipotesi è da riservarsi solo al caso in cui risulti giuridicamente impossibile ottenere il rimborso dal fornitore collocandosi in piena continuità con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, smentendo le letture più estensive affermatesi talvolta presso i giudici di merito. Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il contribuente deve, in via ordinaria, agire nei confronti del fornitore, unico soggetto passivo dell'imposta, il quale potrà poi esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti dello Stato (da ultimo, Cass. nn. 5220/2025, 13742/2025).
L'azione diretta contro l'amministrazione finanziaria è ammessa solo in via eccezionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, in applicazione del principio unionale di effettività della tutela (Cass. nn. 24203/2024, 21749/2024, 21154/2024, 25149/2023,
31609/2022, 15138/2022, 29981/2019). Nei casi in cui non ricorrano tali condizioni eccezionali, il rimborso deve avvenire attraverso la procedura ordinaria prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise, TUA). Ebbene nella fattispecie la società Società_2 spa fornitrice dell'energia alla ricorrente è ancora in vita ma in liquidazione volontaria che è la procedura attraverso la quale la società ha deciso di cessare la propria attività con un processo complesso che richiede il rispetto di specifiche formalità legali e pertanto sarebbe oltremodo gravoso per la ricorrente istruire il normale iter restitutorio. Di conseguenza questo
Collegio, esaminata la documentazione prodotta, constatato che così come altre Corti di Giustizia Tributarie hanno stabilito e così come riconosciuto da vari Uffici locali della stessa Agenzia delle Dogane relativamente all'addizionale corrisposta alla società Società_2 in liquidazione da altri consumatori finali, considerata l'eccessiva onerosità della società ricorrente di recuperare le somme indebitamente corrisposte al fornitore Società_2 a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica e ciò legittima l'azionabilità della pretesa restitutoria direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, condanna l'Agenzia delle Dogane resistente al rimborso della somma di euro 9.787,57.
I sopravvenuti chiarimenti forniti dalla CGUE e i successivi adattamenti della giurisprudenza della Corte di
Cassazione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso di euro 9.787,57 oltre interessi di legge. Spese compensate.