CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
trasferimento. Franco DE STEFANO Presidente CR VALLE Consigliere NA NA IE ON Consigliera Augusto TATANGELO NE AM Consigliere Consigliera Rel. Ud. 5/12/2022 UP Cron. R.G.N. 31779/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31779/2020 R.G., proposto da OL RICCI, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Montanino, giusta procura su foglio separato in calce al ricorso, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
- ricorrente -
nei confronti di EDILSANGRO s.a.s. di AG ON & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria NT RN, giusta procura su foglio separato in calce al Civile Sent. Sez. 3 Num. 3840 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: AM RE Data pubblicazione: 08/02/2023 UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 2 controricorso, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
- controricorrente -
nonché nei confronti di CONDOMINIO VICTORIA, in Roccaraso,
- intimato -
avverso la sentenza n. 94 del 2020 del Tribunale di Sulmona, depositata il 27.05.2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio all’esito dell’udienza pubblica cameralizzata del 5 dicembre 2022 dalla Consigliera NE AM. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Battista NARDECCHIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. OL CC ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. sulla base di tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 94 del 2020 che aveva rigettato l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza del 22/10/2018 resa nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. r.g. 89/2016, con la quale il G.E., dopo l’emissione del decreto di trasferimento di un immobile di cui si era reso aggiudicatario, aveva ordinato di corrispondere l’IVA avendo il debitore tardivamente optato per tale regime di tassazione. 2. Ha resistito con controricorso Edilsangro s.a.s. di AG ON & C.; il Condominio, sebbene intimato, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica. UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 3 Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 487 e dell’art. 586 c.p.c. nonché dell’art. 10 d.P.R. 633/1972 ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto che il provvedimento del G.E., incidendo sul prezzo di aggiudicazione, non abbia illegittimamente modificato il decreto di trasferimento oramai intangibile. 2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 485 c.p.c. ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per aver ritenuto il giudice di prime cure validamente emessa l’ordinanza del G.E., nonostante l’omessa convocazione del terzo interessato, aggiudicatario dell’immobile. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 487 e 586 c.p.c. e dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972 ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver rilevato la sentenza impugnata l’illegittimità dell’ordinanza del G.E. sull’erroneo presupposto del regolare esercizio dell’opzione IVA, dopo l’emissione del decreto di trasferimento. 4.1. Il primo motivo va disatteso perché infondato. Questa Corte, anche di recente, ha ribadito che il pagamento dell’IVA non influisce sul prezzo;
in particolare, ha osservato che in tema di espropriazione immobiliare, laddove la vendita giudiziale sia soggetta ad IVA, il mancato pagamento dell’imposta, da parte dell’aggiudicatario che abbia versato il prezzo entro il termine previsto, non ne determina la decadenza ex art. 587 c.p.c., in quanto l’IVA non può considerarsi parte integrante del prezzo, attenendo alla tassazione del trasferimento immobiliare (Cass. Sez. 3, 18/05/2022 n. 15912; cfr. Cass. Sez. 3 13/04/2015 n. 7361). UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 4 Sempre nell’ambito delle questioni sollevate dalla censura in esame, è stato chiarito che «l’IVA fa parte delle spese che a norma dell’art. 580 c.p.c. chi intende partecipare all’incanto, compreso il creditore ipotecario, è tenuto a depositare in cancelleria. Se il provvedimento che dispone la vendita determina l’ammontare delle spese, è sufficiente che si depositi tale ammontare;
nel caso opposto l’ammontare è determinato dal partecipante;
sia nell’uno che nell’altro caso il giudice può con suo provvedimento determinare un ammontare diverso, facendo sorgere in entrambi i casi un obbligo di integrazione. Se le spese depositate non includono l’IVA, il giudice può disporne il deposito;
in nessun caso può soprassedere alla pronuncia del provvedimento di trasferimento del bene espropriato, essendo tale provvedimento subordinato solo al versamento del prezzo, che nell’ipotesi prevista dall’art. 585 c.p.c., comma 2, avviene figurativamente. Va, pertanto, pronunciato il decreto di trasferimento che comporta per il debitore espropriato nella sua veste sostanziale di cedente l’obbligo di emettere fattura con addebito di imposta per l’aggiudicatario (Cass. 13.2.2001, n. 2065). Sulla base di tali ragioni questa Corte ritenne che correttamente il Tribunale avesse considerato l’IVA quale parte delle spese e non del prezzo di vendita coattiva, escludendo quindi che dal mancato versamento da parte dell’aggiudicataria fosse derivata l’illegittimità del decreto di trasferimento» (Cass. Sez. 3, 31/05/2006 n. 13013, punto 1.4. in motivazione). Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto – discostandosi sul punto dall’avviso espresso dal G.E. nel provvedimento de quo – che il pagamento dell’IVA non costituisse parte del versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario, e per conseguenza, ha escluso che potesse incidere quale elemento di modifica del decreto di UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 5 trasferimento ovvero che da tale circostanza potesse derivare una illegittimità del decreto medesimo (pag. 5 sentenza impugnata). 4.2. Va parimenti disatteso il secondo motivo di ricorso. In proposito, è stato chiarito che non si pone una questione di illegittimità del provvedimento per mancata previa convocazione dell’aggiudicatario, tenuto conto che la valutazione circa l’assoggettamento della vendita ad imposta, con riferimento all’individuazione del tributo, al regime dell’operazione e alla liquidazione del dovuto, compete non già al giudice dell’esecuzione, ma in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate;
il professionista delegato eventualmente nominato, peraltro, è chiamato ad attivarsi, anche attraverso interpello agli uffici fiscali, al fine di chiarire il regime tributario applicabile alla vendita e a darne pubblicità - incidendo tale aspetto sulle valutazioni di convenienza complessiva dell’acquisto da parte dei soggetti interessati - nonché, dopo la vendita, ad invitare l’aggiudicatario ad effettuare un deposito di denaro in conto spese di trasferimento, al fine di evitare che le ragioni dell’Erario siano obliterate, potendo lo stesso professionista incorrere in responsabilità, in caso di versamento a sue mani delle somme occorrenti (in tal senso, Cass Sez. 3, n. 15912/2022 cit.). In particolare, è stato chiarito -quanto al debitore esecutato- che, nel caso in cui «il trasferimento coattivo dell’immobile espropriato sia soggetto ad IVA ed il decreto di trasferimento all’aggiudicatario venga emesso senza il versamento da parte sua all’atto del pagamento del prezzo della somma dovuta a titolo di IVA da parte dell’aggiudicatario (né, eventualmente, nel regime ante riforma di cui al d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella I. n. 80 del 2005, in via provvisoria ai sensi dell’art. 580 c.p.c. vecchio testo), deve escludersi che al medesimo debitore esecutato competa il diritto di far valere con UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 6 il rimedio dell’opposizione agli atti contro il decreto tale mancato versamento, giacché la sua posizione, quale soggetto obbligato al pagamento dell’imposta, di titolare del diritto di rivalsa a norma dell’art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti dell’aggiudicatario non risulta in alcun modo pregiudicata e considerato che l’interesse di cui egli postula tutela non attiene al corretto svolgimento del processo esecutivo sulla pretesa esecutiva rispetto alla quale egli trovasi in posizione di soggezione» (Cass Sez. 3, n. 15912/2022 cit.). Pertanto, l’invito all’aggiudicatario costituisce un provvedimento de plano idoneo a provocare la concreta determinazione del carico fiscale relativo all’operazione, sicché non necessita di alcun previo contraddittorio. 4.3. Il terzo motivo va anch’esso disatteso perché inammissibile. In via generale, come si è sopra ricordato, l’orientamento costante di questa Corte non solo ha escluso l’importo dell’IVA dall’ambito del prezzo di aggiudicazione e la sua inerenza alle spese del procedimento ma, anche e soprattutto, ha osservato che quando, come nella specie in esame, «il trasferimento sia soggetto ad IVA (…), quest’ultima diviene esigibile non già con l’emissione del decreto di trasferimento, ma di norma ben prima, col versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario: infatti, la regola generale stabilisce che le cessioni che riguardano beni immobili si considerano effettuate "nel momento della stipulazione", ex art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, ma stabilisce, in deroga, che nelle cessioni di beni "per atto della pubblica autorità" l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, ex art. 6, comma 2, lett. a, dello stesso d.P.R.. Pertanto, nella prospettata evenienza, poiché il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento in cui sorge l’obbligo di fatturazione, ex art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, la fattura UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 7 deve essere emessa anteriormente rispetto all’emissione del decreto di trasferimento (fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 585, comma 3, c.p.c., in caso di contestualità), ed in essa deve esattamente indicarsi il relativo regime, compresa l’aliquota applicabile, ove non si tratti di operazione esente. È del tutto ovvio, poi, che la relativa documentazione debba in ogni caso essere trasmessa al giudice dell’esecuzione, anche per consentirgli di inserire le necessarie indicazioni nello stesso decreto di trasferimento» (cfr. Cass. Sez. 3 n. 15912/2022, cit. punto 3.2.5. in motivazione). Valgono, nella fattispecie in esame, le ulteriori considerazioni svolte da quest’ultimo arresto secondo cui ciò che «in ogni caso rileva è che, se da un lato le questioni suddette attengono ai rapporti tra cedente, cessionario e IS (circa la debenza dell’imposta e il diritto di detrazione, questioni soggette alla giurisdizione del giudice tributario), nonché al rapporto tra cedente e cessionario (circa l’eventuale obbligazione di rivalsa, per il cui recupero il cedente deve agire dinanzi al giudice ordinario, stante la natura privatistica di tale rapporto - v., ex multis, Cass., Sez. Un., n. 6451/2016), sicché esulano comunque dai confini di questo processo, dall’altro lato - ed è per questo che qui se ne parla - è opportuno che l’ufficio giudiziario dinanzi a cui si procede (nel suo complesso), ed in particolare il professionista delegato, se nominato, si attivino adeguatamente al fine di appurare, per quanto possibile e prima della pubblicazione degli avvisi ex art. 490 c.p.c., il regime tributario della vendita, in special modo ove l’esecutato sia un soggetto IVA e, quindi, il trasferimento immobiliare sia destinato a coinvolgerlo in misura assai significativa, sul piano fiscale. (...) Tutto quanto precede sia al fine - come già detto - di informare il pubblico dei potenziali interessati, per ogni più conseguente valutazione circa la convenienza dell’acquisto, sia a tutela delle ragioni dell’Erario, sia infine UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 8 anche a tutela delle esigenze dell’esecutato, in relazione alle potenziali ricadute dell’operazione immobiliare sulla propria posizione nei rapporti con lo stesso Erario» (Cass. Sez. 3 n. 15912/2022, cit. punto 3.2.6. in motivazione). Il tenore testuale della motivazione sviluppata nel più volte richiamato arresto consente di evincere come l’omissione o l’imprecisione di una tale previa informazione non danno luogo, se non altro in via automatica, ad alcun vizio delle operazioni di vendita, non potendosi configurare la doverosità di tali previ accertamenti da parte dell’Ufficio (o, per esso, del professionista delegato), ma solo la loro evidente estrema opportunità anche ai fini della maggiore fluidità delle operazioni di vendita ed alla più piena consapevolezza di coloro che, estranei al processo, vi prendono parte: e tanto meno che mai quando la definitiva determinazione dell’effettivo carico fiscale accessorio del trasferimento coattivo dipende dalla legittima condotta del soggetto titolare delle relative situazioni soggettive di natura tributaria, che, nella procedura esecutiva individuale, permane pur sempre il debitore. La sentenza impugnata si pone in linea con il richiamato orientamento;
difatti, il Tribunale ha dato conto di quanto ritenuto dal G.E. nella ordinanza opposta il quale aveva dichiarato regolare l’esercizio di opzione del debitore a scegliere il regime di tassazione anche se ormai era stato emesso il decreto di trasferimento, per poi correttamente motivare, per un verso, sulla legittima facoltà del debitore di optare per il regime IVA, pacificamente esercitata nella procedura esecutiva in esame dopo l’emissione del decreto di trasferimento e, per l’altro verso, stigmatizzando condotte negligenti imputabili teoricamente al delegato alle vendite, seppur estranee all’oggetto del giudizio, per non aver invitato tempestivamente il UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 9 debitore ad effettuare la dichiarazione e, poi per non averne informato il giudice dell’esecuzione (sentenza impugnata pagg. 5 e 7). 5. In conclusione, il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla novità della questione, se non altro negli esatti termini. Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e dichiara le spese del giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
- ricorrente -
nei confronti di EDILSANGRO s.a.s. di AG ON & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria NT RN, giusta procura su foglio separato in calce al Civile Sent. Sez. 3 Num. 3840 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: AM RE Data pubblicazione: 08/02/2023 UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 2 controricorso, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
- controricorrente -
nonché nei confronti di CONDOMINIO VICTORIA, in Roccaraso,
- intimato -
avverso la sentenza n. 94 del 2020 del Tribunale di Sulmona, depositata il 27.05.2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio all’esito dell’udienza pubblica cameralizzata del 5 dicembre 2022 dalla Consigliera NE AM. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Battista NARDECCHIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. OL CC ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. sulla base di tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 94 del 2020 che aveva rigettato l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza del 22/10/2018 resa nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. r.g. 89/2016, con la quale il G.E., dopo l’emissione del decreto di trasferimento di un immobile di cui si era reso aggiudicatario, aveva ordinato di corrispondere l’IVA avendo il debitore tardivamente optato per tale regime di tassazione. 2. Ha resistito con controricorso Edilsangro s.a.s. di AG ON & C.; il Condominio, sebbene intimato, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica. UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 3 Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 487 e dell’art. 586 c.p.c. nonché dell’art. 10 d.P.R. 633/1972 ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto che il provvedimento del G.E., incidendo sul prezzo di aggiudicazione, non abbia illegittimamente modificato il decreto di trasferimento oramai intangibile. 2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 485 c.p.c. ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per aver ritenuto il giudice di prime cure validamente emessa l’ordinanza del G.E., nonostante l’omessa convocazione del terzo interessato, aggiudicatario dell’immobile. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 487 e 586 c.p.c. e dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972 ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver rilevato la sentenza impugnata l’illegittimità dell’ordinanza del G.E. sull’erroneo presupposto del regolare esercizio dell’opzione IVA, dopo l’emissione del decreto di trasferimento. 4.1. Il primo motivo va disatteso perché infondato. Questa Corte, anche di recente, ha ribadito che il pagamento dell’IVA non influisce sul prezzo;
in particolare, ha osservato che in tema di espropriazione immobiliare, laddove la vendita giudiziale sia soggetta ad IVA, il mancato pagamento dell’imposta, da parte dell’aggiudicatario che abbia versato il prezzo entro il termine previsto, non ne determina la decadenza ex art. 587 c.p.c., in quanto l’IVA non può considerarsi parte integrante del prezzo, attenendo alla tassazione del trasferimento immobiliare (Cass. Sez. 3, 18/05/2022 n. 15912; cfr. Cass. Sez. 3 13/04/2015 n. 7361). UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 4 Sempre nell’ambito delle questioni sollevate dalla censura in esame, è stato chiarito che «l’IVA fa parte delle spese che a norma dell’art. 580 c.p.c. chi intende partecipare all’incanto, compreso il creditore ipotecario, è tenuto a depositare in cancelleria. Se il provvedimento che dispone la vendita determina l’ammontare delle spese, è sufficiente che si depositi tale ammontare;
nel caso opposto l’ammontare è determinato dal partecipante;
sia nell’uno che nell’altro caso il giudice può con suo provvedimento determinare un ammontare diverso, facendo sorgere in entrambi i casi un obbligo di integrazione. Se le spese depositate non includono l’IVA, il giudice può disporne il deposito;
in nessun caso può soprassedere alla pronuncia del provvedimento di trasferimento del bene espropriato, essendo tale provvedimento subordinato solo al versamento del prezzo, che nell’ipotesi prevista dall’art. 585 c.p.c., comma 2, avviene figurativamente. Va, pertanto, pronunciato il decreto di trasferimento che comporta per il debitore espropriato nella sua veste sostanziale di cedente l’obbligo di emettere fattura con addebito di imposta per l’aggiudicatario (Cass. 13.2.2001, n. 2065). Sulla base di tali ragioni questa Corte ritenne che correttamente il Tribunale avesse considerato l’IVA quale parte delle spese e non del prezzo di vendita coattiva, escludendo quindi che dal mancato versamento da parte dell’aggiudicataria fosse derivata l’illegittimità del decreto di trasferimento» (Cass. Sez. 3, 31/05/2006 n. 13013, punto 1.4. in motivazione). Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto – discostandosi sul punto dall’avviso espresso dal G.E. nel provvedimento de quo – che il pagamento dell’IVA non costituisse parte del versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario, e per conseguenza, ha escluso che potesse incidere quale elemento di modifica del decreto di UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 5 trasferimento ovvero che da tale circostanza potesse derivare una illegittimità del decreto medesimo (pag. 5 sentenza impugnata). 4.2. Va parimenti disatteso il secondo motivo di ricorso. In proposito, è stato chiarito che non si pone una questione di illegittimità del provvedimento per mancata previa convocazione dell’aggiudicatario, tenuto conto che la valutazione circa l’assoggettamento della vendita ad imposta, con riferimento all’individuazione del tributo, al regime dell’operazione e alla liquidazione del dovuto, compete non già al giudice dell’esecuzione, ma in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate;
il professionista delegato eventualmente nominato, peraltro, è chiamato ad attivarsi, anche attraverso interpello agli uffici fiscali, al fine di chiarire il regime tributario applicabile alla vendita e a darne pubblicità - incidendo tale aspetto sulle valutazioni di convenienza complessiva dell’acquisto da parte dei soggetti interessati - nonché, dopo la vendita, ad invitare l’aggiudicatario ad effettuare un deposito di denaro in conto spese di trasferimento, al fine di evitare che le ragioni dell’Erario siano obliterate, potendo lo stesso professionista incorrere in responsabilità, in caso di versamento a sue mani delle somme occorrenti (in tal senso, Cass Sez. 3, n. 15912/2022 cit.). In particolare, è stato chiarito -quanto al debitore esecutato- che, nel caso in cui «il trasferimento coattivo dell’immobile espropriato sia soggetto ad IVA ed il decreto di trasferimento all’aggiudicatario venga emesso senza il versamento da parte sua all’atto del pagamento del prezzo della somma dovuta a titolo di IVA da parte dell’aggiudicatario (né, eventualmente, nel regime ante riforma di cui al d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella I. n. 80 del 2005, in via provvisoria ai sensi dell’art. 580 c.p.c. vecchio testo), deve escludersi che al medesimo debitore esecutato competa il diritto di far valere con UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 6 il rimedio dell’opposizione agli atti contro il decreto tale mancato versamento, giacché la sua posizione, quale soggetto obbligato al pagamento dell’imposta, di titolare del diritto di rivalsa a norma dell’art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti dell’aggiudicatario non risulta in alcun modo pregiudicata e considerato che l’interesse di cui egli postula tutela non attiene al corretto svolgimento del processo esecutivo sulla pretesa esecutiva rispetto alla quale egli trovasi in posizione di soggezione» (Cass Sez. 3, n. 15912/2022 cit.). Pertanto, l’invito all’aggiudicatario costituisce un provvedimento de plano idoneo a provocare la concreta determinazione del carico fiscale relativo all’operazione, sicché non necessita di alcun previo contraddittorio. 4.3. Il terzo motivo va anch’esso disatteso perché inammissibile. In via generale, come si è sopra ricordato, l’orientamento costante di questa Corte non solo ha escluso l’importo dell’IVA dall’ambito del prezzo di aggiudicazione e la sua inerenza alle spese del procedimento ma, anche e soprattutto, ha osservato che quando, come nella specie in esame, «il trasferimento sia soggetto ad IVA (…), quest’ultima diviene esigibile non già con l’emissione del decreto di trasferimento, ma di norma ben prima, col versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario: infatti, la regola generale stabilisce che le cessioni che riguardano beni immobili si considerano effettuate "nel momento della stipulazione", ex art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, ma stabilisce, in deroga, che nelle cessioni di beni "per atto della pubblica autorità" l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, ex art. 6, comma 2, lett. a, dello stesso d.P.R.. Pertanto, nella prospettata evenienza, poiché il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento in cui sorge l’obbligo di fatturazione, ex art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, la fattura UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 7 deve essere emessa anteriormente rispetto all’emissione del decreto di trasferimento (fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 585, comma 3, c.p.c., in caso di contestualità), ed in essa deve esattamente indicarsi il relativo regime, compresa l’aliquota applicabile, ove non si tratti di operazione esente. È del tutto ovvio, poi, che la relativa documentazione debba in ogni caso essere trasmessa al giudice dell’esecuzione, anche per consentirgli di inserire le necessarie indicazioni nello stesso decreto di trasferimento» (cfr. Cass. Sez. 3 n. 15912/2022, cit. punto 3.2.5. in motivazione). Valgono, nella fattispecie in esame, le ulteriori considerazioni svolte da quest’ultimo arresto secondo cui ciò che «in ogni caso rileva è che, se da un lato le questioni suddette attengono ai rapporti tra cedente, cessionario e IS (circa la debenza dell’imposta e il diritto di detrazione, questioni soggette alla giurisdizione del giudice tributario), nonché al rapporto tra cedente e cessionario (circa l’eventuale obbligazione di rivalsa, per il cui recupero il cedente deve agire dinanzi al giudice ordinario, stante la natura privatistica di tale rapporto - v., ex multis, Cass., Sez. Un., n. 6451/2016), sicché esulano comunque dai confini di questo processo, dall’altro lato - ed è per questo che qui se ne parla - è opportuno che l’ufficio giudiziario dinanzi a cui si procede (nel suo complesso), ed in particolare il professionista delegato, se nominato, si attivino adeguatamente al fine di appurare, per quanto possibile e prima della pubblicazione degli avvisi ex art. 490 c.p.c., il regime tributario della vendita, in special modo ove l’esecutato sia un soggetto IVA e, quindi, il trasferimento immobiliare sia destinato a coinvolgerlo in misura assai significativa, sul piano fiscale. (...) Tutto quanto precede sia al fine - come già detto - di informare il pubblico dei potenziali interessati, per ogni più conseguente valutazione circa la convenienza dell’acquisto, sia a tutela delle ragioni dell’Erario, sia infine UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 8 anche a tutela delle esigenze dell’esecutato, in relazione alle potenziali ricadute dell’operazione immobiliare sulla propria posizione nei rapporti con lo stesso Erario» (Cass. Sez. 3 n. 15912/2022, cit. punto 3.2.6. in motivazione). Il tenore testuale della motivazione sviluppata nel più volte richiamato arresto consente di evincere come l’omissione o l’imprecisione di una tale previa informazione non danno luogo, se non altro in via automatica, ad alcun vizio delle operazioni di vendita, non potendosi configurare la doverosità di tali previ accertamenti da parte dell’Ufficio (o, per esso, del professionista delegato), ma solo la loro evidente estrema opportunità anche ai fini della maggiore fluidità delle operazioni di vendita ed alla più piena consapevolezza di coloro che, estranei al processo, vi prendono parte: e tanto meno che mai quando la definitiva determinazione dell’effettivo carico fiscale accessorio del trasferimento coattivo dipende dalla legittima condotta del soggetto titolare delle relative situazioni soggettive di natura tributaria, che, nella procedura esecutiva individuale, permane pur sempre il debitore. La sentenza impugnata si pone in linea con il richiamato orientamento;
difatti, il Tribunale ha dato conto di quanto ritenuto dal G.E. nella ordinanza opposta il quale aveva dichiarato regolare l’esercizio di opzione del debitore a scegliere il regime di tassazione anche se ormai era stato emesso il decreto di trasferimento, per poi correttamente motivare, per un verso, sulla legittima facoltà del debitore di optare per il regime IVA, pacificamente esercitata nella procedura esecutiva in esame dopo l’emissione del decreto di trasferimento e, per l’altro verso, stigmatizzando condotte negligenti imputabili teoricamente al delegato alle vendite, seppur estranee all’oggetto del giudizio, per non aver invitato tempestivamente il UP 5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. BR 9 debitore ad effettuare la dichiarazione e, poi per non averne informato il giudice dell’esecuzione (sentenza impugnata pagg. 5 e 7). 5. In conclusione, il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla novità della questione, se non altro negli esatti termini. Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e dichiara le spese del giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione